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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/07/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi - Presidente
Dott. Cristina Fois - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel. ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 154 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Oristano presso lo studio dell'Avv. Efisio Laconi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante - contro c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. CP_2 P.IVA_2
- contumace - in punto a: somministrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc, depositato in data 26.10.2022 nanti il Tribunale di Nuoro, la soc. ha esposto che 1) era titolare dell'utenza codice cliente n. 36003316, a Parte_1 CP_2
servizio dell'immobile sito in Orosei Via Tirreno n. 24.; 2) la società erogatrice aveva emesso la fattura n. 20220126090500 in data 8.08.2022 di € 54.486,09 per consumi a saldo dall'1.01.2009 al 26.07.2022; 3) detti importi non potevano ritenersi dovuti in quanto in larga misura prescritti siccome
“le richieste a titolo di canoni idrici nelle fatture con data di scadenza successiva all'1.01.2020 soggiacevano alla prescrizione biennale, come innovato dall'art. 1 comma 4 Legge n. 205/2017
(Legge finanziaria 2018)”, cosicché dovevano ritenersi ripetibili “soltanto le somme entro il precedente biennio ovvero l'8.08.2020”; 4) aveva anche disatteso le prescrizioni della Carta CP_2
del servizio idrico (artt.
6.1 e 6.2.) e del Regolamento del servizio idrico (art. B16) riguardo la frequenza delle letture e le fatturazioni a saldo, che dovevano essere eseguite almeno due volte l'anno.
Ha concluso perché fosse dichiarato parzialmente prescritto il credito portato nella fattura in disamina per i consumi antecedenti all'8.08.2020 dichiarando dovuto il minore importo di € 7.671,39, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha replicato che 1) la ricorrente svolgeva CP_2
attività di commercio al minuto di generi alimentari ed era titolare dell'utenza idrica ad uso artigianale e commerciale;
2) la titolarità dell'utenza era stata assunta “a seguito della richiesta di voltura presentata in data 3 agosto 2022, e pervenuta ad il successivo 4 agosto 2022, con la quale CP_2
la ricorrente aveva effettuato una regolarizzazione tardiva di una situazione preesistente”; 3) segnatamente ella era “subentrata nella fornitura regolarizzando tardivamente la propria posizione, come si evinceva dalla visura societaria allegata alla richiesta di voltura, che dava conto della costituzione della società fin dall'8 febbraio 2000 e della sua iscrizione al Registro Imprese dal successivo 9 maggio 2000”; 4) la stessa, inoltre, nel contesto della predetta richiesta, aveva espressamente dichiarato (così effettuando una inequivoca ricognizione di debito) di “sottoscrivere il contratto con in sanatoria, in quanto utilizzatore di fatto del servizio dal 01.01.2009, con CP_2
obbligo di pagamento dei consumi da pari data, nonché della sanzione prevista per il ritardo nella regolarizzazione di cui all'art. B.19 del Regolamento per il servizio idrico integrato”; 5) alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata in quanto la tardività della richiesta di pagamento da parte del
Gestore non era a lui imputabile avendo la confessoriamente ammesso di avere fruito del Parte_1
servizio idrico dal 1.01.2009 ma avendo provveduto alla regolarizzazione della propria posizione solo in data 4 agosto 2022; 6) solo da tale momento, il Gestore aveva potuto provvedere alla registrazione dell'utente, con decorrenza retroattiva alla data di inizio del rapporto e, in secondo luogo, ad emettere la relativa fattura. Ha concluso per il rigetto della domanda.
Istruita la causa con produzioni documentali, con ordinanza 14.3.2024 il Tribunale di Nuoro ha rigettato la domanda.
Ha osservato il Giudice di primo grado che in data 3.8.2022 la ricorrente aveva chiesto la voltura del servizio di fornitura idrica: ella, nella sezione 15, aveva attestato che il contratto con veniva CP_2
sottoscritto in sanatoria in quanto utilizzatore di fatto del servizio dall'1.1.2009 con obbligo di pagamento dei consumi da pari data, nonché della sanzione per il ritardo nella regolarizzazione di cui all'art. B.19 del Regolamento del SII.
Ha evidenziato che, nonostante tale riconoscimento, la ricorrente non aveva prodotto alcun documento, né aveva formulato alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare di aver richiesto l'attivazione del servizio dall'1.1.2009.
Ha, infine, rilevato che il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso poteva essere fatto valere interrompe(va) la prescrizione che fosse ancora in corso, mentre se la prescrizione era già compiuta poteva solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione: nella specie, la società ricorrente si era espressamente obbligata, in quanto utilizzatrice di fatto del servizio dall'1.1.2009, al pagamento dei consumi dalla stessa data, mostrando di considerare ancora esistente il diritto che era parzialmente estinto di tal che doveva apprezzarsi che ella avesse rinunciato alla prescrizione già maturata.
Avverso detta ordinanza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto gravame la la quale Parte_1
ha lamentato la erroneità della decisione avendo ella, sin dal 2009, fatto richiesta di attivazione del servizio alla quale aveva fatto seguito la installazione del contatore matricola 09/TA038374 da parte della soc. e l'avvio della somministrazione. CP_2
Ha dedotto essere verosimile che avesse installato il contatore nel 2009 ma non avesse CP_2
censito correttamente l'utenza a nome della soc. tanto che nel tempo il gestore aveva Pt_1
effettuato n.6 letture a partire dall'1.01.2009 ma senza procedere alla fatturazione a nome dell'appellante.
Ha denunziato che “la richiesta di presentazione modulo di voltura dell'utenza richiesto da CP_2
non era altro che un maldestro tentativo del gestore di sopperire alle proprie negligenze, richiesta che era stata presentata al fine di ricevere finalmente la fatturazione dei consumi idrici e che di fatto consisteva nella voltura della su un'utenza già ad essa riferibile per averne Parte_1
richiesto l'attivazione nel 2009”.
Ha, poi, ulteriormente lamentato la erroneità della decisione non avendo essa appellante mai effettuato alcun riconoscimento del debito portato nella fattura oggetto di contestazione: la compilazione della clausola richiamata al punto 15 del modulo di attivazione era stata condizione necessaria al fine di ottenere la voltura da parte della società erogatrice ed in ogni caso ella si era impegnata al versamento dei canoni dovuti rapportati all'effettiva fruizione dell'utenza, con l'ovvia eccezione dei crediti caduti in prescrizione.
Ha concluso, in riforma della ordinanza appellata, per l'accoglimento della domanda ab origine introdotta.
Ritualmente notificato l'atto di appello, nessuno si è costituito nell'interesse di CP_2
dichiarata contumace con ordinanza 6.12.2024.
*
L'appello non può essere accolto.
Risulta dalla disamina del doc.4 di parte che la soc. in data 3.8.2022 ha CP_2 Parte_1
presentato al gestore idrico istanza di voltura del servizio di fornitura idrica a servizio dell'immobile ubicato in Orosei, Fraz. Sos Alinos (via Sa Conzola / Tirreno).
Ha reso noto la società che trattavasi di un immobile acquisito in proprietà con atto registrato c/o la
Conservatoria di Nuoro in data 11.10.2005 ed edificato in forza di permesso di costruire n.122 del
12.8.2006.
Nella Sezione 15 (rubricata come subentro / voltura tardivi) la medesima ha dichiarato che “il contratto con viene sottoscritto in sanatoria in quanto utilizzatore di fatto del servizio dal CP_2
1.1.2009, con obbligo del pagamento dei consumi da pari data, nonché della sanzione prevista per il ritardo nella regolarizzazione di cui all'art.B.19 del regolamento per il servizio idrico integrato”.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, a fronte del dato contenutistico di cui sopra
(in cui, si ripete, la società si qualifica come utilizzatore di fatto del servizio), alcuna dimostrazione ella ha fornito circa la riferita circostanza secondo cui la stessa, sin dal 2009, avesse presentato istanza di attivazione, a suo nome, del servizio di somministrazione idrica.
Del resto ove ciò fosse effettivamente accaduto, rileva questa Corte come appaia quanto meno inusuale e difficilmente plausibile che per ben oltre 13 anni detta società, in nessuna occasione, abbia ritenuto di chiedere ad le ragioni in forza delle quali quest'ultima mai avesse provveduto a CP_2
trasmetterle le fatture relative ai consumi effettuati (consumi che, si ricorda, erano relativi ad un immobile ad uso artigianale e commerciale di non trascurabili dimensioni).
Fermo quanto precede, neppure può essere contestato che quanto indicato (e sottoscritto) dalla nella sez.15 (e di cui si è dato sopra conto) ben possa essere qualificato come Parte_1
riconoscimento di debito essendosi ella obbligata, siccome utilizzatore di fatto del servizio sin dal
1.1.2009, a pagare i consumi da pari data, oltre alla sanzione prevista per il ritardo nella regolarizzazione ex art.B.19 del R.I.I.
È il caso di rilevare che il riconoscimento di un debito neppure esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto e, del pari, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo: l'atto di riconoscimento non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva posto che ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rilevi i caratteri della volontarietà.
Trattasi della situazione che ricorre nella vicenda in disamina.
Correttamente, altresì, il Tribunale di Nuoro ha ritenuto che con la sottoscrizione di quanto dichiarato nella sez. 15, la appellante abbia rinunciato alla prescrizione maturata: ed infatti, ella si è
“espressamente obbligata, in quanto utilizzatrice di fatto del servizio dall'1.1.2009, al pagamento dei consumi dalla stessa data, mostrando di considerare ancora esistente il diritto che era parzialmente estinto”.
Trattasi di giudizio che va confermato in questa sede, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Nuoro è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Nulla sulle spese attesa la situazione di contumacia della appellata.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi - Presidente
Dott. Cristina Fois - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel. ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 154 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Oristano presso lo studio dell'Avv. Efisio Laconi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante - contro c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. CP_2 P.IVA_2
- contumace - in punto a: somministrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc, depositato in data 26.10.2022 nanti il Tribunale di Nuoro, la soc. ha esposto che 1) era titolare dell'utenza codice cliente n. 36003316, a Parte_1 CP_2
servizio dell'immobile sito in Orosei Via Tirreno n. 24.; 2) la società erogatrice aveva emesso la fattura n. 20220126090500 in data 8.08.2022 di € 54.486,09 per consumi a saldo dall'1.01.2009 al 26.07.2022; 3) detti importi non potevano ritenersi dovuti in quanto in larga misura prescritti siccome
“le richieste a titolo di canoni idrici nelle fatture con data di scadenza successiva all'1.01.2020 soggiacevano alla prescrizione biennale, come innovato dall'art. 1 comma 4 Legge n. 205/2017
(Legge finanziaria 2018)”, cosicché dovevano ritenersi ripetibili “soltanto le somme entro il precedente biennio ovvero l'8.08.2020”; 4) aveva anche disatteso le prescrizioni della Carta CP_2
del servizio idrico (artt.
6.1 e 6.2.) e del Regolamento del servizio idrico (art. B16) riguardo la frequenza delle letture e le fatturazioni a saldo, che dovevano essere eseguite almeno due volte l'anno.
Ha concluso perché fosse dichiarato parzialmente prescritto il credito portato nella fattura in disamina per i consumi antecedenti all'8.08.2020 dichiarando dovuto il minore importo di € 7.671,39, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha replicato che 1) la ricorrente svolgeva CP_2
attività di commercio al minuto di generi alimentari ed era titolare dell'utenza idrica ad uso artigianale e commerciale;
2) la titolarità dell'utenza era stata assunta “a seguito della richiesta di voltura presentata in data 3 agosto 2022, e pervenuta ad il successivo 4 agosto 2022, con la quale CP_2
la ricorrente aveva effettuato una regolarizzazione tardiva di una situazione preesistente”; 3) segnatamente ella era “subentrata nella fornitura regolarizzando tardivamente la propria posizione, come si evinceva dalla visura societaria allegata alla richiesta di voltura, che dava conto della costituzione della società fin dall'8 febbraio 2000 e della sua iscrizione al Registro Imprese dal successivo 9 maggio 2000”; 4) la stessa, inoltre, nel contesto della predetta richiesta, aveva espressamente dichiarato (così effettuando una inequivoca ricognizione di debito) di “sottoscrivere il contratto con in sanatoria, in quanto utilizzatore di fatto del servizio dal 01.01.2009, con CP_2
obbligo di pagamento dei consumi da pari data, nonché della sanzione prevista per il ritardo nella regolarizzazione di cui all'art. B.19 del Regolamento per il servizio idrico integrato”; 5) alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata in quanto la tardività della richiesta di pagamento da parte del
Gestore non era a lui imputabile avendo la confessoriamente ammesso di avere fruito del Parte_1
servizio idrico dal 1.01.2009 ma avendo provveduto alla regolarizzazione della propria posizione solo in data 4 agosto 2022; 6) solo da tale momento, il Gestore aveva potuto provvedere alla registrazione dell'utente, con decorrenza retroattiva alla data di inizio del rapporto e, in secondo luogo, ad emettere la relativa fattura. Ha concluso per il rigetto della domanda.
Istruita la causa con produzioni documentali, con ordinanza 14.3.2024 il Tribunale di Nuoro ha rigettato la domanda.
Ha osservato il Giudice di primo grado che in data 3.8.2022 la ricorrente aveva chiesto la voltura del servizio di fornitura idrica: ella, nella sezione 15, aveva attestato che il contratto con veniva CP_2
sottoscritto in sanatoria in quanto utilizzatore di fatto del servizio dall'1.1.2009 con obbligo di pagamento dei consumi da pari data, nonché della sanzione per il ritardo nella regolarizzazione di cui all'art. B.19 del Regolamento del SII.
Ha evidenziato che, nonostante tale riconoscimento, la ricorrente non aveva prodotto alcun documento, né aveva formulato alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare di aver richiesto l'attivazione del servizio dall'1.1.2009.
Ha, infine, rilevato che il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso poteva essere fatto valere interrompe(va) la prescrizione che fosse ancora in corso, mentre se la prescrizione era già compiuta poteva solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione: nella specie, la società ricorrente si era espressamente obbligata, in quanto utilizzatrice di fatto del servizio dall'1.1.2009, al pagamento dei consumi dalla stessa data, mostrando di considerare ancora esistente il diritto che era parzialmente estinto di tal che doveva apprezzarsi che ella avesse rinunciato alla prescrizione già maturata.
Avverso detta ordinanza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto gravame la la quale Parte_1
ha lamentato la erroneità della decisione avendo ella, sin dal 2009, fatto richiesta di attivazione del servizio alla quale aveva fatto seguito la installazione del contatore matricola 09/TA038374 da parte della soc. e l'avvio della somministrazione. CP_2
Ha dedotto essere verosimile che avesse installato il contatore nel 2009 ma non avesse CP_2
censito correttamente l'utenza a nome della soc. tanto che nel tempo il gestore aveva Pt_1
effettuato n.6 letture a partire dall'1.01.2009 ma senza procedere alla fatturazione a nome dell'appellante.
Ha denunziato che “la richiesta di presentazione modulo di voltura dell'utenza richiesto da CP_2
non era altro che un maldestro tentativo del gestore di sopperire alle proprie negligenze, richiesta che era stata presentata al fine di ricevere finalmente la fatturazione dei consumi idrici e che di fatto consisteva nella voltura della su un'utenza già ad essa riferibile per averne Parte_1
richiesto l'attivazione nel 2009”.
