Articolo 22 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 21Articolo 23
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6 agosto 1890
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23 gennaio 1924
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5 marzo 1924
Art. 22.

La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

Solo in vista di circostanze eccezionali, il Sottoprefetto puo' autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovra' corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del Sottoprefetto.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Entrata in vigore il 5 marzo 1924
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