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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4393 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati: VA RD Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera RO AV Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 18/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 1546/2025
TRA
con Avv. JACOPO BALDI;
Parte_1
Appellante E
Controparte_1
Appellato - contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7060/2025 del 17.06.2025
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1 in oggetto indicata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare l' alla CP_1 refusione delle spese di giudizio di primo grado, in misura congrua come da disposizioni di legge, comprendendo entrambe le fasi di Atp e di merito, da distrarre in favore del procuratore antistatario, CP_ ; Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_2 procuratore per l'attività prestata nella fase del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M.
127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' è rimasta contumace nel presente grado di giudizio. CP_1
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, pur riconoscendo la sussistenza in capo alla elle condizioni Pt_1 sanitarie per usufruire dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, a far data dall'epoca della revisione (22.05.2023), compensava per metà le spese di lite e condannava l' al pagamento, CP_1 in favore della ricorrente, del residuo importo della metà, liquidato in € 1.985,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Con l'originario ricorso introduttivo, la ricorrente, affetta da diverse patologie (asma Parte_1 bronchiale, artrosi con osteopenia, esiti di quadrantectomia per carcinoma mammario, in terapia ormonale), era titolare di un assegno ordinario di invalidità. A seguito di una visita di revisione del
22.05.2023, l' revocava il beneficio, rigettando anche il ricorso amministrativo presentato il CP_1
04.07.2023. Pertanto la ricorrente si vedeva costretta a adire l'A.G. al fine di vedersi confermare l'erogazione del beneficio già riconosciutole. Nel corso del giudizio, il CTU nominato concludeva che la ricorrente non presentava i requisiti clinici e medico-legali per il mantenimento dell'assegno.
La parte ricorrente contestava la relazione del CTU, ritenendo che quest'ultimo avesse valutato come nuova una domanda in realtà di revisione. Parimenti, criticava l'elaborato ritenendolo superficiale, per omessa disamina dei referti più recenti e per non aver tenuto conto della gravità delle patologie, nonché per l'impatto sulla capacità lavorativa, già ridotta a meno di un terzo. Pertanto, proponeva opposizione iscrivendo il relativo ricorso, recante R.G. n. 17464/2024.
Nonostante la ritualità della notifica, l' rimaneva contumace. CP_1
Istruita mediante espletamento della CTU medica, all'udienza del 17.06.2025 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Avverso la emanata sentenza n. 7060/2025, l'odierna appellante chiede la riforma della medesima con riferimento al capo delle spese di lite, ritenendo, come detto, erroneo il calcolo elaborato dal giudice di prime cure, in relazione alle distinte fasi di ATP e di merito, in violazione di legge.
L'appello è inammissibile per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie è incontroverso che l'accertamento tecnico preventivo si è concluso, mediante espletamento della CTU, così come il procedimento in opposizione, pertanto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo stato espletato il necessario accertamento tecnico con riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità”, che riguarda tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni;
la procedura speciale e sommaria prevede, infatti, solo l'opposizione mediante giudizio di merito, anche con riguardo alla revisione della domanda. Deve dunque affermarsi che l'ATP, come procedura speciale e sommaria, finalizzata esclusivamente all'accertamento tecnico della situazione sanitaria, non tollera altre impugnazioni, al di fuori del giudizio di merito nelle forme dell'opposizione, come del resto espressamente previsto dall'ultimo comma del più volte richiamato art. 445 bis c.p.c.
Nulla sulle spese, essendo rimasto contumace l' . CP_1
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l'appello; nulla sulle spese.
Roma, 18 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
RO AV VA RD
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati: VA RD Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera RO AV Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 18/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 1546/2025
TRA
con Avv. JACOPO BALDI;
Parte_1
Appellante E
Controparte_1
Appellato - contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7060/2025 del 17.06.2025
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1 in oggetto indicata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare l' alla CP_1 refusione delle spese di giudizio di primo grado, in misura congrua come da disposizioni di legge, comprendendo entrambe le fasi di Atp e di merito, da distrarre in favore del procuratore antistatario, CP_ ; Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_2 procuratore per l'attività prestata nella fase del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M.
127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' è rimasta contumace nel presente grado di giudizio. CP_1
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, pur riconoscendo la sussistenza in capo alla elle condizioni Pt_1 sanitarie per usufruire dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, a far data dall'epoca della revisione (22.05.2023), compensava per metà le spese di lite e condannava l' al pagamento, CP_1 in favore della ricorrente, del residuo importo della metà, liquidato in € 1.985,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Con l'originario ricorso introduttivo, la ricorrente, affetta da diverse patologie (asma Parte_1 bronchiale, artrosi con osteopenia, esiti di quadrantectomia per carcinoma mammario, in terapia ormonale), era titolare di un assegno ordinario di invalidità. A seguito di una visita di revisione del
22.05.2023, l' revocava il beneficio, rigettando anche il ricorso amministrativo presentato il CP_1
04.07.2023. Pertanto la ricorrente si vedeva costretta a adire l'A.G. al fine di vedersi confermare l'erogazione del beneficio già riconosciutole. Nel corso del giudizio, il CTU nominato concludeva che la ricorrente non presentava i requisiti clinici e medico-legali per il mantenimento dell'assegno.
La parte ricorrente contestava la relazione del CTU, ritenendo che quest'ultimo avesse valutato come nuova una domanda in realtà di revisione. Parimenti, criticava l'elaborato ritenendolo superficiale, per omessa disamina dei referti più recenti e per non aver tenuto conto della gravità delle patologie, nonché per l'impatto sulla capacità lavorativa, già ridotta a meno di un terzo. Pertanto, proponeva opposizione iscrivendo il relativo ricorso, recante R.G. n. 17464/2024.
Nonostante la ritualità della notifica, l' rimaneva contumace. CP_1
Istruita mediante espletamento della CTU medica, all'udienza del 17.06.2025 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Avverso la emanata sentenza n. 7060/2025, l'odierna appellante chiede la riforma della medesima con riferimento al capo delle spese di lite, ritenendo, come detto, erroneo il calcolo elaborato dal giudice di prime cure, in relazione alle distinte fasi di ATP e di merito, in violazione di legge.
L'appello è inammissibile per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie è incontroverso che l'accertamento tecnico preventivo si è concluso, mediante espletamento della CTU, così come il procedimento in opposizione, pertanto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo stato espletato il necessario accertamento tecnico con riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità”, che riguarda tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni;
la procedura speciale e sommaria prevede, infatti, solo l'opposizione mediante giudizio di merito, anche con riguardo alla revisione della domanda. Deve dunque affermarsi che l'ATP, come procedura speciale e sommaria, finalizzata esclusivamente all'accertamento tecnico della situazione sanitaria, non tollera altre impugnazioni, al di fuori del giudizio di merito nelle forme dell'opposizione, come del resto espressamente previsto dall'ultimo comma del più volte richiamato art. 445 bis c.p.c.
Nulla sulle spese, essendo rimasto contumace l' . CP_1
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l'appello; nulla sulle spese.
Roma, 18 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
RO AV VA RD