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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 29/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 19328/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 19328/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 29 maggio
2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 19328 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Renata Fenizia, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Medaglie D'Oro n. 35, come da mandato in atti
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Diego De Controparte_1 C.F._2
Majo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Francesco Cilea n. 112, come da mandato in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
29 maggio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, evocava in giudizio esponendo i seguenti fatti: Parte_1 Controparte_1
- acquistava la piena proprietà dell'immobile sito al quinto piano del fabbricato sito Controparte_1 in Napoli, alla Via Pietro Castellino n. 21, ove anche l' attrice già da prima abitava al sesto piano;
- essendo venuta a conoscenza della intenzione del di ristrutturare il predetto immobile, la CP_1 IG. lo contattava per esprimergli le proprie preoccupazioni per il prodursi di forti rumori;
Pt_1
- l' attrice, infatti, non avrebbe potuto sopportare lo stress uditivo sensoriale derivante dai rumori prodotti da una lunga e perdurante ristrutturazione, poiché affetta da sindrome depressiva, caratterizzata da ansia e disturbo bipolare;
- le parti pertanto convenivano, alla presenza della figlia dell'attrice, , che nel Controparte_2 periodo in cui il IG. avrebbe indicato per la ristrutturazione, la IG.ra si sarebbe CP_1 Pt_1 trasferita a proprie spese in albergo;
- il comunicava, così, che avrebbe effettuato i lavori di ristrutturazione con inizio dal 23 CP_1 settembre 2020, per la durata di quindici – venti giorni;
- la figlia della IG.ra provvedeva ad “incartare” l'accordo e ad inviarlo, unitamente alle foto Pt_1 scattate all'appartamento della madre per determinare lo stato dei luoghi ante ristrutturazione, in data 25.09.2020, all'indirizzo pec fornito dal convenuto;
- la si trasferiva, dunque, in albergo in data 23 settembre 2020; Pt_1
- tuttavia, i lavori al piano sottostante non iniziavano alla data indicata;
- il convenuto pur sollecitato a chiarire la situazione con numerosi solleciti, in nulla forniva riscontri;
- l'attrice, dunque, non sapendo se poteva o meno rientrare in casa propria, rimaneva per circa un mese in albergo, di cui aveva provveduto già al pagamento parziale del prezzo;
- il solo dopo insistenti e numerose richieste, finalmente comunicava che i lavori non CP_1 sarebbero iniziati e rinnegava l'esistenza di qualsiasi accordo tra le parti;
- la condotta del le aveva procurato danno perché un tempestivo riscontro da parte del CP_1 convenuto al primo sollecito di chiarimento, di cui alla pec del 25.09.2020, le avrebbe consentito di risparmiare le spese di un mese di soggiorno in albergo, nonché i disagi arrecati da tale soggiorno lontano da casa, disagi questi aumentati dalla ingessatura al braccio che all'epoca essa riportava per l'operazione chirurgica subita a seguito di un incidente domestico;
- a fronte di tutto ciò, i lavori iniziavano, senza alcun preavviso da parte del convenuto, in data
18.01.2021, senza cura dei problemi di salute della attrice per quanto conosciuti;
- la condotta del risultava integrare, per questo, un comportamento violento e lesivo del CP_1 diritto alla salute della IG.ra ; Pt_1
-
per questi motivi
la IG.ra era stata molto male: in particolare questa, appena cominciati i Pt_1 lavori al quinto piano, sentendo improvvisamente forti rumori, veniva presa da un attacco di panico e scendeva spaventata in strada urlando;
dopo chiamava la figlia e la polizia municipale, la quale ultima, nell'attesa di controllare i permessi per i lavori, li sospendeva;
- seguiva in data 18.01.2021 una comunicazione a mezzo per con la quale la procuratrice della Pt_1 chiedeva al di cercare un accordo, cui faceva riscontro la comunicazione di quest'ultimo CP_1 con la quale veniva dato atto dell'inizio dei lavori.
A fronte dei fatti narrati, l'attrice deduceva la responsabilità de convenuto per aver disatteso gli accordi tra di loro intervenuti con riguardo alle date concordate per l'esecuzione dei lavori, ma anche per aver mantenuto un comportamento colposo e negligente, incurante della lesione alla salute, causandole un danno ingiusto in ogni caso risarcibile ex art. 2043 c.c..
L'attrice rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - dichiarare vincolante l'accordo intervenuto tra le parti;
- dichiarare il comportamento colposo del IG. una violazione dell'accordo ; - per l'effetto condannare il IG. alla restituzione della somma Controparte_1 CP_1 pagata dall'istante per il soggiorno in albergo, per una somma pari ad € 5.145,00; - dichiarare , inoltre, il comportamento del IG. un atto lesivo del diritto alla salute tutelata dalla Costituzione;
- per l'effetto condannare CP_1 ex art.2043 cc. il IG. al risarcimento del danno secondo quanto questa Autorità giudiziaria ritenga di giustizia o CP_1 comunque secondo equità, in considerazione anche del danno biologico subito;
In ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avvocato qui antistatario”.
Si costituiva , resistendo in fatto e diritto all'avversa domanda. Evidenziava, in Controparte_1 particolare, di non aver raggiunto mai alcuna intesa, nemmeno orale, con la IG. e di non aver Pt_1 assunto alcun impegno concernente l'inizio e la durata dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà. Peraltro, l'accordo secondo l'attrice “incartato” a mezzo pec dalla figlia della , Pt_1 IG.ra , proveniva da un soggetto terzo del tutto estraneo al presunto contratto, che ad Controparte_2 ogni modo avrebbe dovuto ritenersi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., del tutto nullo. Sottolineava poi che, pur non essendo tenuto a farlo, con pec del 18.01.2021 aveva, comunque, comunicato l'inizio dei lavori di ristrutturazione, i quali venivano successivamente sospesi, dopo appena 2 giorni, a seguito di un sopralluogo, effettuato in data 20.01.2021, dalla squadra dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale di Napoli – Servizio Protezione Civile, intervenuta su segnalazione della stessa IG.ra . A tale sopralluogo seguivano delle verifiche strutturali dell'intero edificio, al Pt_1 cui esito i lavori di ristrutturazione del proprio immobile potevano riprendere in data 22.02.2021. Non ravvedeva poi il convenuto di quale danno alla salute potesse lamentarsi l'attrice, posto che le patologie dedotte risultavano sfornite di prova, mentre del tutto indimostrato era il nesso tra i lavori e il danno lamentato: più precisamente evidenziava il convenuto che il certificato medico del dott. Per_1
del 06.10.2020, prodotto dall'attrice, lasciava evincere una diagnosi di “disturbo d'ansia”,
[...] risalente a più di tre mesi prima dell'inizio di detti lavori di ristrutturazione, mentre il certificato medico del dott. , allegato ancora da parte attrice, riferente di un “Disturbo bipolare tipo Persona_2 II”, risultava redatto in data 12.04.2021, quindi ben sette mesi dopo le vicende per cui è causa. Peraltro, tanto era stato già evidenziato dal Tribunale di Napoli nel corpo dell'ordinanza del 24.05.2021 ( G.I. dott. P. Lupi), con cui era stato rigettato il ricorso ex art 700 c.p.c., già prima proposto dall'odierna attrice nei suoi confronti al fine di ottenere la sospensione dei lavori di ristrutturazione, di cui trattasi, nel tempo accorrente per il rinvenimento di una sistemazione alternativa. Continuava il convenuto riferendo che ad ogni modo a seguito della suddetta sospensione dei lavori, ripresi soltanto in data
22.02.2021 (ossia a distanza di più di un mese dall'inizio dei lavori del 18.01.2021), la IG.ra Pt_1 avrebbe avuto tutto il tempo per trovare una diversa ulteriore sistemazione, ma che invece non si era attivata in tal senso e che, in ogni caso, i lavori di ristrutturazione erano stati svolti nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e della normale tollerabilità, tanto è vero che nessuna rimostranza perveniva da alcun diverso condomino. Infine, con riguardo alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in Hotel ( tra l'altro da dimostrarsi anche nella relativa congruità), deduceva il convenuto che dette spese erano state sostenute dall'attrice per libera scelta, sicché non dovevano in alcun modo essergli imputate.
