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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I grado riunite ed iscritte ai n. R.G. 2650/2023 e 2881/2023, promosse da
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ALBERTO PILETTA del Foro di C.F._2
Vercelli;
OPPONENTI nonché da
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO Parte_3 C.F._3
DE CESARE del Foro di Pavia;
OPPONENTE contro
(C.F: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FURIO SUVILLA del Foro di Pavia;
OPPOSTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni:
- per gli opponenti: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis rejectis NEL MERITO: •
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e Parte_2 Pt_1
in quanto rinuncianti all'eredità della madre adottiva , in merito
[...] Persona_1 alle domande svolte dal con l'opposto decreto ingiuntivo. • Accertare Parte_4
e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di e a Parte_2 Parte_1
corrispondere al le somme richieste in via solidale con Parte_4 Parte_3
e in qualità di curatore dell'eredità giacente di . • Controparte_2 Persona_1 In ogni caso revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo emesso nei confronti di
e per i motivi dedotti in atti. • Respingere le domande Parte_2 Parte_1
tutte svolte dal nei confronti di e Parte_4 Parte_2 Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese, diritti ed onorari.”;
- per l'opponente: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e previe le declaratorie del caso, dato atto che in data 3.1.2024
[...] ha versato al la somma di € 32.623,00 per le causali per cui è Pt_3 Parte_4
processo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che lo stesso nulla deve più corrispondere al medesimo Ente a titolo di concorso nel mantenimento dei figli. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modifiche.”;
- per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione e/o eccezione, e previa ogni necessaria o utile declaratoria di rito e di merito rilevabile d'ufficio, anche in via incidentale, così giudicare: Nei confronti di e Pt_1
In via pregiudiziale: - respingere la avversa eccezione di carenza di Parte_2
legittimazione passiva, sia per che per - concedere la Parte_2 Parte_1
provvisoria esecutività al decreto opposto;
in subordine, e impregiudicato ogni diritto, concedere la provvisoria esecutività sulle minori somme come sopra quantificate;
In via principale: - confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare, in solido, gli opponenti al pagamento delle somme ingiunte, come da domanda monitoria, e respingere ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale, e in via gradata: - nell'eventuale ipotesi in cui venisse prodotta una idonea rinuncia all'eredità degli odierni opponenti Sig.ri e , Parte_1 CP_3
confermare il decreto ingiuntivo opposto rideterminando le somme in Euro 64.737,51 a carico di in solido col sig. ; e in Euro 58.224,60 a carico Pt_2 Pt_1 Parte_3
di , in solido col Sig. . Il tutto oltre interessi al tasso legale CP_3 Parte_3
dal dì delle singole scadenze al saldo effettivo. E il tutto salvo e impregiudicato ogni diritto, salvo gravame e con ogni e più ampia riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, nonché deduzioni istruttorie. Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Nei confronti di In via pregiudiziale: - Disporre la riunione della Parte_3
presente opposizione con quella promossa da e avverso medesimo Pt_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 776/2023 - R.G. 1528/2023, emesso dal Tribunale di Pavia in data
31.03.2023, pendente avanti al medesimo ufficio, avente RG n. 2650/2023; - Concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto;
In via principale: - Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento Parte_3 delle somme ingiunte, come da domanda monitoria, e respingere ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale, e in via gradata: -
Condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte;
di queste, Parte_3
disporre la condanna in solido con i figli e limitatamente Parte_1 Parte_2
alle somme maturate dopo il compimento del diciottesimo anno di età per ciascuno di essi. -
Il tutto oltre interessi al tasso legale dal dì delle singole scadenze al saldo effettivo. E il tutto salvo e impregiudicato ogni diritto, salvo gravame e con ogni e più ampia riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, nonché deduzioni istruttorie. Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 633 ss c.p.c. del 21.03.2023, il chiedeva al Tribunale di Parte_4
Pavia di ingiungere a all'eredità giacente di , in persona del Parte_3 Persona_1
Curatore pro-tempore, nonché a e in solido tra loro, il pagamento della Pt_2 Parte_1 somma di € 185.768,32, oltre interessi di mora maturati dal dovuto al soddisfo, rivalutazione monetaria e spese del procedimento, pari alle spese anticipate dall'Ente affidatario per le rette di collocamento in comunità di e figli adottivi all'epoca minorenni Parte_2 Parte_1
di e (nelle more deceduta in data 02.04.2019), siccome disposto con Parte_3 Persona_1
provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano emesso in data 27.09.2016, per il periodo compreso tra l'01.01.2018 ed il 30.06.2022.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 776/2023 del 31.03.2023, ritualmente notificato, gli ingiunti proponevano distinte opposizioni ex art. 645 c.p.c., entrambe assegnate a ruolo di questo Giudice.
In particolare, con citazione notificata il 14.06.2023, e Parte_2 Parte_1
contestavano che il potesse avanzare, nei loro confronti, alcuna pretesa Parte_4
creditoria.
Gli opponenti negavano di dover contribuire al loro stesso mantenimento nonostante il raggiungimento della maggiore età, contestavano il diritto di rivalsa del Comune affidatario e la configurabilità di una responsabilità “solidale” con il padre per gli oneri di mantenimento che il
Tribunale per i minorenni di Milano aveva posto in capo ai genitori adottivi. Eccepivano, inoltre, la carenza di legittimazione passiva rispetto a quanto asseritamente dovuto dal genitore defunto
, avendo entrambi formalmente rinunciato all'eredità della madre con atto del Persona_1
04.03.2021 a rogito Notaio dott. . Per_2
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2023, si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_3 dichiarandosi disponibile a versare al Comune la minor somma di € 32.623,00, pari alla quota del
50% di sua spettanza per il mantenimento dei figli dal 01.01.2018 fino al raggiungimento della maggiore età, rispettivamente il 21.06.2018 per la figlia e il 30.06.2019 per il figlio Pt_2
contestando di nulla dovere per la quota della moglie (avendo, peraltro, anche lui Pt_1
rinunciato alla sua eredità) e per il periodo successivo di affidamento dei figli “in prosieguo amministrativo” fino al ventunesimo anno di età compreso.
In entrambi i giudizi di opposizione si costituiva ritualmente il chiedendo – Parte_4
previa riunione dei procedimenti – il rigetto delle avverse difese ed eccezioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale ed in subordine, in caso di valida rinuncia all'eredità degli opponenti, chiedeva la condanna al pagamento del debito pro-quota degli opponenti per le spese successive al compimento della maggiore età, ciascuno in solido con il comune genitore.
Espletate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. ed assegnati i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., le cause venivano chiamate alla stessa udienza del
13.12.2023 ed ivi riunite al procedimento iscritto al n. R.G. 2650/2023 secondo il criterio della prevenzione.
In prima udienza, tentata la conciliazione, offriva banco judicis la somma sopra Parte_3
indicata che il Comune accettava in acconto sul maggior dovuto;
il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie.
Sciogliendo la riserva, le cause riunite venivano quindi rimesse per la decisione dapprima all'udienza dell'11.03.2024, poi sul ruolo (per esigenze riorganizzative) e quindi nuovamente in decisione per l'udienza cartolare del 13.11.2024, con la concessione dei termini ex artt. 281- quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti difensivi finali.
Scaduto il termine, le parti depositavano note scritte di trattazione riportandosi agli atti e alle conclusioni come in epigrafe riportate e le cause venivano trattenute in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Sul piano squisitamente processuale, giova premettere che la riunione di cause connesse, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo solo perché questo è stato riunito al primo (cfr. Cass. n. 15383/2011; conf. Cass. n. 8208/2024).
§2. Nel merito, occorre preliminarmente sgomberare il campo dalle questioni relative alla validità o meno delle rinunzie all'eredità di rispettivamente madre adottiva di Persona_1 Pt_2
e di e coniuge di , apertasi in Vigevano (PV) il 02.04.2019.
[...] Parte_1 Parte_3
2.1 Si rileva infatti che il provvedimento monitorio è stato richiesto dal ed Parte_4
emesso nei confronti degli odierni opponenti “iure proprio” e non anche nella qualità di eredi della “de cuius”. Tanto lo si desume - inequivocabilmente - dal fatto stesso che la domanda è stata formulata per un'ingiunzione da emettersi anche nei confronti dell'eredità giacente di
[...]
, in persona del curatore p.t., con richiamo al decreto di questo Tribunale di apertura Per_1 dell'eredità giacente e nomina del Curatore - pubblicato in G.U., Parte Seconda n. 62 del
26.05.2021 (cfr. doc. 3 fasc. mon.) - proprio in difetto di atti di accettazione dell'eredità da parte dei chiamati (v. ricorso mon., pag. 2, p. 5).
2.2 È noto, del resto, che i presupposti della giacenza dell'eredità sono la mancanza di accettazione e l'assenza del possesso di beni ereditari da parte del chiamato (o dei chiamati) ed è pacifico che il
Giudice della successione - su istanza delle “persone interessate” (tra cui i creditori dell'eredità) o anche d'ufficio - una volta riconosciuti sussistenti i presupposti indicati dall'art. 528 c.c., debba senz'altro provvedere alla nomina del curatore.
2.3 Per il caso di pluralità di chiamati, poi, non è configurabile la fattispecie della eredità giacente
“pro quota”, tale da giustificare la nomina di un curatore giudiziale ai sensi dell'art. 528 c.c.; la funzione dell'eredità giacente è infatti quella di conservazione e di amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso (e non solamente di una parte di esso), in attesa della sua devoluzione definitiva a chi ne abbia titolo. (cfr. Cass. n. 2611/2001).
