Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 agosto 1890 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 novembre 2000 |
Commentari • 21
- 1. Tre lezioni di archivistica non ortodossaGianni Penzo Doria · https://www.filodiritto.com/ · 28 marzo 2025
Tre lezioni di archivistica non ortodossa 2. Il principio di provenienza 1. La provenienza: un concetto giuridico Due sono i caposaldi fondamentali in archivistica generale: il vincolo archivistico e il principio di provenienza. Il primo lo abbiamo esaminato come entanglement nel precedente articolo (https://www.filodiritto.com/tre-lezioni-di-archivistica-non-ortodossa), ora invece affrontiamo il tema della provenienza. Deve essere qui chiarito che si tratta di un concetto giuridico, prima che archivistico, il quale, in entrambi i casi, ha a che fare con il significato di “originarietà” e di “contesto”. In ambito giuridico, infatti, il principio di provenienza impone che le norme siano …
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Giurisprudenza • 455
- 1. Trib. Messina, sentenza 27/06/2025, n. 1299Provvedimento: TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 2646/2019 R.G., promossa da: Parte_1 , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Pt_1 alla Piazza Unione Europea, P.I.: P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Pt_1 Via Romagnosi n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cuscinà, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; - attore opponente- CONTRO Controparte_1 P.I: P.IVA_2 , elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Sofia, 22, presso lo studio dell'avv. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- I. : Delle ((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)).
- Art. 1.
Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: (3) (4)
a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanita' quanto di malattia;
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.
La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.
Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. (3) (4)
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata". - Art. 2.
Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:
a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;
b) le fondazioni private destinate a pro di una o piu' famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;
c) le societa' ed associazioni regolato dal codice civile e dal codice di commercio.
I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del Sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorita' medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia. (3) ((4))
Il Sottoprefetto ha facolta' di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza. (3) ((4))
Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".