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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 868/2018 R.G.
TRA
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARLO CAREDDU, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in OLBIA VIA TOTI N. 1,
ATTORE
CONTRO
( , rappresentato e difeso giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. GIULIANO FRAU, nel cui studio in OLBIA VIA
IMPERIA 131 è elettivamente domiciliato,
CONVENUTO
Oggetto: IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come confermate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, il indicato in CP_1 epigrafe, in persona dell'amministratore pro tempore, impugnando le delibere assembleari del chiedendo che venissero dichiarate Controparte_1 nulle o comunque annullate;
in particolare impugnava quella assunta in data
1 18.04.2017 di approvazione del bilancio preventivo 2017 e di quello consuntivo
2016, in quanto non rispettosa della transazione cristallizzata nel verbale assembleare del 25/02/2015, e la delibera assembleare assunta dal convenuto in data 11.11.2017, ritenendola nulla, in quanto con CP_1 la medesima l'assemblea condominiale avrebbe dapprima annullato la precedente delibera del 25.08.2017 - con la quale, tra le altre cose, era stato deliberato lo scioglimento del - deliberando successivamente lo CP_1 scioglimento del senza alcuna specificazione in ordine alle parti CP_1 comuni e, comunque, successivamente ed inspiegabilmente l'assemblea avrebbe continuato ad assumere decisioni incompatibili con lo scioglimento stesso. Ciò sarebbe asseritamente confermato dalla circostanza che – nonostante la cessazione del condominio fosse stata stabilita a partire dall'01.01.2018 - nel mese di febbraio 2018 sarebbe stata convocata altra ulteriore assemblea, sebbene senza assunzione di alcun deliberato.
L'attore concludeva dunque per la dichiarazione di nullità o per l'annullamento delle delibere impugnate e per la condanna del a CP_1 dare seguito alla transazione del 25.02.2015, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale CP_1 preliminarmente eccepiva la nullità della citazione, in quanto la vocatio in ius sarebbe stata promossa nei confronti dell'Ente condominiale anzitempo estinto a seguito della delibera di scioglimento assunta in data 11.11.2017, rilevando, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di nullità, che l'amministratore di Condominio è comunque privo di legittimazione passiva nelle cause riguardanti lo scioglimento del Condominio;
nel merito contestava le avverse difese e chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e veniva tenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies.
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2 Occorre brevemente precisare che il Giudice, preliminarmente, è tenuto a verificare che il processo possa venire in essere e possa proseguire, anziché arrestarsi subito, fino al conseguimento del suo scopo normale che, nel giudizio di cognizione, è la decisione nel merito della controversia, ovvero deve verificare la sussistenza dei presupposti processuali o di procedibilità e delle condizioni dell'azione; in ordine ai primi, per quanto qui rileva, deve sottoporre a scrutinio la ricorrenza della capacità processuale - con la quale si intende la capacità della parte di stare in giudizio - e della legittimazione processuale– che consiste nella titolarità del potere di compiere un atto, per esercitare in modo valido i propri diritti processuali.
Nel caso di specie, invero, l'eccezione di difetto di legittimazione processuale è stata sollevata anche dalla parte convenuta, la quale ha rilevato la nullità della vocatio in ius, nonchè la carenza di legittimazione processuale dell'amministratore a seguito dello scioglimento del Condominio.
In merito allo scioglimento si rileva come lo stesso sia documentalmente provato, posto che in data 11.11.2018 il ha deliberato Controparte_1 lo scioglimento del medesimo, il quale era stato già deliberato nella precedente riunione del 25.08.2018, delibera poi annullata e nuovamente assunta dall'assemblea riunita l'11.11.2018, con rispetto delle maggioranze richieste dalla legge per lo scioglimento stesso.
Orbene, lo scioglimento del condominio, disciplinato dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., si realizza quando il condominio si scinde in due o più edifici, creando separati fabbricati caratterizzati da autonomia strutturale.
Condizione essenziale, dunque, affinché si possa procedere allo scioglimento è l'autonomia delle unità immobiliari costituenti il Condominio e tale disciplina si applica anche se “restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice” (art. 62 disp. att. cod. civ.)
Dal punto di vista procedurale, lo scioglimento del condominio è pertanto subordinato ad una decisione in tal senso da parte dell'assemblea condominiale - con deliberazione adottata con la maggioranza ex art. 1136, secondo comma, cod. civ. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
3 valore dell'edificio) – ovvero a seguito della decisione del giudice competente su istanza di almeno un terzo dei comproprietari della parte dell'edificio di cui si chiede la separazione (art. 61, secondo comma, disp. att. cod. civ.).
La ratio della disciplina va ricercata nell'esigenza di semplificazione dei rapporti, allorquando vengano meno le esigenze che giustificano il mantenimento della comunione nel condominio.
Un ruolo rilevante è, pertanto, attribuito all'autonomia privata, nel senso che è riconosciuta ai condomini la possibilità di dare luogo alla formazione di un unico condominio tra più fabbricati aventi in comune solo alcuni elementi, oppure di distinti condomini per ogni fabbricato.
Giova altresì aggiungere che la disposizione di cui all'art. 61 disp. att.
c.c. ha natura eccezionale, in quanto deroga al principio secondo il quale la divisione può essere attuata solo con il consenso unanime dei condomini.
Importante in relazione alla questione esaminata è la sentenza n.
22041/2019 della Suprema Corte, la quale ribadisce che la divisione fisica è la condizione essenziale per la separazione, che non può essere soltanto teorica, ma deve concretizzarsi in una possibilità tecnica effettiva. La Suprema
Corte sottolinea che per parlare di scioglimento, le parti dell'edificio devono essere funzionalmente autonome, dotate di tutti i servizi essenziali (come l'accesso indipendente, impianti idrici ed elettrici separati, ecc.), tali da poter essere gestiti in modo autonomo.
Nel caso che ci occupa, è pacifico, nonché documentalmente provato, che il era costituito da villette autonome ed Controparte_1 indipendenti e che, dopo lo scioglimento, sono residuati in comune tra le stesse soltanto l'ingresso e il verde circostante.
Chiarito ciò, poiché la notificazione dell'atto di citazione è avvenuta nelle mani dell'ultimo amministratore e, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, alla data della notifica l'assemblea condominiale aveva già ritualmente deliberato lo scioglimento del in quel momento CP_1
l'amministratore non aveva più alcun potere di rappresentanza del medesimo e la suddetta notificazione deve, pertanto, considerarsi inesistente, fattispecie peraltro insuscettibile di sanatoria, (confr. Tribunale di Milano, 9/09/2015,
4 Corte d'Appello Di Lecce 20.11.2015), con conseguente nullità della vocatio in ius, mentre il convenuto, proprio in ragione dello scioglimento, CP_1 deve considerarsi come totalmente carente di legittimazione processuale.
Nessuna rilevanza, come sostenuto dall'attore, può avere la convocazione dell'assemblea nel successivo mese di Febbraio 2018, posto che la stessa, proprio su segnalazione del , ha ritenuto di non dover Pt_1 deliberare alcunchè - stante lo scioglimento del Condominio - confermando in tal modo la suddetta volontà.
In sintesi, la conseguenza della notifica dell'atto introduttivo nelle mani di un soggetto privo dei poteri di rappresentanza del è CP_1
l'inesistenza mentre il come detto, a seguito dello scioglimento, CP_1 risulta privo di legittimazione processuale;
pertanto l'attore, in ragione del predetto scioglimento, avrebbe dovuto provvedere alla citazione diretta di tutti i proprietari degli immobili, originari partecipanti al CP_1
La domanda, pertanto, stante l'assenza del suddetto presupposto processuale, deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda attorea per i motivi esposti.
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_1 del convenuto nella misura di € 3.390,00, oltre 15% per spese generali, CPA
e Iva, come per legge.
Tempio Pausania, 12/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
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