2.4 Sulla base di quanto precede si ritiene, pertanto, che da un lato l'opposizione promossa “nella qualità di eredi” della rispettiva madre e moglie si riveli in concreto un fuor d'opera, atteso che siffatta qualità è estranea dal fondamento del credito azionato in via monitoria dal Pt_4 dall'altro che le domande e le conclusioni precisate dal in quanto implicano Pt_4
l'accertamento della qualità di eredi da parte degli opponenti, risultano inammissibili in quanto nuove e diverse dall'iniziale prospettazione, nonché incompatibili con la formazione del titolo giudiziale anche nei confronti della eredità giacente di . Persona_1
§3. Poste tali comuni premesse, possono a questo punto esaminarsi le difese spiegate dagli odierni opponenti, tenendo distinte le rispettive posizioni.
3.1 Debbono innanzitutto ritenersi documentalmente evincibili e comunque non specificamente contestate le seguenti circostanze:
- con decreto cron. n. 6906/16, emesso in data 27.09.2016, il Tribunale per i minorenni di
Milano, nel procedimento promosso ai sensi degli artt. 330 ss c.c. dal P.M. in sede a tutela dei minori nata in [...] il [...] e nato in Parte_2 Parte_1
Pakistan il 30.06.2001, all'esito di una compiuta istruttoria, dichiarava i genitori adottivi e “decaduti dalla responsabilità genitoriale”, confermava Parte_3 Persona_1
l'affido dei minori al Comune di per il loro mantenimento presso le strutture Pt_4 comunitarie in cui risultavano inseriti e prescriveva “ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli” (cfr. doc. 4 fasc. oppon.);
- con deliberazione della Giunta Comunale di n. 204 del 28.12.2018, avente ad Pt_4 oggetto “approvazione quote di compartecipazione per spese derivanti da provvedimenti di tutela minorile”, veniva approvata la proposta di contribuzione del Comune anche in riferimento “ai casi già in carico”, unitamente all'allegato parere favorevole di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario e dello schema di contribuzione dei “soggetti obbligati” in proporzione alle fasce di reddito ISEE, per quanto previsto dalle leggi regionali e dalla delibera del Consiglio
Comunale n. 51 del 18.12.2018 (cfr. doc. 5 fasc. mon.);
- in base al calcolo dell'ISEE ordinario attestato dall'INPS e a disposizione dell'Ente (cfr. 4 fasc. mon.), rientrava nell'ultima fascia (“11° fascia: oltre € 50.000,00”) Parte_3 dello schema allegato alla deliberazione di G.C. con carico al “100%” della “quota mensile per ricovero in istituto” (v. doc. 5 cit., pag. 7);
- con provvedimento prot. n. 4090 del 21.02.2018, notificato il 24.02.2018, veniva ingiunto a di rimborsare al Comune la somma di € 33.470,00 relativa alla retta per Parte_3
l'ospitalità prestata ai minori dalle strutture comunitarie di collocamento negli anni 2016 e
2017, ordinanza-ingiunzione, poi, confermata dal Tribunale di Pavia che con sentenza n.
1482/2019 (cfr. doc. 2 fasc. mon.);
- in esecuzione del medesimo provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano, il Comune ha continuato a sostenere il pagamento delle rette per l'ospitalità in Comunità dei due giovani anche per gli anni 2018-2019 (cfr. doc. 6 fasc. mon.) e 2020-2021 (cfr. doc. 9 fasc. mon.), nonché per il solo per il primo semestre dell'anno 2022 Parte_1
(01.01.2022 – 30.06.2022);
- la presa in carico dei giovani neomaggiorenni era stata disposta dal Tribunale dei minorenni di Milano in “prosieguo amministrativo” (v. anche sub. doc. 4 cit., pag. 1) e dunque fino al compimento del ventunesimo anno di età di entrambi;
- il percorso educativo e di collocamento in comunità si era quindi concluso in data
21.06.2021 per e in data 30.06.2022 per Pt_2 Pt_1
- l'ammontare complessivo delle rette delle Comunità “San Francesco” e “San Giovanni
Battista” anticipate dal Comune affidatario, come da fatture richiamate nelle lettere di diffida e messa in mora prot. n. 26191 del 03.12.2019 (cfr. doc. 6 cit.), prot. n. 10026 del
29.05.2020 (cfr. doc. 7 cit.) e prot. n. 3552 del 14.2.2022 (cfr. doc. 9 cit.), risulta pari a complessivi € 175.343,32, a cui si aggiungono ulteriori € 10.425,00 riferite al primo semestre del 2022 (cfr. messa in mora sub. doc. 10 fasc. mon.) per quel che concerne il più giovane.
3.2 Guardando alla posizione di si osserva che l'odierno opponente non ha mai Parte_3
negato la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune in esecuzione al provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni di Milano, né ha contestato l'effettiva erogazione delle prestazioni delle Comunità di collocamento che l'Ente locale era tenuto a sostenere per tutto il periodo oggetto di domanda.
Lo stesso opponente non ha disconosciuto il diritto al rimborso in favore del per le somme Pt_4
di spettanza, relative agli oneri connessi al vitto e alloggio dei due figli presso le strutture comunitarie;
anzi, mostrandosi collaborativo come più volte affermato negli atti difensivi ed in prima udienza durante il tentativo di conciliazione, l'opponente non ha neppure contestato l'entità del debito complessivo maturato.
3.3 Ciò che l'opponente piuttosto nega e che costituisce oggetto di esame è:
1. di dover contribuire in proprio, solidalmente e per l'intero, al mantenimento dei figli adottivi fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascuno, anziché nei limiti della sua quota del 50%, l'altra parte facente capo alla coniuge, nelle more deceduta, alla cui eredità avrebbe rinunciato;
2. di dover contribuire al mantenimento dei figli nel periodo successivo al compimento del diciottesimo anno e fino al ventunesimo anno di età di ciascuno, in quanto l'istituto del c.d.
“prosieguo amministrativo”, derivante dall'elaborazione giurisprudenziale, non deroga all'acquisto della capacità di agire di cui all'art. 2 cod.civ. e richiede che il neomaggiorenne esprima il consenso o ne faccia richiesta, sicché è sui figli che debbono gravare dette ulteriori spese;
3. di dover contribuire al mantenimento dei figli nel periodo successivo al compimento del diciottesimo anno e fino al ventunesimo anno di età di ciascuno, ai sensi dell'art. 433 c.c., non versando questi ultimi in “stato di bisogno”.
3.4 Orbene, i motivi di opposizione, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
3.5 In relazione ai motivi dedotti va premesso che le questioni sollevate, in tema di doveri economici verso i minori in caso di collocamento in comunità e di rivalsa dell'amministrazione nei confronti del genitore, sono state già oggetto di articolata disamina da parte della Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 22678 del 2010, seguita da Cass. n. 22909 del 2010 e, più di recente, anche da Cass. n. 17578/2023, le cui motivazioni sono espressamente condivise da questo Giudice e richiamate ex art. 118 disp.att. c.p.c. 3.6 Nella premessa che la competenza ad emettere i provvedimenti concernenti i minori sottoposti a tutela, “irregolari per condotta o per carattere”, e la decisione sulle misure opportune circa l'affidamento di detti minori spettano esclusivamente al Tribunale per i minorenni, in virtù dell'art. 25 del R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, come modificato dalla L. 25 luglio 1956, n. 888 (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie), la Suprema Corte ha dapprima chiarito come tra le misure applicabili “rientra l'affidamento del minore al servizio sociale minorile, come pure l'ipotesi di cui al successivo art. 26, u.c., in base al quale questa misura "può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 c.c.": nella quale "il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore", adottando provvedimenti qualificati, nel comma 2, come revocabili in qualsiasi momento. E per entrambe le fattispecie l'art. 25, u.c., stabilisce che: "le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori" (...)”.
Nel passaggio della motivazione relativo ai profili patrimoniali del rapporto di filiazione, la prima delle menzionate pronunce ha evidenziato come nessuna deroga al regime giuridico ordinario può derivare da un eventuale provvedimento del Tribunale che pone l'onere della retta “a carico del
(era il caso affrontato dalla S.C.), né una tale modifica può essere, invero, ricavata “dal Pt_4 compito di assistenza che grava sui Comuni” ed in particolar modo dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n.
616 del 1977, che hanno trasferito alle Regioni la materia della assistenza e beneficenza pubblica, comprendente ex art. 38 Cost., anche l'assistenza sociale attribuendo ai Comuni tutte le funzioni amministrative contemplate da dette norme, fra le quali hanno compreso “gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile” (Corte Cost. nn. 287/1987; 174/1981), in quanto il Legislatore del 1977, in ottemperanza ai precetti contenuti negli artt. 117 e 118 Cost., nonché alla Legge Delega n. 382 del
1975 ha inteso trasferire alle Regioni ed agli Enti locali funzioni attinenti alla beneficenza ed assistenza pubblica secondo una ridefinizione della materia, contestuale al trasferimento, e cioè
“tutte le funzioni relative ad attività e interventi socio-assistenziali, sia attraverso la creazione di infrastrutture che attraverso l'erogazione diretta o indiretta di prestazioni anche a carattere continuativo e previste in via generale dalla legge per determinate categorie di assistibili, nell'ambito della progressiva realizzazione di un sistema di sicurezza sociale”.
