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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 279 /2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Fusco presso il cui studio in Napoli alla Via
Melisurgo n°4 ha eletto domicilio, PEC: Email_1
Appellante
E
in persona del legale rap.te p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dell'avv. Mario Cianci, PEC presso il cui Email_2
studio in Napoli alla via Toledo 156 ha eletto domicilio;
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia, PEC - presso con domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, Email_3
angolo S. Lazzaro;
Appellati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 l' ha proposto Parte_2
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7891/23 depositata il 29.12.23 e notificata in data 08.01.2023, che in parziale in accoglimento dell'opposizione proposta da ha dichiarato non dovute le somme di cui alle cartelle esattoriali n CP_1
07120090198690637000, n. 07120080225576348000 n. 07120130153618923000, n.
07120110252115055000 e n. 07120120164337085000, per intervenuta prescrizione e Contr condannato l' al pagamento delle spese, per la parte non compensata.
L'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritte parte delle pretese senza considerare che la prescrizione era stata interrotta con l'intimazione di pagamento n° 07120169062380321000, notificata a mezzo pec il
12.09.2016, mai opposta dal contribuente, pertanto la successiva intimazione di pagamento n. 07120229018181535000 opposta, notificata il 6.7.2022, risultava tempestiva considerate le disposizioni emergenziali COVID che avevano disposto, vari periodi di sospensione fino su queste basi insisteva, quindi, per la riforma della sentenza.
Con comparsa del 24.4.2024 si costituiva l' richiamandosi alle difese di primo grado CP_2
e sottolineato che le cartelle erano state notificate nei termini, che la prescrizione dipendeva dall'attività di ADR ed in ogni caso si associava alla richiesta dell'appellante per la riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa del 5.5.2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1
gravame in quanto inammissibile ed infondato.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità, nullità, improponibilità del gravame, ex art. 342 cpc, formulata dalla parte appellata.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione. Dai motivi d'appello ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, nonché le ragioni di diritto e di fatto da cui deriverebbe la riforma della sentenza del Tribunale.
L'appello proposto dall' è fondato e va accolto per le Parte_2
ragioni che seguono.
La censura dell' riguarda la prescrizione quinquennale Controparte_4
dichiarata dal giudice di primo grado.
Il Tribunale ha affermato, infatti, che nel caso di specie l' aveva Parte_2
richiamato gli atti interruttivi della prescrizione “1) l'Intimazione di pagamento n.
07120139106857810000, notificata il 20.11.2013 che fa riferimento alla cartella di pagamento 07120080225576348000 notificata il 29/4/2009 2) Intimazione di pagamento
0712013106859527000, notificata il 20.11.2013 che fa riferimento alla cartella n.
07120110252115055000 notificata il 22/12/2011 determinando con efficacia interruttiva la decorrenza ex novo della prescrizione quinquennale dalla data di notifica di dette intimazioni di pagamento;
3) Preavviso di fermo amministrativo 07180201400088447000, notificato il 20.11.2014 che fa riferimento alla cartella n. cartella n.
07120110252115055000 notificata il 22/12/2011 e la n. ) 07120120164337085000 , notificata il 21.2.2013” ma che in assenza di qualsivoglia atto successivo di interruzione della prescrizione l' intimazione di pagamento n. 07120229018181535000 notificata il
6.7.2022 era intervenuta quando si era decorso il termine quinquennale e ciò “relativamente alle cartelle esattoriali n. 07120090198690637000, n. 07120080225576348000 quest'ultima richiamata nell' intimazione di pagamento n 07120139106857810000, notificata il 20.11.2013 , alla cartella n. 07120130153618923000 notificata il 17/11/2014 alle cartelle n. 07120110252115055000 notificata il 22/12/2011 e la n.
07120120164337085000 , notificata il 21.2.2013 questa ultima richiamata nel preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400088447000, notificato il 20.11.2014”.
Dagli atti emerge, invece, che l' tempestivamente costituita in primo grado, ha Pt_2 prodotto la notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 07120229018181535000, effettuata il 12.09.2016, intimazione che non è stata opposta. È pacifico che i crediti contributivi sono soggetti a prescrizione quinquennale per espressa previsione normativa e, come chiarito anche dalle SS.UU., con la notifica di cartella di pagamento (o avviso di addebito), come pure a seguito di notifica di avviso di intimazione, il termine di prescrizione si interrompe ed inizia a decorrere un nuovo termine di egual periodo di quello iniziale, dunque, nella fattispecie sempre quinquennale.
L'intimazione notificata il 12.09.2016 conteneva le cartelle indicate dal Tribunale e sopra richiamate e notificate il 20.11.2013, il 17.11.2014, il 22.12.2011 e il 21.2.2013, pertanto, diversamente da quanto affermato dal Tribunale alla data del 22.6.2022 e tenuto conto delle periodo di sospensione COVID sulle somme pretese in dette cartelle non era maturata la prescrizione, nel periodo decorrente dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, è risultata sospesa non solo la notifica di nuove cartelle di pagamento, ma anche l'attività di recupero, anche coattivo.
Per effetto del protrarsi della pandemia e del periodo emergenziale, i termini originariamente fissati sono stati più volte prorogati fino al 31 agosto 2021, per cui la versione dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, successivamente modificata dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e successivamente modificata nella L. 106/2021, ha determinato la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per totali 541 giorni.
Ne deriva che, in conseguenza delle proroghe la sospensione degli adempimenti di notifica delle cartelle di pagamento si è protratta fino al 31 agosto 2021, e gli adempimenti, assieme alle altre attività di recupero esattoriale, sono stati riattivati solo dall'1 settembre 2021.
La ratio delle disposizioni risiedeva nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovavano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità, attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, a giugno 2022 data di notifica dell'intimazione opposta, nessuna prescrizione era intervenuta nella fattispecie in esame, infatti, sommando i suindicati termini legali di sospensione del decorso della prescrizione quinquennale, di cui alla disciplina normativa connessa alla nota emergenza sanitaria da COVID-19, (541 giorni) non vi sono dubbi che, al momento della notifica dell'atto opposto nessuna prescrizione si era realizzata, posto che le precedenti notifiche erano avvenute il 12.9.2016. Ne consegue che, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, nessuna prescrizione si è realizzata nel caso concreto, con la conseguenza che l'appello dell' Pt_2
va accolto e la opposizione proposta in primo grado interamente rigettata.
La sentenza impugnata andrà in questo senso riformata.
La parte appellata, dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite CP_1
del doppio grado nei confronti dell' , con attribuzione al difensore Parte_2
costituito, secondo la regola della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
Possono essere compensate le spese del doppio grado nei confronti dell . CP_2
Si deve dare atto che per mera disattenzione non è stata accolta la richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore dell' Pt_2
Tenuto conto che secondo la giurisprudenza “In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento” (cfr. fra le tante Cassazione civile sez. III, 14/12/2023, n.35093); che la necessità correzione, come stabilito anche dalla Cassazione civile sez. un., 22/07/2024,
n.20067 può essere “rilevata anche d'ufficio "in qualsiasi tempo", il dispositivo va rettificato nel senso che le spese liquidate in favore dell' devono essere Parte_2 distratte in favore dell'avvocato Lorenzo Fusco: pertanto va disposta la correzione, con l'aggiunta, in dispositivo, dopo le parole “per il grado d'appello", delle parole "Dispone la distrazione di dette spese in favore dell'avv. Lorenzo Fusco, dichiaratisi antistatario".
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta interamente il ricorso di primo grado.
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado, in favore Parte_3
dell' , che liquida in € 3.300,00 oltre spese generali CPA e Iva, come Parte_2 per legge, per il primo grado di giudizio ed in € 3.500,00 oltre spese generali CPA e Iva, per il grado d'appello.
Compensa le spese del grado del doppio grado nei confronti dell' . CP_2
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente