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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2124/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annarita Donofrio Presidente dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore dott.ssa Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. R.G. 2124/2022 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Annalisa Micheli e Matteo Carlini del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Montecchio Emilia (RE) alla via XX Settembre n. 53;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
ANAR D'EN (RE) in via XXV Luglio n. 29/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
D'Alessandro del foro di Napoli, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Casalnuovo di Napoli
(NA) alla via Arcora n. 110;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1094/2022 del 20.10.2022, pubblicata il
21.10.2022, del Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto separazione giudiziale.
1 LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.02.2020 dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, la SI.ra
[...]
, premesso di avere contratto matrimonio con a AM (RE) in data Parte_1 Controparte_1
06.12.2003, che dalla loro unione sono nate le figlie in data 03.06.2004, e in data 04.06.2009, Per_1 Per_2
entrambe minorenni e non economicamente autosufficienti, che il marito ha deciso di porre fine al matrimonio, comunicandolo alcuni mesi fa alla moglie la quale non ha potuto che prendere atto di tale volontà, essendo la convivenza coniugale divenuta intollerabile, che la casa familiare è di proprietà per il 70% della moglie e per il 30% del marito (il quale paga una rata di mutuo per la propria quota), che sussiste una disparità reddituale tra le parti, dal momento che la ricorrente svolge la professione di operaia con un reddito netto mensile di euro
1.150 (euro 1.500 da cui deve detrarsi una rata mensile di euro 350 per un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura), mentre il resistente è commissario di polizia e percepisce un reddito mensile netto di 2.600 euro circa (3.000 euro da cui detrarre l'importo mensile di euro 400 per la rata del mutuo sulla casa coniugale), che il tenore di vita della famiglia è sempre stato alto, in quanto le parti spendevano circa
4.000 euro mensili per il ménage familiare, tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi e che fosse stabilito l'affidamento condiviso delle due figli minori con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa già familiare di AM (RE).
Domandava inoltre che venisse stabilito un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili per ciascuna LI da versarsi da parte del padre, cui aggiungere la metà delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie. Si costituiva con comparsa del 5 marzo 2020 il SI. il quale nulla opponeva alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo né all'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre, contestando però quanto affermato dalla parte ricorrente in merito alle questioni economiche e al ménage della famiglia, posto che le condizioni economiche dei coniugi sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso (il reddito mensile del convenuto ammonta a circa 2.600 euro, mentre quello della moglie a
1.400 euro, inoltre, il convenuto ha dovuto sostenere costi per procurarsi un'altra soluzione abitativa, mentre nessuna rilevanza avrebbe il finanziamento contratto dalla moglie per l'acquisto di un'autovettura)
e non è vero che le spese per le figlie ammontano a 4.000 euro mensili, in quanto le stesse non superano in realtà i 1.200 euro. Il chiedeva pertanto di limitare a 250 euro per LI il contributo di CP_1
mantenimento a suo carico. Il Presidente del Tribunale, con ordinanza contenente provvedimenti provvisori ed urgenti emessa in 12.06.2020, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i
2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare e regolamentazione degli incontri con il padre e dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, e poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre assegno mensile di euro 600 quale contributo al mantenimento delle due figlie (euro 300,00 per ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie, nominando il Giudice istruttore e fissando udienza davanti allo stesso. Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita tramite produzione documentale, ritenute non ammissibili le prove orali proposte dalla ricorrente. Era inoltre disposta ed espletata c.t.u. sulle capacità genitoriali e condizioni delle figlie, con il seguente quesito “Previo esame degli atti di causa, audizione delle minori ed espletamento di ogni altra attività ritenuta necessaria: 1) descriva il consulente le condizioni psicofisiche delle minori e Per_1
e i loro rapporti con i genitori;
2) indichi il regime di affidamento e visite ritenuto Persona_3 preferibile, con facoltà di sperimentarlo già nel corso dello svolgimento della c.t.u.”. Con il medesimo provvedimento che disponeva la c.t.u. era in parte modificata l'ordinanza presidenziale, stabilendo la collocazione della LI presso il padre, revocando il contributo di mantenimento a carico del Per_2 medesimo in favore della minore e rimettendo alla c.t.u. l'individuazione provvisoria delle visite materne.
Un primo elaborato peritale era depositato dalla dott.ssa , Psicologa e Psicoterapeuta, Persona_4
in data 07.08.2021. Con ordinanza del 21.10.2021, ritenutane l'opportunità viste le preoccupanti evoluzioni sullo stato psicofisico della LI si disponeva una integrazione della c.t.u. al fine di, Per_1
sentite le parti ed espletati i dovuti accertamenti, verificare le condizioni della minore e stabilire Per_1
se le conclusioni della perizia depositata in agosto 2021 siano da considerarsi tuttora attuali, oppure se siano necessari e/o opportuni alcuni cambiamenti del regime di affidamento e visite proposto. Il C.T.U. regolarmente depositava l'integrazione della perizia il 17.03.2022. All'esito, all'udienza del 23.06.2022 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano le loro conclusioni e il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, all'esito rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza definitiva n. 1094/2022 del 20.10.2022, dichiarava la separazione dei coniugi e , disponeva l'affidamento condiviso della LI minore Parte_1 Controparte_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, Per_2
secondo quanto originariamente concordato dalle stesse parti con l'ausilio del C.T.U. - ritenutane l'opportunità alla luce delle chiare, ben argomentate e condivise dalle parti conclusioni della c.t.u. -, incaricava i Servizi
Sociali di vigilare sul nucleo familiare e di intraprendere iniziative di supporto alla minore e ai genitori, Per_2
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600 per il mantenimento delle figlie, annualmente adeguata secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie delle figlie, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio
Emilia - importo del contributo mensile, questo, ritenuto congruo alla luce dei redditi mensili dei genitori e
3 degli oneri gravanti sui medesimi - e compensava le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca delle parti, ponendo definitivamente a carico di entrambe le spese di c.t.u.
2.- Con appello depositato in data 31.12.2022, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la parziale riforma, laddove è stato stabilito a carico del padre un assegno di mantenimento per la LI maggiorenne e per la LI minore di complessivi euro 600,00 oltre il 50% delle Per_1 Per_2
spese straordinarie, laddove non si è pronunciato alcun provvedimento circa l'assegnazione della casa familiare e si è disposta la compensazione integrale delle spese di lite e di c.t.u.
Prima di entrare nel merito della vicenda, l'appellante fa presente di condividere la sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia con riguardo alla collocazione preferenziale di presso la madre e all'incarico ai Servizi Per_2
Sociali di monitorare il nucleo familiare e intraprendere iniziative di supporto per la minore (essendo Per_2
divenuta maggiorenne, correttamente il Tribunale nulla ha disposto in ordine alla sua collocazione, Per_1
provvedendo unicamente con riguardo al suo mantenimento, preso atto che la LI maggiorenne vive con la madre e da tempo non frequenta il padre). Venendo dunque al primo motivo di appello, la SI.ra si Parte_1
duole della decisione riguardo all'assegno di mantenimento delle figlie posto a carico del padre nella misura complessiva di euro 600,00 senza specificare all'interno di tale somma l'importo dell'assegno per e Per_1
l'importo dell'assegno per , come avvenuto invece nell'ordinanza presidenziale ove si è stabilito un Per_2
contributo mensile di euro 300,00 per ogni LI. Ora, richiamando appunto i provvedimenti presidenziali, si potrebbe sostenere che il mantenimento complessivo di € 600,00 sia da imputarsi nella misura di € 300,00 per e di € 300,00 per tuttavia, ad avviso dell'appellante, una tale interpretazione non è Per_1 Per_2
condivisibile alla luce della differente situazione ed età delle figlie. E' infatti indubbio che per la quale Per_1
non frequenta il padre da tempo, a differenza che per , non vi era alcuna forma di mantenimento diretto Per_2
da parte del padre e ciò doveva necessariamente comportare un assegno a carico di quest'ultimo più elevato rispetto a quello disposto per la LI minore, senza considerare che la sola differenza di età tra le due figlie doveva di per sé giustificare un mantenimento più elevato per divenuta maggiorenne nel corso del Per_1
giudizio.
Con il secondo motivo di appello, lamenta la mancata previsione nel dispositivo della Parte_1 sentenza della data di decorrenza dell'assegno per posto a carico del padre, atteso che la minore nel Per_2
corso del processo di primo grado si è trasferita dall'abitazione materna a quella paterna e viceversa e pertanto il Giudice, nello stabilire l'obbligo di mantenimento a carico del padre, avrebbe dovuto tener conto delle modifiche di collocazione della minore intervenute durante la causa. Più precisamente, , con i Per_2 provvedimenti presidenziali dell'11.06.2020, veniva collocata presso la madre con cui continuava ad abitare fino a dicembre 2020, nel gennaio 2021 si trasferiva dal padre presso il quale veniva formalmente collocata con l'ordinanza di modifica dei provvedimenti presidenziali del 18.02.2021, nel mese di gennaio 2022 tornava ad abitare con la madre e ciò fino al termine del processo (fatto accertato dal C.T.U. e non contestato dalla
4 controparte, se non tardivamente nella comparsa conclusionale).
Con il terzo e quarto motivo di gravame, la contesta la quantificazione dell'assegno di mantenimento Parte_1
per le figlie operata dal giudice di prime cure tenendo in considerazione due soli parametri costituiti dall'età delle figlie e dalle condizioni economiche dei genitori (peraltro valutate in modo incompleto ed erroneo anche per il mancato deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi da parte del , in spregio alla legge e alla CP_1
correttezza processuale e nonostante la ricorrente avesse dato conto di un avanzamento di carriera del marito), come lo stesso giudice riconosce nella parte motivazionale della sentenza impugnata, e ciò in difformità dal chiaro disposto di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., ove si stabilisce che il Giudice, nella determinazione dell'assegno periodico, deve considerare anche altri parametri, ossia le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove il Tribunale di Reggio Emilia avesse valutato anche i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore (in particolare, la totale assenza di frequentazione tra la LI maggiorenne non Per_1
economicamente autonoma, e il padre), la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (nella famiglia in questione è la SI.ra ad essersi sempre occupata integralmente Parte_1 dell'organizzazione domestica e dell'accudimento delle figlie), le attuali esigenze delle figlie rapportate all'età
e il tenore di vita goduto dalle stesse in costanza di matrimonio (dalla documentazione prodotta risulta che il tenore di vita matrimoniale era sicuramente considerevole) avrebbe stabilito un assegno periodico ben più elevato rispetto all'importo di € 600,00 per entrambe le figlie.
Quale quinto motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata statuizione in ordine alla casa familiare di AM (RE) che per concorde scelta delle parti andava assegnata alla madre, omissione con buona probabilità riconducibile ad una mera svista. Da ultimo, la contesta la decisione di primo grado sulla Parte_1
disposta compensazione integrale delle spese di lite e ripartizione delle spese di c.t.u. in ugual misura, atteso che, quanto alle prime, le domande di sono state rigettate (salvo quelle su cui vi era Controparte_1 convergenza con l'odierna appellante) e pertanto questi avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese di causa, quanto alle seconde, essendo stata la c.t.u. richiesta dal resistente, preferendo invece la ricorrente rivolgersi ad un professionista del servizio pubblico, tenuto conto del divario reddituale tra le parti,
i costi della consulenza tecnica di ufficio avrebbero dovuto essere posti a carico del . CP_1
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, di:
- in via preliminare, dichiarare che l'appellato non ha prodotto in primo grado la Controparte_1
documentazione fiscale aggiornata e conseguentemente ordinare allo stesso l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021 e/o desumere argomenti di prova da tale comportamento.
- in via principale, disporre l'assegnazione della casa coniugale all'appellante ; Parte_1
5 - disporre che l'appellato versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile Controparte_1 di € 700,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di mantenimento della LI maggiorenne non autonoma o altra somma che il Giudice ritenga equa, con decorrenza dalla domanda Per_1
di primo grado;
oltre alle spese straordinarie nella percentuale del 60%, o in altra percentuale ritenuta equa dal
Giudice, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- disporre che l'appellato versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile Controparte_1 di € 300,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della LI minore
, o altra somma che il Giudice ritenga equa, con decorrenza dalla domanda di primo grado e con Per_2
esclusione del periodo di dodici mesi in cui la bambina ha vissuto con il padre (gennaio-dicembre 2021) per il quale nessun mantenimento è dovuto;
oltre spese straordinarie nella percentuale del 60% o in altra percentuale ritenuta equa dal Giudice, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- disporre che le spese delle c.t.u. siano sostenute dal resistente nella misura del 100% o in altra misura ritenuta equa dal Giudice;
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
3.- Con comparsa di risposta contenente appello incidentale e istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. contenuta anche in separato ricorso, si è costituito il SI. , contestando decisamente l'avverso gravame Controparte_1
e facendo rilevare, in primo luogo, come difformemente dalla ricostruzione fattuale offerta dalla parte appellante, la LI minore risieda stabilmente a fare tempo dall'ottobre 2022 con il padre, il quale Per_2
provvede integralmente al suo mantenimento, pur continuando a versare alla madre la somma mensile di euro
600. Più specificamente quanto al primo, secondo e terzo motivo di appello articolati dalla , ne ha Parte_1
dedotto la radicale infondatezza, posto che il primo di essi è del tutto generico e non esplica le circostanze da cui dovrebbe derivare la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il Giudice del primo grado, a sostegno del secondo sono dedotte circostanze inveritiere e a fondamento del terzo è allegata una presunta mancata valutazione dei parametri indicati dall'art. 337 ter c.c., in realtà invece adeguatamente oggetto di vaglio da parte del giudice di prime cure. L'appellato contesta poi il quarto motivo di gravame, fondato su mere affermazioni non adeguatamente dimostrate dall'appellante, e il sesto, per essere la disposta compensazione delle spese di lite e di c.t.u. del tutto in linea con la normativa codicistica. Afferma di condividere invece il quinto motivo di appello, dovendo la casa familiare essere assegnata alla . Il propone inoltre Parte_1 CP_1
appello incidentale nella parte in cui è stata disposta la collocazione della LI minore presso la Per_2
residenza materna, posto che, pur avendo il resistente fatto rilevare sia in sede di precisazione delle conclusioni sia negli scritti conclusivi che la LI si era trasferita a vivere presso il padre, situazione rimasta ad Per_2
oggi immutata, il Tribunale di Reggio Emilia non ne avrebbe tenuto conto, stabilendo la collocazione abitativa della minore presso la madre, e nella parte in cui è stato stabilito assegno di euro 600,00 per le figlie, per vivere
6 ora stabilmente la LI minore presso il padre, dovendosi invece disporre il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore.
L'appellato quindi insiste, in via pregiudiziale, per la sospensione della efficacia esecutiva del capo della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c. relativo all'assegno di mantenimento in favore di e di Per_2 Per_1
da versarsi alla madre. Domanda poi alla Corte nel merito di, in via principale, disporre l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra , in adesione al motivo di appello n. 5, in via ancora principale, rigettare i Parte_1
motivi di appello tutti, ad esclusione del motivo n. 5, in quanto infondati, generici o non dimostrati, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1094/2022 nella parte in cui colloca la minore presso la madre nella casa coniugale, regolando le visite paterne come Per_2
in motivazione, e, per l'effetto, alla luce delle argomentazioni esposte e della documentazione in atti, stabilire la collocazione della minore in via definitiva presso il padre con modifica del piano visite come proposto in questa sede, nonché nella parte in cui pone a carico del padre il versamento dell'assegno di mantenimento per le figlie nella somma mensile di euro 600,00 da versarsi alla madre e, per l'effetto, stante l'avvenuto verificarsi per entrambe le ragazze del mantenimento diretto, revocare l'assegno di mantenimento disposto a favore delle figlie e da corrispondersi alla madre, stante il mantenimento diretto che ciascun genitore già applica e rispetta nei confronti della LI con cui convive, in subordine, revocare, in ogni caso, l'assegno di mantenimento disposto per la LI minore e ridurre comunque quello per la LI ad euro 250,00 mensili. Per_2 Per_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite del presente grado.
4.- All'udienza del 13.02.2024 nel sub-procedimento apertosi a seguito dell'istanza di inibitoria dell'appellato nonché appellante in via incidentale, le parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano nell'accoglimento delle istanze e conclusioni ivi avanzate e la Corte, con ordinanza emessa in pari data, ritenuto che la situazione di fatto creatasi per effetto dell'instabile condotta tenuta dalla minore , la sostanziale adesione Per_2 proveniente dalla madre a che venga sospesa l'esecutività dell'obbligo di contribuzione ordinaria posto a carico del per detta minore e soprattutto la critica situazione in cui versano entrambe le figlie Controparte_1
della coppia per effetto della esasperata conflittualità genitoriale, prevalentemente incentrata su ragioni economiche, fossero circostanze tali da rendere opportuna la sospensione dell'obbligo stabilito nell'impugnata sentenza a carico di di corrispondere assegno per il mantenimento della LI , Controparte_1 Per_2
ritenuto altresì necessario, avuto riguardo agli interessi in gioco e al preoccupante quadro di gravi disagi espressi dalla minore , avere migliore contezza di tale quadro, delle iniziative assunte dal Servizio Per_2
Sociale in esecuzione del mandato contenuto nell'appellata sentenza di intraprendere iniziative di supporto alla minore ed ai genitori, nonché dell'esito di tali iniziative, sospendeva l'esecutività dell'impugnata Per_2
sentenza limitatamente al 50% della somma mensile posta a carico di per il mantenimento Controparte_1
ordinario delle figlie e , mandava alla Cancelleria di richiedere ai Servizi Sociali Per_1 Per_2
territorialmente competenti di predisporre e inviare relazione di aggiornamento sulla attuale situazione della
7 minore e sulle iniziative assunte in esecuzione del mandato contenuto nell'appellata sentenza e loro Per_2
esito e disponeva che, nel caso della mancanza di già intrapresi percorsi di supporto o di esito negativo degli stessi, i Servizi Sociali adottassero ed eseguissero un progetto di supporto della minore e altresì Persona_3
un progetto di supporto genitoriale, invitando i genitori ad aderirvi.
La relazione richiesta perveniva il 13 settembre 2024.
All'udienza da ultimo fissata per il 9 gennaio 2025, i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, si osserva come sia noto che nelle cause di separazione e di divorzio o, più in generale, nei procedimenti riguardanti la famiglia ed i figli, i provvedimenti sono emessi rebus sic stantibus con la conseguenza che ogni modifica delle condizioni stabilite nei giudizi di cui si è detto, valendo appunto rebus sic stantibus, ben può essere fatta valere in corso di causa e anche nel giudizio di appello. Peraltro, in ogni caso, il ha correttamente articolato la propria comparsa di costituzione e formulato gravame CP_1
incidentale, contestando la sentenza di primo grado e articolando specifici motivi di appello appunto incidentale. Ciò premesso, reputa la Corte senz'altro opportuno, per ragioni di carattere logico-sistematico, soffermarsi in primo luogo sull'appello incidentale, in particolare sulla richiesta del di vedere CP_1
modificata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disposta la collocazione della LI minore presso la residenza materna, dalla cui decisione dipendono evidentemente le statuizioni economiche della sentenza di primo grado, impugnate sia dalla sia dal . Ora, richiamato il contenuto del Parte_1 CP_1 provvedimento del 13.02.2024 che, prendendo atto della nuova collocazione di sospendeva l'obbligo Per_2
del padre di versare alla madre contributo mensile per il mantenimento della LI, non possono che essere riportate le osservazioni e considerazioni finali dell'ampia relazione redatta dall'Assistente Sociale e dalla
Psicologa del Servizio di NPIA di Reggio Emilia le quali hanno svolto colloquio con la minore , Per_2
colloqui con il padre e la madre della stessa ed acquisito relazione aggiornata della Neuropsichiatra Infantile dell'Azienda USL di Reggio Emilia che ha in cura la minore , nonché relazione della scuola frequentata Per_2
dalla minore in ordine all'andamento dell'anno scolastico in corso. Scrivono gli operatori del Servizio che, a differenza di quanto indicato nella sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, la minore ha continuato Per_2
a vivere per lo più dal padre, mantenendo contatti saltuari con la madre e organizzando gli incontri con questa
“in modo arbitrario e funzionale al momento vissuto”, che i genitori, seppur con motivazioni differenti, avrebbero mantenuto lo status quo della situazione creatasi, “il padre per il piacere di averla a vivere con sé”, la madre “per il timore di allontanare ulteriormente la LI, imponendosi con un rientro a casa presso di lei”, che “l'organizzazione familiare nei fatti è rimasta stabile nel tempo, con la collocazione prevalente di Per_2
presso la casa paterna……i genitori, in colloquio, hanno riportato visioni e letture molto distanti tra loro della
8 situazione attuale, sia rispetto al loro rapporto come coppia genitoriale, che rispetto alla crescita della LI
. La madre ha condiviso la sofferenza per la lontananza della LI , aggravata dalla mancanza Per_2 Per_2 di fiducia nella gestione della stessa da parte della figura paterna. Ha ribadito……le sue preoccupazioni per la crescita della stessa: l'eccessiva libertà di movimento concessa dal padre (uscite, orari, fumo, etc), cattive frequentazioni nel gruppo dei pari, scarso investimento nel percorso scolastico… Nel corso dei mesi vi sono state alcune occasioni di incontro tra e la madre, organizzate e richieste da quest'ultima per eventi Per_2 speciali…..Il padre ha rappresentato una situazione familiare tranquilla ed in equilibrio….rispetto a il Per_2
padre descrive la situazione come sotto controllo, con un buon rapporto tra loro ed un generale benessere della ragazza, che in corso di anno avrebbe anche migliorato il suo andamento scolastico….. Le occasioni di incontro tra e la madre sono gestite in autonomia dalla LI e lui si limita a posizionarsi in modo Per_2 neutrale, riferendo di ritenere importante che loro mantengano un rapporto….” e che “la minore in Per_2
colloquio con le operatrici si è mostrata disponibile al dialogo e ha raccontato di sé e dell'attuale situazione con entrambi i genitori….ha confermato di trovarsi bene nella convivenza con il padre dal quale si sente compresa e sostenuta…conferma di frequentare il percorso presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile e di andarci regolarmente, sa che può essere di aiuto rispetto ai suoi sbalzi di umore…. riferisce di stare Per_2
bene e di avere trovato un maggiore equilibrio rispetto al passato, collegando tale miglioramento al fatto di avere saputo gradualmente prendere le distanze dal conflitto genitoriale, investendo maggiormente su di sé.
Con il padre ha avuto modo di confrontarsi e chiarirsi, con la madre, che a suo avviso è ancora emotivamente coinvolta dalla separazione, non ha trovato uno spazio di dialogo, ma ha comunque raggiunto un equilibrio.
non cerca più di allontanarla completamente da sé, riconoscendo il legame esistente, ma organizza Per_2
visite e contatti in modo tale da non sentirsi schiacciata dalla relazione….”. Quanto al progetto adottato in supporto della minore e al percorso di sostegno della genitorialità, osservano l'Assistente Sociale e la Psicologa come il progetto di supporto per la minore risulti ben avviato e strutturato presso il Servizio di Per_2
Neuropsichiatria infantile, dove la minore ha avuto modo sia di effettuare colloqui con lo specialista di riferimento sia di svolgere un percorso di lavoro individuale “su una maggiore consapevolezza emotiva e sul controllo della rabbia e degli impulsi”. Parimenti è stato avviato da parte del Servizio Sociale un percorso con i genitori con i quali ci si è soffermati sul tema della comunicazione tra loro, che appariva lacunosa e comunque fonte di incomprensioni. È stato prospettato da parte degli operatori del Servizio di incontrarsi nuovamente in forma congiunta per affrontare i primi aspetti della comunicazione “ponendosi come facilitatori e garanti di una forma rispettosa di dialogo….”.
Avuto riguardo all'età e alle condizioni attuali della ragazzina, per come descritte nella relazione del Servizio
Sociale, tenuto conto della raggiunta stabilità della collocazione di presso la residenza del padre con Per_2 il quale ormai vive da più di due anni, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal , fermo CP_1 restando l'affidamento della minore ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria Per_2
9 dell'affidamento condiviso, va disposta la collocazione prevalente della LI presso la residenza paterna, con ampia libertà nella frequentazione con la madre. Gli incontri della LI con la madre vanno dunque Per_2
rimessi ad accordi da prendersi direttamente tra la minore e la madre, tenuto conto dei desideri ed esigenze della minore. Deve essere confermato, stante la sua evidente utilità, il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio sul nucleo familiare separato, con compiti di proseguire nelle iniziative di supporto alla minore e ai genitori. Per_2
Per quanto concerne gli aspetti economici in punto ad assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e partecipazione alle spese straordinarie, se il padre chiede disporsi, in principalità, il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore e solo in subordine eventualmente diminuirsi l'assegno posto a suo carico per fermo restando il 50% delle spese straordinarie, la madre formula al Per_1
riguardo quattro motivi di appello, legati, il primo, alla determinazione da parte del Giudice di primo grado di un complessivo assegno per le figlie senza specificare l'importo dovuto per la LI più grande e Per_1
quello per la più piccola - motivo, questo, che seppur astrattamente meritevole di accoglimento, ha Per_2
perso rilievo per essere ormai stabilmente collocata presso il padre - il secondo alla mancata Per_2
indicazione nella sentenza della decorrenza dell'assegno per - motivo anche questo di fatto superato Per_2
dalla stabilità assunta dalla collocazione della LI minore - e il terzo ed il quarto correlati alla asserita mancata considerazione da parte del giudice di prime cure di tutti i parametri indicati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e all'omesso vaglio delle reali condizioni economiche del , non avendo questi depositato dichiarazioni CP_1
dei redditi aggiornate, produzione eseguita dall'appellato nel presente giudizio in data 12.04.2024, chiedendo aumentarsi l'assegno per ad euro 700 mensili e la partecipazione del padre alle spese straordinarie per Per_1
le figlie nella misura del 60%. Ritiene la Corte che sia l'appello principale sia quello incidentale siano parzialmente fondati e vadano pertanto accolti per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Orbene, dalle allegazioni e deduzioni difensive nonché reciproche contestazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti, è risultato che la madre di professione operaia, ha percepito nell'anno di imposta Parte_1
2020 un reddito complessivo pari ad euro 20.967,00 ed un reddito imponibile di euro 20.531,00 con imposta netta di euro 2.865, nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di euro 21.977,00 con un imponibile di euro 21.574 e nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo di euro 20.657,87 con ritenuta Irpef di euro 2.153,88,
è proprietaria dell'abitazione di AM, già adibita a casa familiare, nella misura del 70% e la sua retribuzione mensile pari a circa euro 1.500 è gravata dal pagamento di una rata di euro 350,00 relativa a finanziamento contratto per l'acquisto di un'automobile nuova, risalendo la precedente autovettura all'anno
2007, e che il padre , di professione commissario di polizia, con stipendio mensile di circa Controparte_1
euro 2.900,00, ha percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito lordo pari ad euro 53.866,22 con ritenuta
Irpef di euro 16.263,29, nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di euro 53.254,76 e nell'anno di imposta
2022 un reddito lordo pari ad euro 53.454,03 con ritenuta Irpef di euro 15.803,85, è proprietario della casa
10 familiare per la quota del 30% e deve fare fronte ogni mese al pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e di altro mutuo per la nuova abitazione dopo la separazione per un ammontare complessivo di circa euro 814,00.
Sulla base di una valutazione comparativa delle attuali condizioni economico-reddituali delle parti, tenuto conto delle esigenze delle due figlie in rapporto all'età (20 anni e 15 ), età che allo stato non Per_1 Per_2
paiono significativamente differenti quanto a bisogni e correlati costi nell'ordinario e del fatto che il padre fornisce pro quota l'alloggio in cui vive la LI risulta proporzionato stabilire, a fare data dalla Per_1
presente sentenza e in riforma della sentenza di primo grado, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della LI che vive con sé e quindi che l'appellante provveda al mantenimento Parte_1 diretto della LI e che l'appellato nonché appellante in via incidentale provveda Per_1 Controparte_1
al mantenimento diretto della LI revocando il contributo al mantenimento ordinario previsto nella Per_2
sentenza impugnata a carico del padre. Avuto tuttavia riguardo alle maggiori entrate mensili del , pare CP_1
equo stabilire che la madre e il padre provvedano al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie da sostenersi per le figlie e nella misura, rispettivamente, del 40% la prima e del Per_1 Per_2
60% il secondo.
In accoglimento del motivo di appello n. 5, cui l'appellato ha dichiarato di aderire, deve essere disposta l'assegnazione della casa familiare di AM (RE) all'appellante, quale genitore collocatario della LI
maggiorenne, non economicamente autosufficiente. Per_1
Ancora, deve essere dichiarata inammissibile nella presente causa la domanda di restituzione delle somme corrisposte dal alla per il mantenimento della LI da quando la stessa si è trasferita CP_1 Parte_1 Per_2
ad abitare dal padre. Va rigettata inoltre la domanda avanzata dall'appellato nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.01.2024, volto a vedere posto a carico della il pagamento delle somme Parte_1
necessarie a retribuire una baby-sitter che aiuti il padre a gestire la LI, fino a quando questa rifiuti gli incontri con la madre, per rientrare tali esborsi nelle spese straordinarie da ripartirsi tra i genitori.
Per quanto concerne infine le spese processuali, oggetto di apposito motivo di appello da parte della , Parte_1
l'esito complessivo del giudizio e dunque la parziale, reciproca soccombenza delle parti e l'essere in parte la decisione fondata su circostanze sopravvenute inducono a compensare per l'intero le spese di entrambi i gradi, ivi comprese anche le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di primo grado, trattandosi di atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, nonché di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, e non di un mezzo di prova in senso proprio.
P.Q.M.
11 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale:
I - STABILISCE, in parziale riforma della sentenza n. 1094/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, la collocazione prevalente della LI minore , affidata ad entrambi i genitori, presso la residenza del Per_2 padre, rimettendo ad accordi da prendersi direttamente tra la minore e la madre la disciplina dei loro incontri;
II - CONFERMA il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio sul nucleo familiare separato, continuando nelle iniziative di supporto alla minore e ai genitori;
Per_2
III - ASSEGNA la casa familiare di AM (RE), via Francesco Cavatorti n. 28/4 a;
Parte_1
IV - DISPONE, in parziale riforma della sentenza di primo grado e a fare data dal deposito del presente provvedimento, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della LI che risiede con lo stesso (il padre della LI e la madre della LI , revocando quindi l'assegno posto a carico del padre, Per_2 Per_1
e che la madre e il padre provvedano al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie per le figlie, da determinarsi sulla base del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, nella misura la madre del 40% e il padre del 60%;
V - COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
09.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Annarita Donofrio)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annarita Donofrio Presidente dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore dott.ssa Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. R.G. 2124/2022 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Annalisa Micheli e Matteo Carlini del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Montecchio Emilia (RE) alla via XX Settembre n. 53;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
ANAR D'EN (RE) in via XXV Luglio n. 29/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
D'Alessandro del foro di Napoli, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Casalnuovo di Napoli
(NA) alla via Arcora n. 110;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1094/2022 del 20.10.2022, pubblicata il
21.10.2022, del Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto separazione giudiziale.
1 LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.02.2020 dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, la SI.ra
[...]
, premesso di avere contratto matrimonio con a AM (RE) in data Parte_1 Controparte_1
06.12.2003, che dalla loro unione sono nate le figlie in data 03.06.2004, e in data 04.06.2009, Per_1 Per_2
entrambe minorenni e non economicamente autosufficienti, che il marito ha deciso di porre fine al matrimonio, comunicandolo alcuni mesi fa alla moglie la quale non ha potuto che prendere atto di tale volontà, essendo la convivenza coniugale divenuta intollerabile, che la casa familiare è di proprietà per il 70% della moglie e per il 30% del marito (il quale paga una rata di mutuo per la propria quota), che sussiste una disparità reddituale tra le parti, dal momento che la ricorrente svolge la professione di operaia con un reddito netto mensile di euro
1.150 (euro 1.500 da cui deve detrarsi una rata mensile di euro 350 per un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura), mentre il resistente è commissario di polizia e percepisce un reddito mensile netto di 2.600 euro circa (3.000 euro da cui detrarre l'importo mensile di euro 400 per la rata del mutuo sulla casa coniugale), che il tenore di vita della famiglia è sempre stato alto, in quanto le parti spendevano circa
4.000 euro mensili per il ménage familiare, tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi e che fosse stabilito l'affidamento condiviso delle due figli minori con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa già familiare di AM (RE).
Domandava inoltre che venisse stabilito un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili per ciascuna LI da versarsi da parte del padre, cui aggiungere la metà delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie. Si costituiva con comparsa del 5 marzo 2020 il SI. il quale nulla opponeva alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo né all'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre, contestando però quanto affermato dalla parte ricorrente in merito alle questioni economiche e al ménage della famiglia, posto che le condizioni economiche dei coniugi sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso (il reddito mensile del convenuto ammonta a circa 2.600 euro, mentre quello della moglie a
1.400 euro, inoltre, il convenuto ha dovuto sostenere costi per procurarsi un'altra soluzione abitativa, mentre nessuna rilevanza avrebbe il finanziamento contratto dalla moglie per l'acquisto di un'autovettura)
e non è vero che le spese per le figlie ammontano a 4.000 euro mensili, in quanto le stesse non superano in realtà i 1.200 euro. Il chiedeva pertanto di limitare a 250 euro per LI il contributo di CP_1
mantenimento a suo carico. Il Presidente del Tribunale, con ordinanza contenente provvedimenti provvisori ed urgenti emessa in 12.06.2020, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i
2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare e regolamentazione degli incontri con il padre e dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, e poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre assegno mensile di euro 600 quale contributo al mantenimento delle due figlie (euro 300,00 per ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie, nominando il Giudice istruttore e fissando udienza davanti allo stesso. Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita tramite produzione documentale, ritenute non ammissibili le prove orali proposte dalla ricorrente. Era inoltre disposta ed espletata c.t.u. sulle capacità genitoriali e condizioni delle figlie, con il seguente quesito “Previo esame degli atti di causa, audizione delle minori ed espletamento di ogni altra attività ritenuta necessaria: 1) descriva il consulente le condizioni psicofisiche delle minori e Per_1
e i loro rapporti con i genitori;
2) indichi il regime di affidamento e visite ritenuto Persona_3 preferibile, con facoltà di sperimentarlo già nel corso dello svolgimento della c.t.u.”. Con il medesimo provvedimento che disponeva la c.t.u. era in parte modificata l'ordinanza presidenziale, stabilendo la collocazione della LI presso il padre, revocando il contributo di mantenimento a carico del Per_2 medesimo in favore della minore e rimettendo alla c.t.u. l'individuazione provvisoria delle visite materne.
Un primo elaborato peritale era depositato dalla dott.ssa , Psicologa e Psicoterapeuta, Persona_4
in data 07.08.2021. Con ordinanza del 21.10.2021, ritenutane l'opportunità viste le preoccupanti evoluzioni sullo stato psicofisico della LI si disponeva una integrazione della c.t.u. al fine di, Per_1
sentite le parti ed espletati i dovuti accertamenti, verificare le condizioni della minore e stabilire Per_1
se le conclusioni della perizia depositata in agosto 2021 siano da considerarsi tuttora attuali, oppure se siano necessari e/o opportuni alcuni cambiamenti del regime di affidamento e visite proposto. Il C.T.U. regolarmente depositava l'integrazione della perizia il 17.03.2022. All'esito, all'udienza del 23.06.2022 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano le loro conclusioni e il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, all'esito rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza definitiva n. 1094/2022 del 20.10.2022, dichiarava la separazione dei coniugi e , disponeva l'affidamento condiviso della LI minore Parte_1 Controparte_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, Per_2
secondo quanto originariamente concordato dalle stesse parti con l'ausilio del C.T.U. - ritenutane l'opportunità alla luce delle chiare, ben argomentate e condivise dalle parti conclusioni della c.t.u. -, incaricava i Servizi
Sociali di vigilare sul nucleo familiare e di intraprendere iniziative di supporto alla minore e ai genitori, Per_2
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600 per il mantenimento delle figlie, annualmente adeguata secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie delle figlie, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio
Emilia - importo del contributo mensile, questo, ritenuto congruo alla luce dei redditi mensili dei genitori e
3 degli oneri gravanti sui medesimi - e compensava le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca delle parti, ponendo definitivamente a carico di entrambe le spese di c.t.u.
2.- Con appello depositato in data 31.12.2022, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la parziale riforma, laddove è stato stabilito a carico del padre un assegno di mantenimento per la LI maggiorenne e per la LI minore di complessivi euro 600,00 oltre il 50% delle Per_1 Per_2
spese straordinarie, laddove non si è pronunciato alcun provvedimento circa l'assegnazione della casa familiare e si è disposta la compensazione integrale delle spese di lite e di c.t.u.
Prima di entrare nel merito della vicenda, l'appellante fa presente di condividere la sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia con riguardo alla collocazione preferenziale di presso la madre e all'incarico ai Servizi Per_2
Sociali di monitorare il nucleo familiare e intraprendere iniziative di supporto per la minore (essendo Per_2
divenuta maggiorenne, correttamente il Tribunale nulla ha disposto in ordine alla sua collocazione, Per_1
provvedendo unicamente con riguardo al suo mantenimento, preso atto che la LI maggiorenne vive con la madre e da tempo non frequenta il padre). Venendo dunque al primo motivo di appello, la SI.ra si Parte_1
duole della decisione riguardo all'assegno di mantenimento delle figlie posto a carico del padre nella misura complessiva di euro 600,00 senza specificare all'interno di tale somma l'importo dell'assegno per e Per_1
l'importo dell'assegno per , come avvenuto invece nell'ordinanza presidenziale ove si è stabilito un Per_2
contributo mensile di euro 300,00 per ogni LI. Ora, richiamando appunto i provvedimenti presidenziali, si potrebbe sostenere che il mantenimento complessivo di € 600,00 sia da imputarsi nella misura di € 300,00 per e di € 300,00 per tuttavia, ad avviso dell'appellante, una tale interpretazione non è Per_1 Per_2
condivisibile alla luce della differente situazione ed età delle figlie. E' infatti indubbio che per la quale Per_1
non frequenta il padre da tempo, a differenza che per , non vi era alcuna forma di mantenimento diretto Per_2
da parte del padre e ciò doveva necessariamente comportare un assegno a carico di quest'ultimo più elevato rispetto a quello disposto per la LI minore, senza considerare che la sola differenza di età tra le due figlie doveva di per sé giustificare un mantenimento più elevato per divenuta maggiorenne nel corso del Per_1
giudizio.
Con il secondo motivo di appello, lamenta la mancata previsione nel dispositivo della Parte_1 sentenza della data di decorrenza dell'assegno per posto a carico del padre, atteso che la minore nel Per_2
corso del processo di primo grado si è trasferita dall'abitazione materna a quella paterna e viceversa e pertanto il Giudice, nello stabilire l'obbligo di mantenimento a carico del padre, avrebbe dovuto tener conto delle modifiche di collocazione della minore intervenute durante la causa. Più precisamente, , con i Per_2 provvedimenti presidenziali dell'11.06.2020, veniva collocata presso la madre con cui continuava ad abitare fino a dicembre 2020, nel gennaio 2021 si trasferiva dal padre presso il quale veniva formalmente collocata con l'ordinanza di modifica dei provvedimenti presidenziali del 18.02.2021, nel mese di gennaio 2022 tornava ad abitare con la madre e ciò fino al termine del processo (fatto accertato dal C.T.U. e non contestato dalla
4 controparte, se non tardivamente nella comparsa conclusionale).
Con il terzo e quarto motivo di gravame, la contesta la quantificazione dell'assegno di mantenimento Parte_1
per le figlie operata dal giudice di prime cure tenendo in considerazione due soli parametri costituiti dall'età delle figlie e dalle condizioni economiche dei genitori (peraltro valutate in modo incompleto ed erroneo anche per il mancato deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi da parte del , in spregio alla legge e alla CP_1
correttezza processuale e nonostante la ricorrente avesse dato conto di un avanzamento di carriera del marito), come lo stesso giudice riconosce nella parte motivazionale della sentenza impugnata, e ciò in difformità dal chiaro disposto di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., ove si stabilisce che il Giudice, nella determinazione dell'assegno periodico, deve considerare anche altri parametri, ossia le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove il Tribunale di Reggio Emilia avesse valutato anche i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore (in particolare, la totale assenza di frequentazione tra la LI maggiorenne non Per_1
economicamente autonoma, e il padre), la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (nella famiglia in questione è la SI.ra ad essersi sempre occupata integralmente Parte_1 dell'organizzazione domestica e dell'accudimento delle figlie), le attuali esigenze delle figlie rapportate all'età
e il tenore di vita goduto dalle stesse in costanza di matrimonio (dalla documentazione prodotta risulta che il tenore di vita matrimoniale era sicuramente considerevole) avrebbe stabilito un assegno periodico ben più elevato rispetto all'importo di € 600,00 per entrambe le figlie.
Quale quinto motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata statuizione in ordine alla casa familiare di AM (RE) che per concorde scelta delle parti andava assegnata alla madre, omissione con buona probabilità riconducibile ad una mera svista. Da ultimo, la contesta la decisione di primo grado sulla Parte_1
disposta compensazione integrale delle spese di lite e ripartizione delle spese di c.t.u. in ugual misura, atteso che, quanto alle prime, le domande di sono state rigettate (salvo quelle su cui vi era Controparte_1 convergenza con l'odierna appellante) e pertanto questi avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese di causa, quanto alle seconde, essendo stata la c.t.u. richiesta dal resistente, preferendo invece la ricorrente rivolgersi ad un professionista del servizio pubblico, tenuto conto del divario reddituale tra le parti,
i costi della consulenza tecnica di ufficio avrebbero dovuto essere posti a carico del . CP_1
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, di:
- in via preliminare, dichiarare che l'appellato non ha prodotto in primo grado la Controparte_1
documentazione fiscale aggiornata e conseguentemente ordinare allo stesso l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021 e/o desumere argomenti di prova da tale comportamento.
- in via principale, disporre l'assegnazione della casa coniugale all'appellante ; Parte_1
5 - disporre che l'appellato versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile Controparte_1 di € 700,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di mantenimento della LI maggiorenne non autonoma o altra somma che il Giudice ritenga equa, con decorrenza dalla domanda Per_1
di primo grado;
oltre alle spese straordinarie nella percentuale del 60%, o in altra percentuale ritenuta equa dal
Giudice, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- disporre che l'appellato versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile Controparte_1 di € 300,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della LI minore
, o altra somma che il Giudice ritenga equa, con decorrenza dalla domanda di primo grado e con Per_2
esclusione del periodo di dodici mesi in cui la bambina ha vissuto con il padre (gennaio-dicembre 2021) per il quale nessun mantenimento è dovuto;
oltre spese straordinarie nella percentuale del 60% o in altra percentuale ritenuta equa dal Giudice, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- disporre che le spese delle c.t.u. siano sostenute dal resistente nella misura del 100% o in altra misura ritenuta equa dal Giudice;
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
3.- Con comparsa di risposta contenente appello incidentale e istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. contenuta anche in separato ricorso, si è costituito il SI. , contestando decisamente l'avverso gravame Controparte_1
e facendo rilevare, in primo luogo, come difformemente dalla ricostruzione fattuale offerta dalla parte appellante, la LI minore risieda stabilmente a fare tempo dall'ottobre 2022 con il padre, il quale Per_2
provvede integralmente al suo mantenimento, pur continuando a versare alla madre la somma mensile di euro
600. Più specificamente quanto al primo, secondo e terzo motivo di appello articolati dalla , ne ha Parte_1
dedotto la radicale infondatezza, posto che il primo di essi è del tutto generico e non esplica le circostanze da cui dovrebbe derivare la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il Giudice del primo grado, a sostegno del secondo sono dedotte circostanze inveritiere e a fondamento del terzo è allegata una presunta mancata valutazione dei parametri indicati dall'art. 337 ter c.c., in realtà invece adeguatamente oggetto di vaglio da parte del giudice di prime cure. L'appellato contesta poi il quarto motivo di gravame, fondato su mere affermazioni non adeguatamente dimostrate dall'appellante, e il sesto, per essere la disposta compensazione delle spese di lite e di c.t.u. del tutto in linea con la normativa codicistica. Afferma di condividere invece il quinto motivo di appello, dovendo la casa familiare essere assegnata alla . Il propone inoltre Parte_1 CP_1
appello incidentale nella parte in cui è stata disposta la collocazione della LI minore presso la Per_2
residenza materna, posto che, pur avendo il resistente fatto rilevare sia in sede di precisazione delle conclusioni sia negli scritti conclusivi che la LI si era trasferita a vivere presso il padre, situazione rimasta ad Per_2
oggi immutata, il Tribunale di Reggio Emilia non ne avrebbe tenuto conto, stabilendo la collocazione abitativa della minore presso la madre, e nella parte in cui è stato stabilito assegno di euro 600,00 per le figlie, per vivere
6 ora stabilmente la LI minore presso il padre, dovendosi invece disporre il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore.
L'appellato quindi insiste, in via pregiudiziale, per la sospensione della efficacia esecutiva del capo della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c. relativo all'assegno di mantenimento in favore di e di Per_2 Per_1
da versarsi alla madre. Domanda poi alla Corte nel merito di, in via principale, disporre l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra , in adesione al motivo di appello n. 5, in via ancora principale, rigettare i Parte_1
motivi di appello tutti, ad esclusione del motivo n. 5, in quanto infondati, generici o non dimostrati, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1094/2022 nella parte in cui colloca la minore presso la madre nella casa coniugale, regolando le visite paterne come Per_2
in motivazione, e, per l'effetto, alla luce delle argomentazioni esposte e della documentazione in atti, stabilire la collocazione della minore in via definitiva presso il padre con modifica del piano visite come proposto in questa sede, nonché nella parte in cui pone a carico del padre il versamento dell'assegno di mantenimento per le figlie nella somma mensile di euro 600,00 da versarsi alla madre e, per l'effetto, stante l'avvenuto verificarsi per entrambe le ragazze del mantenimento diretto, revocare l'assegno di mantenimento disposto a favore delle figlie e da corrispondersi alla madre, stante il mantenimento diretto che ciascun genitore già applica e rispetta nei confronti della LI con cui convive, in subordine, revocare, in ogni caso, l'assegno di mantenimento disposto per la LI minore e ridurre comunque quello per la LI ad euro 250,00 mensili. Per_2 Per_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite del presente grado.
4.- All'udienza del 13.02.2024 nel sub-procedimento apertosi a seguito dell'istanza di inibitoria dell'appellato nonché appellante in via incidentale, le parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano nell'accoglimento delle istanze e conclusioni ivi avanzate e la Corte, con ordinanza emessa in pari data, ritenuto che la situazione di fatto creatasi per effetto dell'instabile condotta tenuta dalla minore , la sostanziale adesione Per_2 proveniente dalla madre a che venga sospesa l'esecutività dell'obbligo di contribuzione ordinaria posto a carico del per detta minore e soprattutto la critica situazione in cui versano entrambe le figlie Controparte_1
della coppia per effetto della esasperata conflittualità genitoriale, prevalentemente incentrata su ragioni economiche, fossero circostanze tali da rendere opportuna la sospensione dell'obbligo stabilito nell'impugnata sentenza a carico di di corrispondere assegno per il mantenimento della LI , Controparte_1 Per_2
ritenuto altresì necessario, avuto riguardo agli interessi in gioco e al preoccupante quadro di gravi disagi espressi dalla minore , avere migliore contezza di tale quadro, delle iniziative assunte dal Servizio Per_2
Sociale in esecuzione del mandato contenuto nell'appellata sentenza di intraprendere iniziative di supporto alla minore ed ai genitori, nonché dell'esito di tali iniziative, sospendeva l'esecutività dell'impugnata Per_2
sentenza limitatamente al 50% della somma mensile posta a carico di per il mantenimento Controparte_1
ordinario delle figlie e , mandava alla Cancelleria di richiedere ai Servizi Sociali Per_1 Per_2
territorialmente competenti di predisporre e inviare relazione di aggiornamento sulla attuale situazione della
7 minore e sulle iniziative assunte in esecuzione del mandato contenuto nell'appellata sentenza e loro Per_2
esito e disponeva che, nel caso della mancanza di già intrapresi percorsi di supporto o di esito negativo degli stessi, i Servizi Sociali adottassero ed eseguissero un progetto di supporto della minore e altresì Persona_3
un progetto di supporto genitoriale, invitando i genitori ad aderirvi.
La relazione richiesta perveniva il 13 settembre 2024.
All'udienza da ultimo fissata per il 9 gennaio 2025, i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, si osserva come sia noto che nelle cause di separazione e di divorzio o, più in generale, nei procedimenti riguardanti la famiglia ed i figli, i provvedimenti sono emessi rebus sic stantibus con la conseguenza che ogni modifica delle condizioni stabilite nei giudizi di cui si è detto, valendo appunto rebus sic stantibus, ben può essere fatta valere in corso di causa e anche nel giudizio di appello. Peraltro, in ogni caso, il ha correttamente articolato la propria comparsa di costituzione e formulato gravame CP_1
incidentale, contestando la sentenza di primo grado e articolando specifici motivi di appello appunto incidentale. Ciò premesso, reputa la Corte senz'altro opportuno, per ragioni di carattere logico-sistematico, soffermarsi in primo luogo sull'appello incidentale, in particolare sulla richiesta del di vedere CP_1
modificata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disposta la collocazione della LI minore presso la residenza materna, dalla cui decisione dipendono evidentemente le statuizioni economiche della sentenza di primo grado, impugnate sia dalla sia dal . Ora, richiamato il contenuto del Parte_1 CP_1 provvedimento del 13.02.2024 che, prendendo atto della nuova collocazione di sospendeva l'obbligo Per_2
del padre di versare alla madre contributo mensile per il mantenimento della LI, non possono che essere riportate le osservazioni e considerazioni finali dell'ampia relazione redatta dall'Assistente Sociale e dalla
Psicologa del Servizio di NPIA di Reggio Emilia le quali hanno svolto colloquio con la minore , Per_2
colloqui con il padre e la madre della stessa ed acquisito relazione aggiornata della Neuropsichiatra Infantile dell'Azienda USL di Reggio Emilia che ha in cura la minore , nonché relazione della scuola frequentata Per_2
dalla minore in ordine all'andamento dell'anno scolastico in corso. Scrivono gli operatori del Servizio che, a differenza di quanto indicato nella sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, la minore ha continuato Per_2
a vivere per lo più dal padre, mantenendo contatti saltuari con la madre e organizzando gli incontri con questa
“in modo arbitrario e funzionale al momento vissuto”, che i genitori, seppur con motivazioni differenti, avrebbero mantenuto lo status quo della situazione creatasi, “il padre per il piacere di averla a vivere con sé”, la madre “per il timore di allontanare ulteriormente la LI, imponendosi con un rientro a casa presso di lei”, che “l'organizzazione familiare nei fatti è rimasta stabile nel tempo, con la collocazione prevalente di Per_2
presso la casa paterna……i genitori, in colloquio, hanno riportato visioni e letture molto distanti tra loro della
8 situazione attuale, sia rispetto al loro rapporto come coppia genitoriale, che rispetto alla crescita della LI
. La madre ha condiviso la sofferenza per la lontananza della LI , aggravata dalla mancanza Per_2 Per_2 di fiducia nella gestione della stessa da parte della figura paterna. Ha ribadito……le sue preoccupazioni per la crescita della stessa: l'eccessiva libertà di movimento concessa dal padre (uscite, orari, fumo, etc), cattive frequentazioni nel gruppo dei pari, scarso investimento nel percorso scolastico… Nel corso dei mesi vi sono state alcune occasioni di incontro tra e la madre, organizzate e richieste da quest'ultima per eventi Per_2 speciali…..Il padre ha rappresentato una situazione familiare tranquilla ed in equilibrio….rispetto a il Per_2
padre descrive la situazione come sotto controllo, con un buon rapporto tra loro ed un generale benessere della ragazza, che in corso di anno avrebbe anche migliorato il suo andamento scolastico….. Le occasioni di incontro tra e la madre sono gestite in autonomia dalla LI e lui si limita a posizionarsi in modo Per_2 neutrale, riferendo di ritenere importante che loro mantengano un rapporto….” e che “la minore in Per_2
colloquio con le operatrici si è mostrata disponibile al dialogo e ha raccontato di sé e dell'attuale situazione con entrambi i genitori….ha confermato di trovarsi bene nella convivenza con il padre dal quale si sente compresa e sostenuta…conferma di frequentare il percorso presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile e di andarci regolarmente, sa che può essere di aiuto rispetto ai suoi sbalzi di umore…. riferisce di stare Per_2
bene e di avere trovato un maggiore equilibrio rispetto al passato, collegando tale miglioramento al fatto di avere saputo gradualmente prendere le distanze dal conflitto genitoriale, investendo maggiormente su di sé.
Con il padre ha avuto modo di confrontarsi e chiarirsi, con la madre, che a suo avviso è ancora emotivamente coinvolta dalla separazione, non ha trovato uno spazio di dialogo, ma ha comunque raggiunto un equilibrio.
non cerca più di allontanarla completamente da sé, riconoscendo il legame esistente, ma organizza Per_2
visite e contatti in modo tale da non sentirsi schiacciata dalla relazione….”. Quanto al progetto adottato in supporto della minore e al percorso di sostegno della genitorialità, osservano l'Assistente Sociale e la Psicologa come il progetto di supporto per la minore risulti ben avviato e strutturato presso il Servizio di Per_2
Neuropsichiatria infantile, dove la minore ha avuto modo sia di effettuare colloqui con lo specialista di riferimento sia di svolgere un percorso di lavoro individuale “su una maggiore consapevolezza emotiva e sul controllo della rabbia e degli impulsi”. Parimenti è stato avviato da parte del Servizio Sociale un percorso con i genitori con i quali ci si è soffermati sul tema della comunicazione tra loro, che appariva lacunosa e comunque fonte di incomprensioni. È stato prospettato da parte degli operatori del Servizio di incontrarsi nuovamente in forma congiunta per affrontare i primi aspetti della comunicazione “ponendosi come facilitatori e garanti di una forma rispettosa di dialogo….”.
Avuto riguardo all'età e alle condizioni attuali della ragazzina, per come descritte nella relazione del Servizio
Sociale, tenuto conto della raggiunta stabilità della collocazione di presso la residenza del padre con Per_2 il quale ormai vive da più di due anni, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal , fermo CP_1 restando l'affidamento della minore ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria Per_2
9 dell'affidamento condiviso, va disposta la collocazione prevalente della LI presso la residenza paterna, con ampia libertà nella frequentazione con la madre. Gli incontri della LI con la madre vanno dunque Per_2
rimessi ad accordi da prendersi direttamente tra la minore e la madre, tenuto conto dei desideri ed esigenze della minore. Deve essere confermato, stante la sua evidente utilità, il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio sul nucleo familiare separato, con compiti di proseguire nelle iniziative di supporto alla minore e ai genitori. Per_2
Per quanto concerne gli aspetti economici in punto ad assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e partecipazione alle spese straordinarie, se il padre chiede disporsi, in principalità, il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore e solo in subordine eventualmente diminuirsi l'assegno posto a suo carico per fermo restando il 50% delle spese straordinarie, la madre formula al Per_1
riguardo quattro motivi di appello, legati, il primo, alla determinazione da parte del Giudice di primo grado di un complessivo assegno per le figlie senza specificare l'importo dovuto per la LI più grande e Per_1
quello per la più piccola - motivo, questo, che seppur astrattamente meritevole di accoglimento, ha Per_2
perso rilievo per essere ormai stabilmente collocata presso il padre - il secondo alla mancata Per_2
indicazione nella sentenza della decorrenza dell'assegno per - motivo anche questo di fatto superato Per_2
dalla stabilità assunta dalla collocazione della LI minore - e il terzo ed il quarto correlati alla asserita mancata considerazione da parte del giudice di prime cure di tutti i parametri indicati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e all'omesso vaglio delle reali condizioni economiche del , non avendo questi depositato dichiarazioni CP_1
dei redditi aggiornate, produzione eseguita dall'appellato nel presente giudizio in data 12.04.2024, chiedendo aumentarsi l'assegno per ad euro 700 mensili e la partecipazione del padre alle spese straordinarie per Per_1
le figlie nella misura del 60%. Ritiene la Corte che sia l'appello principale sia quello incidentale siano parzialmente fondati e vadano pertanto accolti per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Orbene, dalle allegazioni e deduzioni difensive nonché reciproche contestazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti, è risultato che la madre di professione operaia, ha percepito nell'anno di imposta Parte_1
2020 un reddito complessivo pari ad euro 20.967,00 ed un reddito imponibile di euro 20.531,00 con imposta netta di euro 2.865, nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di euro 21.977,00 con un imponibile di euro 21.574 e nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo di euro 20.657,87 con ritenuta Irpef di euro 2.153,88,
è proprietaria dell'abitazione di AM, già adibita a casa familiare, nella misura del 70% e la sua retribuzione mensile pari a circa euro 1.500 è gravata dal pagamento di una rata di euro 350,00 relativa a finanziamento contratto per l'acquisto di un'automobile nuova, risalendo la precedente autovettura all'anno
2007, e che il padre , di professione commissario di polizia, con stipendio mensile di circa Controparte_1
euro 2.900,00, ha percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito lordo pari ad euro 53.866,22 con ritenuta
Irpef di euro 16.263,29, nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di euro 53.254,76 e nell'anno di imposta
2022 un reddito lordo pari ad euro 53.454,03 con ritenuta Irpef di euro 15.803,85, è proprietario della casa
10 familiare per la quota del 30% e deve fare fronte ogni mese al pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e di altro mutuo per la nuova abitazione dopo la separazione per un ammontare complessivo di circa euro 814,00.
Sulla base di una valutazione comparativa delle attuali condizioni economico-reddituali delle parti, tenuto conto delle esigenze delle due figlie in rapporto all'età (20 anni e 15 ), età che allo stato non Per_1 Per_2
paiono significativamente differenti quanto a bisogni e correlati costi nell'ordinario e del fatto che il padre fornisce pro quota l'alloggio in cui vive la LI risulta proporzionato stabilire, a fare data dalla Per_1
presente sentenza e in riforma della sentenza di primo grado, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della LI che vive con sé e quindi che l'appellante provveda al mantenimento Parte_1 diretto della LI e che l'appellato nonché appellante in via incidentale provveda Per_1 Controparte_1
al mantenimento diretto della LI revocando il contributo al mantenimento ordinario previsto nella Per_2
sentenza impugnata a carico del padre. Avuto tuttavia riguardo alle maggiori entrate mensili del , pare CP_1
equo stabilire che la madre e il padre provvedano al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie da sostenersi per le figlie e nella misura, rispettivamente, del 40% la prima e del Per_1 Per_2
60% il secondo.
In accoglimento del motivo di appello n. 5, cui l'appellato ha dichiarato di aderire, deve essere disposta l'assegnazione della casa familiare di AM (RE) all'appellante, quale genitore collocatario della LI
maggiorenne, non economicamente autosufficiente. Per_1
Ancora, deve essere dichiarata inammissibile nella presente causa la domanda di restituzione delle somme corrisposte dal alla per il mantenimento della LI da quando la stessa si è trasferita CP_1 Parte_1 Per_2
ad abitare dal padre. Va rigettata inoltre la domanda avanzata dall'appellato nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.01.2024, volto a vedere posto a carico della il pagamento delle somme Parte_1
necessarie a retribuire una baby-sitter che aiuti il padre a gestire la LI, fino a quando questa rifiuti gli incontri con la madre, per rientrare tali esborsi nelle spese straordinarie da ripartirsi tra i genitori.
Per quanto concerne infine le spese processuali, oggetto di apposito motivo di appello da parte della , Parte_1
l'esito complessivo del giudizio e dunque la parziale, reciproca soccombenza delle parti e l'essere in parte la decisione fondata su circostanze sopravvenute inducono a compensare per l'intero le spese di entrambi i gradi, ivi comprese anche le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di primo grado, trattandosi di atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, nonché di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, e non di un mezzo di prova in senso proprio.
P.Q.M.
11 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale:
I - STABILISCE, in parziale riforma della sentenza n. 1094/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, la collocazione prevalente della LI minore , affidata ad entrambi i genitori, presso la residenza del Per_2 padre, rimettendo ad accordi da prendersi direttamente tra la minore e la madre la disciplina dei loro incontri;
II - CONFERMA il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio sul nucleo familiare separato, continuando nelle iniziative di supporto alla minore e ai genitori;
Per_2
III - ASSEGNA la casa familiare di AM (RE), via Francesco Cavatorti n. 28/4 a;
Parte_1
IV - DISPONE, in parziale riforma della sentenza di primo grado e a fare data dal deposito del presente provvedimento, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della LI che risiede con lo stesso (il padre della LI e la madre della LI , revocando quindi l'assegno posto a carico del padre, Per_2 Per_1
e che la madre e il padre provvedano al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie per le figlie, da determinarsi sulla base del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, nella misura la madre del 40% e il padre del 60%;
V - COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
09.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Annarita Donofrio)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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