Sicché a seguito di detto trasferimento i Comuni sono tenuti soltanto ad esercitare “tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza”. La legge statale non ha inciso, invece, sulle condizioni e sui titoli necessari per la erogazione dei servizi e la individuazione dei destinatari, rimessi alla legislazione regionale: come conferma nella materia in esame la L. n. 184 del 1983, art. 2, comma 5, per il quale “Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi”. Né ha inteso rendere la materia “beneficenza pubblica” gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra "erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento" (art. 22): così come del resto avveniva nel regime preesistente (cfr. L. n. 6972 del
1890, art. 78, e segg.) ove esemplificativamente la L. n. 1580 del 1931, art. 1 (in vigore anche dopo l'emanazione della L. n. 833 del 1978) regolava la rivalsa delle spese di ricovero sostenute dai
Comuni in favore di coloro “che non si trovino in condizioni di povertà”; ed è stato ritenuto dalla
Corte regolatrice “applicabile anche all'ipotesi di servizi socio - assistenziali resi a domanda, con anticipazione degli oneri da parte del e con il diritto dell'Ente di agire direttamente nei riguardi del ricoverato o, in via di rivalsa, nei riguardi di coloro che sarebbero stati obbligati alla prestazione alimentare (ex artt. 433 e 437 cod. civ.) durante il periodo della degenza” (Cass. 3629/2004;
4460/2003; 4837/2000; 481/1998).
È d'altra parte significativo che l'art. 1, co. 2 della L. n. 184/1983 abbia predisposto interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti e che il successivo art. 22, disponetene il
Tribunale per i minorenni prima di decidere sulla domanda di adozione debba eseguire le opportune indagini per accertare tra l'altro anche la situazione economica dei richiedenti.
Dunque, alla stregua di quanto specificamente sancito dalla qui condivisa Cass. n. 22678 del 2010, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello “status” di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.
3.7 Come è noto, dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio, fra cui appare qui fondamentale il dovere dei genitori sancito dal combinato disposto dell'art. 30 Cost., artt. 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. E che, d'altra parte, la L. n. 184 del 1983, art. 27, dispone che “per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”, per cui l'art. 48, comma 2, impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato, conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 cod. civ.: perciò equiparando anche sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale e correlandoli esclusivamente allo “status” di genitore adottivo.
È egualmente pacifico che l'obbligo di mantenimento dei genitori - tanto naturali quanto adottivi - verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica, quanto nell'assistenza morale di costoro (cfr. Cass. 6197/2005; Cass. n.
3974/2002) e non cessa per il raggiungimento della maggiore età, ovvero per altra causa, ma perdura - anche indipendentemente dalla loro età - fino a quando i figli non vengano avviati ad una professione, ad un'arte o ad un mestiere confacente alla o loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.
Pertanto, come rilevato dalla più attenta dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità anche lontana nel tempo (Cass. n. 38/1976), l'obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà suddetta genitoriale (artt.
330 e 260 cod civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell'istituto che si concreta nell'attribuzione al genitore non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore. Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex artt. 330 e 333 cod. civ., la reazione dell'ordinamento è soltanto quella, ponendo rimedio all'anomalia, di apprestare le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento;
o, per converso di limitare oppure escludere del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta.
Il che trova conferma proprio nella menzionata L. n. 184 del 1983, posto che l'art. 5, apporta una deroga all'obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento familiare, ponendolo a carico dell'affidatario; e che l'art. 50, per converso, nell'ipotesi di cessazione della potestà da parte dell'adottante o degli adottanti, non dispone affatto il contestuale venir meno del loro obbligo di provvedere al mantenimento dei figli adottivi, che continua ad essere regolato dal combinato disposto del precedente art. 48 e dell'art. 147 cod. civ., ma devolve al Tribunale per i minorenni il potere “di emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori”; e dispone che in tal caso si applichino le disposizioni dell'art. 330 bis cod. civ.
3.8 A tanto va aggiunto che, in caso di allontanamento del minore dal nucleo familiare e di suo collocamento in una casa-famiglia (o in una struttura di accoglienza), le spese di ricovero rimangono a carico dei genitori, nei cui confronti il Comune, che le abbia anticipate, può rivalersi, salvo che essi alleghino e dimostrino lo stato d'indigenza (cfr. Cass. n. 22909/2010)
3.9 Dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità citata (peraltro proprio con riferimento al caso di adozione di minori) e da cui questo Tribunale non rinviene motivi per discostarsi, va perciò affermato che:
- le spese per l'affidamento dei minori al servizio sociale e alle comunità educative, su disposizione dell'Autorità giudiziaria compente, gravano sul genitore in quanto tale;
- l'Erario (cfr. art. 25, u.c., R.d.l. n. 1404/1934, nella formulazione ratione temporis applicabile) – oggi impersonificato dai Comuni – è tenuto solo ad anticipare le spese in questione, con conseguente diritto di chiederne il rimborso primariamente ai genitori (anche se sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale), sui quali parallelamente grava un'obbligazione che ha natura solidale nei confronti dell'amministrazione (art. 1292 c.c.), ricorrendone tutti i presupposti (i.e. pluralità di soggetti, identità della prestazione, interesse comune che giustifica la solidarietà del vincolo), salvi i casi in cui siano comprovate situazioni di indigenza (qui non ricorrenti);
- l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento dei figli (cfr. art. 30 Cost., 147 e 315- bis cod.civ.) non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non hanno raggiunto una indipendenza economica, oppure sono posti nelle concrete condizioni per essere economicamente autosufficienti, senza averne però tratto utile profitto per loro colpa o per loro scelta (cfr. Cass. n. 17578/2023, in motiv., par.
3);
- fuori da tali circostanze, solo la revoca dell'adozione, comportando la cessazione dello
“status” di genitore adottivo, può determinare il venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, indipendentemente dalla loro età.
3.10 Nella specie, poiché è pacifico e documentato che i giovani e – Pt_2 Parte_1 all'epoca di anni 16 e 15 rispettivamente - sono stati allontanati dal nucleo familiare dei genitori adottivi per effetto del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano del 27.09.2016 (cfr. doc. 4 fasc. oppon.), l'obbligo di provvedere al loro mantenimento, consistente nella retta da pagare alle strutture di accoglienza, ha continuato a gravare sui genitori stessi, essendo esso collegato esclusivamente al perdurare di tale “status” e non alla permanenza dei minori presso il nucleo familiare ovvero alle vicende sulla responsabilità genitoriale o, ancora, alla crisi coniugale nel frattempo attraversata e sfociata nella separazione consensuale dei coniugi (solamente citata in atti, nonché nel decr. n. 6906/16, senza precisi riferimenti temporali).
3.11 È del pari ovvio che il principio secondo cui “ciascuno dei coniugi deve contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze” è desinato a rilevare nei rapporti interni tra coniugi e nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, ma non dispiega alcuna efficacia modificativo-estintiva delle obbligazioni derivanti dall'erogazione delle prestazioni assistenziali disposte a tutela dei figli, in difetto di una diversa prescrizione nel provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare e collocamento in struttura emesso dal
Tribunale per i minorenni.
3.12 Parimenti, la morte sopravvenuta di uno dei genitori obbligati al mantenimento non determina l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'altro, ma incide soltanto sull'eventuale esercizio del diritto di rivalsa tra i coeredi (artt. 1295 e 752 c.c.) e verso i coeredi (art. 754 c.c.).
3.13 L'azione di rivalsa del per l'intero credito ingiunto è dunque esercitabile Parte_4
verso il genitore (in questo caso adottivo) superstite in forza dell'obbligo di mantenimento dei figli
(nella specie adottivi) che è dovuto ope legis, legittimandone la pretesa anche per il periodo successivo al raggiungimento alla maggiore età di costoro, in difetto di allegazione e prova dei presupposti su cui dovrebbe fondarsi l'esclusione del relativo diritto.
Esso è inoltre sganciato dal presupposto del bisogno, che invece caratterizza l'obbligazione alimentare vera e propria.
Anche il richiamo – ribadito anche nei precedenti di legittimità sopra citati – al “diritto dell'Ente di agire direttamente nei riguardi del ricoverato o, in via di rivalsa, nei riguardi di coloro che sarebbero stati obbligati alla prestazione alimentare (ex artt. 433 e 437 cod. civ.) durante il periodo della degenza”, oltre a riguardare le ipotesi di servizi socio-assistenziali resi “a domanda” del ricoverato (in particolare: le spese di spedalità non coperte dal S.S.N.), non va inteso come un generico rinvio alle disposizioni che regolano l'obbligazione alimentare propriamente detta, essendo piuttosto diretta ad individuare i “soggetti obbligati” la cui compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo assistenziale costituisce espressione di un dovere di solidarietà che, prima ancora che sulla collettività, grava sui prossimi congiunti.
Tale prospettazione non confligge con quanto disposto dall'art. 8, comma 1 L.R. Lombardia n.
3/2008 (in combinato con i commi 6, 7 e 8), ove si prevede un obbligo di partecipazione alla copertura dei servizi assistenziali a carico dei “soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti”. Con la precisazione che l'obbligazione al quale dover fare riferimento per l'individuazione del legittimato passivo dell'azione di rivalsa, nel caso di specie, è quella di mantenimento verso i figli che è posta, in primis, in capo ai genitori (art. 30 Cost. e artt.
147 e 315-bis cod.civ.) e solo in via sussidiaria, quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, in capo agli ascendenti, i quali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire quanto necessario per il sostentamento dei nipoti (art. 316-bis cod. civ.).
3.14 Sulla scorta delle considerazioni esposte, l'odierno opponente non può ritenersi esonerato dal pagamento delle spese di mantenimento dei figli anticipate dal Comune per l'intero ammontare e per tutto il periodo oggetto di domanda.
Premesso infatti che è pacifica, in quanto non contestata, la circostanza che i due giovani abbiano effettivamente ricevuto assistenza ed ospitalità presso le Comunità indicate dal Comune nei propri atti di diffida e messa in mora, il fatto che le prestazioni siano proseguite fino al compimento del ventunesimo anno di età di ciascuno (i.e. fino al 21.06.2021 per e fino al Parte_3
30.06.2022 per in “prosieguo amministrativo”, rileva non con riguardo Parte_1 all'obbligo di mantenimento del genitore verso il figlio (che rimane tale anche per il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente), quanto piuttosto sotto il profilo dell'efficacia delle misure di protezione e di assistenza, in precedenza riconosciute dal Tribunale per i minorenni, che possono essere ordinate anche su richiesta dei servizi sociali e che si giustificano – nulla deducendosi in senso contrario dalla difesa dell'opponente - quando i destinatari della misura, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito del loro percorso e al raggiungimento di una certa autonomia.
Quanto alla proporzionalità della quota di partecipazione alla spesa con il reddito percepito dall'opponente, posto che nessun richiamo viene svolto in merito alle sue effettive possibilità economiche, va solamente evidenziato che non è stata disconosciuta l'attestazione della certificazione ISEE presa in esame dal Comune per l'individuazione della quota di contribuzione al
100% della retta (cfr. doc. 4 fasc. mon.), giusto schema allegato al verbale di deliberazione della
G.C. n. 204 del 28.12.2018 (cfr. doc. 5 fasc. mon.), né questi ha dedotto e provato modifiche sopravvenute del proprio reddito tali da poter accedere a livelli inferiori con contribuzione proporzionalmente ridotta.
3.15 Il percorso argomentativo che precede conduce al risultato che la somma offerta da
[...]
pari alla metà delle spese per le rette anticipate dall'Ente a copertura del periodo dal Pt_3
1.01.2018 al 21.06.2018 per il mantenimento della figlia e del periodo dal Parte_2
1.01.2018 al 30.06.2019 per il mantenimento del figlio vale a dire fino al Parte_1
compimento della maggiore età di entrambi (cfr. verb. ud. 13.12.2023), non soddisfa il credito dovuto al . Parte_4 3.16 Pertanto, sottraendo dal debito complessivo la somma di € 32.623,00 - versata “banco iudicis” dall'opponente alla prima udienza del 13.12.2023 con la suddetta imputazione e trattenuta dal creditore opposto in acconto sul maggior dovuto - l'importo dovuto si riduce ad € 153.145,32 in linea capitale, oltre agli interessi in misura legale ex art. 1224, comma 1, cod.civ. sulle quote di capitale via via scadute con decorrenza dalle diffide stragiudiziali di pagamento e messa in mora sopra richiamate (§3.1) e prodotte agli atti del giudizio (cfr. doc.
6-10 fasc. mon.). Va escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria, nella specie non spettante in difetto di allegazione e prova del maggior danno subito dal creditore.
3.17 In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e pronunciata in dispositivo la condanna di al pagamento del credito residuo spettante al . Parte_3 Parte_4
§4. Procedendo all'esame della causa connessa, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta da e si richiama, in primo luogo, il Parte_2 Parte_1
rilievo preliminare sull'asserita qualità di eredi di , in cui rimane assorbita Persona_1
l'eccepita carenza di legittimazione passiva per effetto delle rinunzie all'eredità della madre adottiva.
4.1 Nel merito, l'opposizione è fondata.
4.2 Posto che l'intervento del si inquadra tra gli interventi sociali obbligatori - Parte_4
ex R.d.l. n. 1404/1934, art. 25 e L. n. 328/2000, art. 6 co. 4, nonché a livello regionale ex L.R.
Lomb. n. 34/2004, art. 4, commi 3 e 3-bis e L.R. Lomb. n. 3/2008, art.
8- adottati su disposizione del Tribunale competente nell'esclusivo interesse del minore, il quale è il destinatario della prestazione assistenziale, non ha fondamento la pretesa per cui quest'ultimo, raggiunta la maggiore età, debba concorrere direttamente (e senza peraltro alcuna verifica delle condizioni di reddito) al costo delle prestazioni ricevute in regime di “prosieguo amministrativo” decretato dall'Autorità giudiziaria.
4.3 Ad avviso di questo Giudice, il Comune affidatario che ha anticipato gli oneri derivanti dall'ospitalità in strutture residenziali dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non può poi rivalersi verso questi ultimi, sol perché divenuti maggiorenni nel corso della permanenza in struttura. Invero, una diversa soluzione interpretativa delle fonti normative, primarie e secondarie, sopra richiamate, finirebbe altrimenti per svuotare al contempo il diritto fondamentale del figlio ed il dovere primario del genitore al mantenimento, dovere che non cessa
“ipso facto” con il raggiungimento della maggiore età del figlio medesimo.
4.4 Dall'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca, nei loro confronti, del decreto ingiuntivo opposto. §5. Nella regolamentazione delle spese del giudizio deve procedersi avuto riguardo all'esito finale di ciascuna delle cause riunite, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente affermato il principio per cui: “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata
l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr. Cass. n. 15860/2014; conf. Cass. n. 27295/2022).
5.1 Relativamente all'opposizione promossa da (R.G. n. 2881/2023), il pagamento Parte_3
(parziale) della somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, se legittima la revoca integrale del decreto stesso, non incide sulla soccombenza dell'opponente anche ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (v. Cass. n. 27926/2019; Cass. n.
18125/2017).
5.2 Ciò posto, in ossequio a quanto stabilito da C. Cost. sent. n. 77 del 2018 (che ha ripristinato il principio che legittima la compensazione delle spese di lite “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), ritiene questo Giudice di dover riconoscere, nella specie, il ricorso di gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2 c.p.c. suscettibili di giustificare la compensazione parziale delle spese di entrambe le fasi dell'unitario giudizio, nella misura di un terzo (1/3), avuto particolare riguardo al difficile contesto in cui si è sviluppata la vicenda familiare (ripercorsa nella motivazione del provvedimento del Tribunale dei minorenni di Milano più volte citato) e alla complessità dei rapporti interpersonali ad essa sottesa.
5.3 Per il resto, l'opponente va condannato al rimborso delle spese di lite in favore della parte opposta vittoriosa, che si liquidano come nel dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. 55 del
2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147 del 2022, sulla base del valore della domanda (da € 52.000,00 a
€ 26.000,00; fase unica monitoria e tutte le fasi per l'opposizione; valori medi).
5.4 Quanto alle maggiorazioni sul compenso richieste dal difensore della parte vittoriosa con la nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. prodotta in atti, si osserva che l'incremento percentuale per la
“presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale” non può essere applicato, nel rapporto processuale in esame, per le fasi che precedono la riunione delle cause, ai sensi dell'art. 4, comma
2, ultima parte, D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Trattandosi di una maggiorazione, comunque, facoltativa e non obbligatoria (“…il compenso unico può essere aumentato…” e non “deve”; v. anche Cass. n. 35231/2024; Cass. n. 32771/2021), ritiene questo Giudice non giustificato l'aumento sui compensi della fase successiva alla riunione, risultando esso oggettivamente sproporzionato rispetto all'attività professionale effettivamente espletata, atteso che gli argomenti trattati negli scritti difensivi finali sono gli stessi reiterati nei precedenti atti e la riunione non ha comportato alcun apprezzabile aggravio sull'attività difensiva.
Neppure si rinviene la “particolare complessità” del giudizio, tenuto conto della portata delle questioni giuridiche trattate in presenza di orientamenti giurisprudenziali uniformi richiamati in motivazione, tale da giustificare lo scostamento ex art. 4, co. 1 D.M. n. 55 del 2014 dai parametri medi dello scaglione di valore di riferimento.
5.5 Riguardo all'opposizione promossa da e (R.G. n. 2650/2023), Parte_2 Parte_1 le spese seguono la soccombenza di parte opposta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. 55 del 2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147 del
2022, sulla base del valore della domanda (da € 52.000,00 a € 26.000,00, fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase istruttoria/trattazione e decisionale, valori minimi, tenuto conto della natura documentale della causa, del deposito di una sola memoria integrativa e del breve contenuto degli scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nelle cause civili riunite n. R.G. 2881/2023 e n. 2650/2023, ogni diversa domanda ed eccezione dichiarata inammissibile, disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 776/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 31.03.2023 nei confronti di e (R.G. n. 1528/2023); Parte_3 Parte_2 Parte_1
• condanna al pagamento in favore del della residua Parte_3 Parte_4 somma di € 153.145,32 in linea capitale, al netto dell'importo di € 32.623,00 versato all'udienza del 13.12.2023, a copertura integrale delle prestazioni assistenziali erogate per il mantenimento dei figli adottivi e in conseguenza del Parte_2 Parte_1
provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano del 27.09.2016, oltre agli interessi per il tempo della mora e al saggio legale sulla quota di capitale via via scaduta con decorrenza dalle singole richieste stragiudiziali di pagamento richiamate in parte motiva fino al saldo effettivo;
• condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_3 Parte_4
con compensazione parziale sugli onorari nella misura di un terzo ex art. 92, co. 2 c.p.c., che si liquidano in € 406,50 per spese esenti ed € 1.494,66 per compensi della fase monitoria, €
9.402,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./trat.; € 4.253,00 fase dec.; - € 4.701,00 per comp. parz.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.;
• condanna il al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_4 Parte_2
e che si liquidano in € 406,50 per spese esenti, € 9.142,00 per compensi Parte_1
(così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 2.835,00 fase istr./trat.; €
2.127,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 4 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I grado riunite ed iscritte ai n. R.G. 2650/2023 e 2881/2023, promosse da
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ALBERTO PILETTA del Foro di C.F._2
Vercelli;
OPPONENTI nonché da
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO Parte_3 C.F._3
DE CESARE del Foro di Pavia;
OPPONENTE contro
(C.F: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FURIO SUVILLA del Foro di Pavia;
OPPOSTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni:
- per gli opponenti: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis rejectis NEL MERITO: •
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e Parte_2 Pt_1
in quanto rinuncianti all'eredità della madre adottiva , in merito
[...] Persona_1 alle domande svolte dal con l'opposto decreto ingiuntivo. • Accertare Parte_4
e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di e a Parte_2 Parte_1
corrispondere al le somme richieste in via solidale con Parte_4 Parte_3
e in qualità di curatore dell'eredità giacente di . • Controparte_2 Persona_1 In ogni caso revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo emesso nei confronti di
e per i motivi dedotti in atti. • Respingere le domande Parte_2 Parte_1
tutte svolte dal nei confronti di e Parte_4 Parte_2 Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese, diritti ed onorari.”;
- per l'opponente: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e previe le declaratorie del caso, dato atto che in data 3.1.2024
[...] ha versato al la somma di € 32.623,00 per le causali per cui è Pt_3 Parte_4
processo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che lo stesso nulla deve più corrispondere al medesimo Ente a titolo di concorso nel mantenimento dei figli. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modifiche.”;
- per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione e/o eccezione, e previa ogni necessaria o utile declaratoria di rito e di merito rilevabile d'ufficio, anche in via incidentale, così giudicare: Nei confronti di e Pt_1
In via pregiudiziale: - respingere la avversa eccezione di carenza di Parte_2
legittimazione passiva, sia per che per - concedere la Parte_2 Parte_1
provvisoria esecutività al decreto opposto;
in subordine, e impregiudicato ogni diritto, concedere la provvisoria esecutività sulle minori somme come sopra quantificate;
In via principale: - confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare, in solido, gli opponenti al pagamento delle somme ingiunte, come da domanda monitoria, e respingere ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale, e in via gradata: - nell'eventuale ipotesi in cui venisse prodotta una idonea rinuncia all'eredità degli odierni opponenti Sig.ri e , Parte_1 CP_3
confermare il decreto ingiuntivo opposto rideterminando le somme in Euro 64.737,51 a carico di in solido col sig. ; e in Euro 58.224,60 a carico Pt_2 Pt_1 Parte_3
di , in solido col Sig. . Il tutto oltre interessi al tasso legale CP_3 Parte_3
dal dì delle singole scadenze al saldo effettivo. E il tutto salvo e impregiudicato ogni diritto, salvo gravame e con ogni e più ampia riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, nonché deduzioni istruttorie. Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Nei confronti di In via pregiudiziale: - Disporre la riunione della Parte_3
presente opposizione con quella promossa da e avverso medesimo Pt_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 776/2023 - R.G. 1528/2023, emesso dal Tribunale di Pavia in data
31.03.2023, pendente avanti al medesimo ufficio, avente RG n. 2650/2023; - Concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto;
In via principale: - Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento Parte_3 delle somme ingiunte, come da domanda monitoria, e respingere ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale, e in via gradata: -
Condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte;
di queste, Parte_3
disporre la condanna in solido con i figli e limitatamente Parte_1 Parte_2
alle somme maturate dopo il compimento del diciottesimo anno di età per ciascuno di essi. -
Il tutto oltre interessi al tasso legale dal dì delle singole scadenze al saldo effettivo. E il tutto salvo e impregiudicato ogni diritto, salvo gravame e con ogni e più ampia riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, nonché deduzioni istruttorie. Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 633 ss c.p.c. del 21.03.2023, il chiedeva al Tribunale di Parte_4
Pavia di ingiungere a all'eredità giacente di , in persona del Parte_3 Persona_1
Curatore pro-tempore, nonché a e in solido tra loro, il pagamento della Pt_2 Parte_1 somma di € 185.768,32, oltre interessi di mora maturati dal dovuto al soddisfo, rivalutazione monetaria e spese del procedimento, pari alle spese anticipate dall'Ente affidatario per le rette di collocamento in comunità di e figli adottivi all'epoca minorenni Parte_2 Parte_1
di e (nelle more deceduta in data 02.04.2019), siccome disposto con Parte_3 Persona_1
provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano emesso in data 27.09.2016, per il periodo compreso tra l'01.01.2018 ed il 30.06.2022.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 776/2023 del 31.03.2023, ritualmente notificato, gli ingiunti proponevano distinte opposizioni ex art. 645 c.p.c., entrambe assegnate a ruolo di questo Giudice.
In particolare, con citazione notificata il 14.06.2023, e Parte_2 Parte_1
contestavano che il potesse avanzare, nei loro confronti, alcuna pretesa Parte_4
creditoria.
Gli opponenti negavano di dover contribuire al loro stesso mantenimento nonostante il raggiungimento della maggiore età, contestavano il diritto di rivalsa del Comune affidatario e la configurabilità di una responsabilità “solidale” con il padre per gli oneri di mantenimento che il
Tribunale per i minorenni di Milano aveva posto in capo ai genitori adottivi. Eccepivano, inoltre, la carenza di legittimazione passiva rispetto a quanto asseritamente dovuto dal genitore defunto
, avendo entrambi formalmente rinunciato all'eredità della madre con atto del Persona_1
04.03.2021 a rogito Notaio dott. . Per_2
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2023, si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_3 dichiarandosi disponibile a versare al Comune la minor somma di € 32.623,00, pari alla quota del
50% di sua spettanza per il mantenimento dei figli dal 01.01.2018 fino al raggiungimento della maggiore età, rispettivamente il 21.06.2018 per la figlia e il 30.06.2019 per il figlio Pt_2
contestando di nulla dovere per la quota della moglie (avendo, peraltro, anche lui Pt_1
rinunciato alla sua eredità) e per il periodo successivo di affidamento dei figli “in prosieguo amministrativo” fino al ventunesimo anno di età compreso.
In entrambi i giudizi di opposizione si costituiva ritualmente il chiedendo – Parte_4
previa riunione dei procedimenti – il rigetto delle avverse difese ed eccezioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale ed in subordine, in caso di valida rinuncia all'eredità degli opponenti, chiedeva la condanna al pagamento del debito pro-quota degli opponenti per le spese successive al compimento della maggiore età, ciascuno in solido con il comune genitore.
Espletate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. ed assegnati i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., le cause venivano chiamate alla stessa udienza del
13.12.2023 ed ivi riunite al procedimento iscritto al n. R.G. 2650/2023 secondo il criterio della prevenzione.
In prima udienza, tentata la conciliazione, offriva banco judicis la somma sopra Parte_3
indicata che il Comune accettava in acconto sul maggior dovuto;
il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie.
Sciogliendo la riserva, le cause riunite venivano quindi rimesse per la decisione dapprima all'udienza dell'11.03.2024, poi sul ruolo (per esigenze riorganizzative) e quindi nuovamente in decisione per l'udienza cartolare del 13.11.2024, con la concessione dei termini ex artt. 281- quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti difensivi finali.
Scaduto il termine, le parti depositavano note scritte di trattazione riportandosi agli atti e alle conclusioni come in epigrafe riportate e le cause venivano trattenute in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Sul piano squisitamente processuale, giova premettere che la riunione di cause connesse, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo solo perché questo è stato riunito al primo (cfr. Cass. n. 15383/2011; conf. Cass. n. 8208/2024).
§2. Nel merito, occorre preliminarmente sgomberare il campo dalle questioni relative alla validità o meno delle rinunzie all'eredità di rispettivamente madre adottiva di Persona_1 Pt_2
e di e coniuge di , apertasi in Vigevano (PV) il 02.04.2019.
[...] Parte_1 Parte_3
2.1 Si rileva infatti che il provvedimento monitorio è stato richiesto dal ed Parte_4
emesso nei confronti degli odierni opponenti “iure proprio” e non anche nella qualità di eredi della “de cuius”. Tanto lo si desume - inequivocabilmente - dal fatto stesso che la domanda è stata formulata per un'ingiunzione da emettersi anche nei confronti dell'eredità giacente di
[...]
, in persona del curatore p.t., con richiamo al decreto di questo Tribunale di apertura Per_1 dell'eredità giacente e nomina del Curatore - pubblicato in G.U., Parte Seconda n. 62 del
26.05.2021 (cfr. doc. 3 fasc. mon.) - proprio in difetto di atti di accettazione dell'eredità da parte dei chiamati (v. ricorso mon., pag. 2, p. 5).
2.2 È noto, del resto, che i presupposti della giacenza dell'eredità sono la mancanza di accettazione e l'assenza del possesso di beni ereditari da parte del chiamato (o dei chiamati) ed è pacifico che il
Giudice della successione - su istanza delle “persone interessate” (tra cui i creditori dell'eredità) o anche d'ufficio - una volta riconosciuti sussistenti i presupposti indicati dall'art. 528 c.c., debba senz'altro provvedere alla nomina del curatore.
2.3 Per il caso di pluralità di chiamati, poi, non è configurabile la fattispecie della eredità giacente
“pro quota”, tale da giustificare la nomina di un curatore giudiziale ai sensi dell'art. 528 c.c.; la funzione dell'eredità giacente è infatti quella di conservazione e di amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso (e non solamente di una parte di esso), in attesa della sua devoluzione definitiva a chi ne abbia titolo. (cfr. Cass. n. 2611/2001).
