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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/07/2024, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1865/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28 maggio 2024 e promossa
D A
residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. ROMANELLI SERGIO per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
residente in S. Stefano Magra Controparte_1
c.f. CodiceFiscale_2 avv. PERSIANI MARGHERITA per procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto a margine del decreto di fissazione d'udienza in data 23.10.2023
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza del 28 maggio 2024:
PER PARTE RICORRENTE :
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/12/1991, tra il sig. e la sig.ra , registrato presso l'Ufficio dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di NA RD – n.24– parte II – Serie A, in regime di comunione di beni e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- Dare atto che ogni rapporto sia patrimoniale che economico è stato regolarizzato in sede di separazione coniugale per cui nulla vi è da provvedere in merito
- Con compensazione di spese o vittoria delle stesse in caso di opposizione “
PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia al Tribunale di La Spezia Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconoscere l'assegno divorzile nella misura di € 200 mensili o nella diversa somma maggiore o minore che il
Tribunale Vorrà riconoscere.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario con Parte_1
n NA RD (MS) in data 29/12/1991 (atto trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio dello Stato civile del Comune di NA RD al n. 24 anno 1991 parte
II, serie A), di aver avuto un figlio nato il [...], maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente), di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto in data 19.1.2023 e di non aver da allora ripreso alcuna comunione materiale o spirituale, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2 Si è costituita non opponendosi alla declaratoria di divorzio, ma Controparte_1 chiedendo la corresponsione di assegno divorzile quantificato nell'importo mensile di €
200,00.
All'udienza di comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e, alla successiva udienza in data 28.5.2024, all'esito della discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, essendo pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015.
I coniugi si sono presentati dinanzi al giudice delegato a tenere udienza presidenziale in data 10.1.2023 nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con omologa delle condizioni in data 23.1.2023 e deve presumersi che da allora non vi sia stata ricostituzione dell'unione familiare, avendo la stessa convenuta aderito alla domanda.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, deve rilevarsi che all'assegno divorzile, a seguito della nota sentenza della S.U. della Cassazione n. n.
18287/18 del 10.4/11.7.2018, va riconosciuta una funzione composita: a) assistenziale perché tutela il coniuge più debole, b) risarcitoria in ragione della responsabilità per il fallimento del matrimonio nonché c) perequativo – compensativo al fine di remunerare le rinunce professionali fatte e l'apporto fornito alla vita familiare.
Deve dunque procedersi preliminarmente all'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli) ed alla comparazione delle rispettive situazioni al fine di verificare l'esistenza di uno squilibrio tra le stesse (ove infatti uno squilibrio non vi fosse, o fosse irrilevante, sia perchè entrambe le parti risultano prive di mezzi economici, sia perchè le condizioni sono sostanzialmente equivalenti, non dovrebbe procedersi all'accertamento successivo).
Quindi deve accertarsi se la disparità economico reddituale, e cioè lo squilibrio rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo
3 dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune (anche attraverso il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare) e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando in primis la durata del vincolo coniugale e quindi tutti gli altri criteri di valutazione.
In tale contesto dovrà essere formulato anche un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio, cercando di valutare quale avrebbe potuto essere il percorso di vita del coniuge richiedente l'assegno qualora non si fosse sposato e raffrontare la situazione che si sarebbe potuta creare in tal caso con quella determinata dal divorzio (così da ultimo Cass. sez. I ord. n. 5603 del 28.2.2020)
Infine dovrà tenersi anche conto, sia pure come criterio residuale, delle ragioni della cessazione del vincolo matrimoniale.
Nella fattispecie, le parti, in sede di separazione consensuale, omologata in data
10.1.2023, hanno concordato la vendita della casa coniugale e la corresponsione alla della somma di € 150.000,00 a prescindere dall'effettivo ricavo realizzato dalla CP_1 vendita “come assegno di mantenimento e quale contributo economico dato alla conduzione familiare alla formazione del patrimonio ed al reddito di entrambi, da considerare anche ai fini dello scioglimento del matrimonio”.
La condizione è stata regolarmente adempiuta.
Va precisato che la casa coniugale era intestata ad entrambi i coniugi, ma risulta che il
[...]
ha estinto personalmente il mutuo richiesto ed ottenuto al momento dell'acquisto. Pt_1
Sempre in sede di separazione i coniugi hanno concordato che a fronte della dazione sopraindicata, doveva ritenersi regolato ogni rapporto economico anche relativo alle proprietà ed ai conti correnti e/o investimenti “che diverranno di esclusiva spettanza del
”: risulta così smentita l'allegazione della convenuta di appropriazione Parte_1 da parte del marito di tutti i conti correnti.
La a distanza di un anno dalla separazione consensuale, costituendosi nel CP_1 giudizio di divorzio introdotto dal , ha proposto domanda di assegno divorzile, Parte_1 allegando che la stessa: a) si sarebbe licenziata per seguire il marito all'estero; b) non potrà mai accumulare contributi previdenziali che le consentano in futuro di avere una pensione dignitosa pensione;
c) soffre di malattia autoimmune che pregiudica le sue capacità di lavoro;
d) il marito si sarebbe preso tutti i soldi depositati sui conti correnti;
e)
4 non essendole riconosciuto assegno divorzile perderebbe ogni diritto successorio e il diritto alla pensione di reversibilità (così testualmente nella comparsa di costituzione).
Alla luce dei principi di diritto soprarichiamati e ribadite le diverse funzioni dell'assegno divorzile (assistenziale, perequativa-compensativa e risarcitoria) nonché la necessità della sussistenza di uno significativo squilibrio tra le rispettive posizioni reddituali delle parti, quale condizione per procedere alle conseguenti ulteriori valutazioni in ossequio a quanto stabiito dalla Suprema Corte con sentenza a S.U. n. 18287/18 del 10.4/11.7.2018 e delle successive rielaborazioni giurisprudenziali, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
Lo squilibrio reddituale tra le parti permane ma è decisamente ridotto rispetto all'epoca della separazione: all'udienza di comparizione il ricorrente ha dichiarato un reddito mensile medio di circa € 1950,00 e la dichiaratasi disoccupata in sede di separazione CP_1 consensuale, un reddito medio mensile di € 800/1000,00 quale addetta alle vendite.
Inoltre, all'epoca della separazione la convenuta viveva nella casa familiare, intestata ad entrambi i coniugi, sulla quale gravava un mutuo estinto dal solo , mentre ad Parte_1 oggi vive in un immobile di sua esclusiva proprietà acquistato con parte dei proventi dell'accordo stipulato in sede di separazione.
L'apporto alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio familiare e del reddito personale del ricorrente da parte della è già stato adeguatamente e CP_1 liberamente apprezzato nonché espressamente riconosciuto in sede di separazione.
Non è dunque ravvisabile nell'assegno divorzile richiesto da quest'ultima alcuna componente compensativa o risarcitoria, rilevandosi a tal fine che: a) questioni quali l'impossibilità di garantirsi una equa pensione o la perdita dei diritti successori o alla pensione di reversibilità in conseguenza del divorzio da parte del soggetto non titolare di assegno divorzile sono già state o quantomeno avrebbero dovuto essere considerate in sede di separazione, non potendosi qualificare quali fattori fondanti il diritto all'assegno divorzile né circostanze sopravvenute;
b) sono prive di rilievo tutte le argomentazioni esposte dalla convenuta in relazione alle vicende matrimoniali, alla gestione del patrimonio familiare, alla condivisione o meno della scelta di non lavorare per accudire la famiglia ed al sacrificio di proprie aspirazioni professionali peraltro non comprovate (la nei CP_1 primi tempi del matrimonio lavorava come commessa di supermercato, ed oggi lavora come addetta alle vendite in supermercato).
5 Rimane da valutare se sussista il preteso diritto all'assegno divorzile sulla base della componente assistenziale, in quanto sotto tale profilo non sarebbe valida alcuna rinuncia preventiva, ancora meno in sede di separazione.
Al riguardo non può che ribadirsi quanto già sopra evidenziato e cioè che la condizione economica della è addirittura migliorata rispetto all'epoca della separazione, CP_1 vivendo oggi in immobile di sua proprietà acquistato con parte della somma ricevuta dal marito e svolgendo attività di addetta alle vendite sia pure con contratto di lavoro a tempo determinato.
Le condizioni di salute della convenuta (che risulta affetta da granuloma anulare – cfr. certificato Asl. n. 5 in data 29.11.2017, emorroidi – cfr. referto ASL n. 5 in data 28.2.2020,
e da carcinoma a cellule basali di cui però non è dato conoscere ad oggi cure e terapie apprestate ed esito delle stesse – cfr. referto Asl n. 5 in data 9.3.2023) non risultano significativamente peggiorate dall'epoca della separazione e non sono ostative allo svolgimento di attività lavorativa.
L'intendimento della convenuta, chiaramente espresso in atti e cioè quello di evitare di perdere il diritto ad eventuale pensione di reversibilità – come già rilevato - non costituisce presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La domanda della convenuta va pertanto rigettata.
La natura del giudizio e l'interesse di entrambe le parti alla pronuncia sullo status giustifica la compensazione per 2/3 delle spese di giudizio rispettivamente sostenute.
La restante parte delle spese processuali sostenute dal ricorrente deve essere posta a carico della convenuta, soccombente in relazione all'unica altra domanda proposta in giudizio, e va liquidata come in dispositivo, alla stregua del D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminato della controversia e della attività processuale resasi necessaria (assente nella fase istruttoria e minima nella altre fasi del giudizio).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1865/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
6 così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e n NA RD (MS) in data 29/12/1991 Parte_1 Controparte_1
(atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del Comune di NA
RD al n. 24 anno 1991 parte II, serie A).
RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
DICHIARA compensate per 2/3 le spese del presente giudizio.
CONDANNA al pagamento della restante parte delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente liquidata in € 42,00 per spese ed € 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile competente per territorio di procedere alle prescritte annotazioni ed incombenze di legge e per ogni altro adempimento
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 27 giugno 2024
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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