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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6683 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4126 dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mario D'NI (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Ponti Rossi n. 188, lotto 2, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E
, ( , in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 P.IVA_1
-appellata contumace -
NONCHE'
(P. IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, C.F._3
V.lo Bernardino n. 5°, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-Interventore ex art 111 cpc -
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c. p. c., ritualmente notificato,
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 3590/2018 del Tribunale di Parte_1
Napoli, notificatole in data 08/05/2018 ad istanza della col quale Controparte_1
le veniva ingiunto, in solido con il debitore principale il pagamento Parte_2
della somma di €. 27.170,73, cui €. 26.614,09 quale residuo capitale ed €.556,64 a titolo di interessi, oltre interessi successivi e spese della procedura monitoria. Tale provvedimento veniva concesso sull'assunto secondo il quale aveva Parte_3
ricevuto dalla Findomestic Banca S. p. A. un finanziamento, contabilizzato al n.
, ceduto alla "Locman S.p.A.", la quale in un'operazione di PartitaIVA_3
cartolarizzazione ai sensi della legge n.°130/1999 lo cedeva, a sua volta pro soluto, alla "SPV PROJECT 130 S. r. I.", che, al pari, lo cedeva pro soluto alla "
[...]
con scrittura del 05/08/2016. Le obbligazioni pecuniarie nascenti dal CP_1
richiamato contratto di finanziamento risultavano garantite da . Parte_1
Si opponeva ritualmente al decreto ingiuntivo in questione la sola Parte_1
, la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e nel
[...]
merito negava espressamente di aver sottoscritto alcun contratto e quindi garantito alcuna apertura di finanziamento per il proprio ex coniuge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c. p. c.. Eccepiva, altresì, di non avere alcuna conoscenza in merito alla procedura sottesa alla fase sommaria, né di aver ricevuto comunicazioni in ordine alle cessioni dell'asserito credito pur richiamate nel corpo dell'ingiunzione e, pertanto, stante il disconoscimento dell'autenticità all'originale della copia informe prodotta dall'opposta, rilevava che, ove avesse voluto avvalersi della predetta prova documentale, la controparte avrebbe dovuto necessariamente produrre preventivamente l'originale al fine di chiederne la successiva verificazione.
Tanto esposto, l'opponente chiedeva “in via pregiudiziale di rito rilevare la propria incompetenza territoriale a conoscere e trattare la causa che ci occupa, essendo il Tribunale di Nola Autorità Giudiziaria competente innanzi alla quale
l'odierna società opposta avrebbe dovuto radicare il giudizio de quo;
in via preliminare, rilevare l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio de quo, per
i motivi indicati nel corpo del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento in ordine al retto prosieguo del processo;
all'esito, nel merito e previa declaratoria di nullità, revochi l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto
n.°3590/2018 (R. G. n.°10955/2018), reso ed emesso dal Tribunale di Napoli, di certo nei confronti della Sig.ra nella sua interezza in quanto Parte_1
inammissibile ed improcedibile, nonché apertamente infondato in punto di fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Si costituiva giudizio la , contestando la fondatezza dei motivi di CP_1
opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese processuali.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1721/2020, pubblicata in data 18.02.2020, così provvedeva:
“Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente a rimborsare alla società opposta le spese del giudizio, che liquida in € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.11.2020, Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza sulla base di due motivi di gravame. Con un primo motivo, l'appellante deduceva che il Giudice avrebbe errato nel non rilevare l'evidente incompetenza per territorio sussistente nel caso di specie, per essere alternativamente competenti il Tribunale di Nola (residenza del presunto debitore alla maturazione del credito), il Tribunale di Venezia (sede legale della società o di adempimento dell'obbligazione) o il Tribunale di Napoli Nord (luogo di conclusione del contratto).
Con un secondo motivo, lamentava che il Giudice avrebbe mal interpretato il disconoscimento del contratto con la quale la risultava garante personale Pt_1
del , confondendo il disconoscimento in toto della scrittura del 03.12.2007 Pt_3
con il disconoscimento operato dalla opponente ex artt. 2712 e 2719 c.c ed omettendo di rilevare che in entrambi i casi non venivano prodotti gli originali.
Ribadiva la ritualità e l'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione all'apertura di finanziamento del 03.12.2007 con ogni effetto di legge, precisando che trattavasi di mera copia informe disconosciuta anch'essa nella conformità all'originale.
L'appellante, pertanto, chiedeva all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere integralmente l'appello de quo ed in riforma alla sentenza civile
n.°1721/2020 resa ed emessa, rispettivamente, addi 17 - 18/02/2020 del Tribunale di Napoli oggetto di gravame, accogliere integralmente la domanda mossa dalla
Sig.ra come ivi precisata, perché fondata in e in punto di fatto Parte_1
ed in diritto rilevando, in via preliminare per le motivazioni che precedono,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a conoscere e trattare la causa in primo grado essendo il Tribunale di Nola o il Tribunale di Venezia l'Autorità
Giudiziaria competente innanzi alla quale l'odierna società opposta avrebbe dovuto radicare il giudizio de quo;
nella medesima accezione preliminare, rilevare
l'inammissibilità del giudizio de quo, per i motivi indicati nel corpo del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento in ordine al retto prosieguo del processo;
nel merito e previa declaratoria di nullità, revochi il decreto ingiuntivo opposto n.°3590/2018 (R. G. n.°10955/2018), reso ed emesso dal Tribunale di
Napoli, nei confronti della Sig.ra nella sua interezza in Parte_1
quanto inammissibile ed improcedibile, nonché apertamente infondato in punto di fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giustizia, da liquidare con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva la , CP_1
nonostante la regolarità della notifica in data 19.11.2020 dell'atto di citazione in appello con conseguente sua contumacia volontaria.
Si costituiva in data 09.04.2021 quale successore a titolo Controparte_2
particolare nel diritto oggetto di controversia ex art 111 cpc, deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto. In particolare, osservava che non sarebbe possibile disconoscere contemporaneamente la conformità della copia del contratto e le contestuali sottoscrizioni. Precisava, altresì, che la controparte non avrebbe chiarito se il disconoscimento della scrittura sia da riferirsi ad una firma o a tutte quelle risultanti dal documento con conseguente inammissibilità del disconoscimento e conferma della sentenza appellata.
Pertanto, l spiegava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via preliminare, Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito: Rigettare
l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n. 1721/2020 del
18/2/2020 del Tribunale di Napoli (RG n. 18317/2018), con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali
15%;
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione 1.Preliminarmente, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ.,
Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto, non può trovare accoglimento.
2 L'appello è parzialmente fondato nel merito alla luce delle motivazioni di seguito illustrate.
2.1. Il primo motivo, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità del rigetto da parte del primo Giudice dell'eccezione di incompetenza territoriale, è inammissibile.
Il motivo di appello in esame risulta basarsi sulle considerazioni che: a) la residenza dell'opponente e del debitore principale era in Casalnuovo di Napoli al giorno della maturazione del presunto debito con competenza territoriale del Tribunale di Nola;
b) la sede legale dell'opposta, presunto creditore pecuniario, risulta in Mestre con competenza territoriale del Tribunale di Venezia;
c) il luogo ove parrebbe sorta l'obbligazione e concluso il finanziamento è Casoria, rientrante nel circondario di competenza di Napoli Nord;
d) il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria dovrebbe ritenersi Mestre, in quanto domicilio del presunto debitore, comunque rientrante nell'ambito di competenza territoriale del Tribunale di
Venezia.
Le considerazioni che precedono non riescono a cogliere la ratio del rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio che il primo Giudice ha fondato sia sul rilievo che, per determinare il foro generale delle persone fisiche previsto dall'art 18 cpc, non si deve considerare il luogo in cui il convenuto aveva la residenza o il domicilio quando maturò il credito dedotto in giudizio, come sostenuto dall'opponente, bensì quello che ha quanto propone la domanda, sia sul rilievo che quando venne proposta la domanda giudiziale risiedeva in Parte_3
Napoli per cui, essendo connesse le cause contro il , mutuatario, e la Pt_3
, garante, si applica l'art 33 cpc con conseguente competenza dell'adito Pt_1
Tribunale di Napoli.
Il primo motivo di appello come sopra riportato costituisce una mera ripetizione delle deduzioni svolte in primo grado e non si confronta in alcun modo con la decisione impugnata il cui impianto motivazione non viene sottoposto ad alcuna critica. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di gravame in esame.
2.2. Il secondo motivo di appello, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il disconoscimento sia della conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento, sia della sottoscrizione, è parzialmente fondato.
2.2. A) In relazione al disconoscimento della conformità all'originale della fotocopia del contratto, giova considerare che è ormai consolidato il principio secondo cui occorre specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass., 01/04/2025,
n.8604; Cass, 25/03/2025, n.7954).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. Cass. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass.,
29/7/2016, n. 15790).
Come riscontrabile dagli atti del procedimento di primo grado, l'opponente ometteva di indicare con specificità i profili di inautenticità del documento la cui conformità all'originale veniva disconosciuta senza altra ulteriore deduzione.
L'opponente non ha offerto alcun elemento, neppure indiziario, circa la non corrispondenza della documentazione prodotta dalla in copia rispetto CP_1
alla sua versione originale.
La sentenza appellata deve, quindi, ritenersi corretta nella parte in cui afferma la genericità del disconoscimento effettuato dall'opponente del documento prodotto in copia e, pertanto, l'inammissibilità di detto disconoscimento.
2.2 B) In relazione al disconoscimento della sottoscrizione da parte del fideiussore, va rilevato che il primo Giudice ha ritenuto inammissibile detto disconoscimento:
“perché non è né specifico né determinato”, aggiungendo che “sul contratto del
3/12/2007 le sottoscrizioni sono 3” e lo ha “rivolto Parte_1
indistintamente ad una sola di tali tre firme”.
Fermo restando il principio per cui il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cpc, pur non richiedendo una forma vincolata, deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in una mera espressione di stile (Cass. sez. II, n. 3474 del 13.2.2008, Sez. Lav. n. 11911 del
7.8.2003; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20.08.2014, n. 18042), occorre evidenziare che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la svolgeva un Pt_1
secondo motivo di opposizione così rubricato “disconoscimento espresso della sottoscrizione di cui alla scrittura sottesa alla presunta garanzia resa dall'odierna opponente” nell'ambito del quale negava di avere “mai sottoscritto e quindi garantito alcuna apertura di finanziamento per il proprio ex coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art 214 cpc, opponendosi acchè la scrittura prodotta dalla controparte acquisti efficacia probatoria nell'alveo processuale”. Inoltre, con la terza memoria ex art 183 sesto comma cpc la “nel reiterare il Pt_1
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte a suo nome sul contratto sotteso alla domanda dell'opposta” si opponeva “fermamente all'istanza di verificazione ivi mossa in quanto tardiva e non avendo la controparte, a tutt'oggi, provveduto a depositare in atti l'originale del documento già indicato.
Ciò posto, deve ritenersi che il disconoscimento come operato dalla sia Pt_1
valido ed efficace, dovendosi censurare l'interpretazione datane dal primo Giudice che ha richiesto un rigore formale che la legge non pretende laddove sia evincibile univocamente la volontà di disconoscere la provenienza della sottoscrizione della convenzione considerata in toto dal suo apparente autore e, dunque, logicamente la volontà di disconoscere tutte le sottoscrizioni cui collegare l'attribuibilità del documento alla come nel caso concreto in esame. A suffragare la diversa Pt_1
conclusione dell'ammissibilità del disconoscimento in questione soccorre il rilievo che il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento prodotto in copia da controparte è stato effettuato in uno alla negazione di aver garantito l'apertura di credito concessa al . Inoltre, la condotta difensiva tenuta dalla Pt_3
nel corso dell'intero processo è coerente con il predetto assunto, avendo Pt_1
l'odierna appellata mai espresso dubbi o limitato il disconoscimento ad una sola firma ma avendo negato la paternità dell'intero documento che chiedeva espungere dal materiale probatorio perché alla stessa non riferibile e avendo anche fatto riferimento a “sottoscrizioni” nella sopra indicata memoria istruttoria ex art 183 cpc e nel proseguo del giudizio.
Poiché l'istanza di verificazione non è stata in alcun modo richiesta nel presente giudizio di secondo grado nell'ambito del quale non è stato prodotto neanche l'originale del documento disconosciuto, il documento in oggetto deve considerarsi privato di ogni inferenza probatoria e ne è preclusa al Collegio la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura disconosciuta o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
Dal momento che il documento disconosciuto costituisce l'unico titolo negoziale sul quale si fonda la pretesa creditoria azionata ed esso è inutilizzabile, l'originaria domanda spiegata dalla nei confronti di va CP_1 Parte_1
rigettata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla odierna parte appellante.
Le spese processuali
Stante l'esito finale del giudizio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado in ragione della soccombenza della parte appellata e della interventrice ex art 111 cpc in secondo grado. Pertanto, le spese di primo grado vanno poste pienamente a carico dell'appellata , mentre quelle di secondo CP_1
grado a carico solidale della predetta parte appellata e della interventrice
[...]
Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri Controparte_2
ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 relativamente a causa di valore da €.26.000,01 ad €.52.000,00 e tenuto conto della consistenza e pregio delle attività difensionali effettivamente espletate. Le spese del doppio grado vanno attribuite al procuratore dell'appellante, Avv Mario d'NI, per dichiarazione di fattone anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il primo motivo di appello;
2) In accoglimento parziale del secondo motivo di appello e in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 3590/2018 del Tribunale di
Napoli limitatamente a e rigetta l'originaria domanda proposta Parte_1
dalla nei confronti di;
CP_1 Parte_1 3) Condanna la al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 304,79 per esborsi e in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv Mario
d'NI dichiaratosi antistatario;
4) Condanna solidalmente e al pagamento, CP_1 Controparte_2
in favore di delle spese del secondo grado di giudizio che si Parte_1
liquidano in euro 382,50 per esborsi e in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv Mario d'NI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 13/11/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4126 dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mario D'NI (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Ponti Rossi n. 188, lotto 2, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E
, ( , in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 P.IVA_1
-appellata contumace -
NONCHE'
(P. IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, C.F._3
V.lo Bernardino n. 5°, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-Interventore ex art 111 cpc -
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c. p. c., ritualmente notificato,
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 3590/2018 del Tribunale di Parte_1
Napoli, notificatole in data 08/05/2018 ad istanza della col quale Controparte_1
le veniva ingiunto, in solido con il debitore principale il pagamento Parte_2
della somma di €. 27.170,73, cui €. 26.614,09 quale residuo capitale ed €.556,64 a titolo di interessi, oltre interessi successivi e spese della procedura monitoria. Tale provvedimento veniva concesso sull'assunto secondo il quale aveva Parte_3
ricevuto dalla Findomestic Banca S. p. A. un finanziamento, contabilizzato al n.
, ceduto alla "Locman S.p.A.", la quale in un'operazione di PartitaIVA_3
cartolarizzazione ai sensi della legge n.°130/1999 lo cedeva, a sua volta pro soluto, alla "SPV PROJECT 130 S. r. I.", che, al pari, lo cedeva pro soluto alla "
[...]
con scrittura del 05/08/2016. Le obbligazioni pecuniarie nascenti dal CP_1
richiamato contratto di finanziamento risultavano garantite da . Parte_1
Si opponeva ritualmente al decreto ingiuntivo in questione la sola Parte_1
, la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e nel
[...]
merito negava espressamente di aver sottoscritto alcun contratto e quindi garantito alcuna apertura di finanziamento per il proprio ex coniuge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c. p. c.. Eccepiva, altresì, di non avere alcuna conoscenza in merito alla procedura sottesa alla fase sommaria, né di aver ricevuto comunicazioni in ordine alle cessioni dell'asserito credito pur richiamate nel corpo dell'ingiunzione e, pertanto, stante il disconoscimento dell'autenticità all'originale della copia informe prodotta dall'opposta, rilevava che, ove avesse voluto avvalersi della predetta prova documentale, la controparte avrebbe dovuto necessariamente produrre preventivamente l'originale al fine di chiederne la successiva verificazione.
Tanto esposto, l'opponente chiedeva “in via pregiudiziale di rito rilevare la propria incompetenza territoriale a conoscere e trattare la causa che ci occupa, essendo il Tribunale di Nola Autorità Giudiziaria competente innanzi alla quale
l'odierna società opposta avrebbe dovuto radicare il giudizio de quo;
in via preliminare, rilevare l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio de quo, per
i motivi indicati nel corpo del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento in ordine al retto prosieguo del processo;
all'esito, nel merito e previa declaratoria di nullità, revochi l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto
n.°3590/2018 (R. G. n.°10955/2018), reso ed emesso dal Tribunale di Napoli, di certo nei confronti della Sig.ra nella sua interezza in quanto Parte_1
inammissibile ed improcedibile, nonché apertamente infondato in punto di fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Si costituiva giudizio la , contestando la fondatezza dei motivi di CP_1
opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese processuali.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1721/2020, pubblicata in data 18.02.2020, così provvedeva:
“Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente a rimborsare alla società opposta le spese del giudizio, che liquida in € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.11.2020, Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza sulla base di due motivi di gravame. Con un primo motivo, l'appellante deduceva che il Giudice avrebbe errato nel non rilevare l'evidente incompetenza per territorio sussistente nel caso di specie, per essere alternativamente competenti il Tribunale di Nola (residenza del presunto debitore alla maturazione del credito), il Tribunale di Venezia (sede legale della società o di adempimento dell'obbligazione) o il Tribunale di Napoli Nord (luogo di conclusione del contratto).
Con un secondo motivo, lamentava che il Giudice avrebbe mal interpretato il disconoscimento del contratto con la quale la risultava garante personale Pt_1
del , confondendo il disconoscimento in toto della scrittura del 03.12.2007 Pt_3
con il disconoscimento operato dalla opponente ex artt. 2712 e 2719 c.c ed omettendo di rilevare che in entrambi i casi non venivano prodotti gli originali.
Ribadiva la ritualità e l'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione all'apertura di finanziamento del 03.12.2007 con ogni effetto di legge, precisando che trattavasi di mera copia informe disconosciuta anch'essa nella conformità all'originale.
L'appellante, pertanto, chiedeva all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere integralmente l'appello de quo ed in riforma alla sentenza civile
n.°1721/2020 resa ed emessa, rispettivamente, addi 17 - 18/02/2020 del Tribunale di Napoli oggetto di gravame, accogliere integralmente la domanda mossa dalla
Sig.ra come ivi precisata, perché fondata in e in punto di fatto Parte_1
ed in diritto rilevando, in via preliminare per le motivazioni che precedono,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a conoscere e trattare la causa in primo grado essendo il Tribunale di Nola o il Tribunale di Venezia l'Autorità
Giudiziaria competente innanzi alla quale l'odierna società opposta avrebbe dovuto radicare il giudizio de quo;
nella medesima accezione preliminare, rilevare
l'inammissibilità del giudizio de quo, per i motivi indicati nel corpo del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento in ordine al retto prosieguo del processo;
nel merito e previa declaratoria di nullità, revochi il decreto ingiuntivo opposto n.°3590/2018 (R. G. n.°10955/2018), reso ed emesso dal Tribunale di
Napoli, nei confronti della Sig.ra nella sua interezza in Parte_1
quanto inammissibile ed improcedibile, nonché apertamente infondato in punto di fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giustizia, da liquidare con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva la , CP_1
nonostante la regolarità della notifica in data 19.11.2020 dell'atto di citazione in appello con conseguente sua contumacia volontaria.
Si costituiva in data 09.04.2021 quale successore a titolo Controparte_2
particolare nel diritto oggetto di controversia ex art 111 cpc, deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto. In particolare, osservava che non sarebbe possibile disconoscere contemporaneamente la conformità della copia del contratto e le contestuali sottoscrizioni. Precisava, altresì, che la controparte non avrebbe chiarito se il disconoscimento della scrittura sia da riferirsi ad una firma o a tutte quelle risultanti dal documento con conseguente inammissibilità del disconoscimento e conferma della sentenza appellata.
