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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11672/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 11672/2024 rg promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...] bis;
difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Iolanda Villano (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Duchessa Jolanda 21 bis,
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del C.O.A. del 23.04.2024
RICORRENTE
Contro
(C.F. , residente in [...] C.F._3
Marentino n. 15, elettivamente domiciliata in Torino, Via G. Collegno n. 7, presso lo studio dell'avv. Vincenzo LEONELLO, (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura allegata ex art. 83 c.p.c. al presente atto
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale modificare il provvedimento emesso in data 21.10.2019 nei seguenti termini:
1.Affidare la figlia minore LL a entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2.Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì ore 19.00 fino alla domenica ore 19 (con pernotto) e con accompagnamento a casa della madre;
il martedì e giovedì uscita dalla scuola (indicativamente ore 16.00/16.30) con accompagnamento a scuola il giorno successivo nel fine settimana di in cui la minore è con la madre.
3.Nel periodo natalizio alternato dal 23 dicembre alle ore 10.00 fino al 30 dicembre ore
10.00 e successivamente dal 30 dicembre al 6 gennaio ore 19.00 con prelievo e accompagnamento a cura del padre (per l'anno 2024 toccherà al padre il periodo di Capodanno).
4. Nel periodo di Pasqua e Pasquetta a giorni alternati dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con prelievo e accompagnamento a cura del padre.
5. Festa di compleanno ad anni alternati a prescindere dal giorno in cui la data ricade
(dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con prelievo e accompagnamento a cura del padre, salvo esigenze scolastiche).
6. Le giornate festive del 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza (una festa per ciascun genitore a rotazione).
7. Nel periodo estivo per due settimane consecutive dal 1° agosto ore 10.00 al 16 agosto ore 19.00 e il periodo successivo dal 16 agosto ore 19.00 al 31 agosto ore 19.00
(ad anni alternati).
8.Disporre che il signor a titolo di mantenimento della minore versi alla signora CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00 (cento/00) a CP_2 far data dalla presente domanda e che il Tribunale ritenga congrui gli importi già corrisposti per il mantenimento nei termini rimodulati dal sig. (oltre Istat a CP_1 partire dall'anno successivo al presente provvedimento),fino a quando il sig.
non avrà trovato idonea soluzione lavorativa, successivamente l'importo CP_1 potrà essere alzato nella misura di € 200,00 (duecento/00). Restano inoltre a carico del padre la quota pari al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., concordate o necessitate e documentate, nel resto si farà riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Torino per le spese ordinarie e straordinarie del 15 marzo 2016.
9.Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla sig.ra . CP_2
10.Ciacun genitore avrà cura di gestire la bambina nei periodi di propria competenza e
I costi per la custodia saranno a carico dei rispettivi genitori, ad eccezione del periodo estivo in cui ognuno potrà decidere se tenere la bambina con sé a o farla partecipare a centri estivi a proprie spese per i giorni di riferimento, salvo diverso accordo tra le parti, ognuno potrà ricorrere all'aiuto dei nonni per quanto di propria competenza nei rispettivi periodi di accudimento.
*
Per la convenuta:
IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda di modifica di cui al ricorso introduttivo, alla luce della chiara insufficienza della documentazione sottesa alla domanda stessa e in ogni caso perché non provata ovvero infondata;
IN VIA SUBORDINATA
nel denegato caso in cui non venga accolta la domanda principale, in applicazione dell'art. 473-bis.2 c.p.c., previo ordine di esibizione e integrazione della documentazione prevista ex art. 473-bis.12 c.p.c., disposte le indagini sui redditi del sig. , anche se del caso con l'ausilio della polizia tributaria, confermare quanto CP_1 disposto e concordato nel decreto ex art. 337-ter c.c. del 21.10.2019, ferma l'applicazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c.;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
nel denegato caso in cui non venga accolta la domanda subordinata, modificare le condizioni di cui al decreto ex art. 337-ter c.c. del 21.10.2019 come segue:
− disporre l'affido congiunto della minore LL ad entrambi i genitori, con permanenza principale dello stesso presso la residenza della madre, regolando la frequenza delle visite del padre con le modalità che riterrà più opportune per la minore e, comunque, indicativamente nei seguenti termini: il padre potrà frequentare la figlia liberamente, rispettando per quanto possibile gli impegni di studio, sportivi, ricreativi, ed in ogni caso con il seguente calendario minimo: - a settimane alterne, dal venerdì alle 19.00 alla domenica alle 19.00 con accompagnamento a casa della madre;
- il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alla mattina successiva con accompagnamento presso l'istituto scolastico nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore;
- durante le festività pasquali,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo con il criterio dell'alternanza (se Pasqua con il padre, Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa); - in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- nel periodo estivo (agosto) due settimane con ciascun genitore anche non consecutive (1-15.8 e 16.8 – 31.8) da concordare entro il 1.6 di ciascun anno;
in difetto di accordo entro tale data si terrà
conto del criterio dell'alternanza;
− disporre, pur preso atto che la sig.ra è destinataria esclusiva dell'assegno CP_2 unico INPS, circostanza su cui il sig. nulla oppone che dunque accetta, che il CP_1 padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, a partire dal 1.1.2026, nonché la quota pari al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., concordate o necessitate e documentate,
e delle spese afferenti attività scolastiche (con esclusione della mensa scolastica) e sportive, da concordare e documentare, come specificate nel protocollo del Tribunale di
Torino del 15 marzo 2016; eventuali costi per custodia (baby sitter, asilo nido o centro estivo) dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori se resi necessari per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia della minore, sempre che non siano disponibili i nonni;
− i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio e per l'inserimento della figlia minore sui passaporti di entrambi i genitori.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il provvedimento oggetto della richiesta di modifica riguarda il regime di affidamento della figlia LL, nata a [...] il [...], che nel 2019 così disponeva su accordo delle parti, per quanto di interesse: affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre;
un dettagliato regime di visita per il papà; un contributo a carico del padre al mantenimento della bambina di € 400,00 mensili, oltre al consueto riparto delle spese straordinarie.
Quanto al regime di visita, gli accordi recepiti dal Tribunale prevedono, a decorrere dal terzo anno di vita della piccola (che oggi ne ha sei), che il padre possa vedere e tenere la figlia con sé per due giorni infrasettimanali, di cui uno dall'uscita da scuola alle ore 21:00, con riaccompagnamento a casa della madre e l'altro dall'uscita da scuola, con pernottamento a casa del padre e con riaccompagnamento a scuola il giorno seguente;
nel fine settimana, a settimana alterne, dalle ore 10:00 del sabato al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
Ferme le altre condizioni per il periodo natalizio, le vacanze pasquali e le altre festività, il periodo estivo e il giorno del compleanno di LL e dunque (punto 7, 8 e 9 dell'accordo allora recepito dal Tribunale):
a) nel periodo natalizio, ad anni alterni, LL starà con ciascun genitore una settimana, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio. Nel Natale 2020 LL starà il 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre, la settimana dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal
31 dicembre al 6 gennaio con il padre.
b) Durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore. Il giorno del compleanno nel 2019 i genitori lo festeggeranno insieme;
il compleanno del 2020 LL starà con la madre e l'anno seguente con il padre e così a seguire.
c) Durante le vacanze estive dal 2021 in poi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
*
In relazione a tale aspetto, il ricorrente, stando almeno alle conclusioni definitive, vorrebbe aggiungere, par di capire, rigide precisazioni di orario di con segna e riconsegna della bambina, motivando tuttavia la richiesta in modo del tutto generico, avendo lamentato che “… i termini generici indicati nel precedente accordo sottoscritto dalle parti hanno portato a liti e incomprensioni sulla gestione della minore in ordine al diritto di visita del padre in particolar modo sempre cadenti nel periodo delle vacanze natalizie e nel periodo estivo”.
Ritiene il collegio che le integrazioni proposte, di questo si tratta, non modificando nella sostanza il regime, dovrebbero essere portate all'attenzione del giudice tutelare competente ex art. 337 c.c..
La domanda va dunque respinta.
* Quanto al contributo economico concordato a carico del padre, attualmente fissato in €
400,00 mensili, il ricorrente ne chiede la riduzione sino a € 100 euro, importo in realtà di per sé pressoché simbolico considerati i preminenti doveri genitoriali.
Nondimeno la richiesta di riduzione può essere accolta nei termini che seguono.
L'attuale precarietà lavorativa del ricorrente, cui consegue la percezione di redditi saltuari, e comunque modesti, non è in discussione e già questo rende la sua condizione deteriore rispetto all'epoca dell'accordo quando aveva un'occupazione stabile che giustificava, evidentemente, l'importo concordato.
Inoltre, egli è documentalmente gravato da debiti (cartelle esattoriali, finanziamento) che non è per le stese ragioni in grado di onorare, avendo perciò vanificato la richiesta di rateizzazione dei debiti verso lo Stato.
Si ritiene dunque provato il progressivo deterioramento delle condizioni economiche del ricorrente e che sia, pertanto, giustificata la richiesta posto che l'onere economico a suo tempo assunto non sarebbe più di fatto sostenibile per la parte.
Occorre semmai constatare che la vicenda sottesa all'emissione delle cartelle consta essere ad oggi al vaglio del giudice penale, e che comunque il si è sforzato di CP_1 dare conto delle (modeste) rimesse di contanti che emergono, soprattutto nel 2023, dal conto.
Vanno tuttavia evidenziate le seguenti circostanze assolutamente pacifiche.
Anzitutto il vive in casa di proprietà dei genitori che gliela mettono a disposizione CP_1 per favorire la gestione della figlia nei periodi di permanenza, recandosi anche presso l'abitazione della compagna, essendo dunque di fatto esonerato da spese abitative.
In secondo luogo, egli è comunque soggetto da ritenere abile al lavoro potendosi dunque dare da fare per reperire un'occupazione che gli consenta di far fronte ai suoi preminenti doveri.
Infine, LL, che all'epoca dell'accordo non aveva neppure un anno, oggi ne ha sei con le conseguenti accresciute esigenze.
Se si considera che il padre la tiene per periodi significativi potendo contare sull'aiuto dei propri familiari e che vi è sostanzialmente accordo affinché la madre percepisca per intero l'assegno unico, sembra equo ridurre il contributo ad € 250,00 mensili, a decorrere dalla domanda, fermo il riparto delle spese straordinarie.
L'esito complessivo della lite impone di compensare le spese.
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
a) ridetermina in € 250,00 mensili, rivalutabili, con decorrenza dalla domanda (27 giugno 2024), il contributo a carico del padre al mantenimento della figlia, fermo il riparto già concordato delle spese straordinarie;
b) dispone che l'assegno unico sia per intero percepito dalla madre CP_2
.
[...]
c) Fermo il resto.
d) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 11672/2024 rg promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...] bis;
difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Iolanda Villano (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Duchessa Jolanda 21 bis,
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del C.O.A. del 23.04.2024
RICORRENTE
Contro
(C.F. , residente in [...] C.F._3
Marentino n. 15, elettivamente domiciliata in Torino, Via G. Collegno n. 7, presso lo studio dell'avv. Vincenzo LEONELLO, (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura allegata ex art. 83 c.p.c. al presente atto
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale modificare il provvedimento emesso in data 21.10.2019 nei seguenti termini:
1.Affidare la figlia minore LL a entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2.Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì ore 19.00 fino alla domenica ore 19 (con pernotto) e con accompagnamento a casa della madre;
il martedì e giovedì uscita dalla scuola (indicativamente ore 16.00/16.30) con accompagnamento a scuola il giorno successivo nel fine settimana di in cui la minore è con la madre.
3.Nel periodo natalizio alternato dal 23 dicembre alle ore 10.00 fino al 30 dicembre ore
10.00 e successivamente dal 30 dicembre al 6 gennaio ore 19.00 con prelievo e accompagnamento a cura del padre (per l'anno 2024 toccherà al padre il periodo di Capodanno).
4. Nel periodo di Pasqua e Pasquetta a giorni alternati dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con prelievo e accompagnamento a cura del padre.
5. Festa di compleanno ad anni alternati a prescindere dal giorno in cui la data ricade
(dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con prelievo e accompagnamento a cura del padre, salvo esigenze scolastiche).
6. Le giornate festive del 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza (una festa per ciascun genitore a rotazione).
7. Nel periodo estivo per due settimane consecutive dal 1° agosto ore 10.00 al 16 agosto ore 19.00 e il periodo successivo dal 16 agosto ore 19.00 al 31 agosto ore 19.00
(ad anni alternati).
8.Disporre che il signor a titolo di mantenimento della minore versi alla signora CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00 (cento/00) a CP_2 far data dalla presente domanda e che il Tribunale ritenga congrui gli importi già corrisposti per il mantenimento nei termini rimodulati dal sig. (oltre Istat a CP_1 partire dall'anno successivo al presente provvedimento),fino a quando il sig.
non avrà trovato idonea soluzione lavorativa, successivamente l'importo CP_1 potrà essere alzato nella misura di € 200,00 (duecento/00). Restano inoltre a carico del padre la quota pari al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., concordate o necessitate e documentate, nel resto si farà riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Torino per le spese ordinarie e straordinarie del 15 marzo 2016.
9.Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla sig.ra . CP_2
10.Ciacun genitore avrà cura di gestire la bambina nei periodi di propria competenza e
I costi per la custodia saranno a carico dei rispettivi genitori, ad eccezione del periodo estivo in cui ognuno potrà decidere se tenere la bambina con sé a o farla partecipare a centri estivi a proprie spese per i giorni di riferimento, salvo diverso accordo tra le parti, ognuno potrà ricorrere all'aiuto dei nonni per quanto di propria competenza nei rispettivi periodi di accudimento.
*
Per la convenuta:
IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda di modifica di cui al ricorso introduttivo, alla luce della chiara insufficienza della documentazione sottesa alla domanda stessa e in ogni caso perché non provata ovvero infondata;
IN VIA SUBORDINATA
nel denegato caso in cui non venga accolta la domanda principale, in applicazione dell'art. 473-bis.2 c.p.c., previo ordine di esibizione e integrazione della documentazione prevista ex art. 473-bis.12 c.p.c., disposte le indagini sui redditi del sig. , anche se del caso con l'ausilio della polizia tributaria, confermare quanto CP_1 disposto e concordato nel decreto ex art. 337-ter c.c. del 21.10.2019, ferma l'applicazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c.;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
nel denegato caso in cui non venga accolta la domanda subordinata, modificare le condizioni di cui al decreto ex art. 337-ter c.c. del 21.10.2019 come segue:
− disporre l'affido congiunto della minore LL ad entrambi i genitori, con permanenza principale dello stesso presso la residenza della madre, regolando la frequenza delle visite del padre con le modalità che riterrà più opportune per la minore e, comunque, indicativamente nei seguenti termini: il padre potrà frequentare la figlia liberamente, rispettando per quanto possibile gli impegni di studio, sportivi, ricreativi, ed in ogni caso con il seguente calendario minimo: - a settimane alterne, dal venerdì alle 19.00 alla domenica alle 19.00 con accompagnamento a casa della madre;
- il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alla mattina successiva con accompagnamento presso l'istituto scolastico nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore;
- durante le festività pasquali,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo con il criterio dell'alternanza (se Pasqua con il padre, Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa); - in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- nel periodo estivo (agosto) due settimane con ciascun genitore anche non consecutive (1-15.8 e 16.8 – 31.8) da concordare entro il 1.6 di ciascun anno;
in difetto di accordo entro tale data si terrà
conto del criterio dell'alternanza;
− disporre, pur preso atto che la sig.ra è destinataria esclusiva dell'assegno CP_2 unico INPS, circostanza su cui il sig. nulla oppone che dunque accetta, che il CP_1 padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, a partire dal 1.1.2026, nonché la quota pari al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., concordate o necessitate e documentate,
e delle spese afferenti attività scolastiche (con esclusione della mensa scolastica) e sportive, da concordare e documentare, come specificate nel protocollo del Tribunale di
Torino del 15 marzo 2016; eventuali costi per custodia (baby sitter, asilo nido o centro estivo) dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori se resi necessari per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia della minore, sempre che non siano disponibili i nonni;
− i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio e per l'inserimento della figlia minore sui passaporti di entrambi i genitori.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il provvedimento oggetto della richiesta di modifica riguarda il regime di affidamento della figlia LL, nata a [...] il [...], che nel 2019 così disponeva su accordo delle parti, per quanto di interesse: affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre;
un dettagliato regime di visita per il papà; un contributo a carico del padre al mantenimento della bambina di € 400,00 mensili, oltre al consueto riparto delle spese straordinarie.
