TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9497 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla sca- denza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 18486 anno 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso unitamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Pier Paolo Zambardino e
Florida Iervolino presso i quali elett.te domicilia, in Giugliano (NA), alla via Ripuaria, 149
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 parte ricorrente esponeva di aver ottenuto il ri- conoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità in virtù di decreto di omologa n. R.G.
20479/25 emesso dal giudice del Lavoro, dott. Scognamiglio, in data 21/05/2025 e con decor- renza del beneficio in questione dal 17/02/2021. Deduceva che, nonostante le comunicazioni ricevute dall' in merito alla avvenuta liquidazione della prestazione e dei relativi arretrati, CP_1
1 alla data del deposito del ricorso non aveva ancora ricevuto il pagamento degli importi dovuti.
Chiedeva quindi, all'adito Tribunale: “a) In via principale dichiarare e confermare il diritto del ri- corrente all'assegno ordinario di invalidità dal 1/03/2021 al 31/05/2025 (cfr. TE08 allegato) e per il futuro oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
b) condannare l al pagamento imme- CP_1 diato della somma di € 33.116,67 per ratei di assegno ordinario di invalidità dal 01/03/2025 al
31/05/2025 (cfr. TE08 allegato) oltre interessi maturandi sino al soddisfo;
c) Condannare l al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione ai sottoscritti pro- curatori per averne fattone anticipo” CP_ Si costituiva l' rilevando che il ricorso era stato depositato in violazione dell'articolo 14 del D.L. n° 669/96 convertito in L. n° 30/1997, come modificato dall'art. 44 comma III lett.
A) del D.L. n. 269/03 (conv. in L. n. 326/03), il quale dispone che: “le amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provve- dimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del ti- tolo esecutivo”. Precisava, inoltre, che gli importi dovuti erano stati versati al ricorrente in da- ta 14.08.2025 e cioè entro 120 giorni dal deposito del decreto di omologa. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese del giudizio. Nelle note depositate in data
17.12.2025 parte ricorrente riconosceva l'errore in cui era incorsa nel computo dei termini, confermando, al contempo, l'avvenuto pagamento da parte dell' convenuto degli im- CP_1 porti dovuti. Chiedeva, pertanto, la definizione del presente giudizio con spese di lite compen- sate.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
2 Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha già versato, nei termini di legge, gli im- porti dovuti al ricorrente.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla sca- denza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 18486 anno 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso unitamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Pier Paolo Zambardino e
Florida Iervolino presso i quali elett.te domicilia, in Giugliano (NA), alla via Ripuaria, 149
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 parte ricorrente esponeva di aver ottenuto il ri- conoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità in virtù di decreto di omologa n. R.G.
20479/25 emesso dal giudice del Lavoro, dott. Scognamiglio, in data 21/05/2025 e con decor- renza del beneficio in questione dal 17/02/2021. Deduceva che, nonostante le comunicazioni ricevute dall' in merito alla avvenuta liquidazione della prestazione e dei relativi arretrati, CP_1
1 alla data del deposito del ricorso non aveva ancora ricevuto il pagamento degli importi dovuti.
Chiedeva quindi, all'adito Tribunale: “a) In via principale dichiarare e confermare il diritto del ri- corrente all'assegno ordinario di invalidità dal 1/03/2021 al 31/05/2025 (cfr. TE08 allegato) e per il futuro oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
b) condannare l al pagamento imme- CP_1 diato della somma di € 33.116,67 per ratei di assegno ordinario di invalidità dal 01/03/2025 al
31/05/2025 (cfr. TE08 allegato) oltre interessi maturandi sino al soddisfo;
c) Condannare l al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione ai sottoscritti pro- curatori per averne fattone anticipo” CP_ Si costituiva l' rilevando che il ricorso era stato depositato in violazione dell'articolo 14 del D.L. n° 669/96 convertito in L. n° 30/1997, come modificato dall'art. 44 comma III lett.
A) del D.L. n. 269/03 (conv. in L. n. 326/03), il quale dispone che: “le amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provve- dimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del ti- tolo esecutivo”. Precisava, inoltre, che gli importi dovuti erano stati versati al ricorrente in da- ta 14.08.2025 e cioè entro 120 giorni dal deposito del decreto di omologa. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese del giudizio. Nelle note depositate in data
17.12.2025 parte ricorrente riconosceva l'errore in cui era incorsa nel computo dei termini, confermando, al contempo, l'avvenuto pagamento da parte dell' convenuto degli im- CP_1 porti dovuti. Chiedeva, pertanto, la definizione del presente giudizio con spese di lite compen- sate.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
2 Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha già versato, nei termini di legge, gli im- porti dovuti al ricorrente.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
3