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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 163/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 163/2025 v.g., promossa da:
nata ad [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. PIERFELICE VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di nata a [...] CP_1 Persona_1
l'08.10.2016, da coppia non coniugata, e di averne regolamentato l'affidamento e il mantenimento con decreto del 25/03/2021 emesso dal Tribunale di Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del
27/03/2021 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate e confermate dalle predette parti:
pagina 2 di 7 1) gli istanti, seppur cessato il loro rapporto more uxorio, continueranno ad osservare l'obbligo morale del reciproco rispetto, impegnandosi, a garanzia e nell'interesse della loro comune figlia, a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o i propri domicili anche temporanei, nonché eventuali modifiche di numeri telefonici di rispettivo riferimento, da utilizzare per comunicazioni, anche via sms o chat, inerenti alla minore;
2) la stessa minore viene affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno potestà separata su di essa per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza con la medesima e che, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la relativa cura, salute, istruzione ed educazione, impegnandosi a mantenere, fra loro e con la bambina e, specie in sua presenza, un rapporto equilibrato e sereno e a far sì che rapporti parimenti equilibrati e sereni siano tenuti dalla minore con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) la minore manterrà la sua collocazione prevalente con la madre presso l'attuale dimora di Città Sant'Angelo (PE) alla Via Delle Edicole n. 2, locata dalla Signora
con oneri e costi d'affitto, di gestione dell'abitazione e di altri Parte_1
annessi e connessi a proprio esclusivo carico, ed ove la stessa si impegna a trasferire la residenza della bambina entro il 31.03.2025;
4) il Signor continuerà a provvedere in via autonoma alla propria Controparte_1
sistemazione, avendo cura di disporre di ambienti idonei ad ospitare la figlia in occasione dell'esercizio del di lei diritto di visita;
5) lo stesso Signor potrà tenere con sé la minore, per la quale i Controparte_1
ricorrenti stabiliscono di mantenere l'iscrizione presso scuole con orario di lezione compattato e, pertanto, con l'esclusione della relativa frequentazione nella giornata del sabato:
pagina 3 di 7 - a fine settimana alternati, prelevandola da casa od ove si trovi alle ore 17:30 del venerdì e riportandola a casa alle ore 21:30 della domenica, con annessi pasti ed annesso pernotto;
- nella giornata del mercoledì di ogni settimana, durante il periodo di frequentazione scolastica, prelevandola da casa od ove si trovi alle ore 17:30 e riportandola a casa alle ore 21:30, con annessa cena, ovvero, durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, prelevandola, sempre da casa od ove si trovi, alle ore 17:30 e portandola, ove sarà di volta in volta indicato dalla madre, l'indomani mattina entro le ore 09:00 e, pertanto, con annessi cena, colazione e pernotto;
- nella giornata del venerdì delle settimane in cui la minore non abbia a trascorrere il successivo weekend con il padre, prelevandola da casa od ove si trovi alle ore 17:30 per essere l'indomani mattina ripresa dalla madre ove si trovi, in ogni caso con annessi cena, colazione e pernotto;
- dalle ore 12:00 del 23.12 alle ore 12:00 del 30.12 degli anni a numerazione dispari e dalle ore 12:00 del 30.12 degli anni a numerazione pari e sino alle ore 12:00 del successivo 06.01;
- dalle ore 16:00 del Sabato Santo alle ore 16:00 della giornata di Pasqua degli anni a numerazione pari e dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo degli anni a numerazione dispari;
- in occasione delle altre Festività nazionali (25 aprile, 1mo maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1mo novembre, 8 dicembre), in alternanza con la madre, fermo l'ordinario diritto di visita;
- per 15 giorni, anche non consecutivi ma per periodi non inferiori ai 3 giorni consecutivi, durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, con date da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno, restando inteso che, nello stesso periodo estivo di chiusura delle scuole, anche la madre, sempre previa comunicazione delle relative date entro il 31.05 di ogni anno, avrà pari diritto di tenere la figlia con sé per pagina 4 di 7 15 giorni, anche non consecutivi ma per periodi non inferiori ai 3 giorni, rinunciando, in tale frangente, il padre al proprio diritto di visita ordinario;
- oltre l'ordinario diritto di visita come sopra regolato, ogni qualvolta il padre abbia la possibilità di prendere la figlia ovvero ogni qualvolta quest'ultima esprima il desiderio di stare col padre, previo, in ogni caso, accordo fra genitori da assumere fra loro con preavviso di almeno 24 ore, prevedendosi, inoltre, in relazione all'ordinario diritto di visita come sopra regolato, che eventuali variazioni dello stesso diritto di visita ordinario, dipendenti dai rispettivi impegni dei genitori, nonché da circostanze relative alla minore e/o dalla relativa volontà, dovranno essere comunicate fra i genitori con preavviso di almeno 2 ore;
6) i genitori convengono che in occasione del diritto di visita della minore da parte del padre o allorché la stessa stia con la madre eviteranno, ove possibile specie rispetto agli impegni lavorativi di ciascuno, di affidarne la custodia ad altri e/o il pernottamento della stessa presso abitazioni diverse dalle proprie, se non limitatamente a quelle dei nonni o degli zii, impegnandosi anche a preservare la serenità della propria figlia rispetto al rapporto con nuovi partner, da inserire nella vita della minore con gradualità e sensibilità;
7) i genitori potranno comunicare quotidianamente, preferibilmente di sera, con la minore, allorquando la stessa sia con l'uno o con l'altro di essi, oltre a dover comunicare fra loro in ordine alle esigenze della stessa minore, scambiandosi qualsiasi informazione e/o documentazione a lei attinente, comunque dandosi atto che il padre è inserito nella chat di classe della figlia ed ha pertanto la possibilità di essere costantemente informato circa le iniziative e gli eventi concernenti la frequenza scolastica della stessa ed impegnandosi, in specifico, la madre ad avvertire il padre, con anticipo di almeno 48 ore, di recite, saggi ed altre iniziative scolastiche e/o ludiche sportive, oltre che di visite mediche specialistiche e di ogni altro pagina 5 di 7 appuntamento riguardante la figlia ed assumendo il padre, dal canto suo e compatibilmente con le proprie incombenze lavorative, l'impegno di presenziare;
8) i genitori espressamente convengono che, in occasione del compleanno della propria figlia e in occasione di ogni altro evento di importanza per la di lei vita, organizzeranno, sempre che la stessa lo voglia una festa alla quale, ove sia prevista la presenza degli adulti, parteciperanno entrambi, anche con i propri familiari, parenti e amici dividendo, al 50% fra loro, le spese comuni e sostenendo, invece, ognuno in proprio i costi per i rispettivi invitati, ferma restando l'opposta possibilità che i festeggiamenti avvengano separatamente ovvero, nel giorno dell'evento, con un genitore e, in data successiva, con l'altro, secondo alternanza e/o tenendo conto della scelta della minore;
9) i ricorrenti si impegnano, ciascuno in proporzione alle proprie risorse, a contribuire al mantenimento, alle spese di cura, salute, istruzione ed educazione della propria figlia, assumendo in proposito il padre l'obbligo di versare alla madre, ad esclusivo favore della propria figlia e mediante bonifico da disporsi entro il giorno
10 di ogni mese su conto corrente in titolarità della Signora di cui Parte_1
il Signor già conosce il codice iban, l'importo, da assoggettarsi a Controparte_1
rivalutazione annuale Istat come per legge:
- a decorrere dal mese di gennaio del 2025, di €. 350,00, in luogo di quello di €.
300,00 già corrisposto sino alla corrente mensilità di dicembre del 2024;
- al compimento dell'undicesimo anno della minore e, pertanto, a decorrere dal mese di ottobre del 2027, successivo all'ingresso della stessa alla scuola media inferiore, di
€. 375,00;
10) le spese straordinarie necessarie per la minore, da individuarsi e disciplinarsi in base al vigente Protocollo del Tribunale di Pescara, con esclusione di quelle per baby sitter, che saranno ad integrale carico del genitore che se ne avvalga, verranno suddivise fra i genitori al 50% fra loro, con impegno del Signor al Controparte_1
pagina 6 di 7 relativo rimborso in favore della Signora entro il mese successivo a Parte_1
quello in cui la stessa le abbia sostenuti ed in uno al contributo al mantenimento, fatto salvo, per il caso in cui sia stato il padre a sostenere l'esborso, il pari obbligo della madre di restituirgli il 50% della spesa affrontata entro un mese, sempre comunque previa esibizione della documentazione probatoria;
11) la Signora in quanto genitore collocatario della minore, Parte_1
disporrà integralmente dell'assegno unico per carichi di famiglia e gestirà il libretto postale, intestato alla minore, che verrà eventualmente acceso per l'accredito dell'indennità di frequenza riconosciutale dall' riscuotendo l'importo CP_2
eventualmente riconosciuto e pagato dallo stesso a titolo di arretrati, quale CP_2
rimborso delle spese dalla medesima sostenute per le sedute effettuate dalla minore presso il Centro Newton di Pescara, e con obbligo, per ciascun ulteriore accredito, di rendiconto nei confronti del Signor di ogni e qualsiasi prelievo e Controparte_1 del relativo utilizzo, all'uopo allegando i giustificativi di spesa;
12) la Signora ed il Signor si prestano Parte_1 Controparte_1
reciprocamente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio, prestando altresì il consenso per il rilascio di documento di identità della minore valido anche ai fini dell'espatrio, con reciproco impegno a confermare il proprio consenso dinanzi alle competenti Autorità ed a comunicarsi, con preavviso di almeno 30 giorni, viaggi all'estero che intendessero intraprendere;
13) le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate fra i due ricorrenti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 163/2025 v.g., promossa da:
nata ad [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. PIERFELICE VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di nata a [...] CP_1 Persona_1
l'08.10.2016, da coppia non coniugata, e di averne regolamentato l'affidamento e il mantenimento con decreto del 25/03/2021 emesso dal Tribunale di Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del
27/03/2021 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate e confermate dalle predette parti:
pagina 2 di 7 1) gli istanti, seppur cessato il loro rapporto more uxorio, continueranno ad osservare l'obbligo morale del reciproco rispetto, impegnandosi, a garanzia e nell'interesse della loro comune figlia, a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o i propri domicili anche temporanei, nonché eventuali modifiche di numeri telefonici di rispettivo riferimento, da utilizzare per comunicazioni, anche via sms o chat, inerenti alla minore;
2) la stessa minore viene affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno potestà separata su di essa per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza con la medesima e che, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la relativa cura, salute, istruzione ed educazione, impegnandosi a mantenere, fra loro e con la bambina e, specie in sua presenza, un rapporto equilibrato e sereno e a far sì che rapporti parimenti equilibrati e sereni siano tenuti dalla minore con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) la minore manterrà la sua collocazione prevalente con la madre presso l'attuale dimora di Città Sant'Angelo (PE) alla Via Delle Edicole n. 2, locata dalla Signora
con oneri e costi d'affitto, di gestione dell'abitazione e di altri Parte_1
annessi e connessi a proprio esclusivo carico, ed ove la stessa si impegna a trasferire la residenza della bambina entro il 31.03.2025;
4) il Signor continuerà a provvedere in via autonoma alla propria Controparte_1
sistemazione, avendo cura di disporre di ambienti idonei ad ospitare la figlia in occasione dell'esercizio del di lei diritto di visita;
5) lo stesso Signor potrà tenere con sé la minore, per la quale i Controparte_1
ricorrenti stabiliscono di mantenere l'iscrizione presso scuole con orario di lezione compattato e, pertanto, con l'esclusione della relativa frequentazione nella giornata del sabato:
pagina 3 di 7 - a fine settimana alternati, prelevandola da casa od ove si trovi alle ore 17:30 del venerdì e riportandola a casa alle ore 21:30 della domenica, con annessi pasti ed annesso pernotto;
- nella giornata del mercoledì di ogni settimana, durante il periodo di frequentazione scolastica, prelevandola da casa od ove si trovi alle ore 17:30 e riportandola a casa alle ore 21:30, con annessa cena, ovvero, durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, prelevandola, sempre da casa od ove si trovi, alle ore 17:30 e portandola, ove sarà di volta in volta indicato dalla madre, l'indomani mattina entro le ore 09:00 e, pertanto, con annessi cena, colazione e pernotto;
- nella giornata del venerdì delle settimane in cui la minore non abbia a trascorrere il successivo weekend con il padre, prelevandola da casa od ove si trovi alle ore 17:30 per essere l'indomani mattina ripresa dalla madre ove si trovi, in ogni caso con annessi cena, colazione e pernotto;
- dalle ore 12:00 del 23.12 alle ore 12:00 del 30.12 degli anni a numerazione dispari e dalle ore 12:00 del 30.12 degli anni a numerazione pari e sino alle ore 12:00 del successivo 06.01;
- dalle ore 16:00 del Sabato Santo alle ore 16:00 della giornata di Pasqua degli anni a numerazione pari e dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo degli anni a numerazione dispari;
- in occasione delle altre Festività nazionali (25 aprile, 1mo maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1mo novembre, 8 dicembre), in alternanza con la madre, fermo l'ordinario diritto di visita;
- per 15 giorni, anche non consecutivi ma per periodi non inferiori ai 3 giorni consecutivi, durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, con date da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno, restando inteso che, nello stesso periodo estivo di chiusura delle scuole, anche la madre, sempre previa comunicazione delle relative date entro il 31.05 di ogni anno, avrà pari diritto di tenere la figlia con sé per pagina 4 di 7 15 giorni, anche non consecutivi ma per periodi non inferiori ai 3 giorni, rinunciando, in tale frangente, il padre al proprio diritto di visita ordinario;
- oltre l'ordinario diritto di visita come sopra regolato, ogni qualvolta il padre abbia la possibilità di prendere la figlia ovvero ogni qualvolta quest'ultima esprima il desiderio di stare col padre, previo, in ogni caso, accordo fra genitori da assumere fra loro con preavviso di almeno 24 ore, prevedendosi, inoltre, in relazione all'ordinario diritto di visita come sopra regolato, che eventuali variazioni dello stesso diritto di visita ordinario, dipendenti dai rispettivi impegni dei genitori, nonché da circostanze relative alla minore e/o dalla relativa volontà, dovranno essere comunicate fra i genitori con preavviso di almeno 2 ore;
6) i genitori convengono che in occasione del diritto di visita della minore da parte del padre o allorché la stessa stia con la madre eviteranno, ove possibile specie rispetto agli impegni lavorativi di ciascuno, di affidarne la custodia ad altri e/o il pernottamento della stessa presso abitazioni diverse dalle proprie, se non limitatamente a quelle dei nonni o degli zii, impegnandosi anche a preservare la serenità della propria figlia rispetto al rapporto con nuovi partner, da inserire nella vita della minore con gradualità e sensibilità;
7) i genitori potranno comunicare quotidianamente, preferibilmente di sera, con la minore, allorquando la stessa sia con l'uno o con l'altro di essi, oltre a dover comunicare fra loro in ordine alle esigenze della stessa minore, scambiandosi qualsiasi informazione e/o documentazione a lei attinente, comunque dandosi atto che il padre è inserito nella chat di classe della figlia ed ha pertanto la possibilità di essere costantemente informato circa le iniziative e gli eventi concernenti la frequenza scolastica della stessa ed impegnandosi, in specifico, la madre ad avvertire il padre, con anticipo di almeno 48 ore, di recite, saggi ed altre iniziative scolastiche e/o ludiche sportive, oltre che di visite mediche specialistiche e di ogni altro pagina 5 di 7 appuntamento riguardante la figlia ed assumendo il padre, dal canto suo e compatibilmente con le proprie incombenze lavorative, l'impegno di presenziare;
8) i genitori espressamente convengono che, in occasione del compleanno della propria figlia e in occasione di ogni altro evento di importanza per la di lei vita, organizzeranno, sempre che la stessa lo voglia una festa alla quale, ove sia prevista la presenza degli adulti, parteciperanno entrambi, anche con i propri familiari, parenti e amici dividendo, al 50% fra loro, le spese comuni e sostenendo, invece, ognuno in proprio i costi per i rispettivi invitati, ferma restando l'opposta possibilità che i festeggiamenti avvengano separatamente ovvero, nel giorno dell'evento, con un genitore e, in data successiva, con l'altro, secondo alternanza e/o tenendo conto della scelta della minore;
9) i ricorrenti si impegnano, ciascuno in proporzione alle proprie risorse, a contribuire al mantenimento, alle spese di cura, salute, istruzione ed educazione della propria figlia, assumendo in proposito il padre l'obbligo di versare alla madre, ad esclusivo favore della propria figlia e mediante bonifico da disporsi entro il giorno
10 di ogni mese su conto corrente in titolarità della Signora di cui Parte_1
il Signor già conosce il codice iban, l'importo, da assoggettarsi a Controparte_1
rivalutazione annuale Istat come per legge:
- a decorrere dal mese di gennaio del 2025, di €. 350,00, in luogo di quello di €.
300,00 già corrisposto sino alla corrente mensilità di dicembre del 2024;
- al compimento dell'undicesimo anno della minore e, pertanto, a decorrere dal mese di ottobre del 2027, successivo all'ingresso della stessa alla scuola media inferiore, di
€. 375,00;
10) le spese straordinarie necessarie per la minore, da individuarsi e disciplinarsi in base al vigente Protocollo del Tribunale di Pescara, con esclusione di quelle per baby sitter, che saranno ad integrale carico del genitore che se ne avvalga, verranno suddivise fra i genitori al 50% fra loro, con impegno del Signor al Controparte_1
pagina 6 di 7 relativo rimborso in favore della Signora entro il mese successivo a Parte_1
quello in cui la stessa le abbia sostenuti ed in uno al contributo al mantenimento, fatto salvo, per il caso in cui sia stato il padre a sostenere l'esborso, il pari obbligo della madre di restituirgli il 50% della spesa affrontata entro un mese, sempre comunque previa esibizione della documentazione probatoria;
11) la Signora in quanto genitore collocatario della minore, Parte_1
disporrà integralmente dell'assegno unico per carichi di famiglia e gestirà il libretto postale, intestato alla minore, che verrà eventualmente acceso per l'accredito dell'indennità di frequenza riconosciutale dall' riscuotendo l'importo CP_2
eventualmente riconosciuto e pagato dallo stesso a titolo di arretrati, quale CP_2
rimborso delle spese dalla medesima sostenute per le sedute effettuate dalla minore presso il Centro Newton di Pescara, e con obbligo, per ciascun ulteriore accredito, di rendiconto nei confronti del Signor di ogni e qualsiasi prelievo e Controparte_1 del relativo utilizzo, all'uopo allegando i giustificativi di spesa;
12) la Signora ed il Signor si prestano Parte_1 Controparte_1
reciprocamente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio, prestando altresì il consenso per il rilascio di documento di identità della minore valido anche ai fini dell'espatrio, con reciproco impegno a confermare il proprio consenso dinanzi alle competenti Autorità ed a comunicarsi, con preavviso di almeno 30 giorni, viaggi all'estero che intendessero intraprendere;
13) le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate fra i due ricorrenti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7