Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il
13.01.2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e AR C.F._1 residente a [...]
e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Sergio Ramelli n. 20, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marco
Russo, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
09.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 16.04.2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2007, parte II, serie A, numero 9;
(Ragusa, 05.09.2013); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza del 09.04.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti hanno ritualmente depositato nei termini concessi, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 13.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. L'immobile adibito a dimora coniugale ubicata nel Comune di Ragusa, Via Sergio Ramelli
n.20, con relativa pertinenza, censite in catasto al foglio 95, particella 823, sub.86 e sub.87, sarà oggetto di vendita da parte del SI , in ottemperanza ad accordi già AR intercorsi e definiti con soggetto terzo, con il quale il medesimo SI , in data 2 AR dicembre 2024, ha stipulato un contratto preliminare di compravendita alla presenza del
Notaio , di Ragusa, fissando il termine per il rogito alla data del 30 giugno Persona_3
2025; all'uopo, al fine di garantire alla SIa ed ai figli un'adeguata e Parte_2 degna sistemazione, il SI si obbliga sin d'ora ad impiegare una parte del AR ricavato dalla stessa suddetta vendita, per un importo di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), all'acquisto di altro immobile in cui la medesima SIa , unitamente ai Pt_2 di Lei figli, possa stabilire la propria dimora e residenza. Resta inteso che tale somma, finalizzata a coprire una parte o l'intero prezzo di acquisto dell'immobile che la SIa
intesterà, quanto al diritto di usufrutto vitalizio, per sé stessa, e quanto alla nuda Pt_2 proprietà, indivisamente in favore dei due figli, verrà versato dal SI AR direttamente al dante causa/venditore, al momento della stipula dell'atto definitivo di vendita;
a tal proposito le parti convengono che sino alla detta data, ossia della vendita dell'immobile sito in Ragusa, Via Sergio Ramelli n.20, quest'ultimo rimarrà nella disponibilità della SIa
e dei figli e , i quali continueranno ad abitarvi Pt_2 Persona_1 Per_2 stabilmente, salvo poi liberarla e consegnarla al nuovo acquirente. Il SI AR dichiara di rinunciare ad ogni pretesa in merito alla ripartizione dei mobili e degli arredi posti a corredo della detta abitazione, che pertanto, per sua volontà, rimarranno nella piena disponibilità della SIa . Parte_2 3. I figli e restano affidati ad entrambi i Persona_4 Persona_5 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi,
i ricorrenti, a cooperare per la loro equilibrata e serena crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare liberamente il diritto di visita senza che i ricorrenti intendano fissare e stabilire termini e periodi inflessibili e imperativi, preferendo piuttosto organizzare la loro genitorialità secondo i loro rispettivi e mutevoli impegni lavorativi e soprattutto alla luce degli interessi e della volontà dei figli stessi, stabilendo sin d'ora, l'alternanza costante del diritto di visita, dei fine settimana.
In occasione delle Festività Natalizie, i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori, con alternanza annuale, o il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 29 dicembre o il periodo compreso tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, con facoltà di pernottamento;
in occasione della data in cui cade il compleanno dei genitori i figli potranno trascorrere l'intera giornata con il padre o con la madre;
in occasione delle Festività Pasquali, i figli potranno trascorrere con i genitori, ad anni alterni, quattro giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Pasqua ed della Pasquetta, con facoltà di pernottamento;
in occasione delle vacanze estive, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto, ciascuno dei genitori avrà diritto di tenere con sé i figli almeno per venti giorni consecutivi ogni anno, secondo periodi che verranno concordati tra le parti ricorrenti entro la fine del mese di maggio.
5. L'impegno al pagamento della somma di Euro 80.000,00 di cui al capoverso 2. del presente atto, è da intendersi integralmente satisfattivo, una tantum, dell'obbligo di mantenimento in favore della SIa , motivo per cui, quest'ultima, rinuncia irrevocabilmente Parte_2
e definitivamente, a qualsivoglia richiesta in tal senso e ad ogni ulteriore e futura pretesa economica connessa all'intercorso rapporto coniugale.
Il SI , verserà direttamente in favore dei figli, tramite accredito su AR rapporto facente capo a ciascuno di essi, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno di mantenimento pari ad 200,00 (duecento virgola zero zero) per ciascun figlio.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
I ricorrenti convengono che, il debito residuo derivante dal mutuo fondiario contratto da entrambi i coniugi e sopra indicato, verrà interamente posto a carico del SI AR
.
[...]
Le somme percepite a titolo di sostegno economico derivante dall'Assegno Unico, verranno ripartite tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;.
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma c.c.;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi della stessa e possono, pertanto, essere omologate da Questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che le spese vanno rimesse al definitivo;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno AR Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 16.04.2007, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2007, parte II, serie A, numero 9;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti