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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di AP, II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco all'udienza del ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 23463 nell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari n. 5403/2018 emesso dal Tribunale di AP il 29/06/2018
TRA
nato a [...] il [...] CF: e nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
AP il 04/07/1951 CF: rapp.ti e difesi dall' Avv.to Bartolo G. Senatore C.F._2
CF: e dall'Avv.to Claudio La Rosa CF: iusta procura C.F._3 C.F._4
in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati a AP alla Via Toledo n. 205
OPPONENTI
E
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della legge n. 130 Controparte_1
del 30 aprile 1999, in persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico
[...]
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita Controparte_2
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. PEC P.IVA_1
- iscrizione al R.E.A. n. 364267, iscritta nell'elenco delle società Email_1
veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento 29 aprile 2011, cessionaria del credito di giusta cessione del 07.08.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte 2 n. Parte_3
95 del 12.08.2014 (doc. 1 – fascicolo monitorio), in persona della procuratrice on sede CP_3
legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , (iscritta nel Registro delle imprese P.IVA_2
di Messina R.E.A. n. 145937 PEC: in persona del legale rappresentante pro Email_2
tempore, giusta procura ai rogiti dal Notaio di Milano del 18/09/2014 al n. Rep. Persona_1
238716, racc. n. 50947, atto registrato a Milano 4 il 25/09/2014 N. 21769 Serie 1T (doc. 2 – fascicolo monitorio), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (C.F. , con CodiceFiscale_5
studio in Messina (PEC: - e fax n. Email_3 Email_4
090 9435200), che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 9.07.2010 al n.27259 Rep., n.10274 Racc. (doc. 3 – Persona_2
fascicolo monitorio) ed elettivamente domiciliata in Corso Meridionale, 101 - 80021, Afragola (NA) presso e nello studio dell'Avv. Pietro Castaldo (C.F. ) CodiceFiscale_6
OPPOSTA
E
( – già (doc. 1), con sede in Venezia- Controparte_4 P.IVA_3 CP_4
Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio di (rep. 39722; racc. Controparte_5 Persona_3 CP_6
14051) (doc. 2), e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Persona_3 CP_6
(rep. 42351; racc. 15678 – doc. 3) ) già , a Controparte_7 P.IVA_4 CP_8
seguito di mero cambio di denominazione sociale (doc. 4), con sede in via Terraglio CP_6
Cont n. 63, in persona della Dott.ssa , Responsabile Contenzioso (doc. 5), nata a Controparte_5
LF VE (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in data C.F._7
8/2/2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, registrato Persona_3
a Venezia il giorno 9/2/2022 al n. 3053 serie 1T (doc. 6), difesa dall'avv. Marco Rossi (
[...]
), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da C.F._8
procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente la comparsa di intervento
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.11.24, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate come da atti e verbali di causa e chiedevano che la causa fosse decisa.
Il GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza (12.11.24).
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato in data 10.05.18, la in persona della procuratrice Controparte_1
riferiva che: CP_3
- che la in data 22.06.2007 aveva concesso al sig. Controparte_9
, nato a [...], il [...] (C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_9
residente in [...] con la garanzia fideiussoria di
, nata a [...], il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_10
residente in Melito di AP (NA), Via Circonvallazione Esterna 20/A - 80017, il finanziamento n. 3012517200, rimborsabile in 60 rate mensili di € 249,50 cadauna comprensivo di TAN 11,53% e TAEG 12,19% come da richiesta di finanziamento debitamente sottoscritta dagli stessi;
- che i medesimi non provvedevano al rimborso dell'importo finanziato per cui, alla data del
7/08/2014, risultavano debitori, nei confronti della della complessiva Parte_3 somma di € 10.000,44 oltre interessi contrattuali da detta data fino all'effettivo soddisfo, come da certificazione ex art. 50 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- che in data 7.08.2014 il credito vantato dalla veniva ceduto alla Parte_3 [...]
società costituita ai sensi della Legge 130/99; CP_1
- - che in data 18.09.2014 la aveva conferito mandato alla per Controparte_1 CP_3
la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati come si evince dalla documentazione che si offre in allegato.
Ciò premesso chiedeva, nella qualità di cessionaria condannarsi i due resistenti in via monitoria al pagamento della somma indicata, maggiorata di interessi e spese.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 5403/2018 emesso dal Tribunale di AP il 29/06/2018, proponevano opposizione notificata in data 05.10.21, in primis contestando l'inefficacia del decreto opposto per essere lo stesso stato notificato ben oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione e, comunque, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo i due resistenti residenti uno a Melino e l'altro a Sant'Antimo e, dunque, entrambi nel Circondario del
Tribunale di AP NO.
Chiedevano, per ciò solo, revocarsi il decreto opposto.
In ogni caso, nel merito, insistevano per l'invalidità del titolo anche sotto il profilo del difetto di prova della cessione del credito e della titolarità dello stesso in capo alla Controparte_1 nonché per l'inefficacia della documentazione probatoria annessa al ricorso che disconoscevano quanto a conformità all'originale e, quanto all'estratto ex art. 50 TUB, in quanto non utile e sufficiente a provare il credito.
Esso, poi, era viziato da nullità per indeterminatezza ed usurarietà degli interessi pattuiti sia in termini corrispettivi che di mora, questi ultimi maggiorati da una penale da ritardo dell'8%, eccessivamente gravosa per i debitori che rivestivano la qualità di consumatore.
Dunque, in subordine, chiedevano epurarsi l'eventuale debito da poste illegittime.
Si costituiva la evidenziando che la domanda giudiziale, pur avendo perso il Controparte_1 valore di istanza monitoria conservava l'efficacia di domanda ordinaria di pagamento e che quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, il aveva mutato residenza solo dopo Pt_1
il deposito del ricorso tanto che, in forza dell'art. 5 c.p.c., valeva il criterio di competenza prescelto al momento dell'introduzione della lite, mentre per la a competenza era da qualificarsi in Pt_2
via accessoria rispetto al debitore principale.
Quanto al merito la cessione non doveva essere precedentemente notificata per essere valida, ma trattandosi di una cessione in blocco era stata pubblicizzata in Gazzetta Ufficiale, atto che conteneva anche l'adeguata descrizione dei crediti ceduti.
Nel merito le difese dei debitori erano in parte eccentriche rispetto al contesto fattuale (si riferivano in alcuni casi a contratto di conto corrente e in altri a contratti Findomestic s.p.a. non oggetto di giudizio) e non tenevano conto della differenza tra TAEG e TEG ai fini dell'usura e, comunque, erano da considerarsi infondate.
Chiedeva, pertanto, anche in caso di revoca del decreto condannarsi in solido e Parte_1
al pagamento della somma indicata in ricorso, maggiorata degli interessi Parte_2
contrattuali e delle spese del giudizio ordinario.
Solo con atto del 23.06.22, ovvero dopo la celebrazione della prima udienza di comparizione cui le parti non erano presenti, si costituiva per intervento la e per essa Controparte_4
quale mandataria la , già , in qualità di cessionaria Controparte_7 CP_8
dalla in forza del contratto di cessione in blocco del 28.02.22 ex art. 58 TUB, Controparte_1
pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale del 17.03.22, parte II Foglio, pag. 31 che in adesione delle difese già spiegate dalla cedente, chiedeva la condanna al pagamento delle somme in suo favore.
Celebrata la prima udienza e concessi i termini per l'introduzione della mediazione, la stessa si svolgeva con esito negativo tanto che, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie esclusivamente dalla parte interventrice, il GU nominava CTU la Dott.ssa al fine di verificare l'eventuale usurarietà delle pattuizioni sugli interessi del Persona_4 contratto oggetto di lite ed all'esito del deposito della relazione peritale, la causa – celebrata ex art. 127 ter c.p.c. - sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 08.11.24 a mezzo delle note autorizzate, veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via del tutto preliminare, va dato atto che il decreto n. 5403/2018 emesso dal Tribunale di
AP il 29/06/2018 è divenuto inefficace a seguito della tardiva notifica del medesimo ai resistenti, intervenuta solo in data 29.07.21 a ed a Parte_2 Parte_1
Ciò non osta all'esame della domanda di condanna della parte opposta/attrice e dell'interventrice, subentrata nel diritto di credito posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo apre un procedimento ordinario a cognizione piena, finalizzato non solo alla verifica della legittimità della procedura sommaria promossa dal creditore, ma anche ad accertare il merito della domanda, consegue da ciò che l'intervenuta dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non preclude al giudice dell'opposizione l'esercizio del potere-dovere di valutazione della fondatezza della pretesa creditoria.
