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27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 28. 1. L'articolo 49 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile .
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni".
Nota all'art. 28:
- Le disposizioni contenute nella sezione III del capo I (Della tutela dei minori) del titolo X (Della tutela e dell'emancipazione) del libro primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile riguardano l'esercizio della tutela.
"Art. 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile .
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni".
Nota all'art. 28:
- Le disposizioni contenute nella sezione III del capo I (Della tutela dei minori) del titolo X (Della tutela e dell'emancipazione) del libro primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile riguardano l'esercizio della tutela.
Commentari • 3
- 1. Il figlio abbandonato può conoscere l’identità della madre (Corte Costituzionale sentenza n. 278, 22 novembre 2013)Antonia Quartarella · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2013 · 3.516082
[…] Com'è noto, la legge n. 184/1983, rubricata “Diritto del minore ad una famiglia”, disciplina tra l'altro il procedimento giurisdizionale per l'adozione del minore d'età con efficacia legittimante. L'art. 28, come modificato prima dalla legge n. 149/2001 e poi dal Dlgs n. 196/2003, ante declaratoria di incostituzionalità in commento, prevedeva che “Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. (…). […]
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Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Minorenni Potenza, sentenza 08/02/2024, n. 8Provvedimento: […] Esse hanno riguardato il diritto di accesso alle origini, di cui all'art. 28, modificato dalla legge n. 149 del 2001. […]Leggi di più...
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