Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6247/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NICOLINI ALESSANDRA
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NICOLINI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che che la S.V. Ill.ma voglia dichiarare la loro separazione per mutuo consenso, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove meglio ritenuto opportuno salvo l'onere di darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio.
2. I figli saranno affidati in via congiunta ad entrambi i genitori con ampia disponibilità a collaborare reciprocamente per la cura, l'educazione e la miglior crescita. I figli saranno prevalentemente collocati presso la madre nell'abitazione di Roncoferraro (MN), Via IV Novembre n. 34.
3. I figli potranno stare con il padre ogniqualvolta gli stessi lo vorranno, compatibilmente con gli impegni lavorativi e previo accordo dei genitori. Ad anni alterni i figli staranno il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e Pasqua con un genitore nonché con il padre tre settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordare entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento ove si recheranno con i figli. Nei giorni festivi non indicati, il padre starà con i figli secondo la normale calendarizzazione settimanale. I genitori potranno diversamente concordarsi di volta in volta con preavviso di almeno 48 ore.
4. si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli, la somma mensile di €660,00 (€220,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2024, oltre spese straordinarie come di seguito elencate e regolamentate. La somma di cui sopra prevista per il contributo al mantenimento dei figli andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo l'omologa della separazione. Le detrazioni fiscali per i figli a carico, gli assegni familiari e i contributi tutti saranno a favore interamente della sig.ra . Parte_1 I coniugi convengono che nell'assegno di mantenimento sono comprese le seguenti spese: vitto, utenze abitazione, abbigliamento necessario, materiale scolastico di cancelleria non di inizio anno, medicinali da banco non prescritti per patologie ordinarie e/o stagionali, spese di trasporto urbano extrascolastico, carburante, ricarica cellulare, parrucchiere ed estetista, attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviale).
5. Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno le spese straordinarie necessaria per la prole secondo il seguente schema “Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio”, Prot. n. 1972/2024 U.:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per
2 tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di €500,00 (cinquecento,00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare;
del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6. Le auto e le moto resteranno di proprietà esclusiva delle parti così come intestate nei libretti di circolazione.
7. I coniugi prestano il reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto/carta d'identità dei figli minori.
8. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio
3 in Mantova in data 22/12/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 136 parte II, serie C, anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 3.4.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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