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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/10/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IU De SA Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. SArio LL SS Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 589 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promossa da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente in [...], con il C.F._1
patrocinio dell'avv. Luigi Russo
- appellante-
contro nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
) e nata a [...] il 2 C.F._2 Parte_2
ottobre 1947 (CF ), entrambi residenti in [...]in C.F._3
Casale (BO) via Rubizzano 2586, con il patrocinio dell'avv. Pierluca Broccoli e dell'avv. Roberto Maria Plati.
-appellati- IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 561/2022 del 28 febbraio-4 marzo 2022
del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 24 febbraio 2025. Parte_1
Per e come da note scritte Controparte_1 Parte_2
depositate il 13 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, nella qualità di erede legittimo della defunta madre Parte_3 Per_1
, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna,
[...] CP_1
e , in relazione alle somme che la madre avrebbe
[...] Parte_2
avuto diritto di rivendicare e di ottenere sul dossier titoli n. 202/0000004785277 acceso da coniuge di e padre di esso attore e di Parte_4 Persona_1
, pochi giorni prima della morte della moglie, cointestandolo, Controparte_1
per la metà, alla nuora , alla quale, dato il valore del deposito Parte_2
al momento in cui era stato cointestato, il predetto avrebbe Parte_4
indirettamente donato la somma di € 298.000,00, ovvero la metà del controvalore del suddetto deposito, costituito con risparmi di proprietà comune. A detta dell'attore,
invero, , in ragione del regime di comunione legale sussistente con il Persona_1
marito, avrebbe avuto diritto di ricevere la metà della consistenza del deposito in questione, ed a pretendere, in restituzione, quanto da Parte_4
indirettamente donato alla cognata senza il suo consenso, ai sensi dell'art. 184 comma terzo c.c.
pag. 2/14 , avendo diritto ad un terzo della eredità della madre, ha Parte_1
sostenuto che avrebbe avuto diritto a ricevere le seguenti somme:
€ 49.260,16, quale quota della parte di pertinenza di sul valore della Persona_1
giacenza di detto deposito, di consistenza di € 591.121,98, alla data del decesso di quest'ultima;
€ 49.666,66, a titolo di quota parte del credito restitutorio che la avrebbe Per_1
potuto azionare ai sensi dell'art. 184 c.c., nei confronti del marito Parte_4
a titolo di ricostituzione della comunione legale.
[...]
, a sostegno della sua pretesa, ha anche evidenziato che, alla Parte_1
morte del padre, l'eredità di quest'ultimo era stata devoluta, in ragione di testamento pubblico a rogito notaio el 28 settembre 2011, ad esso attore ed al fratello Per_2
, nonché a moglie di quest'ultimo, per un terzo CP_1 Parte_2
ciascuno. I due convenuti, quindi, ai sensi dell'art. 754 c.c., erano tenuti a far fronte ai debiti di in proporzione alla rispettiva quota ereditaria e Parte_4
avrebbero, quindi, dovuto corrispondergli, in qualità di successore universale della madre, l'importo pari a un terzo, vale a dire alla quota ereditaria sull'eredità materna,
del 50% del donatum, corrispondente alla somma di € 49.666,66. L'attore ha, altresì,
allegato che gli spettava la porzione del relictum esistente al momento dell'apertura della successione della madre e corrispondente alla sua quota ereditaria, dal momento che, in ragione della circostanza che il rapporto bancario era cointestato a Parte_4
e a , i valori e i titoli contenuti nel dossier erano stati
[...] Parte_2
considerati come “altro” rispetto all'eredità di . Alla luce del regime Persona_1
di comunione legale dei beni tra quest'ultima e e del fatto che il Parte_4
pag. 3/14 dossier titoli risultava cointestato con soggetto terzo, il relictum era quantificabile in €
147.780,49, ossia nel valore di un mezzo della metà del valore del dossier al momento della morte di , per essere stata l'altra metà donata indirettamente a Persona_1
. Parte_2
ha, pertanto, sostenuto che la porzione di sua spettanza, pari alla Parte_1
sua quota ereditaria (un terzo) sul relictum dell'eredità materna, come sopra individuato,
era quantificabile in € 49.260,16, mentre i restanti due terzi erano di pertinenza del fratello e del padre L'attore ha Controparte_1 Parte_4
evidenziato che, una volta deceduto il padre, quale intestatario del dossier, i soggetti debitori dell'importo dovutogli erano individuabili in e in Controparte_1
, quali coeredi di e subentrati Parte_2 Parte_4
nell'obbligazione su quest'ultimo gravante.
e si sono costituiti in giudizio per Controparte_1 Parte_2
resistere alla domanda dell'attore.
2-Il Tribunale di Bologna, all'esito della espletata istruttoria, con la sentenza n.561/2022 del 28 febbraio-4 marzo 2022, ha rigettato ogni domanda di Parte_1
, condannandolo al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti.
[...]
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che la quota parte che reclamava, sull'asse materno, e Parte_1
rappresentata dall'asserita quota in comunione legale della metà del deposito titoli originariamente intestato a poi cointestato a Parte_4 [...]
, era infondata;
Parte_2
pag. 4/14 -che, infatti, la pretesa quota in comunione legale, facente capo a , si Persona_1
era confusa nell'asse ereditario di al momento dell'apertura della Parte_4
successione della prima;
-che, essendo unico intestatario delle somme che, per la metà del Parte_4
valore del deposito, l'attore aveva sostenuto che si sarebbero dovute considerare in comunione legale con la moglie, era evidente che ogni pretesa di divisione (a questo punto ordinaria, per via dello scioglimento della comunione legale, attuatasi con il decesso della moglie) dell'importo formalmente intestato a Parte_4
avrebbe dovuto essere esercitata in occasione dell'apertura della successione di quest'ultimo;
-che discendeva da tale considerazione che effettivamente, così come eccepito prontamente da parte convenuta, l'atto transattivo intervenuto tra le parti in data 15
gennaio 2018, aveva comportato rinuncia e rispettiva accettazione di ogni pretesa riguardante il complessivo asse ereditario di nel quale, si ripete, Parte_4
era confluito il complessivo ammontare del deposito titoli in questione, per la quota parte a quest'ultimo riferibile, comprensiva, dunque, anche di ogni pretesa che la moglie già defunta, per il tramite degli eredi, avrebbe potuto esercitare per rivendicare i diritti alla stessa spettanti nella qualità di coniuge in comunione legale;
-che era, pertanto, evidente che l'affermazione con cui le parti della transazione avevano dichiarato espressamente di prestare acquiescenza al testamento di Parte_4
e di rinunciare ad ogni pretesa di riduzione nei confronti dei coeredi
[...]
testamentari, nonché ad ogni eccezione e riserva, tra le quali, per l'appunto, anche quella relativa al preteso scioglimento della comunione legale in relazione alle somme pag. 5/14 confluite in quella successione, aveva chiaramente esaurito ogni possibile questione al riguardo;
- che parte attrice, del resto, non aveva argomentato né rappresentato di essere stata all'epoca ignara dell'esistenza e della consistenza delle pretese di comproprietà che avrebbe potuto vantare sulle somme transitate sul conto corrente in Persona_1
essere presso CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA;
-che, pertanto, non esistevano francamente argomenti per ritenere che l'accordo transattivo raggiunto in data 15 gennaio 2018 non avesse riguardato anche tale pretesa,
ove sussistente, in quanto già pacificamente azionabile alla data della conclusione del negozio suddetto;
-che, quanto al preteso debito di restituzione che i fratelli e Pt_1 CP_1
avrebbero potuto azionare, pro quota, nei riguardi del padre, a titolo di ricostituzione della comunione legale ai sensi dell'art. 184 c.c., in relazione al preteso atto donativo posto in essere a beneficio di , doveva osservarsi che parte Parte_2
convenuta aveva prodotto documentazione inequivocabile che dimostrava l'avvenuta alimentazione con proprio denaro, ad opera della suddetta del conto Pt_2
corrente del quale si discuteva, già cointestato con il suocero (doc. n. 3 di parte convenuta);
-che risultava, infatti, dimostrato che, prima dell'investimento attuato da Parte_4
nelle due polizze espressamente menzionate nell'accordo transattivo,
[...]
aveva, in data 23 gennaio 2013, bonificato sul conto corrente Parte_2
€ 199.089,43, e che, in data 29 gennaio 2013, aveva girato sul medesimo conto corrente pag. 6/14 titoli a sé esclusivamente intestati presso la Cassa di Risparmio di Cento (in particolare,
CCT al 1settembre 2015) per circa € 44.000 di valore nominale;
-che, d'altra parte, il tenore del documento n. 6, del quale, in corso di causa, era stata richiesta verificazione, con esito positivo (il documento era stato reputato autografo,
pur se la conclusione cui la consulente era giunta era contestato dalla parte attrice),
confermava ad abundantiam, posto che la documentazione bancaria versata in causa costituiva prova di per sé sufficiente, che il conto corrente del quale si discuteva era stato anche in passato interessato da versamenti effettuati da Parte_2
affinché il suocero operasse investimenti nel suo interesse;
-che era sufficiente rilevare che dalla documentazione bancaria prodotta (in particolare, doc. n. 3 di parte convenuta) emergeva che gli ultimi versamenti,
provenienti da , ammontavano a circa 243.000 euro nel loro Parte_2
complesso;
-che l'attore non aveva contestato, con argomenti di sorta, l'inequivocabile contenuto di tale documentazione;
-che nessun argomento, per contrastare il dato obiettivo di detti versamenti, di ingente importo, era stato speso nella prima memoria, né successivamente;
-che la conclusione cui doveva necessariamente giungersi, pertanto, era che nessuna donazione indiretta poteva configurarsi a favore di , non Parte_2
essendovi altrimenti coerenza e giustificazione del versamento da parte di costei, nel conto suddetto, di somme che, indubbiamente, tendevano ad eguagliare l'ammontare della pretesa “donazione indiretta” attuata in suo favore;
pag. 7/14 -che vi era, in sintesi, difetto di ogni osservazione e difesa, da parte dell'attore, in relazione a tali cospicui versamenti operati dalla nuora sul conto corrente condiviso con il defunto versamenti che, indubbiamente, rappresentavano Parte_4
circostanza assai significativa per contrastare, in radice, la tesi della donazione indiretta patrocinata da parte attrice, in difetto di valide argomentazioni per sminuire il valore probatorio della documentazione prodotta in causa dalla parte convenuta;
-che, in conclusione, doveva, comunque, osservarsi che tutti i movimenti del conto corrente di cui si discuteva erano ben noti alle parti che avevano sottoscritto ed accettato il tenore dell'accordo transattivo in data 15 gennaio 2018, dal quale si rilevava come le parti avessero tenuto ben presente, nel concluderlo e nella determinazione delle somme riconosciute a , i movimenti che avevano riguardato Parte_5
sul ridetto conto corrente, che, pertanto, rientravano nel Parte_2
novero dei presupposti tenuti in debito conto dalle parti nel concludere l'accordo citato;
-che neppure parte attrice era giunta, del resto, a sostenere di avere, per errore o altro,
ignorato le predette movimentazioni al momento della conclusione della scrittura transattiva in atti;
-che nessuna pretesa dell'attore poteva, quindi, trovare accoglimento;
-che le spese, anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio e di parte dovevano seguire la soccombenza.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo Parte_1
ai seguenti motivi:
a-irrilevanza degli accadimenti successivi al 3 novembre 2009 in relazione ai rapporti patrimoniali tra e con riferimento alla Parte_2 Parte_4
pag. 8/14 domanda di ricostituzione, ex art. 184 comma 3 c. c., della comunione legale,
conseguente all'atto di donazione indiretta rappresentato dalla cointestazione del dossier titoli ad entrambi i soggetti predetti;
b-erroneità della statuizione della sentenza impugnata relativa alla domanda di esso appellante volta ad ottenere la quota parte del relictum dell'eredità di Per_1
.
[...]
ha riproposto le eccezioni già svolte nel giudizio di primo Parte_1
grado.
Si sono costituiti in giudizio e e Controparte_1 Parte_2
hanno resistito all'appello, invocandone il rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4- Rileva, innanzitutto, la Corte che sulla istanza di inammissibilità dell'appello di
, sollevata, ex art.348 bis cpc, da e da Parte_1 Controparte_1
, si è gia deciso con ordinanza del 13 settembre 2022. Parte_2
E', poi, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di , Parte_1
sollevata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c. p. c.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la pag. 9/14 redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
TA (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Ebbene, l'appellante ha rivolto specifiche censure alla sentenza impugnata, fermo restando che è questione diversa quella della fondatezza di tali censure.
5-I motivi della impugnazione di , che possono essere trattati Parte_1
congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, risultano infondati e meritano,
perciò, di essere rigettati.
Giova ricordare, sia pure in maniera sintetica, che ha sostenuto Parte_1
che il padre di esso appellante, ha acceso un dossier titoli, con Parte_4
risparmi di proprietà comune con la madre , cointestandolo alla Persona_1
nuora e realizzando così una donazione indiretta in favore di Parte_2
quest'ultima, e ha, quindi, fatto valere l'esistenza di un obbligo del defunto padre di ricostituire la comunione legale sull'importo oggetto dell'atto di liberalità suddetto e di versare all'eredità di la quota parte della somma rimasta in Persona_1
comunione, al fine di ottenere la quota parte delle somme suddette che gli sarebbe spettata quale erede legittimo della madre.
Va, in proposito, precisato che è deceduta il 3 novembre 2009, Persona_1
lasciando quali eredi legittimi il marito e i figli Parte_4 Parte_1
e nella misura di 1/3 ciascuno.
[...] Controparte_1 Parte_4
è, poi, deceduto il 30 luglio 2017 e la sua eredità è stata devoluta, in virtù di
[...]
pag. 10/14 testamento pubblico a rogito notaio del 28 settembre 2011, ai due figli Per_2
e e alla nuora Parte_1 Controparte_1 [...]
, nella misura di 1/3 ciascuno. Parte_2
Orbene, occorre sottolineare, innanzitutto, che l'asse ereditario di Parte_4
non può che avere poste attive e poste passive, ricomprendendo l'intero patrimonio del defunto. Le obbligazioni di restituzione di somme di denaro, appartenute a Per_1
, vuoi per la ricostituzione della comunione legale, a seguito del compimento,
[...]
da parte di di atto di liberalità senza il consenso della moglie, e, Parte_4
comunque, per la divisione delle stesse tra i coniugi in comunione legale, si sono,
quindi, trasferite agli eredi di vale a dire all'odierno appellante e Parte_4
ai due appellati.
In proposito, va ricordato che i tre eredi suddetti, con scrittura privata portante la data del 15 gennaio 2018 hanno regolato, in via transattiva, i reciproci rapporti nascenti dall'eredità di con il riconoscimento all'odierno appellante della Parte_4
somma di 88.800,75 Euro, l'adesione e l'acquiescenza al testamento del 28 settembre
2011, e la rinunzia di tutti gli eredi suddetti, a seguito della dazione di detta somma a
, ad ogni eccezione e riserva, nonché ad ogni azione di riduzione Parte_1
nei confronti dei coeredi testamentari.
Non può, del resto, dubitarsi che , all'epoca della transazione in Parte_1
questione, fosse pienamente consapevole, quale erede del defunto padre, dei rapporti bancari intrattenuti da quest'ultimo e, quindi, degli asseriti obblighi restitutori sullo stesso gravanti, non essendo emersi elementi di segno contrario, neppure dalle allegazioni dell'odierno appellante.
pag. 11/14 Risulta, d'altra parte, evidente che, con l'atto transattivo del 15 gennaio 2018,
abbia rinunciato, previo conseguimento della somma di Parte_1
88.800,75 Euro, a far valere qualsiasi ulteriore pretesa, nei confronti di CP_1
e di , quali soggetti subentrati al testatore
[...] Parte_2
anche negli obblighi restitutori per i quali è procedimento. Parte_4
Non può, invero, interpetrarsi in altro modo la rinuncia ad ogni eccezione o riserva e ad ogni azione di riduzione nei confronti dei coeredi testamentari, anche alla luce del disposto di cui all'art. 1365 c. c., il quale stabilisce che “quando in un contratto si è
espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non
espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”.
Tale norma regola un criterio di interpretazione soggettiva ed esprime il principio che le indicazioni esemplificative non debbano ritenersi tassative (Cass. n. 4892/1984). La
disposizione citata consente, invero, una interpretazione estensiva di clausole contrattuali in quanto prevede l'ipotesi dell' inadeguatezza per difetto dell'espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione, sicché, in applicazione di detta norma, l'esclusione da tali clausole di casi non espressamente previsti non può essere ritenuta dall'interprete per presunzione,
dovendosi invece tenere presenti le conseguenze normali volute dalle parti stesse con l'elencazione esemplificativa dei casi menzionati e verificare se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell'esemplificazione, attenendosi nel compimento di tale operazione ermeneutica al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesima norma (Cass. n. 9560/2017; Cass. n.
18294/2002; Cass. n. 7763/1995; Cass. n. 539/1983).
pag. 12/14 Ebbene, nel caso di specie, traspare evidente dalla scrittura del 15 novembre 2018
l'intento delle parti di prevenire ogni lite relativa all'eredità di Parte_4
anche con riferimento alle passività sulla stessa gravanti e alle obbligazioni alle quali erano subentrati, pro quota, gli eredi del testatore, mirando le parti alla tacitazione di ogni pretesa che avrebbe potuto avanzare nei confronti di Parte_1
e di , mediante l'attribuzione al Controparte_1 Parte_2
primo della somma di 88.800,75 Euro.
L'azione proposta da deve, pertanto, considerarsi infondata in Parte_1
ragione dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, che ha preceduto l'odierno giudizio.
6- L'appello di deve, dunque, essere rigettato, rimanendo Parte_1
assorbita ogni altra questione sollevata da quest'ultimo.
7-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
52.000,01 e 260.000,00 Euro), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in
9.991,00 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva, 5.103,00 Euro per la fase decisionale), in assenza della fase istruttoria.
Non si ritiene di aumentare del 30% il compenso predetto per la difesa di più parti, in quanto la difesa dei due appellati, aventi identica posizione processuale, non ha reso necessaria la trattazione di questioni riguardanti specificamente ciascuno di essi.
Agli appellati spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della pag. 13/14 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
II- Condanna l'appellante al rimborso, in favore di e di Controparte_1
, delle spese del grado, liquidate in 9.991,00 Euro per Parte_2
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 30
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SArio LL SS IU De SA
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IU De SA Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. SArio LL SS Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 589 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promossa da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente in [...], con il C.F._1
patrocinio dell'avv. Luigi Russo
- appellante-
contro nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
) e nata a [...] il 2 C.F._2 Parte_2
ottobre 1947 (CF ), entrambi residenti in [...]in C.F._3
Casale (BO) via Rubizzano 2586, con il patrocinio dell'avv. Pierluca Broccoli e dell'avv. Roberto Maria Plati.
-appellati- IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 561/2022 del 28 febbraio-4 marzo 2022
del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 24 febbraio 2025. Parte_1
Per e come da note scritte Controparte_1 Parte_2
depositate il 13 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, nella qualità di erede legittimo della defunta madre Parte_3 Per_1
, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna,
[...] CP_1
e , in relazione alle somme che la madre avrebbe
[...] Parte_2
avuto diritto di rivendicare e di ottenere sul dossier titoli n. 202/0000004785277 acceso da coniuge di e padre di esso attore e di Parte_4 Persona_1
, pochi giorni prima della morte della moglie, cointestandolo, Controparte_1
per la metà, alla nuora , alla quale, dato il valore del deposito Parte_2
al momento in cui era stato cointestato, il predetto avrebbe Parte_4
indirettamente donato la somma di € 298.000,00, ovvero la metà del controvalore del suddetto deposito, costituito con risparmi di proprietà comune. A detta dell'attore,
invero, , in ragione del regime di comunione legale sussistente con il Persona_1
marito, avrebbe avuto diritto di ricevere la metà della consistenza del deposito in questione, ed a pretendere, in restituzione, quanto da Parte_4
indirettamente donato alla cognata senza il suo consenso, ai sensi dell'art. 184 comma terzo c.c.
pag. 2/14 , avendo diritto ad un terzo della eredità della madre, ha Parte_1
sostenuto che avrebbe avuto diritto a ricevere le seguenti somme:
€ 49.260,16, quale quota della parte di pertinenza di sul valore della Persona_1
giacenza di detto deposito, di consistenza di € 591.121,98, alla data del decesso di quest'ultima;
€ 49.666,66, a titolo di quota parte del credito restitutorio che la avrebbe Per_1
potuto azionare ai sensi dell'art. 184 c.c., nei confronti del marito Parte_4
a titolo di ricostituzione della comunione legale.
[...]
, a sostegno della sua pretesa, ha anche evidenziato che, alla Parte_1
morte del padre, l'eredità di quest'ultimo era stata devoluta, in ragione di testamento pubblico a rogito notaio el 28 settembre 2011, ad esso attore ed al fratello Per_2
, nonché a moglie di quest'ultimo, per un terzo CP_1 Parte_2
ciascuno. I due convenuti, quindi, ai sensi dell'art. 754 c.c., erano tenuti a far fronte ai debiti di in proporzione alla rispettiva quota ereditaria e Parte_4
avrebbero, quindi, dovuto corrispondergli, in qualità di successore universale della madre, l'importo pari a un terzo, vale a dire alla quota ereditaria sull'eredità materna,
del 50% del donatum, corrispondente alla somma di € 49.666,66. L'attore ha, altresì,
allegato che gli spettava la porzione del relictum esistente al momento dell'apertura della successione della madre e corrispondente alla sua quota ereditaria, dal momento che, in ragione della circostanza che il rapporto bancario era cointestato a Parte_4
e a , i valori e i titoli contenuti nel dossier erano stati
[...] Parte_2
considerati come “altro” rispetto all'eredità di . Alla luce del regime Persona_1
di comunione legale dei beni tra quest'ultima e e del fatto che il Parte_4
pag. 3/14 dossier titoli risultava cointestato con soggetto terzo, il relictum era quantificabile in €
147.780,49, ossia nel valore di un mezzo della metà del valore del dossier al momento della morte di , per essere stata l'altra metà donata indirettamente a Persona_1
. Parte_2
ha, pertanto, sostenuto che la porzione di sua spettanza, pari alla Parte_1
sua quota ereditaria (un terzo) sul relictum dell'eredità materna, come sopra individuato,
era quantificabile in € 49.260,16, mentre i restanti due terzi erano di pertinenza del fratello e del padre L'attore ha Controparte_1 Parte_4
evidenziato che, una volta deceduto il padre, quale intestatario del dossier, i soggetti debitori dell'importo dovutogli erano individuabili in e in Controparte_1
, quali coeredi di e subentrati Parte_2 Parte_4
nell'obbligazione su quest'ultimo gravante.
e si sono costituiti in giudizio per Controparte_1 Parte_2
resistere alla domanda dell'attore.
2-Il Tribunale di Bologna, all'esito della espletata istruttoria, con la sentenza n.561/2022 del 28 febbraio-4 marzo 2022, ha rigettato ogni domanda di Parte_1
, condannandolo al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti.
[...]
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che la quota parte che reclamava, sull'asse materno, e Parte_1
rappresentata dall'asserita quota in comunione legale della metà del deposito titoli originariamente intestato a poi cointestato a Parte_4 [...]
, era infondata;
Parte_2
pag. 4/14 -che, infatti, la pretesa quota in comunione legale, facente capo a , si Persona_1
era confusa nell'asse ereditario di al momento dell'apertura della Parte_4
successione della prima;
-che, essendo unico intestatario delle somme che, per la metà del Parte_4
valore del deposito, l'attore aveva sostenuto che si sarebbero dovute considerare in comunione legale con la moglie, era evidente che ogni pretesa di divisione (a questo punto ordinaria, per via dello scioglimento della comunione legale, attuatasi con il decesso della moglie) dell'importo formalmente intestato a Parte_4
avrebbe dovuto essere esercitata in occasione dell'apertura della successione di quest'ultimo;
-che discendeva da tale considerazione che effettivamente, così come eccepito prontamente da parte convenuta, l'atto transattivo intervenuto tra le parti in data 15
gennaio 2018, aveva comportato rinuncia e rispettiva accettazione di ogni pretesa riguardante il complessivo asse ereditario di nel quale, si ripete, Parte_4
era confluito il complessivo ammontare del deposito titoli in questione, per la quota parte a quest'ultimo riferibile, comprensiva, dunque, anche di ogni pretesa che la moglie già defunta, per il tramite degli eredi, avrebbe potuto esercitare per rivendicare i diritti alla stessa spettanti nella qualità di coniuge in comunione legale;
-che era, pertanto, evidente che l'affermazione con cui le parti della transazione avevano dichiarato espressamente di prestare acquiescenza al testamento di Parte_4
e di rinunciare ad ogni pretesa di riduzione nei confronti dei coeredi
[...]
testamentari, nonché ad ogni eccezione e riserva, tra le quali, per l'appunto, anche quella relativa al preteso scioglimento della comunione legale in relazione alle somme pag. 5/14 confluite in quella successione, aveva chiaramente esaurito ogni possibile questione al riguardo;
- che parte attrice, del resto, non aveva argomentato né rappresentato di essere stata all'epoca ignara dell'esistenza e della consistenza delle pretese di comproprietà che avrebbe potuto vantare sulle somme transitate sul conto corrente in Persona_1
essere presso CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA;
-che, pertanto, non esistevano francamente argomenti per ritenere che l'accordo transattivo raggiunto in data 15 gennaio 2018 non avesse riguardato anche tale pretesa,
ove sussistente, in quanto già pacificamente azionabile alla data della conclusione del negozio suddetto;
-che, quanto al preteso debito di restituzione che i fratelli e Pt_1 CP_1
avrebbero potuto azionare, pro quota, nei riguardi del padre, a titolo di ricostituzione della comunione legale ai sensi dell'art. 184 c.c., in relazione al preteso atto donativo posto in essere a beneficio di , doveva osservarsi che parte Parte_2
convenuta aveva prodotto documentazione inequivocabile che dimostrava l'avvenuta alimentazione con proprio denaro, ad opera della suddetta del conto Pt_2
corrente del quale si discuteva, già cointestato con il suocero (doc. n. 3 di parte convenuta);
-che risultava, infatti, dimostrato che, prima dell'investimento attuato da Parte_4
nelle due polizze espressamente menzionate nell'accordo transattivo,
[...]
aveva, in data 23 gennaio 2013, bonificato sul conto corrente Parte_2
€ 199.089,43, e che, in data 29 gennaio 2013, aveva girato sul medesimo conto corrente pag. 6/14 titoli a sé esclusivamente intestati presso la Cassa di Risparmio di Cento (in particolare,
CCT al 1settembre 2015) per circa € 44.000 di valore nominale;
-che, d'altra parte, il tenore del documento n. 6, del quale, in corso di causa, era stata richiesta verificazione, con esito positivo (il documento era stato reputato autografo,
pur se la conclusione cui la consulente era giunta era contestato dalla parte attrice),
confermava ad abundantiam, posto che la documentazione bancaria versata in causa costituiva prova di per sé sufficiente, che il conto corrente del quale si discuteva era stato anche in passato interessato da versamenti effettuati da Parte_2
affinché il suocero operasse investimenti nel suo interesse;
-che era sufficiente rilevare che dalla documentazione bancaria prodotta (in particolare, doc. n. 3 di parte convenuta) emergeva che gli ultimi versamenti,
provenienti da , ammontavano a circa 243.000 euro nel loro Parte_2
complesso;
-che l'attore non aveva contestato, con argomenti di sorta, l'inequivocabile contenuto di tale documentazione;
-che nessun argomento, per contrastare il dato obiettivo di detti versamenti, di ingente importo, era stato speso nella prima memoria, né successivamente;
-che la conclusione cui doveva necessariamente giungersi, pertanto, era che nessuna donazione indiretta poteva configurarsi a favore di , non Parte_2
essendovi altrimenti coerenza e giustificazione del versamento da parte di costei, nel conto suddetto, di somme che, indubbiamente, tendevano ad eguagliare l'ammontare della pretesa “donazione indiretta” attuata in suo favore;
pag. 7/14 -che vi era, in sintesi, difetto di ogni osservazione e difesa, da parte dell'attore, in relazione a tali cospicui versamenti operati dalla nuora sul conto corrente condiviso con il defunto versamenti che, indubbiamente, rappresentavano Parte_4
circostanza assai significativa per contrastare, in radice, la tesi della donazione indiretta patrocinata da parte attrice, in difetto di valide argomentazioni per sminuire il valore probatorio della documentazione prodotta in causa dalla parte convenuta;
-che, in conclusione, doveva, comunque, osservarsi che tutti i movimenti del conto corrente di cui si discuteva erano ben noti alle parti che avevano sottoscritto ed accettato il tenore dell'accordo transattivo in data 15 gennaio 2018, dal quale si rilevava come le parti avessero tenuto ben presente, nel concluderlo e nella determinazione delle somme riconosciute a , i movimenti che avevano riguardato Parte_5
sul ridetto conto corrente, che, pertanto, rientravano nel Parte_2
novero dei presupposti tenuti in debito conto dalle parti nel concludere l'accordo citato;
-che neppure parte attrice era giunta, del resto, a sostenere di avere, per errore o altro,
ignorato le predette movimentazioni al momento della conclusione della scrittura transattiva in atti;
-che nessuna pretesa dell'attore poteva, quindi, trovare accoglimento;
-che le spese, anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio e di parte dovevano seguire la soccombenza.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo Parte_1
ai seguenti motivi:
a-irrilevanza degli accadimenti successivi al 3 novembre 2009 in relazione ai rapporti patrimoniali tra e con riferimento alla Parte_2 Parte_4
pag. 8/14 domanda di ricostituzione, ex art. 184 comma 3 c. c., della comunione legale,
conseguente all'atto di donazione indiretta rappresentato dalla cointestazione del dossier titoli ad entrambi i soggetti predetti;
b-erroneità della statuizione della sentenza impugnata relativa alla domanda di esso appellante volta ad ottenere la quota parte del relictum dell'eredità di Per_1
.
[...]
ha riproposto le eccezioni già svolte nel giudizio di primo Parte_1
grado.
Si sono costituiti in giudizio e e Controparte_1 Parte_2
hanno resistito all'appello, invocandone il rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4- Rileva, innanzitutto, la Corte che sulla istanza di inammissibilità dell'appello di
, sollevata, ex art.348 bis cpc, da e da Parte_1 Controparte_1
, si è gia deciso con ordinanza del 13 settembre 2022. Parte_2
E', poi, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di , Parte_1
sollevata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c. p. c.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la pag. 9/14 redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
TA (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Ebbene, l'appellante ha rivolto specifiche censure alla sentenza impugnata, fermo restando che è questione diversa quella della fondatezza di tali censure.
5-I motivi della impugnazione di , che possono essere trattati Parte_1
congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, risultano infondati e meritano,
perciò, di essere rigettati.
Giova ricordare, sia pure in maniera sintetica, che ha sostenuto Parte_1
che il padre di esso appellante, ha acceso un dossier titoli, con Parte_4
risparmi di proprietà comune con la madre , cointestandolo alla Persona_1
nuora e realizzando così una donazione indiretta in favore di Parte_2
quest'ultima, e ha, quindi, fatto valere l'esistenza di un obbligo del defunto padre di ricostituire la comunione legale sull'importo oggetto dell'atto di liberalità suddetto e di versare all'eredità di la quota parte della somma rimasta in Persona_1
comunione, al fine di ottenere la quota parte delle somme suddette che gli sarebbe spettata quale erede legittimo della madre.
Va, in proposito, precisato che è deceduta il 3 novembre 2009, Persona_1
lasciando quali eredi legittimi il marito e i figli Parte_4 Parte_1
e nella misura di 1/3 ciascuno.
[...] Controparte_1 Parte_4
è, poi, deceduto il 30 luglio 2017 e la sua eredità è stata devoluta, in virtù di
[...]
pag. 10/14 testamento pubblico a rogito notaio del 28 settembre 2011, ai due figli Per_2
e e alla nuora Parte_1 Controparte_1 [...]
