TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 766/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv.to Dario Vitrano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Principe di Paternò n. 18, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo in Via Laurana 59 e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura
Furcas e Marina Olla, giusta procura alle liti del Notar di Roma;
Per_1
- resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06.03.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001197086, notificata il 03.02.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. .5500.25/07/2018.0408644 del CP_1
10.08.2018, omissione della contestazione o della notificazione entro i termini dell'art. 14 della L. n. 689/1981, chiedendo, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Deduceva, inoltre, che “Alla luce delle indicazioni interpretative del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l' ha avviato il riesame CP_1
massivo delle sanzioni in ottemperanza al novellato DL 48/2023.Le stesse sono state determinate in €.1205,76”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato.
Va, infatti, rigettata l'eccezione di mancata notificazione del verbale d'accertamento sollevata dalla parte ricorrente.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati, pertanto, i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del 4.3.2008, in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento
o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare
l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: 16444/2009; ord.
14861/2012; ord. 1144/2018).
L' costituendosi in giudizio ha fornito sufficiente prova della CP_1
notificazione dell'atto di accertamento, avendo depositato l'atto d'accertamento e la copia dell'avviso di ricevimento notificato alla parte ricorrente in data 10.08.2018, in particolare al familiare convivente.
Sul punto, non colgono nel segno le eccezioni di irregolarità della notifica suddetta sollevate da parte ricorrente nella memoria conclusiva del 21.01.2025.
Con riferimento alla notifica al familiare convivente, è appena il caso di ribadire che, come ritenuto dalla Suprema Corte (ex multis cfr.
Cassazione civile Sez. V, Sentenza n. 16499 del 05/08/2016) che “in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 cpc, comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (cfr. Corte di Cassazione, sentenze n. 23368/2006, n.
21362/2010, n. 26501/2014, Corte di Cassazione, n. 7211/2016).
Ciò in quanto:
a) in base all'art. 139 c.p.c. l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all'effettività dello stato di convivenza e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione;
b) il rapporto di convivenza non è prescritto dal comma 2 dell'art. 139,
c.p.c. e, per costante interpretazione, l'art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di "persona di famiglia" fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che la "persona di famiglia" cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario;
c) la presenza della consegnataria presso l'abitazione del destinatario ed il rapporto di affinità tra i due fanno presumere la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato;
d) la suddetta presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario, che deducendo l'insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, assuma di non aver ricevuto l'atto notificato con le suddette modalità. Alla luce della normativa richiamata, tenuto altresì conto che parte ricorrente si è limitata a contestare la ritualità della notifica senza fornire prova adeguata al riguardo circa l'insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la notifica dell'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata va ritenuta regolare.
Alla luce di tutto quanto precede, in conformità a quanto dichiarato dall in sede di memoria di costituzione, il ricorso deve essere CP_1
respinto, con conseguente rideterminazione dell'entità della sanzione portata dall'ordinanza-ingiunzione n. OI – 001197086 notificata il
03.02.2023.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tuttavia, tenuto conto della reciproca soccombenza dei contendenti (attesa la rideterminazione della somma), si reputa congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- modifica l'entità della sanzione portata dall'ordinanza-ingiunzione in contestazione n. OI – 001197086 notificata il 03.02.2023, rideterminando tale sanzione in € 1.205,76.
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 766/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv.to Dario Vitrano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Principe di Paternò n. 18, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo in Via Laurana 59 e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura
Furcas e Marina Olla, giusta procura alle liti del Notar di Roma;
Per_1
- resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06.03.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001197086, notificata il 03.02.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. .5500.25/07/2018.0408644 del CP_1
10.08.2018, omissione della contestazione o della notificazione entro i termini dell'art. 14 della L. n. 689/1981, chiedendo, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Deduceva, inoltre, che “Alla luce delle indicazioni interpretative del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l' ha avviato il riesame CP_1
massivo delle sanzioni in ottemperanza al novellato DL 48/2023.Le stesse sono state determinate in €.1205,76”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato.
Va, infatti, rigettata l'eccezione di mancata notificazione del verbale d'accertamento sollevata dalla parte ricorrente.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati, pertanto, i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del 4.3.2008, in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento
o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare
l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: 16444/2009; ord.
14861/2012; ord. 1144/2018).
L' costituendosi in giudizio ha fornito sufficiente prova della CP_1
notificazione dell'atto di accertamento, avendo depositato l'atto d'accertamento e la copia dell'avviso di ricevimento notificato alla parte ricorrente in data 10.08.2018, in particolare al familiare convivente.
Sul punto, non colgono nel segno le eccezioni di irregolarità della notifica suddetta sollevate da parte ricorrente nella memoria conclusiva del 21.01.2025.
Con riferimento alla notifica al familiare convivente, è appena il caso di ribadire che, come ritenuto dalla Suprema Corte (ex multis cfr.
Cassazione civile Sez. V, Sentenza n. 16499 del 05/08/2016) che “in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 cpc, comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (cfr. Corte di Cassazione, sentenze n. 23368/2006, n.
21362/2010, n. 26501/2014, Corte di Cassazione, n. 7211/2016).
Ciò in quanto:
a) in base all'art. 139 c.p.c. l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all'effettività dello stato di convivenza e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione;
b) il rapporto di convivenza non è prescritto dal comma 2 dell'art. 139,
c.p.c. e, per costante interpretazione, l'art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di "persona di famiglia" fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che la "persona di famiglia" cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario;
c) la presenza della consegnataria presso l'abitazione del destinatario ed il rapporto di affinità tra i due fanno presumere la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato;
d) la suddetta presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario, che deducendo l'insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, assuma di non aver ricevuto l'atto notificato con le suddette modalità. Alla luce della normativa richiamata, tenuto altresì conto che parte ricorrente si è limitata a contestare la ritualità della notifica senza fornire prova adeguata al riguardo circa l'insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la notifica dell'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata va ritenuta regolare.
Alla luce di tutto quanto precede, in conformità a quanto dichiarato dall in sede di memoria di costituzione, il ricorso deve essere CP_1
respinto, con conseguente rideterminazione dell'entità della sanzione portata dall'ordinanza-ingiunzione n. OI – 001197086 notificata il
03.02.2023.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tuttavia, tenuto conto della reciproca soccombenza dei contendenti (attesa la rideterminazione della somma), si reputa congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- modifica l'entità della sanzione portata dall'ordinanza-ingiunzione in contestazione n. OI – 001197086 notificata il 03.02.2023, rideterminando tale sanzione in € 1.205,76.
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo