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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3607/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Giudice, nel procedimento cautelare ex artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c. iscritto al R.G.N. 3607/2024, promosso da:
AVV. (C.F. ), in proprio, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 anche dall'Avv. Elena Barnini
- ricorrente
contro
P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Anna Indelicato e dall'Avv. Cristiana Carcelli
- resistente
a seguito dell'udienza del 26/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Ordinanza ex art. 700 c.p.c.
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 17/12/2024, l'Avv. ha adito il Tribunale di Pisa, Parte_1
chiedendo di ordinare, anche inaudita altera parte, alla società Controparte_1 di seguito, ”) “l'immediata eliminazione, e chiusura quindi delle due aperture effettuate
[...] CP_1 senza autorizzazione sopra il terrazzo, che costituisce pertinenza dell'appartamento, ubicato a Pisa,
Via S. Frediano, 5, ovvero quello identificato al N.C.E.U. del Comune di Pisa al foglio 121, particella
257, sub. 30, nonché l'eliminazione della trave in ferro, o cosa effettivamente sia, collocata in uno dei due fori quadrati aperti sotto una delle due aperture, di cui innanzi detto, posta addirittura sopra il suddetto terrazzo, e della incastellatura, e di quanto possa esservi stato, nelle more della decisione del Tribunale, collocato e/o sistemato all'interno”.
A sostegno della propria pretesa, ha dedotto:
- di essere proprietaria di tre appartamenti posti al piano primo di un edificio sito in Pisa, Via S.
Frediano n. 5, acquistati dalla società Fondiaria Paradisa S.r.l. con atto rogato dal Notaio in Per_1 data 17/10/2006, tra i quali l'unità abitativa identificata al N.C.E.U. del Comune di Pisa al foglio 121, particella 257, subalterno 30, dotato di un terrazzo di circa 40 mq;
- in data successiva al 31/3/2024, all'atto di rilascio dell'appartamento da parte dei precedenti conduttori, si avvedeva della presenza, sul proprio terrazzo, di una impalcatura installata senza alcun preavviso o autorizzazione da parte di , proprietaria dell'immobile su cui insiste l'estremità del CP_1
terrazzo, intenta in opere di ristrutturazione;
- l'impalcatura veniva successivamente rimossa solo in parte, con l'eliminazione degli appoggi diretti sul terrazzo, lasciando, tuttavia, “una situazione di pericolo per persone e cose” (cfr. p. 2, ricorso);
- inoltre, sulla parete antistante il terrazzo erano state realizzate due aperture, una di dimensioni più piccole e l'altra più ampia, prima inesistenti o comunque ampliate, su cui si poggiavano i piccioni, con conseguenti problematiche igieniche e danni alla pavimentazione;
- nei giorni 10 e 11 dicembre 2024, la nuova conduttrice dell'appartamento segnalava un ulteriore utilizzo illegittimo del terrazzo da parte di operatori incaricati da , con particolare riferimento CP_1
alla collocazione di una struttura metallica in prossimità del terrazzo, presumibilmente destinata ad ospitare un ascensore (doc. 14).
Tanto premesso, la ricorrente ha invocato la tutela cautelare atipica deducendo, da un lato, che la realizzazione delle suddette aperture – in particolare l'ampliamento di una preesistente, trasformata in una vera e propria finestra – consentirebbe un affaccio diretto sul terrazzo, determinando la creazione di una servitù di veduta lesiva del proprio diritto dominicale;
dall'altro, che l'installazione della struttura metallica a ridosso del terrazzo, all'interno della corte condominiale interna, della quale ella è comproprietaria, risulterebbe in contrasto con l'art. 1102 c.c., compromettendo l'utilizzabilità di parte del terrazzo ed integrando una indebita invasione della sua proprietà esclusiva, con conseguente limitazione della visuale e violazione delle distanze legali.
2. Costituitasi in giudizio, la società ha contestato Controparte_1
integralmente le pretese attoree, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha eccepito:
- l'insussistenza del requisito del periculum in mora, evidenziando che: i) al momento della proposizione del ricorso, le opere edilizie esterne risultavano già completate (doc. 1, fascicolo di parte resistente); ii) la discussione tra le parti sulle medesime questioni risultava pendente dal 2021 (docc.
5-8) e che, nel 2023, aveva comunicato all'Amministratore del Condominio l'intenzione di CP_1
eseguire i lavori, senza che alcuna opposizione fosse sollevata (doc. 9);
- gli interventi oggetto di contestazione erano stati eseguiti nel rispetto dei titoli edilizi e paesaggistici rilasciati dalle competenti autorità, su proprietà esclusiva della resistente e, comunque, con il preventivo assenso della ricorrente, espresso nell'atto di acquisto del 17/10/2006. 3. Con decreto del 18/12/2024, il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di provvedimenti inaudita altera parte. Successivamente, all'udienza del 23/1/2025, le parti hanno discusso il ricorso, al termine della quale sono stati assegnati termini per il deposito di memorie di replica.
**********
4. La tutela cautelare invocata dall'Avv. non può trovare accoglimento, risultando Pt_1
assorbente, rispetto ad ogni altra questione, il rilievo della carenza del presupposto del periculum in mora, atteso che non risultano in alcun modo provate l'“irreparabilità” e l'“imminenza” del pregiudizio dedotto.
5. Nel caso in esame, il pericolo cui la ricorrente teme di essere esposta è stato individuato – per come si legge nel suo atto introduttivo –, da un lato, nella lesione del proprio diritto dominicale derivante dalla costituzione di una servitù di veduta e dell'installazione di una struttura metallica in violazione delle distanze legali;
dall'altro, nel rischio che “il proseguire delle opere aggraverebbe la situazione di pericolo e di danno già esistente, per persone e cose”. Quest'ultimo aspetto è stato ulteriormente precisato nei successivi atti difensivi, nei quali la ricorrente ha evidenziato che, a causa delle opere realizzate dalla resistente, potrebbero “quotidianamente salire sul terrazzo di cui si discute, persone estranee- come hanno fatto in concreto i dipendenti e ciò anche con estrema facilità, visto CP_1
anche il mancato rispetto di ogni distanza, mettendosi in pericolo la stessa incolumità delle persone, che si trovano nell'appartamento di cui il terrazzo costituisce pertinenza, e per le cose, potendosi facilmente, anche con una semplice spallata, entrare anche nell'appartamento, visto che sul terrazzo si trova la porta-finestra del soggiorno con angolo cottura, il cui infisso esterno è costituito da una semplice persiana, considerato lo stato dei luoghi, potendosi così facilmente raggiungere anche altri appartamenti” (cfr. memoria del 13/2/2025).
5.1. Ebbene, l'asserito pregiudizio connesso alla limitazione del diritto di proprietà dell'Avv.
oltre a non essere individuato in maniera sufficientemente specifica, non assume il carattere Pt_1 di irreparabilità richiesto per l'adozione di un provvedimento d'urgenza, ben potendo la ricorrente ottenere adeguata tutela in sede di merito attraverso strumenti sia in forma specifica – con provvedimenti analoghi a quelli richiesti in via cautelare – sia in forma risarcitoria per equivalente.
Del resto, è noto che, in considerazione del fatto che i rimedi cautelari d'urgenza comportano l'adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all'esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell'art. 700 c.p.c. consente l'anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all'esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, risulti, altresì, irreparabile (ex multis, Trib. Vasto, 11/10/2019). Trattasi di ipotesi che nella specie non ricorre, in quanto la ricorrente si è limitata ad affermare che l'ampliamento delle aperture e l'installazione della struttura metallica inciderebbero sul proprio diritto di godimento, senza tuttavia fornire adeguata prova della concreta irreparabilità del danno né della sua effettiva configurazione. Peraltro, dagli atti emerge che, nonostante l'esecuzione degli interventi contestati, l'appartamento è stato regolarmente locato, circostanza che appare incompatibile con l'asserita compromissione irreversibile della sua fruibilità (cfr. p. 3, ricorso).
Inoltre, l'imminenza del pregiudizio è smentita dall'inerzia serbata dalla ricorrente, la quale era conoscenza dell'inizio degli interventi contestati almeno dalla fine di marzo 2024, allorché rilevava la presenza dell'impalcatura installata sul proprio terrazzo.
Del pari, non è ravvisabile il periculum in mora nella dedotta circostanza secondo cui il proseguimento delle opere aggraverebbe una situazione di pericolo e di danno già esistente, per persone e cose. In primo luogo, dagli atti non emerge alcuna prova concreta dell'effettiva e attuale esistenza di un pericolo riconducibile agli interventi edilizi eseguiti, posto che la documentazione fotografica prodotta si limita a dimostrare l'esecuzione di opere edili senza fornire elementi oggettivi circa la loro pericolosità. In secondo luogo, considerato che i lavori risultano ultimati – come attestato dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 1, fascicolo di parte resistente) – si ritiene, in assenza di prova contraria, che il cantiere non possa più costituire fonte di pericolo.
Peraltro, laddove si ritenesse che i lavori siano ancora in corso, sorgerebbero dubbi in merito all'ammissibilità stessa dello strumento cautelare azionato per difetto del requisito della residualità, risultando più appropriato il ricorso alla tutela specifica prevista dall'art. 1171 c.c. per la denuncia di nuova opera.
Quanto, infine, al preteso pericolo per l'incolumità delle persone che occupano l'appartamento cui accede il terrazzo, tale timore appare meramente ipotetico e, allo stato, privo di adeguato riscontro, atteso che – come evidenziato dalla resistente (cfr. p. 7, comparsa di costituzione) – il terrazzo e la struttura metallica si trovano all'interno della chiostra condominiale, accessibile esclusivamente dal portone principale dell'edificio, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva dei proprietari e degli abitanti dell'immobile. Ne consegue che il paventato rischio di accesso da parte di estranei appare del tutto congetturale e, comunque, non imputabile direttamente alla condotta della resistente.
Alla luce di quanto esposto, la carenza del requisito del periculum in mora comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione relativa al fumus boni iuris, con conseguente rigetto del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile basso, applicati i valori minimi in ragione della ridotta attività espletata.
p.q.m.
- respinge la domanda cautelare avanzata da;
Parte_1
- condanna a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.608,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 28/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Giudice, nel procedimento cautelare ex artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c. iscritto al R.G.N. 3607/2024, promosso da:
AVV. (C.F. ), in proprio, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 anche dall'Avv. Elena Barnini
- ricorrente
contro
P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Anna Indelicato e dall'Avv. Cristiana Carcelli
- resistente
a seguito dell'udienza del 26/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Ordinanza ex art. 700 c.p.c.
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 17/12/2024, l'Avv. ha adito il Tribunale di Pisa, Parte_1
chiedendo di ordinare, anche inaudita altera parte, alla società Controparte_1 di seguito, ”) “l'immediata eliminazione, e chiusura quindi delle due aperture effettuate
[...] CP_1 senza autorizzazione sopra il terrazzo, che costituisce pertinenza dell'appartamento, ubicato a Pisa,
Via S. Frediano, 5, ovvero quello identificato al N.C.E.U. del Comune di Pisa al foglio 121, particella
257, sub. 30, nonché l'eliminazione della trave in ferro, o cosa effettivamente sia, collocata in uno dei due fori quadrati aperti sotto una delle due aperture, di cui innanzi detto, posta addirittura sopra il suddetto terrazzo, e della incastellatura, e di quanto possa esservi stato, nelle more della decisione del Tribunale, collocato e/o sistemato all'interno”.
A sostegno della propria pretesa, ha dedotto:
- di essere proprietaria di tre appartamenti posti al piano primo di un edificio sito in Pisa, Via S.
Frediano n. 5, acquistati dalla società Fondiaria Paradisa S.r.l. con atto rogato dal Notaio in Per_1 data 17/10/2006, tra i quali l'unità abitativa identificata al N.C.E.U. del Comune di Pisa al foglio 121, particella 257, subalterno 30, dotato di un terrazzo di circa 40 mq;
- in data successiva al 31/3/2024, all'atto di rilascio dell'appartamento da parte dei precedenti conduttori, si avvedeva della presenza, sul proprio terrazzo, di una impalcatura installata senza alcun preavviso o autorizzazione da parte di , proprietaria dell'immobile su cui insiste l'estremità del CP_1
terrazzo, intenta in opere di ristrutturazione;
- l'impalcatura veniva successivamente rimossa solo in parte, con l'eliminazione degli appoggi diretti sul terrazzo, lasciando, tuttavia, “una situazione di pericolo per persone e cose” (cfr. p. 2, ricorso);
- inoltre, sulla parete antistante il terrazzo erano state realizzate due aperture, una di dimensioni più piccole e l'altra più ampia, prima inesistenti o comunque ampliate, su cui si poggiavano i piccioni, con conseguenti problematiche igieniche e danni alla pavimentazione;
- nei giorni 10 e 11 dicembre 2024, la nuova conduttrice dell'appartamento segnalava un ulteriore utilizzo illegittimo del terrazzo da parte di operatori incaricati da , con particolare riferimento CP_1
alla collocazione di una struttura metallica in prossimità del terrazzo, presumibilmente destinata ad ospitare un ascensore (doc. 14).
Tanto premesso, la ricorrente ha invocato la tutela cautelare atipica deducendo, da un lato, che la realizzazione delle suddette aperture – in particolare l'ampliamento di una preesistente, trasformata in una vera e propria finestra – consentirebbe un affaccio diretto sul terrazzo, determinando la creazione di una servitù di veduta lesiva del proprio diritto dominicale;
dall'altro, che l'installazione della struttura metallica a ridosso del terrazzo, all'interno della corte condominiale interna, della quale ella è comproprietaria, risulterebbe in contrasto con l'art. 1102 c.c., compromettendo l'utilizzabilità di parte del terrazzo ed integrando una indebita invasione della sua proprietà esclusiva, con conseguente limitazione della visuale e violazione delle distanze legali.
2. Costituitasi in giudizio, la società ha contestato Controparte_1
integralmente le pretese attoree, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha eccepito:
- l'insussistenza del requisito del periculum in mora, evidenziando che: i) al momento della proposizione del ricorso, le opere edilizie esterne risultavano già completate (doc. 1, fascicolo di parte resistente); ii) la discussione tra le parti sulle medesime questioni risultava pendente dal 2021 (docc.
5-8) e che, nel 2023, aveva comunicato all'Amministratore del Condominio l'intenzione di CP_1
eseguire i lavori, senza che alcuna opposizione fosse sollevata (doc. 9);
- gli interventi oggetto di contestazione erano stati eseguiti nel rispetto dei titoli edilizi e paesaggistici rilasciati dalle competenti autorità, su proprietà esclusiva della resistente e, comunque, con il preventivo assenso della ricorrente, espresso nell'atto di acquisto del 17/10/2006. 3. Con decreto del 18/12/2024, il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di provvedimenti inaudita altera parte. Successivamente, all'udienza del 23/1/2025, le parti hanno discusso il ricorso, al termine della quale sono stati assegnati termini per il deposito di memorie di replica.
**********
4. La tutela cautelare invocata dall'Avv. non può trovare accoglimento, risultando Pt_1
assorbente, rispetto ad ogni altra questione, il rilievo della carenza del presupposto del periculum in mora, atteso che non risultano in alcun modo provate l'“irreparabilità” e l'“imminenza” del pregiudizio dedotto.
5. Nel caso in esame, il pericolo cui la ricorrente teme di essere esposta è stato individuato – per come si legge nel suo atto introduttivo –, da un lato, nella lesione del proprio diritto dominicale derivante dalla costituzione di una servitù di veduta e dell'installazione di una struttura metallica in violazione delle distanze legali;
dall'altro, nel rischio che “il proseguire delle opere aggraverebbe la situazione di pericolo e di danno già esistente, per persone e cose”. Quest'ultimo aspetto è stato ulteriormente precisato nei successivi atti difensivi, nei quali la ricorrente ha evidenziato che, a causa delle opere realizzate dalla resistente, potrebbero “quotidianamente salire sul terrazzo di cui si discute, persone estranee- come hanno fatto in concreto i dipendenti e ciò anche con estrema facilità, visto CP_1
anche il mancato rispetto di ogni distanza, mettendosi in pericolo la stessa incolumità delle persone, che si trovano nell'appartamento di cui il terrazzo costituisce pertinenza, e per le cose, potendosi facilmente, anche con una semplice spallata, entrare anche nell'appartamento, visto che sul terrazzo si trova la porta-finestra del soggiorno con angolo cottura, il cui infisso esterno è costituito da una semplice persiana, considerato lo stato dei luoghi, potendosi così facilmente raggiungere anche altri appartamenti” (cfr. memoria del 13/2/2025).
5.1. Ebbene, l'asserito pregiudizio connesso alla limitazione del diritto di proprietà dell'Avv.
oltre a non essere individuato in maniera sufficientemente specifica, non assume il carattere Pt_1 di irreparabilità richiesto per l'adozione di un provvedimento d'urgenza, ben potendo la ricorrente ottenere adeguata tutela in sede di merito attraverso strumenti sia in forma specifica – con provvedimenti analoghi a quelli richiesti in via cautelare – sia in forma risarcitoria per equivalente.
Del resto, è noto che, in considerazione del fatto che i rimedi cautelari d'urgenza comportano l'adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all'esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell'art. 700 c.p.c. consente l'anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all'esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, risulti, altresì, irreparabile (ex multis, Trib. Vasto, 11/10/2019). Trattasi di ipotesi che nella specie non ricorre, in quanto la ricorrente si è limitata ad affermare che l'ampliamento delle aperture e l'installazione della struttura metallica inciderebbero sul proprio diritto di godimento, senza tuttavia fornire adeguata prova della concreta irreparabilità del danno né della sua effettiva configurazione. Peraltro, dagli atti emerge che, nonostante l'esecuzione degli interventi contestati, l'appartamento è stato regolarmente locato, circostanza che appare incompatibile con l'asserita compromissione irreversibile della sua fruibilità (cfr. p. 3, ricorso).
Inoltre, l'imminenza del pregiudizio è smentita dall'inerzia serbata dalla ricorrente, la quale era conoscenza dell'inizio degli interventi contestati almeno dalla fine di marzo 2024, allorché rilevava la presenza dell'impalcatura installata sul proprio terrazzo.
Del pari, non è ravvisabile il periculum in mora nella dedotta circostanza secondo cui il proseguimento delle opere aggraverebbe una situazione di pericolo e di danno già esistente, per persone e cose. In primo luogo, dagli atti non emerge alcuna prova concreta dell'effettiva e attuale esistenza di un pericolo riconducibile agli interventi edilizi eseguiti, posto che la documentazione fotografica prodotta si limita a dimostrare l'esecuzione di opere edili senza fornire elementi oggettivi circa la loro pericolosità. In secondo luogo, considerato che i lavori risultano ultimati – come attestato dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 1, fascicolo di parte resistente) – si ritiene, in assenza di prova contraria, che il cantiere non possa più costituire fonte di pericolo.
Peraltro, laddove si ritenesse che i lavori siano ancora in corso, sorgerebbero dubbi in merito all'ammissibilità stessa dello strumento cautelare azionato per difetto del requisito della residualità, risultando più appropriato il ricorso alla tutela specifica prevista dall'art. 1171 c.c. per la denuncia di nuova opera.
Quanto, infine, al preteso pericolo per l'incolumità delle persone che occupano l'appartamento cui accede il terrazzo, tale timore appare meramente ipotetico e, allo stato, privo di adeguato riscontro, atteso che – come evidenziato dalla resistente (cfr. p. 7, comparsa di costituzione) – il terrazzo e la struttura metallica si trovano all'interno della chiostra condominiale, accessibile esclusivamente dal portone principale dell'edificio, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva dei proprietari e degli abitanti dell'immobile. Ne consegue che il paventato rischio di accesso da parte di estranei appare del tutto congetturale e, comunque, non imputabile direttamente alla condotta della resistente.
Alla luce di quanto esposto, la carenza del requisito del periculum in mora comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione relativa al fumus boni iuris, con conseguente rigetto del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile basso, applicati i valori minimi in ragione della ridotta attività espletata.
p.q.m.
- respinge la domanda cautelare avanzata da;
Parte_1
- condanna a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.608,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 28/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella