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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1428/2020 r.g.
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Avv. ANTONINI GABRIELE parte attrice opponente
Controparte_1 Controparte_2
Avv. BINELLI MATTEO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
- Per tutti i concludenti o almeno per il debitore principale:
A) Dichiararsi la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, per la scelta del foro straniero e comunque per l'irregolarità della delega, conferita dall'opposto al difensore, anche se si è remissivi alla interpretazione che il Tribunale darà sul punto, all'accordo di distribuzione.
B) Revocare il decreto, perché richiesto intempestivamente, in deroga all'accordo del 2019 e per somma superiore al dovuto.
Con compensazione di spese.
- Per l'asserito fideiussore Parte_3
Revocarsi il decreto richiesto contro di lui, perché non ha sottoscritto lo impegno fideiussorio del 2013 come confermato dalla
CTU. Con vittoria di spese, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario.
- Per i fideiussori tutti:
Dichiararsi, per i motivi di cui alle precedenti lettere A-B-C-D di cui alla conclusionale già depositata, che per qui si intendono richiamati l'estinzione della fideiussione.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.
1 Per il convenuto-opposto: nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa respingersi l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Vittoria in spese, compensi di lite e rimborso forfetario.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, si insiste per l'accoglimento delle istanze di prova orale dedotte con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di questa difesa, da intendersi qui integralmente richiamate, previa revoca dell'ordinanza che ne ha respinto l'ammissione.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con decreto ingiuntivo emesso il 22.6.2020, si ingiungeva a , e e Parte_1 Pt_3 Pt_4 ad , in via tra loro solidale, il pagamento in favore di della somma di € Parte_2 CP_3
1.075.096,00 oltre ad interessi e spese di lite, “gli ultimi tre quali fideiussori e nei limiti dell'importo da essi garantito”.
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione.
1.2.1. Gli stessi hanno assunto la competenza territoriale del foro di LE, hanno denunciato che la traduzione dei documenti allegati al decreto non sarebbero munita di asseverazione giudiziale, rilevando che la procura non sarebbe stata legalizzata e il mandante non avrebbe potere di rappresentanza della società ingiungente.
1.2.2. Inoltre, i medesimi opponenti hanno lamentato che la somma ingiunta risulterebbe eccessiva in quanto il debitore avrebbe pagato l'importo di € 3.953,33 e comunque la richiesta di ingiunzione andrebbe considerata intempestiva in ragione del tenore degli accordi intervenuti tra le parti.
In aggiunta, il fideiussore ha disconosciuto la propria sottoscrizione in seno alla “lettura Parte_3 di riconciliazione del debito” del 15/10/2013.
1.2.3. Da ultimo è bene evidenziare che tutti i fideiussori hanno contestato che, nella dinamica del rapporto, si sono succedute violazioni degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., tali da comportare l'estinzione della fideiussione (si vedano pagg.
5-6 atto di citazione in opposizione).
1.3. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle eccezioni, richiedendo la CP_3 conferma del d.i. opposto.
1.4. Nel corso del procedimento è stata svolta perizia grafologica sulla sottoscrizione riferibile a Parte_3
, apposta sulla “Lettera di riconciliazione del debito” del 15 ottobre 2013, da cui è emerso che tale
[...]
2 sottoscrizione è “apocrifa e non attribuibile alla mano del sig. (si veda documento depositato Parte_3
l'11/11/2012, pag. 49).
2. Così sinteticamente richiamati gli accadimenti processuali e le argomentazioni esposte dalle parti, è bene procedere ad esaminare le questioni preliminari sollevate dalle parti.
2.1. Quanto alla questione con cui si individuerebbe la competenza del foro di LE (si veda comparsa di costituzione dell'opposta, doc. n. 1), è bene precisare che l'opponente ha formulato tale questione in relazione alla clausola contrattuale che recita:
“The Authorized Association for any possible disagreement between both parties concerning the articles of this agreement is the commercial court of the European Union in Brussels.
Both parties agree that the courts of the European Union will be the authorized association to control this agreement”-
2.1.1. L'opposto ha tradotto la clausola nella lingua italiana, nel modo seguente:
“L'Associazione Autorizzata per ogni possibile disaccordo tra le parti relativo agli articoli del presente contratto è il tribunale commerciale della Unione Europea sito in LE.
Entrambe le parti concordano che i tribunali della Unione Europea saranno associazioni autorizzate per controllare il presente contratto”.
Si trattava di traduzione asservata, non oggetto di specifiche contestazione della parte opponente.
2.1.2. Così come formulata, alla clausola non può attribuirsi alcun effetto giuridico.
2.1.2.1. Deve rilevarsi che la stessa clausola appare intrinsecamente contraddittoria: il primo periodo della pare porsi in contrasto con la formulazione del secondo periodo: infatti, laddove in prima battuta s'individua la competenza della “commercial court of the European Union in Brussels” per “ogni possibile disaccordo tra le parti”; dall'altro lato, invece, si autorizzano (tutte) le “courts of the European Union” al controllo del contratto.
2.1.2.2. Inoltre, per come argomentato da parte opposta e non smentito da parte opponente, non esisterebbe alcuna “commercial court of the European Union in Brussels”, di talché, ove fosse valorizzato unicamente il primo periodo della clausola, non sarebbe neppure individuabile l'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi sulla esecuzione del contratto in parola.
2.1.3. Sulla scorta di tali considerazioni la richiamata clausola non si ritiene idonea a fondare pronuncia che riconosca insussistenza della giurisdizione italiana;
da ultimo, deve rilevarsi che tale questione veniva formulata dall'opponente con tenore che mette in dubbio la effettiva volontà di proposizione dell'eccezione (anche nelle conclusioni l'opponente ha riconosciuto che “se si è remissivi alla interpretazione che il Tribunale darà sul punto, all'accordo di distribuzione”).
3 2.2. Quanto alla questione relativa alla mancata traduzione asseverata degli atti che avevano accompagnato il ricorso per emissione del decreto ingiuntivo e tutt'ora accompagnano gli atti dell'opposta, è bene rilevare che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera
(sul punto si veda Cass. Sez. 5, 17/06/2015, n. 12525, Rv. 635748 - 01).
Nel medesimo senso, altra pronuncia di legittimità ha affermato che in materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione (sul punto si veda Cass. Sez. 2, 12/07/2023, n. 19900, Rv. 668399 - 01).
2.2.1. Pertanto, considerato che gli atti strettamente processuali sono stati incontestabilmente redatti nella lingua italiana, il loro accompagnarsi con atti di natura diversa, redatti in lingua inglese, non integra alcuna fattispecie di invalidità.
2.3. Inoltre, appare corretto rilevare che la procura alle liti non necessitava di essere legalizzata in quanto redatta in Italia (precisamente in “Mantova”).
2.4. Da ultimo, occorre evidenziare che i poteri di rappresentanza di derivano da atto Persona_1 notarile redatto in lingua turca, la cui traduzione in lingua italiana viene depositata in atti (si veda allegato n. 3, comparsa di costituzione e risposta dell'opposto), la cui effettiva autenticità non viene posta in dubbio da parte opponente e, quanto alla denunciata mancanza di traduzione asseverata, si richiamano le considerazioni espresse in alto (paragrafo 2.2).
2.5. Sulla scorta di tali argomentazioni appare corretto rigettare le questioni preliminari e formali, proposte dalla parte opponente.
3. Quanto delle questioni di merito deve rilevarsi che non sussistono particolari dubbi sulla sussistenza del debito e sulla proponibilità della iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale.
3.1. A tal proposito, nella “lettera di intenti” redatta a seguito dell'incontro del 27/3/2019 (documento non contestato dalle parti, allegato n. 3 atto di citazione di parte opponente), il debitore principale Parte_5
[..
[...] [...]
ha riconosciuto debito di € 1.075.936,00 e lo stesso debitore principale, in accordo con il
[...] creditore, aveva dichiarato che avrebbe pagato il debito nell'ambito della prosecuzione del rapporto commerciale che legava le parti, attraverso l'effettuazione di nuovi ordini seguiti dalla corresponsione di importo maggiorato del 25%, in modo tale che l'indicato surplus del 25% sarebbe stato destinato alla copertura dell'ingente debito precedentemente maturato.
Inoltre, si impegnava a concedere ipoteca a “ Parte_1 Persona_2
. Controparte_2
3.2. Tuttavia, nel caso di specie, parte opposta ha affermato che debitore principale è “venuto meno anche a tali impegni, visto che da un lato non ha effettuato ordini, né ha accompagnato i pochi effettuati con il versamento del 25% pattuito (cfr. supra). Dall'altro non ha nemmeno concesso alcuna ipoteca sulle sue proprietà in favore di come invece CP_3 si era impegnato a fare (punto 3 lettera di intenti 27.3.2019), essendo noto che tale iniziativa può essere anche unilaterale
e avvenire per iniziativa del solo debitore (art. 2821 c.c.)” (pag. 10 comparsa di costituzione).
La circostanza non veniva contestata dall'opponente, di talché, considerata la richiamata lettera d'intenti quale accordo di dilazione, appare corretto ritenere provato che tale accordo di dilazione veniva disatteso da , il quale richiedeva pochi e scarsamente significativi ordinativi al creditore (in quanto Parte_1 tali insuscettibili di estinguere l'ingente debito, tramite il dichiarato pagamento aggiuntivo del 25%) e non concedeva ipoteca al creditore.
3.3. Ciò comporta la possibilità, per il creditore, di ottenere la risoluzione dell'accordo contenuto nella lettura di intenti, come peraltro implicitamente richiesto nell'ambito delle domande presentante nel presente giudizio;
emerge infatti l'inadempimento di . Parte_1
3.3.1. In ipotesi assimilabile, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione (sul punto si veda Cass. Sez. 2, 18/09/2020, n. 19513, Rv. 659132 - 01): nel caso di specie la domanda, volta ad ottenere l'immediato pagamento del debito, implicitamente contiene la richiesta di risoluzione dell'accordo contenuto nella lettura di intenti, con cui veniva dilazionata la possibilità di pagamento, a sua volta rimasta nella sostanza inadempiuta.
3.4. Inoltre, può rilevarsi come l'esiguo surplus versato dal creditore (individuato da in Parte_1
€ 3.935,33, si veda pag. 4 atto di citazione in opposizione;
individuato dal creditore in € 3.452,53, si vedano pag.
9-10 comparsa di costituzione e risposta dell'opponente) debba essere imputato agli interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c., da corrispondere in relazione alla natura della transazione e all'ampiamente riconosciuta debenza delle somme.
5 3.5. Deve pertanto riconoscersi che risulta debitore della somma indicata nel decreto Parte_1 ingiuntivo, con conseguente necessità di condannare l'opponente al pagamento del debito lui riferibile.
4. Occorre analizzare le questioni relative ai fideiussori;
appare dirimente procedere all'esame della questione relativa alla eventuale violazione dell'art. 1957 c.c.
4.1. Infatti, risulta che i fideiussori avevano sottoscritto il documento denominato “lettera di riconciliazione del debito” del 15/10/2013, nel cui ambito gli stessi si erano impegnati a garantire il debito di , in quel momento pari a € 719,142,00, con scadenza individuata nel 31/12/2015 (si Parte_1 veda allegato n. 2, comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
4.2. Gli stessi fideiussori non sono invece firmatari dell'accordo contenuto nella lettera di intenti del
27/3/2019 (richiamata nel paragrafo 3.1.), con cui si individuano differenti e posticipate modalità di pagamento del debito, peraltro aumentato nel suo importo.
4.3. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nell'ambito del termine ex art. 1957
c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro i termini di legge;
ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore ovvero, pur avendone la possibilità, non agisca contro quest'ultimo per propria inerzia, così inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del garante, l'obbligazione fideiussoria (sul punto si veda Cass. Sez. 2, 20/12/2021,
n. 40829, Rv. 663374 – 02, massimata).
4.4. Sulla scorta di tali principi parrebbe potersi affermare che il creditore, non avendo presentato istanze giudiziali nei confronti del debitore principale nel termine indicato dall'art. 1957 c.c., sarebbe incorso nella decadenza di legge con conseguente estinzione della garanzia;
nella logica di tale prospettazione il dies a quo del termine dovrebbe essere individuato nella scadenza dell'obbligazione principale, per come indicata nell'accordo in cui erano parte i fideiussori (31/12/2015).
4.5. A tal proposito appare corretto richiamare le tesi elaborata dalla parte opposta, che invece chiede il rigetto dell'eccezione; infatti, secondo l'opposta, nel caso di specie risulterebbe applicabile quell'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
4.6. Tale ultima controdeduzione, tuttavia, non appare centrata: l'accordo fideiussorio non reca alcuna particolare clausola o descrizione della garanzia, che la orienti nel senso descritto dall'opposta.
6 Infatti, deve ritenersi che, al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., occorre verificare che, alla luce della specifica natura dell'accordo fideiussorio o della inequivoca interpretazione delle clausole del contratto, possa concludersi che l'intenzione delle parti era chiaramente orientata ad escludere l'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Nel caso di specie, invero, non risulta che le parti abbiano inteso agganciare l'accordo fideiussorio all'integrale adempimento dell'obbligazione, quanto invece, diversamente, alla sua scadenza;
inoltre, data la natura dell'accordo, lo stessa non pare decisivamente propendere verso la disapplicazione dell'art. 1957
c.c.; trattasi, pertanto, di opzioni regolatorie entrambe consentite all'autonomia delle parti ed entrambe compatibili con la natura dell'accordo.
Deve rilevarsi che, sul punto, nel citato accordo, la parti avevano taciuto;
ne discende che la mancata individuazione di elementi di segno contrario, porta a ritenere applicabile la disciplina codicistica prevista dall'art. 1957 c.c.
4.7. Ciò determina l'accoglimento della eccezione formulata dai fideiussori, con conseguente accoglimento della ricostruzione che contempla la decadenza dalla garanzia;
come detto, infatti, l'accordo riferibile ai fideiussori individua quale scadenza il 31/12/2015; parte opposta non ha provato che, entro sei mesi dalla scadenza di tale accordo, aveva proposto istanze giudiziali contro il debitore principale.
5. Conclusivamente appare corretto revocare il decreto ingiuntivo opposto, considerato che lo stesso era stato richiesto nei confronti del debitore principale senza aver ottenuto, neppure implicitamente, pronuncia di risoluzione per inadempimento dell'accordo contenuto nella lettera di intenti (ottenuta, invece, all'esito del presente giudizio, si veda par.
3.3.1. e ss.).
5.1. Ad ogni modo, come già detto (si veda par. 3.5.), deve essere riconosciuto quale Parte_1 debitore di per l'intero importo indicato nel Persona_2 Controparte_2 decreto ingiuntivo, con conseguente condanna del medesimo debitore al pagamento della predetta somma.
5.2. Nei confronti dei fideiussori dovrà parimenti essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
differentemente dalla pronuncia emesse nei confronti del debitore principale, la domanda formulata dal creditore nei confronti dei fideiussori deve essere rigettata per decadenza della garanzia, a seguito di accoglimento di eccezione che ha indicato la violazione dell'art. 1957 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per
7 cui viene liquidato un importo pari al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
6.1. Si precisa che la domanda formulata da “ Persona_3
nei confronti di è considerata di valore maggiore rispetto a quella promossa
[...] Parte_1 da “ nei confronti di , Persona_3 Parte_2 [...]
, : di questo si è tenuto conto nella liquidazione e, in particolare, nella Parte_3 Parte_4 individuazione dello scaglione di riferimento.
6.2. Le spese di c.t.u. sono definitivamente a carico di “ Persona_3
, considerato l'esito della domanda formulata nei confronti dei fideiussori.
[...]
6.3. Si rileva, inoltre, che il difensore di si è dichiarato antistatario e ha richiesto la Parte_3 distrazione delle somme liquidate in suo favore;
la richiesta non può essere accolta in quanto la posizione processuale di è stata assimilata a quella degli altri fideiussori, i quali tuttavia non sono Parte_3 stati interessati dalla medesima dichiarazione nonostante siano difesi dallo stesso difensore.
Nel caso di specie viene effettuata una unitaria liquidazione dell'onorario, con conseguente inscindibilità delle posizioni.
A tal proposito è bene evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, in caso assimilabile, ha specificato che “la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta priva la parte vittoriosa della possibilità di agire nei confronti del soccombente per il recupero delle stesse, dal momento che il provvedimento di distrazione fa sorgere in capo al difensore un diritto proprio, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata (v., ex plurimis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013, Rv. 625396 - 01)” e che “la
"traslazione" del diritto alle spese di lite è ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall'altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore” (si veda Cass. n. 21281 del 29 agosto
2018), sicché la distrazione delle spese in favore del difensore di parte processuale “complessa” mal si concilia con la dichiarazione formulata dal difensore nei confronti di unico soggetto, che presupporrebbe inapplicabile scissione delle posizioni in sede di liquidazione.
p.q.m.
accoglie l'opposizione presentata avverso il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. accoglie la domanda formulata da nei Persona_3 confronti di e, previo accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento Parte_1 dell'accordo di dilazione contenuto nella lettera di intenti del 27/3/2019, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € Persona_3
8 1.075.096,00, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo (decurtati dalle somme già ricevute, imputabili agli interessi).
Rigetta la domanda formulata da nei Persona_3 confronti di , , . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di “ Parte_1 [...]
, quantificate in € 29.154,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese Persona_3 generali del 15%.
Condanna “ , al pagamento delle spese di Persona_3 Persona_3 lite in favore di , , , quantificate in € 22.426,00 per Parte_2 Parte_3 Parte_4 compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Persona_3
Spoleto, 18 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
9
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1428/2020 r.g.
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Avv. ANTONINI GABRIELE parte attrice opponente
Controparte_1 Controparte_2
Avv. BINELLI MATTEO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
- Per tutti i concludenti o almeno per il debitore principale:
A) Dichiararsi la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, per la scelta del foro straniero e comunque per l'irregolarità della delega, conferita dall'opposto al difensore, anche se si è remissivi alla interpretazione che il Tribunale darà sul punto, all'accordo di distribuzione.
B) Revocare il decreto, perché richiesto intempestivamente, in deroga all'accordo del 2019 e per somma superiore al dovuto.
Con compensazione di spese.
- Per l'asserito fideiussore Parte_3
Revocarsi il decreto richiesto contro di lui, perché non ha sottoscritto lo impegno fideiussorio del 2013 come confermato dalla
CTU. Con vittoria di spese, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario.
- Per i fideiussori tutti:
Dichiararsi, per i motivi di cui alle precedenti lettere A-B-C-D di cui alla conclusionale già depositata, che per qui si intendono richiamati l'estinzione della fideiussione.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.
1 Per il convenuto-opposto: nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa respingersi l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Vittoria in spese, compensi di lite e rimborso forfetario.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, si insiste per l'accoglimento delle istanze di prova orale dedotte con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di questa difesa, da intendersi qui integralmente richiamate, previa revoca dell'ordinanza che ne ha respinto l'ammissione.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con decreto ingiuntivo emesso il 22.6.2020, si ingiungeva a , e e Parte_1 Pt_3 Pt_4 ad , in via tra loro solidale, il pagamento in favore di della somma di € Parte_2 CP_3
1.075.096,00 oltre ad interessi e spese di lite, “gli ultimi tre quali fideiussori e nei limiti dell'importo da essi garantito”.
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione.
1.2.1. Gli stessi hanno assunto la competenza territoriale del foro di LE, hanno denunciato che la traduzione dei documenti allegati al decreto non sarebbero munita di asseverazione giudiziale, rilevando che la procura non sarebbe stata legalizzata e il mandante non avrebbe potere di rappresentanza della società ingiungente.
1.2.2. Inoltre, i medesimi opponenti hanno lamentato che la somma ingiunta risulterebbe eccessiva in quanto il debitore avrebbe pagato l'importo di € 3.953,33 e comunque la richiesta di ingiunzione andrebbe considerata intempestiva in ragione del tenore degli accordi intervenuti tra le parti.
In aggiunta, il fideiussore ha disconosciuto la propria sottoscrizione in seno alla “lettura Parte_3 di riconciliazione del debito” del 15/10/2013.
1.2.3. Da ultimo è bene evidenziare che tutti i fideiussori hanno contestato che, nella dinamica del rapporto, si sono succedute violazioni degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., tali da comportare l'estinzione della fideiussione (si vedano pagg.
5-6 atto di citazione in opposizione).
1.3. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle eccezioni, richiedendo la CP_3 conferma del d.i. opposto.
1.4. Nel corso del procedimento è stata svolta perizia grafologica sulla sottoscrizione riferibile a Parte_3
, apposta sulla “Lettera di riconciliazione del debito” del 15 ottobre 2013, da cui è emerso che tale
[...]
2 sottoscrizione è “apocrifa e non attribuibile alla mano del sig. (si veda documento depositato Parte_3
l'11/11/2012, pag. 49).
2. Così sinteticamente richiamati gli accadimenti processuali e le argomentazioni esposte dalle parti, è bene procedere ad esaminare le questioni preliminari sollevate dalle parti.
2.1. Quanto alla questione con cui si individuerebbe la competenza del foro di LE (si veda comparsa di costituzione dell'opposta, doc. n. 1), è bene precisare che l'opponente ha formulato tale questione in relazione alla clausola contrattuale che recita:
“The Authorized Association for any possible disagreement between both parties concerning the articles of this agreement is the commercial court of the European Union in Brussels.
Both parties agree that the courts of the European Union will be the authorized association to control this agreement”-
2.1.1. L'opposto ha tradotto la clausola nella lingua italiana, nel modo seguente:
“L'Associazione Autorizzata per ogni possibile disaccordo tra le parti relativo agli articoli del presente contratto è il tribunale commerciale della Unione Europea sito in LE.
Entrambe le parti concordano che i tribunali della Unione Europea saranno associazioni autorizzate per controllare il presente contratto”.
Si trattava di traduzione asservata, non oggetto di specifiche contestazione della parte opponente.
2.1.2. Così come formulata, alla clausola non può attribuirsi alcun effetto giuridico.
2.1.2.1. Deve rilevarsi che la stessa clausola appare intrinsecamente contraddittoria: il primo periodo della pare porsi in contrasto con la formulazione del secondo periodo: infatti, laddove in prima battuta s'individua la competenza della “commercial court of the European Union in Brussels” per “ogni possibile disaccordo tra le parti”; dall'altro lato, invece, si autorizzano (tutte) le “courts of the European Union” al controllo del contratto.
2.1.2.2. Inoltre, per come argomentato da parte opposta e non smentito da parte opponente, non esisterebbe alcuna “commercial court of the European Union in Brussels”, di talché, ove fosse valorizzato unicamente il primo periodo della clausola, non sarebbe neppure individuabile l'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi sulla esecuzione del contratto in parola.
2.1.3. Sulla scorta di tali considerazioni la richiamata clausola non si ritiene idonea a fondare pronuncia che riconosca insussistenza della giurisdizione italiana;
da ultimo, deve rilevarsi che tale questione veniva formulata dall'opponente con tenore che mette in dubbio la effettiva volontà di proposizione dell'eccezione (anche nelle conclusioni l'opponente ha riconosciuto che “se si è remissivi alla interpretazione che il Tribunale darà sul punto, all'accordo di distribuzione”).
3 2.2. Quanto alla questione relativa alla mancata traduzione asseverata degli atti che avevano accompagnato il ricorso per emissione del decreto ingiuntivo e tutt'ora accompagnano gli atti dell'opposta, è bene rilevare che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera
(sul punto si veda Cass. Sez. 5, 17/06/2015, n. 12525, Rv. 635748 - 01).
Nel medesimo senso, altra pronuncia di legittimità ha affermato che in materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione (sul punto si veda Cass. Sez. 2, 12/07/2023, n. 19900, Rv. 668399 - 01).
2.2.1. Pertanto, considerato che gli atti strettamente processuali sono stati incontestabilmente redatti nella lingua italiana, il loro accompagnarsi con atti di natura diversa, redatti in lingua inglese, non integra alcuna fattispecie di invalidità.
2.3. Inoltre, appare corretto rilevare che la procura alle liti non necessitava di essere legalizzata in quanto redatta in Italia (precisamente in “Mantova”).
2.4. Da ultimo, occorre evidenziare che i poteri di rappresentanza di derivano da atto Persona_1 notarile redatto in lingua turca, la cui traduzione in lingua italiana viene depositata in atti (si veda allegato n. 3, comparsa di costituzione e risposta dell'opposto), la cui effettiva autenticità non viene posta in dubbio da parte opponente e, quanto alla denunciata mancanza di traduzione asseverata, si richiamano le considerazioni espresse in alto (paragrafo 2.2).
2.5. Sulla scorta di tali argomentazioni appare corretto rigettare le questioni preliminari e formali, proposte dalla parte opponente.
3. Quanto delle questioni di merito deve rilevarsi che non sussistono particolari dubbi sulla sussistenza del debito e sulla proponibilità della iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale.
3.1. A tal proposito, nella “lettera di intenti” redatta a seguito dell'incontro del 27/3/2019 (documento non contestato dalle parti, allegato n. 3 atto di citazione di parte opponente), il debitore principale Parte_5
[..
[...] [...]
ha riconosciuto debito di € 1.075.936,00 e lo stesso debitore principale, in accordo con il
[...] creditore, aveva dichiarato che avrebbe pagato il debito nell'ambito della prosecuzione del rapporto commerciale che legava le parti, attraverso l'effettuazione di nuovi ordini seguiti dalla corresponsione di importo maggiorato del 25%, in modo tale che l'indicato surplus del 25% sarebbe stato destinato alla copertura dell'ingente debito precedentemente maturato.
Inoltre, si impegnava a concedere ipoteca a “ Parte_1 Persona_2
. Controparte_2
3.2. Tuttavia, nel caso di specie, parte opposta ha affermato che debitore principale è “venuto meno anche a tali impegni, visto che da un lato non ha effettuato ordini, né ha accompagnato i pochi effettuati con il versamento del 25% pattuito (cfr. supra). Dall'altro non ha nemmeno concesso alcuna ipoteca sulle sue proprietà in favore di come invece CP_3 si era impegnato a fare (punto 3 lettera di intenti 27.3.2019), essendo noto che tale iniziativa può essere anche unilaterale
e avvenire per iniziativa del solo debitore (art. 2821 c.c.)” (pag. 10 comparsa di costituzione).
La circostanza non veniva contestata dall'opponente, di talché, considerata la richiamata lettera d'intenti quale accordo di dilazione, appare corretto ritenere provato che tale accordo di dilazione veniva disatteso da , il quale richiedeva pochi e scarsamente significativi ordinativi al creditore (in quanto Parte_1 tali insuscettibili di estinguere l'ingente debito, tramite il dichiarato pagamento aggiuntivo del 25%) e non concedeva ipoteca al creditore.
3.3. Ciò comporta la possibilità, per il creditore, di ottenere la risoluzione dell'accordo contenuto nella lettura di intenti, come peraltro implicitamente richiesto nell'ambito delle domande presentante nel presente giudizio;
emerge infatti l'inadempimento di . Parte_1
3.3.1. In ipotesi assimilabile, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione (sul punto si veda Cass. Sez. 2, 18/09/2020, n. 19513, Rv. 659132 - 01): nel caso di specie la domanda, volta ad ottenere l'immediato pagamento del debito, implicitamente contiene la richiesta di risoluzione dell'accordo contenuto nella lettura di intenti, con cui veniva dilazionata la possibilità di pagamento, a sua volta rimasta nella sostanza inadempiuta.
3.4. Inoltre, può rilevarsi come l'esiguo surplus versato dal creditore (individuato da in Parte_1
€ 3.935,33, si veda pag. 4 atto di citazione in opposizione;
individuato dal creditore in € 3.452,53, si vedano pag.
9-10 comparsa di costituzione e risposta dell'opponente) debba essere imputato agli interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c., da corrispondere in relazione alla natura della transazione e all'ampiamente riconosciuta debenza delle somme.
5 3.5. Deve pertanto riconoscersi che risulta debitore della somma indicata nel decreto Parte_1 ingiuntivo, con conseguente necessità di condannare l'opponente al pagamento del debito lui riferibile.
4. Occorre analizzare le questioni relative ai fideiussori;
appare dirimente procedere all'esame della questione relativa alla eventuale violazione dell'art. 1957 c.c.
4.1. Infatti, risulta che i fideiussori avevano sottoscritto il documento denominato “lettera di riconciliazione del debito” del 15/10/2013, nel cui ambito gli stessi si erano impegnati a garantire il debito di , in quel momento pari a € 719,142,00, con scadenza individuata nel 31/12/2015 (si Parte_1 veda allegato n. 2, comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
4.2. Gli stessi fideiussori non sono invece firmatari dell'accordo contenuto nella lettera di intenti del
27/3/2019 (richiamata nel paragrafo 3.1.), con cui si individuano differenti e posticipate modalità di pagamento del debito, peraltro aumentato nel suo importo.
4.3. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nell'ambito del termine ex art. 1957
c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro i termini di legge;
ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore ovvero, pur avendone la possibilità, non agisca contro quest'ultimo per propria inerzia, così inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del garante, l'obbligazione fideiussoria (sul punto si veda Cass. Sez. 2, 20/12/2021,
n. 40829, Rv. 663374 – 02, massimata).
4.4. Sulla scorta di tali principi parrebbe potersi affermare che il creditore, non avendo presentato istanze giudiziali nei confronti del debitore principale nel termine indicato dall'art. 1957 c.c., sarebbe incorso nella decadenza di legge con conseguente estinzione della garanzia;
nella logica di tale prospettazione il dies a quo del termine dovrebbe essere individuato nella scadenza dell'obbligazione principale, per come indicata nell'accordo in cui erano parte i fideiussori (31/12/2015).
4.5. A tal proposito appare corretto richiamare le tesi elaborata dalla parte opposta, che invece chiede il rigetto dell'eccezione; infatti, secondo l'opposta, nel caso di specie risulterebbe applicabile quell'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
4.6. Tale ultima controdeduzione, tuttavia, non appare centrata: l'accordo fideiussorio non reca alcuna particolare clausola o descrizione della garanzia, che la orienti nel senso descritto dall'opposta.
6 Infatti, deve ritenersi che, al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., occorre verificare che, alla luce della specifica natura dell'accordo fideiussorio o della inequivoca interpretazione delle clausole del contratto, possa concludersi che l'intenzione delle parti era chiaramente orientata ad escludere l'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Nel caso di specie, invero, non risulta che le parti abbiano inteso agganciare l'accordo fideiussorio all'integrale adempimento dell'obbligazione, quanto invece, diversamente, alla sua scadenza;
inoltre, data la natura dell'accordo, lo stessa non pare decisivamente propendere verso la disapplicazione dell'art. 1957
c.c.; trattasi, pertanto, di opzioni regolatorie entrambe consentite all'autonomia delle parti ed entrambe compatibili con la natura dell'accordo.
Deve rilevarsi che, sul punto, nel citato accordo, la parti avevano taciuto;
ne discende che la mancata individuazione di elementi di segno contrario, porta a ritenere applicabile la disciplina codicistica prevista dall'art. 1957 c.c.
4.7. Ciò determina l'accoglimento della eccezione formulata dai fideiussori, con conseguente accoglimento della ricostruzione che contempla la decadenza dalla garanzia;
come detto, infatti, l'accordo riferibile ai fideiussori individua quale scadenza il 31/12/2015; parte opposta non ha provato che, entro sei mesi dalla scadenza di tale accordo, aveva proposto istanze giudiziali contro il debitore principale.
5. Conclusivamente appare corretto revocare il decreto ingiuntivo opposto, considerato che lo stesso era stato richiesto nei confronti del debitore principale senza aver ottenuto, neppure implicitamente, pronuncia di risoluzione per inadempimento dell'accordo contenuto nella lettera di intenti (ottenuta, invece, all'esito del presente giudizio, si veda par.
3.3.1. e ss.).
5.1. Ad ogni modo, come già detto (si veda par. 3.5.), deve essere riconosciuto quale Parte_1 debitore di per l'intero importo indicato nel Persona_2 Controparte_2 decreto ingiuntivo, con conseguente condanna del medesimo debitore al pagamento della predetta somma.
5.2. Nei confronti dei fideiussori dovrà parimenti essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
differentemente dalla pronuncia emesse nei confronti del debitore principale, la domanda formulata dal creditore nei confronti dei fideiussori deve essere rigettata per decadenza della garanzia, a seguito di accoglimento di eccezione che ha indicato la violazione dell'art. 1957 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per
7 cui viene liquidato un importo pari al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
6.1. Si precisa che la domanda formulata da “ Persona_3
nei confronti di è considerata di valore maggiore rispetto a quella promossa
[...] Parte_1 da “ nei confronti di , Persona_3 Parte_2 [...]
, : di questo si è tenuto conto nella liquidazione e, in particolare, nella Parte_3 Parte_4 individuazione dello scaglione di riferimento.
6.2. Le spese di c.t.u. sono definitivamente a carico di “ Persona_3
, considerato l'esito della domanda formulata nei confronti dei fideiussori.
[...]
6.3. Si rileva, inoltre, che il difensore di si è dichiarato antistatario e ha richiesto la Parte_3 distrazione delle somme liquidate in suo favore;
la richiesta non può essere accolta in quanto la posizione processuale di è stata assimilata a quella degli altri fideiussori, i quali tuttavia non sono Parte_3 stati interessati dalla medesima dichiarazione nonostante siano difesi dallo stesso difensore.
Nel caso di specie viene effettuata una unitaria liquidazione dell'onorario, con conseguente inscindibilità delle posizioni.
A tal proposito è bene evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, in caso assimilabile, ha specificato che “la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta priva la parte vittoriosa della possibilità di agire nei confronti del soccombente per il recupero delle stesse, dal momento che il provvedimento di distrazione fa sorgere in capo al difensore un diritto proprio, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata (v., ex plurimis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013, Rv. 625396 - 01)” e che “la
"traslazione" del diritto alle spese di lite è ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall'altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore” (si veda Cass. n. 21281 del 29 agosto
2018), sicché la distrazione delle spese in favore del difensore di parte processuale “complessa” mal si concilia con la dichiarazione formulata dal difensore nei confronti di unico soggetto, che presupporrebbe inapplicabile scissione delle posizioni in sede di liquidazione.
p.q.m.
accoglie l'opposizione presentata avverso il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. accoglie la domanda formulata da nei Persona_3 confronti di e, previo accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento Parte_1 dell'accordo di dilazione contenuto nella lettera di intenti del 27/3/2019, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € Persona_3
8 1.075.096,00, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo (decurtati dalle somme già ricevute, imputabili agli interessi).
Rigetta la domanda formulata da nei Persona_3 confronti di , , . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di “ Parte_1 [...]
, quantificate in € 29.154,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese Persona_3 generali del 15%.
Condanna “ , al pagamento delle spese di Persona_3 Persona_3 lite in favore di , , , quantificate in € 22.426,00 per Parte_2 Parte_3 Parte_4 compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Persona_3
Spoleto, 18 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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