Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
5091/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5091/2019 R.G., avente ad oggetto scioglimento comunione, vertente
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
n. 60, C.F. , nato il [...] a [...] ed C.F._1 Parte_2
ivi residente a[...], C.F. nato il C.F._2 Parte_3
12.11.1973 a Striano ed ivi residente a[...], C.F. e C.F._3
nato il [...] a [...], residente in [...], Parte_4
C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Ernesto Pietrangeli C.F._4
presso il quale elettivamente domiciliano in Striano alla via Palma, n. 332
ATTORI
E
nato il [...]3 a Sarno, C.F. , residente Controparte_1 C.F._5
a Striano alla via RA II Trav n. 6, ed elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco alla via
Sibilla Aleramo presso lo studio dell'avv. Giuseppe Esposito Alaia e avv. p Domenico Esposito Alaia
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. nato il [...] a [...], residente in TR C.F._6
Striano alla via Caduti per la Patria, n. 57, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Ernesto Pietrangeli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Striano alla via Palma, n. 332
CONVENUTO
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti Controparte_3 dall'avv. Edmondo Caprio presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio
Emanuele n. 126,
CONVENUTA
1
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a , gli attori in epigrafe indicati chiedevano di “a) Controparte_1
dichiarata aperta la successione ereditaria della sig.ra nata il [...] a [...]_1
ed ivi deceduta il 12.02.1996, e verificata la massa dei beni ereditari caduti in successione, attribuire, in esecuzione alla scrittura privata del 30.07.2014, sottoscritta dai condividenti, le quote ivi indicati
e stabilite nella posizione di fatto e di diritto;
b) accertata l'avvenuta simulazione dell'atto pubblico di compravendita del 28.06.2017, Rep. n. 23.213, racc. n. 16.176, dichiarare nullo il mentovato atto con ogni effetto e conseguenza di legge;
c) disporre la divisione ereditaria ex artt. 713 e 785 ss. c.p.c. dei cespiti caduti in successione di cui era proprietaria la predetta de cuius;
d) accertata la legittimazione attiva degli attori, dichiararne il relativo diritto successorio;
e) disporre, anche mediante nomina di C.T.U., la descrizione e la stima del compendio immobiliare in comune oggetto di scioglimento, con conseguente divisione del cespite caduto in successione, tenuto conto della misura effettiva delle rispettive quote ereditarie tra i coeredi e del favor divisionis;
f) in sede di divisione dei beni immobili ereditati, assegnare le rispettive quote agli eredi sulla base della situazione di fatto esistente e degli immobili posseduti, fermo restante l'assegnazione, ove possibile, delle parti condominiali e comuni in rapporto alle diverse quote;
g) in caso di contestazione, da parte del convenuto, del progetto di divisione, provvedere ai sensi dell'art. 187 c.p.c. h) porre le spese della presente procedura a carico del convenuto che si è opposto al bonario scioglimento o, in subordine, ripartirle tra i condividenti;
i) condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre IVA e CPA di legge, avendo, con il proprio comportamento, dato luogo alla presente controversia”.
A tal fine, allegavano che in data 12.02.1996 era deceduta ab intestato lasciando Persona_1
quali eredi legittimi il coniuge e i figli , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
e ; che la de cuius, al momento del decesso, risultava proprietaria in comunione con i CP_2 CP_1
fratelli e dei beni siti in Striano alla via Rivolta nonché alla via Controparte_4 CP_5
Roma, loro pervenuti mortis causa in conseguenza del decesso del genitore Persona_2
deceduto in data 22.04.1970; che con atto pubblico di divisione e contestuale donazione del
16.05.2005 per notaio per una quota pari a 5/45 e i AN Persona_3 Parte_1
, per una quota di 2/45 ciascuno, procedevano alla divisione dei beni con i condividenti Parte_1
e in conseguenza della quale i si attribuivano, in comune Controparte_4 CP_5 Parte_1
e indiviso, la piena proprietà dei cespiti siti in Striano alla via Rivolta n. 9 (indicati al punto 4 dell'atto di citazione); che con atto di compravendita del 14.03.2007 per notaio i Persona_4
2 alienavano, ciascuno per i propri diritti ed in solido per l'intero, a la piena Parte_1 Controparte_6 ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Striano alla via Rivolta, identificato al foglio 8 p.lla 1082; che in pari data, con atto per notaio , trasferiva agli attori, in comune Persona_4 TR
e indiviso, i diritti ad esso spettanti pari a 2/15 dell'intero sull'immobile sito in Striano alla via Rivolta
n. 9 identificato al foglio 9 p.lla 1081 sub 1, 3 e 4, spogliandosi così dei propri diritti sul patrimonio ereditario materno;