Ha, poi, ulteriormente lamentato la erroneità della decisione non avendo essa appellante mai effettuato alcun riconoscimento del debito portato nella fattura oggetto di contestazione: la compilazione della clausola richiamata al punto 15 del modulo di attivazione era stata condizione necessaria al fine di ottenere la voltura da parte della società erogatrice ed in ogni caso ella si era impegnata al versamento dei canoni dovuti rapportati all'effettiva fruizione dell'utenza, con l'ovvia eccezione dei crediti caduti in prescrizione.
Ha concluso, in riforma della ordinanza appellata, per l'accoglimento della domanda ab origine introdotta.
Ritualmente notificato l'atto di appello, nessuno si è costituito nell'interesse di CP_2
dichiarata contumace con ordinanza 6.12.2024.
*
L'appello non può essere accolto.
Risulta dalla disamina del doc.4 di parte che la soc. in data 3.8.2022 ha CP_2 Parte_1
presentato al gestore idrico istanza di voltura del servizio di fornitura idrica a servizio dell'immobile ubicato in Orosei, Fraz. Sos Alinos (via Sa Conzola / Tirreno).
Ha reso noto la società che trattavasi di un immobile acquisito in proprietà con atto registrato c/o la
Conservatoria di Nuoro in data 11.10.2005 ed edificato in forza di permesso di costruire n.122 del
12.8.2006.
Nella Sezione 15 (rubricata come subentro / voltura tardivi) la medesima ha dichiarato che “il contratto con viene sottoscritto in sanatoria in quanto utilizzatore di fatto del servizio dal CP_2
1.1.2009, con obbligo del pagamento dei consumi da pari data, nonché della sanzione prevista per il ritardo nella regolarizzazione di cui all'art.B.19 del regolamento per il servizio idrico integrato”.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, a fronte del dato contenutistico di cui sopra
(in cui, si ripete, la società si qualifica come utilizzatore di fatto del servizio), alcuna dimostrazione ella ha fornito circa la riferita circostanza secondo cui la stessa, sin dal 2009, avesse presentato istanza di attivazione, a suo nome, del servizio di somministrazione idrica.
Del resto ove ciò fosse effettivamente accaduto, rileva questa Corte come appaia quanto meno inusuale e difficilmente plausibile che per ben oltre 13 anni detta società, in nessuna occasione, abbia ritenuto di chiedere ad le ragioni in forza delle quali quest'ultima mai avesse provveduto a CP_2
trasmetterle le fatture relative ai consumi effettuati (consumi che, si ricorda, erano relativi ad un immobile ad uso artigianale e commerciale di non trascurabili dimensioni).
Fermo quanto precede, neppure può essere contestato che quanto indicato (e sottoscritto) dalla nella sez.15 (e di cui si è dato sopra conto) ben possa essere qualificato come Parte_1
riconoscimento di debito essendosi ella obbligata, siccome utilizzatore di fatto del servizio sin dal
1.1.2009, a pagare i consumi da pari data, oltre alla sanzione prevista per il ritardo nella regolarizzazione ex art.B.19 del R.I.I.
È il caso di rilevare che il riconoscimento di un debito neppure esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto e, del pari, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo: l'atto di riconoscimento non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva posto che ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rilevi i caratteri della volontarietà.
Trattasi della situazione che ricorre nella vicenda in disamina.
Correttamente, altresì, il Tribunale di Nuoro ha ritenuto che con la sottoscrizione di quanto dichiarato nella sez. 15, la appellante abbia rinunciato alla prescrizione maturata: ed infatti, ella si è
“espressamente obbligata, in quanto utilizzatrice di fatto del servizio dall'1.1.2009, al pagamento dei consumi dalla stessa data, mostrando di considerare ancora esistente il diritto che era parzialmente estinto”.
Trattasi di giudizio che va confermato in questa sede, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Nuoro è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Nulla sulle spese attesa la situazione di contumacia della appellata.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni