Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/02/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01717/2025REG.PROV.COLL.
N. 09260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9260 del 2024, proposto dall’Università degli Studi della Campania “ GI AN ”, in persona del Rettore pro tempore , in relazione alla procedura CIG 93901271F0, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
AL A. RB s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Creuso, dall’Avvocato Stefania Lago e dall’Avvocato Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La ND s.r.l., non costituita in giudizio
Scala Enterprise s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 6012 dell’8 novembre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di LI, sez. II, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata, AL A. RB s.r.l., per l’annullamento della delibera n. 127/2023 del C.d.A. dell’Università degli Studi della Campania “ GI AN ” di aggiudicazione del lotto n. 3 dell’appalto del “ Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in LI, Caserta e provincia per anni 4 ” relativo alle Strutture di Strutture di Caserta - CIG: 93901271F0 - importo di € 1.766.272,52, in favore del r.t.i. tra La ND s.r.l. (mandataria) e Scala Enterprise s.r.l. (mandante) e di tutti gli atti presupposti, collegati e connessi nonché degli atti e dei verbali di gara, con i quali lo stesso r.t.i. è stato ammesso alla gara e dichiarato aggiudicatario.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di AL A. RB s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna appellata, AL RB s.r.l., l’Avvocato Andrea Manzi;
viste altresì le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la delibera del C.d.A. n. 83 del 31 maggio 2022, è stata autorizzata dall’Università degli Studi della Campania “ GI AN ” – di qui in avanti, per brevità, solo l’Università – l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione da svolgersi presso le strutture di Ateneo con Sede in LI, Caserta e provincia per anni 4, utilizzando la piattaforma telematica U-Buy, da espletarsi mediante procedura aperta ex art. 60 del d. lgs. n. 50 del 2016 secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 10- bis , del d. lgs. n. 50 del 2016, per un importo complessivo presunto a base di gara pari ad € 6.585.178,56, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 146.337,36, suddivisa nei seguenti n. 4 lotti funzionali:
- lotto n. 1 (Strutture di Caserta): importo presunto € 1.883.466, 00, di cui € 41.854,80 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
- lotto n. 2 (Strutture di Capua e S. Maria C.V.): importo presunto € 1.288.507,52, di cui € 28.633,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- lotto n. 3 (Strutture di Aversa): importo presunto € 1.766.272,52, di cui 39.250,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- lotto n. 4 (Strutture di LI): importo presunto € 1.646.932,52, di cui € 36.598,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
1.1. Con successivo D.D.G. rep. n. 623/2022, in esecuzione della citata delibera, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato contestualmente autorizzato l’espletamento della procedura di gara sulla citata piattaforma telematica U-Buy.
1.2. Con D.D.R. rep. n. 35/2022 è stata nominata apposita Commissione di gara, preposta all’esame dei plichi prevenuti su tale piattaforma telematica, entro il termine indicato negli atti di gara dalla stazione appaltante, dalle 37 ditte partecipanti, contenenti la documentazione amministrativa, nonché l’offerta tecnica e l'offerta economica, per ciascun lotto di gara a cui ogni singolo operatore economico ha presentato domanda di partecipazione.
1.3. Con il medesimo decreto è stata altresì autorizzato l’utilizzo della “procedura inversa” per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, che consente di posticipare l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di eseguire la relativa verifica, per procedere direttamente ed immediatamente con l’apertura delle offerte (busta tecnica e busta economica), al fine di garantire una maggiore speditezza della procedura di gara, stante il considerevole numero di offerte pervenute.
1.4. Pertanto, si è reso necessario dover espletare più sedute riservate da parte della Commissione di gara, al fine di eseguire un’attenta e puntuale valutazione di tutte le relazioni tecniche presentate dalle ditte partecipanti per ciascun lotto di gara.
1.5. Come si evince dai verbali redatti, nelle sedute del 16-18 novembre 2022, 13-17-27- 29 marzo 2023 e 2 maggio 2023 durante la procedura di gara, espletata secondo l’ iter procedimentale sopra descritto, la medesima Commissione ha eseguito, quindi, in prima battuta, la verifica delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti al Lotto 1 (Strutture di Caserta).
1.5. Terminata la fase procedimentale relativa alla valutazione delle offerte tecniche per tutti i quattro lotti di gara, la Commissione di gara, riunitasi nella seduta pubblica del 12 maggio 2023, ha proceduto ad eseguire la verifica delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse al prosieguo.
1.6. Secondo quanto si evince dal verbale redatto durante tale seduta pubblica, la Commissione, alla luce dei punteggi ottenuti dalle ditte partecipanti, ha redatto le apposite graduatorie mediante utilizzo della piattaforma telematica U-Buy, rilevando che il punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica) più alto è stato raggiunto, per tutti i quattro lotti di gara, dal r.t.i. tra La ND s.r.l. (capogruppo mandataria) e Scala Enterprise (mandante).
1.7. Pertanto, la Commissione, tenuto conto dei punteggi conseguiti, con specifico riferimento ai lotti n. 1, n. 2 e n. 3, ha ritenuto opportuno doversi procedere alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, ex art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016, in quanto i punteggi attribuiti a tale r.t.i., sia in sede di valutazione dell'offerta tecnica che in sede di apertura dell’offerta economica, sono risultati superiori rispetto ai valori indicati dalla legge.
1.8. Con riferimento al lotto n. 4, invece, considerato che i punteggi attribuiti, sia in sede di valutazione dell’offerta tecnica che in sede di apertura dell’offerta economica, non sono risultati superiori rispetto ai valori indicati dalla legge, determinando la non anomalia dell’offerta medesima, ha proceduto nella seduta pubblica del 19 maggio 2023, all’apertura della documentazione amministrativa nei confronti del r.t.i. primo classificato anche in tale lotto di gara e nei confronti del secondo nella graduatoria di tale lotto, nonché nei confronti di n. 1 partecipante sorteggiato, per come individuate nell'art. 23 del Disciplinare di gara.
1.9. Con la successiva delibera n. 127 del 12 settembre 2023 del C.d.A., è stata approvata la proposta di aggiudicazione, per anni 4, a favore del sopracitato r.t.i., per un importo complessivo nel quadriennio di € 5.895.420,17, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad '€ 146.337,36 ed IVA come per legge, suddivisa in n. 4 lotti funzionali, subordinandone l’efficacia di cui all’art. 32, comma 7, del d. lgs. n. 50 del 2016, all’esito positivo dei controlli prescritti, volti alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, rispettivamente previsti dall'art. 80 e 83 del medesimo d. lgs. n. 50 del 2016 e, con successivo D.D.G. rep. n. 914 del 27 ottobre 2023, è stata autorizzata l’aggiudicazione dei quattro lotti della procedura di gara in oggetto, già approvata con la citata delibera n. 127 del 12 settembre 2023, a favore del r.t.i. di cui sopra.
2. Avverso tale aggiudicazione, e i connessi atti di gara, con riferimento al lotto n. 1, ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di LI (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), la odierna appellata AL A. RB s.r.l., lamentandone l’illegittimità sotto diversi profili, sia inerenti all’erronea assegnazione dei punteggi che all’anomalia dell’offerta economica, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento, con il conseguente subentro nell’aggiudicazione.
2.1. Si sono costituite nel primo grado del giudizio l’Università e il r.t.i. controinteressato, di cui La ND s.r.l. è capogruppo mandataria, per resistere al gravame.
2.2. Con l’ordinanza n. 2117 del 17 novembre 2023 il Tribunale, in accoglimento della domanda cautelare, ha disposto il riesame dell’offerta presentata dal r.t.i. aggiudicatario.
2.3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 9 gennaio 2024 e depositato il 23 gennaio 2024, la ricorrente, presa visione della documentazione di gara integrale, ha proposto ulteriori censure avverso l’aggiudicazione già impugnata con il ricorso introduttivo, racchiuse in un unico motivo incentrato sulla dedotta anomalia dell’offerta economica.
2.4. Con D.D.G. rep. n. 122 del 6 febbraio 2024, prot. 21060, avente ad oggetto “ Procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in LI, Caserta e provincia per anni 4 – Lotti 1 (Strutture di Caserta) e 3 (Strutture di Aversa). Ordinanze Cautelari del Tar Campania n. 2116 e n. 2117 del 16.11.2023. Presa d’Atto conclusione procedimento rivalutazione offerte tecniche e rinnovo giudizio anomalia dell’offerta ”, la stazione appaltante, in ossequio all’ordinanza cautelare propulsiva emessa dal Tribunale, ha nuovamente aggiudicato la commessa al r.t.i. capeggiato da La ND.
2.5. Avverso tale delibera la ricorrente in prime cure ha proposto motivi aggiunti, lamentando l’anomalia dell’offerta sotto svariati profili.
2.6. L’Università e il r.t.i. hanno replicato, sostenendo la congruità dell’offerta e la legittimità della aggiudicazione, riconfermata dalla stazione appaltante anche all’esito del c.d. remand.
3. Infine, con la sentenza n. 6012 dell’8 novembre 2024, il Collegio di prime cure ha ritenuto che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti siano fondati e debbano essere accolti, avuto riguardo alle censure concernenti i procedimenti di valutazione dell’anomalia dell’offerta della controinteressata, risultando complessivamente inattendibile la valutazione compiuta in merito alla sostenibilità dell’offerta sia in relazione al costo del lavoro, che al costo delle attrezzature, e anzi dovendo essere escluso il r.t.i. aggiudicatario escluso dalla gara in quanto, e in sintesi, l’offerta di questo risulta « in perdita quanto al costo della manodopera e inattendibile quanto al costo delle attrezzature ».
3.1. In accoglimento del ricorso proposto, dunque, il Tribunale ha statuito che debba essere annullata l’aggiudicazione disposta a favore della parte controinteressata, con il conseguente obbligo dell’Università di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in favore della parte ricorrente sotto condizione della verifica dei requisiti di legge e della non anomalia dell’offerta dalla stessa presentata.
3.2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e ss. c.p.a. è stata, altresì, dichiarata l’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra l’Università e la parte controinteressata, a decorrere dalla data della stessa decisione, e, in tale ipotesi, disposto il subentro della parte ricorrente nella sua esecuzione.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Università, lamentandone l’erroneità per i quattro motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellata AL.
4.1. Questa a sua volta si è costituita, chiedendo di respingere l’appello e riproponendo altresì, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi non esaminati e/o assorbiti dal primo giudice.
4.2. Non si è costituito, invece, il r.t.i. controinteressato, inizialmente aggiudicatario della gara.
4.3. Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio, su accordo dei difensori, ha disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 per la rapida trattazione del merito.
4.4. Infine, nella udienza pubblica del 18 febbraio 2025, il Collegio, sentito il difensore della sola parte appellata presente, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello va respinto.
6. Con il primo motivo (pp. 9-15 del ricorso), anzitutto, l’Università appellante deduce, in sintesi, che compito della Commissione non era quello di eseguire un confronto comparativo tra le varie offerte, ma un’analisi discrezionale di ogni singolo sub-criterio che concorre a formare l’offerta tecnica, determinando di fatto che quindi i punteggi attribuiti ad entrambi gli offerenti risultano essere legittimi, in quanto la valutazione eseguita è del tutto logica e coerente con la natura di discrezionalità tecnica ad essa attribuita.
6.1. Il Tribunale, ad avviso dell’Università appellante, avrebbe travalicato i confini del proprio perimetro giurisdizionale entrando nel merito delle doglianze sollevate in ricorso e sconfinando ampiamente nel merito di scelte tecnico-discrezionali espresse dalla Commissione di gara con indicazioni meticolose anche sui criteri di valutazione da approfondire e riesaminare.
6.2. La censura, del tutto astratta e generica, non merita tuttavia condivisione perché, al contrario di quanto deduce l’appellante, il primo giudice, alla stregua di una motivazione completa e analitica che non ha trovato circostanziata confutazione nelle censure di cui si dirà di qui a breve, ha indicato le ragioni per le quali risulta erronea la valutazione svolta dall’Università, senza invadere le scelte tecnico-discrezionali della Commissione e senza, soprattutto, indebitamente sostituire all’apprezzamento della stazione appaltante, inficiato da plurimi evidenti errori, una presunta valutazione comparativa delle offerte.
6.3. Il motivo, dunque, va respinto.
7. Con il secondo motivo (pp. 15-16 del ricorso), ancora, l’appellante deduce che il Tribunale avrebbe dato eccessivo peso alle contestazioni della ricorrente in prime cure sul calcolo del costo della manodopera, senza considerare adeguatamente le spiegazioni fornite dalla controinteressata e, in particolare, ha ritenuto non dimostrata l’applicabilità degli sgravi INPS per l’assunzione di lavoratori con meno di 36 anni, quando invece tale beneficio è espressamente previsto dalla legge e la sua applicabilità poteva essere verificata in sede di esecuzione.
7.1. Inoltre il primo giudice non avrebbe tenuto conto che le riduzioni di costo per ferie, festività e permessi retribuiti ridotti erano giustificate dall’utilizzo di personale neoassunto e avrebbe erroneamente considerato come definitivo il costo del lavoro calcolato dalla ricorrente, senza valutare le compensazioni proposte dalla controinteressata.
7.2. Anche queste censure, tuttavia, sono destituite di fondamento.
7.3. Le sottostime dedotte dalle parti odierne appellate ed esaminate dal Tribunale nell’accogliere il ricorso sono manifeste, articolate, gravi e sovente persino pacifiche.
7.4. Proprio nel capo di sentenza contestato con il motivo in parola e riportato testualmente nell’atto di appello si rinviene il caso di una sottostima grave e pacifica, quella afferente al conteggio solo annuale e non mensile degli incrementi della retribuzione-base previsti dal CCNL (con tutte le conseguenti sottostime in ordine alle voci di costo del lavoro che si calcolano sulla base della retribuzione).
7.5. Già sotto questo profilo non si comprende come si possa discorrere di un “eccessivo peso” che il Tribunale avrebbe dato alle contestazioni della ricorrente in prime cure sul calcolo del costo della manodopera, o di una non adeguata considerazione delle spiegazioni fornite dalla controinteressata La ND.
7.6. Il motivo, che per la sua genericità rasenta l’inammissibilità, non contesta nel merito gli articolati e precisi conteggi sottesi all’accoglimento da parte del Tribunale del motivo aggiunto dedotto dalle ricorrenti in primo grado in relazione al costo del lavoro: nessun “numero” e nessun riconteggio, nulla viene allegato e dedotto dall’amministrazione per ribaltare una statuizione di incongruità e di incapienza del prezzo che si basa invece sugli ampi e articolati conteggi dedotti dalle ricorrenti in prime cure.
7.7. La assoluta genericità della censura, del tutto inidonea a mettere in discussione nel suo complesso il capo di sentenza in parola, emerge anche in ordine al breve cenno che l’appellante fa agli sgravi INPS per l’assunzione di lavoratori con meno di 36 anni.
7.8. Basti osservare che l’appellante non si avvede e non contesta il fatto che la sentenza appellata non ha solo giudicato indimostrata l’applicabilità di detti sgravi INPS (comunque addotti da La ND solo in sede processuale), ma ha inoltre precisato che, ove anche lo sgravio per il l’ipotetico personale under 36 fosse conteggiato, « tale sgravio determina incontestatamente una riduzione del costo del lavoro di [soli, ndr.] 23.167,15 », somma del tutto inidonea a riportare “in attivo” l’offerta, già solo in base alle osservazioni svolte dal Tribunale, che sono rimaste del tutto incontestate.
7.9. L’appellante non ha minimamente contestato neanche detta specifica motivazione, che statuisce la irrilevanza dell’ipotetico risparmio di spesa per l’utilizzo di personale con meno di 36 anni, con conseguente inammissibilità, anche sotto questo aspetto, del motivo di appello, inidoneo a sovvertire l’esito di primo grado e del tutto carente sotto il profilo della necessaria specificità della critica alla sentenza appellata.
7.10. Ancora più inidonee, generiche e inammissibili, per non contrastare affatto in modo specifico l’accoglimento del motivo dedotto dalle ricorrenti in prime cure, sono le affermazioni dell’appellante secondo cui non avrebbe tenuto conto che le riduzioni di costo per ferie, festività e permessi retribuiti ridotti erano giustificate dall'utilizzo di personale neoassunto ed avrebbe erroneamente considerato come definitivo il costo del lavoro calcolato dalla ricorrente, senza valutare le compensazioni proposte dalla controinteressata.
7.11. Non è nemmeno affermato e comunque non dato capire, invero, in che termini ed in che modo l’offerta di La ND tornerebbe ad essere “in utile” sotto i succitati generici profili, privi di alcuna specifica e dimostrata allegazione e di alcun conseguente conteggio.
7.12. Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
8. Con il terzo motivo (pp. 16-18 del ricorso), ancora, l’odierna appellante deduce che la ND ha dichiarato anche, nelle giustificazioni rese nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, di essere già nella disponibilità di attrezzature acquistate in precedenti cantieri e rigenerate dalle ditte fornitrici e di impiegare comunque euro 1700 per l’acquisto di altri nuovi macchinari da ammortizzare per la durata dell’appalto.
8.1. La ND avrebbe, altresì, esibito fatture per documentare l’acquisto dei macchinari e, a prezzi convenzionati, di prodotti per il lavaggio nonché dichiarato di avere ampie scorte in magazzino.
8.2. Non si ravviserebbe alcuna contraddittorietà o inattendibilità nelle dichiarazioni rese, non richiedendo la lex specialis alcuna attrezzatura particolare per la gestione del servizio ma solo la conformità dei macchinari ordinari ai criteri indicati nel D.M. n. 51 del 2021.
8..3 Anche l’utile pari a zero non rende l’offerta anomala se dall’ esecuzione dell’appalto conseguono vantaggi in termine di specializzazione professionale o curriculare.
8.4. La controinteressata avrebbe evidenziato l’esigenza di aumentare il fatturato per tutte le raggruppate così da poter accedere a procedure di gara con maggiori importi all’asta.
8.5. Il Tribunale, in breve, avrebbe adottato un approccio eccessivamente formalistico nella valutazione delle giustificazioni sui costi delle attrezzature.
8.6. Ha ritenuto inammissibile la precisazione della controinteressata sul carattere non vincolante del numero di attrezzature indicate in offerta, quando invece tale interpretazione era ragionevole alla luce del criterio di valutazione che premiava “tipologia e numero”
8.7. Il Tribunale, infine, non avrebbe considerato che le attrezzature rigenerate potevano garantire prestazioni equivalenti a quelle nuove, come dichiarato dal fornitore, e avrebbe dato eccessivo peso ai preventivi prodotti dalla ricorrente, senza considerare gli sconti e le condizioni commerciali vantaggiose di cui godeva la controinteressata.
8.8. Anche questo motivo è infondato.
8.9. Come bene argomenta sul punto la parte appellata, infatti, è pacifico ed incontestato che La ND non abbia giustificato i costi delle attrezzature e delle apparecchiature espressamente offerte, né nella qualità (usate anziché nuove) né nel numero (ha pacificamente giustificato solo una parte, residuale, dei beni, oltretutto come usati e non quali nuovi).
8.10. Ed il punto non è affatto, come sostiene l’appellante, se la lex specialis richiedesse beni di un tipo o di un altro, ma il fatto (evidenziato anche dalla sentenza appellata) che l’offerta di La ND ha previsto inequivocabilmente beni nuovi ed in un numero preciso, peraltro raccogliendo per questo un determinato punteggio sotto il profilo qualitativo.
8.11. A fronte della pacifica modifica dell’offerta e di costi pacificamente non computati e non giustificati, l’appello (oltre che inammissibile) è anche infondato, non recando alcuna contestazione o elemento idoneo a sovvertire il decisum , nonostante il Tribunale abbia espressamente dichiarato inattendibile ed in perdita l’offerta, con completa e sovrabbondante erosione dell’utile (anche solo sotto il profilo delle apparecchiature e attrezzature, che si aggiunge a quello afferente alla manodopera).
8.12. Anzi, il primo giudice ha correttamente rilevato che l’offerta di La ND risulterebbe in perdita (già solo in relazione alle attrezzature e apparecchiature) sia con riferimento al costo dei beni (solo usati e molto parziali) di cui La ND ha preso considerazione, sia con riferimento al costo dei beni di cui ha omesso qualsivoglia giustificazione; e tutto ciò anche nell’ipotesi di recepire gli argomenti addotti da La ND a riduzione del prezzo dei beni (tanto per i pochi ed usati beni giustificati, quanto per i molti beni non affatto giustificati).
8.13. Il motivo, dunque, deve essere respinto sia per la sua genericità sia, soprattutto, per la sua inidoneità a sovvertire sul piano argomentativo le solide, e puntuali, motivazioni espresse dalla sentenza impugnata.
9. Infine, con il quarto ed ultimo motivo (pp. 18-19 del ricorso), l’appellante lamenta, in sintesi, che il metro valutativo seguito dal primo giudice sarebbe stato troppo rigoroso e formalistico e incorrerebbe in contraddizione perché, da un lato, afferma che la valutazione di anomalia deve essere globale e, dall’altro, fonda l’esclusione su singole voci di costo non spiegando adeguatamente perché le giustificazioni complessive fornite non siano sufficienti.
9.1. La pronuncia gravata interpreterebbe in modo troppo restrittivo i limiti alla modifica delle giustificazioni non distinguendo tra modifiche sostanziali e mere precisazioni; non considerando ammissibili compensazioni tra diverse voci di costo; irrigidendo, infine, in modo eccessivo il procedimento di verifica.
9.2. Anche questo motivo va respinto.
9.3. La sentenza qui impugnata, invero, non ha affatto statuito la presenza di incongruenze che riguarderebbero “solo alcune voci di costo”, ma ha rilevato, “numeri” alla mano, la incongruità dell’offerta sotto tutti i profili che la compongono (costo della manodopera e costo dei beni strumentali per le pulizie), profili che invero sono non solo essenziali, ma assorbono l’intera offerta.
9.4. Anzi, la manodopera da sola costituisce la quasi totalità del costo della commessa, e, comunque, il Tribunale ha accertato la incapienza dell’offerta sotto entrambi i profili, senza che l’appello adduca alcun conteggio alternativo e tantomeno conteggi idonei a sovvertire la statuizione del Tribunale.
9.5. Ancora, a differenza di quanto adombra l’appellante senza darne ragione, il Tribunale ha accertato che le palesi e sostanzialmente incontestate sottostime del costo del lavoro e delle attrezzature/apparecchiature non possono affatto essere compensate da altre economie e compromettevano senza dubbio (anche proprio ipotizzando di tener conto di vari “risparmi di spesa” addotti da La ND, peraltro solo in sede processuale) la complessiva sostenibilità dell’offerta, tanto da portarla in perdita in ogni caso.
9.6. Anche questo ultimo motivo, dunque, va recisamente respinto.
10. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto in tutti e quattro i suoi motivi, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, mentre possono essere assorbiti anche in questa sede, stante la totale correttezza e la completa autosufficienza delle ragioni espresse dalla sentenza impugnata a determinare la radicale esclusione dell’iniziale aggiudicataria dalla gara con conseguente subentro della parte appellata nell’aggiudicazione, i motivi assorbiti e qui riproposti dalle parti appellate ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., dato che dal loro esame, ed eventuale accoglimento, detta parte non otterrebbe maggiore utilità di quella già ritratta alla luce delle indicate ragioni e statuizioni.
11. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell’appellante e sono liquidate in dispositivo.
11.1. Rimane definitivamente a carico dell’Università appellante anche il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dall’Università degli Studi della Campania “ GI AN ”, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’Università degli Studi della Campania “ GI AN ” a rifondere in favore di AL A. RB s.r.l. le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico dell’Università degli Studi della Campania “ GI AN ” il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO