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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 941/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 12/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 941/2021 pendente tra:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappr.te pro tempore, con sede in Acate Corso Indipendenza n. 192, rappresentato e difeso dall'avv.
VA NO (C.F.: ) (pec: C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vittoria (RG), via Bixio n. 263, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P. IVA: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Pomezia, via Mar del Giappone n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Alfieri
(C.F.: ), (pec: ) elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Via Federico Cesi n. 72, giusta procura in atti;
APPELLATO
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 147/2020 emessa in data 19/06/2020 e pubblicata il 3/08/2020 il giudice di pace di
Vittoria, r.g. 466/2018, ha accolto l'opposizione proposta da proposta avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 323/2017 emesso dal giudice di pace di Vittoria il 22/9/2017 nell'ambito del procedimento monitorio r.g. 1229/2017, su ricorso della fondato sulla fattura n. 286 del 18/5/2017 Parte_2 da quest'ultima emessa, così disponendo: “definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
466/2018 R.G. nel merito accoglie l'opposizione promossa, per quanto in motivazione;
revoca il decreto
pagina 1 di 6 ingiuntivo n. 323/2017 (proc. n. 1229/2017 R.G.) del 22.09.2017, emesso dal Giudice di Pace di Vittoria nei confronti della corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rag. con conseguente caducazione delle spese, diritti e onorari, ivi liquidati;
Parte_3 condanna la ditta in persona del legale rappresentante p. t., , con sede in Parte_1 CP_2
Acate, odierna parte opposta, alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1 corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rag. odierna parte Parte_3 opponente, che liquida in complessivi €. 776,00, di cui €. 76,00 per le spese vive, e la rimanente somma per competenze ed onorari di causa, oltre IVA CPA e spese generali, come per legge se dovute”.
Segnatamente, accogliendo la proposta opposizione, il giudice di pace di Vittoria aveva ritenuto la fattura sottesa al monitorio impugnato inidonea a comprovare il credito azionato. Nel predetto giudizio, infatti, essendo sorta contestazione in ordine all'effettivo conferimento di un incarico professionale da parte della in favore della il giudice di prime cure ha ritenuto, dal tenore Parte_2 Controparte_1 delle comunicazioni e degli allegati elaborati che, nel caso di specie, più che di un incarico effettivamente conferito e, dunque, di prestazioni effettivamente rese dalla ditta in favore della Parte_2
, si trattava di regolare e predisporre - tra le parti - una offerta economica per le “future e CP_1 connesse” prestazioni professionali. La fattura azionata dalla era, dunque, apparsa Parte_2 emessa unilateralmente per prestazioni mai rese, al contrario, dovendosi considerare gli elaborati versati in atti come unicamente predisposti dal consulente della stessa e ciò al fine di definire Controparte_1 una offerta congrua alla realizzazione di un impianto presso Campo Ascolano.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo:
- l'erroneità della già menzionata sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo considerando come non provata la prestazione eseguita dalla ditta in favore della Parte_2
senza aver tenuto conto delle modifiche apportate all'elaborato fornito;
Controparte_1
- l'erroneità della statuizione nella parte in cui ha considerato l'offerta n. 5333 del 10/05/2017, alla base della fattura azionata con il monitorio impugnato, come un documento unilaterale non accettato dalla committente, la quale avrebbe inviato dei prototipi di layout non già per commissionare la prestazione ma al fine di poter permettere di gestire e regolare con la ricorrente “future commesse ed offerte”;
- l'erroneità della condanna dell'opponente al rimborso delle spese processuali;
Ciò premesso, dunque, l'appellante ha chiesto: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado n. 147/2020 e in accoglimento del presente appello condannare la in pers. del legale rappresentante pro tempore corrente in Roma, viale Controparte_1 Parte_3
UN UO n. 3, P.I. a pagare in solido in favore dell'appellante la complessiva somma P.IVA_2 dia somma di € 2.537,60, maggiorata di interessi legali, dalla data della costituzione in mora, fino al pagina 2 di 6 soddisfo, quale corrispettivo della prestazione di intervento nella progettazione, consulenza, studio preliminare di fattibilità e layout della costruzione di nuovo impianto di carburante da ubicarsi nel
Comune di Pomezia, definito con la consegna della planimetria DWG avvenuta con la comunicazione e- mail del 09.05.2017. Con vittoria di spese e compenso professionale di avvocato del doppio grado da liquidare in favore del difensore antistatario.”
Costituitasi in giudizio, di contro, l'appellata chiedeva respingersi il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 147/2020 emessa dal giudice di pace di
Vittoria a conclusione del giudizio r.g.n. 466/2018.
A tal fine, deduceva:
- la mancata prova in ordine alla pretesa vantata dall'appellante posto che essa appellata non aveva giammai accettato la prestazione asseritamente fornita dalla ditta né aveva sottoscritto Parte_2 alcun documento comprovante il preteso credito azionato;
- che, alla data del 9/5/2017, tra le parti non esisteva alcuna offerta professionale e, quindi, dalla
[...] non era stata fornita alcuna attività professionale in quanto gli elaborati esistenti erano stati Parte_2 predisposti dal consulente della Controparte_1
- la fattura azionata con il monitorio, poi impugnato, era stata predisposta unilateralmente dalla
[...] per prestazioni mai rese e per un importo esorbitante. Parte_2
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Il giudice del presente grado, rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. per difetto di periculum in mora e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, ha pronunciato la presente sentenza, a scioglimento della riserva ivi assunta.
Nel merito
L'appello proposto dalla è fondato. Parte_2
La sentenza di primo grado è, infatti, errata nella parte in cui ha ha ritenuto la prestazione della
[...] mai effettivamente resa in favore della Parte_2 Controparte_1
Segnatamente, gli atti di causa documentano uno scambio di mail intercorso tra le due società diretto alla predisposizione di un progetto tecnico per la realizzazione di un impianto di carburante da ubicarsi nel
Comune di Pomezia laddove la prestazione professionale dell'appellante, avente ad oggetto la progettazione, la consulenza, lo studio preliminare di fattibilità e la creazione del relativo layout, ha visto quest'ultima effettivamente impegnata nella predisposizione di un progetto, ulteriore e maggiormente dettagliato, rispetto a quello redatto dalla stessa . CP_1
pagina 3 di 6 Sebbene, infatti, il teste di parte opponente, chiamato a rispondere sui capitoli di Testimone_1 prova articolati nell'atto di citazione – all'udienza del 3/5/2019 di cui alla prova delegata- ha testualmente riferito riconoscere “il progetto che mi si mostra in quanto si tratta di quello da me predisposto su incarico della ” e che, anche all'epoca dei fatti socio unico ed CP_1 Testimone_2 amministratore della - alla medesima udienza abbia confermato tale circostanza riferendo CP_1 che “gli elaborati in questione sono quelli predisposti dal Geom. su incarico della società “ Tes_1 deve rilevarsi come, di contro, l'escusso teste ing. all'udienza del 5/11/19 ha riferito Testimone_3 che in 22/3/2017, successivamente ad un effettuato sopralluogo, veniva conferito alla Parte_2
l'incarico di cui trattasi poi, definitivamente, consegnato il 9/5/2017: “confermo che la CP_1
Parte conferiva incarico alla n data 22/3/2017 in quanto tale circostanza mi veniva confermata tramite
e-mail del 22/3/17; preciso che preliminarmente, ovvero qualche giorno prima è stato fatto un sopralluogo da parte dell'ing. , dal sottoscritto e dal sig. legale rappresentante della CP_2 Parte_3
”. CP_1
Ciò premesso, da una analisi complessiva dei fatti di causa, emerge che sebbene vi sia certezza sul fatto che sia stata la , per prima, ad inoltrare una bozza di progetto alla mediante la CP_1 Parte_2 predisposizione di un iniziale ed ipotetico layout per l'impianto di Pomezia contenente “la richiesta di posizionare n. 2 colonnine bi-fronte per la distribuzione di 2 prodotti di carburante (benzina e gasolio) con terminale di pagamento bi-fronte per singola colonnina di erogazione (modello Q8-easy) e di posizionare l'erogazione GPL in autonomia dalle benzine ed in zona distaccata prevedendo un ulteriore Parte copertura della colonnina di erogazione GPL” (cfr. mail del 22/3/2017), si deve rilevare come la abbia effettivamente apportato a tale inoltrato progetto le chieste modifiche, svolgendo dunque di fatto attività professionale per conto ed in favore dell'appellata.
La comunicazione del 22/3/2017 integra -ad ogni effetto- un effettivo conferimento di incarico da parte dell'appellata la quale si definiva “in attesa di una preliminare soluzione layout”. Diversamente ragionando, infatti, non si potrebbe comprendere perché avrebbe trasmesso Controparte_1 all'appellante, oltre a tale ipotesi di layout, anche le successive “indicazioni” ricevute dalla provincia di
Roma finalizzate all'adozione del progetto esecutivo (cfr. mail del 30/4/2017, fascicolo monitorio). Tale invio, infatti, è stato verosimilmente posto in essere per poter apportare le chieste modifiche.
La circostanza secondo cui l'appellante abbia effettivamente svolto attività professionale nei confronti della , emerge, tra l'atro, visibilmente dal raffronto tra il progetto allegato alla mail del CP_1
22/3/2017 (doc. 4) inoltrata da (più precisamente da a e CP_1 Parte_3 CP_2
alla e quello allegato alla mail del 9/5/2017 (doc. 5), quest'ultima inoltrata Testimone_3 Parte_2
Parte da ad dunque, dalla alla . Testimone_3 Parte_3 CP_1
pagina 4 di 6 Emerge, infatti, che le due planimetrie differiscono l'una dall'altra per la presenza di numerosi elementi, risultando quella di cui al doc. 5, predisposta dalla maggiormente ricca di dettagli rispetto Parte_2
a quella contenente l'ipotesi di layout redatto dalla . CP_1
Il teste infatti, ha avuto modo di precisare che “la differenza tra i due elaborati mostrati è la Tes_3 seguente: il primo del 22/3/2017 è un progetto di cui trattasi sulla scorta di un progetto di massima che non rispetta le normative sugli impianti di carburante in particolare la prevenzione incendi, il secondo Parte al contrario inviato dalla in data 9/5/17 è un progetto definitivo che può essere autorizzato dai competenti uffici precisando che il primo può essere definito il contenitore dove è stato elaborato il secondo progetto con modifiche sostanziali”.
Dunque, secondo quanto riferito all'udienza del 5/11/2019 in sede di interrogatorio formale da
[...]
- legale rappresentante della l'elaborato definitivo sarebbe stato predisposto CP_2 Parte_2 personalmente da esso e successivamente inviato all'appellata in data 9/5/17 tramite il suo collaboratore considerato che la versione di layout fornita dalla , sebbene già contenente Testimone_3 CP_1 gli elementi essenziali, per l'appellante doveva intendersi quale “layout di massima non conforme a tutte le normative vigenti” (cfr. interrogatorio formale ). CP_2
Anche l'arco temporale preso in considerazione nella narrazione dei fatti fa propendere per la genuinità della ricostruzione fornita dall'appellante, la quale, successivamente all'inoltro del documento definitivo, ha emesso preventivo e successiva fattura per le prestazioni rese senza che, tuttavia, ricevesse il corrispettivo dovutole.
Tale ultima circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Tes_4
i quali hanno rispettivamente dichiarato che: “si è vero nessun pagamento del compenso
[...]
Parte_ pattuito è stato effettuato dalla alla e so questa circostanza perché riferitami CP_1
Parte dall'ufficio amministrativo della dal dott. , oltre ad averlo verificato personalmente dal Tes_4 software gestionale a cui io ho accesso per lavoro” (cfr. verbale di causa del 5/11/2019, teste , “si Tes_3
è vero, preciso che il pagamento è stato sollecitato dal sottoscritto alla tramite il collega CP_1 ing. , il quale intratteneva i rapporti con il legale rappresentante , “è vero, nessun Tes_3 Parte_3 pagamento è stato effettuato dalla nonostante i numerosi solleciti per il tramite dell'ing. CP_1
, responsabile per i lavori su Roma della . Tes_3 Parte_2
Anche la quantificazione, di soli 2.000,00 euro, oltre accessorie, per un lavoro grafico/digitale rispettoso di specifiche tecniche e giuridiche, appare coerente.
Per tutto quanto sopra, dunque, l'appello della va interamente accolto e le spese di lite Parte_2 vanno poste a carico della parte soccombente per entrambi i gradi di giudizio.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori pagina 5 di 6 medi, si liquidano, per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 100,50 per esborsi e, per il secondo grado, in euro
2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, con distrazione a favore dell'avv. VA NO, dichiaratosi antistatario nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, in riforma della sentenza n. 147/2020, g.d.p. Vittoria, r.g. 466/2018, così provvede:
• rigetta l'opposizione di Controparte_1
• dichiara la definitiva esecutività del d.i. 323/2017, g.d.p. Vittoria, r.g. 1229/2017;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano, Controparte_1 Parte_2 per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 100,50 per esborsi e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, con distrazione a favore dell'avv. VA NO, dichiaratosi antistatario nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 12/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 941/2021 pendente tra:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappr.te pro tempore, con sede in Acate Corso Indipendenza n. 192, rappresentato e difeso dall'avv.
VA NO (C.F.: ) (pec: C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vittoria (RG), via Bixio n. 263, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P. IVA: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Pomezia, via Mar del Giappone n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Alfieri
(C.F.: ), (pec: ) elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Via Federico Cesi n. 72, giusta procura in atti;
APPELLATO
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 147/2020 emessa in data 19/06/2020 e pubblicata il 3/08/2020 il giudice di pace di
Vittoria, r.g. 466/2018, ha accolto l'opposizione proposta da proposta avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 323/2017 emesso dal giudice di pace di Vittoria il 22/9/2017 nell'ambito del procedimento monitorio r.g. 1229/2017, su ricorso della fondato sulla fattura n. 286 del 18/5/2017 Parte_2 da quest'ultima emessa, così disponendo: “definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
466/2018 R.G. nel merito accoglie l'opposizione promossa, per quanto in motivazione;
revoca il decreto
pagina 1 di 6 ingiuntivo n. 323/2017 (proc. n. 1229/2017 R.G.) del 22.09.2017, emesso dal Giudice di Pace di Vittoria nei confronti della corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rag. con conseguente caducazione delle spese, diritti e onorari, ivi liquidati;
Parte_3 condanna la ditta in persona del legale rappresentante p. t., , con sede in Parte_1 CP_2
Acate, odierna parte opposta, alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1 corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rag. odierna parte Parte_3 opponente, che liquida in complessivi €. 776,00, di cui €. 76,00 per le spese vive, e la rimanente somma per competenze ed onorari di causa, oltre IVA CPA e spese generali, come per legge se dovute”.
Segnatamente, accogliendo la proposta opposizione, il giudice di pace di Vittoria aveva ritenuto la fattura sottesa al monitorio impugnato inidonea a comprovare il credito azionato. Nel predetto giudizio, infatti, essendo sorta contestazione in ordine all'effettivo conferimento di un incarico professionale da parte della in favore della il giudice di prime cure ha ritenuto, dal tenore Parte_2 Controparte_1 delle comunicazioni e degli allegati elaborati che, nel caso di specie, più che di un incarico effettivamente conferito e, dunque, di prestazioni effettivamente rese dalla ditta in favore della Parte_2
, si trattava di regolare e predisporre - tra le parti - una offerta economica per le “future e CP_1 connesse” prestazioni professionali. La fattura azionata dalla era, dunque, apparsa Parte_2 emessa unilateralmente per prestazioni mai rese, al contrario, dovendosi considerare gli elaborati versati in atti come unicamente predisposti dal consulente della stessa e ciò al fine di definire Controparte_1 una offerta congrua alla realizzazione di un impianto presso Campo Ascolano.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo:
- l'erroneità della già menzionata sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo considerando come non provata la prestazione eseguita dalla ditta in favore della Parte_2
senza aver tenuto conto delle modifiche apportate all'elaborato fornito;
Controparte_1
- l'erroneità della statuizione nella parte in cui ha considerato l'offerta n. 5333 del 10/05/2017, alla base della fattura azionata con il monitorio impugnato, come un documento unilaterale non accettato dalla committente, la quale avrebbe inviato dei prototipi di layout non già per commissionare la prestazione ma al fine di poter permettere di gestire e regolare con la ricorrente “future commesse ed offerte”;
- l'erroneità della condanna dell'opponente al rimborso delle spese processuali;
Ciò premesso, dunque, l'appellante ha chiesto: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado n. 147/2020 e in accoglimento del presente appello condannare la in pers. del legale rappresentante pro tempore corrente in Roma, viale Controparte_1 Parte_3
UN UO n. 3, P.I. a pagare in solido in favore dell'appellante la complessiva somma P.IVA_2 dia somma di € 2.537,60, maggiorata di interessi legali, dalla data della costituzione in mora, fino al pagina 2 di 6 soddisfo, quale corrispettivo della prestazione di intervento nella progettazione, consulenza, studio preliminare di fattibilità e layout della costruzione di nuovo impianto di carburante da ubicarsi nel
Comune di Pomezia, definito con la consegna della planimetria DWG avvenuta con la comunicazione e- mail del 09.05.2017. Con vittoria di spese e compenso professionale di avvocato del doppio grado da liquidare in favore del difensore antistatario.”
Costituitasi in giudizio, di contro, l'appellata chiedeva respingersi il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 147/2020 emessa dal giudice di pace di
Vittoria a conclusione del giudizio r.g.n. 466/2018.
A tal fine, deduceva:
- la mancata prova in ordine alla pretesa vantata dall'appellante posto che essa appellata non aveva giammai accettato la prestazione asseritamente fornita dalla ditta né aveva sottoscritto Parte_2 alcun documento comprovante il preteso credito azionato;
- che, alla data del 9/5/2017, tra le parti non esisteva alcuna offerta professionale e, quindi, dalla
[...] non era stata fornita alcuna attività professionale in quanto gli elaborati esistenti erano stati Parte_2 predisposti dal consulente della Controparte_1
- la fattura azionata con il monitorio, poi impugnato, era stata predisposta unilateralmente dalla
[...] per prestazioni mai rese e per un importo esorbitante. Parte_2
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Il giudice del presente grado, rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. per difetto di periculum in mora e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, ha pronunciato la presente sentenza, a scioglimento della riserva ivi assunta.
Nel merito
L'appello proposto dalla è fondato. Parte_2
La sentenza di primo grado è, infatti, errata nella parte in cui ha ha ritenuto la prestazione della
[...] mai effettivamente resa in favore della Parte_2 Controparte_1
Segnatamente, gli atti di causa documentano uno scambio di mail intercorso tra le due società diretto alla predisposizione di un progetto tecnico per la realizzazione di un impianto di carburante da ubicarsi nel
Comune di Pomezia laddove la prestazione professionale dell'appellante, avente ad oggetto la progettazione, la consulenza, lo studio preliminare di fattibilità e la creazione del relativo layout, ha visto quest'ultima effettivamente impegnata nella predisposizione di un progetto, ulteriore e maggiormente dettagliato, rispetto a quello redatto dalla stessa . CP_1
pagina 3 di 6 Sebbene, infatti, il teste di parte opponente, chiamato a rispondere sui capitoli di Testimone_1 prova articolati nell'atto di citazione – all'udienza del 3/5/2019 di cui alla prova delegata- ha testualmente riferito riconoscere “il progetto che mi si mostra in quanto si tratta di quello da me predisposto su incarico della ” e che, anche all'epoca dei fatti socio unico ed CP_1 Testimone_2 amministratore della - alla medesima udienza abbia confermato tale circostanza riferendo CP_1 che “gli elaborati in questione sono quelli predisposti dal Geom. su incarico della società “ Tes_1 deve rilevarsi come, di contro, l'escusso teste ing. all'udienza del 5/11/19 ha riferito Testimone_3 che in 22/3/2017, successivamente ad un effettuato sopralluogo, veniva conferito alla Parte_2
l'incarico di cui trattasi poi, definitivamente, consegnato il 9/5/2017: “confermo che la CP_1
Parte conferiva incarico alla n data 22/3/2017 in quanto tale circostanza mi veniva confermata tramite
e-mail del 22/3/17; preciso che preliminarmente, ovvero qualche giorno prima è stato fatto un sopralluogo da parte dell'ing. , dal sottoscritto e dal sig. legale rappresentante della CP_2 Parte_3
”. CP_1
Ciò premesso, da una analisi complessiva dei fatti di causa, emerge che sebbene vi sia certezza sul fatto che sia stata la , per prima, ad inoltrare una bozza di progetto alla mediante la CP_1 Parte_2 predisposizione di un iniziale ed ipotetico layout per l'impianto di Pomezia contenente “la richiesta di posizionare n. 2 colonnine bi-fronte per la distribuzione di 2 prodotti di carburante (benzina e gasolio) con terminale di pagamento bi-fronte per singola colonnina di erogazione (modello Q8-easy) e di posizionare l'erogazione GPL in autonomia dalle benzine ed in zona distaccata prevedendo un ulteriore Parte copertura della colonnina di erogazione GPL” (cfr. mail del 22/3/2017), si deve rilevare come la abbia effettivamente apportato a tale inoltrato progetto le chieste modifiche, svolgendo dunque di fatto attività professionale per conto ed in favore dell'appellata.
La comunicazione del 22/3/2017 integra -ad ogni effetto- un effettivo conferimento di incarico da parte dell'appellata la quale si definiva “in attesa di una preliminare soluzione layout”. Diversamente ragionando, infatti, non si potrebbe comprendere perché avrebbe trasmesso Controparte_1 all'appellante, oltre a tale ipotesi di layout, anche le successive “indicazioni” ricevute dalla provincia di
Roma finalizzate all'adozione del progetto esecutivo (cfr. mail del 30/4/2017, fascicolo monitorio). Tale invio, infatti, è stato verosimilmente posto in essere per poter apportare le chieste modifiche.
La circostanza secondo cui l'appellante abbia effettivamente svolto attività professionale nei confronti della , emerge, tra l'atro, visibilmente dal raffronto tra il progetto allegato alla mail del CP_1
22/3/2017 (doc. 4) inoltrata da (più precisamente da a e CP_1 Parte_3 CP_2
alla e quello allegato alla mail del 9/5/2017 (doc. 5), quest'ultima inoltrata Testimone_3 Parte_2
Parte da ad dunque, dalla alla . Testimone_3 Parte_3 CP_1
pagina 4 di 6 Emerge, infatti, che le due planimetrie differiscono l'una dall'altra per la presenza di numerosi elementi, risultando quella di cui al doc. 5, predisposta dalla maggiormente ricca di dettagli rispetto Parte_2
a quella contenente l'ipotesi di layout redatto dalla . CP_1
Il teste infatti, ha avuto modo di precisare che “la differenza tra i due elaborati mostrati è la Tes_3 seguente: il primo del 22/3/2017 è un progetto di cui trattasi sulla scorta di un progetto di massima che non rispetta le normative sugli impianti di carburante in particolare la prevenzione incendi, il secondo Parte al contrario inviato dalla in data 9/5/17 è un progetto definitivo che può essere autorizzato dai competenti uffici precisando che il primo può essere definito il contenitore dove è stato elaborato il secondo progetto con modifiche sostanziali”.
Dunque, secondo quanto riferito all'udienza del 5/11/2019 in sede di interrogatorio formale da
[...]
- legale rappresentante della l'elaborato definitivo sarebbe stato predisposto CP_2 Parte_2 personalmente da esso e successivamente inviato all'appellata in data 9/5/17 tramite il suo collaboratore considerato che la versione di layout fornita dalla , sebbene già contenente Testimone_3 CP_1 gli elementi essenziali, per l'appellante doveva intendersi quale “layout di massima non conforme a tutte le normative vigenti” (cfr. interrogatorio formale ). CP_2
Anche l'arco temporale preso in considerazione nella narrazione dei fatti fa propendere per la genuinità della ricostruzione fornita dall'appellante, la quale, successivamente all'inoltro del documento definitivo, ha emesso preventivo e successiva fattura per le prestazioni rese senza che, tuttavia, ricevesse il corrispettivo dovutole.
Tale ultima circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Tes_4
i quali hanno rispettivamente dichiarato che: “si è vero nessun pagamento del compenso
[...]
Parte_ pattuito è stato effettuato dalla alla e so questa circostanza perché riferitami CP_1
Parte dall'ufficio amministrativo della dal dott. , oltre ad averlo verificato personalmente dal Tes_4 software gestionale a cui io ho accesso per lavoro” (cfr. verbale di causa del 5/11/2019, teste , “si Tes_3
è vero, preciso che il pagamento è stato sollecitato dal sottoscritto alla tramite il collega CP_1 ing. , il quale intratteneva i rapporti con il legale rappresentante , “è vero, nessun Tes_3 Parte_3 pagamento è stato effettuato dalla nonostante i numerosi solleciti per il tramite dell'ing. CP_1
, responsabile per i lavori su Roma della . Tes_3 Parte_2
Anche la quantificazione, di soli 2.000,00 euro, oltre accessorie, per un lavoro grafico/digitale rispettoso di specifiche tecniche e giuridiche, appare coerente.
Per tutto quanto sopra, dunque, l'appello della va interamente accolto e le spese di lite Parte_2 vanno poste a carico della parte soccombente per entrambi i gradi di giudizio.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori pagina 5 di 6 medi, si liquidano, per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 100,50 per esborsi e, per il secondo grado, in euro
2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, con distrazione a favore dell'avv. VA NO, dichiaratosi antistatario nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, in riforma della sentenza n. 147/2020, g.d.p. Vittoria, r.g. 466/2018, così provvede:
• rigetta l'opposizione di Controparte_1
• dichiara la definitiva esecutività del d.i. 323/2017, g.d.p. Vittoria, r.g. 1229/2017;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano, Controparte_1 Parte_2 per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 100,50 per esborsi e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, con distrazione a favore dell'avv. VA NO, dichiaratosi antistatario nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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