Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Maria Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 26/07/2021), a mezzo del quale il Questore della Provincia di Torino ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata da -ricorrente- in data -OMISSIS-;
- degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. NI FR ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 24/09/2021, -ricorrente- ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, con cui la Questura di Torino ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il diniego è motivato dall’intervenuta condanna del ricorrente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt. 337, 61 co. 1 e 2 c.p.) e di spaccio di stupefacenti (art. 73 co. 4 d.p.r. n. 309/90), la quale – nella prospettiva dell’Amministrazione – sarebbe indice della pericolosità sociale di -ricorrente- e del suo scarso radicamento nel tessuto sociale ed economico italiano.
Con un unico motivo di doglianza (rubricato « Eccesso di potere per erronea valutazione, difetto di motivazione e per difetto di istruttoria in ordine alla specifica posizione del ricorrente, alla sua attività lavorativa ed alla sua perfetta integrazione nel tessuto sociale »), -ricorrente- ha denunciato la lacunosità dell’istruttoria amministrativa e l’arbitrarietà della decisione assunta, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del livello di integrazione lavorativa del ricorrente, della durata della sua permanenza in Italia, nonché della sua condizione socio-familiare nel territorio.
2. – L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese attoree.
3. – Con ordinanza del 11/11/2021 n. 445, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, reputando che l’impugnazione non fosse assistita da apprezzabili profili di fondatezza.
4. – La causa è stata infine introitata per la decisione, previa discussione delle parti, all’udienza pubblica del 18/02/2026.
5. – Prima di entrare nel merito delle argomentazioni difensive del ricorrente è opportuno ricordare che, a norma degli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 d.lgs. 286/1998, la condanna per reati inerenti il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti è automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno, in considerazione del grave disvalore che il Legislatore attribuisce ai reati in questione, al punto da rendere irrilevante l’entità della condanna riportata e l’eventuale riconoscimento di attenuanti (cfr. ex permultis Cons. Stato, Sez. III, 31/01/2024, n. 99; nonché Id. 29/07/2022, n. 6709; Id. 02/02/2021, n. 955; Id. 21/01/2019, n. 494).
Un’eccezione a tale regola è costituita dalla presenza di significativi e comprovati rapporti familiari con soggetti residenti in Italia, i quali impongono la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5 co. 5 ult. periodo d.lgs. n. 286/1998 (nella formulazione risultante dalla declaratoria di parziale incostituzionalità con sentenza della Corte Costituzionale del 18/07/2013 n. 202). In tal caso, infatti, l’Amministrazione deve valutare la pericolosità sociale mediante un giudizio di tipo prognostico e ponderarla con gli interessi contrapposti con particolare riferimento alla tutela dell’unità familiare la quale riceve protezione anche ai sensi dell’art. 8 della Convenzione EDU (Cons. Stato, Sez. III, 26/10/2016, n. 4492; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 03/04/2024, n. 241). Detta ponderazione è espressione di discrezionalità amministrativa ed è, perciò, sottratta al sindacato giudiziale, salvo in ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o arbitrarietà.
A tale eccezione si aggiunge quella derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale del 08/05/2023 n. 88, che ha dichiarato incostituzionale in parte qua il combinato degli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 d.lgs. 287/1998 e ha conseguentemente espunto dal novero delle condanne automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno tutte quelle irrogate per le condotte di spaccio connotate da lieve entità, a norma dell’art. 73, co. 5, del d.p.r. n. 309/1990 (« chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità »). In tali ipotesi, l’Amministrazione è tenuta a valutare la situazione concreta dell’interessato, in relazione al percorso di inserimento sociale, tenendo conto della tipologia del reato commesso, della sua condizione familiare e lavorativa in base agli elementi di fatto dal medesimo forniti, effettuando il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi e fornendo un’adeguata motivazione sulla scelta operata ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 10/11/2023, n. 9667).
Al di fuori delle ipotesi descritte, la condanna per i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 73, commi 1, 2, 3 e 4 d.p.r. n. 309/1990 rimane ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
6. – Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversia, il ricorso si appalesa manifestamente infondato.
6.1 - È documentato in atti che -ricorrente- sia stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt. 337, 61 co. 1 e 2 c.p.) e spaccio di stupefacenti di non modica entità (art. 73 co. 4 d.p.r. n. 309/90), con sentenza del GIP di Torino del -OMISSIS- (divenuta definitiva in data -OMISSIS- all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal ricorrente: doc. 1 Ministero dell’Interno).
Trattandosi di condanna (anche) per reato “inerente” gli stupefacenti, ai fini di cui agli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 d.lgs. 286/1998, essa è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno in favore di -ricorrente-. A nulla rileva che la condanna sia stata patteggiata ex art. 444 c.p.p., giacché il menzionato artt. 4, co. 3 d.lgs. 286/1998 espressamente preclude il rilascio del titolo anche in ipotesi di condanna « adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale ».
È invece inconferente il richiamo all’art. 9, co. 4 d.lgs. 286/1998, contenuto nel ricorso introduttivo, poiché – come evidenziato dal Tribunale anche in sede cautelare – il ricorrente non era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, né dunque poteva beneficiare della c.d. “tutela rafforzata” garantita dalla legge in materia (cfr. cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 10/02/2025 n. 1078; nonché Id. 28/01/2025 n. 627; 19/07/2024, n. 6479).
6.2 - Quanto alla lamentata lacunosità dell’istruttoria amministrativa, va osservato che -ricorrente- non ha dedotto né documentato l’esistenza di legami di carattere sociale o familiare nel territorio italiano e non ha fornito una sia pur minima descrizione della propria condizione di vita in Italia.
In un contesto di questo tipo, l’Autorità di pubblica sicurezza non era chiamata ad operare «un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero» (Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 997, cit.), giacché, nel caso di reati ostativi al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, detto onere è limitato alle sole ipotesi in cui sussistano vincoli familiari ai sensi dell’art. 5, co. 5, ult. periodo d.lgs. n. 286/1998 ( supra §5). In presenza di reati ostativi sono, quindi, irrilevanti le circostanze relative alla situazione lavorativa dello straniero che non abbia legami familiari nel territorio dello Stato, atteso che la legge ha prefissato una «una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’ id quod plerumque accidit , oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza» (TAR Veneto, Sez. III, 13/05/2024, n. 996; cfr. anche Id. 28/02/2025, n. 294).
Nessun deficit istruttorio è, insomma, concretamente predicabile.
A ciò si aggiunga che l’Amministrazione, pur avendo richiamato precedenti giurisprudenziali obiettivamente risalenti e non pienamente in linea con il quadro normativo vigente, è parsa valutare in concreto la pericolosità sociale di -ricorrente-: nella motivazione del provvedimento gravato si legge infatti che la condanna sofferta dal ricorrente è stata ritenuta indice di una « personalità incline alla condotta criminosa da cui trarre anche solo in parte mezzi di sostentamento » nonché del « radicamento dei legami con gli ambienti ove tali traffici illeciti abitualmente hanno luogo ». Pur in un contesto motivazionale non particolarmente perspicuo, insomma, la Questura di Torino non è parsa applicare in modo meccanicistico la disciplina preclusiva di cui all’art. 4, co. 3 d.lgs. 286/1998, che -ricorrente- ha contestato in atti.
Si rileva infine che le deduzioni rese dal procuratore attoreo nel corso della discussione orale, circa la significativa consistenza dei redditi prodotti dal ricorrente nel corso dell’ultimo triennio, sono sprovviste del più minimo riscontro probatorio. Esse inoltre sembrano prima facie confliggere con il fatto che, secondo quanto riferito dall’Amministrazione in atti, nell’agosto del 2023 -ricorrente- è stato oggetto di un decreto di espulsione del Prefetto di Savona con ordine di allontanamento.
In definitiva, il motivo di impugnazione articolato dal ricorrente è destituito di fondamento. Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente respinto.
7. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e il carattere formale delle difese rassegnate dall’Amministrazione intimata giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad esclusione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AF RI, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NI FR ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI FR ON | AF RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.