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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 15275/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] ad [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Marcello Ajale
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 3.12.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 28.09.2023 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere l'accertamento del requisito Per_1
1 sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida grave senza accompagnamento.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta, essendo assolutamente incapace di attendere gli atti quotidiani della vita e di deambulare, anche in ambito domestico, in autonomia.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra
, ritenendo tuttavia che “Le patologie di cui risulta Parte_1 affetta l'istante sono a carattere cronico ed ingravescente ma non di grado così avanzato da comprometterne l'autonomia. Le minorazioni a carico dell'apparato osteoarticolare al momento non impediscono la deambulazione, possibili anche la stazione eretta
2 prolungata e i cambi di postura, anche se difficoltosi. L'artrosi polidistrettuale con protesizzazione ginocchio destro e l'ipertensione arteriosa non inficiano in modo grave l'efficienza fisica dell'istante. Le patologie sofferte sono state valutate dalle risultanze dell'esame clinico effettuato e della documentazione sanitaria descritta. Al momento tali patologie non impediscono la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
I certificati medici allegati alle note del 20.05.2025 non attestano un effettivo aggravamento delle condizioni cliniche della ricorrente (si legge infatti nella scheda di dimissione della Clinic Center s.p.a., quale valutazione finale, “paziente vigile, orientata nei tre domini, sempre collaborante al trattamento riabilitativo dal quale ha ottenuto un discreto recupero motorio: assistenza minima nei passaggi posturali e ADL primarie, migliorato tono-trofismo muscolare, deambulazione con bastone canadese e busto toraco-lombare”).
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell e si liquidano CP_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
3 Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 13.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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