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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4951-2022 RG, tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ricci – opponente; Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesario Di Comite – opposta; Controparte_1 avente ad oggetto “ opposizione a precetto-accertamento negativo”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito della fase cartolare con termine note del 4 febbraio 2025 è stata fissata udienza ex art.281-sexies cpc, con trattazione scritta e termine note del 12 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
figlia ed erede di , ha proposto opposizione al precetto intimato da Parte_1 Per_1
nei suoi confronti e degli altri coeredi ( , nonché di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
coobbligata ed anche erede del de cuius ( ). Controparte_4 Per_1
L'opponente, in qualità di erede di , ha contestato l'intimazione precettuale notificata Per_1
dall'opposta-cessionaria del credito per il pagamento dell'importo di € 202.959,53 a titolo di saldo- debitore derivante da due mutui fondiari stipulati – nel 2005 e nel 2006 -dal de cuius e dalla coniuge (madre dell'opponente) con SanPaolo NC di NA SP. Controparte_4
Ha dedotto i seguenti motivi:
-l'inidoneità dei mutui come titoli esecutivi, anche privi dei piani di ammortamento;
-l'incertezza sull'an e sul quantum debeatur;
-l'inoperatività del vincolo di solidarietà passiva tra i coeredi;
-l'applicazione di tassi debitori ultra-soglia;
-la violazione del principio di fondiarietà.
L'opponente ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli negoziali.
1 ha contestato la fondatezza della domanda e dell'istanza cautelare, svolgendo Controparte_1
diffuse difese in punto di mutuo fondiario-ipotecario, di pattuizione dei tassi, di applicazione di interessi infra-soglia, di ammortamento, di atti di erogazione e quietanza.
Nell'ordinanza del 6 luglio 2023, con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli negoziali, si è osservato che:
“” “” Con atto rogato dal Notaio in data 23 maggio 2005, è stato stipulato contratto di mutuo fondiario tra i PE coniugi e OL NC di NA SP per l'importo di € 120.000,00 oltre accessori, come previsti dalla Per_3 clausola n.3) del contratto e dall'atto di erogazione e quietanza.
Con atto rogato dal Notaio in data 30 marzo 2006, è stato stipulato contratto di mutuo fondiario tra i coniugi PE
e OL NC di NA SP per l'importo di € 45.000,00 oltre accessori, come previsti dalla clausola Per_3
n.3) del contratto e dall'atto di erogazione e quietanza.
Per_ L'opponente, erede del mutuatario ha – tra l'altro - sollevato eccezioni sulla causa debendi del credito preteso dalla cessionaria che ha intimato precetto, sulla mancanza dei piani di ammortamento, sulla valenza dei contratti come titoli esecutivi.
Invero, l'ammortamento non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo (cfr. Cass.civ. Sez.III 26 giugno
2020 n.12922) potendo desumersi gli elementi di certezza, liquidità, esigibilità del credito dalle condizioni economiche e dagli atti di erogazione e quietanza, eventualmente, all'esito di calcoli matematici.
Nel caso in esame, l'esecutività dei titoli è resa alquanto dubbia dal fatto che la società cessionaria, divenuta titolare del credito dell'istituto mutuante dal 23 aprile 2018 (cfr. premessa atto di precetto), ha indicato importi la cui debenza non può essere verificata sulla scorta degli originari atti negoziali.
Basti considerare che Controparte_1
-con riguardo al primo mutuo fondiario, erogato per €120.000,00, ha intimato precetto per l'importo di € 148.573,17 di cui €125.304,85 per rate dovute dal 1° aprile 2015, €23.268,32 per interessi convenzionali di mora maturati alla data del
26 maggio 2022, oltre “successivi interessi di mora liquidati ai sensi di legge e di contratto a decorrere dal 27 maggio
2022 sino all'integrale ed effettivo soddisfo”;
-con riguardo al secondo mutuo fondiario, erogato per €45.000,00, ha intimato precetto per l'importo di € 54.029,94 di cui €45.500,65 per rate dovute dal 1° aprile 2015, €8.529,29 per interessi convenzionali di mora maturati alla data del
26 maggio 2022, oltre “successivi interessi di mora liquidati ai sensi di legge e di contratto a decorrere dal 27 maggio
2022 sino all'integrale ed effettivo soddisfo”.
La richiesta di pagamento per “rate scadute ed impagate” dal 1°aprile 2015 consente di ritenere che i mutuatari abbiano versato le rate dovute nel lasso temporale precedente (quasi un decennio) ed inoltre la documentazione allegata dalla cessionaria non permette di verificare il saldo debitore determinato dalla originaria parte mutuante-cedente, né permette di verificare il metodo di calcolo per la quantificazione del capitale residuo e degli interessi di mora.
2 In sostanza, per gli originari titoli contrattuali non sembra chiaramente delineabile il profilo di “esecutività interna” ex art.474 cpc e la società cessionaria, allo stato, non può agganciare le sue pretese creditorie ai contratti di mutuo fondiario “”.
*** ** ***
*** ** ***
In via preliminare, il Tribunale deve rilevare:
-l'inammissibilità delle questioni “nuove” (come quella sul “merito creditizio”) prospettate dalla difesa dell'opponente nelle note conclusive;
-la non contestazione da parte dell'opposta (art.115 primo comma cpc) per le eccezioni dell'opponente in punto di vincoli obbligatori pro quota in capo agli eredi.
*** ** ***
L'opposizione è fondata.
A)
Il precetto è stato notificato all'odierna opponente, quale erede di titolare dei Persona_4
rapporti bancari unitamente alla coniuge per il pagamento “in solido” con altri Controparte_4
soggetti delle somme indicate come saldi-debitori; l'intimata ha eccepito che la sua posizione debitoria (ove esistente) dovrebbe essere connessa alla quota ereditaria, con conseguente nullità della richiesta di pagamento, prodromica alla esecuzione forzata.
L'opposta non ha contestato tale profilo.
In mancanza di elementi processuali sulle (eventuali) disposizioni del “de cuius”, deve individuarsi il paradigma normativo nell'art.752 c.c., rubricato “ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi”, secondo cui “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie”, sicchè è evidente la nullità del precetto contenente, nei confronti della un obbligo solidale per l'intero, contrastante con il profilo parziario Per_1
dell'obbligazione pecuniaria ereditaria.
B)
L'opposizione a precetto, ove contenga contestazioni in punto di an e di quantum debeatur, come nella fattispecie, va anche qualificata come azione di accertamento negativo.
3 L'opponente ha sollevato eccezioni involgenti la necessità di verificare la “causa debendi” e gli importi realmente dovuti.
Le eccezioni formulate per il piano di ammortamento e per la fondiarietà del mutuo (con i c.d. limiti di finanziabilità) sono da ritenere superate alla luce delle recenti pronunce della Suprema
Corte a Sezioni Unite (n.15130-2024, n.33719-2022).
E' divenuto ius receptum il principio secondo cui si ha indeterminatezza del piano di ammortamento e del criterio di calcolo degli interessi quando manca nel contratto l'esatta ed univoca indicazione del metodo di calcolo per quantificare le singole rate del piano di ammortamento e non vi è, quindi, alcuna possibilità di determinare il piano di ammortamento in quanto il contratto prevede condizioni contraddittorie;
liddove il mutuo sia però a tasso variabile, non può configurarsi un piano di ammortamento predeterminato con previsione degli interessi corrispettivi a maturare nel corso del tempo, visto che il tasso di interesse
- proprio perché variabile - è soggetto ad oscillazioni.
Con riguardo al tasso variabile, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il tasso non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 13556 del 2024, anch'essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest'ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Conclusione, quest'ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., SU, n. 15130 del 2024, in cui (cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. nn. 28824 e 36026 del
2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (…).