Resta inteso, però, che in forza di tale inefficacia l'azione può dirsi correttamente instaurata solo dalla notifica del ricorso e del decreto opposto (luglio 2021) e non dal deposito del ricorso differentemente dalla lettura dell'art. 5 c.p.c. fatta dalla parte opposta e fatta propria dalla cessionaria nel corso del giudizio.
Se, infatti, è vero che “Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo,.……., essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione. Nè a diversa conclusione può indurre la norma dell'art. 643 c.p.c. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo "fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare
d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva" (Cassazione civile sez. II,
27/07/1999, n.8118) è vero pure che tale lettura può sostenersi solo nel caso di sviluppo fisiologico dell'opposizione e non quando, piuttosto, essa porti per la tardività della notifica del ricorso e del decreto monitorio, alla sua revoca.
Ne consegue che non può in questo caso affermarsi l'irrilevanza delle modifiche fattuali ( cambio di residenza di da AP a Sant'Antimo, peraltro emergente da un certificato che Parte_1
non prova la su precedente residenza) incidenti sulla determinazione del criterio di determinazione della competenza per territorio, contestato come errato dagli opponenti sin dall'atto di opposizione.
Alla data del 29.07.21 ( data di notifica della domanda giudiziale e di pendenza della lite) entrambi gli opponenti erano residenti nel Circondario del Tribunale di AP NO (ovvero nelle cittadine di Melito e Sant'Antimo: cfr. certificati di residenza depositati dalla , con Controparte_1
conseguente applicazione del cd. foro del consumatore, dotato pacificamente dei caratteri dell'inderogabilità e della esclusività.
Nei cui confronti, come è noto, tra l'altro è cedevole anche la clausola contrattuale che disponga diversamente, come in questo caso ( cfr. art. 25 del contratto che stabilisce quale criterio di competenza “il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione”) non foss'altro che per il suo carattere di vessatorietà (cfr. ex multis Tribunale Torino sez. IV, 02/07/2024, n.3776 , “Nelle controversie tra professionista e consumatore la competenza territoriale esclusiva compete al giudice del luogo in cui ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore. Ciò posto, qualsiasi clausola contrattuale in deroga al principio appena esposto dovrà considerarsi vessatoria, ancorchè disponga che il foro competente debba coincidere con uno di quelli individuabili attraverso l'applicazione del codice di procedura civile”), con conseguente declaratoria della sua nullità.
Ne consegue che, revocato il decreto opposto, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di
AP in favore di quello di AP NO di fronte alla quale la domanda di condanna al pagamento avanzata dalla cedente e proseguita dalla cessionaria interveniente dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite, stante il motivo solo in rito e la definizione della controversia dopo la sua istruttoria e vista la verosimile prosecuzione della controversia in altra sede, meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, invece, stante l'esito non favorevole agli opponenti dell'approfondimento tecnico sono poste definitivamente in capo a e in solido. Parte_1 Parte_2
PQM
Il Tribunale di AP , II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5403/2018 emesso dal Tribunale di AP il
29/06/2018;
2. Dichiara, in ogni caso, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di AP NO sulla domanda di pagamento avanzata da come Controparte_1 rappresentata in atti e proseguita da come rappresentata in atti;
Controparte_4
3. Assegna alle parti termini di giorni tre mesi per la riassunzione dinanzi al Giudice competente;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese di CTU come liquidate in corso di lite con separato decreto definitivamente in capo a e Parte_1 Parte_2
AP, 20.02.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco