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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3829/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA B. Parte_1 C.F._1
DROVETTI N. 10 TORINO presso lo studio dell'avv. PERES DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._2
BUNIVA 85 PINEROLO presso lo studio dell'avv. PECORARO MARILINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 28.11.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in CANDIOLO il 01/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie , il 18.11.2015 e il 29.10.2017. Per_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.06.2023.
Con ricorso depositato il 01/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione prevalente presso la madre cui assegnarsi la casa coniugale, di regolamentare il suo diritto di visita come da ricorso, il versamento di un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore delle minori nella misura di €
600, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e all'affidamento condiviso delle minori con collocazione prevalente presso di sé e assegnazione della casa coniugale, ma instando per regolamentarsi il diritto di visita padre-minori come da comparsa e il versamento di un assegno di mantenimento per le minori nella misura di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dopo aver svolto un'indagine sociale sul nucleo, all'udienza del 28.11.2024 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa che le parti dichiaravano di accettare, anche in via provvisoria ed urgente.
Il Giudice disponeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: - Durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- Il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna;
- Il mercoledì e il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola, con pernottamento presso la casa paterna il mercoledì e il giovedì sera, con riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, con il padre, negli anni pari, la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di luglio e le ultime due Per_ settimane di agosto;
- Durante le vacanze natalizie e trascorreranno la Vigilia di Natale Per_1
(24 dicembre) con la mamma e il giorno di Natale (25 dicembre) con il papà. Ad anni alterni Per_1 Per_ e trascorreranno la Viglia di Capodanno (31 dicembre) e il giorno di Capodanno (1° gennaio) con lo stesso genitore. Nei restanti giorni di vacanza natalizia verrà applicato il calendario del regime Per_ di visite come sopra indicato;
- Durante le festività Pasquali e trascorreranno, alternando Per_1 di anno in anno, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- Le Per_ restanti festività e/o ponti come da calendario di visita ordinario;
- e trascorreranno la Per_1
Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori;
- Per_
e trascorreranno il giorno del loro compleanno con un genitore a pranzo e con l'altro a Per_1 cena oppure insieme ad entrambi a scelta e secondo il desiderio delle minori;
- Per quanto concerne i sacramenti di Comunione e Cresima, i relativi ricevimenti dopo la celebrazione si svolgeranno come segue: le minori staranno con il genitore di competenza secondo il calendario prestabilito;
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale, disposta nel verbale n. 8414/2023 del 16.6.2023 di separazione consensuale omologato con decreto n. 8424/2023 del 19.6.2023, in favore di
[...]
CP_1
AUTORIZZA la cancellazione della trascrizione del 12.02.2024 Reg. Part. N. 907, Reg. Gen. N.
1136, Ag. Entrate- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pinerolo relativa al provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare del Tribunale di Torino rep. 4650/2023 del 19.6.2023
a favore di , nata a [...] il [...] (C.F. ) contro Controparte_1 C.F._2 Pt_1
, nato a [...] il [...] (CF: ) autorizzando il Conservatore dei
[...] C.F._1
Registri Immobiliari a procedere come per legge, con ogni consequenziale adempimento.
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Il sig. Pt_1 corrisponderà integralmente la retta per la mensa scolastica delle minori sino a quando la sig.ra troverà una stabile occupazione lavorativa, momento a partire dal quale tali spese verranno CP_1 suddivise al 50% e che il sig. corrisponderà integralmente i costi della equitazione, e la sig.ra Pt_1
corrisponderà integralmente i costi dell'eventuale ulteriore attività sportiva. CP_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3829/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA B. Parte_1 C.F._1
DROVETTI N. 10 TORINO presso lo studio dell'avv. PERES DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._2
BUNIVA 85 PINEROLO presso lo studio dell'avv. PECORARO MARILINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 28.11.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in CANDIOLO il 01/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie , il 18.11.2015 e il 29.10.2017. Per_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.06.2023.
Con ricorso depositato il 01/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione prevalente presso la madre cui assegnarsi la casa coniugale, di regolamentare il suo diritto di visita come da ricorso, il versamento di un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore delle minori nella misura di €
600, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e all'affidamento condiviso delle minori con collocazione prevalente presso di sé e assegnazione della casa coniugale, ma instando per regolamentarsi il diritto di visita padre-minori come da comparsa e il versamento di un assegno di mantenimento per le minori nella misura di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dopo aver svolto un'indagine sociale sul nucleo, all'udienza del 28.11.2024 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa che le parti dichiaravano di accettare, anche in via provvisoria ed urgente.
Il Giudice disponeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: - Durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- Il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna;
- Il mercoledì e il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola, con pernottamento presso la casa paterna il mercoledì e il giovedì sera, con riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, con il padre, negli anni pari, la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di luglio e le ultime due Per_ settimane di agosto;
- Durante le vacanze natalizie e trascorreranno la Vigilia di Natale Per_1
(24 dicembre) con la mamma e il giorno di Natale (25 dicembre) con il papà. Ad anni alterni Per_1 Per_ e trascorreranno la Viglia di Capodanno (31 dicembre) e il giorno di Capodanno (1° gennaio) con lo stesso genitore. Nei restanti giorni di vacanza natalizia verrà applicato il calendario del regime Per_ di visite come sopra indicato;
- Durante le festività Pasquali e trascorreranno, alternando Per_1 di anno in anno, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- Le Per_ restanti festività e/o ponti come da calendario di visita ordinario;
- e trascorreranno la Per_1
Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori;
- Per_
e trascorreranno il giorno del loro compleanno con un genitore a pranzo e con l'altro a Per_1 cena oppure insieme ad entrambi a scelta e secondo il desiderio delle minori;
- Per quanto concerne i sacramenti di Comunione e Cresima, i relativi ricevimenti dopo la celebrazione si svolgeranno come segue: le minori staranno con il genitore di competenza secondo il calendario prestabilito;
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale, disposta nel verbale n. 8414/2023 del 16.6.2023 di separazione consensuale omologato con decreto n. 8424/2023 del 19.6.2023, in favore di
[...]
CP_1
AUTORIZZA la cancellazione della trascrizione del 12.02.2024 Reg. Part. N. 907, Reg. Gen. N.
1136, Ag. Entrate- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pinerolo relativa al provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare del Tribunale di Torino rep. 4650/2023 del 19.6.2023
a favore di , nata a [...] il [...] (C.F. ) contro Controparte_1 C.F._2 Pt_1
, nato a [...] il [...] (CF: ) autorizzando il Conservatore dei
[...] C.F._1
Registri Immobiliari a procedere come per legge, con ogni consequenziale adempimento.
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Il sig. Pt_1 corrisponderà integralmente la retta per la mensa scolastica delle minori sino a quando la sig.ra troverà una stabile occupazione lavorativa, momento a partire dal quale tali spese verranno CP_1 suddivise al 50% e che il sig. corrisponderà integralmente i costi della equitazione, e la sig.ra Pt_1
corrisponderà integralmente i costi dell'eventuale ulteriore attività sportiva. CP_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.