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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FANTAPPIE' ANDREA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PALESTRO 3 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. FANTAPPIE' ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSSU AULO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20 00184 ROMApresso il difensore avv. COSSU AULO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. ROSSI FRANCESCO ACHILLE elettivamente domiciliato in VIA VERACINI 41 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. ROSSI FRANCESCO ACHILLE
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSSU AULO, elettivamente domiciliato in VIA CP_3
DELLE QUATTRO FONTANE 20 00184 ROMApresso il difensore avv. COSSU AULO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, per tutti i motivi indicati in citazione e nei successivi atti di parte:
(i) in via principale: a. accertare e dichiarare che con il contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020, successivamente modificato, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha promesso di vendere alla società in Parte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, un compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. CP_2 77, particella n. 180, subalterno 2, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di CP_2 al Foglio di mappa n. 77, particella n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € 67,14;
pagina 1 di 13 accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è inadempiente rispetto alle obbligazioni di garanzia assunte nell'ambito del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020, successivamente modificato, sottoscritto con
[...]
fra cui la garanzia di assenza di liti pendenti e/o minacciate e la garanzia della possibilità di Pt_1 aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala del Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e, così, che è inadempiente rispetto all'obbligazione di vendere alla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, il compendio immobiliare suddetto;
per l'effetto, previa riduzione del prezzo previsto dal contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 sottoscritto fra con successivamente modificato, in Controparte_1 Parte_1 ragione della violazione degli obblighi di garanzia assunti da in tal sede, in Controparte_1 misura non inferiore ad € 395.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, previa integrale compensazione di quanto dovuto per saldo prezzo dalla società attrice, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. civ. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso avente ad oggetto il compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. 77, particella n. 180, subalterno 2, CP_2 zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. 77, particella CP_2 n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € 67,14; il tutto sostituendo così la volontà negoziale della società convenuta sia nel contratto definitivo, sia nelle obbligazioni del predetto contratto, dichiarandosi sin d'ora la società attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., disponibile a corrispondere alla convenuta il corrispettivo giudizialmente determinato, oltre imposte di legge;
b. accertare e dichiarare il diritto di ad essere, garantita, manlevata e tenuta Parte_1 indenne da tutte le eventuali domande di condanna proposte nei suoi confronti dal Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e/o dai suoi condomini;
e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 restituire e/o risarcire in favore di le somme che eventualmente la società dovesse essere Parte_1 condannata a risarcire/restituire al Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e/o ai suoi condomini, oltre interessi di legge;
c. accertare e dichiarare la responsabilità in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita, come illustrati in narrativa e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi a
[...] causa dell'inadempimento di parte convenuta, pari almeno ad € 200.000,00 (duecentomila/00), ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla relativa trascrizione, CP_2 con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
d. ordinare la compensazione fra le somme che dovrà corrispondere a Parte_1 Controparte_1 a titolo di pagamento del prezzo dell'Immobile e le somme dovute da a
[...] Controparte_1
oltre che in virtù della riduzione sul saldo del prezzo che sarà determinato giudizialmente, Parte_1 anche in conseguenza delle domande di garanzia e di risarcimento proposte sub b) e c);
e. condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori, C.A.P. e I.V.A. come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato versato;
pagina 2 di 13 i (ii) in via istruttoria, si richiede l'ammissione di C.T.U. al fine di determinare il danno patrimoniale patito da parte della società attrice in ragione della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita del compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n.
48, 50 e 50/A, per cui è causa, nonché qualsiasi altra voce di danno scaturita dalle causali di cui al presente atto.
Con riserva di ulteriormente dedurre, operare nuove produzioni, avanzare istanze istruttorie, modificare le domande, le conclusioni e proporre eccezioni”.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
(a) pregiudizialmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione di del 1^ febbraio 2021 ai Parte_1 sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., per indeterminatezza e incompatibilità di causa petendi e petitum, e dunque per palese violazione dei numeri 3) e 4) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.;
(b) in subordine, nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti di Parte_1
(oggi dante causa di con atto di citazione del 1^ febbraio 2021, perché CP_4 Controparte_3 integralmente infondate per i motivi di cui alle difese in atti;
(c) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da (oggi dante CP_4 causa di , accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento di Controparte_3 Parte_1 del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 e successive modifiche, e per l'effetto ordinare la cancellazione dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari della trascrizione sia dell'atto di citazione (trascritto da in data 2 febbraio 2021), sia del suddetto contratto Parte_1 preliminare di compravendita, sia dei tre successivi atti modificativi, nonché accertare e dichiarare il diritto di (oggi dante causa di di definitivamente trattenere a titolo CP_4 Controparte_3 risarcitorio l'importo di Euro 120.000,00, versato da a titolo di caparra confirmatoria, Parte_1 nonché condannare al pagamento in favore di (oggi dante causa di Parte_1 CP_4 CP_3
della somma di Euro 710.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di ulteriore
[...] risarcimento del danno, per le causali di cui alle difese in atti;
(d) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illecita interferenza nel contratto da parte del
[...]
, e per l'effetto condannare il medesimo, in solido con la al Controparte_5 Parte_1 risarcimento del danno nella suddetta misura di Euro 830.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo sull'importo di Euro 710.000,00;
(e) in subordine, nella denegata e impugnata ipotesi di accoglimento della tesi di in punto di Parte_1 Co asserito inadempimento da parte di (oggi dante causa di della garanzia prestata Controparte_3 all'art. 3 primo comma del contratto preliminare 17 febbraio 2020, accertare e dichiarare l'obbligo del Controparte_6
, di tenere integralmente indenne, garantire e manlevare (oggi dante causa di
[...] CP_4
da qualsivoglia pretesa nei propri confronti da parte di accertata e/o Controparte_3 Parte_1 accertanda, a qualunque titolo, anche di regresso, in relazione ai fatti per cui è causa, nel corso e/o all'esito del presente giudizio, e per l'effetto in tale denegata ipotesi condannare il
[...]
, al pagamento direttamente in favore di di tutte le somme Controparte_6 Parte_1 che (oggi dante causa di dovesse essere dichiarata tenuta a versare CP_4 Controparte_3 all'attrice in ragione dei fatti per cui è causa;
(f) in ogni caso, condannare al risarcimento del danno in favore di (oggi dante Parte_1 CP_4 causa di per lite temeraria ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., nella misura Controparte_3
pagina 3 di 13 ritenuta di equità da parte dell'Ill.mo Tribunale in applicazione del criterio di cui al terzo comma della medesima norma.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite nei confronti sia di sia del Parte_1 [...]
. Controparte_5
Per il terzo chiamato: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione e richiesta disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione o di legge così giudicare:
In via preliminare accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio del
Condominio viale Don Minzoni, 50, ; CP_2
Nel merito, in ipotesi, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza e carenza di prove delle Co domande proposte da contro il;
Controparte_6
Conseguentemente ed in ogni caso respingere tutte le domande comunque proposte da nei CP_4 confronti del , con condanna della alla refusione Controparte_6 CP_4 delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella somma che verrà liquidata dal Tribunale anche in via equitativa.”
Per parte intervenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto dell'intervento adesivo proposto da quale avente causa di in forza di atto di conferimento di ramo di azienda Controparte_3 CP_4 del 27 giugno 2024, in integrale adesione alle domande proposte da e ogni contraria CP_4 istanza disattesa:
(a) pregiudizialmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione di del 1^ febbraio 2021 ai Parte_1 sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., per indeterminatezza e incompatibilità di causa petendi e petitum, e dunque per palese violazione dei numeri
3) e 4) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.;
(b) in subordine, nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti di Parte_1
(oggi dante causa di con atto di citazione del 1^ febbraio 2021, perché CP_4 Controparte_3 integralmente infondate per i motivi di cui alle difese in atti;
(c) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da (oggi dante CP_4 causa di , accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento di Controparte_3 Parte_1 del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 e successive modifiche, e per l'effetto ordinare la cancellazione dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari della trascrizione sia dell'atto di citazione (trascritto da in data 2 febbraio 2021), sia del suddetto contratto Parte_1 preliminare di compravendita, sia dei tre successivi atti modificativi, nonché accertare e dichiarare il diritto di (oggi dante causa di di definitivamente trattenere a titolo CP_4 Controparte_3 risarcitorio l'importo di Euro 120.000,00, versato da a titolo di caparra confirmatoria, Parte_1 nonché condannare al pagamento in favore di (oggi dante causa di Parte_1 CP_4 CP_3
della somma di Euro 710.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di ulteriore
[...] risarcimento del danno, per le causali di cui alle difese in atti;
(d) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illecita interferenza nel contratto da parte del
[...]
, e per l'effetto condannare il medesimo, in solido con la al Controparte_5 Parte_1 risarcimento del danno nella suddetta misura di Euro 830.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo sull'importo di Euro 710.000,00;
pagina 4 di 13 (e) in subordine, nella denegata e impugnata ipotesi di accoglimento della tesi di in punto di Parte_1 Co asserito inadempimento da parte di (oggi dante causa di della garanzia Controparte_3 prestata all'art. 3 primo comma del contratto preliminare 17 febbraio 2020, accertare e dichiarare l'obbligo del di tenere integralmente indenne, Controparte_6 garantire e manlevare (oggi dante causa di da qualsivoglia pretesa nei CP_4 Controparte_3 propri confronti da parte di accertata e/o accertanda, a qualunque titolo, anche di regresso, Parte_1 in relazione ai fatti per cui è causa, nel corso e/o all'esito del presente giudizio, e per l'effetto in tale denegata ipotesi condannare il al pagamento Controparte_6 direttamente in favore di di tutte le somme che (oggi dante causa di Parte_1 CP_4 CP_3
dovesse essere dichiarata tenuta a versare all'attrice in ragione dei fatti per cui è causa;
[...]
(f) in ogni caso, condannare al risarcimento del danno in favore di (oggi dante Parte_1 CP_4 causa di per lite temeraria ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., nella misura Controparte_3 ritenuta di equità da parte dell'Ill.mo Tribunale in applicazione del criterio di cui al terzo comma della medesima norma.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari relativi all'intervento nei confronti di ovvero del Parte_1
in ragione della soccombenza come sarà dichiarata a Controparte_5 carico dell'una ovvero dell'altra parte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio la rassegnando le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, per tutti i motivi indicati in citazione e nei successivi atti di parte:
(i) in via principale: a. accertare e dichiarare che con il contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020, successivamente modificato, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha promesso di vendere alla società in Parte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, un compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. CP_2 77, particella n. 180, subalterno 2, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di CP_2 al Foglio di mappa n. 77, particella n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € 67,14; accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è inadempiente rispetto alle obbligazioni di garanzia assunte nell'ambito del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020, successivamente modificato, sottoscritto con
[...]
fra cui la garanzia di assenza di liti pendenti e/o minacciate e la garanzia della possibilità di Pt_1 aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala del Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e, così, che è inadempiente rispetto all'obbligazione di vendere alla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, il compendio immobiliare suddetto;
per l'effetto, previa riduzione del prezzo previsto dal contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 sottoscritto fra con successivamente modificato, in Controparte_1 Parte_1 ragione della violazione degli obblighi di garanzia assunti da in tal sede, in Controparte_1 misura non inferiore ad € 395.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, previa integrale compensazione di quanto dovuto per saldo prezzo dalla società attrice, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. civ. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso avente ad oggetto il compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. 77, particella n. 180, subalterno 2, CP_2 zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano
pagina 5 di 13 terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. 77, particella CP_2 n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € 67,14; il tutto sostituendo così la volontà negoziale della società convenuta sia nel contratto definitivo, sia nelle obbligazioni del predetto contratto, dichiarandosi sin d'ora la società attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., disponibile a corrispondere alla convenuta il corrispettivo giudizialmente determinato, oltre imposte di legge;
b. accertare e dichiarare il diritto di ad essere, garantita, manlevata e tenuta Parte_1 indenne da tutte le eventuali domande di condanna proposte nei suoi confronti dal Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e/o dai suoi condomini;
e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 restituire e/o risarcire in favore di le somme che eventualmente la società dovesse essere Parte_1 condannata a risarcire/restituire al Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e/o ai suoi condomini, oltre interessi di legge;
c. accertare e dichiarare la responsabilità in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita, come illustrati in narrativa e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi a
[...] causa dell'inadempimento di parte convenuta, pari almeno ad € 200.000,00 (duecentomila/00), ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla relativa trascrizione, CP_2 con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
d. ordinare la compensazione fra le somme che dovrà corrispondere a Parte_1 Controparte_1
a titolo di pagamento del prezzo dell'Immobile e le somme dovute da a
[...] Controparte_1
oltre che in virtù della riduzione sul saldo del prezzo che sarà determinato giudizialmente, Parte_1 anche in conseguenza delle domande di garanzia e di risarcimento proposte sub b) e c);
e. condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori, C.A.P. e I.V.A. come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato versato;
ii (ii) in via istruttoria, si richiede l'ammissione di C.T.U. al fine di determinare il danno patrimoniale patito da parte della società attrice in ragione della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita del compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, per cui è causa, nonché qualsiasi altra voce di danno scaturita dalle causali di cui al presente atto.
Con riserva di ulteriormente dedurre, operare nuove produzioni, avanzare istanze istruttorie, modificare le domande, le conclusioni e proporre eccezioni”.
A fondamento della domanda ha allegato: che, con contratto preliminare di compravendita del
17.2.2020, aveva promesso in vendita a un compendio immobiliare CP_1 CP_1 Parte_1 posto in , Viale Don Minzoni, nn. 48, 50 e 50/A, composto da una unità immobiliare con CP_2 destinazione ufficio, ubicata al primo piano, ed un posto auto scoperto ubicato al piano terreno, meglio descritti in atto di citazione;
che, all'art. 3 del contratto, la convenuta aveva dichiarato e garantito alla società attorea “la possibilità di aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala al nr 50…”, Parte_ essenziale all'esecuzione del progetto di ristrutturazione presentato da per il compendio immobiliare;
che, con più atti modificativi del preliminare, le parti avevano convenuto il progressivo differimento per la stipula del rogito definitivo dal 30.6.2020 al 29.1.2021; che la società attorea aveva pagina 6 di 13 versato, a titolo di caparra confirmatoria, la complessiva somma di Euro 120.000,00; che, con comunicazione del 18.12.2020, inviata ad entrambe le parti, il Condominio di Viale Don Minzoni, 50 – nel cui vano scala avrebbero dovuto essere aperti i due accessi – eccepiva la prescrizione del diritto di apertura degli accessi in questione per non uso ultraventennale e l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte degli altri condomini, del diritto di comproprietà sul vano scala medesimo;
che, a fronte della Parte_ richiesta di risoluzione della problematica da parte di la convenuta aveva definito infondate ed illegittime le lamentele “di taluni condomini”, che non costituivano impedimento al definitivo perfezionamento degli impegni già assunti con il preliminare;
che, vista la volontà di di CP_1 Parte_ disattendere l'impegno di garanzia assunto con il preliminare, veva commissionato la redazione di una perizia volta a quantificare i danni subiti in conseguenza dell'opposto diniego all'apertura dei due accessi, stimato fra Euro 180.000,00 ed Euro 250.000,00; di aver, quindi, rappresentato a CP_1 la necessità di una riduzione del prezzo di compravendita originariamente pattuito nella misura di Euro 395.000,00 e la propria disponibilità al pagamento del residuo ad avvenuta cessazione delle pretese del Parte_ Condominio;
che aveva ribadito l'irrilevanza delle circostanze che avevano condotto CP_1 Parte_ richiedere una modifica delle condizioni di vendita;
che, in data 29.1.2021, presso lo studio del Per_ Notaio per la stipula del rogito definitivo di compravendita in possesso degli assegni circolari per il pagamento, si era dichiarata disponibile a rogitare con il testo contrattuale trasmesso in data 28.1.2021, che prevedeva il pagamento immediato di Euro 315.000,00 e del residuo del saldo (pari ad
Euro 395.000,00) al momento della cessazione delle pretese del Condominio in relazione al diritto di apertura degli accessi sul vano scala al n. 50 ed a consentire ad un rinvio del rogito per permettere a di ottenere dai condomini un documento di rinuncia alle loro pretese;
che si era CP_1 CP_1 rifiutata di stipulare a tali condizioni. In diritto, ha proposto domanda ex art. 2932 c.c. per il trasferimento dell'immobile previa riduzione del prezzo, nonché domanda di risarcimento danni stimati nella misura di almeno Euro 200.000,00, o nella diversa di giustizia.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in punto di fatto: che, nel contratto Controparte_1 preliminare inter partes, si dava atto, all'art. 2, della conoscenza in capo alla promittente acquirente del contenuto dell'originario atto di compravendita del 17.10.1968 (stipulato tra l'originario costruttore Co Geom. e e, in particolare, della “…possibilità (per ) di aprire fino a CP_7 CP_8 due accessi nel pianerottolo del vano scala al nr. 50 e che, con la vendita di cui al presente atto, tale possibilità viene trasferita alla società con conseguente obbligo di quest'ultima di cedere, Parte_1 gratuitamente, a quest'ultimo (il Condominio) la porzione di pianerottolo ora di sua proprietà Parte_ compresa tra il vano scala e il pozzo dell'ascensore”; che, su richiesta di il termine per la stipula del definitivo veniva differito dapprima al 15.10.2020, poi al 15.12.2020, ma, con lettera del Parte_ Con 30.11.2020, omunicava a le proprie difficoltà economiche legate all'emergenza sanitaria in atto e dichiarava l'impossibilità di rispettare il termine da ultimo stabilito per la stipula del definitivo, cosicchè la data veniva nuovamente differita al 29.1.2021; che, successivamente, erano pervenute le contestazioni di alcuni condomini, comunicate dall'Amministratore di Condominio, in ordine al diritto di apertura di due accessi sul vano scala condominiale, che ne dichiaravano l'intervenuta prescrizione per non uso ultraventennale;
di aver, quindi, diffidato i condomini dall''”astenersi dal persistere dalle Parte_ azioni arbitrariamente ed infondatamente intraprese…”; che, in data 22.1.2021, ribadiva la propria intenzione di non procedere alla stipula del rogito in assenza di una “dichiarazione rettificativa” da parte dei condomini, in difetto della quale il prezzo della compravendita avrebbe dovuto essere ridotto ad Euro 315.000,00 (al netto dell'importo già versato di Euro 120.000,00 a titolo di caparra confirmatoria); che, alla data fissata, il contratto non era stato stipulato per causa imputabile a Parte_1
In diritto, ha eccepito la nullità delle domande formulate da parte attrice in via principale (da a) a d)), in quanto incompatibili fra di loro e, nel merito, la loro infondatezza, per i motivi sopra esposti.
pagina 7 di 13 Ha proposto domanda riconvenzionale volta accertare e dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento di del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 e Parte_1 successive modifiche, nonché volta ad accertare e dichiarare il diritto di di Controparte_1 definitivamente trattenere a titolo risarcitorio l'importo di Euro 120.000,00, versato da a Parte_1 titolo di caparra confirmatoria, nonché a condannare al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di Euro 710.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di CP_1 ulteriore risarcimento del danno;
in ogni caso, ha chiesto accertare e dichiarare l'illecita interferenza nel contratto da parte del , e per l'effetto condannare il Controparte_5 medesimo, in solido con la al risarcimento del danno nella suddetta misura di Euro Parte_1 830.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo sull'importo di Euro 710.000,00. In subordine, nella ipotesi di accoglimento della tesi di in punto di asserito inadempimento Parte_1 Con da parte di della garanzia prestata all'art. 3 primo comma del contratto preliminare 17 febbraio 2020, ha chiesto accertare e dichiarare l'obbligo del , Controparte_6 di tenere integralmente indenne, garantire e manlevare da qualsivoglia pretesa nei Controparte_1 propri confronti da parte di accertata e/o accertanda, a qualunque titolo, anche di regresso, in Parte_1 relazione ai fatti per cui è causa, nel corso e/o all'esito del presente giudizio, e per l'effetto in tale ipotesi condannare il al pagamento direttamente in Controparte_6 favore di di tutte le somme che dovesse essere dichiarata tenuta a Parte_1 Controparte_1 versare all'attrice in ragione dei fatti per cui è causa. Si è costituito in giudizio il terzo chiamato il quale ha Controparte_6 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di manleva proposta nei suoi Con confronti da . Sul punto, ha dedotto che lo stesso, in persona del proprio Amministratore, con Con Parte_ lettera del 18.12.2020, si era limitato a trasmettere a e a opia della missiva inviata da sette condomini in data 17.12.2020, nella quale avanzavano perplessità in ordine all'esistenza del supposto Con diritto di apertura di ingressi dall'appartamento di proprietà al vano scala condominiale;
peraltro, il Condominio non ne aveva neppure fatto proprio il contenuto, né aveva assunto alcuna posizione in Con merito e, al contrario, in data 17.12.2020, aveva scritto alla “ di non manomettere il pianerottolo condominiale prima dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso degli appartamenti di vostra competenza”, in perfetta aderenza a quanto prescritto all'art. 2 del contratto di compravendita. Successivamente, in data 8.2.2021, l'Amministratore aveva convocato un'assemblea condominiale al fine di conferire incarico ad un legale di esaminare la questione ed esprimere un parere in merito, parere che era rimasto un atto interno al Condominio. Nel merito, ha eccepito l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Condominio in ordine all'inadempimento del contratto preliminare inter partes, non essendosi mai configurata una “minaccia di lite” da parte del Condominio medesimo. In ogni caso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del Con diritto di servitù vantato da , costituito con l'atto del 17.10.1968, nonché la carenza di prova in ordine ai danni lamentati dalla parte convenuta. Ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio la quale successore a titolo Controparte_3 particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per aver acquistato, con atto di conferimento di ramo d'azienda del 27.6.2024 per atto Notaio l'immobile per cui è causa, divenendone Persona_2 Con proprietaria. In tale qualità, ha proposto intervento adesivo alle domande di , facendole integralmente proprie. La causa è stata documentalmente istruita.
Parte attrice ha chiesto, in atto di citazione, in via principale, di accertare e dichiarare che la convenuta si è resa inadempiente alle obbligazioni di garanzia assunte con il contratto preliminare CP_1 di compravendita inter partes stipulato in data 17.2.2020, avente ad oggetto il compendio immobiliare posto in , Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, e successive modifiche, e, in particolare, alla CP_2 garanzia di assenza di liti pendenti e/o minacciate ed alla garanzia della possibilità di aprire fino a due pagina 8 di 13 accessi nel pianerottolo del vano scala del Condominio al n. 50. Conseguentemente, ha chiesto, previa riduzione del prezzo di compravendita, in ragione delle violazioni sopra descritte, in misura non inferiore ad Euro 395.000,00, emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di compravendita non concluso.
In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha precisato le medesime domande, con l'integrazione
“previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza o meno dell'effettivo diritto di CP_4
(precedentemente denominata e, quindi, conseguentemente di a Controparte_1 Parte_1 seguito dell'acquisto della proprietà dell'Immobile in contesa (compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di CP_2 mappa n. 77, particella n. 180, subalterno 2, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
al Foglio di mappa n. 77, particella n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € CP_2
67,14), di potere aprire due accessi nel pianerottolo del vano scala al n. 50 del Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e di poterne disporne in piena proprietà e, parallelamente, l'esistenza o meno di qualsivoglia diritto da parte del e/o ai suoi condomini in ordine Controparte_6 agli accessi sul medesimo pianerottolo del vano scala”. La domanda così come integrata è stata poi riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. L'integrazione proposta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., rispetto alla domanda proposta in atto di citazione, deve ritenersi ammissibile, in virtù di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di emendatio libelli, laddove ha enunciato il seguente principio di diritto: «[…] ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio» (in tal senso, Cass. civ. sez. VI, Ord. n. 18546/2020).
Ciò premesso, nel merito deve evidenziarsi che, effettivamente, la parte promittente la vendita
( ha garantito, tra l'altro, all'art. 3 del contratto preliminare di compravendita Controparte_1 inter partes del 17.2.2020, “…che quanto oggetto del presente atto è libero da…liti pendenti o minacciate, pretese di terzi…” e ha dichiarato “di aver la possibilità di aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala al nr. 50…”, trasferendo tale possibilità alla società (v. contratto Parte_1 preliminare di compravendita).
La garanzia della libertà del bene oggetto di compravendita da liti pendenti o minacciate e da pretese di terzi va correttamente inquadrata nella fattispecie della garanzia per evizione ex artt. 1483 e ss. c.c., la quale viene in rilievo nel caso di specie in quanto parte attrice lamenta le conseguenze della perdita o inesistenza della possibilità, dichiarata dal promittente venditore, “…di aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala al nr. 50…”, in conseguenza delle contestazioni avanzate da alcuni condomini del primo piano dell'immobile. Con raccomandata del 18.12.2020, l'Amministratrice del Controparte_6
ha inviato sia a che a TIM s.r.l., odierne parti in causa, un documento firmato dai
[...] Parte_1 condomini del medesimo in data 17.12.2020, nel quale gli stessi comunicano di aver appreso solo in quel momento “…del supposto diritto di apertura sul vano scale condominiale”, che non risulterebbe dagli atti di provenienza delle singole unità immobiliari, né dagli atti condominiali, né dalle tabelle millesimali del vano scala;
in ogni caso, trattandosi di diritto previsto nell'atto originario di compravendita dell'immobile del 1969, mai esercitato, ne sostengono la prescrizione per non uso pagina 9 di 13 ultraventennale e, parimenti, l'intervenuta usucapione del diritto di comproprietà sul vano scale in favore degli altri condomini. Si dichiarano tuttavia disponibili a trovare un accordo transattivo in tal senso. A seguito di ciò, l'Amministratore del Condominio, con mail in data 21.12.2020, inviata a Parte_1 chiedeva formalmente “di non manomettere il pianerottolo condominiale, prima dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso degli appartamenti di Vostra competenza…”.
Sulla scorta di tali comunicazioni, parte attrice ha ritenuto violate le garanzie prestate da TIM s.r.l. nel contratto preliminare, per non essersi adeguatamente operata per risolvere la questione con il
Condominio.
La da parte sua, in risposta alle richieste di dichiarava illegittime ed Controparte_1 Parte_1 infondate le pretese dei succitati condomini, confermando che lo stato di fatto e di diritto dell'immobile non era mutato rispetto alle pattuizioni originarie e manifestando la propria perdurante volontà di addivenire alla stipula del contratto definitivo, che poi la parte attrice non ha inteso, pacificamente, stipulare proprio per il venir meno, a suo dire, delle garanzie contrattuali, a meno che non fosse stata concessa una riduzione, nella misura dalla stessa proposta, del prezzo della compravendita.
Venendo all'esame del contenuto della garanzia per evizione (totale o parziale), come sopra qualificata, deve ritenersi che elemento caratterizzante della stessa sia l'intervento rivendicativo o espropriativo del terzo, con la conseguenza che non si ha evizione, né diritto alla garanzia, per la sola affermazione dell'esistenza del diritto di proprietà o di altro diritto o pretesa da parte del terzo, a prescindere da ogni azione di quest'ultimo, il quale, al contrario, per far sorgere il diritto alla garanzia, deve attivarsi per recuperare e far valere il proprio diritto, che deve essere accertato definitivamente. In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte (v., per tutte, Cass. civ. sez. III, 13.5.2003, n.
7294) ha chiarito che sussiste il diritto alla garanzia in quattro ipotesi: a) diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
b) riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore ex art. 1485 co. 2 c.c.; d) espropriazione per esecuzione forzata;
d) espropriazione per pubblico interesse. Anche nell'ipotesi in cui il compratore faccia valere l'azione di garanzia per l'evizione minacciata dal terzo, l'accoglimento della domanda è pur sempre subordinato all'accertamento del diritto del terzo (v., per tutte, Cass. civ. sez. II 16.7.2001, n. 9642).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la domanda di parte attrice sia inammissibile per difetto di interesse ad agire, in quanto il compratore convenuto da un terzo (ma non è questo il caso di specie) che pretende di avere diritti sulla cosa deve chiamare in causa il venditore e, in mancanza, deve attendere che il diritto del terzo sia accertato con sentenza passata in giudicato per poi poter agire autonomamente nei confronti del venditore. Parte attrice, pertanto, non ha un interesse attuale e concreto a proporre l'azione di garanzia prima di aver subito l'evizione (pacificamente non verificatasi), con la conseguenza che la domanda deve dichiararsi inammissibile. E' infatti documentalmente provato non solo che l'eventuale diritto vantato dai condomini sul vano scala condominiale al n. 50 non sia stato oggetto di alcun accertamento giudiziale (tantomeno passato in giudicato), ma che lo stesso sia stato vantato in una mera comunicazione in cui i condomini stessi si limitano a contestare il diritto di parte attrice ad aprire due accessi nel vano scala condominiale in questione, dichiarandosi, tuttavia e contestualmente, disponibili ad un accordo bonario per la risoluzione della questione. In tal modo, pertanto, i condomini hanno manifestato una volontà contraria a quella di agire in giudizio per il riconoscimento del proprio eventuale diritto. Tale contestazione, tra l'altro, non è stata fatta propria dall'Amministratrice condominiale, la quale si è limitata a trasmettere tale documento, firmato dai condomini, alle parti in causa, a mero titolo informativo, senza minacciare l'introduzione di giudizi a supporto delle tesi vantate dai condomini. Anzi, con successiva propria comunicazione inviata a ha chiesto formalmente “di non manomettere il pianerottolo Parte_1 condominiale, prima dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso degli appartamenti di Vostra
pagina 10 di 13 competenza…”, senza, peraltro, vantare, in rappresentanza dei condomini, alcun diritto sul vano scala in questione. Ne discende che la domanda pregiudiziale attorea di previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza o meno dell'effettivo diritto di e, quindi, di di poter aprire due accessi nel CP_4 Parte_1 pianerottolo del vano scala al n. 50 del Condominio e del corrispondente diritto del Condominio e dei suoi condomini in ordine ai medesimi accessi, trovando fondamento documentale nel contratto preliminare inter partes, deve essere ritenuta fondata. Né il Condominio terzo chiamato ha formulato istanze istruttorie per provare il contrario, ad esempio a fondamento della proposta eccezione di prescrizione del diritto, che va pertanto disattesa.
Devono poi rigettarsi le ulteriori domande attoree, in quanto presupponenti l'accertamento dell'inadempimento di parte convenuta, anche in ordine alla mancata conclusione del contratto definitivo, imputabile, al contrario, unicamente a parte attrice, che, del tutto ingiustificatamente per le ragioni sopra esposte, si è rifiutata di addivenire alla stipula se non alle condizioni dalla stessa illegittimamente modificate (con la riduzione del prezzo della compravendita).
Deve, invece, accogliersi, perché fondata, la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta alla declaratoria di risoluzione, per grave inadempimento di del contratto preliminare inter Parte_1 partes, e all'accertamento del proprio diritto a trattenere a titolo risarcitorio l'importo di Euro 120.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria.
Nello specifico, la gravità dell'inadempimento imputabile alla promissaria acquirente (ex art. 1455 c.c.)
è insita nella condotta ostativa tenuta dalla stessa alla stipula del contratto definitivo di compravendita per ragioni del tutto ingiustificate, nonostante le rassicurazioni fornite più volte da parte convenuta, come sopra argomentato, e l'oggettiva insussistenza di una “lite minacciata” da parte del Condominio. Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti in data 17.2.2020, per grave inadempimento di parte attrice, promittente acquirente. Quanto alla domanda risarcitoria, è noto che nei casi in cui, nell'ambito di un contratto preliminare sia stata corrisposta una caparra confirmatoria (come nel caso di specie) al momento della stipula del contratto, di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra può , a sua scelta, recedere dal contratto e trattenere la caparra (ex art. 1385 comma 2 c.c.), oppure chiedere la risoluzione (o anche l'esecuzione) del contratto e il risarcimento del danno secondo le regole generali e, quindi, fornendo la prova del danno sia nell'an che nel quantum (ex art. 1385 comma 3 c.c.). Trattasi di due rimedi incompatibili tra di loro, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege (v. Cass. civ. sez.II, Ordinanza n. 20532 del 29.9.2020).
Nel caso di specie, la parte convenuta ha chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione del preliminare per inadempimento della parte promittente l'acquisto (con richiamo implicito, ma evidente, all'art. 1453 c.c.) ed accertare e dichiarare il proprio diritto a trattenere, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di Euro 120.000,00 versato da a titolo di caparra confirmatoria, oltre alla condanna Parte_1 all'ulteriore risarcimento del danno, pari al residuo prezzo dovuto in forza del preliminare medesimo (nella misura di Euro 710.000,00).
La domanda di parte attrice appare, quindi, contraddittoria, alla luce del principio stabilito dalla
Suprema Corte sopra richiamato (in punto di alternatività e incompatibilità dei due rimedi), laddove chiede accertarsi la risoluzione e, contestualmente, il riconoscimento del proprio diritto a trattenere la caparra versata, anziché chiedere e provare il danno (che ritiene essere sussistente in re ipsa).
Tuttavia, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta fa propendere, da un punto di vista sia formale che sostanziale, per la qualificazione della stessa in termini di domanda di risoluzione contrattuale, e non come recesso con conseguente diritto alla ritenzione della caparra. La domanda, infatti, è espressamente qualificata come di risoluzione per grave inadempimento dell'altra parte (con evidente riferimento al disposto di cui all'art. 1453 c.c.), e non di recesso, a cui consegue una vera e pagina 11 di 13 propria domanda di risarcimento danni che la parte quantifica in misura pari all'importo della caparra confirmatoria versata (Euro 120.000,00). Ne discende che la somma consegnata a titolo di caparra viene a perdere, a fronte della domanda risarcitoria del promittente venditore, la sua funzione di quantificazione in via preventiva del danno nei limiti dell'importo convenzionalmente stabilito ed è, quindi, ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale: pertanto, la stessa è da intendersi quale garanzia della pretesa risarcitoria o come acconto di quanto spetta alla parte non inadempiente a titolo di anticipo dei danni da accertare. (v., in tal senso, Cass. civ. sez. II 5.2.2018, n. 2747). Ne consegue l'accoglimento della domanda risarcitoria consequenziale formulata da parte convenuta, derivante dal mancato perfezionamento del contratto definitivo, nei limiti di seguito precisati.
Sul punto, deve richiamarsi il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente, deve essere liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è in re ipsa e non necessita di prova;
detto danno va liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto”. (Cass. 3407/2022). Tuttavia, parte convenuta non ha né allegato né provato (ad esempio, attraverso i valori OMI) tale eventuale differenza di valore dell'immobile tra i due momenti temporali, di talchè nulla può essere riconosciuto a tale titolo a parte convenuta.
Né può essere accolta, sulla scorta dei suindicati principi, la domanda risarcitoria nella misura del residuo prezzo da corrispondersi a cura della parte promittente l'acquisto, in quanto tale domanda presuppone l'avvenuta esecuzione del contratto, cui il promittente venditore ha rinunciato, esercitando, al contrario, la domanda di risoluzione e dimostrando, in tal modo, di non avere più interesse all'adempimento. Pertanto, il danno riconoscibile in favore di parte convenuta per il mancato perfezionamento del contratto definitivo deve ritenersi limitato alla somma di Euro 120.000,00 versato dalla parte promittente l'acquisto a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
Deve invece rigettarsi la domanda proposta dalla convenuta nei confronti del Condominio terzo chiamato di risarcimento del danno per illecita interferenza nel contratto, non risultando integrata, per le ragioni sopra ampiamente specificate, alcuna responsabilità in capo al Condominio medesimo. Le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta non ravvisandosi i presupposti della mala fede od ella colpa grave in capo alla parte attrice.
Parte attrice deve, altresì, essere condannata alla refusione delle spese in favore del terzo chiamato Condominio di Viale Don Minzoni, 50 a , in quanto la chiamata in causa dello stesso, anche a CP_2 titolo di manleva, ad opera della parte convenuta è stata determinata dalla domanda attorea nei confronti di quest'ultima.
Spese compensate fra parte convenuta e parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al risarcimento dei danni subiti dalla per le causali di Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 cui in motivazione, nella misura di Euro 120.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo. RIGETTA, per il resto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
RIGETTA la domanda di parte convenuta nei confronti del terzo chiamato Condominio di Viale Don
Minzoni, 50 a . CP_2
ORDINA la cancellazione dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari della trascrizione sia dell'atto di citazione (trascritto da in data 2 febbraio 2021), sia del suddetto contratto Parte_1 preliminare di compravendita, sia dei tre successivi atti modificativi.
CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e alla parte terza chiamata, in favore di ciascuna di esse, le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Spese compensate fra parte convenuta e parte intervenuta.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FANTAPPIE' ANDREA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PALESTRO 3 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. FANTAPPIE' ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSSU AULO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20 00184 ROMApresso il difensore avv. COSSU AULO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. ROSSI FRANCESCO ACHILLE elettivamente domiciliato in VIA VERACINI 41 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. ROSSI FRANCESCO ACHILLE
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSSU AULO, elettivamente domiciliato in VIA CP_3
DELLE QUATTRO FONTANE 20 00184 ROMApresso il difensore avv. COSSU AULO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, per tutti i motivi indicati in citazione e nei successivi atti di parte:
(i) in via principale: a. accertare e dichiarare che con il contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020, successivamente modificato, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha promesso di vendere alla società in Parte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, un compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. CP_2 77, particella n. 180, subalterno 2, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di CP_2 al Foglio di mappa n. 77, particella n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € 67,14;
pagina 1 di 13 accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è inadempiente rispetto alle obbligazioni di garanzia assunte nell'ambito del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020, successivamente modificato, sottoscritto con
[...]
fra cui la garanzia di assenza di liti pendenti e/o minacciate e la garanzia della possibilità di Pt_1 aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala del Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e, così, che è inadempiente rispetto all'obbligazione di vendere alla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, il compendio immobiliare suddetto;
per l'effetto, previa riduzione del prezzo previsto dal contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 sottoscritto fra con successivamente modificato, in Controparte_1 Parte_1 ragione della violazione degli obblighi di garanzia assunti da in tal sede, in Controparte_1 misura non inferiore ad € 395.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, previa integrale compensazione di quanto dovuto per saldo prezzo dalla società attrice, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. civ. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso avente ad oggetto il compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. 77, particella n. 180, subalterno 2, CP_2 zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. 77, particella CP_2 n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € 67,14; il tutto sostituendo così la volontà negoziale della società convenuta sia nel contratto definitivo, sia nelle obbligazioni del predetto contratto, dichiarandosi sin d'ora la società attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., disponibile a corrispondere alla convenuta il corrispettivo giudizialmente determinato, oltre imposte di legge;
b. accertare e dichiarare il diritto di ad essere, garantita, manlevata e tenuta Parte_1 indenne da tutte le eventuali domande di condanna proposte nei suoi confronti dal Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e/o dai suoi condomini;
e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 restituire e/o risarcire in favore di le somme che eventualmente la società dovesse essere Parte_1 condannata a risarcire/restituire al Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e/o ai suoi condomini, oltre interessi di legge;
c. accertare e dichiarare la responsabilità in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita, come illustrati in narrativa e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi a
[...] causa dell'inadempimento di parte convenuta, pari almeno ad € 200.000,00 (duecentomila/00), ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla relativa trascrizione, CP_2 con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
d. ordinare la compensazione fra le somme che dovrà corrispondere a Parte_1 Controparte_1 a titolo di pagamento del prezzo dell'Immobile e le somme dovute da a
[...] Controparte_1
oltre che in virtù della riduzione sul saldo del prezzo che sarà determinato giudizialmente, Parte_1 anche in conseguenza delle domande di garanzia e di risarcimento proposte sub b) e c);
e. condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori, C.A.P. e I.V.A. come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato versato;
pagina 2 di 13 i (ii) in via istruttoria, si richiede l'ammissione di C.T.U. al fine di determinare il danno patrimoniale patito da parte della società attrice in ragione della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita del compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n.
48, 50 e 50/A, per cui è causa, nonché qualsiasi altra voce di danno scaturita dalle causali di cui al presente atto.
Con riserva di ulteriormente dedurre, operare nuove produzioni, avanzare istanze istruttorie, modificare le domande, le conclusioni e proporre eccezioni”.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
(a) pregiudizialmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione di del 1^ febbraio 2021 ai Parte_1 sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., per indeterminatezza e incompatibilità di causa petendi e petitum, e dunque per palese violazione dei numeri 3) e 4) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.;
(b) in subordine, nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti di Parte_1
(oggi dante causa di con atto di citazione del 1^ febbraio 2021, perché CP_4 Controparte_3 integralmente infondate per i motivi di cui alle difese in atti;
(c) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da (oggi dante CP_4 causa di , accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento di Controparte_3 Parte_1 del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 e successive modifiche, e per l'effetto ordinare la cancellazione dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari della trascrizione sia dell'atto di citazione (trascritto da in data 2 febbraio 2021), sia del suddetto contratto Parte_1 preliminare di compravendita, sia dei tre successivi atti modificativi, nonché accertare e dichiarare il diritto di (oggi dante causa di di definitivamente trattenere a titolo CP_4 Controparte_3 risarcitorio l'importo di Euro 120.000,00, versato da a titolo di caparra confirmatoria, Parte_1 nonché condannare al pagamento in favore di (oggi dante causa di Parte_1 CP_4 CP_3
della somma di Euro 710.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di ulteriore
[...] risarcimento del danno, per le causali di cui alle difese in atti;
(d) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illecita interferenza nel contratto da parte del
[...]
, e per l'effetto condannare il medesimo, in solido con la al Controparte_5 Parte_1 risarcimento del danno nella suddetta misura di Euro 830.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo sull'importo di Euro 710.000,00;
(e) in subordine, nella denegata e impugnata ipotesi di accoglimento della tesi di in punto di Parte_1 Co asserito inadempimento da parte di (oggi dante causa di della garanzia prestata Controparte_3 all'art. 3 primo comma del contratto preliminare 17 febbraio 2020, accertare e dichiarare l'obbligo del Controparte_6
, di tenere integralmente indenne, garantire e manlevare (oggi dante causa di
[...] CP_4
da qualsivoglia pretesa nei propri confronti da parte di accertata e/o Controparte_3 Parte_1 accertanda, a qualunque titolo, anche di regresso, in relazione ai fatti per cui è causa, nel corso e/o all'esito del presente giudizio, e per l'effetto in tale denegata ipotesi condannare il
[...]
, al pagamento direttamente in favore di di tutte le somme Controparte_6 Parte_1 che (oggi dante causa di dovesse essere dichiarata tenuta a versare CP_4 Controparte_3 all'attrice in ragione dei fatti per cui è causa;
(f) in ogni caso, condannare al risarcimento del danno in favore di (oggi dante Parte_1 CP_4 causa di per lite temeraria ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., nella misura Controparte_3
pagina 3 di 13 ritenuta di equità da parte dell'Ill.mo Tribunale in applicazione del criterio di cui al terzo comma della medesima norma.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite nei confronti sia di sia del Parte_1 [...]
. Controparte_5
Per il terzo chiamato: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione e richiesta disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione o di legge così giudicare:
In via preliminare accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio del
Condominio viale Don Minzoni, 50, ; CP_2
Nel merito, in ipotesi, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza e carenza di prove delle Co domande proposte da contro il;
Controparte_6
Conseguentemente ed in ogni caso respingere tutte le domande comunque proposte da nei CP_4 confronti del , con condanna della alla refusione Controparte_6 CP_4 delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella somma che verrà liquidata dal Tribunale anche in via equitativa.”
Per parte intervenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto dell'intervento adesivo proposto da quale avente causa di in forza di atto di conferimento di ramo di azienda Controparte_3 CP_4 del 27 giugno 2024, in integrale adesione alle domande proposte da e ogni contraria CP_4 istanza disattesa:
(a) pregiudizialmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione di del 1^ febbraio 2021 ai Parte_1 sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., per indeterminatezza e incompatibilità di causa petendi e petitum, e dunque per palese violazione dei numeri
3) e 4) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.;
(b) in subordine, nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti di Parte_1
(oggi dante causa di con atto di citazione del 1^ febbraio 2021, perché CP_4 Controparte_3 integralmente infondate per i motivi di cui alle difese in atti;
(c) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da (oggi dante CP_4 causa di , accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento di Controparte_3 Parte_1 del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 e successive modifiche, e per l'effetto ordinare la cancellazione dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari della trascrizione sia dell'atto di citazione (trascritto da in data 2 febbraio 2021), sia del suddetto contratto Parte_1 preliminare di compravendita, sia dei tre successivi atti modificativi, nonché accertare e dichiarare il diritto di (oggi dante causa di di definitivamente trattenere a titolo CP_4 Controparte_3 risarcitorio l'importo di Euro 120.000,00, versato da a titolo di caparra confirmatoria, Parte_1 nonché condannare al pagamento in favore di (oggi dante causa di Parte_1 CP_4 CP_3
della somma di Euro 710.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di ulteriore
[...] risarcimento del danno, per le causali di cui alle difese in atti;
(d) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illecita interferenza nel contratto da parte del
[...]
, e per l'effetto condannare il medesimo, in solido con la al Controparte_5 Parte_1 risarcimento del danno nella suddetta misura di Euro 830.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo sull'importo di Euro 710.000,00;
pagina 4 di 13 (e) in subordine, nella denegata e impugnata ipotesi di accoglimento della tesi di in punto di Parte_1 Co asserito inadempimento da parte di (oggi dante causa di della garanzia Controparte_3 prestata all'art. 3 primo comma del contratto preliminare 17 febbraio 2020, accertare e dichiarare l'obbligo del di tenere integralmente indenne, Controparte_6 garantire e manlevare (oggi dante causa di da qualsivoglia pretesa nei CP_4 Controparte_3 propri confronti da parte di accertata e/o accertanda, a qualunque titolo, anche di regresso, Parte_1 in relazione ai fatti per cui è causa, nel corso e/o all'esito del presente giudizio, e per l'effetto in tale denegata ipotesi condannare il al pagamento Controparte_6 direttamente in favore di di tutte le somme che (oggi dante causa di Parte_1 CP_4 CP_3
dovesse essere dichiarata tenuta a versare all'attrice in ragione dei fatti per cui è causa;
[...]
(f) in ogni caso, condannare al risarcimento del danno in favore di (oggi dante Parte_1 CP_4 causa di per lite temeraria ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., nella misura Controparte_3 ritenuta di equità da parte dell'Ill.mo Tribunale in applicazione del criterio di cui al terzo comma della medesima norma.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari relativi all'intervento nei confronti di ovvero del Parte_1
in ragione della soccombenza come sarà dichiarata a Controparte_5 carico dell'una ovvero dell'altra parte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio la rassegnando le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, per tutti i motivi indicati in citazione e nei successivi atti di parte:
(i) in via principale: a. accertare e dichiarare che con il contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020, successivamente modificato, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha promesso di vendere alla società in Parte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, un compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. CP_2 77, particella n. 180, subalterno 2, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di CP_2 al Foglio di mappa n. 77, particella n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € 67,14; accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è inadempiente rispetto alle obbligazioni di garanzia assunte nell'ambito del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020, successivamente modificato, sottoscritto con
[...]
fra cui la garanzia di assenza di liti pendenti e/o minacciate e la garanzia della possibilità di Pt_1 aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala del Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e, così, che è inadempiente rispetto all'obbligazione di vendere alla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, il compendio immobiliare suddetto;
per l'effetto, previa riduzione del prezzo previsto dal contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 sottoscritto fra con successivamente modificato, in Controparte_1 Parte_1 ragione della violazione degli obblighi di garanzia assunti da in tal sede, in Controparte_1 misura non inferiore ad € 395.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, previa integrale compensazione di quanto dovuto per saldo prezzo dalla società attrice, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. civ. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso avente ad oggetto il compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. 77, particella n. 180, subalterno 2, CP_2 zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano
pagina 5 di 13 terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di mappa n. 77, particella CP_2 n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € 67,14; il tutto sostituendo così la volontà negoziale della società convenuta sia nel contratto definitivo, sia nelle obbligazioni del predetto contratto, dichiarandosi sin d'ora la società attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., disponibile a corrispondere alla convenuta il corrispettivo giudizialmente determinato, oltre imposte di legge;
b. accertare e dichiarare il diritto di ad essere, garantita, manlevata e tenuta Parte_1 indenne da tutte le eventuali domande di condanna proposte nei suoi confronti dal Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e/o dai suoi condomini;
e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 restituire e/o risarcire in favore di le somme che eventualmente la società dovesse essere Parte_1 condannata a risarcire/restituire al Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e/o ai suoi condomini, oltre interessi di legge;
c. accertare e dichiarare la responsabilità in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita, come illustrati in narrativa e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi a
[...] causa dell'inadempimento di parte convenuta, pari almeno ad € 200.000,00 (duecentomila/00), ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla relativa trascrizione, CP_2 con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
d. ordinare la compensazione fra le somme che dovrà corrispondere a Parte_1 Controparte_1
a titolo di pagamento del prezzo dell'Immobile e le somme dovute da a
[...] Controparte_1
oltre che in virtù della riduzione sul saldo del prezzo che sarà determinato giudizialmente, Parte_1 anche in conseguenza delle domande di garanzia e di risarcimento proposte sub b) e c);
e. condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori, C.A.P. e I.V.A. come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato versato;
ii (ii) in via istruttoria, si richiede l'ammissione di C.T.U. al fine di determinare il danno patrimoniale patito da parte della società attrice in ragione della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita del compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, per cui è causa, nonché qualsiasi altra voce di danno scaturita dalle causali di cui al presente atto.
Con riserva di ulteriormente dedurre, operare nuove produzioni, avanzare istanze istruttorie, modificare le domande, le conclusioni e proporre eccezioni”.
A fondamento della domanda ha allegato: che, con contratto preliminare di compravendita del
17.2.2020, aveva promesso in vendita a un compendio immobiliare CP_1 CP_1 Parte_1 posto in , Viale Don Minzoni, nn. 48, 50 e 50/A, composto da una unità immobiliare con CP_2 destinazione ufficio, ubicata al primo piano, ed un posto auto scoperto ubicato al piano terreno, meglio descritti in atto di citazione;
che, all'art. 3 del contratto, la convenuta aveva dichiarato e garantito alla società attorea “la possibilità di aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala al nr 50…”, Parte_ essenziale all'esecuzione del progetto di ristrutturazione presentato da per il compendio immobiliare;
che, con più atti modificativi del preliminare, le parti avevano convenuto il progressivo differimento per la stipula del rogito definitivo dal 30.6.2020 al 29.1.2021; che la società attorea aveva pagina 6 di 13 versato, a titolo di caparra confirmatoria, la complessiva somma di Euro 120.000,00; che, con comunicazione del 18.12.2020, inviata ad entrambe le parti, il Condominio di Viale Don Minzoni, 50 – nel cui vano scala avrebbero dovuto essere aperti i due accessi – eccepiva la prescrizione del diritto di apertura degli accessi in questione per non uso ultraventennale e l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte degli altri condomini, del diritto di comproprietà sul vano scala medesimo;
che, a fronte della Parte_ richiesta di risoluzione della problematica da parte di la convenuta aveva definito infondate ed illegittime le lamentele “di taluni condomini”, che non costituivano impedimento al definitivo perfezionamento degli impegni già assunti con il preliminare;
che, vista la volontà di di CP_1 Parte_ disattendere l'impegno di garanzia assunto con il preliminare, veva commissionato la redazione di una perizia volta a quantificare i danni subiti in conseguenza dell'opposto diniego all'apertura dei due accessi, stimato fra Euro 180.000,00 ed Euro 250.000,00; di aver, quindi, rappresentato a CP_1 la necessità di una riduzione del prezzo di compravendita originariamente pattuito nella misura di Euro 395.000,00 e la propria disponibilità al pagamento del residuo ad avvenuta cessazione delle pretese del Parte_ Condominio;
che aveva ribadito l'irrilevanza delle circostanze che avevano condotto CP_1 Parte_ richiedere una modifica delle condizioni di vendita;
che, in data 29.1.2021, presso lo studio del Per_ Notaio per la stipula del rogito definitivo di compravendita in possesso degli assegni circolari per il pagamento, si era dichiarata disponibile a rogitare con il testo contrattuale trasmesso in data 28.1.2021, che prevedeva il pagamento immediato di Euro 315.000,00 e del residuo del saldo (pari ad
Euro 395.000,00) al momento della cessazione delle pretese del Condominio in relazione al diritto di apertura degli accessi sul vano scala al n. 50 ed a consentire ad un rinvio del rogito per permettere a di ottenere dai condomini un documento di rinuncia alle loro pretese;
che si era CP_1 CP_1 rifiutata di stipulare a tali condizioni. In diritto, ha proposto domanda ex art. 2932 c.c. per il trasferimento dell'immobile previa riduzione del prezzo, nonché domanda di risarcimento danni stimati nella misura di almeno Euro 200.000,00, o nella diversa di giustizia.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in punto di fatto: che, nel contratto Controparte_1 preliminare inter partes, si dava atto, all'art. 2, della conoscenza in capo alla promittente acquirente del contenuto dell'originario atto di compravendita del 17.10.1968 (stipulato tra l'originario costruttore Co Geom. e e, in particolare, della “…possibilità (per ) di aprire fino a CP_7 CP_8 due accessi nel pianerottolo del vano scala al nr. 50 e che, con la vendita di cui al presente atto, tale possibilità viene trasferita alla società con conseguente obbligo di quest'ultima di cedere, Parte_1 gratuitamente, a quest'ultimo (il Condominio) la porzione di pianerottolo ora di sua proprietà Parte_ compresa tra il vano scala e il pozzo dell'ascensore”; che, su richiesta di il termine per la stipula del definitivo veniva differito dapprima al 15.10.2020, poi al 15.12.2020, ma, con lettera del Parte_ Con 30.11.2020, omunicava a le proprie difficoltà economiche legate all'emergenza sanitaria in atto e dichiarava l'impossibilità di rispettare il termine da ultimo stabilito per la stipula del definitivo, cosicchè la data veniva nuovamente differita al 29.1.2021; che, successivamente, erano pervenute le contestazioni di alcuni condomini, comunicate dall'Amministratore di Condominio, in ordine al diritto di apertura di due accessi sul vano scala condominiale, che ne dichiaravano l'intervenuta prescrizione per non uso ultraventennale;
di aver, quindi, diffidato i condomini dall''”astenersi dal persistere dalle Parte_ azioni arbitrariamente ed infondatamente intraprese…”; che, in data 22.1.2021, ribadiva la propria intenzione di non procedere alla stipula del rogito in assenza di una “dichiarazione rettificativa” da parte dei condomini, in difetto della quale il prezzo della compravendita avrebbe dovuto essere ridotto ad Euro 315.000,00 (al netto dell'importo già versato di Euro 120.000,00 a titolo di caparra confirmatoria); che, alla data fissata, il contratto non era stato stipulato per causa imputabile a Parte_1
In diritto, ha eccepito la nullità delle domande formulate da parte attrice in via principale (da a) a d)), in quanto incompatibili fra di loro e, nel merito, la loro infondatezza, per i motivi sopra esposti.
pagina 7 di 13 Ha proposto domanda riconvenzionale volta accertare e dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento di del contratto preliminare di compravendita del 17 febbraio 2020 e Parte_1 successive modifiche, nonché volta ad accertare e dichiarare il diritto di di Controparte_1 definitivamente trattenere a titolo risarcitorio l'importo di Euro 120.000,00, versato da a Parte_1 titolo di caparra confirmatoria, nonché a condannare al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di Euro 710.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di CP_1 ulteriore risarcimento del danno;
in ogni caso, ha chiesto accertare e dichiarare l'illecita interferenza nel contratto da parte del , e per l'effetto condannare il Controparte_5 medesimo, in solido con la al risarcimento del danno nella suddetta misura di Euro Parte_1 830.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo sull'importo di Euro 710.000,00. In subordine, nella ipotesi di accoglimento della tesi di in punto di asserito inadempimento Parte_1 Con da parte di della garanzia prestata all'art. 3 primo comma del contratto preliminare 17 febbraio 2020, ha chiesto accertare e dichiarare l'obbligo del , Controparte_6 di tenere integralmente indenne, garantire e manlevare da qualsivoglia pretesa nei Controparte_1 propri confronti da parte di accertata e/o accertanda, a qualunque titolo, anche di regresso, in Parte_1 relazione ai fatti per cui è causa, nel corso e/o all'esito del presente giudizio, e per l'effetto in tale ipotesi condannare il al pagamento direttamente in Controparte_6 favore di di tutte le somme che dovesse essere dichiarata tenuta a Parte_1 Controparte_1 versare all'attrice in ragione dei fatti per cui è causa. Si è costituito in giudizio il terzo chiamato il quale ha Controparte_6 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di manleva proposta nei suoi Con confronti da . Sul punto, ha dedotto che lo stesso, in persona del proprio Amministratore, con Con Parte_ lettera del 18.12.2020, si era limitato a trasmettere a e a opia della missiva inviata da sette condomini in data 17.12.2020, nella quale avanzavano perplessità in ordine all'esistenza del supposto Con diritto di apertura di ingressi dall'appartamento di proprietà al vano scala condominiale;
peraltro, il Condominio non ne aveva neppure fatto proprio il contenuto, né aveva assunto alcuna posizione in Con merito e, al contrario, in data 17.12.2020, aveva scritto alla “ di non manomettere il pianerottolo condominiale prima dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso degli appartamenti di vostra competenza”, in perfetta aderenza a quanto prescritto all'art. 2 del contratto di compravendita. Successivamente, in data 8.2.2021, l'Amministratore aveva convocato un'assemblea condominiale al fine di conferire incarico ad un legale di esaminare la questione ed esprimere un parere in merito, parere che era rimasto un atto interno al Condominio. Nel merito, ha eccepito l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Condominio in ordine all'inadempimento del contratto preliminare inter partes, non essendosi mai configurata una “minaccia di lite” da parte del Condominio medesimo. In ogni caso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del Con diritto di servitù vantato da , costituito con l'atto del 17.10.1968, nonché la carenza di prova in ordine ai danni lamentati dalla parte convenuta. Ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio la quale successore a titolo Controparte_3 particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per aver acquistato, con atto di conferimento di ramo d'azienda del 27.6.2024 per atto Notaio l'immobile per cui è causa, divenendone Persona_2 Con proprietaria. In tale qualità, ha proposto intervento adesivo alle domande di , facendole integralmente proprie. La causa è stata documentalmente istruita.
Parte attrice ha chiesto, in atto di citazione, in via principale, di accertare e dichiarare che la convenuta si è resa inadempiente alle obbligazioni di garanzia assunte con il contratto preliminare CP_1 di compravendita inter partes stipulato in data 17.2.2020, avente ad oggetto il compendio immobiliare posto in , Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, e successive modifiche, e, in particolare, alla CP_2 garanzia di assenza di liti pendenti e/o minacciate ed alla garanzia della possibilità di aprire fino a due pagina 8 di 13 accessi nel pianerottolo del vano scala del Condominio al n. 50. Conseguentemente, ha chiesto, previa riduzione del prezzo di compravendita, in ragione delle violazioni sopra descritte, in misura non inferiore ad Euro 395.000,00, emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di compravendita non concluso.
In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha precisato le medesime domande, con l'integrazione
“previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza o meno dell'effettivo diritto di CP_4
(precedentemente denominata e, quindi, conseguentemente di a Controparte_1 Parte_1 seguito dell'acquisto della proprietà dell'Immobile in contesa (compendio immobiliare posto in Firenze (FI), Viale Don Minzoni, n. 48, 50 e 50/A, composto da un'unità immobiliare con destinazione uffici ubicata al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio di CP_2 mappa n. 77, particella n. 180, subalterno 2, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 8, r.c. € 9.905,64 e da un posto auto scoperto ubicato al piano terreno identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
al Foglio di mappa n. 77, particella n. 463, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, r.c. € CP_2
67,14), di potere aprire due accessi nel pianerottolo del vano scala al n. 50 del Condominio di Viale Don Minzoni n. 50 e di poterne disporne in piena proprietà e, parallelamente, l'esistenza o meno di qualsivoglia diritto da parte del e/o ai suoi condomini in ordine Controparte_6 agli accessi sul medesimo pianerottolo del vano scala”. La domanda così come integrata è stata poi riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. L'integrazione proposta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., rispetto alla domanda proposta in atto di citazione, deve ritenersi ammissibile, in virtù di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di emendatio libelli, laddove ha enunciato il seguente principio di diritto: «[…] ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio» (in tal senso, Cass. civ. sez. VI, Ord. n. 18546/2020).
Ciò premesso, nel merito deve evidenziarsi che, effettivamente, la parte promittente la vendita
( ha garantito, tra l'altro, all'art. 3 del contratto preliminare di compravendita Controparte_1 inter partes del 17.2.2020, “…che quanto oggetto del presente atto è libero da…liti pendenti o minacciate, pretese di terzi…” e ha dichiarato “di aver la possibilità di aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala al nr. 50…”, trasferendo tale possibilità alla società (v. contratto Parte_1 preliminare di compravendita).
La garanzia della libertà del bene oggetto di compravendita da liti pendenti o minacciate e da pretese di terzi va correttamente inquadrata nella fattispecie della garanzia per evizione ex artt. 1483 e ss. c.c., la quale viene in rilievo nel caso di specie in quanto parte attrice lamenta le conseguenze della perdita o inesistenza della possibilità, dichiarata dal promittente venditore, “…di aprire fino a due accessi nel pianerottolo del vano scala al nr. 50…”, in conseguenza delle contestazioni avanzate da alcuni condomini del primo piano dell'immobile. Con raccomandata del 18.12.2020, l'Amministratrice del Controparte_6
ha inviato sia a che a TIM s.r.l., odierne parti in causa, un documento firmato dai
[...] Parte_1 condomini del medesimo in data 17.12.2020, nel quale gli stessi comunicano di aver appreso solo in quel momento “…del supposto diritto di apertura sul vano scale condominiale”, che non risulterebbe dagli atti di provenienza delle singole unità immobiliari, né dagli atti condominiali, né dalle tabelle millesimali del vano scala;
in ogni caso, trattandosi di diritto previsto nell'atto originario di compravendita dell'immobile del 1969, mai esercitato, ne sostengono la prescrizione per non uso pagina 9 di 13 ultraventennale e, parimenti, l'intervenuta usucapione del diritto di comproprietà sul vano scale in favore degli altri condomini. Si dichiarano tuttavia disponibili a trovare un accordo transattivo in tal senso. A seguito di ciò, l'Amministratore del Condominio, con mail in data 21.12.2020, inviata a Parte_1 chiedeva formalmente “di non manomettere il pianerottolo condominiale, prima dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso degli appartamenti di Vostra competenza…”.
Sulla scorta di tali comunicazioni, parte attrice ha ritenuto violate le garanzie prestate da TIM s.r.l. nel contratto preliminare, per non essersi adeguatamente operata per risolvere la questione con il
Condominio.
La da parte sua, in risposta alle richieste di dichiarava illegittime ed Controparte_1 Parte_1 infondate le pretese dei succitati condomini, confermando che lo stato di fatto e di diritto dell'immobile non era mutato rispetto alle pattuizioni originarie e manifestando la propria perdurante volontà di addivenire alla stipula del contratto definitivo, che poi la parte attrice non ha inteso, pacificamente, stipulare proprio per il venir meno, a suo dire, delle garanzie contrattuali, a meno che non fosse stata concessa una riduzione, nella misura dalla stessa proposta, del prezzo della compravendita.
Venendo all'esame del contenuto della garanzia per evizione (totale o parziale), come sopra qualificata, deve ritenersi che elemento caratterizzante della stessa sia l'intervento rivendicativo o espropriativo del terzo, con la conseguenza che non si ha evizione, né diritto alla garanzia, per la sola affermazione dell'esistenza del diritto di proprietà o di altro diritto o pretesa da parte del terzo, a prescindere da ogni azione di quest'ultimo, il quale, al contrario, per far sorgere il diritto alla garanzia, deve attivarsi per recuperare e far valere il proprio diritto, che deve essere accertato definitivamente. In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte (v., per tutte, Cass. civ. sez. III, 13.5.2003, n.
7294) ha chiarito che sussiste il diritto alla garanzia in quattro ipotesi: a) diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
b) riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore ex art. 1485 co. 2 c.c.; d) espropriazione per esecuzione forzata;
d) espropriazione per pubblico interesse. Anche nell'ipotesi in cui il compratore faccia valere l'azione di garanzia per l'evizione minacciata dal terzo, l'accoglimento della domanda è pur sempre subordinato all'accertamento del diritto del terzo (v., per tutte, Cass. civ. sez. II 16.7.2001, n. 9642).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la domanda di parte attrice sia inammissibile per difetto di interesse ad agire, in quanto il compratore convenuto da un terzo (ma non è questo il caso di specie) che pretende di avere diritti sulla cosa deve chiamare in causa il venditore e, in mancanza, deve attendere che il diritto del terzo sia accertato con sentenza passata in giudicato per poi poter agire autonomamente nei confronti del venditore. Parte attrice, pertanto, non ha un interesse attuale e concreto a proporre l'azione di garanzia prima di aver subito l'evizione (pacificamente non verificatasi), con la conseguenza che la domanda deve dichiararsi inammissibile. E' infatti documentalmente provato non solo che l'eventuale diritto vantato dai condomini sul vano scala condominiale al n. 50 non sia stato oggetto di alcun accertamento giudiziale (tantomeno passato in giudicato), ma che lo stesso sia stato vantato in una mera comunicazione in cui i condomini stessi si limitano a contestare il diritto di parte attrice ad aprire due accessi nel vano scala condominiale in questione, dichiarandosi, tuttavia e contestualmente, disponibili ad un accordo bonario per la risoluzione della questione. In tal modo, pertanto, i condomini hanno manifestato una volontà contraria a quella di agire in giudizio per il riconoscimento del proprio eventuale diritto. Tale contestazione, tra l'altro, non è stata fatta propria dall'Amministratrice condominiale, la quale si è limitata a trasmettere tale documento, firmato dai condomini, alle parti in causa, a mero titolo informativo, senza minacciare l'introduzione di giudizi a supporto delle tesi vantate dai condomini. Anzi, con successiva propria comunicazione inviata a ha chiesto formalmente “di non manomettere il pianerottolo Parte_1 condominiale, prima dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso degli appartamenti di Vostra
pagina 10 di 13 competenza…”, senza, peraltro, vantare, in rappresentanza dei condomini, alcun diritto sul vano scala in questione. Ne discende che la domanda pregiudiziale attorea di previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza o meno dell'effettivo diritto di e, quindi, di di poter aprire due accessi nel CP_4 Parte_1 pianerottolo del vano scala al n. 50 del Condominio e del corrispondente diritto del Condominio e dei suoi condomini in ordine ai medesimi accessi, trovando fondamento documentale nel contratto preliminare inter partes, deve essere ritenuta fondata. Né il Condominio terzo chiamato ha formulato istanze istruttorie per provare il contrario, ad esempio a fondamento della proposta eccezione di prescrizione del diritto, che va pertanto disattesa.
Devono poi rigettarsi le ulteriori domande attoree, in quanto presupponenti l'accertamento dell'inadempimento di parte convenuta, anche in ordine alla mancata conclusione del contratto definitivo, imputabile, al contrario, unicamente a parte attrice, che, del tutto ingiustificatamente per le ragioni sopra esposte, si è rifiutata di addivenire alla stipula se non alle condizioni dalla stessa illegittimamente modificate (con la riduzione del prezzo della compravendita).
Deve, invece, accogliersi, perché fondata, la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta alla declaratoria di risoluzione, per grave inadempimento di del contratto preliminare inter Parte_1 partes, e all'accertamento del proprio diritto a trattenere a titolo risarcitorio l'importo di Euro 120.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria.
Nello specifico, la gravità dell'inadempimento imputabile alla promissaria acquirente (ex art. 1455 c.c.)
è insita nella condotta ostativa tenuta dalla stessa alla stipula del contratto definitivo di compravendita per ragioni del tutto ingiustificate, nonostante le rassicurazioni fornite più volte da parte convenuta, come sopra argomentato, e l'oggettiva insussistenza di una “lite minacciata” da parte del Condominio. Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti in data 17.2.2020, per grave inadempimento di parte attrice, promittente acquirente. Quanto alla domanda risarcitoria, è noto che nei casi in cui, nell'ambito di un contratto preliminare sia stata corrisposta una caparra confirmatoria (come nel caso di specie) al momento della stipula del contratto, di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra può , a sua scelta, recedere dal contratto e trattenere la caparra (ex art. 1385 comma 2 c.c.), oppure chiedere la risoluzione (o anche l'esecuzione) del contratto e il risarcimento del danno secondo le regole generali e, quindi, fornendo la prova del danno sia nell'an che nel quantum (ex art. 1385 comma 3 c.c.). Trattasi di due rimedi incompatibili tra di loro, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege (v. Cass. civ. sez.II, Ordinanza n. 20532 del 29.9.2020).
Nel caso di specie, la parte convenuta ha chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione del preliminare per inadempimento della parte promittente l'acquisto (con richiamo implicito, ma evidente, all'art. 1453 c.c.) ed accertare e dichiarare il proprio diritto a trattenere, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di Euro 120.000,00 versato da a titolo di caparra confirmatoria, oltre alla condanna Parte_1 all'ulteriore risarcimento del danno, pari al residuo prezzo dovuto in forza del preliminare medesimo (nella misura di Euro 710.000,00).
La domanda di parte attrice appare, quindi, contraddittoria, alla luce del principio stabilito dalla
Suprema Corte sopra richiamato (in punto di alternatività e incompatibilità dei due rimedi), laddove chiede accertarsi la risoluzione e, contestualmente, il riconoscimento del proprio diritto a trattenere la caparra versata, anziché chiedere e provare il danno (che ritiene essere sussistente in re ipsa).
Tuttavia, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta fa propendere, da un punto di vista sia formale che sostanziale, per la qualificazione della stessa in termini di domanda di risoluzione contrattuale, e non come recesso con conseguente diritto alla ritenzione della caparra. La domanda, infatti, è espressamente qualificata come di risoluzione per grave inadempimento dell'altra parte (con evidente riferimento al disposto di cui all'art. 1453 c.c.), e non di recesso, a cui consegue una vera e pagina 11 di 13 propria domanda di risarcimento danni che la parte quantifica in misura pari all'importo della caparra confirmatoria versata (Euro 120.000,00). Ne discende che la somma consegnata a titolo di caparra viene a perdere, a fronte della domanda risarcitoria del promittente venditore, la sua funzione di quantificazione in via preventiva del danno nei limiti dell'importo convenzionalmente stabilito ed è, quindi, ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale: pertanto, la stessa è da intendersi quale garanzia della pretesa risarcitoria o come acconto di quanto spetta alla parte non inadempiente a titolo di anticipo dei danni da accertare. (v., in tal senso, Cass. civ. sez. II 5.2.2018, n. 2747). Ne consegue l'accoglimento della domanda risarcitoria consequenziale formulata da parte convenuta, derivante dal mancato perfezionamento del contratto definitivo, nei limiti di seguito precisati.
Sul punto, deve richiamarsi il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente, deve essere liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è in re ipsa e non necessita di prova;
detto danno va liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto”. (Cass. 3407/2022). Tuttavia, parte convenuta non ha né allegato né provato (ad esempio, attraverso i valori OMI) tale eventuale differenza di valore dell'immobile tra i due momenti temporali, di talchè nulla può essere riconosciuto a tale titolo a parte convenuta.
Né può essere accolta, sulla scorta dei suindicati principi, la domanda risarcitoria nella misura del residuo prezzo da corrispondersi a cura della parte promittente l'acquisto, in quanto tale domanda presuppone l'avvenuta esecuzione del contratto, cui il promittente venditore ha rinunciato, esercitando, al contrario, la domanda di risoluzione e dimostrando, in tal modo, di non avere più interesse all'adempimento. Pertanto, il danno riconoscibile in favore di parte convenuta per il mancato perfezionamento del contratto definitivo deve ritenersi limitato alla somma di Euro 120.000,00 versato dalla parte promittente l'acquisto a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
Deve invece rigettarsi la domanda proposta dalla convenuta nei confronti del Condominio terzo chiamato di risarcimento del danno per illecita interferenza nel contratto, non risultando integrata, per le ragioni sopra ampiamente specificate, alcuna responsabilità in capo al Condominio medesimo. Le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta non ravvisandosi i presupposti della mala fede od ella colpa grave in capo alla parte attrice.
Parte attrice deve, altresì, essere condannata alla refusione delle spese in favore del terzo chiamato Condominio di Viale Don Minzoni, 50 a , in quanto la chiamata in causa dello stesso, anche a CP_2 titolo di manleva, ad opera della parte convenuta è stata determinata dalla domanda attorea nei confronti di quest'ultima.
Spese compensate fra parte convenuta e parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al risarcimento dei danni subiti dalla per le causali di Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 cui in motivazione, nella misura di Euro 120.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo. RIGETTA, per il resto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
RIGETTA la domanda di parte convenuta nei confronti del terzo chiamato Condominio di Viale Don
Minzoni, 50 a . CP_2
ORDINA la cancellazione dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari della trascrizione sia dell'atto di citazione (trascritto da in data 2 febbraio 2021), sia del suddetto contratto Parte_1 preliminare di compravendita, sia dei tre successivi atti modificativi.
CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e alla parte terza chiamata, in favore di ciascuna di esse, le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Spese compensate fra parte convenuta e parte intervenuta.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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