2.4 Sulla base di quanto precede si ritiene, pertanto, che da un lato l'opposizione promossa “nella qualità di eredi” della rispettiva madre e moglie si riveli in concreto un fuor d'opera, atteso che siffatta qualità è estranea dal fondamento del credito azionato in via monitoria dal Pt_4 dall'altro che le domande e le conclusioni precisate dal in quanto implicano Pt_4
l'accertamento della qualità di eredi da parte degli opponenti, risultano inammissibili in quanto nuove e diverse dall'iniziale prospettazione, nonché incompatibili con la formazione del titolo giudiziale anche nei confronti della eredità giacente di . Persona_1
§3. Poste tali comuni premesse, possono a questo punto esaminarsi le difese spiegate dagli odierni opponenti, tenendo distinte le rispettive posizioni.
3.1 Debbono innanzitutto ritenersi documentalmente evincibili e comunque non specificamente contestate le seguenti circostanze:
- con decreto cron. n. 6906/16, emesso in data 27.09.2016, il Tribunale per i minorenni di
Milano, nel procedimento promosso ai sensi degli artt. 330 ss c.c. dal P.M. in sede a tutela dei minori nata in [...] il [...] e nato in Parte_2 Parte_1
Pakistan il 30.06.2001, all'esito di una compiuta istruttoria, dichiarava i genitori adottivi e “decaduti dalla responsabilità genitoriale”, confermava Parte_3 Persona_1
l'affido dei minori al Comune di per il loro mantenimento presso le strutture Pt_4 comunitarie in cui risultavano inseriti e prescriveva “ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli” (cfr. doc. 4 fasc. oppon.);
- con deliberazione della Giunta Comunale di n. 204 del 28.12.2018, avente ad Pt_4 oggetto “approvazione quote di compartecipazione per spese derivanti da provvedimenti di tutela minorile”, veniva approvata la proposta di contribuzione del Comune anche in riferimento “ai casi già in carico”, unitamente all'allegato parere favorevole di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario e dello schema di contribuzione dei “soggetti obbligati” in proporzione alle fasce di reddito ISEE, per quanto previsto dalle leggi regionali e dalla delibera del Consiglio
Comunale n. 51 del 18.12.2018 (cfr. doc. 5 fasc. mon.);
- in base al calcolo dell'ISEE ordinario attestato dall'INPS e a disposizione dell'Ente (cfr. 4 fasc. mon.), rientrava nell'ultima fascia (“11° fascia: oltre € 50.000,00”) Parte_3 dello schema allegato alla deliberazione di G.C. con carico al “100%” della “quota mensile per ricovero in istituto” (v. doc. 5 cit., pag. 7);
- con provvedimento prot. n. 4090 del 21.02.2018, notificato il 24.02.2018, veniva ingiunto a di rimborsare al Comune la somma di € 33.470,00 relativa alla retta per Parte_3
l'ospitalità prestata ai minori dalle strutture comunitarie di collocamento negli anni 2016 e
2017, ordinanza-ingiunzione, poi, confermata dal Tribunale di Pavia che con sentenza n.
1482/2019 (cfr. doc. 2 fasc. mon.);
- in esecuzione del medesimo provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano, il Comune ha continuato a sostenere il pagamento delle rette per l'ospitalità in Comunità dei due giovani anche per gli anni 2018-2019 (cfr. doc. 6 fasc. mon.) e 2020-2021 (cfr. doc. 9 fasc. mon.), nonché per il solo per il primo semestre dell'anno 2022 Parte_1
(01.01.2022 – 30.06.2022);
- la presa in carico dei giovani neomaggiorenni era stata disposta dal Tribunale dei minorenni di Milano in “prosieguo amministrativo” (v. anche sub. doc. 4 cit., pag. 1) e dunque fino al compimento del ventunesimo anno di età di entrambi;
- il percorso educativo e di collocamento in comunità si era quindi concluso in data
21.06.2021 per e in data 30.06.2022 per Pt_2 Pt_1
- l'ammontare complessivo delle rette delle Comunità “San Francesco” e “San Giovanni
Battista” anticipate dal Comune affidatario, come da fatture richiamate nelle lettere di diffida e messa in mora prot. n. 26191 del 03.12.2019 (cfr. doc. 6 cit.), prot. n. 10026 del
29.05.2020 (cfr. doc. 7 cit.) e prot. n. 3552 del 14.2.2022 (cfr. doc. 9 cit.), risulta pari a complessivi € 175.343,32, a cui si aggiungono ulteriori € 10.425,00 riferite al primo semestre del 2022 (cfr. messa in mora sub. doc. 10 fasc. mon.) per quel che concerne il più giovane.
3.2 Guardando alla posizione di si osserva che l'odierno opponente non ha mai Parte_3
negato la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune in esecuzione al provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni di Milano, né ha contestato l'effettiva erogazione delle prestazioni delle Comunità di collocamento che l'Ente locale era tenuto a sostenere per tutto il periodo oggetto di domanda.
Lo stesso opponente non ha disconosciuto il diritto al rimborso in favore del per le somme Pt_4
di spettanza, relative agli oneri connessi al vitto e alloggio dei due figli presso le strutture comunitarie;
anzi, mostrandosi collaborativo come più volte affermato negli atti difensivi ed in prima udienza durante il tentativo di conciliazione, l'opponente non ha neppure contestato l'entità del debito complessivo maturato.
3.3 Ciò che l'opponente piuttosto nega e che costituisce oggetto di esame è:
1. di dover contribuire in proprio, solidalmente e per l'intero, al mantenimento dei figli adottivi fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascuno, anziché nei limiti della sua quota del 50%, l'altra parte facente capo alla coniuge, nelle more deceduta, alla cui eredità avrebbe rinunciato;
2. di dover contribuire al mantenimento dei figli nel periodo successivo al compimento del diciottesimo anno e fino al ventunesimo anno di età di ciascuno, in quanto l'istituto del c.d.
“prosieguo amministrativo”, derivante dall'elaborazione giurisprudenziale, non deroga all'acquisto della capacità di agire di cui all'art. 2 cod.civ. e richiede che il neomaggiorenne esprima il consenso o ne faccia richiesta, sicché è sui figli che debbono gravare dette ulteriori spese;
3. di dover contribuire al mantenimento dei figli nel periodo successivo al compimento del diciottesimo anno e fino al ventunesimo anno di età di ciascuno, ai sensi dell'art. 433 c.c., non versando questi ultimi in “stato di bisogno”.
3.4 Orbene, i motivi di opposizione, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
3.5 In relazione ai motivi dedotti va premesso che le questioni sollevate, in tema di doveri economici verso i minori in caso di collocamento in comunità e di rivalsa dell'amministrazione nei confronti del genitore, sono state già oggetto di articolata disamina da parte della Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 22678 del 2010, seguita da Cass. n. 22909 del 2010 e, più di recente, anche da Cass. n. 17578/2023, le cui motivazioni sono espressamente condivise da questo Giudice e richiamate ex art. 118 disp.att. c.p.c. 3.6 Nella premessa che la competenza ad emettere i provvedimenti concernenti i minori sottoposti a tutela, “irregolari per condotta o per carattere”, e la decisione sulle misure opportune circa l'affidamento di detti minori spettano esclusivamente al Tribunale per i minorenni, in virtù dell'art. 25 del R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, come modificato dalla L. 25 luglio 1956, n. 888 (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie), la Suprema Corte ha dapprima chiarito come tra le misure applicabili “rientra l'affidamento del minore al servizio sociale minorile, come pure l'ipotesi di cui al successivo art. 26, u.c., in base al quale questa misura "può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 c.c.": nella quale "il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore", adottando provvedimenti qualificati, nel comma 2, come revocabili in qualsiasi momento. E per entrambe le fattispecie l'art. 25, u.c., stabilisce che: "le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori" (...)”.
Nel passaggio della motivazione relativo ai profili patrimoniali del rapporto di filiazione, la prima delle menzionate pronunce ha evidenziato come nessuna deroga al regime giuridico ordinario può derivare da un eventuale provvedimento del Tribunale che pone l'onere della retta “a carico del
(era il caso affrontato dalla S.C.), né una tale modifica può essere, invero, ricavata “dal Pt_4 compito di assistenza che grava sui Comuni” ed in particolar modo dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n.
616 del 1977, che hanno trasferito alle Regioni la materia della assistenza e beneficenza pubblica, comprendente ex art. 38 Cost., anche l'assistenza sociale attribuendo ai Comuni tutte le funzioni amministrative contemplate da dette norme, fra le quali hanno compreso “gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile” (Corte Cost. nn. 287/1987; 174/1981), in quanto il Legislatore del 1977, in ottemperanza ai precetti contenuti negli artt. 117 e 118 Cost., nonché alla Legge Delega n. 382 del
1975 ha inteso trasferire alle Regioni ed agli Enti locali funzioni attinenti alla beneficenza ed assistenza pubblica secondo una ridefinizione della materia, contestuale al trasferimento, e cioè
“tutte le funzioni relative ad attività e interventi socio-assistenziali, sia attraverso la creazione di infrastrutture che attraverso l'erogazione diretta o indiretta di prestazioni anche a carattere continuativo e previste in via generale dalla legge per determinate categorie di assistibili, nell'ambito della progressiva realizzazione di un sistema di sicurezza sociale”.
Sicché a seguito di detto trasferimento i Comuni sono tenuti soltanto ad esercitare “tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza”. La legge statale non ha inciso, invece, sulle condizioni e sui titoli necessari per la erogazione dei servizi e la individuazione dei destinatari, rimessi alla legislazione regionale: come conferma nella materia in esame la L. n. 184 del 1983, art. 2, comma 5, per il quale “Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi”. Né ha inteso rendere la materia “beneficenza pubblica” gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra "erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento" (art. 22): così come del resto avveniva nel regime preesistente (cfr. L. n. 6972 del
1890, art. 78, e segg.) ove esemplificativamente la L. n. 1580 del 1931, art. 1 (in vigore anche dopo l'emanazione della L. n. 833 del 1978) regolava la rivalsa delle spese di ricovero sostenute dai
Comuni in favore di coloro “che non si trovino in condizioni di povertà”; ed è stato ritenuto dalla
Corte regolatrice “applicabile anche all'ipotesi di servizi socio - assistenziali resi a domanda, con anticipazione degli oneri da parte del e con il diritto dell'Ente di agire direttamente nei riguardi del ricoverato o, in via di rivalsa, nei riguardi di coloro che sarebbero stati obbligati alla prestazione alimentare (ex artt. 433 e 437 cod. civ.) durante il periodo della degenza” (Cass. 3629/2004;
4460/2003; 4837/2000; 481/1998).
È d'altra parte significativo che l'art. 1, co. 2 della L. n. 184/1983 abbia predisposto interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti e che il successivo art. 22, disponetene il
Tribunale per i minorenni prima di decidere sulla domanda di adozione debba eseguire le opportune indagini per accertare tra l'altro anche la situazione economica dei richiedenti.
Dunque, alla stregua di quanto specificamente sancito dalla qui condivisa Cass. n. 22678 del 2010, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello “status” di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.
3.7 Come è noto, dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio, fra cui appare qui fondamentale il dovere dei genitori sancito dal combinato disposto dell'art. 30 Cost., artt. 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. E che, d'altra parte, la L. n. 184 del 1983, art. 27, dispone che “per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”, per cui l'art. 48, comma 2, impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato, conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 cod. civ.: perciò equiparando anche sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale e correlandoli esclusivamente allo “status” di genitore adottivo.
È egualmente pacifico che l'obbligo di mantenimento dei genitori - tanto naturali quanto adottivi - verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica, quanto nell'assistenza morale di costoro (cfr. Cass. 6197/2005; Cass. n.
3974/2002) e non cessa per il raggiungimento della maggiore età, ovvero per altra causa, ma perdura - anche indipendentemente dalla loro età - fino a quando i figli non vengano avviati ad una professione, ad un'arte o ad un mestiere confacente alla o loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.
Pertanto, come rilevato dalla più attenta dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità anche lontana nel tempo (Cass. n. 38/1976), l'obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà suddetta genitoriale (artt.
330 e 260 cod civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell'istituto che si concreta nell'attribuzione al genitore non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore. Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex artt. 330 e 333 cod. civ., la reazione dell'ordinamento è soltanto quella, ponendo rimedio all'anomalia, di apprestare le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento;
o, per converso di limitare oppure escludere del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta.
Il che trova conferma proprio nella menzionata L. n. 184 del 1983, posto che l'art. 5, apporta una deroga all'obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento familiare, ponendolo a carico dell'affidatario; e che l'art. 50, per converso, nell'ipotesi di cessazione della potestà da parte dell'adottante o degli adottanti, non dispone affatto il contestuale venir meno del loro obbligo di provvedere al mantenimento dei figli adottivi, che continua ad essere regolato dal combinato disposto del precedente art. 48 e dell'art. 147 cod. civ., ma devolve al Tribunale per i minorenni il potere “di emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori”; e dispone che in tal caso si applichino le disposizioni dell'art. 330 bis cod. civ.
3.8 A tanto va aggiunto che, in caso di allontanamento del minore dal nucleo familiare e di suo collocamento in una casa-famiglia (o in una struttura di accoglienza), le spese di ricovero rimangono a carico dei genitori, nei cui confronti il Comune, che le abbia anticipate, può rivalersi, salvo che essi alleghino e dimostrino lo stato d'indigenza (cfr. Cass. n. 22909/2010)
3.9 Dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità citata (peraltro proprio con riferimento al caso di adozione di minori) e da cui questo Tribunale non rinviene motivi per discostarsi, va perciò affermato che:
- le spese per l'affidamento dei minori al servizio sociale e alle comunità educative, su disposizione dell'Autorità giudiziaria compente, gravano sul genitore in quanto tale;
- l'Erario (cfr. art. 25, u.c., R.d.l. n. 1404/1934, nella formulazione ratione temporis applicabile) – oggi impersonificato dai Comuni – è tenuto solo ad anticipare le spese in questione, con conseguente diritto di chiederne il rimborso primariamente ai genitori (anche se sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale), sui quali parallelamente grava un'obbligazione che ha natura solidale nei confronti dell'amministrazione (art. 1292 c.c.), ricorrendone tutti i presupposti (i.e. pluralità di soggetti, identità della prestazione, interesse comune che giustifica la solidarietà del vincolo), salvi i casi in cui siano comprovate situazioni di indigenza (qui non ricorrenti);
- l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento dei figli (cfr. art. 30 Cost., 147 e 315- bis cod.civ.) non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non hanno raggiunto una indipendenza economica, oppure sono posti nelle concrete condizioni per essere economicamente autosufficienti, senza averne però tratto utile profitto per loro colpa o per loro scelta (cfr. Cass. n. 17578/2023, in motiv., par.
3);
- fuori da tali circostanze, solo la revoca dell'adozione, comportando la cessazione dello
“status” di genitore adottivo, può determinare il venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, indipendentemente dalla loro età.
3.10 Nella specie, poiché è pacifico e documentato che i giovani e – Pt_2 Parte_1 all'epoca di anni 16 e 15 rispettivamente - sono stati allontanati dal nucleo familiare dei genitori adottivi per effetto del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano del 27.09.2016 (cfr. doc. 4 fasc. oppon.), l'obbligo di provvedere al loro mantenimento, consistente nella retta da pagare alle strutture di accoglienza, ha continuato a gravare sui genitori stessi, essendo esso collegato esclusivamente al perdurare di tale “status” e non alla permanenza dei minori presso il nucleo familiare ovvero alle vicende sulla responsabilità genitoriale o, ancora, alla crisi coniugale nel frattempo attraversata e sfociata nella separazione consensuale dei coniugi (solamente citata in atti, nonché nel decr. n. 6906/16, senza precisi riferimenti temporali).
3.11 È del pari ovvio che il principio secondo cui “ciascuno dei coniugi deve contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze” è desinato a rilevare nei rapporti interni tra coniugi e nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, ma non dispiega alcuna efficacia modificativo-estintiva delle obbligazioni derivanti dall'erogazione delle prestazioni assistenziali disposte a tutela dei figli, in difetto di una diversa prescrizione nel provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare e collocamento in struttura emesso dal
Tribunale per i minorenni.
3.12 Parimenti, la morte sopravvenuta di uno dei genitori obbligati al mantenimento non determina l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'altro, ma incide soltanto sull'eventuale esercizio del diritto di rivalsa tra i coeredi (artt. 1295 e 752 c.c.) e verso i coeredi (art. 754 c.c.).
3.13 L'azione di rivalsa del per l'intero credito ingiunto è dunque esercitabile Parte_4
verso il genitore (in questo caso adottivo) superstite in forza dell'obbligo di mantenimento dei figli
(nella specie adottivi) che è dovuto ope legis, legittimandone la pretesa anche per il periodo successivo al raggiungimento alla maggiore età di costoro, in difetto di allegazione e prova dei presupposti su cui dovrebbe fondarsi l'esclusione del relativo diritto.
Esso è inoltre sganciato dal presupposto del bisogno, che invece caratterizza l'obbligazione alimentare vera e propria.
Anche il richiamo – ribadito anche nei precedenti di legittimità sopra citati – al “diritto dell'Ente di agire direttamente nei riguardi del ricoverato o, in via di rivalsa, nei riguardi di coloro che sarebbero stati obbligati alla prestazione alimentare (ex artt. 433 e 437 cod. civ.) durante il periodo della degenza”, oltre a riguardare le ipotesi di servizi socio-assistenziali resi “a domanda” del ricoverato (in particolare: le spese di spedalità non coperte dal S.S.N.), non va inteso come un generico rinvio alle disposizioni che regolano l'obbligazione alimentare propriamente detta, essendo piuttosto diretta ad individuare i “soggetti obbligati” la cui compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo assistenziale costituisce espressione di un dovere di solidarietà che, prima ancora che sulla collettività, grava sui prossimi congiunti.
Tale prospettazione non confligge con quanto disposto dall'art. 8, comma 1 L.R. Lombardia n.
3/2008 (in combinato con i commi 6, 7 e 8), ove si prevede un obbligo di partecipazione alla copertura dei servizi assistenziali a carico dei “soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti”. Con la precisazione che l'obbligazione al quale dover fare riferimento per l'individuazione del legittimato passivo dell'azione di rivalsa, nel caso di specie, è quella di mantenimento verso i figli che è posta, in primis, in capo ai genitori (art. 30 Cost. e artt.
147 e 315-bis cod.civ.) e solo in via sussidiaria, quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, in capo agli ascendenti, i quali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire quanto necessario per il sostentamento dei nipoti (art. 316-bis cod. civ.).
3.14 Sulla scorta delle considerazioni esposte, l'odierno opponente non può ritenersi esonerato dal pagamento delle spese di mantenimento dei figli anticipate dal Comune per l'intero ammontare e per tutto il periodo oggetto di domanda.
Premesso infatti che è pacifica, in quanto non contestata, la circostanza che i due giovani abbiano effettivamente ricevuto assistenza ed ospitalità presso le Comunità indicate dal Comune nei propri atti di diffida e messa in mora, il fatto che le prestazioni siano proseguite fino al compimento del ventunesimo anno di età di ciascuno (i.e. fino al 21.06.2021 per e fino al Parte_3
30.06.2022 per in “prosieguo amministrativo”, rileva non con riguardo Parte_1 all'obbligo di mantenimento del genitore verso il figlio (che rimane tale anche per il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente), quanto piuttosto sotto il profilo dell'efficacia delle misure di protezione e di assistenza, in precedenza riconosciute dal Tribunale per i minorenni, che possono essere ordinate anche su richiesta dei servizi sociali e che si giustificano – nulla deducendosi in senso contrario dalla difesa dell'opponente - quando i destinatari della misura, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito del loro percorso e al raggiungimento di una certa autonomia.
Quanto alla proporzionalità della quota di partecipazione alla spesa con il reddito percepito dall'opponente, posto che nessun richiamo viene svolto in merito alle sue effettive possibilità economiche, va solamente evidenziato che non è stata disconosciuta l'attestazione della certificazione ISEE presa in esame dal Comune per l'individuazione della quota di contribuzione al
100% della retta (cfr. doc. 4 fasc. mon.), giusto schema allegato al verbale di deliberazione della
G.C. n. 204 del 28.12.2018 (cfr. doc. 5 fasc. mon.), né questi ha dedotto e provato modifiche sopravvenute del proprio reddito tali da poter accedere a livelli inferiori con contribuzione proporzionalmente ridotta.
3.15 Il percorso argomentativo che precede conduce al risultato che la somma offerta da
[...]
pari alla metà delle spese per le rette anticipate dall'Ente a copertura del periodo dal Pt_3
1.01.2018 al 21.06.2018 per il mantenimento della figlia e del periodo dal Parte_2
1.01.2018 al 30.06.2019 per il mantenimento del figlio vale a dire fino al Parte_1
compimento della maggiore età di entrambi (cfr. verb. ud. 13.12.2023), non soddisfa il credito dovuto al . Parte_4 3.16 Pertanto, sottraendo dal debito complessivo la somma di € 32.623,00 - versata “banco iudicis” dall'opponente alla prima udienza del 13.12.2023 con la suddetta imputazione e trattenuta dal creditore opposto in acconto sul maggior dovuto - l'importo dovuto si riduce ad € 153.145,32 in linea capitale, oltre agli interessi in misura legale ex art. 1224, comma 1, cod.civ. sulle quote di capitale via via scadute con decorrenza dalle diffide stragiudiziali di pagamento e messa in mora sopra richiamate (§3.1) e prodotte agli atti del giudizio (cfr. doc.
6-10 fasc. mon.). Va escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria, nella specie non spettante in difetto di allegazione e prova del maggior danno subito dal creditore.
3.17 In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e pronunciata in dispositivo la condanna di al pagamento del credito residuo spettante al . Parte_3 Parte_4
§4. Procedendo all'esame della causa connessa, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta da e si richiama, in primo luogo, il Parte_2 Parte_1
rilievo preliminare sull'asserita qualità di eredi di , in cui rimane assorbita Persona_1
l'eccepita carenza di legittimazione passiva per effetto delle rinunzie all'eredità della madre adottiva.
4.1 Nel merito, l'opposizione è fondata.
4.2 Posto che l'intervento del si inquadra tra gli interventi sociali obbligatori - Parte_4
ex R.d.l. n. 1404/1934, art. 25 e L. n. 328/2000, art. 6 co. 4, nonché a livello regionale ex L.R.
Lomb. n. 34/2004, art. 4, commi 3 e 3-bis e L.R. Lomb. n. 3/2008, art.
8- adottati su disposizione del Tribunale competente nell'esclusivo interesse del minore, il quale è il destinatario della prestazione assistenziale, non ha fondamento la pretesa per cui quest'ultimo, raggiunta la maggiore età, debba concorrere direttamente (e senza peraltro alcuna verifica delle condizioni di reddito) al costo delle prestazioni ricevute in regime di “prosieguo amministrativo” decretato dall'Autorità giudiziaria.
4.3 Ad avviso di questo Giudice, il Comune affidatario che ha anticipato gli oneri derivanti dall'ospitalità in strutture residenziali dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non può poi rivalersi verso questi ultimi, sol perché divenuti maggiorenni nel corso della permanenza in struttura. Invero, una diversa soluzione interpretativa delle fonti normative, primarie e secondarie, sopra richiamate, finirebbe altrimenti per svuotare al contempo il diritto fondamentale del figlio ed il dovere primario del genitore al mantenimento, dovere che non cessa
“ipso facto” con il raggiungimento della maggiore età del figlio medesimo.
4.4 Dall'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca, nei loro confronti, del decreto ingiuntivo opposto. §5. Nella regolamentazione delle spese del giudizio deve procedersi avuto riguardo all'esito finale di ciascuna delle cause riunite, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente affermato il principio per cui: “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata
l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr. Cass. n. 15860/2014; conf. Cass. n. 27295/2022).
5.1 Relativamente all'opposizione promossa da (R.G. n. 2881/2023), il pagamento Parte_3
(parziale) della somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, se legittima la revoca integrale del decreto stesso, non incide sulla soccombenza dell'opponente anche ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (v. Cass. n. 27926/2019; Cass. n.
18125/2017).
5.2 Ciò posto, in ossequio a quanto stabilito da C. Cost. sent. n. 77 del 2018 (che ha ripristinato il principio che legittima la compensazione delle spese di lite “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), ritiene questo Giudice di dover riconoscere, nella specie, il ricorso di gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2 c.p.c. suscettibili di giustificare la compensazione parziale delle spese di entrambe le fasi dell'unitario giudizio, nella misura di un terzo (1/3), avuto particolare riguardo al difficile contesto in cui si è sviluppata la vicenda familiare (ripercorsa nella motivazione del provvedimento del Tribunale dei minorenni di Milano più volte citato) e alla complessità dei rapporti interpersonali ad essa sottesa.
5.3 Per il resto, l'opponente va condannato al rimborso delle spese di lite in favore della parte opposta vittoriosa, che si liquidano come nel dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. 55 del
2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147 del 2022, sulla base del valore della domanda (da € 52.000,00 a
€ 26.000,00; fase unica monitoria e tutte le fasi per l'opposizione; valori medi).
5.4 Quanto alle maggiorazioni sul compenso richieste dal difensore della parte vittoriosa con la nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. prodotta in atti, si osserva che l'incremento percentuale per la
“presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale” non può essere applicato, nel rapporto processuale in esame, per le fasi che precedono la riunione delle cause, ai sensi dell'art. 4, comma
2, ultima parte, D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Trattandosi di una maggiorazione, comunque, facoltativa e non obbligatoria (“…il compenso unico può essere aumentato…” e non “deve”; v. anche Cass. n. 35231/2024; Cass. n. 32771/2021), ritiene questo Giudice non giustificato l'aumento sui compensi della fase successiva alla riunione, risultando esso oggettivamente sproporzionato rispetto all'attività professionale effettivamente espletata, atteso che gli argomenti trattati negli scritti difensivi finali sono gli stessi reiterati nei precedenti atti e la riunione non ha comportato alcun apprezzabile aggravio sull'attività difensiva.
Neppure si rinviene la “particolare complessità” del giudizio, tenuto conto della portata delle questioni giuridiche trattate in presenza di orientamenti giurisprudenziali uniformi richiamati in motivazione, tale da giustificare lo scostamento ex art. 4, co. 1 D.M. n. 55 del 2014 dai parametri medi dello scaglione di valore di riferimento.
5.5 Riguardo all'opposizione promossa da e (R.G. n. 2650/2023), Parte_2 Parte_1 le spese seguono la soccombenza di parte opposta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. 55 del 2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147 del
2022, sulla base del valore della domanda (da € 52.000,00 a € 26.000,00, fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase istruttoria/trattazione e decisionale, valori minimi, tenuto conto della natura documentale della causa, del deposito di una sola memoria integrativa e del breve contenuto degli scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nelle cause civili riunite n. R.G. 2881/2023 e n. 2650/2023, ogni diversa domanda ed eccezione dichiarata inammissibile, disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 776/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 31.03.2023 nei confronti di e (R.G. n. 1528/2023); Parte_3 Parte_2 Parte_1
• condanna al pagamento in favore del della residua Parte_3 Parte_4 somma di € 153.145,32 in linea capitale, al netto dell'importo di € 32.623,00 versato all'udienza del 13.12.2023, a copertura integrale delle prestazioni assistenziali erogate per il mantenimento dei figli adottivi e in conseguenza del Parte_2 Parte_1
provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano del 27.09.2016, oltre agli interessi per il tempo della mora e al saggio legale sulla quota di capitale via via scaduta con decorrenza dalle singole richieste stragiudiziali di pagamento richiamate in parte motiva fino al saldo effettivo;
• condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_3 Parte_4
con compensazione parziale sugli onorari nella misura di un terzo ex art. 92, co. 2 c.p.c., che si liquidano in € 406,50 per spese esenti ed € 1.494,66 per compensi della fase monitoria, €
9.402,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./trat.; € 4.253,00 fase dec.; - € 4.701,00 per comp. parz.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.;
• condanna il al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_4 Parte_2
e che si liquidano in € 406,50 per spese esenti, € 9.142,00 per compensi Parte_1
(così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 2.835,00 fase istr./trat.; €
2.127,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 4 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.