Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 35/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Procacci (c.f. ) e CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mariangela Squeo, con domicilio eletto in Bitonto, alla via della Repubblica
Italiana n.18,
pec: Email_1
pec: Email_2
Appellante
Contro
:
(partita IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio de Candia
(c.f. ), CodiceFiscale_2
pec: Email_3
Appellato
Controparte_2
Appellato - contumace
2019, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 2209/2014, non notificata. Appello del 2 gennaio 2020
Conclusioni: all'udienza del 5 luglio 2024, celebrata in modalità cartolare, telematica, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'impresa individuale Parte_2 conveniva in giudizio il in Molfetta chiedendone la Controparte_3 condanna al pagamento di opere eseguite in virtù di un contratto di appalto, per un ammontare di €uro 30.069,88. Si costituiva in giudizio il contestando che CP_1 nel contratto era stata prevista una clausola che escludeva la solidarietà tra i
Condomini, per cui il Condominio accettava di agire nei confronti dei Condomini morosi. Elencando gli importi versati e ancora da versare, ovvero “ abbonati” dall'attrice ai singoli condomini, contestava il quantum richiesto e poiché riteneva che l'Amministratore p.t. avesse distratto parte di tali somme, ne chiedeva la chiamata in causa, venendovi autorizzato. Il restava contumace. Istruita la Controparte_2 causa mediante produzione documentale e prove orali, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata.
Il Giudice rigettava la domanda.
Inquadrata la vicenda nei suoi confini temporali, rilevava come la stessa dovesse essere regolata dalla disciplina anteriore alla legge 220/2012. Poiché l'obbligazione del era da considerarsi divisibile tra tutti i condomini, che dovevano CP_1 essere considerati legittimati passivi pro quota. Nel caso di specie, inoltre, nel contratto era stata espressamente pattuito che nel caso di mancato o ritardato pagamento delle quote la ditta appaltatrice avrebbe agito giudizialmente nei confronti dei condomini morosi, clausola da intendersi in deroga alla disciplina generale.
Al rigetto della domanda seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
pag. 2/6 Avverso la sentenza proponeva appello lo chiedendone la riforma ed Pt_1 esponendo quanto segue:
a) Oggetto del giudizio era l'accertamento del residuo credito della nei CP_4 confronti del con la conseguente condanna al relativo pagamento, CP_1 credito che riguardava l'intero condominio e non il singolo o i singoli condomini morosi.
Il rapporto giuridico fonte del debito condominiale era unico e pertanto agire nei confronti dei singoli condomini avrebbe potuto comportare il pericolo di parziale conflitto di giudicati.
L'affermazione della sentenza di primo grado, per cui la ditta avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli Condomini, non era condivisibile, tanto più che l'Amministratore del , in sede di interrogatorio formale, aveva CP_1 dichiarato che era stata convocata un'assemblea straordinaria all'esito della quale non si riuscì a definire con esattezza né chi fossero i condomini morosi né la somma versata dal sul conto condominiale, a causa del mancato Parte_3 passaggio di consegne con il precedente amministratore . Controparte_2
Affermava inoltre come, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo residuo fosse da determinarsi in €uro 20.015,93, per cui chiedeva in accoglimento dell'appello, la condanna del al pagamento della detta somma. CP_1
Si costituiva in giudizio il rilevando il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva rispetto alla pretesa creditoria, stante il contenuto letterale della clausola 15 del contratto di appalto;
deduceva la inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c.; chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del;
Controparte_5
e ritenuta nuova la domanda formulata in appello, e contestata la situazione debitoria, concludeva pe il rigetto del gravame, formulando anche alcune domande subordinate.
Così definita la posizione delle parti, la causa, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta in decisione una prima volta, ma rimessa sul ruolo per la necessità di integrare il contradditorio nei confronti del . Eseguita la notifica, Controparte_5 questi restava contumace e all'udienza del 5 luglio 2024 veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
pag. 3/6 Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la chiedeva CP_4 Pt_1 dichiararsi il convenuto morso nei confronti della ditta attrice e CP_1 conseguentemente ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di €uro
30.069,88, o quella diversa che fosse risultata nel corso del giudizio.
Con l'atto di appello la chiedeva, alla luce della istruttoria espletata, Pt_1 accertare che il era debitore della minor somma di €uro 20.015,60, con CP_1 condanna al pagamento della detta somma.
La domanda, pertanto, non può essere definita nuova e pertanto è ammissibile.
Nel merito, tuttavia, la stessa è da ritenersi infondata, stante il contenuto letterale della clausola 15 del contratto e la condotta delle parti.
Il Codice civile, nel Libro IV, affronta tale tema dedicandovi gli articoli da 1362
a 1371 c.c.: gli articoli da 1362 a 1365 c.c. indicano i criteri di interpretazione cd. soggettiva;
gli articoli da 1366 a 1370 i criteri di interpretazione oggettiva, cui fare ricorso solo nell'evenienza in cui non abbia avuto successo l'impiego dei primi. Ai sensi dell'articolo 1362 c.c., nell'interpretare il contratto si deve indagare la comune intenzione delle parti, utilizzando non solo il senso letterale delle parole, ma valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Per la Suprema Corte1, nell'interpretazione del contratto deve essere ricostruita la volontà delle parti unendo al criterio letterale gli altri canoni ermeneutici atti a far emergere la ragione pratica del contratto, nel senso che il criterio letterale, da ritenersi prevalente, va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. Pertanto, ove la comune volontà dei contraenti emerga dal senso letterale della convenzione negoziale e non via siano evidenti ragioni di divergenza fra lettera e spirito della convenzione, ogni altra interpretazione diviene inammissibile: le parti possono essere spinte alla conclusione di un contratto da varie aspettative ed una indagine che si spingesse oltre i principi enunciati potrebbe condurre il giudice a sostituire la propria opinione alla volontà effettiva dei contraenti. 1 Cassazione civile sez. III, 10/12/2024, n. 31811 pag. 4/6 Nel caso di specie, il tenore letterale dell'art. 15 è chiaro: “ nel caso di mancato o ritardato pagamento della singola o singole quote, degli obbligati condominiali, la ditta appaltatrice agirà giudizialmente nei confronti del condomino moroso”.
Ciò vale a dire che le parti avevano preventivamente deciso di rinunciare al vincolo di solidarietà passiva, attribuendo al creditore il diritto – più che la facoltà – di agire in via diretta nei confronti dei Condomini morosi. Tale clausola, al di là delle statuizioni della giurisprudenza, non è contraria a norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume per cui la stessa è stata legittimamente adottata dalle parti ed è vincolante per le stesse.
Quanto alla condotta delle parti successiva alla conclusione del contratto, risulta dagli atti – e confermato in appello – che alcuni condomini avevano versato direttamente le loro quote in favore dell'impresa, che le aveva trattenute, tanto che ad alcuni di essi erano stati anche praticati sconti personali.
L'impresa, di fronte al mancato completo pagamento, avrebbe dovuto agire in via giudiziale per ottenere dal i nominativi dei condomini morosi e gli CP_1 importi da ciascuno di essi dovuti, e successivamente procedere nei confronti degli stessi.
La scelta, operata inizialmente dalle parti, di privilegiare, in caso di sviluppo patologico del contratto, l'azione diretta nei confronti del condomino moroso, va pertanto confermata anche da questa Corte.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate al valore medio della tariffa vigente, secondo lo scaglione di valore della causa.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello pag. 5/6 stesso.». Sussistono pertanto a carico delle appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 35/2020, proposta da titolare Parte_1 dell'omonima ditta, contro in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, avverso la sentenza n. 1417/2019, pubblicata in data 7 giugno 2019, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG
2209/2014, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Conseguentemente, condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore del che, come da motivazione, liquida in Controparte_1
€uro 5.809,00, oltre rimborso forf, CPA ed IVA, come per legge, sulle somme di condanna se dovuta;
C) Compensa le spese di lite nei confronti della parte contumace;
D) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 6/6