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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1606/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1606/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. STRAMMIELLO MICHELANGELO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MANGANATI MICHELA.
Per l'avv. CHIERCHIA BRUNELLA, oggi sostituito dall'avv. Parte_2
COLOMBI STEFANIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1606/2024 promossa da:
, (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Roma n. 70, rappresentata e difesa dall'avv. STRAMMIELLO MICHELANGELO (c.f.
) e presso di lui domiciliata in Modena, viale Verdi n. 48; C.F._2
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede in Milano Corso Vittorio Emanuele Parte_2 P.IVA_1
24/28, e per essa quale mandataria, (c.f. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Milano via Paolo da Cannobio 33, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNELLA CHIERCHIA (c.f. e dall'Avv. PAOLA C.F._3
PRANZO (c.f. ), con domicilio eletto presso l'avv. Stefania Colombi con CodiceFiscale_4
studio sito in Cremona – 26100 - via Trecchi 19;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso Parte_1
il precetto notificatole in data 3/9/2024 da e per essa la mandataria Parte_2 CP_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE,
[...]
URGENTE IN DIRITTO RICHIESTA DI FISSAZIONE UDIENZA EX ARTICOLO 649 C.P.C. SI
CHIEDE AL GIUDICE DI SOSPENDERE LA FASE di esecutività del precetto PURE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 649 C.P.C., esistendone in presupposti di diritto di fumus boni iuris e periculum in mora, per cui , una volta iscritto a ruolo il procedimento Controparte_2
pagina 2 di 6 fissi con decreto di comparizione da fare notificare a mezzo pec dal ricorrente alle controparti
UDIENZA DI SOSPENSIONE DEL PRECETTO, all'esito della quale udienza, previa discussione pure con note scritte o in presenza DISPONGA LA SOSPENSIONE DEL PRECETTO, sia dando atto di analoga richiesta in appello con procedimento radicato avanti alla Corte di Appello di Brescia, sezione civile ed imprese di Brescia con udienza al 19 novembre 2024, sia sino all'esito del predetto procedimento di appello;
NEL MERITO IN DIRITTO in VIA ALTRETTANTO PRELIMINARE sempre preliminarmente previa continuazione del procedimento di opposizione SI SOLLEVA ECCEZIONE DI
INCOMPETENZA TERRITORIALE, sia perché non è rispettato l'articolo 480 comma 2 c.p.c., sia perché l'intera vicenda deriva da una apertura di un contratto del conto corrente, SI CHIEDE CHE
ALLA PRIMA UDIENZA SIA DELIBATA D'UFFICIO LA PREDETTA INCOMPETENZA
TERRITORIALE E COME TALE SI FISSI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
SULLA PREDETTA ECCEZIONE, come tale che NON VENGA CONCESSA L'EFFICACIA
ESECUTIVA DEL PRECETTO OPPOSTO e questo sino alla sentenza ed alle declaratorie di rito, MA SIA AL CONTEMPO DICHIARATA L'INCOMPETENZA
TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI CREMONA, ad emettere, decidere sulla predetta eccezione, sia perché non vi sono beni della debitrice in Cremona, sia per tutti i fatti richiamati;
e come tale il
Giudice si dichiari incompetente per violazione dell'articolo 480 comma 2 c.p.c. come parimenti dell'articolo 13 del contratto di conto corrente e per tutti i motivi come raffigurati nella narrativa dell'atto e ivi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN VIA ALTRETTANTO PRELIMINARE, nel caso in cui la S.V. ritenga in tema di competenza, SIA ALTRESI' DICHIARATA VIGENTE la competenza funzionale prevalente su quella territoriale essendo una parte della somma ingiunta garantita da fideiussioni e come tale sottratta per legge alla cognizione del Giudice adito, ma in tema è sancita una competenza funzionale obbligatoria non derogabile in capo al Tribunale delle Imprese di
Milano, Voglia sospendere il presente procedimento e concedere un termine di rito congruo per riassumere il presente procedimento avanti al Tribunale ritenuto competente, onerando degli incombenti relativi lo scrivente legale, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertata quanto sopra, all'esito dell'instaurando procedimento, Dichiarare nullo e di nessun effetto il precetto ivi opposto e come identificato nell'epigrafe dell'atto e comunque dichiararsi nullo lo stesso poiché il credito azionato non è dovuto, dichiarare che detto credito di Euro 88142,53 non sia dovuto così come neppure le ulteriori cifre ascritte ed addebitate dal momento che esse risultano del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa e successivamente nella capitolazione in fatto ed in diritto, motivi tutti che si intendono ivi richiamati ed integralmente riproposti e ritrascritti e di cui ai punti esposti nella narrativa del presente atto
pagina 3 di 6 comunque IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita e per essa la mandataria , in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Cremona, essendo competente il Tribunale di Brescia;
2) in via gradatamente pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
per l'effetto, respingere il ricorso avversario, ovvero, in subordine, disporre la rinnovazione
[...]
della notifica del ricorso nei confronti del , in qualità di Ufficiale di Governo, e Controparte_4 del , ai sensi e agli effetti dell'art. 4, L. n. 260/1958; 3) in via principale, nel Controparte_5
merito, respingere il ricorso avversario;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19/11/2024 (nell'ambito del subprocredimento cautelare creato per la discussione sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo), il
Giudice ha rigettato la suddetta istanza.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 27/3/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente decisione.
In via preliminare, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito dall'opponente, già rilevata con l'ordinanza del 19/11/2024 all'esito della prima udienza di comparizione.
L'incompetenza qui dichiarata non riguarda tuttavia quella del giudice dell'esecuzione relativa all'elezione di domicilio svolta dal creditore nel precetto (Tribunale di Monza) né quella del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (Tribunale di Cremona), invocata dall'opponente, ma quella – preliminare all'esame degli ulteriori motivi di opposizione – del giudice dell'opposizione a precetto
(Tribunale di Cremona) adito dal medesimo opponente. ha adito, con l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. il Tribunale di Cremona Parte_1
quale giudice che ha emesso la sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato con il precetto impugnato, ma tale individuata competenza non trova riscontro in alcuna norma.
Viceversa, avendo il creditore nel precetto impugnato effettuato la dichiarazione di elezione di domicilio in Monza, luogo pacificamente estraneo alla competenza del giudice dell'esecuzione, la debitrice (per contestare tale collegamento, come ha inteso fare con l'opposizione) avrebbe dovuto proporre l'opposizione innanzi all'ufficio giudiziario di notifica del precetto (ossia il Tribunale di pagina 4 di 6 Parma, nella cui circoscrizione ricade il Comune di residenza della debitrice, ) ex art. Controparte_6
480 comma 3 ultima parte c.p.c., e non innanzi al Tribunale di Cremona.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, all'anomalia relativa all'elezione del domicilio nel precetto
“ai sensi dell'art. 480 cod.proc. civ., consegue l'inefficacia della sola dichiarazione di (residenza ovvero) elezione di domicilio, non dell'intero precetto (non essendo prevista l'elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la validità dell'intimazione), ed esclusivamente ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'opposizione preventiva, restando essa pienamente valida ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione” (Cass. ord.
8024/2021).
Inoltre, l'elezione di domicilio cd. siccome rivelatasi priva di collegamenti con il luogo della Pt_3
(possibile) esecuzione, che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili (compreso quello di notifica del precetto), né, infatti, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, né, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l'affermato debitore, di notificare lì l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., durante il cui giudizio l'intimante, per mantenere efficacia all'elezione, e dunque consolidare il radicamento di quella competenza, potrà e dovrà dimostrare l'ubicazione dei discussi cespiti (Cass., 09/08/2016, n.
16649, Cass., 14/12/2017, n. 30141).
Per cui, a differenza della mancata dichiarazione di elezione di domicilio del precetto, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in un Comune non rientrante nella circoscrizione di uno degli
Uffici giudiziari potenzialmente competenti per l'esecuzione, invece, non è una facoltà del creditore, ma una violazione del precetto normativo (come individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), costituendo, dunque, un vizio di detta dichiarazione, quale atto difforme dal modello legale, e – solo nel caso in cui il debitore, come nel caso di specie, intenda contestare appunto il collegamento del luogo dell'elezione con il luogo dell'esecuzione, egli dovrà proporre l'opposizione a precetto (come nel caso di assenza totale dell'elezione di domicilio) innanzi al Giudice del luogo della notifica del precetto (v. Cass., ord. citata).
Si precisa che le parti, pur rilevata l'incompetenza del Tribunale adito sin dall'ordinanza del
19/11/2024, nulla hanno ritenuto di aggiungere od osservare sul punto, non avendo neppure depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 5 di 6 In conclusione, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Cremona in favore di quella del
Tribunale di Parma, quale giudice del luogo di notifica del precetto.
Le spese di lite (che vanno liquidate anche nel caso di pronuncia sull'incompetenza, a seguito della riforma operata dalla L. n. 69/2009, secondo quanto statuito da Cass. n. 21565/2011) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 37/2018 e successive modificazioni (con esclusione della fase istruttoria, non avendo le parti depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., e con riduzione al minimo della fase decisionale, svoltasi ex art. 281 sexies c.p.c.).
Non essendo stati valutati i motivi di merito dell'opposizione, non sussistono nel presente giudizio i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella causa civile iscritta al n. 1606/2024 RG:
DICHIARA la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Parma.
FISSA il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente.
CONDANNA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.307,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 27 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1606/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. STRAMMIELLO MICHELANGELO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MANGANATI MICHELA.
Per l'avv. CHIERCHIA BRUNELLA, oggi sostituito dall'avv. Parte_2
COLOMBI STEFANIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1606/2024 promossa da:
, (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Roma n. 70, rappresentata e difesa dall'avv. STRAMMIELLO MICHELANGELO (c.f.
) e presso di lui domiciliata in Modena, viale Verdi n. 48; C.F._2
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede in Milano Corso Vittorio Emanuele Parte_2 P.IVA_1
24/28, e per essa quale mandataria, (c.f. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Milano via Paolo da Cannobio 33, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNELLA CHIERCHIA (c.f. e dall'Avv. PAOLA C.F._3
PRANZO (c.f. ), con domicilio eletto presso l'avv. Stefania Colombi con CodiceFiscale_4
studio sito in Cremona – 26100 - via Trecchi 19;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso Parte_1
il precetto notificatole in data 3/9/2024 da e per essa la mandataria Parte_2 CP_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE,
[...]
URGENTE IN DIRITTO RICHIESTA DI FISSAZIONE UDIENZA EX ARTICOLO 649 C.P.C. SI
CHIEDE AL GIUDICE DI SOSPENDERE LA FASE di esecutività del precetto PURE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 649 C.P.C., esistendone in presupposti di diritto di fumus boni iuris e periculum in mora, per cui , una volta iscritto a ruolo il procedimento Controparte_2
pagina 2 di 6 fissi con decreto di comparizione da fare notificare a mezzo pec dal ricorrente alle controparti
UDIENZA DI SOSPENSIONE DEL PRECETTO, all'esito della quale udienza, previa discussione pure con note scritte o in presenza DISPONGA LA SOSPENSIONE DEL PRECETTO, sia dando atto di analoga richiesta in appello con procedimento radicato avanti alla Corte di Appello di Brescia, sezione civile ed imprese di Brescia con udienza al 19 novembre 2024, sia sino all'esito del predetto procedimento di appello;
NEL MERITO IN DIRITTO in VIA ALTRETTANTO PRELIMINARE sempre preliminarmente previa continuazione del procedimento di opposizione SI SOLLEVA ECCEZIONE DI
INCOMPETENZA TERRITORIALE, sia perché non è rispettato l'articolo 480 comma 2 c.p.c., sia perché l'intera vicenda deriva da una apertura di un contratto del conto corrente, SI CHIEDE CHE
ALLA PRIMA UDIENZA SIA DELIBATA D'UFFICIO LA PREDETTA INCOMPETENZA
TERRITORIALE E COME TALE SI FISSI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
SULLA PREDETTA ECCEZIONE, come tale che NON VENGA CONCESSA L'EFFICACIA
ESECUTIVA DEL PRECETTO OPPOSTO e questo sino alla sentenza ed alle declaratorie di rito, MA SIA AL CONTEMPO DICHIARATA L'INCOMPETENZA
TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI CREMONA, ad emettere, decidere sulla predetta eccezione, sia perché non vi sono beni della debitrice in Cremona, sia per tutti i fatti richiamati;
e come tale il
Giudice si dichiari incompetente per violazione dell'articolo 480 comma 2 c.p.c. come parimenti dell'articolo 13 del contratto di conto corrente e per tutti i motivi come raffigurati nella narrativa dell'atto e ivi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN VIA ALTRETTANTO PRELIMINARE, nel caso in cui la S.V. ritenga in tema di competenza, SIA ALTRESI' DICHIARATA VIGENTE la competenza funzionale prevalente su quella territoriale essendo una parte della somma ingiunta garantita da fideiussioni e come tale sottratta per legge alla cognizione del Giudice adito, ma in tema è sancita una competenza funzionale obbligatoria non derogabile in capo al Tribunale delle Imprese di
Milano, Voglia sospendere il presente procedimento e concedere un termine di rito congruo per riassumere il presente procedimento avanti al Tribunale ritenuto competente, onerando degli incombenti relativi lo scrivente legale, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertata quanto sopra, all'esito dell'instaurando procedimento, Dichiarare nullo e di nessun effetto il precetto ivi opposto e come identificato nell'epigrafe dell'atto e comunque dichiararsi nullo lo stesso poiché il credito azionato non è dovuto, dichiarare che detto credito di Euro 88142,53 non sia dovuto così come neppure le ulteriori cifre ascritte ed addebitate dal momento che esse risultano del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa e successivamente nella capitolazione in fatto ed in diritto, motivi tutti che si intendono ivi richiamati ed integralmente riproposti e ritrascritti e di cui ai punti esposti nella narrativa del presente atto
pagina 3 di 6 comunque IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita e per essa la mandataria , in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Cremona, essendo competente il Tribunale di Brescia;
2) in via gradatamente pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
per l'effetto, respingere il ricorso avversario, ovvero, in subordine, disporre la rinnovazione
[...]
della notifica del ricorso nei confronti del , in qualità di Ufficiale di Governo, e Controparte_4 del , ai sensi e agli effetti dell'art. 4, L. n. 260/1958; 3) in via principale, nel Controparte_5
merito, respingere il ricorso avversario;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19/11/2024 (nell'ambito del subprocredimento cautelare creato per la discussione sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo), il
Giudice ha rigettato la suddetta istanza.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 27/3/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente decisione.
In via preliminare, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito dall'opponente, già rilevata con l'ordinanza del 19/11/2024 all'esito della prima udienza di comparizione.
L'incompetenza qui dichiarata non riguarda tuttavia quella del giudice dell'esecuzione relativa all'elezione di domicilio svolta dal creditore nel precetto (Tribunale di Monza) né quella del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (Tribunale di Cremona), invocata dall'opponente, ma quella – preliminare all'esame degli ulteriori motivi di opposizione – del giudice dell'opposizione a precetto
(Tribunale di Cremona) adito dal medesimo opponente. ha adito, con l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. il Tribunale di Cremona Parte_1
quale giudice che ha emesso la sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato con il precetto impugnato, ma tale individuata competenza non trova riscontro in alcuna norma.
Viceversa, avendo il creditore nel precetto impugnato effettuato la dichiarazione di elezione di domicilio in Monza, luogo pacificamente estraneo alla competenza del giudice dell'esecuzione, la debitrice (per contestare tale collegamento, come ha inteso fare con l'opposizione) avrebbe dovuto proporre l'opposizione innanzi all'ufficio giudiziario di notifica del precetto (ossia il Tribunale di pagina 4 di 6 Parma, nella cui circoscrizione ricade il Comune di residenza della debitrice, ) ex art. Controparte_6
480 comma 3 ultima parte c.p.c., e non innanzi al Tribunale di Cremona.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, all'anomalia relativa all'elezione del domicilio nel precetto
“ai sensi dell'art. 480 cod.proc. civ., consegue l'inefficacia della sola dichiarazione di (residenza ovvero) elezione di domicilio, non dell'intero precetto (non essendo prevista l'elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la validità dell'intimazione), ed esclusivamente ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'opposizione preventiva, restando essa pienamente valida ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione” (Cass. ord.
8024/2021).
Inoltre, l'elezione di domicilio cd. siccome rivelatasi priva di collegamenti con il luogo della Pt_3
(possibile) esecuzione, che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili (compreso quello di notifica del precetto), né, infatti, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, né, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l'affermato debitore, di notificare lì l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., durante il cui giudizio l'intimante, per mantenere efficacia all'elezione, e dunque consolidare il radicamento di quella competenza, potrà e dovrà dimostrare l'ubicazione dei discussi cespiti (Cass., 09/08/2016, n.
16649, Cass., 14/12/2017, n. 30141).
Per cui, a differenza della mancata dichiarazione di elezione di domicilio del precetto, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in un Comune non rientrante nella circoscrizione di uno degli
Uffici giudiziari potenzialmente competenti per l'esecuzione, invece, non è una facoltà del creditore, ma una violazione del precetto normativo (come individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), costituendo, dunque, un vizio di detta dichiarazione, quale atto difforme dal modello legale, e – solo nel caso in cui il debitore, come nel caso di specie, intenda contestare appunto il collegamento del luogo dell'elezione con il luogo dell'esecuzione, egli dovrà proporre l'opposizione a precetto (come nel caso di assenza totale dell'elezione di domicilio) innanzi al Giudice del luogo della notifica del precetto (v. Cass., ord. citata).
Si precisa che le parti, pur rilevata l'incompetenza del Tribunale adito sin dall'ordinanza del
19/11/2024, nulla hanno ritenuto di aggiungere od osservare sul punto, non avendo neppure depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 5 di 6 In conclusione, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Cremona in favore di quella del
Tribunale di Parma, quale giudice del luogo di notifica del precetto.
Le spese di lite (che vanno liquidate anche nel caso di pronuncia sull'incompetenza, a seguito della riforma operata dalla L. n. 69/2009, secondo quanto statuito da Cass. n. 21565/2011) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 37/2018 e successive modificazioni (con esclusione della fase istruttoria, non avendo le parti depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., e con riduzione al minimo della fase decisionale, svoltasi ex art. 281 sexies c.p.c.).
Non essendo stati valutati i motivi di merito dell'opposizione, non sussistono nel presente giudizio i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella causa civile iscritta al n. 1606/2024 RG:
DICHIARA la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Parma.
FISSA il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente.
CONDANNA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.307,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 27 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 6 di 6