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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2336/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14498/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2006-3T-001314-000001-2022-025 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 parte ricorrente ha contestato l'atto in epigrafe, portante la richiesta di imposta di registro anno 2022, per complessivi euro 87,00.
In particolare, parte ricorrente ha precisato che il contratto oggetto di contestazione è stato cessato nell'anno
2017, ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 9.10.2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP2 di
Roma, comunicando di aver annullato l'atto impugnato e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto innanzi, che non risulta oggetto di successive contestazioni di parte ricorrente, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, Sez. 11, in composizione monocratica, preso atto di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate DP 2 Roma, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Cosi deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026. Il Giudice monocratico
AN MO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14498/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2006-3T-001314-000001-2022-025 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 parte ricorrente ha contestato l'atto in epigrafe, portante la richiesta di imposta di registro anno 2022, per complessivi euro 87,00.
In particolare, parte ricorrente ha precisato che il contratto oggetto di contestazione è stato cessato nell'anno
2017, ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 9.10.2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP2 di
Roma, comunicando di aver annullato l'atto impugnato e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto innanzi, che non risulta oggetto di successive contestazioni di parte ricorrente, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, Sez. 11, in composizione monocratica, preso atto di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate DP 2 Roma, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Cosi deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026. Il Giudice monocratico
AN MO