Pertanto, l spiegava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via preliminare, Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito: Rigettare
l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n. 1721/2020 del
18/2/2020 del Tribunale di Napoli (RG n. 18317/2018), con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali
15%;
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione 1.Preliminarmente, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ.,
Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto, non può trovare accoglimento.
2 L'appello è parzialmente fondato nel merito alla luce delle motivazioni di seguito illustrate.
2.1. Il primo motivo, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità del rigetto da parte del primo Giudice dell'eccezione di incompetenza territoriale, è inammissibile.
Il motivo di appello in esame risulta basarsi sulle considerazioni che: a) la residenza dell'opponente e del debitore principale era in Casalnuovo di Napoli al giorno della maturazione del presunto debito con competenza territoriale del Tribunale di Nola;
b) la sede legale dell'opposta, presunto creditore pecuniario, risulta in Mestre con competenza territoriale del Tribunale di Venezia;
c) il luogo ove parrebbe sorta l'obbligazione e concluso il finanziamento è Casoria, rientrante nel circondario di competenza di Napoli Nord;
d) il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria dovrebbe ritenersi Mestre, in quanto domicilio del presunto debitore, comunque rientrante nell'ambito di competenza territoriale del Tribunale di
Venezia.
Le considerazioni che precedono non riescono a cogliere la ratio del rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio che il primo Giudice ha fondato sia sul rilievo che, per determinare il foro generale delle persone fisiche previsto dall'art 18 cpc, non si deve considerare il luogo in cui il convenuto aveva la residenza o il domicilio quando maturò il credito dedotto in giudizio, come sostenuto dall'opponente, bensì quello che ha quanto propone la domanda, sia sul rilievo che quando venne proposta la domanda giudiziale risiedeva in Parte_3
Napoli per cui, essendo connesse le cause contro il , mutuatario, e la Pt_3
, garante, si applica l'art 33 cpc con conseguente competenza dell'adito Pt_1
Tribunale di Napoli.
Il primo motivo di appello come sopra riportato costituisce una mera ripetizione delle deduzioni svolte in primo grado e non si confronta in alcun modo con la decisione impugnata il cui impianto motivazione non viene sottoposto ad alcuna critica. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di gravame in esame.
2.2. Il secondo motivo di appello, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il disconoscimento sia della conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento, sia della sottoscrizione, è parzialmente fondato.
2.2. A) In relazione al disconoscimento della conformità all'originale della fotocopia del contratto, giova considerare che è ormai consolidato il principio secondo cui occorre specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass., 01/04/2025,
n.8604; Cass, 25/03/2025, n.7954).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. Cass. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass.,
29/7/2016, n. 15790).
Come riscontrabile dagli atti del procedimento di primo grado, l'opponente ometteva di indicare con specificità i profili di inautenticità del documento la cui conformità all'originale veniva disconosciuta senza altra ulteriore deduzione.
L'opponente non ha offerto alcun elemento, neppure indiziario, circa la non corrispondenza della documentazione prodotta dalla in copia rispetto CP_1
alla sua versione originale.
La sentenza appellata deve, quindi, ritenersi corretta nella parte in cui afferma la genericità del disconoscimento effettuato dall'opponente del documento prodotto in copia e, pertanto, l'inammissibilità di detto disconoscimento.
2.2 B) In relazione al disconoscimento della sottoscrizione da parte del fideiussore, va rilevato che il primo Giudice ha ritenuto inammissibile detto disconoscimento:
“perché non è né specifico né determinato”, aggiungendo che “sul contratto del
3/12/2007 le sottoscrizioni sono 3” e lo ha “rivolto Parte_1
indistintamente ad una sola di tali tre firme”.
Fermo restando il principio per cui il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cpc, pur non richiedendo una forma vincolata, deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in una mera espressione di stile (Cass. sez. II, n. 3474 del 13.2.2008, Sez. Lav. n. 11911 del
7.8.2003; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20.08.2014, n. 18042), occorre evidenziare che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la svolgeva un Pt_1
secondo motivo di opposizione così rubricato “disconoscimento espresso della sottoscrizione di cui alla scrittura sottesa alla presunta garanzia resa dall'odierna opponente” nell'ambito del quale negava di avere “mai sottoscritto e quindi garantito alcuna apertura di finanziamento per il proprio ex coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art 214 cpc, opponendosi acchè la scrittura prodotta dalla controparte acquisti efficacia probatoria nell'alveo processuale”. Inoltre, con la terza memoria ex art 183 sesto comma cpc la “nel reiterare il Pt_1
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte a suo nome sul contratto sotteso alla domanda dell'opposta” si opponeva “fermamente all'istanza di verificazione ivi mossa in quanto tardiva e non avendo la controparte, a tutt'oggi, provveduto a depositare in atti l'originale del documento già indicato.
Ciò posto, deve ritenersi che il disconoscimento come operato dalla sia Pt_1
valido ed efficace, dovendosi censurare l'interpretazione datane dal primo Giudice che ha richiesto un rigore formale che la legge non pretende laddove sia evincibile univocamente la volontà di disconoscere la provenienza della sottoscrizione della convenzione considerata in toto dal suo apparente autore e, dunque, logicamente la volontà di disconoscere tutte le sottoscrizioni cui collegare l'attribuibilità del documento alla come nel caso concreto in esame. A suffragare la diversa Pt_1
conclusione dell'ammissibilità del disconoscimento in questione soccorre il rilievo che il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento prodotto in copia da controparte è stato effettuato in uno alla negazione di aver garantito l'apertura di credito concessa al . Inoltre, la condotta difensiva tenuta dalla Pt_3
nel corso dell'intero processo è coerente con il predetto assunto, avendo Pt_1
l'odierna appellata mai espresso dubbi o limitato il disconoscimento ad una sola firma ma avendo negato la paternità dell'intero documento che chiedeva espungere dal materiale probatorio perché alla stessa non riferibile e avendo anche fatto riferimento a “sottoscrizioni” nella sopra indicata memoria istruttoria ex art 183 cpc e nel proseguo del giudizio.
Poiché l'istanza di verificazione non è stata in alcun modo richiesta nel presente giudizio di secondo grado nell'ambito del quale non è stato prodotto neanche l'originale del documento disconosciuto, il documento in oggetto deve considerarsi privato di ogni inferenza probatoria e ne è preclusa al Collegio la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura disconosciuta o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
Dal momento che il documento disconosciuto costituisce l'unico titolo negoziale sul quale si fonda la pretesa creditoria azionata ed esso è inutilizzabile, l'originaria domanda spiegata dalla nei confronti di va CP_1 Parte_1
rigettata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla odierna parte appellante.
Le spese processuali
Stante l'esito finale del giudizio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado in ragione della soccombenza della parte appellata e della interventrice ex art 111 cpc in secondo grado. Pertanto, le spese di primo grado vanno poste pienamente a carico dell'appellata , mentre quelle di secondo CP_1
grado a carico solidale della predetta parte appellata e della interventrice
[...]
Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri Controparte_2
ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 relativamente a causa di valore da €.26.000,01 ad €.52.000,00 e tenuto conto della consistenza e pregio delle attività difensionali effettivamente espletate. Le spese del doppio grado vanno attribuite al procuratore dell'appellante, Avv Mario d'NI, per dichiarazione di fattone anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il primo motivo di appello;
2) In accoglimento parziale del secondo motivo di appello e in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 3590/2018 del Tribunale di
Napoli limitatamente a e rigetta l'originaria domanda proposta Parte_1
dalla nei confronti di;
CP_1 Parte_1 3) Condanna la al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 304,79 per esborsi e in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv Mario
d'NI dichiaratosi antistatario;
4) Condanna solidalmente e al pagamento, CP_1 Controparte_2
in favore di delle spese del secondo grado di giudizio che si Parte_1
liquidano in euro 382,50 per esborsi e in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv Mario d'NI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 13/11/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio