Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 06/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2025, proposto da Iliad Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio eletto presso lo studio Mario Di Carlo in Roma, piazza Cavour, 17;
contro
Comune di MO, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Campania, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Campania - Dipartimento Provinciale di Avellino, Comunità Montana Irno Solofrana, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari
- della nota prot. n. 5736/2025 del 28.02.2025 del SUAP del Comune di MO trasmessa ad Iliad in pari data e recante “ordine di non eseguire l’intervento” per l’installazione di una SRB in Via Alessandro Volta s.n.c., MO, Foglio A10, Particella 1147 (AV83025_002);
- della deliberazione n. 154 del 24.08.2023 della Giunta Comunale del Comune di MO nella parte in cui prescrive “la sospensione di qualsiasi procedimento edilizio/amministrativo che prevede la realizzazione di tutte le tipologie relative all’installazione di impianti di telecomunicazione sul territorio comunale”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2025 e depositato il 15 maggio 2025, la ricorrente impugna il provvedimento del 28 febbraio 2025 con cui il Comune di MO (costituito con legge regionale n. 16 del 2013, a seguito della fusione dei comuni di MO Inferiore e MO Superiore) ha respinto l'istanza ex artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003, presentata il 24 febbraio 2025 e volta all'installazione di una stazione radio base, disponendo in particolare che la ricorrente non dovesse eseguire l'intervento in quanto:
- “la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 24/08/2023, avente ad oggetto: Aggiornamento piano di localizzazione impianti di telecomunicazione per l’intero territorio comunale. Atto di indirizzo, ... dispone la sospensione di qualsiasi procedimento edilizio/amministrativo che preveda la realizzazione di tutte le tipologie relative all’installazione di impianti di telecomunicazione sul territorio comunale, nelle more dell’approvazione del nuovo piano di localizzazione”;
- “ad oggi non esiste alcun piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione per il territorio del Comune di MO (AV)”;
- “parte dell’area oggetto di intervento ricade in zona C - di espansione residenziale, per cui trattasi di area soggetta a Piano di Lottizzazione, nonché parte dell’area ricade in zona destinata a Parcheggio”.
È quindi oggetto di impugnazione, in parte qua , anche la richiamata delibera della Giunta comunale n. 154 del 2003 che “al fine di sviluppare un sistema di telecomunicazione urbanisticamente disciplinato e tale da garantire l’uniformità dei servizi per tutte le frazioni del territorio” dispone, “nelle more dell’approvazione del nuovo piano di localizzazione, la sospensione di qualsiasi procedimento edilizio/amministrativo che prevede la realizzazione di tutte le tipologie relative all’installazione di impianti di telecomunicazione sul territorio comunale”.
2. Avverso i citati provvedimenti la ricorrente deduce:
- “Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 43, 44, 49 e 51 del D.Lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 8 della Legge n. 36/2001. Eccesso di potere. Carenza di potere. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Irragionevolezza. Divieto di aggravare il procedimento. Illegittimità della deliberazione di Giunta del Comune di MO n. 154/2023”.
I provvedimenti impugnati si traducono in un divieto generalizzato di installazione di impianti della specie, peraltro sine die , considerato poi che a circa due anni dall'adozione della impugnata delibera del 2023 non è stato ancora adottato il piano di localizzazione dalla stessa previsto né un piano urbanistico comunale, sebbene la disciplina di cui agli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 evidenzi l'elevato interesse pubblico alla realizzazione della rete di comunicazione elettronica, qualificando i relativi impianti come opere di urbanizzazione primaria e non prevedendo quale condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione la previa adozione di un piano di localizzazione;
- “Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 43, 44, 49 e 51 del D.Lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 8 della Legge n. 36/2001. Violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia manifesta. Irragionevolezza”.
L'Amministrazione non chiarisce le ragioni dell'incompatibilità dell'installazione degli impianti con la classificazione dell'area quale “zona C: di espansione residenziale” o “zona P: parcheggi”, considerato che gli strumenti urbanistici vigenti (riferiti all'ex Comune di MO Inferiore, nel cui territorio rientra l'impianto, in ragione della mancata adozione del PUC del nuovo Comune) prevedono che la zona C è “destinata esclusivamente alle residenze, ai relativi servizi e ad attività commerciali-direzionali” (servizi che ben possono includere le infrastrutture di comunicazione elettronica) e null'altro è previsto per la zona P;
- “Violazione degli artt. 1, 3 e 14 della Legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 160/2010. Violazione del principio di legalità. Mancata indizione della Conferenza di Servizi”.
L'Amministrazione non ha provveduto alla convocazione della conferenza di servizi, pur prevista dalla disciplina di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003.
3. Non si è costituita l’Amministrazione comunale, seppur regolarmente intimata.
4. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza breve, previo avviso alle parti.
5. Occorre premettere che la definitività del provvedimento impugnato è subordinata, dal medesimo provvedimento, alla mancata presentazione di osservazioni da parte della ricorrente (“Per il principio di economicità del procedimento qualora entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, siano presentate per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati che ostano all’accoglimento della denuncia, il presente ordine sarà revocato e l’intervento potrà essere effettuato. Diversamente il presente ordine di non eseguire l’intervento deve considerarsi sin d’ora provvedimento definitivo e la presente istanza, giuridicamente inefficace, sarà archiviata”); considerato che agli atti non risulta che la ricorrente abbia presentato osservazioni, l’atto impugnato deve ritenersi manifestazione finale della volontà dell’Amministrazione e pertanto suscettibile di impugnazione.
6. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
Afferma TAR Campania – RN, Sez. I, 11 dicembre 2024, n. 2444 che “ L’articolo 43 del codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 4, assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.
L'assimilazione “ex lege” degli impianti di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico alle opere di urbanizzazione primaria non implica che gli stessi, per poter essere realizzati, debbano essere previsti dal P.R.G. o dal c.d. Piano antenne; l'assimilazione è invece limitata al fatto che gli impianti in argomento sono compatibili con qualsiasi zonizzazione del territorio comunale, al pari, ad esempio, delle strade, delle fognature, delle reti dei servizi pubblici essenziali e non riguarda, in generale, il profilo urbanistico-edilizio, salvo che vengano in rilievo esigenze di tutela di beni architettonici, paesistici o non emerga un conflitto con disposizioni specifiche afferenti altri interessi pubblici rilevanti (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 02/07/2024, n. 813) ”.
Occorre infatti considerare che l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 prevede la mera possibilità - e non l’obbligo – per i Comuni di adottare uno specifico regolamento volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e che “nelle more dell'adozione dei regolamenti, non può ritenersi sussistere un potere, generale ed assoluto, di sospensione della realizzabilità degli interventi di che trattasi” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9145 e 9147).
Anche TAR Napoli, Sez. VII, 24 ottobre 2022, 6533 ha evidenziato, in linea generale, che “ ferma la potestà regolamentare dei Comuni, … nelle more dell'adozione dei regolamenti, non può ritenersi sussistere un potere, generale ed assoluto, di sospensione della realizzabilità degli interventi di che trattasi (in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414). Non può frapporsi, quindi, al rilascio dell’autorizzazione, l’assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della materia specifica, posto che le norme di legge di riferimento, ovvero gli artt. 86 ed 87 del D. lgs. n. 259/2003, sono inequivocabilmente ispirate a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile. Come rilevato da costante giurisprudenza anche di questa Sezione, le suddette norme non prevedono alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria; sospensione peraltro non contemplata nemmeno dalle norme in materia edilizia e palesemente contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica. Del resto, se è vero che la pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, la giurisprudenza già da tempo ha escluso che la realizzazione degli impianti in questione possa restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 365 del 27.01.2020; n. 2441/2019) ”.
Nel caso in esame, non sussistendo un atto regolamentare del Comune volto a disciplinare l’insediamento delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, neppure può ammettersi la possibilità della medesima Amministrazione di sospendere o di vietare la realizzazione degli impianti della specie, neppure per ragioni di incompatibilità degli stessi con la destinazione residenziale della zona, impedendo la realizzazione o il completamento della rete, con pregiudizio del connesso interesse pubblico.
Inoltre, l’impianto da realizzare, essendo qualificato dal legislatore nazionale come opera di urbanizzazione primaria, risulta compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica, conformemente al principio di necessaria capillarità della distribuzione delle infrastrutture per le telecomunicazioni, che è connesso a sua volta all’esigenza di assicurare la diffusione del relativo servizio sull’intero territorio nazionale (cfr. ancora Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9145 e 9147), considerato altresì che le prescrizioni urbanistiche relative alla zona C e P, richiamate dall’Amministrazione, non recano alcuna specifica preclusione al riguardo.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra parti, anche in considerazione della definizione della vicenda nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO