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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1363 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Parte_1
Francesco Fallarino, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/03/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'1/11/2023 al 7/12/2023 con la qualifica di responsabile punto vendita qualifica 5° livello;
- che l'assunzione era avvenuta senza il rispetto della normativa in materia di collocamento;
- che aveva svolto le mansioni affidategli secondo quanto previsto dal CCNL del settore;
- che oltre alla retribuzione corrispostagli, pari a € 1.100,00, aveva maturato differenze retributive per gli straordinari effettuati, per la 13^ e la 14^ mensilità e per il TFR;
- che aveva lavorato oltre il normale orario per circa 117 ore, osservando l'orario dal lunedì al sabato dalle 6 del mattino fino alle 17, con una pausa pranzo di circa un'ora;
- che le sue mansioni consistevano nell'apertura al mattino del supermercato con sede in CP_2
Benevento alla c.da San Chirico;
nel controllo, carico e scarico della merce e sottoscrizione delle fatture accompagnatorie per i fornitori;
nella supervisione dell'attività lavorativa dei dipendenti;
1 - che in conseguenza di ciò aveva maturato una differenza di € 2.618,61, come da conteggio realizzato sulla scorta di quanto previsto dal CCNL del settore Commercio.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire “Accogliere il presente CP_1 ricorso e per l'effetto accertato il lavoro straordinario eseguito e non pagato e l'irregolare calcolo della retribuzione dovuta, condannare la a pagare in favore del ricorrente la somma di € CP_1
2.618,61 o quella maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione”; con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, la non si è costituita;
ne è stata, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, rinviata per la discussione senza ammissione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente chiede, come si evince da una lettura congiunta dell'atto introduttivo e del conteggio prodotto a corredo dello stesso, differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, anche festivo, mensilità aggiuntive e TFR, assumendo di aver lavorato, dal 1° novembre al 7 dicembre 2023, alle dipendenze della senza alcuna formale assunzione, svolgendo CP_1 mansioni ascrivibili al 5° livello del CCNL del settore commercio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, poiché ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo l'elemento tipico che contraddistingue il primo dal secondo va rinvenuto nella subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass.
3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009).
Elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è quindi la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014; in termini, da
2 ultimo, Cass. Sez. L, Sent. n. 4884 del 01/03/2018). Ancora, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010; v., nello stesso senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23846 del 11/10/2017).
Orbene, il ricorrente, a fronte di un rapporto di lavoro che si sarebbe svolto in completa assenza di formalizzazione, si è limitato ad allegare di aver svolto mansioni di responsabile punto vendita con qualifica di 5° livello, di aver lavorato da lunedì a sabato dalle 6 alle 17 con un'ora di intervallo, di avere ricevuto in due/tre soluzioni la somma complessiva di € 1.100,00 in contanti, di avere ricevuto il badge operatore n. 12 per l'entrata e uscita dal posto di lavoro.
L'art. 414 c.p.c., nel definire gli elementi del ricorso introduttivo del giudizio nel rito del lavoro, prescrive che il ricorso contenga “3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4.
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n.
6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839).
Dal che la Corte ha tratto la conseguenza che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (così Cass. n. 3126/2011, n.
16855/2003, n. 817/1999, n. 11318/1994). E tanto con la precisazione che “non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass. n. 17991/2018). Nella fattispecie, il ricorrente ha indicato in ricorso il periodo lavorativo, l'orario di lavoro e le mansioni svolte;
ha inoltre quantificato la somma complessivamente pretesa e i relativi titoli.
3 Ne va, pertanto, esclusa la nullità, essendo possibile per il giudice e per la controparte comprendere l'oggetto della domanda e i relativi fatti costitutivi.
Costituisce, però, principio del pari consolidato quello per cui nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che impone che, ai sensi degli artt.
414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali
(ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno
2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Nel caso di specie, il ricorso si presenta del tutto carente quanto al rispetto di tali oneri di allegazione, e tale carenza si ripercuote inevitabilmente sull'assolvimento dell'onere probatorio, determinando il rigetto della domanda per infondatezza nel merito.
In ricorso non è stata allegata la sussistenza del vincolo di subordinazione al preteso datore di lavoro, né sono stati descritti i concreti contorni del rapporto asseritamente intercorso alle sue dipendenze (in primis, circostanze e modalità di assunzione, modalità di esercizio del potere direttivo e gerarchico, nominativo del soggetto che avrebbe impartito le direttive…).
La documentazione agli atti non consente di colmare tali lacune, dal momento che si tratta della copia di un badge privo del nominativo del titolare e di una serie di fatture/documenti di trasporto intestati alla asseritamente sottoscritte dal ricorrente in qualità di destinatario, che nulla CP_1 provano in ordine al vincolo di subordinazione.
In merito poi alle mansioni, il ricorrente le ha sommariamente descritte, ma non le ha provate. Al riguardo, si è infatti limitato ad articolare un solo capitolo di prova per interrogatorio formale e per testi – “Il ricorrente ha svolto le mansioni di responsabile punto vendita con qualifica di V° livello” – chiaramente inammissibile in quanto vertente non su fatti, ma su valutazioni di carattere giuridico.
Non ha, per altro verso, prodotto il testo integrale del CCNL invocato;
mancano, in particolare, le declaratorie, il che preclude del tutto di verificare la corrispondenza fra le mansioni che assume di aver svolto – anche qualora fossero state provate, nell'ordine, la subordinazione e lo svolgimento delle mansioni come descritte in ricorso – al livello richiesto, con conseguente impossibilità, anche sotto questo profilo, di pervenire all'affermazione della fondatezza della domanda.
In proposito, si richiama la consolidata giurisprudenza secondo la quale “Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere;
soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere- dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione” (v. Cass. nn. 18584/2008, 117/2007, 4714/2000).
Le descritte carenze, lungi dal riflettersi sulla validità dell'atto introduttivo della lite – conseguendo la nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 156 comma 2, c.p.c., alla sola impossibilità 4 di individuare la causa petendi, che, viceversa, nella specie appare sufficientemente definita – determinano la superfluità della prova per testi articolata da parte ricorrente, stante l'inidoneità delle circostanze capitolate, anche qualora confermate, a fondare l'accoglimento della domanda.
A tale assenza di prova non può supplire la mancata contestazione da parte della resistente, non costituitasi.
Al riguardo, vale ricordare il consolidato principio per cui “la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore a fondamento delle prerogative azionate in giudizio vale a esonerare quest'ultimo dall'assolvimento del corrispondente onere probatorio unicamente nei casi in cui il difetto di contestazione sia predicabile in capo alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio. È appena il caso di richiamare, sul punto, il testo dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi del quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte 'costituita'. Viceversa, là dove nel processo siano rimaste contumaci talune parti,
l'applicazione del ridetto principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall'attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l'attore dall'onere di fornire in modo specifico la prova dei fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese” (in termini, v. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21096 del 19/10/2016).
In definitiva, la domanda di differenze retributive va respinta, non avendo il ricorrente assolto all'onere di allegare e dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente nel periodo di cui al ricorso.
Nulla per le spese, stante la contumacia della CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Benevento, 24 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1363 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Parte_1
Francesco Fallarino, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/03/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'1/11/2023 al 7/12/2023 con la qualifica di responsabile punto vendita qualifica 5° livello;
- che l'assunzione era avvenuta senza il rispetto della normativa in materia di collocamento;
- che aveva svolto le mansioni affidategli secondo quanto previsto dal CCNL del settore;
- che oltre alla retribuzione corrispostagli, pari a € 1.100,00, aveva maturato differenze retributive per gli straordinari effettuati, per la 13^ e la 14^ mensilità e per il TFR;
- che aveva lavorato oltre il normale orario per circa 117 ore, osservando l'orario dal lunedì al sabato dalle 6 del mattino fino alle 17, con una pausa pranzo di circa un'ora;
- che le sue mansioni consistevano nell'apertura al mattino del supermercato con sede in CP_2
Benevento alla c.da San Chirico;
nel controllo, carico e scarico della merce e sottoscrizione delle fatture accompagnatorie per i fornitori;
nella supervisione dell'attività lavorativa dei dipendenti;
1 - che in conseguenza di ciò aveva maturato una differenza di € 2.618,61, come da conteggio realizzato sulla scorta di quanto previsto dal CCNL del settore Commercio.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire “Accogliere il presente CP_1 ricorso e per l'effetto accertato il lavoro straordinario eseguito e non pagato e l'irregolare calcolo della retribuzione dovuta, condannare la a pagare in favore del ricorrente la somma di € CP_1
2.618,61 o quella maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione”; con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, la non si è costituita;
ne è stata, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, rinviata per la discussione senza ammissione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente chiede, come si evince da una lettura congiunta dell'atto introduttivo e del conteggio prodotto a corredo dello stesso, differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, anche festivo, mensilità aggiuntive e TFR, assumendo di aver lavorato, dal 1° novembre al 7 dicembre 2023, alle dipendenze della senza alcuna formale assunzione, svolgendo CP_1 mansioni ascrivibili al 5° livello del CCNL del settore commercio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, poiché ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo l'elemento tipico che contraddistingue il primo dal secondo va rinvenuto nella subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass.
3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009).
Elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è quindi la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014; in termini, da
2 ultimo, Cass. Sez. L, Sent. n. 4884 del 01/03/2018). Ancora, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010; v., nello stesso senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23846 del 11/10/2017).
Orbene, il ricorrente, a fronte di un rapporto di lavoro che si sarebbe svolto in completa assenza di formalizzazione, si è limitato ad allegare di aver svolto mansioni di responsabile punto vendita con qualifica di 5° livello, di aver lavorato da lunedì a sabato dalle 6 alle 17 con un'ora di intervallo, di avere ricevuto in due/tre soluzioni la somma complessiva di € 1.100,00 in contanti, di avere ricevuto il badge operatore n. 12 per l'entrata e uscita dal posto di lavoro.
L'art. 414 c.p.c., nel definire gli elementi del ricorso introduttivo del giudizio nel rito del lavoro, prescrive che il ricorso contenga “3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4.
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n.
6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839).
Dal che la Corte ha tratto la conseguenza che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (così Cass. n. 3126/2011, n.
16855/2003, n. 817/1999, n. 11318/1994). E tanto con la precisazione che “non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass. n. 17991/2018). Nella fattispecie, il ricorrente ha indicato in ricorso il periodo lavorativo, l'orario di lavoro e le mansioni svolte;
ha inoltre quantificato la somma complessivamente pretesa e i relativi titoli.
3 Ne va, pertanto, esclusa la nullità, essendo possibile per il giudice e per la controparte comprendere l'oggetto della domanda e i relativi fatti costitutivi.
Costituisce, però, principio del pari consolidato quello per cui nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che impone che, ai sensi degli artt.
414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali
(ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno
2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Nel caso di specie, il ricorso si presenta del tutto carente quanto al rispetto di tali oneri di allegazione, e tale carenza si ripercuote inevitabilmente sull'assolvimento dell'onere probatorio, determinando il rigetto della domanda per infondatezza nel merito.
In ricorso non è stata allegata la sussistenza del vincolo di subordinazione al preteso datore di lavoro, né sono stati descritti i concreti contorni del rapporto asseritamente intercorso alle sue dipendenze (in primis, circostanze e modalità di assunzione, modalità di esercizio del potere direttivo e gerarchico, nominativo del soggetto che avrebbe impartito le direttive…).
La documentazione agli atti non consente di colmare tali lacune, dal momento che si tratta della copia di un badge privo del nominativo del titolare e di una serie di fatture/documenti di trasporto intestati alla asseritamente sottoscritte dal ricorrente in qualità di destinatario, che nulla CP_1 provano in ordine al vincolo di subordinazione.
In merito poi alle mansioni, il ricorrente le ha sommariamente descritte, ma non le ha provate. Al riguardo, si è infatti limitato ad articolare un solo capitolo di prova per interrogatorio formale e per testi – “Il ricorrente ha svolto le mansioni di responsabile punto vendita con qualifica di V° livello” – chiaramente inammissibile in quanto vertente non su fatti, ma su valutazioni di carattere giuridico.
Non ha, per altro verso, prodotto il testo integrale del CCNL invocato;
mancano, in particolare, le declaratorie, il che preclude del tutto di verificare la corrispondenza fra le mansioni che assume di aver svolto – anche qualora fossero state provate, nell'ordine, la subordinazione e lo svolgimento delle mansioni come descritte in ricorso – al livello richiesto, con conseguente impossibilità, anche sotto questo profilo, di pervenire all'affermazione della fondatezza della domanda.
In proposito, si richiama la consolidata giurisprudenza secondo la quale “Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere;
soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere- dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione” (v. Cass. nn. 18584/2008, 117/2007, 4714/2000).
Le descritte carenze, lungi dal riflettersi sulla validità dell'atto introduttivo della lite – conseguendo la nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 156 comma 2, c.p.c., alla sola impossibilità 4 di individuare la causa petendi, che, viceversa, nella specie appare sufficientemente definita – determinano la superfluità della prova per testi articolata da parte ricorrente, stante l'inidoneità delle circostanze capitolate, anche qualora confermate, a fondare l'accoglimento della domanda.
A tale assenza di prova non può supplire la mancata contestazione da parte della resistente, non costituitasi.
Al riguardo, vale ricordare il consolidato principio per cui “la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore a fondamento delle prerogative azionate in giudizio vale a esonerare quest'ultimo dall'assolvimento del corrispondente onere probatorio unicamente nei casi in cui il difetto di contestazione sia predicabile in capo alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio. È appena il caso di richiamare, sul punto, il testo dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi del quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte 'costituita'. Viceversa, là dove nel processo siano rimaste contumaci talune parti,
l'applicazione del ridetto principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall'attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l'attore dall'onere di fornire in modo specifico la prova dei fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese” (in termini, v. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21096 del 19/10/2016).
In definitiva, la domanda di differenze retributive va respinta, non avendo il ricorrente assolto all'onere di allegare e dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente nel periodo di cui al ricorso.
Nulla per le spese, stante la contumacia della CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Benevento, 24 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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