Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 204 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, promossa
DA
COD. FISC./P.IVA: in persona del suo legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Atria;
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona del presidente legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Francesco Todaro;
APPELLATO
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2079/20, pubblicata il 07/07/2020 in seno al procedimento R.G.
8102/2016, accogliere per la forma il presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, Nel merito: - Ritenere e Dichiarare efficace e definitivamente esecutivo il Decreto
Ingiuntivo n. 1299/2016 emesso dal Tribunale Civile di Palermo nei confronti della
[...]
- Condannare la al pagamento della Controparte_1 Controparte_1 somma portata nel Decreto Ingiuntivo n. 1299/2016 in favore della società Parte_1 oltre interessi e rivalutazione economica dal dovuto al soddisfo;
In via subordinata sempre nel merito: Ritenere e dichiarare efficace e definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo
n. 1229/2016 per la minore somma di €. 20.806,66 in base alle forniture e servizi di noleggio ed assistenza eseguiti presso la sede legale della società opponente;
Condannare la al pagamento della somma di €. 20.806,66 in Controparte_1
Part favore della società oltre interessi e rivalutazione economica dal dovuto al Parte_1
1
In via ulteriormente subordinata nel merito: Ritenere e dichiarare efficace e definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 1229/2016 per la minore somma di €. 5.030,39 relativa alle sole fatture emesse per i Contratti di Noleggio ed Assistenza del 2007 e del 2010 sottoscritti tra le parti in causa;
Condannare la al pagamento Controparte_1 della somma di €. 5.030,39 in favore della società oltre interessi e Parte_1 rivalutazione economica dal dovuto al soddisfo;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Per l'appellato: “voglia l'ecc.ma Corte d'appello Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente, rigettare l'istanza istruttoria di parte appellante così come inammissibile ai sensi dell'art. 345, III co. c.p.c.; Indi, sempre preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
In subordine, nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello per le motivazioni tutte esposte in narrativa, confermando le disposizioni contenute nella sentenza n. 2079/2020 del
Tribunale Civile di Palermo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art.93 c.p.c. al procuratore antistatario.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza nr. 2079/2020 emessa il 7 luglio 2020, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione proposta da Controparte_1
e revocò il decreto ingiuntivo n. 1299/16 emesso in data 17 marzo 2016, condannando
[...]
al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente. Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 8 febbraio 2021, articolando l'impugnazione in unico ed articolato motivo con cui ha lamentato sostanzialmente l'omesso esame delle prove documentali e l'erronea valutazione delle prove orali.
3.Si è costituita che ha resistito al gravame di cui ha chiesto Controparte_1
il rigetto.
4.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 20 settembre
2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Per una più chiara comprensione del gravame. giova premettere che, con il decreto ingiuntivo n. 1299/16, la ha agito nei confronti della Parte_1 Controparte_1
per il pagamento di alcune fatture relative alla fornitura di beni e prestazione di servizi
[...]
2 (tra cui noleggio di un fotocopiatore multifunzione con annessa assistenza, arredi di ufficio e materiale vario).
La si è opposta deducendo che le fatture non fossero sorrette da alcun contratto CP_1
ed aveva quindi chiesto la revoca del decreto o la riduzione dell'ammontare delle somme ingiunte.
Instaurato il contraddittorio, la Web office si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione sostenendo che le forniture ed i lavori di assistenza poste alla base delle fatture fossero state negli anni regolarmente effettuate (dal 2007 fino a luglio 2014) nei confronti dell' , la quale aveva ricevuto la merce di cui alle forniture e CP_1
beneficiato dei servizi resi firmando le relative fatture per accettazione, ricevendo copia delle stesse, e ciò senza mai muovere alcuna contestazione.
Ha aggiunto che, in relazione alle fatture emesse, erano stati pagati solo degli acconti, residuando un debito pari ad euro pari ad € 24.493,60.
Alla decisione impugnata il Tribunale è pervenuto ritenendo che le fatture, idonee nella fase monitoria, non costituissero valido mezzo di prova nell'ambito del giudizio di cognizione in quanto formate unilateralmente dalla parte che se ne avvale.
Ha evidenziato ancora che, nella fattispecie, il creditore non avesse fornito prova della stipula di un valido accordo né dell'avvenuta fornitura della merce e dei servizi individuati nei documenti contabili, siccome neppure i testimoni escussi avevano confermato la tesi del creditore.
6. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con unico ed articolato motivo deduce, anzitutto, che il Tribunale non avrebbe valutato ben 82 fatture da lei Parte_1 prodotte, corredate di DDT e firmate per accettazione, i preventivi, e neppure i 3 contratti
(del 2004-2007 e 2010) sottoscritti dalle parti.
Ha, inoltre, aggiunto che anche i testimoni avrebbero confermato di avere più volte consegnato materiale alla (così i testi , e ), precisando che CP_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3 neanche le dichiarazioni rese dai testi indicati dell' (peraltro sue dipendenti) avevano CP_1 contraddetto le precedenti risultanze, confermando - al contrario - che tra le due società intercorrevano rapporti di fornitura.
Soggiunge, ancora, la stessa contraddittorietà nella linea difensiva dell'appellata che, da un canto, aveva negato che alla base delle fatture ci fosse un regolare contratto ma, dall'altro, che “le parti avevano pattuito importi di gran lunga inferiori a quelli oggi richiesti con il monitorio”.
L'appellante deduce infine che tutte le fatture sarebbero state certamente state inserite nei
3 libri contabili della (scaricandone anche Iva e costi) con i relativi vantaggi anche fiscali CP_1 ed ha pertanto chiesto l'emissione dell'ordine di esibizione (nello specifico nello specifico chiede Libro Giornale e Registro IVA relativi agli anni dal 2010 al 2014).
Così sintetizzatene le argomentazioni che lo sorreggono, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Si rileva, anzitutto, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo – introduttiva del primo grado
– l non contestò recisamente il rapporto contrattuale, avendo – Controparte_1 piuttosto – negato che la fatture avessero valore di prova;
ammesso, al contrario, che
“proprio in conseguenza di quanto precede e del fatto che oltre allo fornitura di materiale per fotocopiatore, l'opposta si era obbligata ad effettuare la manutenzione, le parti avevano pattuito importi di gran lunga inferiori a quelli oggi richiesti con il monitorio”; evidenziato che “alcuni forniture e lavori de quibus non sono stati eseguiti in maniera del tutto conforme alle prescrizioni dell'opponente, per come sarà provato, occorrendo, in corso di causa, con quanto ne consegue ex lege”; eccepito la prescrizione presuntiva “del diritto al pagamento del prezzo della merce che si presume essere stata fornita dal 31.03.210 al novembre 2013”.
Appurato, quindi, che l'appellata non lo ha negato in via generale, il rapporto contrattuale
– sul quale è basata la pretesa creditoria dell'appellante – è provato anzitutto dalla produzione di: contratto di noleggio del 10 gennaio 2007, avente ad oggetto il fotocopiatore DIG KM
1660, con relativo documento di trasporto del 30 gennaio 2007; il documento di traporto del 8 febbraio 2007, avente ad oggetto lo scanner Rete Km 1650; il contratto di noleggio del 13 maggio 2010 avente ad oggetto il “multifunzione digitale LS
KM 2060”; il documento di trasporto del 13 maggio 2010 avente ad oggetto il “multifunzione digitale
LS KM 2060”.
Ed ancora – e con riguardo alla fornitura degli altri beni e della prestazione di servizi - se è vero che le fatture sono documenti di provenienza unilaterale e non costituiscono prova del credito, nella fattispecie in esame 46 delle 82 fatture allegate sono state sottoscritte per accettazione del destinatario di che ha, quindi, in tal modo, confermato CP_1 CP_1 la ricezione dei beni (cfr. fatture prodotte in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
1299\2016).
Le risultanze documentali e le ammissioni dell'appellante sono confermate dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta in prime cure.
Così il teste , già dipendente della ha riferito “di avere Testimone_4 Parte_1
4 effettuato molte consegne alla per conto della Web office come da elenco che CP_1 mi viene letto (n.d.r. molto materiale ed arredi d'ufficio, di cui un Fotocopiatore in noleggio, circa n. 18 Stampanti, n. 10 Computer comprensivi di schermo, tastiera e mouse oltre ai programmi e licenze Windows, n. 3 notebook, n. 6 scrivanie, n. 52 tra sedie e poltroncine,
n. 2 armadi, una parete divisoria per ufficio e due cassettiere, oltre a molti toner e cartucce per le stampanti) presso le diverse sedi indicate”.
Di analogo tenore sono state le dichiarazioni del teste anch'egli Testimone_5 dipendente della sin dal 1986. Parte_1
Il teste – anche lui dipendente della – ha riferito “di avere Testimone_6 Parte_1 tenuto la contabilità per la Web office tra cui spesso ho registrato ordinativi della
[...]
” e di avere avuto “rapporti con il contabile della tale sig. CP_1 CP_1 Per_1 che poi non lavorò più per la ditta e mi relazionavo con il dott. Ricordo che ho Per_2 emesso le fatture e ricordo il credito all'incirca di 32.000 euro non posso essere sicuro del numero delle fatture emesse”.
Ha poi aggiunto che “avevano la stessa sede ed il patronato e da via CP_1 CP_1
Trapani loro gestivano anche le altre sedi” ed ha confermato l'articolato 4 “per cui “in ordine alle forniture consegnate all ed alle fatture emesse, Controparte_1 non è mai pervenuto alcuna contestazione di qualsiasi tipo e che sulle fatture emesse venivano corrisposti unicamente nr. 2 acconti, rispettivamente di €. 4.500,00 nell'aprile dell'anno 2011 e di €. 3.500,00 nel mese di giugno 2015, mentre null'altro è stato corrisposto in ordine alle restanti somme dovute”.
Ebbene i compendiati esiti delle prove testimoniali, espletate su indicazione dell'appellante, non sono stati di certo infirmati dalle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte appellata.
Così – già dipendente di - ha riferito: “ricordo di avere ricevuto Tes_7 CP_1 merce da parte della ma non posso sapere con precisione la quantità e tipologia Parte_1 io lavoravo presso la sede di via Trapani a . Io personalmente ho firmato dei ddt. CP_1
CP_ Preciso, inoltre, che la qualifica di sede service è solo di via Trapani n.
3. Non ricordo che nessuno installasse o facesse manutenzione. Ricordo che i rapporti contrattuali tra
e Web offici sono da circoscrivere al periodo tra il 2012 e 2013/14. Non mi CP_1 occupavo io della contabilità e non ricordo chi se ne occupasse. ADR Io non conosco altre sedi a né so di uffici secondari. ADR io ricordo 4 stampanti, non 18. CP_1 CP_1
Anche le sedie potrebbero essere 8 poiché ci sono quattro postazioni di norma.”.
Analogamente il teste - lavoratrice dipendente con mansioni di operatrice Testimone_8 fiscale della allo sportello - ha riferito “che unica sede ervice CP_1 CP_1 CP_1
5 è stata negli anni in questione quella di via Trapani n. 3 ora la sede è stata trasferita in via
Benedetto Castiglia n.
8. Ricordo che nel periodo in questione, presso la sede di via Trapani veniva consegnata dalla solo Carta, toner di tanto in tanto facevano Parte_1 manutenzione ordinaria fotocopiatore, che non so se fosse stato preso in noleggio da loro;
nessun arredo è stato invece oggetto id consegna. Confermo l'art. 2 chi c'era presente a turno firmava la ricevuta di consegna;
ribadisco che l'unica manutenzione che veniva fatta
è quella al fotocopiatore, io posso riferire dal 2009 in poi perché sono stata assunta all'epoca; (…) ADR ricordo che nel periodo in questione sono stati consegnati dei computer
e dei notebook e relative licenze ma da parte della nostra sede Nazionale con sede in Tes_7
ADR il contabile era esterno o il responsabile, ma non ricordo con Controparte_1 precisione”.
E' evidente, invero, che lungi dal contrastare, anche le prove orali espletate su sollecitazione dell'appellata confermano l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e di diverse consegne di beni da parte della all di . Parte_1 CP_1 CP_1
Letti allora insieme – come è sicuramente opportuno – l'ammissione dell'appellante, la mancanza di contestazione specifica, la documentazione contrattuale e gli esiti delle riferite prove orali, la pretesa creditoria dell'appellante risulta certamente fondata e meritevole di accoglimento.
La sentenza appellata va dunque riformata ma, dal momento che “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello … non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”. (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017), va condannata a Controparte_1 pagare all'appellante la complessiva somma di euro 24.493,60 con gli interessi di legge decorrenti dalle emissioni delle singole fatture al saldo.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza n. 2079 del 2020 resa dal Tribunale di Palermo, condanna
[...]
a pagare per i titoli di cui in motivazione a favore di Controparte_1 Parte_1 la complessiva somma di euro 24.493,60 con gli interessi al tasso legale decorrenti dalle emissioni delle singole fatture al saldo;
6 condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate per il primo grado in complessivi € 2.540,00 per compensi e, per questo grado, in complessivi €. 1984,00 per compensi ed euro 355,50 per spese, in entrambi i casi oltre oneri di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 23 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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