Sentenza 27 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2004, n. 14119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14119 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che lo difende anche disgiuntamente ali avvocato CLAUDIO MASSIMINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI GARBAGNATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AZ LD, AZ EL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2527/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 4^ Civile, emessa il 26/09/00 e depositata il 20/10/00 (R.G. 2506/99);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/04/04 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Michele TAMPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il ricetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.7.1990 RA NO conveniva dinanzi al Tribunale di Lodi NI AL e NI NI, chiedendo l'accertamento della validità dell'esercizio del diritto di prelazione relativamente a terreno - identificato come parte del mappale 27 del foglio 8 - di proprietà dei NI, confinante con il terreno di sua proprietà sito in Boffalora d'Adda. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la validità dell'esercitato diritto di prelazione, sul presupposto dell'inesistenza di terreni agricoli di proprietà del RA confinanti con il predetto terreno.
Nelle more decedeva NI AL e si costituivano gli eredi NI RA e NI EL, facendo rilevare la loro estraneità alla causa.
Il Tribunale con sentenza del 14.10.1998 accoglieva la domanda. Proponeva appello NI NI, cui resisteva il RA, mentre NI RA e EL restavano contumaci. La Corte d'appello di Milano con sentenza del 20.10.2000 rigettava il gravame, con motivazione, però, che, per quanto occorreva, "surrogava" la motivazione espressa dai primi giudici. Avverso tale sentenza NI NI ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso RA NO.
NI RA e NI EL non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello di Milano, dopo aver corretto il dettato dei primi giudici, riaffermando il principio secondo cui la condizione per l'esercizio valido del diritto di prelazione del confinante coltivatore diretto è la proprietà di fondi confinanti aventi destinazione agricola ha respinto l'appello di esso NI sostenendo la proprietà da parte del RA del mapp. 75, pacificamente terreno agricolo;
che, però, in tale ragionamento la Corte ha omesso considerare che dai documenti prodotti risultava pacificamente che il mapp. 75, pari a mq. 15.870, non è di proprietà esclusiva del RA NO, in comproprietà fra questi e RA RA;
che, avendo RA NO vincolato una superficie di mq. 11.500 per la costruzione di due abitazioni, tutto il terreno confinante al mappale oggetto del diritto di prelazione, di proprietà del RA NO (proprietari di soli mq. 7.95 1 ma vincolante di mq. 11.500 ha perso, in forza del vincolo, natura agricola, per cui non compete al RA il diritto di prelazione;
che, infine, se parte del mapp. 75 conserva la propria natura agricola non è certo la parte di proprietà di RA NO, sebbene di RA RA che non è parte della presente causa.
Il motivo non può trovare accoglimento. Come da esso si desume, secondo il NI l'impugnata decisione avrebbe errato nel non considerare che, avendo l'odierno resistente RA NO vincolato una superficie di 11.500 mq., rispetto ad una superficie complessiva di 15.870 mq., tutta la comproprietà dello stesso RA NO - pari al 50%, e cioè a 7.935 mq o, secondo il ricorrente a 7.951 mq. (mentre, dell'altro 50% sarebbe comproprietario RA RA che non è parte della presente causa) - avrebbe perso la natura agricola.
La tesi non si rivela fondata, atteso che, come rilega parte resistente, trattandosi di comproprietà, non si può affermare che se parte del mappale 75 complessivamente corrispondente a mq. 15.870, indicati prima conserva la propria natura agricola, non è certo la proprietà del RA NO, sibbene del RA RA", dal momento che il vincolo riguarda la comproprietà, ne', per lo stesso motivo, si può giungere alla conclusione che la parte sottoposta a vincolo è quella confinante con il fondo oggetto di riscatto. Non può, poi, non rilevarsi, come pure si nota ex adverso, che, proprio perché sottoposta a vincolo (o asservita), l'area è e dovrà restare agricola.
Al riguardo non può d'altronde giovare il richiamo a Cass. n. 9728/1995, fatto dal ricorrente, giacché tale decisione riguarda altra fattispecie, e cioè il rilascio di terreni a seguito di ottenimento di concessione edilizia, ai sensi dell'art. 50 l. n. 203/1982, che presuppone la previsione, da parte dello strumento urbanistico, del terreno stesso come edificabile, in luogo della destinazione agricola.
Palesemente, dunque, la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione si sostanzia in una diversa, soggettiva, interpretazione rispetto a quella fornita dalla Corte d'appello di Milano, che, in quanto sufficientemente e logicamente motivata, si sottrae a sindacato in questa sede.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del presente giudizio in favore del controricorrente RA NO, liquidate come da dispositivo. Nulla per spese nei confronti degli intimati NI RA e EL non costituiti.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.100/00, di cui euro 2.000/00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2004