Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1376/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente TRA
, C.F. , parte nata a Parte_1 Pt_1 C.F._1
OR CA (CS) in data 21/01/1973, rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOVANNI MARIA ANTONIETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
CA (CS) in data 12/08/1966
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
1. Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. cumulativo delle domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 22.06.2023, Parte_1 ha introdotto il presente procedimento nei confronti del marito
[...] CP_1
, esponendo che:
[...]
- ha contratto matrimonio concordatario con il resistente in Corigliano Calabro in data 2.06.2096 (trascritto nel registro dello stato civile del medesimo Comune con atto n. 8, parte II, serie A, anno 1996);
- dalla loro unione nascevano i figli (nato a [...], il Persona_1
10.09.1997) di anni 26 ed (nata a [...] il [...]), di PA anni 24;
- nel corso degli ultimi anni il matrimonio entrava in crisi, la convivenza è divenuta insopportabile per colpa esclusiva dell' , il quale nel tempo si è disinteressato della CP_1 famiglia e quindi sia della moglie che dei due figli e sia per ciò che concerne Per_1 Pt_2 il lato economico, che per ciò che concerne il lato spirituale e morale;
- la sola ricorrente si è occupata per anni della gestione familiare, economica, morale, spirituale della stessa ed ha curato personalmente la crescita dei figli nel mentre il sig.
si disinteressava di qualsivoglia necessità della famiglia;
CP_1
- la ha sopportato per moltissimo tempo l'atteggiamento prevaricatore Pt_1 dell' solo ed esclusivamente per il bene della prole;
CP_1
- tra i coniugi chiaramente stando così le cose è venuto meno da moltissimo tempo l'affectio coniugalis, non sussistendo più la comunione materiale e spirituale degli stessi;
- la figlia, , essendo studentessa universitaria fuori sede, convive con la PA madre allorquando torna dalla sede universitaria, così anche il figlio , che ad oggi Per_1 lavora fuori la zona di residenza;
- la ha un reddito mensile di euro 1304,00, in quanto impiegata nelle poste Pt_1
Italiane con la qualifica di Addetto senior Uff. CD , ed è Controparte_2 proprietaria della casa coniugale sita in già cda individuato al fg.79 – part. 414 Per_2 sub 12 oggi via Capri snc e di 2/9 dell'immobile sito in via Cavalcante P.1 sez A individuato al fg.85 part.225 sub 12, per eredità del defunto genitore;
Persona_3
- la relativamente all'abitazione coniugale di esclusiva sua proprietà ne sopporta Pt_1 tutti gli oneri relativi nonché, in via esclusiva provvede anche al mantenimento della figlia con l'esborso per le tasse universitarie e per l'affitto dell'appartamento nonché per il Pt_2 vitto, per l'ammontare di euro 700,00 mensili, oltre ulteriori esborsi per le tasse universitarie, ed in ragione di ciò è dovuta ricorrere a più finanziamenti presso lo stesso ente Poste Italiane per poter far fronte alle numerose spese, senza contributo da parte del marito;
- il figlio è arruolato nei VFP4 a tempo determinato;
Persona_1
- anche per il figlio è la che ne gestisce all'occorrenza le spese necessarie;
Per_1 Pt_1
- non lavorando da più tempo per sua esclusiva volontà, non Controparte_1 percepisce reddito, è comunque proprietario di immobili senza oneri e non contribuisce in modo alcuno al sostentamento della famiglia. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto:
2. Prevedersi in capo al genitore non collocatario sig. l'obbligo di Controparte_1 concorrere al mantenimento ordinario della figlia studentessa PA universitaria fuori sede, nella misura pari ad €. 200,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50%;
3. Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 sita in via Capri snc a Corigliano Rossano CS au Corigliano, con tutti i mobili ed arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverla insieme ai figli;
4. Dichiarare lo scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 02.06.1996 trascritto nel registro di stato civile del Comune di Corigliano Calabro, oggi Comune di Corigliano Rossano con atto n. 8 parte II serie A anno 1996, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
non si è costituto in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 21.12.2023 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo stante la mancata costituzione del resistente. Con ordinanza del 4.02.2024 il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti:
“AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Pag. 3 di 6
➢ ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
➢ PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore della ricorrente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile Pt_1 di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne PA
, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
[...]
➢ PONE l'onere per spese straordinarie per la figlia maggiorenne a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo lo schema indicato in parte motiva”. All'udienza del 4.04.2024, la parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti in sede presidenziale. La causa, quindi, è stata rimessa al collegio per la decisione. Con sentenza n. 1106/2024, pronunciata nell'ambito del presente giudizio e pubblicata il 17.6.2024, il Tribunale ha così disposto:
“DICHIARA la contumacia di Controparte_1
• PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale tra i coniugi ed come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
• RIGETTA la domanda di addebito proposta da Parte_1
• PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore della ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
l'assegno mensile di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali PA
ISTAT;
• PONE l'onere per spese straordinarie per la figlia maggiorenne a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema:
- spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
• ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
• DISPONE con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
• SPESE alla sentenza definitiva;
• ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui fu trascritto il matrimonio per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d) del d.p.r.
3.11.2000 n. 396.”. La causa, dunque, è stata rimessa sul ruolo con contestuale ordinanza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 6.2.2025, la parte ricorrente, nella perdurante contumacia del resistente, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia di divorzio e la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, con rinuncia ai termini per la decisione. La causa, pertanto, è stata rimessa in decisione. Pag. 4 di 6
Non sono pervenute conclusioni difformi del PM.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza dinanzi al giudice delegato del 21.12.2023, tenutasi nel corso del presente procedimento, nel quale è stata emessa sentenza di separazione n. 1106/2024, notificata al resistente contumace e passata in giudicato il giorno 1.10.2024 (come da certificato di cancelleria in atti). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'affidamento dei figli minori Sul punto nulla deve disporsi in ordine all'affido della prole ed al diritto di visita del padre, essendo i figli della coppia entrambi maggiorenni.
4. Il mantenimento in favore del figlio Quanto al mantenimento della prole maggiorenne convivente, la ha Pt_1 legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente Pt_2 autosufficiente (arg. da multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238). Ed infatti, la legittimazione sussiste quand'anche, come nel caso di specie, il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, ove detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno. Ciò precisato, è noto che l'obbligo di mantenimento gravante sul genitore non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, occorrendo, a tal fine, che il figlio consegua l'indipendenza economica: anche in favore del figlio maggiorenne, quindi, il giudice può disporre il versamento di un assegno periodico da parte dei genitori. Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, nonché quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (cfr. Cass. civ., sez. I, 01/02/2016, n. 1858). Nel caso in esame, già con la sentenza di separazione in atti è stato disposto l'obbligo del resistente di concorrere al mantenimento della figlia maggiorenne, atteso che è la ricorrente a provvedere in via prevalente al mantenimento della figlia come Pt_1 Pt_2 dimostrato anche dal pagamento da parte della stessa dei canoni di locazione dell'abitazione utilizzata dalla figlia per l'università. Nel corso del giudizio non sono emerse situazioni nuove e tali da alterare la situazione di fatto già oggetto di esame nella sentenza di separazione. Pag. 5 di 6
Nella specie, essendo maggiorenne ma non economicamente PA autosufficiente, in assenza di prova escludente tale dovere incombente sulla parte odierna resistente (cfr. Cass. Civ. 11828 del 2009), il quale non ha inteso costituirsi anche all'esito della notificazione della sentenza di separazione, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento. In ordine alla misura del contributo da porre in capo al genitore non convivente, può confermarsi la misura già prevista in sede di provvedimenti provvisori e nella sentenza di separazione, non essendo emersi ulteriori elementi di valutazione nel prosieguo del giudizio, ad avendo la parte precisato la domanda con richiesta di conferma della medesima. Per l'effetto, tenuto conto che la mancanza di occupazione del resistente non lo esonera dall'obbligo di mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che sia equo fissare, a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile € 150,00. Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche per la figlia purché documentate. Pt_2
Quanto al figlio , la parte non ha offerto alcun elemento a favore della prova della Per_1 convivenza e della non autosufficienza del medesimo. La domanda, peraltro, deve intendersi rinunciata avendo la parte richiesto la conferma dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione.
5. L'assegnazione della casa familiare Quanto alla casa coniugale sita nel Comune di Corigliano-Rossano, località Corigliano, alla via Capri snc, già c/da , va precisato che la coabitazione, ancorché non Per_2 quotidiana, è compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio, purché faccia ritorno nella casa familiare. Nella specie, emerge uno stabile collegamento della figlia con l'abitazione familiare, Pt_2 nella quale fa rientro quando non impegnata per motivi di studio, né il contratto di affitto in atti depone nel senso del definitivo allontanamento della figlia dall'abitazione familiare, trattandosi di contratto di durata annuale. Va quindi confermata l'assegnazione della casa familiare alla Pt_1
6. L'assegno divorzile Non è stata formulata domanda di assegno divorzile e, pertanto, nulla va disposto sul punto.
7. Il regime delle spese L'esito complessivo della lite, che ha visto la parte ricorrente soccombente sulla domanda di addebito della separazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, nonché dell'eguale interesse delle parti alle pronunce sullo status, non profilandosi sul piano concreto una soccombenza sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO celebrato in Corigliano Calabro in data 2.06.1996 TRA e Parte_1
, come sopra generalizzati (atto n.° 8, parte II, serie A, reg Controparte_1 atti matrimonio anno 1996); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. Pag. 6 di 6
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
D. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente , entro il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
detto assegno sarà PA annualmente, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. DICHIARA compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.4.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò