TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1873/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice rel./est.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1873 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
(c. f. elettivamente domiciliato in Rieti, Parte_1 C.F._1
alla Via dei Lauri, 10, presso e nello studio dell'Avv. Ferdinando Paparatti e dall'Avv.
Giannalisa Vidimari che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Controparte_1 C.F._2 dei Salici, 77, presso lo studio dell'Avv. RIa Casanica che la rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza del 11.07.2024
Per il ricorrente:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e/o dichiarata inammissibile ogni ex adversa deduzione, istanza e domanda, disporre / dichiarare tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 pagina 1 di 12 che ognuno dei coniugi divorziati provveda al proprio autonomo Controparte_1
mantenimento e che, anche a conferma di quanto già disposto con il provvedimento
Presidenziale del 25/02/2022, stante la maggiore età del figlio RI, la conseguita autosufficienza di quest'ultimo e comunque l'assenza dei presupposti, venga meno il contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre, nonché venga meno e/o comunque sia rigettato/revocato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra CP_1
disponendo nei confronti di Ella l'allontanamento entro e non oltre 4 mesi dalla
[...]
pubblicazione della sentenza oggetto della presente causa e, se competente e di legge, ogni conseguente provvedimento ai fini del rilascio e la consegna del bene, libero da persone e cose, al Sig. . Parte_1
Il tutto, fermi restando gli eventuali ulteriori provvedimenti ritenuti necessari e di legge, anche ai fini degli annotamenti presso i competenti Uffici dello stato civile.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si chiede, quindi, che la S.V. Voglia rimettere la causa al Collegio per la decisione, con termini per conclusionale e repliche.
Per la resistente: la scrivente difesa si riporta ai precedenti scritti, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto
e prodotto, e precisa le conclusioni come da memorie ex art. 183 n.
1. Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come da memoria ex art. 183 IV° comma n. 1 c.p.c. del 23.12.2022:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
– disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile nella misura ritenuta di giustizia;
– disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra l'importo Parte_1 Controparte_1
ritenuto di giustizia a titolo di mantenimento per il figlio RI;
– mantenere l'assegnazione dell'immobile di Fara in Sabina (RI), fraz. Campomaggiore, via
Enrico IV n. 19, alla sig.ra ; CP_1
– in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento del punto precedente, disporre che il sig. sostenga la spesa, anche in parte, per un'abitazione e/o alloggio ove la sig.ra Pt_1 CP_1
possa trasferirsi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria si riserva di ulteriore articolazione nei termini di legge, e si riporta a quanto in atti.
pagina 2 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.12.2021 ha chiesto al Tribunale di Rieti che Parte_1
fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con Controparte_1
in Roma il 02.08.2000, esponendo che: dalla unione coniugale è nato, in data 21/07/2001,
; con la sentenza n. 7171/2010 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione Persona_1
personale dei detti coniugi disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore RI ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con assegnazione della casa familiare sita in Campomaggiore (RI) Via Enrico IV, 167, alla moglie e l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie il contributo di mantenimento per il figlio RI di €. 380,00 mensili a decorrere dal marzo 2010, da pagare entro il 5 di ogni mese al domicilio della creditrice, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 100 % delle spese straordinarie e respingendo la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento per la moglie; dalla separazione sono trascorsi i termini di legge senza esservi stata mai alcuna riconciliazione tra i coniugi;
sin dall'epoca della separazione ognuno dei coniugi provvede al proprio autonomo mantenimento;
il figlio RI, ora divenuto maggiorenne, lavora ed è economicamente autosufficiente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e continua a lavorare senza soluzione di continuità.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato quanto dedotto dal ricorrente esponendo che: il ha pagato il Pt_1
mantenimento del figlio RI, sin dalla separazione, in maniera incostante;
dal 2018 il figlio ha vissuto presso l'abitazione paterna per circa un anno e mezzo, per poi tornare a vivere con la madre;
dal ritorno del figlio a casa della madre, il non ha pagato più il mantenimento, se Pt_1 non qualche piccola cifra, “mancette” date direttamente al figlio per lo svago (uscite con gli amici ecc..); la ha affrontato negli anni diversi problemi economici, e a volte chiesto CP_1
aiuto alla sorella ed al nipote, i quali le hanno prestato, in qualche occasione, dei soldi per le esigenze primarie;
la si è sempre occupata personalmente del figlio e della casa;
il CP_1
si è dimostrato incostante anche nelle visite al figlio e disinteressato alle condizioni della Pt_1
casa coniugale;
la non ha mai voluto sporgere denunce querele per i suddetti CP_1
comportamenti del sempre e solo per non inasprire i rapporti;
la resistente ha investito Pt_1
tutti i suoi risparmi nei lavori per rendere abitabile la casa coniugale, per un equivalente di circa euro 24.000; la resistente negli anni ha sempre cercato lavoro, senza esito, anche condizionata dall'impossibilità di affidare il bambino ad altre persone, e dai problemi di salute, legati alla pagina 3 di 12 circolazione degli arti inferiori, che l'hanno costretta a un intervento chirurgico anni fa, non dimostratosi risolutivo, ma che non ha potuto ripetere e/o correggere per motivi economici e logistici;
nel 2018 ha lavorato presso con contratto a termine;
per sei mesi ha percepito CP_2 un reddito di cittadinanza;
attualmente non ha un'occupazione, in quanto i problemi di salute non le permettono ancora oggi di stare in piedi e affaticarsi;
la versa in uno stato di CP_1
bisogno; il figlio aveva un contratto a progetto fino al 20.2.22, e ha espresso il desiderio di studiare, pertanto non può essere considerato economicamente autosufficiente;
seppur nel corso di causa è emerso che il figlio ha svolto lavoretti a tempo determinato, egli non ha un'occupazione fissa e vive ancora stabilmente con la madre presso l'abitazione coniugale, viaggiando giornalmente per raggiungere i diversi posti di lavoro;
la resistente ed il figlio non hanno alcuna possibilità economica di reperire e mantenere un'altra abitazione, mentre il Pt_1
è già sistemato altrove da anni.
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 23-02-2022, il Presidente, ha sentito i coniugi ed ha esperito il tentativo di conciliazione e con ordinanza del 25-02-2022, ha revocato il contributo per il mantenimento del figlio RI posto a carico del ricorrente con la sentenza di separazione n. 7171/2010; ha mantenuto l'assegnazione della casa della casa coniugale alla ove continua ad abitare il CP_1
figlio RI e ha rinviato alla fase istruttoria assegnando i termini di rito.
Emessa sentenza parziale sullo status n. 527/2022 del 21-11-2022, istruita la causa con acquisizione documentale, alla udienza dell' 11 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Essendo stata già emessa la sentenza sullo status n. 527/2022 del 21-11-2022, il Collegio deve valutare le ulteriori domande proposte dalle parti.
1. Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_1
Con riguardo alla domanda della resistente con cui chiede che venga posto a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio, si evidenzia che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è consolidata nel ritenere che l'obbligo di mantenimento dei genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore pagina 4 di 12 età del figlio, sin quando lo stesso non completi, nei tempi ordinari, il percorso formativo dallo stesso prescelto, al fine di acquisire una capacità lavorativa idonea a renderlo autosufficiente;
ne consegue come l'inizio dello svolgimento di una attività lavorativa, conforme alla capacità lavorativa acquisita, consente di ritenere che la stessa si sia conclusa, con conseguente perdita del diritto al mantenimento (Cass. Civ. Ordinanza n. 19696 del 22 luglio
2019)
Inoltre, lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica. Secondo la Corte di Cassazione “se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine”. In tale visione, secondo la Cassazione, “la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione” (si vedano: Cass. 15 dicembre 2021, n. 40282; Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Riassumendo, alla stregua dei condivisi principi di legittimità, tra le evenienze che giustificano il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
la prosecuzione di studi ultra liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso di tempo in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
la mancanza di un qualsiasi pagina 5 di 12 lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto al mantenimento - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
E' opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa." (cfr.Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza 20/09/2023, n. 26875,).
Orbene, nel caso di specie, dalle circostanziate allegazioni risulta che il figlio si è inserito nel mondo del lavoro da tempo svolgendo attività retribuita, e ciò denota la capacità del ragazzo di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi dalla condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza;
dagli atti risulta, infatti, che lo stesso ha stipulato in data 29/07/2021 un contratto di lavoro con Controparte_3
(soggetto promotore) e OR VE IN SR con durata contrattuale dal
[...]
01/08/2021 al 31/01/2022, per lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare con orario settimanale di 40 ore, nell'attività economica del supermercato, come commesso di banco e commesso di vendita, per acquisire competenze commerciale e affiancamento al personale aziendale, ricevendo un'indennità mensile lorda di euro 800,00; in seguito ha sottoscritto un contratto di lavoro con (soggetto promotore) e OT Controparte_4
ER TA SR (soggetto ospitante) per la durata di 3 mesi - dal 01/08/2022 al
31/10/2022 - con orario settimanale di 40 ore, svolgendo il tirocinio extracurricolare per pagina 6 di 12 apprendere la mansione di commesso delle vendite di articoli sportivi, ricevendo un'indennità di partecipazione pari ad importo mensile lordo di euro 800,00 e poi ha sottoscritto un contratto di lavoro part-time a tempo determinato con Foot CK AL srl, con orario lavorativo di 20 ore settimanali e durata del rapporto dal 09/11/2022 al 31/01/2023, ricoprendo la qualifica di addetto alle vendite, con il trattamento economico di euro 763,97 lordi mensili per 14 mensilità.
Alla luce della situazione lavorativa appena esposta e considerato che il ragazzo ha 24 anni e che dagli atti non risulta che egli frequenti alcun corso di studi, questo Tribunale ritiene che possa escludersi il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio il quale è ormai un ragazzo adulto immesso nel mondo del lavoro e in grado di provvedere autonomamente a sé stesso come dimostrano i plurimi contratti stipulati.
Deve conseguentemente essere confermata la revoca del contributo al mantenimento del figlio, già disposto dal Presidente con i provvedimenti presidenziali.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa famigliare, articolata da parte resistente, giova sul punto rammentare che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito,
"La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexiesc.c." (cfr., ex multis ,Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Di conseguenza, in difetto di prole minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve essere revocata l'assegnazione alla moglie della casa familiare sita in Fara in Sabina (RI), fraz. Campomaggiore, via Enrico IV n. 19, a Controparte_1
2.Assegno di divorzio
Quanto alla domanda avanzata dalla resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia, va evidenziato, preliminarmente, che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto pagina 7 di 12 della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n.
14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
Come precisato dalla recente Cass., SU, n. 32914 del 2022 (richiamata, in parte qua, nella più recente Cass. n. 8764 del 2023), circa gli effetti della separazione e del divorzio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (...). Invece, l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o, meglio, perequativo compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno”.
In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia, o meno, il frutto delle scelte pagina 8 di 12 comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. (...).
L'indirizzo interpretativo inaugurato dalla già descritta decisione resa da Cass., SU, n. 18287 del
2018, è stato successivamente seguito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23977 del
2022; Cass., SU, n. 32914 del 2022; Cass. n. 1996 del 2023; Cass. n. 2669 del 2023; Cass. n.
5395 del 2023; Cass. n. 9104 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass., n. 11832 del 2023; Cass.
n. 12708 del 2023; Cass. n. 13224 del 2023), la quale, peraltro, ha opinato pure che "Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali
e reddituali, la cui prova spetta al richiedente" (cfr. Cass. n. 29920 del 2022, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 23583 del 2022; Cass. n. 38362 del 2021).
Quanto all'accertamento dei redditi delle parti occorre guardare in primo luogo alla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n.
19446) ma occorre anche tenere conto di tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti. Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez.
I 5.11.2007 n. 23051).
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che il ricorrente ha dichiarato i seguenti redditi annui: euro 33.041,44 (anno di imposta 2020) ; euro 33.781,17 (anno di imposta
2019); euro 33.316,14 (anno di imposta 2018); a seguito della separazione lo stesso si è trasferito in un'altra abitazione per la quale paga un canone di locazione mensile pari ad euro
660,00.
La resistente, a sostegno della domanda di assegno divorzile, ha dedotto: di essere priva di un'occupazione e di non essere riuscita negli anni a reperire un lavoro, prestandosi solo a sporadiche attività; che già al momento della separazione svolgeva lavori saltuari;
di aver percepito un reddito di cittadinanza;
che nel 2018 ha lavorato presso con contratto a CP_2
pagina 9 di 12 termine;
di non aver potuto proporre in passato candidature per lavori con turni in quanto il figlio era piccolo ed anche per i problemi di salute che non le permettono ancora oggi di stare in piedi e affaticarsi. In sede di interrogatorio formale la stessa ha dichiarato di svolgere qualche lavoretto occasionale come donna delle pulizie, per il quale percepisce circa euro 200 al mese.
La stessa ha prodotto la dichiarazione ISEE del 2022, pari a euro 1.553,63; la dichiarazione
ISEE del 2021, pari a euro 2.261,78; la dichiarazione ISEE del 2020 pari a euro 4.696,56.
Invero, pur dandosi atto di una situazione di squilibrio economico, reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi tanto non è, di per sé, sufficiente, ad avviso del Collegio, a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente atteso che, alla luce dei principi sopra richiamati, in presenza del suddetto squilibrio, occorre verificare: se esso, in termini di correlazione causale, sia, o meno, il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato anche il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi;
la impossibilità, per la odierna resistente, per ragioni oggettive, di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati. Il tutto, peraltro, tenendo conto che, come puntualizzato dalla già citata Cass., SU, n. 18287 del 2018, i criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an del riconoscimento dell'assegno de quo, sia per determinarne il quantum.
In quest'ottica, allora, viene intanto in rilievo la durata brevissima del matrimonio (circa 6 anni)
e già solo per questo, si rivela del tutto ragionevole la conclusione per cui lo squilibrio suddetto, in termini di correlazione causale, non può sicuramente ricondursi, stante la descritta, breve durata del matrimonio, a scelte comuni di conduzione della vita familiare, eventualmente comportanti anche il sacrificio di aspettative lavorative e professionali (nemmeno concretamente allegate nello specifico, ancor prima che dimostrate) della resistente, evidentemente derivando esso esclusivamente dalle rispettive condizioni dei coniugi anteriori al matrimonio stesso.
Inoltre, la stessa ha documentato di avere problemi di salute, ma non ha dimostrato che da tali problemi ne derivi una incapacità lavorativa;
peraltro, la ha allegato di non avere CP_1
ricevuto dal marito l'assegno di mantenimento del figlio da quando lo stesso nel 2018 ha vissuto presso l'abitazione paterna per circa un anno e mezzo e di avere anche investito tutti i propri risparmi sulla casa coniugale per un equivalente di circa 24.000, il che fa presumere che ella abbia potuto contare su altre entrate per il proprio sostentamento se, pur svolgendo lavori saltuari, è stata anche in grado di risparmiare. Infine, non può non rilevarsi che la separazione è
pagina 10 di 12 molto risalente (2010) e che da allora la resistente non ha avanzato richieste economiche per sé a riprova che da allora e per tutti questi anni la stessa è stata in grado di sostenersi.
Orbene, applicati i condivisibili parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile e valutate tutte le circostanze del caso concreto, ritiene il Collegio che non possa sostenersi che sia emersa la oggettiva inadeguatezza della situazione economica della resistente, a prescindere dal pregresso tenore di vita, né soprattutto che sussista una impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, impossibilità derivante anche da pregresse scelte collocabili nel modello familiare adottato dai coniugi nel corso del matrimonio e tali da condizionare realmente le prospettive di vita future della richiedente l'assegno e che non vi siano i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno con funzione assistenziale, considerata anche la brevissima durata del matrimonio e il presumibile contributo apportato dalla stessa al nucleo familiare attraverso il lavoro casalingo.
La domanda volta al conseguimento di assegno divorzile deve essere conseguentemente respinta.
Inammssibile è la domanda svolta in via subordinata di porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagare un canone di locazione per la resistente.
In ragione della natura necessaria della pronuncia di divorzio e della soccombenza della resistente sulle domande di contributo al mantenimento per sé e per il figlio, le spese di lite vanno poste per metà a suo carico e compensate per il resto;
vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014 aggiornato dal D.M. n. 147 del
2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento complessità bassa, del tipo e delle questioni svolte e applicando valori compresi tra i minimi e i medi ivi previsti relativi alla fase di studio (euro 1.276), introduttiva (euro 903) e decisionale (euro 2.179) e minimi per la fase istruttoria e di trattazione (euro 903) del giudizio di cognizione.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, vista la sentenza non definitiva n. 527/2022 pubblicata il 24.11.2022, così dispone:
- dichiara cessato l'obbligo a carico di di provvedere al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario del figlio e, per l'effetto, revoca il contributo di Persona_1
mantenimento posto a suo carico con la sentenza n. 7171/2010;
- revoca l'assegnazione a della casa coniugale sita in Fara in Sabina (RI), fraz. Controparte_1
Campomaggiore, via Enrico IV n. 19;
pagina 11 di 12 - rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
- condanna alla refusione di metà delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano, per questa quota, in euro 2.630,50, oltre Iva e Cpa e spese Parte_1 generali 15% come per legge e compensa l'altra metà.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice rel./est.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1873 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
(c. f. elettivamente domiciliato in Rieti, Parte_1 C.F._1
alla Via dei Lauri, 10, presso e nello studio dell'Avv. Ferdinando Paparatti e dall'Avv.
Giannalisa Vidimari che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Controparte_1 C.F._2 dei Salici, 77, presso lo studio dell'Avv. RIa Casanica che la rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza del 11.07.2024
Per il ricorrente:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e/o dichiarata inammissibile ogni ex adversa deduzione, istanza e domanda, disporre / dichiarare tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 pagina 1 di 12 che ognuno dei coniugi divorziati provveda al proprio autonomo Controparte_1
mantenimento e che, anche a conferma di quanto già disposto con il provvedimento
Presidenziale del 25/02/2022, stante la maggiore età del figlio RI, la conseguita autosufficienza di quest'ultimo e comunque l'assenza dei presupposti, venga meno il contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre, nonché venga meno e/o comunque sia rigettato/revocato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra CP_1
disponendo nei confronti di Ella l'allontanamento entro e non oltre 4 mesi dalla
[...]
pubblicazione della sentenza oggetto della presente causa e, se competente e di legge, ogni conseguente provvedimento ai fini del rilascio e la consegna del bene, libero da persone e cose, al Sig. . Parte_1
Il tutto, fermi restando gli eventuali ulteriori provvedimenti ritenuti necessari e di legge, anche ai fini degli annotamenti presso i competenti Uffici dello stato civile.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si chiede, quindi, che la S.V. Voglia rimettere la causa al Collegio per la decisione, con termini per conclusionale e repliche.
Per la resistente: la scrivente difesa si riporta ai precedenti scritti, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto
e prodotto, e precisa le conclusioni come da memorie ex art. 183 n.
1. Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come da memoria ex art. 183 IV° comma n. 1 c.p.c. del 23.12.2022:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
– disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile nella misura ritenuta di giustizia;
– disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra l'importo Parte_1 Controparte_1
ritenuto di giustizia a titolo di mantenimento per il figlio RI;
– mantenere l'assegnazione dell'immobile di Fara in Sabina (RI), fraz. Campomaggiore, via
Enrico IV n. 19, alla sig.ra ; CP_1
– in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento del punto precedente, disporre che il sig. sostenga la spesa, anche in parte, per un'abitazione e/o alloggio ove la sig.ra Pt_1 CP_1
possa trasferirsi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria si riserva di ulteriore articolazione nei termini di legge, e si riporta a quanto in atti.
pagina 2 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.12.2021 ha chiesto al Tribunale di Rieti che Parte_1
fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con Controparte_1
in Roma il 02.08.2000, esponendo che: dalla unione coniugale è nato, in data 21/07/2001,
; con la sentenza n. 7171/2010 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione Persona_1
personale dei detti coniugi disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore RI ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con assegnazione della casa familiare sita in Campomaggiore (RI) Via Enrico IV, 167, alla moglie e l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie il contributo di mantenimento per il figlio RI di €. 380,00 mensili a decorrere dal marzo 2010, da pagare entro il 5 di ogni mese al domicilio della creditrice, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 100 % delle spese straordinarie e respingendo la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento per la moglie; dalla separazione sono trascorsi i termini di legge senza esservi stata mai alcuna riconciliazione tra i coniugi;
sin dall'epoca della separazione ognuno dei coniugi provvede al proprio autonomo mantenimento;
il figlio RI, ora divenuto maggiorenne, lavora ed è economicamente autosufficiente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e continua a lavorare senza soluzione di continuità.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato quanto dedotto dal ricorrente esponendo che: il ha pagato il Pt_1
mantenimento del figlio RI, sin dalla separazione, in maniera incostante;
dal 2018 il figlio ha vissuto presso l'abitazione paterna per circa un anno e mezzo, per poi tornare a vivere con la madre;
dal ritorno del figlio a casa della madre, il non ha pagato più il mantenimento, se Pt_1 non qualche piccola cifra, “mancette” date direttamente al figlio per lo svago (uscite con gli amici ecc..); la ha affrontato negli anni diversi problemi economici, e a volte chiesto CP_1
aiuto alla sorella ed al nipote, i quali le hanno prestato, in qualche occasione, dei soldi per le esigenze primarie;
la si è sempre occupata personalmente del figlio e della casa;
il CP_1
si è dimostrato incostante anche nelle visite al figlio e disinteressato alle condizioni della Pt_1
casa coniugale;
la non ha mai voluto sporgere denunce querele per i suddetti CP_1
comportamenti del sempre e solo per non inasprire i rapporti;
la resistente ha investito Pt_1
tutti i suoi risparmi nei lavori per rendere abitabile la casa coniugale, per un equivalente di circa euro 24.000; la resistente negli anni ha sempre cercato lavoro, senza esito, anche condizionata dall'impossibilità di affidare il bambino ad altre persone, e dai problemi di salute, legati alla pagina 3 di 12 circolazione degli arti inferiori, che l'hanno costretta a un intervento chirurgico anni fa, non dimostratosi risolutivo, ma che non ha potuto ripetere e/o correggere per motivi economici e logistici;
nel 2018 ha lavorato presso con contratto a termine;
per sei mesi ha percepito CP_2 un reddito di cittadinanza;
attualmente non ha un'occupazione, in quanto i problemi di salute non le permettono ancora oggi di stare in piedi e affaticarsi;
la versa in uno stato di CP_1
bisogno; il figlio aveva un contratto a progetto fino al 20.2.22, e ha espresso il desiderio di studiare, pertanto non può essere considerato economicamente autosufficiente;
seppur nel corso di causa è emerso che il figlio ha svolto lavoretti a tempo determinato, egli non ha un'occupazione fissa e vive ancora stabilmente con la madre presso l'abitazione coniugale, viaggiando giornalmente per raggiungere i diversi posti di lavoro;
la resistente ed il figlio non hanno alcuna possibilità economica di reperire e mantenere un'altra abitazione, mentre il Pt_1
è già sistemato altrove da anni.
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 23-02-2022, il Presidente, ha sentito i coniugi ed ha esperito il tentativo di conciliazione e con ordinanza del 25-02-2022, ha revocato il contributo per il mantenimento del figlio RI posto a carico del ricorrente con la sentenza di separazione n. 7171/2010; ha mantenuto l'assegnazione della casa della casa coniugale alla ove continua ad abitare il CP_1
figlio RI e ha rinviato alla fase istruttoria assegnando i termini di rito.
Emessa sentenza parziale sullo status n. 527/2022 del 21-11-2022, istruita la causa con acquisizione documentale, alla udienza dell' 11 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Essendo stata già emessa la sentenza sullo status n. 527/2022 del 21-11-2022, il Collegio deve valutare le ulteriori domande proposte dalle parti.
1. Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_1
Con riguardo alla domanda della resistente con cui chiede che venga posto a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio, si evidenzia che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è consolidata nel ritenere che l'obbligo di mantenimento dei genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore pagina 4 di 12 età del figlio, sin quando lo stesso non completi, nei tempi ordinari, il percorso formativo dallo stesso prescelto, al fine di acquisire una capacità lavorativa idonea a renderlo autosufficiente;
ne consegue come l'inizio dello svolgimento di una attività lavorativa, conforme alla capacità lavorativa acquisita, consente di ritenere che la stessa si sia conclusa, con conseguente perdita del diritto al mantenimento (Cass. Civ. Ordinanza n. 19696 del 22 luglio
2019)
Inoltre, lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica. Secondo la Corte di Cassazione “se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine”. In tale visione, secondo la Cassazione, “la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione” (si vedano: Cass. 15 dicembre 2021, n. 40282; Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Riassumendo, alla stregua dei condivisi principi di legittimità, tra le evenienze che giustificano il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
la prosecuzione di studi ultra liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso di tempo in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
la mancanza di un qualsiasi pagina 5 di 12 lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto al mantenimento - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
E' opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa." (cfr.Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza 20/09/2023, n. 26875,).
Orbene, nel caso di specie, dalle circostanziate allegazioni risulta che il figlio si è inserito nel mondo del lavoro da tempo svolgendo attività retribuita, e ciò denota la capacità del ragazzo di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi dalla condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza;
dagli atti risulta, infatti, che lo stesso ha stipulato in data 29/07/2021 un contratto di lavoro con Controparte_3
(soggetto promotore) e OR VE IN SR con durata contrattuale dal
[...]
01/08/2021 al 31/01/2022, per lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare con orario settimanale di 40 ore, nell'attività economica del supermercato, come commesso di banco e commesso di vendita, per acquisire competenze commerciale e affiancamento al personale aziendale, ricevendo un'indennità mensile lorda di euro 800,00; in seguito ha sottoscritto un contratto di lavoro con (soggetto promotore) e OT Controparte_4
ER TA SR (soggetto ospitante) per la durata di 3 mesi - dal 01/08/2022 al
31/10/2022 - con orario settimanale di 40 ore, svolgendo il tirocinio extracurricolare per pagina 6 di 12 apprendere la mansione di commesso delle vendite di articoli sportivi, ricevendo un'indennità di partecipazione pari ad importo mensile lordo di euro 800,00 e poi ha sottoscritto un contratto di lavoro part-time a tempo determinato con Foot CK AL srl, con orario lavorativo di 20 ore settimanali e durata del rapporto dal 09/11/2022 al 31/01/2023, ricoprendo la qualifica di addetto alle vendite, con il trattamento economico di euro 763,97 lordi mensili per 14 mensilità.
Alla luce della situazione lavorativa appena esposta e considerato che il ragazzo ha 24 anni e che dagli atti non risulta che egli frequenti alcun corso di studi, questo Tribunale ritiene che possa escludersi il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio il quale è ormai un ragazzo adulto immesso nel mondo del lavoro e in grado di provvedere autonomamente a sé stesso come dimostrano i plurimi contratti stipulati.
Deve conseguentemente essere confermata la revoca del contributo al mantenimento del figlio, già disposto dal Presidente con i provvedimenti presidenziali.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa famigliare, articolata da parte resistente, giova sul punto rammentare che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito,
"La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexiesc.c." (cfr., ex multis ,Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Di conseguenza, in difetto di prole minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve essere revocata l'assegnazione alla moglie della casa familiare sita in Fara in Sabina (RI), fraz. Campomaggiore, via Enrico IV n. 19, a Controparte_1
2.Assegno di divorzio
Quanto alla domanda avanzata dalla resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia, va evidenziato, preliminarmente, che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto pagina 7 di 12 della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n.
14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
Come precisato dalla recente Cass., SU, n. 32914 del 2022 (richiamata, in parte qua, nella più recente Cass. n. 8764 del 2023), circa gli effetti della separazione e del divorzio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (...). Invece, l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o, meglio, perequativo compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno”.
In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia, o meno, il frutto delle scelte pagina 8 di 12 comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. (...).
L'indirizzo interpretativo inaugurato dalla già descritta decisione resa da Cass., SU, n. 18287 del
2018, è stato successivamente seguito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23977 del
2022; Cass., SU, n. 32914 del 2022; Cass. n. 1996 del 2023; Cass. n. 2669 del 2023; Cass. n.
5395 del 2023; Cass. n. 9104 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass., n. 11832 del 2023; Cass.
n. 12708 del 2023; Cass. n. 13224 del 2023), la quale, peraltro, ha opinato pure che "Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali
e reddituali, la cui prova spetta al richiedente" (cfr. Cass. n. 29920 del 2022, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 23583 del 2022; Cass. n. 38362 del 2021).
Quanto all'accertamento dei redditi delle parti occorre guardare in primo luogo alla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n.
19446) ma occorre anche tenere conto di tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti. Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez.
I 5.11.2007 n. 23051).
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che il ricorrente ha dichiarato i seguenti redditi annui: euro 33.041,44 (anno di imposta 2020) ; euro 33.781,17 (anno di imposta
2019); euro 33.316,14 (anno di imposta 2018); a seguito della separazione lo stesso si è trasferito in un'altra abitazione per la quale paga un canone di locazione mensile pari ad euro
660,00.
La resistente, a sostegno della domanda di assegno divorzile, ha dedotto: di essere priva di un'occupazione e di non essere riuscita negli anni a reperire un lavoro, prestandosi solo a sporadiche attività; che già al momento della separazione svolgeva lavori saltuari;
di aver percepito un reddito di cittadinanza;
che nel 2018 ha lavorato presso con contratto a CP_2
pagina 9 di 12 termine;
di non aver potuto proporre in passato candidature per lavori con turni in quanto il figlio era piccolo ed anche per i problemi di salute che non le permettono ancora oggi di stare in piedi e affaticarsi. In sede di interrogatorio formale la stessa ha dichiarato di svolgere qualche lavoretto occasionale come donna delle pulizie, per il quale percepisce circa euro 200 al mese.
La stessa ha prodotto la dichiarazione ISEE del 2022, pari a euro 1.553,63; la dichiarazione
ISEE del 2021, pari a euro 2.261,78; la dichiarazione ISEE del 2020 pari a euro 4.696,56.
Invero, pur dandosi atto di una situazione di squilibrio economico, reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi tanto non è, di per sé, sufficiente, ad avviso del Collegio, a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente atteso che, alla luce dei principi sopra richiamati, in presenza del suddetto squilibrio, occorre verificare: se esso, in termini di correlazione causale, sia, o meno, il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato anche il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi;
la impossibilità, per la odierna resistente, per ragioni oggettive, di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati. Il tutto, peraltro, tenendo conto che, come puntualizzato dalla già citata Cass., SU, n. 18287 del 2018, i criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an del riconoscimento dell'assegno de quo, sia per determinarne il quantum.
In quest'ottica, allora, viene intanto in rilievo la durata brevissima del matrimonio (circa 6 anni)
e già solo per questo, si rivela del tutto ragionevole la conclusione per cui lo squilibrio suddetto, in termini di correlazione causale, non può sicuramente ricondursi, stante la descritta, breve durata del matrimonio, a scelte comuni di conduzione della vita familiare, eventualmente comportanti anche il sacrificio di aspettative lavorative e professionali (nemmeno concretamente allegate nello specifico, ancor prima che dimostrate) della resistente, evidentemente derivando esso esclusivamente dalle rispettive condizioni dei coniugi anteriori al matrimonio stesso.
Inoltre, la stessa ha documentato di avere problemi di salute, ma non ha dimostrato che da tali problemi ne derivi una incapacità lavorativa;
peraltro, la ha allegato di non avere CP_1
ricevuto dal marito l'assegno di mantenimento del figlio da quando lo stesso nel 2018 ha vissuto presso l'abitazione paterna per circa un anno e mezzo e di avere anche investito tutti i propri risparmi sulla casa coniugale per un equivalente di circa 24.000, il che fa presumere che ella abbia potuto contare su altre entrate per il proprio sostentamento se, pur svolgendo lavori saltuari, è stata anche in grado di risparmiare. Infine, non può non rilevarsi che la separazione è
pagina 10 di 12 molto risalente (2010) e che da allora la resistente non ha avanzato richieste economiche per sé a riprova che da allora e per tutti questi anni la stessa è stata in grado di sostenersi.
Orbene, applicati i condivisibili parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile e valutate tutte le circostanze del caso concreto, ritiene il Collegio che non possa sostenersi che sia emersa la oggettiva inadeguatezza della situazione economica della resistente, a prescindere dal pregresso tenore di vita, né soprattutto che sussista una impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, impossibilità derivante anche da pregresse scelte collocabili nel modello familiare adottato dai coniugi nel corso del matrimonio e tali da condizionare realmente le prospettive di vita future della richiedente l'assegno e che non vi siano i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno con funzione assistenziale, considerata anche la brevissima durata del matrimonio e il presumibile contributo apportato dalla stessa al nucleo familiare attraverso il lavoro casalingo.
La domanda volta al conseguimento di assegno divorzile deve essere conseguentemente respinta.
Inammssibile è la domanda svolta in via subordinata di porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagare un canone di locazione per la resistente.
In ragione della natura necessaria della pronuncia di divorzio e della soccombenza della resistente sulle domande di contributo al mantenimento per sé e per il figlio, le spese di lite vanno poste per metà a suo carico e compensate per il resto;
vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014 aggiornato dal D.M. n. 147 del
2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento complessità bassa, del tipo e delle questioni svolte e applicando valori compresi tra i minimi e i medi ivi previsti relativi alla fase di studio (euro 1.276), introduttiva (euro 903) e decisionale (euro 2.179) e minimi per la fase istruttoria e di trattazione (euro 903) del giudizio di cognizione.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, vista la sentenza non definitiva n. 527/2022 pubblicata il 24.11.2022, così dispone:
- dichiara cessato l'obbligo a carico di di provvedere al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario del figlio e, per l'effetto, revoca il contributo di Persona_1
mantenimento posto a suo carico con la sentenza n. 7171/2010;
- revoca l'assegnazione a della casa coniugale sita in Fara in Sabina (RI), fraz. Controparte_1
Campomaggiore, via Enrico IV n. 19;
pagina 11 di 12 - rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
- condanna alla refusione di metà delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano, per questa quota, in euro 2.630,50, oltre Iva e Cpa e spese Parte_1 generali 15% come per legge e compensa l'altra metà.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 12 di 12