4 Per l'altra questione posta dall'opponente, il profilo di invalidità va risolto secondo le statuizioni dei Giudici di legittimità nei seguenti termini: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”
Per l'accertamento del saldo-debitore è stata disposta Ctu contabile.
La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per la spiegata metodologia d'indagine, può integrare la motivazione della sentenza per relationem (cfr.
Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da
Cass. sez.I 10 giugno 2020 n.11075).
Il Consulente, nell'ambito del perimetro d'indagine definito dai quesiti indicati nell'ordinanza del
18 giugno 2024, pur evidenziando le carenze negoziali per i due contratti di mutuo, ha potuto esaminare le condizioni economiche risultanti dagli atti di erogazione e quietanza, ha espunto le poste passive non dovute, ha detratto le somme pagate, determinando in:
€ 140.080,29 il saldo debitore per il contratto di mutuo del 23 maggio 2005;
€53.766,85 il saldo debitore per il contratto di mutuo del 30 marzo 2006.
Per la determinazione del quantum debeatur il Consulente ha fatto riferimento alla data del precetto (31 maggio 2022).
Ed allora, in accoglimento dell'opposizione, il precetto deve essere dichiarato nullo poiché:
1) la creditrice ha intimato il pagamento a per l'intero importo, in solido con gli Parte_1
altri coeredi, anziché “pro quota”, trattandosi di obbligazione parziaria;
5 2) la creditrice ha intimato il pagamento per importi non completamente dovuti, come accertato dal Ctu.
L'opposta-soccombente (art.91 cpc) deve subire la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 5 febbraio 2025.
pqm
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4951-2022 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del precetto opposto;
-in accoglimento della domanda di accertamento negativo, nei limiti di fondatezza, dichiara che il saldo debitore, per i due contratti di mutuo, è quello accertato dal Ctu, come indicato in parte motiva;
-condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo di €786,00 per esborsi, di €7.500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-condanna l'opposta al pagamento in via definitiva delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 5 febbraio 2025.
Così deciso il 13 febbraio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4951-2022 RG, tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ricci – opponente; Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesario Di Comite – opposta; Controparte_1 avente ad oggetto “ opposizione a precetto-accertamento negativo”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito della fase cartolare con termine note del 4 febbraio 2025 è stata fissata udienza ex art.281-sexies cpc, con trattazione scritta e termine note del 12 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
figlia ed erede di , ha proposto opposizione al precetto intimato da Parte_1 Per_1
nei suoi confronti e degli altri coeredi ( , nonché di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
coobbligata ed anche erede del de cuius ( ). Controparte_4 Per_1
L'opponente, in qualità di erede di , ha contestato l'intimazione precettuale notificata Per_1
dall'opposta-cessionaria del credito per il pagamento dell'importo di € 202.959,53 a titolo di saldo- debitore derivante da due mutui fondiari stipulati – nel 2005 e nel 2006 -dal de cuius e dalla coniuge (madre dell'opponente) con SanPaolo NC di NA SP. Controparte_4
Ha dedotto i seguenti motivi:
-l'inidoneità dei mutui come titoli esecutivi, anche privi dei piani di ammortamento;
-l'incertezza sull'an e sul quantum debeatur;
-l'inoperatività del vincolo di solidarietà passiva tra i coeredi;
-l'applicazione di tassi debitori ultra-soglia;
-la violazione del principio di fondiarietà.
L'opponente ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli negoziali.
1 ha contestato la fondatezza della domanda e dell'istanza cautelare, svolgendo Controparte_1
diffuse difese in punto di mutuo fondiario-ipotecario, di pattuizione dei tassi, di applicazione di interessi infra-soglia, di ammortamento, di atti di erogazione e quietanza.
Nell'ordinanza del 6 luglio 2023, con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli negoziali, si è osservato che:
“” “” Con atto rogato dal Notaio in data 23 maggio 2005, è stato stipulato contratto di mutuo fondiario tra i PE coniugi e OL NC di NA SP per l'importo di € 120.000,00 oltre accessori, come previsti dalla Per_3 clausola n.3) del contratto e dall'atto di erogazione e quietanza.
Con atto rogato dal Notaio in data 30 marzo 2006, è stato stipulato contratto di mutuo fondiario tra i coniugi PE
e OL NC di NA SP per l'importo di € 45.000,00 oltre accessori, come previsti dalla clausola Per_3
n.3) del contratto e dall'atto di erogazione e quietanza.
Per_ L'opponente, erede del mutuatario ha – tra l'altro - sollevato eccezioni sulla causa debendi del credito preteso dalla cessionaria che ha intimato precetto, sulla mancanza dei piani di ammortamento, sulla valenza dei contratti come titoli esecutivi.
Invero, l'ammortamento non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo (cfr. Cass.civ. Sez.III 26 giugno
2020 n.12922) potendo desumersi gli elementi di certezza, liquidità, esigibilità del credito dalle condizioni economiche e dagli atti di erogazione e quietanza, eventualmente, all'esito di calcoli matematici.
Nel caso in esame, l'esecutività dei titoli è resa alquanto dubbia dal fatto che la società cessionaria, divenuta titolare del credito dell'istituto mutuante dal 23 aprile 2018 (cfr. premessa atto di precetto), ha indicato importi la cui debenza non può essere verificata sulla scorta degli originari atti negoziali.
Basti considerare che Controparte_1
-con riguardo al primo mutuo fondiario, erogato per €120.000,00, ha intimato precetto per l'importo di € 148.573,17 di cui €125.304,85 per rate dovute dal 1° aprile 2015, €23.268,32 per interessi convenzionali di mora maturati alla data del
26 maggio 2022, oltre “successivi interessi di mora liquidati ai sensi di legge e di contratto a decorrere dal 27 maggio
2022 sino all'integrale ed effettivo soddisfo”;
-con riguardo al secondo mutuo fondiario, erogato per €45.000,00, ha intimato precetto per l'importo di € 54.029,94 di cui €45.500,65 per rate dovute dal 1° aprile 2015, €8.529,29 per interessi convenzionali di mora maturati alla data del
26 maggio 2022, oltre “successivi interessi di mora liquidati ai sensi di legge e di contratto a decorrere dal 27 maggio
2022 sino all'integrale ed effettivo soddisfo”.
La richiesta di pagamento per “rate scadute ed impagate” dal 1°aprile 2015 consente di ritenere che i mutuatari abbiano versato le rate dovute nel lasso temporale precedente (quasi un decennio) ed inoltre la documentazione allegata dalla cessionaria non permette di verificare il saldo debitore determinato dalla originaria parte mutuante-cedente, né permette di verificare il metodo di calcolo per la quantificazione del capitale residuo e degli interessi di mora.
2 In sostanza, per gli originari titoli contrattuali non sembra chiaramente delineabile il profilo di “esecutività interna” ex art.474 cpc e la società cessionaria, allo stato, non può agganciare le sue pretese creditorie ai contratti di mutuo fondiario “”.
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In via preliminare, il Tribunale deve rilevare:
-l'inammissibilità delle questioni “nuove” (come quella sul “merito creditizio”) prospettate dalla difesa dell'opponente nelle note conclusive;
-la non contestazione da parte dell'opposta (art.115 primo comma cpc) per le eccezioni dell'opponente in punto di vincoli obbligatori pro quota in capo agli eredi.
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L'opposizione è fondata.
A)
Il precetto è stato notificato all'odierna opponente, quale erede di titolare dei Persona_4
rapporti bancari unitamente alla coniuge per il pagamento “in solido” con altri Controparte_4
soggetti delle somme indicate come saldi-debitori; l'intimata ha eccepito che la sua posizione debitoria (ove esistente) dovrebbe essere connessa alla quota ereditaria, con conseguente nullità della richiesta di pagamento, prodromica alla esecuzione forzata.
L'opposta non ha contestato tale profilo.
In mancanza di elementi processuali sulle (eventuali) disposizioni del “de cuius”, deve individuarsi il paradigma normativo nell'art.752 c.c., rubricato “ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi”, secondo cui “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie”, sicchè è evidente la nullità del precetto contenente, nei confronti della un obbligo solidale per l'intero, contrastante con il profilo parziario Per_1
dell'obbligazione pecuniaria ereditaria.
B)
L'opposizione a precetto, ove contenga contestazioni in punto di an e di quantum debeatur, come nella fattispecie, va anche qualificata come azione di accertamento negativo.
3 L'opponente ha sollevato eccezioni involgenti la necessità di verificare la “causa debendi” e gli importi realmente dovuti.
Le eccezioni formulate per il piano di ammortamento e per la fondiarietà del mutuo (con i c.d. limiti di finanziabilità) sono da ritenere superate alla luce delle recenti pronunce della Suprema
Corte a Sezioni Unite (n.15130-2024, n.33719-2022).
E' divenuto ius receptum il principio secondo cui si ha indeterminatezza del piano di ammortamento e del criterio di calcolo degli interessi quando manca nel contratto l'esatta ed univoca indicazione del metodo di calcolo per quantificare le singole rate del piano di ammortamento e non vi è, quindi, alcuna possibilità di determinare il piano di ammortamento in quanto il contratto prevede condizioni contraddittorie;
liddove il mutuo sia però a tasso variabile, non può configurarsi un piano di ammortamento predeterminato con previsione degli interessi corrispettivi a maturare nel corso del tempo, visto che il tasso di interesse
- proprio perché variabile - è soggetto ad oscillazioni.
Con riguardo al tasso variabile, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il tasso non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 13556 del 2024, anch'essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest'ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Conclusione, quest'ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., SU, n. 15130 del 2024, in cui (cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. nn. 28824 e 36026 del
2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (…).
4 Per l'altra questione posta dall'opponente, il profilo di invalidità va risolto secondo le statuizioni dei Giudici di legittimità nei seguenti termini: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”
Per l'accertamento del saldo-debitore è stata disposta Ctu contabile.
La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per la spiegata metodologia d'indagine, può integrare la motivazione della sentenza per relationem (cfr.
Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da
Cass. sez.I 10 giugno 2020 n.11075).
Il Consulente, nell'ambito del perimetro d'indagine definito dai quesiti indicati nell'ordinanza del
18 giugno 2024, pur evidenziando le carenze negoziali per i due contratti di mutuo, ha potuto esaminare le condizioni economiche risultanti dagli atti di erogazione e quietanza, ha espunto le poste passive non dovute, ha detratto le somme pagate, determinando in:
€ 140.080,29 il saldo debitore per il contratto di mutuo del 23 maggio 2005;
€53.766,85 il saldo debitore per il contratto di mutuo del 30 marzo 2006.
Per la determinazione del quantum debeatur il Consulente ha fatto riferimento alla data del precetto (31 maggio 2022).
Ed allora, in accoglimento dell'opposizione, il precetto deve essere dichiarato nullo poiché:
1) la creditrice ha intimato il pagamento a per l'intero importo, in solido con gli Parte_1
altri coeredi, anziché “pro quota”, trattandosi di obbligazione parziaria;
5 2) la creditrice ha intimato il pagamento per importi non completamente dovuti, come accertato dal Ctu.
L'opposta-soccombente (art.91 cpc) deve subire la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 5 febbraio 2025.
pqm
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4951-2022 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del precetto opposto;
-in accoglimento della domanda di accertamento negativo, nei limiti di fondatezza, dichiara che il saldo debitore, per i due contratti di mutuo, è quello accertato dal Ctu, come indicato in parte motiva;
-condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo di €786,00 per esborsi, di €7.500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-condanna l'opposta al pagamento in via definitiva delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 5 febbraio 2025.
Così deciso il 13 febbraio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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