Quanto al regime di visita, gli accordi recepiti dal Tribunale prevedono, a decorrere dal terzo anno di vita della piccola (che oggi ne ha sei), che il padre possa vedere e tenere la figlia con sé per due giorni infrasettimanali, di cui uno dall'uscita da scuola alle ore 21:00, con riaccompagnamento a casa della madre e l'altro dall'uscita da scuola, con pernottamento a casa del padre e con riaccompagnamento a scuola il giorno seguente;
nel fine settimana, a settimana alterne, dalle ore 10:00 del sabato al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
Ferme le altre condizioni per il periodo natalizio, le vacanze pasquali e le altre festività, il periodo estivo e il giorno del compleanno di LL e dunque (punto 7, 8 e 9 dell'accordo allora recepito dal Tribunale):
a) nel periodo natalizio, ad anni alterni, LL starà con ciascun genitore una settimana, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio. Nel Natale 2020 LL starà il 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre, la settimana dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal
31 dicembre al 6 gennaio con il padre.
b) Durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore. Il giorno del compleanno nel 2019 i genitori lo festeggeranno insieme;
il compleanno del 2020 LL starà con la madre e l'anno seguente con il padre e così a seguire.
c) Durante le vacanze estive dal 2021 in poi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
*
In relazione a tale aspetto, il ricorrente, stando almeno alle conclusioni definitive, vorrebbe aggiungere, par di capire, rigide precisazioni di orario di con segna e riconsegna della bambina, motivando tuttavia la richiesta in modo del tutto generico, avendo lamentato che “… i termini generici indicati nel precedente accordo sottoscritto dalle parti hanno portato a liti e incomprensioni sulla gestione della minore in ordine al diritto di visita del padre in particolar modo sempre cadenti nel periodo delle vacanze natalizie e nel periodo estivo”.
Ritiene il collegio che le integrazioni proposte, di questo si tratta, non modificando nella sostanza il regime, dovrebbero essere portate all'attenzione del giudice tutelare competente ex art. 337 c.c..
La domanda va dunque respinta.
* Quanto al contributo economico concordato a carico del padre, attualmente fissato in €
400,00 mensili, il ricorrente ne chiede la riduzione sino a € 100 euro, importo in realtà di per sé pressoché simbolico considerati i preminenti doveri genitoriali.
Nondimeno la richiesta di riduzione può essere accolta nei termini che seguono.
L'attuale precarietà lavorativa del ricorrente, cui consegue la percezione di redditi saltuari, e comunque modesti, non è in discussione e già questo rende la sua condizione deteriore rispetto all'epoca dell'accordo quando aveva un'occupazione stabile che giustificava, evidentemente, l'importo concordato.
Inoltre, egli è documentalmente gravato da debiti (cartelle esattoriali, finanziamento) che non è per le stese ragioni in grado di onorare, avendo perciò vanificato la richiesta di rateizzazione dei debiti verso lo Stato.
Si ritiene dunque provato il progressivo deterioramento delle condizioni economiche del ricorrente e che sia, pertanto, giustificata la richiesta posto che l'onere economico a suo tempo assunto non sarebbe più di fatto sostenibile per la parte.
Occorre semmai constatare che la vicenda sottesa all'emissione delle cartelle consta essere ad oggi al vaglio del giudice penale, e che comunque il si è sforzato di CP_1 dare conto delle (modeste) rimesse di contanti che emergono, soprattutto nel 2023, dal conto.
Vanno tuttavia evidenziate le seguenti circostanze assolutamente pacifiche.
Anzitutto il vive in casa di proprietà dei genitori che gliela mettono a disposizione CP_1 per favorire la gestione della figlia nei periodi di permanenza, recandosi anche presso l'abitazione della compagna, essendo dunque di fatto esonerato da spese abitative.
In secondo luogo, egli è comunque soggetto da ritenere abile al lavoro potendosi dunque dare da fare per reperire un'occupazione che gli consenta di far fronte ai suoi preminenti doveri.
Infine, LL, che all'epoca dell'accordo non aveva neppure un anno, oggi ne ha sei con le conseguenti accresciute esigenze.
Se si considera che il padre la tiene per periodi significativi potendo contare sull'aiuto dei propri familiari e che vi è sostanzialmente accordo affinché la madre percepisca per intero l'assegno unico, sembra equo ridurre il contributo ad € 250,00 mensili, a decorrere dalla domanda, fermo il riparto delle spese straordinarie.
L'esito complessivo della lite impone di compensare le spese.
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
a) ridetermina in € 250,00 mensili, rivalutabili, con decorrenza dalla domanda (27 giugno 2024), il contributo a carico del padre al mantenimento della figlia, fermo il riparto già concordato delle spese straordinarie;
b) dispone che l'assegno unico sia per intero percepito dalla madre CP_2
.
[...]
c) Fermo il resto.
d) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.