che i restanti eredi, in data 30.07.2014, sottoscrivevano una scrittura privata con la quale si accordavano sulle modalità con cui addivenire allo scioglimento della comunione sui restanti beni mediante la formazione di quote;
che, in attuazione di detto accordo che prevedeva, tra le altre cose, l'assegnazione a dell'immobile sito in Striano alla II Traversa Controparte_1
RA n. 6 di proprietà di in cambio della quota sui beni siti in via Rivolta, Parte_1
trasferiva al convenuto la proprietà dell'immobile di II Traversa RA n. 6 Parte_1
mediante atto di simulata vendita;
che, in seguito, si rifiutava di voler cedere la Controparte_1
propria quota sui beni siti in Striano alla via Rivolta al padre . Parte_1
Con comparsa depositata in data 26.11.2020, si costituiva , il quale in via Controparte_1 preliminare eccepiva la nullità della citazione e, nel merito, deduceva che l'immobile sito in Striano alla via II Traversa RA, n. 6, identificato nel N.C.E.U del Comune di Striano al foglio 4, particella 494, sub 1, categoria A/2 classe 3, vani 12,5, mq 297, composta da due livelli, piano primo e piano terra, non era parte della massa ereditaria della de cuius ma era nella piena Persona_1
ed esclusiva proprietà del padre;
allegava, inoltre, di aver acquistato siffatto bene e che non Pt_1
poteva, dunque, parlarsi di simulazione e che, anche a voler configurare, una donazione, essa doveva considerarsi pienamente valida ed efficace;
che l'accordo contenuto nella scrittura non era stato rispettato per volere delle altre parti, che avevano fatto decorrere il termine ivi previsto.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni “I. Dichiarare improponibile la domanda relativa alla simulazione di vendita dell'immobile acquistato dal Sig. dal padre;
II. Controparte_1 Pt_1
Dichiarare nulla la scrittura privata del 30/07/2014 dato che la stessa ha perso di efficacia per il termine di scadenza sottoscritto dalle parti;
III. Disporre la divisione ereditaria dei cespiti caduti in successione di cui era proprietaria la de cuius;
IV. In via istruttoria non si oppone Persona_1
altresì alla nomina di un CTU, richiesta da parte attorea, al fine di attribuire a ciascuno dei condividenti la giusta quota spettante ad ognuno;
V. Rigettare ogni avversa richiesta perché infondata in fatto ed in diritto”.
Assegnato il termine per l'espletamento della mediazione e assegnati, successivamente, i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva riassegnata alla scrivente in attuazione del decreto presidenziale n. 371/21 del 27.09.2021; con ordinanza del 6.10.2021, venivano rigettate le istanze di prova orale onerando parte attrice di depositare relazione notarile. All'esito, considerato che dalla produzione
3 della documentazione richiesta risultava che figlio della de cuius, era contitolare TR
della consistenza immobiliare identificata al mappale 1366 foglio 8, oggetto del compendio ereditario, e che la quota di 2/15 alienata da relativamente all'immobile identificato TR
alla particella 1081 foglio 8 sub. 2, 3 e 4 risultava acquistata a titolo oneroso - in comune e indiviso con , , e - da in regime di Parte_1 Parte_2 Pt_3 CP_1 Parte_4
comunione legale con il coniuge, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio tanto nei confronti di quanto del coniuge di;
inoltre, rilevato che sull'immobile TR Parte_4
identificato alla particella 1081 foglio 8 sub. 2, 3, e 4 risultava iscritta ipoteca legale in dipendenza dell'atto amministrativo del 9 maggio 2008, repertorio n. 106001/71, eseguita in data 20 maggio 2008 ai nn. 23588/3804, in favore di con sede in Napoli, domicilio ipotecario eletto Controparte_7
Napoli Via Bracco 20, per il diritto di proprietà e per la quota di 2/15 contro veniva TR esteso il contraddittorio anche al creditore ai sensi dell'art. 1113 c.c..
Con ordinanza del 15.06.2022, attesa la contumacia di , coniuge di Controparte_8 Parte_4
, ne veniva dichiarata la contumacia e, preso atto della costituzione di e di
[...] TR
, venivano nuovamente concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. a Controparte_3 fronte della richiesta avanzata da quest'ultima. All'esito, con ordinanza del 18.11.2022, rigettate le istanze di prova orale e sollevata d'ufficio la questione relativa alla nullità della scrittura privata ai sensi dell'art. 458 c.c. e assegnato alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. termine per dedurre, veniva disposta c.t.u. e, poi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 13.02.2025, in sostituzione dell'udienza del
12.02.2025, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Ciò detto in punto di fatto, si premette che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164
c.p.c. avanzata dal convenuto è priva di fondamento dal momento che Controparte_1
l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ha agevolmente consentito al medesimo di apprestare la propria linea di difesa, come si evince dalla lettura della comparsa di costituzione in cui lo stesso si è difeso nel merito, contestando le allegazioni e deduzioni delle parti.
3. Occorre, ora, analizzare la scrittura privata prodotta dagli attori in giudizio.
In particolare, gli attori hanno dedotto di aver sottoscritto unitamente al convenuto CP_1
“scrittura privata di divisione ereditaria”, con la quale determinavano le quote a ciascuno
[...] spettanti nel seguente modo: “1.1. PRIMA QUOTA: da attribuire a , costituita Parte_2
da un appartamento a piano primo avente una superficie di circa mq. 90.00 composto da due camere da letto, cucina, studio, w.c., ripostiglio e disimpegno;
lastrico di copertura al piano secondo di pari superficie del piano sottostante;
box auto al piano seminterrato di circa mq. 24.91; area esterna da adibire a parcheggio e/o giardino a piano terra, il tutto nella planimetria allegata riportata con un
4 colore rosso;
Quota di in catasto riportato al foglio 8 particella 1082 sem. irr. Cl. 1 are 19,72 R.D.
€. 63,65 e sem. irr. Cl. 1 are 3,43 R.D. 11,07, quota da attribuire al momento della stipula dell'atto pubblico di divisione alla, sig.ra quale coniuge del sig. ;
1.2. Controparte_6 Parte_2
SECONDA QUOTA: da attribuire a costituita da un appartamento al piano Parte_3
terra e/o rialzato di circa mq. 90.00 composto da n. due camere da letto, cucina, studio, w.c., ripostiglio e disimpegno;
box auto al piano seminterrato di circa mq. 27.25; area esterna da adibire parcheggio e/o giardino a piano terra il tutto nella planimetria allegata riportata con un colore verde;
piccolo locale ripostiglio (sottoscala) al piano seminterrato;
1.3. TERZA QUOTA: da attribuire a costituita da un appartamento, parte a piano terra e/o rialzato e Parte_4
parte a primo piano per complessivi mq. 86.72 circa, mq. 43.36 al piano seminterrato quale locale garage;
pozione di appartamento al piano terra e/o rialzato di circa mq 43.36 da comporre in un locale cucina/soggiorno e wc.; da una pozione al piano primo di mq. 43.36 da comporre in due camere da letto e w.c.; lastrico di copertura sovrastante la propria quota di proprietà; area da adibire, parcheggio e/o giardino nell'area cortilizia circostante a piano terra, il tutto nella planimetria allegata riportata con un colore ciano;
Parti comuni a e Parte_2 Pt_3
Il vano scala del fabbricato sarà in comune tra di loro fino al raggiungimento della proprietà posta a piano rialzato e resterà di esclusiva proprietà di per le Pt_3 Parte_2
restanti rampe fino al raggiungimento del lastrico di copertura;
La corte a piano terra sarà utilizzata come area di manovra con la esclusione di entrambi della sosta e/o parcheggio (vedi copia planimetria allegata di colore Giallo); resterà di comproprietà comune tra e la Parte_2 Pt_3
quota pari a circa mq. 36.90 quale area di manovra ai box al piano seminterrato;
si precisa inoltre, che chiunque dei AN volesse richiedere sulla propria quota, in proporzione sia alla superficie
e sia alla cubatura attribuita, eventuali autorizzazioni, permessi a costruire, Scia e Dia, per ampliamento, ristrutturazione etc. con la esecuzione finale dei lavori richiesti.
Proprietà esclusive del sig. ed attribuzione quote: Parte_1
a) zonetta di terreno della superficie di are due e centiare cinquantasei (2,56) alla contrada Via II
Trav. RA con all'interno un fabbricato composto da un piano terra e primo, in catasto al foglio
4 mappale 469, ognuno composto da n. due vani cucina, pranzo, w.c. e ripostiglio con sovrastante lastrico di copertura di proprietà, il tutto realizzato giusta Concessione edilizia del 01/06/1968, detto immobile sarà attribuito per intero al sig. nato a [...] il 1811211983 e Controparte_1
residente in [...]alla Via II Trav. RA, detto cespite sarà gravato dal solo diritto di usufrutto
a favore del sig. , attuale proprietario;
Parte_1
b) Terreno alla contrada Rivolta di are 12 e centiare 72 (12,72) di natura seminativo irriguo di classe di proprietà del Sig. nato a [...] il 0910411942 ivi residente a[...]
5 Trav. RA, pervenutogli con atto di divisione per notaio del 08t12t2010 Persona_5
Rep. 12147, quota da attribuire a nato a [...] il 01112/1969 e residente in [...]
Striano (NA) alla Via caduti Per La Patria;
RINUNZIE:
Con la presente i Germani sig.ri: , quale assegnatario della quota descritta al Parte_4
punto 1.3, con la sottoscrizione della presente rinuncia a qualsiasi azione legale sia presente che futura, nonché qualsiasi risarcimento danni, pretese ed altro nei confronti dei AN Parte_2
, e
[...] Pt_3 CP_1 CP_2
il sig. rinuncerà, a sua volta, e cederà in parti uguali la propria quota pari a Controparte_1
2115 bene personale e 2175 in regime di separazione dei beni (quota gravata da ipoteca) sulla proprietà della De Cuius Rendina Assunta e precisamente sulle quote innanzi attribuite ai AN
, e e per il terreno sito in Striano alla Via Parte_2 Pt_4 Pt_3 Controparte_6
Rivolta; inoltre si precisa che il sig. si impegna a sua cura e spese a trasferire Controparte_1
l'ipoteca di cui sopra sulla quota a lui assegnata, ed in mancanza di tale trasferimento le parti prevedono a carico del sig. , che con la sottoscrizione accetta la presente Controparte_1 clausola, che sarà corrisposta una penale di €. 15.000,00 (quindicimila/00) in favore di colui o coloro
a cui saranno attribuiti i cespiti della detta ipoteca;
a loro volta i AN , e rinunceranno e cederanno Persona_6 CP_2 Pt_3
la loro quota di spettanza attribuita a e precisamente sul fabbricato ad esso Controparte_1
attribuito in Via II Trav. RA di proprietà attuale , meglio descritto al punto Parte_1
a) della presente;
Mentre il sig. nato a [...] il 0111211969 e residente in [...]
Striano (NA) alla Via caduti Per La Patria rinuncerà a tutte le quote di sua spettanza sopra attribuite ai AN , , e;
Parte_2 Pt_4 Pt_3 CP_1
I cespiti sopra assegnati dovranno essere attribuiti, al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento libero da ipoteche, pignoramenti ed oneri, ed eventuali vincoli dovranno essere, se esistenti trasferiti alle proprie quote assegnate in proporzione”.
Detta scrittura veniva sottoscritta in data 30.07.2014 con previsione di stipulare l'atto di divisione entro il termine successivo di sedici mesi.
Preliminarmente, infondata è l'eccezione del convenuto in ordine alla natura Controparte_1 essenziale del termine indicato nella scrittura privata per la stipula dell'atto notarile. Essa, infatti, non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, “ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi;
in ogni caso, la previsione di
6 un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo” (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2019, n.32238). Nella specie, va evidenziato che proprio i condividenti sottoscrittori prevedevano espressamente la possibilità di derogare a tale termine “a data da stabilirsi”; il che depone in senso contrario a quanto sostenuto dal convenuto.
Ciò premesso, comunque, l'accordo indicato nella scrittura privata in questione deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 458 c.c..
Va osservato che le parti hanno inteso definire con la scrittura privata del 30 luglio 2014 la regolamentazione dei rispettivi diritti derivanti dall'apertura della successione materna, la quale però
è stata influenzata, quanto all'individuazione delle quote vantate dai condividenti, dalla cessione di beni di proprietà di ovvero dell'immobile sito in Striano alla via II Traversa Parte_1
RA in favore del figlio , con riserva di usufrutto, e della quota del terreno sito alla CP_1
Contrada Rivolta in favore del figlio Contestualmente nella scrittura si prevede, al punto 3 CP_2 della parte rubricata “rinunzie”, “a loro volta i AN , , e Parte_2 Pt_4 CP_2
rinunceranno e cederanno la quota di loro spettanza attribuita a e Pt_3 Controparte_1
precisamente sul fabbricato ad esso attribuito in Via II Traversa RA di proprietà attuale
, meglio descritto al punto a) della presente”. Parte_1
La dichiarazione abdicativa contenuta nella scrittura non può che riferirsi ai diritti vantati dai AN
quali eredi sulla futura successione di (si fa, infatti, riferimento alla Parte_1 Parte_1 rinuncia alla quota di loro spettanza sull'immobile di Via II Traversa RA di proprietà del padre); essendo, dunque, il ancora in vita alla data dell'atto, l'accordo incorre nella nullità di cui Parte_1 all'art. 458 c.c..
Si osserva, infatti, che sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall'altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Il patto successorio, si pone in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, ed è per definizione non suscettibile della conversione, ex art. 1424 c.c., in un testamento, mediante il quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi (v.
Cass., sent. n. 4827 del 1989). Nella specie, la configurabilità di un patto successorio nella scrittura con la quale gli attori assentivano al trasferimento al fratello degli immobili di proprietà del CP_1
7 padre, a fronte dell'impegno del medesimo di rinunciare alla sua quota sull'eredità materna, deve desumersi, in particolare, dal successivo atto di compravendita proprio dell'immobile di proprietà di e che, secondo la prospettazione degli attori, dissimula una donazione del padre in Parte_1
favore del figlio , nonché dalla rinuncia contenuta nella medesima scrittura da parte dei CP_1 AN , , e “alla quota di loro spettanza attribuita a Parte_2 Pt_4 CP_2 Pt_3
precisamente sul fabbricato ad esso attribuito alla Via II Trav. RA di Controparte_1 proprietà attuale , meglio descritto al punto a) della presente”. Parte_1
Dunque, è vero che con la scrittura in questione le parti hanno inteso accordarsi sullo scioglimento della comunione derivante dall'apertura della successione materna, ma essa è stata influenzata, quanto all'individuazione delle quote vantate dagli originari condividenti, dall'intento di disporre dei diritti derivanti dalla successione non ancora aperta del loro genitore.
Orbene, la nullità della scrittura in questione preclude che le quote possano essere determinate in base a siffatto accordo, essendo, come detto, influenzate da pattuizioni dispositive e rinunciative rispetto alla futura eredità paterna, evidentemente non ancora aperta. Pertanto, nel presente giudizio, risulta assorbita ogni questione relativa all'accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato tra e , accertamento che - in base alla prospettazione Parte_1 Controparte_1
attorea - è stato richiesto per procedere alla divisione dell'eredità materna sulla scorta delle quote così come definite nell'atto in oggetto e, dunque, come stabilito nella scrittura alla quale però non è possibile dare attuazione.
4. Ciò detto, va dichiarata aperta la successione di nata a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduta il 12.02.1996, regolata interamente dalla legge;
ne consegue che il patrimonio ereditario va ripartito tra il coniuge e i figli , , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 CP_2
. CP_1
Si evidenzia che, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione acquisita, i beni oggetto della massa da dividere sono pervenuti alla de cuius per successione Persona_1
legittima del padre, nato a [...] in data [...] e deceduto in data Persona_2
22.04.1970; che con atto di divisione stipulato il 16.05.2005 per Notaio repertorio Persona_3
162562, raccolta 25546 gli eredi di provvedevano allo scioglimento della Persona_1
comunione esistente con i AN della de cuius per effetto del quale la quota assegnata alle odierne parti in causa (a per i diritti pari a 5/15, a , Parte_1 Parte_2 CP_2 Pt_3
e per i diritti di 2/15 ciascuno) era composta dai seguenti beni: - appartamento Pt_4 CP_1
distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 2; - appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 3; - locale distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 4; - appezzamento di terreno distinto al
NCT al fg. 8, p.lla 1082; - appezzamento di terreno distinto al NCT al fg. 8, p.lla 1083; che, con atto
8 di compravendita stipulato il 14.03.2007 per Notaio repertorio 158788, Persona_4 raccolta 8694 i condividenti alienavano l'appezzamento di terreno distinto al NCT al fg. 8, p.lla 1082; che, con atto di cessione del 14.03.2007 per Notaio repertorio 158789, Persona_4
raccolta 8695, cedeva ai AN (si precisa al riguardo, che come dimostrato in TR
seguito alla disposta integrazione del contraddittorio, i coniugi e Parte_4 CP_8
versano in regime di separazione dei beni e non di comunione dei beni come risultante,
[...] invece, dalla relazione notarile;
cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in data
09.06.2022) e al padre la sua quota di 2/15 dei seguenti beni: - appartamento distinto al NCEU al fg.
8, p.lla 1081, sub. 2; - appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 3; - locale distinto al
NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 4.
Dunque, in conseguenza dei suddetti atti e delle variazioni catastali effettuate con pratica DOCFA di frazionamento e fusione catastale del 02/03/2023 n. NA0062932, con cui si è proceduto al frazionamento e fusione degli immobili al fg. 8 p.lla 1081 sub. 1, 2, 3 e 4, per la Parte_1
quota di 27/75 e , e per la quota di 12/75 ciascuno Parte_2 Pt_3 CP_1 Pt_4
risultavano proprietari dei seguenti beni:
- appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 6;
- appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 7;
- appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 8;
- locale distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 9;
- locale distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 10.
È opportuno evidenziare che, in corso di causa e precisamente con atto per notaio del Persona_7
15.02.2024 rep. n. 38031 e n. racc. 24095 rubricato “compravendita con dazione di pagamento” depositato dagli attori in data 23.01.2025, - riconoscendosi debitore nei confronti Parte_1
dei figli , e per la complessiva somma di euro 61.000,00 - ha Parte_3 Pt_4 Parte_2 ceduto a quest'ultimi i diritti vantati sulla consistenza immobiliare sita in Striano alla via Rivolta, in comune e pro indiviso ed in parti uguali tra loro. In particolare, la cessione ha avuto ad oggetto la quota pari a 27/75 sui seguenti beni:
- appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 6;
- appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 7;
- appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 8;
- locale distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 9;
- locale distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 10.
Nell'atto, si legge inoltre che il prezzo - pattuito in euro 92.000,00 - è stato versato quanto ad euro
61.000,00 mercé compensazione tra la posizione debitoria di e quella creditoria Parte_1
9 dei cessionari, quanto ad euro 31.000,00 mediante preventivo versamento dei cessionari in favore del cedente secondo le modalità indicate nell'atto.
Ne consegue che, con detto atto, si è spogliato della quota vantata su detti beni in Parte_1
favore dei figli , e , i quali sono dunque titolari della Parte_3 Pt_4 Parte_2
complessiva quota di 21/75 ciascuno (ovvero della quota di 12/75 di cui già erano titolari a cui si è aggiunta quella di 9/75 acquisita per effetto del predetto atto); mentre, in capo a Controparte_1
residua la quota di 12/75.
per la quota di 25/75 e , , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 CP_1 Pt_4 CP_2 per la quota di 10/75 ciascuno risultano comproprietari dell'appezzamento di terreno distinto al NCT al fg. 8, p.lla 1366.
Quanto, poi, all'appezzamento di terreno distinto al NCT al fg. 8, p.lla 1367, esso non rientra più nella massa essendo stato oggetto di atto di donazione stipulato in data 11.01.2017 per Notaio
[...]
, Repertorio 28.250, Raccolta 16.183, come indicato nella c.t.u. e non oggetto di Per_7
contestazione tra le parti.
In ordine alla descrizione degli immobili si richiama la relazione del c.t.u.: “I beni oggetto di valutazione fanno parte di un edificio sito nel comune di Striano alla via Rivolta. Il fabbricato è accessibile da due civici distinti, entrambi con accesso sia carrabile che pedonale. Da un cancello in ferro pedonale e altro carrabile è possibile accedere alla porzione di fabbricato distinta al fg.8,
p.lla 1081, sub.6 che è composta da un piano seminterrato, piano primo e secondo il tutto collegato da rampa di scale interna, nonché corte esterna. Da altro cancello in ferro pedonale ed altro carrabile è possibile accedere alle unità distinte al fg. 8, p.lla 1081, sub. 7, 8, 9 e 10. Il sub. 7 è posto al piano terra/rialzato ed è composto dall'appartamento in questione nonché da due corti esterne esclusive poste in prossimità dell'appartamento. Il sub. 8 è posto al piano primo ed è composto dall'appartamento in questione nonché da corte esterna esclusiva in prossimità della Via Rivolta. Il sub. 9 è posto al piano S1 ed è composto da unico locale box. Il sub. 10 è posto al piano S1 ed è composto da unico locale box, i vari piani sono collegati da rampe scale comune che assieme ad altre parti comuni sono identificate con il sub.
5. La copertura del fabbricato è di tipo piano ed è raggiungibile da entrambi i corpi scale. Infine, vi è l'appezzamento di terreno di cui al fg. 8 p.lla
1366 che rappresenta una piccola porzione limitrofa al sub. 6, di forma pressoché rettangolare al cui interno vi è una piccola costruzione non presente in mappa il cui accesso avviene dalle limitrofe particelle 1084 e 1085”; detto appezzamento risulta essere un tutt'uno con l'area esterna del sub 6, risultando in parte inglobato nell'area esterna del sub 6 ed in piccola parte al di fuori del muro di confine, come indicato dal consulente.
10 In ordine, poi, al profilo della commerciabilità del bene, la giurisprudenza ha statuito che “gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del
1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre
1967” (cfr. Cassazione civile sez. un. - 07/10/2019, n. 25021).
Nel caso di specie, il consulente ha verificato che il fabbricato oggetto di valutazione è stato realizzato in virtù di concessione edilizia e variante alla concessione edilizia n. 16/77 e 118/7 e successiva concessione edilizia in sanatoria n. 584 del 12.04.2005; che ai fini del frazionamento sono state presentate SCIA prot. 7022 del 07/08/2014 e Variante alla SCIA prot. 9496 del 23/10/2014; inoltre, risulta CIL prot. 6541 del 13/07/2015 per “lavori di sistemazione marciapiede esterno all'ingresso carrabile ai sensi della legge 13/89 eliminazione barriere architettoniche per ingresso al fabbricato residenziale”.
Quanto, poi, alle difformità riscontrate dall'ausiliario (pagg. 21 e ss della c.t.u.), gli immobili risultano commerciabili alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione civile sez. un., 22/03/2019, n. 8230 che, aderendo alla tesi della nullità formale, ha statuito che “la sanzione della incommerciabilità degli immobili abusivi e, dunque, la nullità degli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto immobili abusivi, si ha solo quando manca completamente la concessione edilizia (o il permesso in sanatoria); non rileva quindi che la costruzione non sia conforme al titolo abilitativo essendo l'atto valido a prescindere dalla conformità o meno dell'opera realizzata al titolo abilitativo, non assumendo quindi alcun rilievo, sotto il profilo strettamente civilistico, che l'opera sia stata realizzata una variazione essenziale rispetto al titolo edilizio”. Esse, dunque, assumono rilievo solo ai fini del calcolo del valore del bene (nella misura indicata dal medesimo consulente).
Passando a determinare il valore dei beni condivisibile appare la stima operata dal c.t.u. (non oggetto neppure di rilievi delle parti) per l'importo di:
1) euro 143.000,00 per l'immobile distinto al fg. 8 – p.lla 1081 – sub. 6;
2) euro 123.000,00 per l'immobile distinto al fg. 8 – p.lla 1081 – sub. 7;
3) euro 117.000,00 per l'immobile distinto al fg. 8 – p.lla 1081 – sub. 8;
4) euro 9.750,00 per l'immobile distinto al fg. 8 – p.lla 1081 – sub. 9;
5) euro 11.750,00 per l'immobile distinto al fg. 8 – p.lla 1081 – sub. 10;
6) euro 1.800,00 per l'appezzamento di terreno distinto al fg. 8, p.lla 1366.
11 Pertanto, il valore complessivo della massa è di euro 406.300,00
Al riguardo, si precisa che le contestazioni sollevate dagli attori per la prima volta in comparsa conclusionale - relative alla misurazione delle aree esterne della p.lla sub 7 e, dunque, al relativo valore - sono tardive e non se ne può, pertanto, tener conto. Inoltre, alcun rilievo possono assumere le osservazioni tempestivamente formulate, con le quali è stato dedotto che nella valutazione non si
è tenuto conto delle spese sostenute dagli attori , e , i quali Parte_3 Parte_2 Pt_4
avrebbero rifinito gli immobili con risorse proprie;
infatti, alcuna allegazione in tal senso risulta dagli atti né, tantomeno, alcuna domanda di rimborso/rendiconto è mai stata formulata.
I beni, come accertato dal consulente, tenuto conto dello stato dei luoghi, risultano divisibili solo mediante la formazione di tre lotti;
pertanto, le parti attrici unitamente a hanno TR
richiesto - senza alcuna opposizione di controparte - l'attribuzione congiunta dei beni. Detta domanda, considerato che nella specie non è possibile formare tanti lotti quanti sono i condividenti e che in virtù del disposto dell'art. 720 c.c. gli immobili non comodamente divisibili compresi nell'eredità devono essere attribuiti preferibilmente per intero ad uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione, ben può essere accolta;
conseguentemente sui coeredi attributari graverà l'obbligo di corrispondere un conguaglio nei confronti di . Controparte_1
In particolare, prendendo le mosse dal valore di stima attribuito dal c.t.u. ai beni e tenuto conto della quota vantata da (pari a 12/75 sui beni indicati dal punto 1 al punto 5 sopra Controparte_1
indicati e pari a 10/75 sul bene indicato al punto 6 che precede, da suddividere in parti uguali tra gli attributari e, dunque, nella misura, rispettivamente di 4/125 e di 2/75 ciascuno) , Parte_1
, e dovranno corrispondere in favore di a Parte_2 Pt_3 Pt_4 CP_2 Controparte_1
titolo di conguaglio l'importo complessivo di euro 64.960,00 (di cui: 1) euro 22.880,00 per l'immobile distinto al fg. 8 – p.lla 1081 – sub. 6; 2) euro 19.680,00 per l'immobile distinto al fg. 8 –
p.lla 1081 – sub. 7; 3) euro 18.720,00 per l'immobile distinto al fg. 8 – p.lla 1081 – sub. 8; 4) euro
1.560,00 per l'immobile distinto al fg. 8 – p.lla 1081 – sub. 9; 5) euro 1.880,00 per l'immobile distinto al fg. 8 – p.lla 1081 – sub. 10; 6) euro 240,00 per l'appezzamento di terreno distinto al fg. 8, p.lla
1366) da versare in ragione delle rispettive quote (quote di 39/125 spettanti a , Parte_2
e e quote di 4/125 spettanti a e a per i beni Pt_3 Pt_4 Parte_1 TR
indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 che precedono;
quote di 12/75 spettanti a , Parte_2 Pt_3
e e quota di 27/75 spettante a per il bene indicato al punto 6 che Pt_4 CP_2 Parte_1
precede).
Su tale importo, devono essere corrisposti gli interessi legali (Cass. 2000/9659; 2004/2483;
2004/12818), a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
12 Sono chiaramente fatte salve le ragioni creditorie dell' per l'ipoteca Controparte_3
legale iscritta in dipendenza della formalità ex art. 77 DPR 602/73 a carico di per la TR
quota di proprietà dello stesso, con nota di iscrizione registro generale n. 23588 - registro particolare n. 3804 - presentazione 21 del 20/05/2008.
5. Addivenendo al regime delle spese della presente controversia, considerato il comune interesse perseguito con la domanda di scioglimento della comunione nonché la circostanza che si è addivenuti alla declaratoria di nullità della scrittura privata su rilievo d'ufficio con conseguenziale assorbimento della domanda di simulazione, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
Anche nei rapporti con il creditore chiamato in causa le spese si intendono compensate, atteso che suddetta parte è stata evocata in giudizio ai sensi dell'art. 1113 c.c..
6. Le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico dei condividenti nella misura di ciascuna quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e ivi deceduta Persona_1
il 12.02.1996, regolata interamente dalla legge, e dichiara che eredi legittimi della stessa sono il coniuge e i figli , , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 CP_2
ai sensi dell'art. 581 c.c.; CP_1
2) accerta che, per effetto degli atti indicati in parte motiva, , e Parte_2 Pt_3
per la quota di 21/75 ciascuno e per la quota di 12/75 risultano Pt_4 Controparte_1
proprietari dei seguenti beni:
- appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 6;
- appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 7;
- appartamento distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 8;
- locale distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 9;
- locale distinto al NCEU al fg. 8, p.lla 1081, sub. 10.
3) accerta che, per effetto degli atti indicati in parte motiva, per la quota di Parte_1
25/75 e , , e per la quota di 10/75 Parte_2 Pt_3 CP_1 CP_2 Pt_4 ciascuno risultano comproprietari dell'appezzamento di terreno distinto al NCT al fg. 8, p.lla
1366;
4) dichiara la nullità della scrittura privata del 30.07.2014 per violazione dell'art. 458 c.c.;
5) dichiara assorbita la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita per notaio del 28.06.2017 n. rep. 23.213 e n. racc. 16.176; Persona_8
13 6) dichiara lo scioglimento della comunione tra i coeredi sugli immobili indicati ai punti 2 e 3 del dispositivo. In accoglimento dell'istanza formulata da , , Parte_1 Parte_2
e assegna, congiuntamente, ai medesimi la proprietà dei predetti Pt_3 Pt_4 CP_2
immobili e, dunque, la quota pari a 12/75 di cui è titolare sui beni indicati Controparte_1
al punto 2 e la quota pari a 10/75 di cui è titolare sul bene indicato al Controparte_1 punto 3 e, per l'effetto, condanna , , e al Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 CP_2
pagamento in favore di a titolo di conguaglio dell'importo complessivo Controparte_1
di euro 64.960,00 così determinato:
- euro 64.720,00 rispetto ai beni indicati al punto 2 del dispositivo, di cui euro 20.192,64 ciascuno a carico di , ed euro 2.071,04 ciascuno a Parte_2 Pt_3 Pt_4
carico di e Parte_1 TR
- euro 240,00 rispetto al bene indicato al punto 3 del dispositivo, di cui euro 38,40 ciascuno
a carico di , e ed euro 86,40 a carico di Parte_2 Pt_3 Pt_4 CP_2
; Parte_1
il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
7) compensa tra le parti le spese di lite;
8) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, a carico dei condividenti nella misura di ciascuna quota;
9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
Torre Annunziata, 10.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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