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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/07/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10571/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 10571/2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Francesco Iudice,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv.ti Michele Pugliese e Gennaro Intartaglia,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 1698/2023 del 04.05.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I.1.- Con provvedimento del 19.10.2023 il Giudice Istruttore ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. cui ha manifestato adesione la sola parte attrice.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 10571/2021.
I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali, l'interrogatorio formale della parte convenuta nonché con l'escussione di un teste. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa del 31.01.2022;
b) parte convenuta: chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti e verbali di causa;
c) P.M. (con nota del 25.02.2025): chiede la definizione della causa rimettendosi alle decisioni del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale. La sola parte attrice ha depositato anche memoria di replica.
II.- Preliminarmente, occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 1698/2023 del 04.05.2023 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III.- La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile è meritevole di accoglimento con conferma della misura di €
400,00 mensili già prevista in sede di ordinanza presidenziale. Peraltro, sia rispetto all'an che rispetto al quantum dell'assegno divorzile, le parti hanno reso conclusioni conformi che si ritengono del tutto congrue rispetto alle loro condizioni personali ed economiche.
Infatti, è emerso che la ha svolto l'attività di CP_1 badante in forma non regolarizzata presso familiari e soggetti terzi quantomeno sino alla separazione dal coniuge (id est,
2020) [cfr. dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
(figlio delle parti) escusso all'udienza del 03.06.2024].
Tuttavia, sono rimasti privi di riscontro probatorio tanto la perduranza all'attualità dell'espletamento della dedotta attività quanto l'ammontare degli emolumenti che la convenuta ritrarrebbe dalla stessa. Peraltro, la capacità lavorativa
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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generica di cui la è dotata deve valutarsi alla luce CP_1 della sua età anagrafica (58 anni) e delle sue condizioni psico-fisiche (cfr. all.ti nn. 8 et 9 fascicolo convenuta).
Sul versante patrimoniale, la parte è titolare in via esclusiva della già casa familiare. È inoltre incontestato tra le parti che la coniuge nell'arco del rapporto matrimoniale si
è dedicata in via pressoché esclusiva alla cura della prole consentendo al coniuge di svolgere la propria attività lavorativa in Albania sin dagli anni novanta del secolo scorso.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del , è Pt_1 emerso che egli, oltre a lavorare come magazziniere presso una società in Albania, è usufruttuario di svariati immobili siti in Conversano da cui ritrae rendite locatizie conseguendo complessivamente redditi annui netti medi pari a € 18.700,00
(cfr. dichiarazioni fiscali relative alle annualità di imposta
2018 et 2019, fascicolo attore). Risulta altresì incontestato tra le parti che il abbia avuto altri due figli (2000 Pt_1 et 2003), nati dalla relazione sentimentale con un'altra donna. Di contro, privo di riscontro probatorio risulta il preteso peggioramento delle condizioni economico-reddituali che in realtà sono rimaste immutate rispetto all'epoca di stipula della convenzione di negoziazione assistita da avvocati del 09.11.2020 ove il scientemente si è Pt_1 obbligato mensilmente a corrispondere un assegno muliebre di €
600,00 oltre a un ulteriore contributo una tantum annualmente determinato in € 1.700,00.
In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni e in ragione delle conclusioni conformi delle parti, deve essere confermato il diritto della a percepire un assegno CP_1 divorzile nella misura di € 400,00 mensili a far data dalla pronuncia presidenziale del dicembre 2021.
IV.- Le ulteriori pretese della non sono meritevoli CP_1 di accoglimento.
IV.1.- La conferma della corresponsione di una somma annuale di € 1.700,00, così come pattuita in sede di separazione consensuale, non può trovare accoglimento trattandosi di un accordo raggiunto dalle parti in sede negoziale valevole per i
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soli provvedimenti riguardanti la separazione. Al contrario, in questa sede di divorzio, in mancanza di diverso accordo tra le parti, il Collegio ha stimato le esigenze di contribuzione in maniera omnicomprensiva tramite la fissazione dell'assegno divorzile.
IV.2.- Quanto alla pretesa di conferma della fideiussione già rilasciata in sede di negoziazione assistita da Testimone_1
(figlio delle parti), deve osservarsi che il Collegio non può statuire obblighi a carico di terzi – che peraltro non sono stati evocati in questo giudizio – e che, in ogni caso, quel contratto dispiega i suoi effetti nei limiti di quanto stabilito consensualmente dalle parti circa le obbligazioni nascenti dalla separazione.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione nella misura della metà. Infatti, a fronte delle conclusioni conformi circa la misura dell'assegno divorzile, residua la sola soccombenza della sulle ulteriori CP_1 pretese economiche.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 05.08.2021 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., preso atto della propria sentenza non definitiva n. 1698/2023 del 04.05.2023, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare, Parte_1 in favore di la somma mensile di € 400,00 a CP_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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titolo di assegno divorzile (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI dalla mensilità di dicembre 2021);
2) RIGETTA ogni altra domanda;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
, della metà di spese e compensi di giudizio che,
[...] nella misura intera, si liquidano in 5.429,20 (di cui €
98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e
I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 10571/2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Francesco Iudice,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv.ti Michele Pugliese e Gennaro Intartaglia,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 1698/2023 del 04.05.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I.1.- Con provvedimento del 19.10.2023 il Giudice Istruttore ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. cui ha manifestato adesione la sola parte attrice.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 10571/2021.
I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali, l'interrogatorio formale della parte convenuta nonché con l'escussione di un teste. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa del 31.01.2022;
b) parte convenuta: chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti e verbali di causa;
c) P.M. (con nota del 25.02.2025): chiede la definizione della causa rimettendosi alle decisioni del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale. La sola parte attrice ha depositato anche memoria di replica.
II.- Preliminarmente, occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 1698/2023 del 04.05.2023 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III.- La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile è meritevole di accoglimento con conferma della misura di €
400,00 mensili già prevista in sede di ordinanza presidenziale. Peraltro, sia rispetto all'an che rispetto al quantum dell'assegno divorzile, le parti hanno reso conclusioni conformi che si ritengono del tutto congrue rispetto alle loro condizioni personali ed economiche.
Infatti, è emerso che la ha svolto l'attività di CP_1 badante in forma non regolarizzata presso familiari e soggetti terzi quantomeno sino alla separazione dal coniuge (id est,
2020) [cfr. dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
(figlio delle parti) escusso all'udienza del 03.06.2024].
Tuttavia, sono rimasti privi di riscontro probatorio tanto la perduranza all'attualità dell'espletamento della dedotta attività quanto l'ammontare degli emolumenti che la convenuta ritrarrebbe dalla stessa. Peraltro, la capacità lavorativa
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 10571/2021.
generica di cui la è dotata deve valutarsi alla luce CP_1 della sua età anagrafica (58 anni) e delle sue condizioni psico-fisiche (cfr. all.ti nn. 8 et 9 fascicolo convenuta).
Sul versante patrimoniale, la parte è titolare in via esclusiva della già casa familiare. È inoltre incontestato tra le parti che la coniuge nell'arco del rapporto matrimoniale si
è dedicata in via pressoché esclusiva alla cura della prole consentendo al coniuge di svolgere la propria attività lavorativa in Albania sin dagli anni novanta del secolo scorso.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del , è Pt_1 emerso che egli, oltre a lavorare come magazziniere presso una società in Albania, è usufruttuario di svariati immobili siti in Conversano da cui ritrae rendite locatizie conseguendo complessivamente redditi annui netti medi pari a € 18.700,00
(cfr. dichiarazioni fiscali relative alle annualità di imposta
2018 et 2019, fascicolo attore). Risulta altresì incontestato tra le parti che il abbia avuto altri due figli (2000 Pt_1 et 2003), nati dalla relazione sentimentale con un'altra donna. Di contro, privo di riscontro probatorio risulta il preteso peggioramento delle condizioni economico-reddituali che in realtà sono rimaste immutate rispetto all'epoca di stipula della convenzione di negoziazione assistita da avvocati del 09.11.2020 ove il scientemente si è Pt_1 obbligato mensilmente a corrispondere un assegno muliebre di €
600,00 oltre a un ulteriore contributo una tantum annualmente determinato in € 1.700,00.
In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni e in ragione delle conclusioni conformi delle parti, deve essere confermato il diritto della a percepire un assegno CP_1 divorzile nella misura di € 400,00 mensili a far data dalla pronuncia presidenziale del dicembre 2021.
IV.- Le ulteriori pretese della non sono meritevoli CP_1 di accoglimento.
IV.1.- La conferma della corresponsione di una somma annuale di € 1.700,00, così come pattuita in sede di separazione consensuale, non può trovare accoglimento trattandosi di un accordo raggiunto dalle parti in sede negoziale valevole per i
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 10571/2021.
soli provvedimenti riguardanti la separazione. Al contrario, in questa sede di divorzio, in mancanza di diverso accordo tra le parti, il Collegio ha stimato le esigenze di contribuzione in maniera omnicomprensiva tramite la fissazione dell'assegno divorzile.
IV.2.- Quanto alla pretesa di conferma della fideiussione già rilasciata in sede di negoziazione assistita da Testimone_1
(figlio delle parti), deve osservarsi che il Collegio non può statuire obblighi a carico di terzi – che peraltro non sono stati evocati in questo giudizio – e che, in ogni caso, quel contratto dispiega i suoi effetti nei limiti di quanto stabilito consensualmente dalle parti circa le obbligazioni nascenti dalla separazione.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione nella misura della metà. Infatti, a fronte delle conclusioni conformi circa la misura dell'assegno divorzile, residua la sola soccombenza della sulle ulteriori CP_1 pretese economiche.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 05.08.2021 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., preso atto della propria sentenza non definitiva n. 1698/2023 del 04.05.2023, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare, Parte_1 in favore di la somma mensile di € 400,00 a CP_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 10571/2021.
titolo di assegno divorzile (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI dalla mensilità di dicembre 2021);
2) RIGETTA ogni altra domanda;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
, della metà di spese e compensi di giudizio che,
[...] nella misura intera, si liquidano in 5.429,20 (di cui €
98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e
I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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