, nella misura di 1/3 ciascuno. Parte_2
Orbene, occorre sottolineare, innanzitutto, che l'asse ereditario di Parte_4
non può che avere poste attive e poste passive, ricomprendendo l'intero patrimonio del defunto. Le obbligazioni di restituzione di somme di denaro, appartenute a Per_1
, vuoi per la ricostituzione della comunione legale, a seguito del compimento,
[...]
da parte di di atto di liberalità senza il consenso della moglie, e, Parte_4
comunque, per la divisione delle stesse tra i coniugi in comunione legale, si sono,
quindi, trasferite agli eredi di vale a dire all'odierno appellante e Parte_4
ai due appellati.
In proposito, va ricordato che i tre eredi suddetti, con scrittura privata portante la data del 15 gennaio 2018 hanno regolato, in via transattiva, i reciproci rapporti nascenti dall'eredità di con il riconoscimento all'odierno appellante della Parte_4
somma di 88.800,75 Euro, l'adesione e l'acquiescenza al testamento del 28 settembre
2011, e la rinunzia di tutti gli eredi suddetti, a seguito della dazione di detta somma a
, ad ogni eccezione e riserva, nonché ad ogni azione di riduzione Parte_1
nei confronti dei coeredi testamentari.
Non può, del resto, dubitarsi che , all'epoca della transazione in Parte_1
questione, fosse pienamente consapevole, quale erede del defunto padre, dei rapporti bancari intrattenuti da quest'ultimo e, quindi, degli asseriti obblighi restitutori sullo stesso gravanti, non essendo emersi elementi di segno contrario, neppure dalle allegazioni dell'odierno appellante.
pag. 11/14 Risulta, d'altra parte, evidente che, con l'atto transattivo del 15 gennaio 2018,
abbia rinunciato, previo conseguimento della somma di Parte_1
88.800,75 Euro, a far valere qualsiasi ulteriore pretesa, nei confronti di CP_1
e di , quali soggetti subentrati al testatore
[...] Parte_2
anche negli obblighi restitutori per i quali è procedimento. Parte_4
Non può, invero, interpetrarsi in altro modo la rinuncia ad ogni eccezione o riserva e ad ogni azione di riduzione nei confronti dei coeredi testamentari, anche alla luce del disposto di cui all'art. 1365 c. c., il quale stabilisce che “quando in un contratto si è
espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non
espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”.
Tale norma regola un criterio di interpretazione soggettiva ed esprime il principio che le indicazioni esemplificative non debbano ritenersi tassative (Cass. n. 4892/1984). La
disposizione citata consente, invero, una interpretazione estensiva di clausole contrattuali in quanto prevede l'ipotesi dell' inadeguatezza per difetto dell'espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione, sicché, in applicazione di detta norma, l'esclusione da tali clausole di casi non espressamente previsti non può essere ritenuta dall'interprete per presunzione,
dovendosi invece tenere presenti le conseguenze normali volute dalle parti stesse con l'elencazione esemplificativa dei casi menzionati e verificare se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell'esemplificazione, attenendosi nel compimento di tale operazione ermeneutica al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesima norma (Cass. n. 9560/2017; Cass. n.
18294/2002; Cass. n. 7763/1995; Cass. n. 539/1983).
pag. 12/14 Ebbene, nel caso di specie, traspare evidente dalla scrittura del 15 novembre 2018
l'intento delle parti di prevenire ogni lite relativa all'eredità di Parte_4
anche con riferimento alle passività sulla stessa gravanti e alle obbligazioni alle quali erano subentrati, pro quota, gli eredi del testatore, mirando le parti alla tacitazione di ogni pretesa che avrebbe potuto avanzare nei confronti di Parte_1
e di , mediante l'attribuzione al Controparte_1 Parte_2
primo della somma di 88.800,75 Euro.
L'azione proposta da deve, pertanto, considerarsi infondata in Parte_1
ragione dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, che ha preceduto l'odierno giudizio.
6- L'appello di deve, dunque, essere rigettato, rimanendo Parte_1
assorbita ogni altra questione sollevata da quest'ultimo.
7-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
52.000,01 e 260.000,00 Euro), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in
9.991,00 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva, 5.103,00 Euro per la fase decisionale), in assenza della fase istruttoria.
Non si ritiene di aumentare del 30% il compenso predetto per la difesa di più parti, in quanto la difesa dei due appellati, aventi identica posizione processuale, non ha reso necessaria la trattazione di questioni riguardanti specificamente ciascuno di essi.
Agli appellati spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della pag. 13/14 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
II- Condanna l'appellante al rimborso, in favore di e di Controparte_1
, delle spese del grado, liquidate in 9.991,00 Euro per Parte_2
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 30
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SArio LL SS IU De SA
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