Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4327 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20.1.2025 tra
(cod. fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del e legale rappresentante pro tempore, Parte_2 dott. , elettivamente domiciliata in Via Maria Bri- Parte_3 Pt_1 ghenti n. 23 - edificio B, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente, rappre- sentata e difesa dall'avv. Maria Fallerini per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-attrice in riassunzione- e in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante, dott. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 Pt_1
Via Muzio Clementi n. 58, presso lo studio dell'avv. Filippo Calcioli, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costitu- zione e risposta nel presente giudizio di rinvio;
-convenuta in riassunzione- e
(cod. fisc. ), in persona del Presidente in CP_3 P.IVA_2 carica, on. , elettivamente domiciliata in Via Marcan- Controparte_4 Pt_1 tonio Colonna n. 27, negli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo D'Amata per procura generale alle liti per atto notaio dott. di del 20.4.2023 (rep. n. 15266; racc. n. 10744), Persona_1 Pt_1 in atti;
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_5 adita, in virtù del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cas- sazione nell'ordinanza n. 11720/2024, con la quale ha cassato con rinvio la sentenza n. 7243/2019, resa dalla I sezione civile della Corte d'Appello di Roma, pubblicata in data 25.11.2019, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell . Parte_4
Con vittoria di spese e compensi del presente e precedenti gradi di giudizio”; per “affinché l'adita Corte di Appello Civile Controparte_1 di Roma, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, voglia:
1) in via principale disporre un rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della legittimazione passiva;
2) in via subordinata, confermare la legittimazione passiva in capo al;
Parte_5
3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare la legittimazione passiva della;
CP_3
4) in ogni caso, esaminare ed accogliere i motivi di ricorso dispiegati dalla che la Corte di Cassazione ha dichiarato Controparte_1 assorbiti e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del e/o dell , relativamente alla remu- Parte_5 CP_3 nerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010/2013, condan- nare e l , congiuntamente o disgiun- Parte_5 CP_3 tamente e/o ognuna per quanto di ragione, al pagamento in favore dell
[...] della complessiva somma di 288.839,81 Euro, Controparte_1 detratto quanto già liquidato in relazione all'anno 2013, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal novantesimo giorno di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo”; per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in osservanza del CP_3 principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 11720/2024 ed in reiezione di ogni contraria istanza, dichiarare la carenza
2 di legittimazione passiva della e della nel pre- Parte_4 CP_3 sente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del presente e dei precedenti gradi di giu- dizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al de- creto di fissazione di udienza, la che Controparte_1 svolge attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, ha convenuto in giudizio la e la Parte_4 CP_3
innanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento
[...] integrale delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010/2013 – alle quali era stato, invece, applicata la decurtazione tariffaria (c.d. sconto) previsto dalla legge finanziaria del 2007 – e la conseguente condanna delle Ammini- strazioni convenute al pagamento della somma di € 288.839,81; in subor- dine, chiedendo la condanna della o della a ri- CP_3 Parte_4 sarcire il danno patrimoniale subito a causa della lamentata illegittima de- curtazione tariffaria e, in alternativa, il riconoscimento del diritto all'inden- nizzo ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento.
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 24.12.2015 il Tribunale adito, disat- tese le eccezioni di difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. e di carenza di legittimazione passiva della , ha ritenuto quest'ultima soggetto Parte_4 passivo del rapporto giuridico controverso, condannandola quindi a pagare alla la somma di € 42.379,34, oltre inte- Controparte_1 ressi di mora nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, somma non corrisposta al soggetto in convenzione in ragione dell'applicazione dello sconto per il solo anno 2013, unica annualità in cui non era stato raggiunto il budget massimo riconosciuto a tale soggetto convenzionato.
