Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 23/01/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.57), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2002 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. E P.IV , rappresentata e difesa Parte_1 P.IV_1 dall'Avv.Lorenzo Piermarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni in Via
G. Petroni n.28, giusta delega in atti
- Attore/opponente
E
CF rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._1
Franceschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Barbarasa 23, giusta delega in atti
Convenuto/opposto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
23.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
65.704,72, oltre interessi come da domanda ed oltre le spese del procedimento monitorio per compensi professionali non corrisposti per una serie di incarichi svolti nel tempo.
A fondamento dell'opposizione ha addotto i seguenti motivi:
- eccezione ex art 1460 cc in quanto il pagamento del compenso non è dovuto a fronte della negligenza professionale dell'avvocato per non aver diligentemente svolto il mandato ricevuto, infatti, se fosse stato da subito promosso il ricorso ex art. 670 cpc, il bene sarebbe stato riacquisito, atteso che il sequestro era fondato su presupposti e documentazione sovrapponibili a quelli utilizzati nel ricorso d'urgenza;
- non debenza dei compensi relativi alle impugnazioni delle imposte sugli immobili
(IMU) proposte innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali con i 4 ricorsi proposti avverso gli Avvisi di Accertamento dei n.ri 1075 per il 2016, 1076 per il
2017, 1077 per il 2018 e 1078 per il 2019 notificati il 29/1/21 in quanto dai tabulati allegati a ciascun ricorso risulta che l'appartamento ed il garage in Via del Rivo 100 fg
68 part.lla 906 sub 60 e 101, la cui Imposta è stata richiesta a Parte_1
sebbene i due locali non fossero più da tempo di proprietà della Parte_1 generassero complessivamente un'Imu non dovuta di 600/700 euro;
mentre l'Imu non dovuta per i terreni fg 100 part.lla 99 sub 1 e fg 84 part.lla 1627 risulta di circa €
230,00 annui, essendo da calcolarsi quale percentuale del 10,60% sull'Imponibile tratto dalla Rendita Catastale moltiplicata per 68.5 (come previsto per i terreni, mentre per gli appartamenti ed i magazzini è 168), ne discende che il valore delle controversie non fosse pari alla complessiva imposta Imu, e cioè circa € 240.000,00, bensì che lo stesso rientrasse nella diversa fascia di valore fino ad € 1.100,00, il quale prevede un compenso di €170,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 85,00 per quella istruttoria (non svolta) , € 170 per la fase decisionale, pertanto, l'importo richiesto risulta ingiustificato.
Con comparsa depositata il 5.1.2024, si è costituita in giudizio l'avv. rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “concedere, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 630/2023, RG 1465/2023 ; IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa,
l'infondatezza della spiegata opposizione e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n.
630/2023, RG 1465/2023, e, tenuto conto dei versamenti eseguiti in corso causa dalla condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1 dell'importo di € 54.297,29; IN VIA SUBORDINATA Accertato nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia il credito spettante all'Avv. per i titoli di Controparte_1
cui in premessa - così come descritti anche nel ricorso per decreto ingiuntivo - condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della deducente dell'importo dovuto oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02. In ogni caso con vittoria di spese tutte del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria”.
Con ordinanza del 17.2.2024, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro
54.297,29, disposto il mutamento del rito e fissato l'udienza ex art 183 cpc al 26.9.2924.
Con ordinanza riservata del 20.10.2024 (pronunciata in esito all'udienza del 26.9.2024), il giudice ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto superflue e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 23.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 23.1.2025, lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda dell'opponente non è fondata.
In primo luogo, infatti, occorre osservare che la pretesa avanzata dall'opposta sia legittima e fondata in quanto gli incarichi professionali oggetto del presente giudizio non sono mai stati messi in discussione dall'opponente nella loro effettiva realizzazione.
In secondo luogo, deve rilevarsi che le parcelle sono state sottoposte al vaglio di congruità del
COA e dallo stesso liquidate, sulla base della documentazione allegata e della puntuale descrizione delle attività compiute.
Tale parere emesso dal COA, quindi, quale atto legittimamente rilasciato, costituisce valido e idoneo elemento di valutazione della correttezza e congruità dei compensi oggetto del presente giudizio, infatti, il Commissario Straordinario ha svolto un esame attento procedendo all'analisi dei singoli documenti da cui risultano interventi su singoli importi richiesti.
Anche in sede di conciliazione innanzi al COA, inoltre, l'opponente non risulta aver effettuato alcuna contestazione, inviando una serie di osservazioni solo oltre il termine nonostante la avesse da tempo a disposizione tutta la documentazione necessaria. Parte_1
Venendo all'esame delle singole parcelle:
- preavviso 23/2023 (Trib. Terni RG 1315/2017- Causa Lambiase) il procedimento è stato introdotto dai coniugi quali genitori del defunto figlio , Pt_2 Per_1 precipitato dal balcone del quinto piano dell'immobile - sito in Terni, Quartiere Borgo
Rivo- ove gli stessi abitavano, stante la delicatezza della causa, è evidente che l'attività di difesa sia stata particolarmente complessa come dimostra la copiosa produzione documentale che è stata, logicamente, analizzata e valutata dall'avv. che, inoltre, ha articolato 22 capitoli di prova ed individuato cinque CP_1
testimoni, pertanto, la richiesta di abbattimento dei compensi nella misura del 30% non risulta fondata, considerata la natura e la complessità dell'attività svolta;
- preavviso di parcella n. 24/23 (Trib. Terni RG 1208/2022 ricorso ex art. 700 c.p.c.) le argomentazioni di parte opponente risultano prive di fondamento in quanto il rigetto del ricorso non può essere addotto direttamente ad una condotta del difensore in quanto un difensore non può scegliere uno strumento processuale che non sia condiviso pienamente con il proprio cliente stante il mandato intercorrente tra di loro, pertanto, il rigetto rientra nell'alea del giudizio e, in ogni caso, dopo lo stesso è stato introdotto il ricorso per sequestro giudiziario;
- parcella n. 26/23 (Commissione Trib. Provinciale di Terni RG 42/21,43/21,
44/21,45/21) si tratta di quattro separati ricorsi con cui sono stati impugnati gli avvisi di accertamento relativi all'IMU pervenuti alla in conseguenza Parte_1 dei quali, dopo la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, è stata avviata una trattativa per la rateizzazione dell'importo dovuto che è stata ottenuta nel numero massimo consentito ovvero 72 rate;
l'importo totale rateizzato supera il milione di euro per cui non può ritenersi che il valore della controversia fosse di € 1.000,00, ma deve essere considerata la complessiva attività svolta dal difensore in relazione alla complessità della vicenda;
- preavviso di parcella n. 25/23 (Trib. Terni RG 1696/2022 procedimento per sequestro giudiziario), non sussistono i presupposti per la riduzione del 30% in quanto i compensi richiesti, alla luce dell'attività espletata, appaiono congrui, infatti, sono stati utilizzati i valori medi con una riduzione per la fase di trattazione.
Per tutti i motivi sopra esposti, quindi, la domanda proposta dalla Parte_1
deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 630/2023 e condanna della prima al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro Controparte_1
54.297,29 in considerazione delle conclusioni spiegate da quest'ultima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 52.001,00 e 260.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte (solo studio, introduttiva e decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 630/2023 limitatamente alla somma di euro 54.297,29 somma che dovrà essere pagata dalla in favore dell'avv. Parte_1
Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 di che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, IV e Controparte_1
CPA come per legge.
Terni, 23.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)