2. La ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza emessa Parte_4 dal Tribunale di Roma, censurando il rigetto delle eccezioni di difetto di giu- risdizione e di carenza di legittimazione passiva, nonché l'erronea statuizione in ordine alla non applicazione dello sconto per l'anno 2013, l'omessa pro- nuncia sulla violazione del principio di buona fede contrattuale, oltre che l'errato riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. In particolare, con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione, la – Parte_4
3 richiamando giurisprudenza di legittimità in termini – ha eccepito come fos- sero l , che Controparte_6 avevano effettuato i mandati di pagamento nei confronti del soggetto accre- ditato, i soggetti passivi dell'obbligazione, atteso che “soggetto legittimato passivamente deve essere ritenuto l'ente che provvede al pagamento delle spettanze e non anche il soggetto che ha autorizzato la prestazione” (così Cass. civ., Sez. III, 30.6.2015, n. 13333).
Anche la ha proposto autonomo appello Controparte_1 avverso la suddetta ordinanza decisoria, chiedendone la riforma nella parte in cui condannava la alla minor somma di € 42.379,34 (per la Parte_4 sola annualità 2013), a fronte della richiesta formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado di € 288.839,81 (per le annualità 2010/2013).
La si è costituita in entrambi i giudizi di appello, condividendo CP_3 le censure svolte dalla , ad eccezione di quella di carenza di Parte_4 legittimazione passiva, e deducendo la propria estraneità al rapporto de- dotto in giudizio.
Previa riunione dei due appelli proposti avverso la medesima decisione, con sentenza n. 7243/2019 del 25.11.2019 questa Corte d'Appello ha rigettato entrambi gli appelli, condividendo – in particolare – l'impostazione del giu- dice di prime cure in ordine alla titolarità passiva del rapporto controverso e all'applicabilità degli interessi ex art. 5, d.lgs. n. 231/2002.
3. Con ricorso notificato in data 28.7.2020, la Controparte_1 ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione di
[...] secondo grado, affidandosi a due motivi. Ha resistito la con Parte_4 controricorso, proponendo ricorso incidentale, con cui ha dedotto: i) la vio- lazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 1) c.p.c. per avere il giudice d'appello rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo;
ii) la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. per avere il giudice d'appello errato nel non ritenere fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla;
Parte_4
iii) la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. per avere il giudice d'appello omesso di pronunciarsi sulla violazione del principio di buona fede contrattuale, di cui all'art. 1375 c.c., posto in essere
4 dal iv) la violazione e/o falsa applicazione Controparte_1 di legge ex art. 360, co. 1, n. 3) per avere, il giudice d'appello, erroneamente configurato il rapporto intercorrente tra il Controparte_1 la e la , alla stregua di una transazione commer- Parte_4 CP_3 ciale regolata dal d.lgs. n. 231/2002, ritenendo così dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 5 di tale decreto.
Si è costituita, depositando controricorso, la , che ha chiesto il CP_3 rigetto del ricorso del e del ricorso inci- Parte_6 dentale proposto dalla . Parte_4
Con ordinanza n. 11720/2024 del 28.02.2024 la Corte Suprema di Cassa- zione ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha accolto la dedotta carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
e, per l'effetto, ha respinto ogni ulteriore domanda ed eccezione Pt_4 proposta nel giudizio, in quanto rimasta assorbita.
4. In particolare, il Supremo Collegio dapprima ha rilevato che “è del tutto erroneo l'assunto della Corte d'appello, secondo cui la questione della legit- timazione passiva dell attenendo al merito e non all'individuazione del soggetto legittimato a ricorrere, non sarebbe stato rilevabile al di fuori delle preclusioni di cui all'art. 345 cpc, posto che in primo grado il difetto di le- gittimazione sarebbe stato ridotto ad una argomentazione difensiva del non avente neppure il rango di eccezione”, laddove “la carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. S.U. 2951/2016; Cass. 11744/018)”; e, quindi, nel disattendere le conclusioni della Corte d'Appello in ordine alla titolarità passiva del rapporto, ha osservato come la Corte di Cassazione “ha reiteratamente affermato che, in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del cor- rispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive
5 modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie auto- rizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. 17587/2018; conf. Cass. 26959/2016; Cass. 3676/2020). Or- bene, tale giurisprudenza fonda la legittimazione passiva di tali enti su leggi e relative delibere regionali, che espressamente prevedono ‒ per ciascuna singola regione ‒ la legittimazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni rese, nell'ambito del SSN, dalle case di cura accreditate”.
Il Giudice di legittimità non si è fermato qui, ma ha anche statuito che, “Nello specifico, l , con la l. r. n.18/1994, ha demandato alla Giunta CP_3
Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle pre- stazioni per cui è causa e deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass.24639/2016; Cass.26959/2016; Cass. 28005/2021; Cass. 24758/2021; Cass. 3676/2020). In altre parole, la que- stione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbliga- zioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall'Azienda sanitaria locale va risolta, per la , CP_3 alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c) (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 1564/2024; Cass. 3350/2024). Per la Region il sog- CP_3 getto legittimato è stato individuato proprio nel Controparte_6
, come sostiene odierna ricorrente incidentale
[...]
(Cass. 3676/2020; Cass. 17587/2018)”.
E, in ragione di tutto quanto sopra riportato, la Suprema Corte ha concluso che “deve ritenersi che difetti, nella specie, di legittimazione passiva a fronte della domanda di pagamento de attore”. CP_1
5. La ha quindi ritualmente riassunto il giudizio innanzi a questo Parte_4 giudice, concludendo come in epigrafe.
Si sono costituite nel presente giudizio di rinvio sia la Controparte_7
che ha svolto le difese riportate di seguito, sia la , la
[...] CP_3 quale, modificando le conclusioni rassegnate nei precedenti gradi di giudizio in ragione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, ha concluso come in epigrafe.
6 6. A seguito della suddetta ordinanza della Suprema Corte, e contrariamente a quanto deduce la costituisce ormai cir- Controparte_1 costanza definitivamente accertata nel presente giudizio che la Parte_4 difetti della legittimazione passiva con riguardo alla domanda di condanna proposta dall'originaria ricorrente. Su tale presupposto, infatti, la Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso della Controparte_1
e, di contro, accogliendo il secondo motivo del ricorso della , Parte_4 nell'ordinanza di rinvio ha precisato che “L'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale determina l'assorbimento del terzo motivo (violazione dell'art. 1175 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1375,1336 e 1336 cod. civ) e del quarto motivo (violazione degli art. 11 d. lgs n. 231/2002, 1231 e 1284 comma 2° cod. civ.) del ricorso incidentale e di tutti i motivi del ricorso principale.”.
Diverso discorso deve essere fatto con riguardo alla pure avvenuta esclu- sione, quale soggetto passivo del rapporto giuridico per cui è causa, anche della , anch'essa evocata dal soggetto convenzionato nel giu- CP_3 dizio di primo grado quale soggetto obbligato al pagamento in via alterna- tiva alla , e parte del giudizio di cassazione. In verità, la statui- Parte_4 zione da parte della Suprema Corte secondo cui anche la non CP_3
è parte del rapporto giuridico di pagamento dedotto dalla Parte_7
come anche – e soprattutto – l'avvenuta individuazione da
[...] CP_1 CP_1 parte del giudice di legittimità della Controparte_8
quale “soggetto legittimato”, non vincola questo giudicante: infatti,
[...] non spettava a quel giudicante una statuizione di merito in ordine alla tito- larità passiva del rapporto dedotto una volta esclusa quella dell'Azienda Sa- nitaria.
È di tutta evidenza, tuttavia, come la Suprema Corte pervenga ad escludere la titolarità anche in capo alla sulla scorta della disciplina nor- CP_3 mativa esaminata per pervenire alla statuizione in ordine all'insussistenza della stessa in capo alla ricorrente in via incidentale, vale a dire l Parte_4
2.
[...]
7. Al contempo, però, questo giudicante è vincolato dal principio di diritto affermato dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 11720/2024 del
28.2.2024, e quindi laddove ha ritenuto che “la legittimazione passiva di tali
7 enti su leggi e relative delibere regionali, che espressamente prevedono ‒ per ciascuna singola regione ‒ la legittimazione dell'ente incaricato del pa- gamento del corrispettivo, per le prestazioni rese, nell'ambito del SSN, dalle case di cura accreditate. Nello specifico, la , con la l.r. CP_3
n.18/1994, ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione del sog- getto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa e deve per- tanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass.24639/2016; Cass.26959/2016; Cass. 28005/2021; Cass. 24758/2021; Cass. 3676/2020)”.
Con la suddetta ordinanza la Suprema Corte ha ritenuto applicabile, nel caso in esame, quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modi- ficazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale 'nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture pri- vate convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare come inadempiente e soggetto passivo dell'azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente'), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dal Pt_8 nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autoriz- zate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (cfr Cass 13333/2015)”. E ha ulteriormente chiarito che “in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate 'in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per e obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente'), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di a d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17587/2018)” (così Cass. civ., 8 Sez. I, ord. 14.10.2021, n. 28005; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 5.7.2018, n. 17587).
8. Al riguardo, la deduce che “la deci- Controparte_1 sione adottata dalla Suprema Corte nel caso che ci occupa si pone in contra- sto con altre due pronunce rese dalla Cassazione in controversie identiche alla presente, aventi ad oggetto la c.d. "scontistica"”, e segnatamente che “la Suprema Corte ha richiamato i principi dettati con riguardo a controversie insorte nella , fra e strutture accreditate, CP_3 Parte_9 relativamente ad un'epoca (2005 - 2006 e 2007) in cu non aveva CP_6 ancora predisposto i contratti previsti dall'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 (introdotti nel solo a partire dall'anno 2008) ed i rapporti CP_3 dare/avere tra le parti erano regolati esclusivamente da Delibere Regionali”.
Ciò nondimeno nel presente giudizio di rinvio questa Corte d'Appello è vincolata dal principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nel cassare la sentenza n. 7243/2019 emessa da questa Corte il 25.11.2019,
e quindi alle ragioni in diritto per cui ha ritenuto non essere l'
[...]
attrice in riassunzione parte del rapporto obbligatorio dedotto. Parte_1
E - come si è detto - tali ragioni implicano l'esclusione anche della legit- timazione della nel momento in cui è documentato in atti CP_3
l'adozione di delibere di delega per il pagamento alla
[...]
, come pure ha rilevato la Suprema Corte con la Controparte_6 suddetta ordinanza.
Come ha osservato la convenuta in riassunzione, tale statuizione CP_3 da parte di questo giudicante si impone in quanto i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale, in caso di annullamento per violazione di norme di diritto (qual è il caso in esame), non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, nep- pure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, conte- stuali o successivi della corte di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 28.2.2024, n. 5253; Cass. civ., Sez. III, 25.7.2013, n. 18039).
9 Ne consegue che questo giudicante non può che affermare, in applicazione del principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, che, poiché la
[...]
con apposite delibere giuntali ha individuato il soggetto legitti- CP_9 mato al pagamento dei crediti rivendicati dal Parte_10
, a quest'ultima fosse
[...] Controparte_6 Parte_11 demandato il pagamento delle somme rivendicate da tale soggetto in con- venzione anche per gli anni oggetto del presente giudizio. E, al contempo, non può trovare accoglimento la domanda di rinvio formulata dalla società convenuta in riassunzione, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione in ordine al “soggetto passivamente legittimato”, non potendo il principio che tale giudicante esprimerà avere alcuna incidenza nel presente giudizio in ragione della rilevata vincolatività nel presente giudizio di rinvio esclusivamente del principio di diritto già affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11720/2024 del 28.2.2024.
Restano altresì assorbiti i motivi di censura alla decisione di primo grado riproposti dalla nel costituirsi nel presente Controparte_1 giudizio di rinvio.
9. In conclusione, la domanda di condanna proposta dalla Controparte_1 con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data
[...]
25.1.2016 tanto nei confronti della quanto anche della Regione Parte_4
deve essere rigettata. CP_3
Le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in quanto sussistono gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nel rilevato contrasto nella giurisprudenza di legittimità,
a prescindere dalla sussistenza o meno dell'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte con l'ordinanza n. 11720/2024 del 28.2.2024, e nella non emendabilità dello stesso ai fini dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta le domande di condanna proposte dalla Parte_12 nei confronti della;
[...] Parte_4
10 rigetta le domande di condanna proposte dalla Parte_12 nei confronti della;
[...] CP_3
compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio tra la
[...]
e la;
Controparte_10 Parte_4
compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio tra la
[...]
e la . Controparte_10 CP_3
Roma, 20.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary
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