Il convenuto concludeva quindi chiedendo al Tribunale di rigettare le domande di parte attrice e di condannare questa al risarcirlo ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 5.000,00 o nella somma minore o maggiore di giustizia. Vinte le spese di lite.
Espletati gli incombenti di prima udienza e concessi i termini per il deposito delle memorie e art
183 comma 6 c.p.c., all'esito il precedente Istruttore assegnatario del fascicolo ammetteva, in parte, la prova testimoniale richiesta dall'attrice, abilitando il convenuto a prova contraria ( v. ordinanza del
3.11.2022). Alla successiva udienza del 10/07/2022, fissata per l'escussione dei testi di parte attrice, la causa, su richiesta della parte convenuta, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante la mancata comparizione della parte attrice. Dopo successivi rinvii, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, il fascicolo veniva assegnato, a far data dal 16/04/2025 a questo
Giudice, che anticipava la trattazione della causa all'odierna udienza, fissando la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la controversia viene, quindi, decisa con la presente sentenza, sulle conclusioni delle parti come già rassegnate negli atti introduttivi.
La domanda formulata da è infondata e va rigettata. Parte_1
L'attrice fonda le proprie richieste innanzitutto sull'assunta sussistenza di un impegno del IG. riguardante inizio e durata dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di CP_1 quest'ultimo.
Orbene, la prova che le parti siano pervenute ad un accordo in tal senso non sussiste. I solleciti via pec inviati nella data del 21.10.2020, in diversi orari, dalla procuratrice dell'attrice (
v. fasc. parte attrice) al convenuto non comprovano l'esistenza di un qualsivoglia impegno di quest'ultimo, posto che a dette pec non seguiva alcuna risposta del che lasci desumere CP_1
l'esistenza di una sua vincolante volontà: contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice un impegno non può di certo desumersi dal silenzio di colui che lo avrebbe assunto. Il silenzio, infatti, in assenza di concreti elementi contrari o espressa previsione legislativa, ha un IGnificato del tutto neutro per il diritto e non costituisce un comportamento concludente.
Impropri e fuorvianti sono a tal proposito i richiami normativi, formulati dall'attrice nelle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'art 1333 c.cc. (Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente), laddove essa sostiene che il contratto si sarebbe concluso con il silenzio del ( art CP_1
1333, comma 2, ult. parte, cc.) a seguito dell'obbligazione assunta dalla IG. di lasciare il proprio Pt_1 appartamento con trasferimento in nuovo alloggio a sue spese. Innanzitutto non vi è prova che la IG.
abbia mai formulato tale proposta ( né tale prova può trarsi dalle innanzi citate pec), ma ad ogni Pt_1 buon conto da un tale schema negoziale, per come prospettato dalla stessa attrice ed anche ove in tesi configurabile, l'unica obbligazione discendente non sarebbe altra che quella assunta dalla proponente e, quindi, dalla IG. in favore ( e non a sfavore) del destinatario dell'impegno. Pt_1
Né in alcun modo sintomatica di un impegno precedentemente assunto è la circostanza per cui il convenuto abbia successivamente comunicato in data 18 gennaio 2021 l'inizio dei lavori, tanto viepiù considerato il contenuto di tale comunicazione, che alcun richiamo riporta a precedenti contatti tra e parti ( v. doc. n. 1 prod. Parte convenuta)
Risultando inesistente la prova dell'esistenza degli accordi richiamati dall'attrice, alcun inadempimento è imputabile all'attore, che nulla quindi dovrà “restituire”, come richiesto dall'attrice, per le spese sostenute dalla per il soggiorno in Hotel. Pt_1
Nemmeno si configura una responsabilità del convenuto a diverso titolo, per come prospettata dall'attrice ai sensi dell'art 2043 c.c.
Tanto perché la condotta del non integra alcun illecito aquiliano. CP_1
Invero, nemmeno sono stati allegati elementi (orari dei lavori, concreta entità degli stessi, caratteristiche ed abitudini della zona) per operare le valutazioni richieste dall'art 844 c.c. e da cui desumere, quindi, il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni di rumore derivanti dall'esecuzione di tali lavori di ristrutturazione.
Sotto tale profilo la condotta dell'attore non integra un illecito aquiliano, perché non è antigiuridica (non iure) risultando certamente consentito al proprietario, nei limiti suddetti e nell'ambito dell'esercizio delle facoltà domenicali, effettuare opere di manutenzione e ammodernamento dell'immobile. Ma ad ogni modo, ciò che risulta del tutto sfornita di prova è anche la possibilità di ritenere la condotta del lesiva di un interesse giuridicamente rilevante ( contra ius), nella prospettiva della CP_1 lesione del diritto alla salute prospettato.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Detta norma, dunque, richiede, ai fini del configurarsi dell'illecito, la sussistenza di una condotta non solo non iure ( ossia non consentita dall'ordinamento) ma anche contra ius, ossia lesiva di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento.
L'attrice avrebbe quindi dovuto comprovare la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del e il danno, che lamenta, alla salute. CP_1
Tale prova è del tutto assente.
Invero, l'attrice riferisce di soffrire già da prima delle vicende per cui è causa di una sindrome depressiva caratterizzata da ansia e disturbo bipolare.
In disparte da ogni considerazione circa la sufficienza della documentazione prodotta ad attestare la gravità del disturbo, ciò che non viene allegato, come sarebbe stato necessario, è in che modo i lavori di ristrutturazione del vicino avrebbero in concreto, quantomeno, aggravato tale sindrome e gli effetti negativi che ne sarebbero discesi sulla salute dell'attrice.
La circostanza riferita in atti da tale parte, per cui sarebbe stata molto male a causa Parte_1 del comportamento del convenuto nulla chiarisce al proposito, mentre la circostanza per cui dopo l'inizio dei lavori la IG. sarebbe scesa in strada spaventata e urlando, presa da un attacco di panico Pt_1 ed ansia, è rimasta tutto indimostrata e, comunque, nessun referto medico dimostra il verificarsi di tale attacco di panico in quell'occasione.
I certificati medici prodotti dall'attrice riferiscono di un generico disturbo di ansia al 6.10.2020 (
v. certificato del 6.10.2020), certamente non riferibile ai rumori prodotti dai lavori effettuati dal CP_1 che risultano iniziati il successivo gennaio 2021, nonché di un disturbo bipolare di tipo II diagnosticato nell'aprile del 2021 (v. certificato di pari data) che tuttavia non viene ricondotto nel referto ad un aggravamento della patologia precedente e nemmeno ad alcuna specifica causale riconducile alla vicenda per cui è causa.
Ma, ad ogni modo, appare condivisibile anche l'osservazione del convenuto, il quale ha evidenziato come i lavori di ristrutturazione presso il proprio appartamento, dopo essere iniziati in data
18 gennaio 2021, venivano immediatamente dopo sospesi in attesa delle verifiche strutturali al fabbricato, per poi riprendere soltanto in data 22.02.2021 (a distanza di più di un mese dall'inizio dei lavori del 18.01.2021), a seguito del deposito della relazione di verifica dello stato fessurativo, con certificato di eliminato pericolo dell'intero fabbricato, da parte dell'ing. tecnico Controparte_3 nominato dal , presso il Comune di Napoli, in data 18.02.2021 (cfr. doc. 3, 4 e 5 prod. parte CP_4 convenuta).
Pertanto, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra l'interruzione e la ripresa dei lavori, l'attrice avrebbe avuto tutto il tempo per trovare una sistemazione alternativa per evitare di dover soffrire rumori per lei avvertiti come intollerabili.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda proposta da è infondata Parte_1
e va rigettata.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza dell'attrice. La liquidazione, operata come da dispositivo, segue i parametri di cui al D.M n. 147/2022 ( in vigore anche per i procedimenti esauriti dopo la sua entrata in vigore) ai valori medi per ciascuna delle fasi processuali, da ritenersi congrui, tenuto conto delle questioni controverse, della importanza dell'affare e dell'attività processuale espletata, non giustificandosi pertanto l'applicazione dei massimi, richiesta in nota spese dal procuratore del convenuto.
Va, altresì, riconosciuta al convenuto la somma di euro 27,16, per spese vive.
Va, invece, esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre condanna ai sensi dell'art 96
c.p.c., come richiesta dal convenuto, non essendovi prova del danno ulteriore non ristorato dal rimborso delle spese sostenute
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attrice, Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 27,16, per esborsi, ed euro 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, da distrarsi in favore dell'avv.to Diego De Majo, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 29/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 19328/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 19328/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 29 maggio
2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 19328 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Renata Fenizia, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Medaglie D'Oro n. 35, come da mandato in atti
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Diego De Controparte_1 C.F._2
Majo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Francesco Cilea n. 112, come da mandato in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
29 maggio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, evocava in giudizio esponendo i seguenti fatti: Parte_1 Controparte_1
- acquistava la piena proprietà dell'immobile sito al quinto piano del fabbricato sito Controparte_1 in Napoli, alla Via Pietro Castellino n. 21, ove anche l' attrice già da prima abitava al sesto piano;
- essendo venuta a conoscenza della intenzione del di ristrutturare il predetto immobile, la CP_1 IG. lo contattava per esprimergli le proprie preoccupazioni per il prodursi di forti rumori;
Pt_1
- l' attrice, infatti, non avrebbe potuto sopportare lo stress uditivo sensoriale derivante dai rumori prodotti da una lunga e perdurante ristrutturazione, poiché affetta da sindrome depressiva, caratterizzata da ansia e disturbo bipolare;
- le parti pertanto convenivano, alla presenza della figlia dell'attrice, , che nel Controparte_2 periodo in cui il IG. avrebbe indicato per la ristrutturazione, la IG.ra si sarebbe CP_1 Pt_1 trasferita a proprie spese in albergo;
- il comunicava, così, che avrebbe effettuato i lavori di ristrutturazione con inizio dal 23 CP_1 settembre 2020, per la durata di quindici – venti giorni;
- la figlia della IG.ra provvedeva ad “incartare” l'accordo e ad inviarlo, unitamente alle foto Pt_1 scattate all'appartamento della madre per determinare lo stato dei luoghi ante ristrutturazione, in data 25.09.2020, all'indirizzo pec fornito dal convenuto;
- la si trasferiva, dunque, in albergo in data 23 settembre 2020; Pt_1
- tuttavia, i lavori al piano sottostante non iniziavano alla data indicata;
- il convenuto pur sollecitato a chiarire la situazione con numerosi solleciti, in nulla forniva riscontri;
- l'attrice, dunque, non sapendo se poteva o meno rientrare in casa propria, rimaneva per circa un mese in albergo, di cui aveva provveduto già al pagamento parziale del prezzo;
- il solo dopo insistenti e numerose richieste, finalmente comunicava che i lavori non CP_1 sarebbero iniziati e rinnegava l'esistenza di qualsiasi accordo tra le parti;
- la condotta del le aveva procurato danno perché un tempestivo riscontro da parte del CP_1 convenuto al primo sollecito di chiarimento, di cui alla pec del 25.09.2020, le avrebbe consentito di risparmiare le spese di un mese di soggiorno in albergo, nonché i disagi arrecati da tale soggiorno lontano da casa, disagi questi aumentati dalla ingessatura al braccio che all'epoca essa riportava per l'operazione chirurgica subita a seguito di un incidente domestico;
- a fronte di tutto ciò, i lavori iniziavano, senza alcun preavviso da parte del convenuto, in data
18.01.2021, senza cura dei problemi di salute della attrice per quanto conosciuti;
- la condotta del risultava integrare, per questo, un comportamento violento e lesivo del CP_1 diritto alla salute della IG.ra ; Pt_1
-
per questi motivi
la IG.ra era stata molto male: in particolare questa, appena cominciati i Pt_1 lavori al quinto piano, sentendo improvvisamente forti rumori, veniva presa da un attacco di panico e scendeva spaventata in strada urlando;
dopo chiamava la figlia e la polizia municipale, la quale ultima, nell'attesa di controllare i permessi per i lavori, li sospendeva;
- seguiva in data 18.01.2021 una comunicazione a mezzo per con la quale la procuratrice della Pt_1 chiedeva al di cercare un accordo, cui faceva riscontro la comunicazione di quest'ultimo CP_1 con la quale veniva dato atto dell'inizio dei lavori.
A fronte dei fatti narrati, l'attrice deduceva la responsabilità de convenuto per aver disatteso gli accordi tra di loro intervenuti con riguardo alle date concordate per l'esecuzione dei lavori, ma anche per aver mantenuto un comportamento colposo e negligente, incurante della lesione alla salute, causandole un danno ingiusto in ogni caso risarcibile ex art. 2043 c.c..
L'attrice rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - dichiarare vincolante l'accordo intervenuto tra le parti;
- dichiarare il comportamento colposo del IG. una violazione dell'accordo ; - per l'effetto condannare il IG. alla restituzione della somma Controparte_1 CP_1 pagata dall'istante per il soggiorno in albergo, per una somma pari ad € 5.145,00; - dichiarare , inoltre, il comportamento del IG. un atto lesivo del diritto alla salute tutelata dalla Costituzione;
- per l'effetto condannare CP_1 ex art.2043 cc. il IG. al risarcimento del danno secondo quanto questa Autorità giudiziaria ritenga di giustizia o CP_1 comunque secondo equità, in considerazione anche del danno biologico subito;
In ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avvocato qui antistatario”.
Si costituiva , resistendo in fatto e diritto all'avversa domanda. Evidenziava, in Controparte_1 particolare, di non aver raggiunto mai alcuna intesa, nemmeno orale, con la IG. e di non aver Pt_1 assunto alcun impegno concernente l'inizio e la durata dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà. Peraltro, l'accordo secondo l'attrice “incartato” a mezzo pec dalla figlia della , Pt_1 IG.ra , proveniva da un soggetto terzo del tutto estraneo al presunto contratto, che ad Controparte_2 ogni modo avrebbe dovuto ritenersi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., del tutto nullo. Sottolineava poi che, pur non essendo tenuto a farlo, con pec del 18.01.2021 aveva, comunque, comunicato l'inizio dei lavori di ristrutturazione, i quali venivano successivamente sospesi, dopo appena 2 giorni, a seguito di un sopralluogo, effettuato in data 20.01.2021, dalla squadra dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale di Napoli – Servizio Protezione Civile, intervenuta su segnalazione della stessa IG.ra . A tale sopralluogo seguivano delle verifiche strutturali dell'intero edificio, al Pt_1 cui esito i lavori di ristrutturazione del proprio immobile potevano riprendere in data 22.02.2021. Non ravvedeva poi il convenuto di quale danno alla salute potesse lamentarsi l'attrice, posto che le patologie dedotte risultavano sfornite di prova, mentre del tutto indimostrato era il nesso tra i lavori e il danno lamentato: più precisamente evidenziava il convenuto che il certificato medico del dott. Per_1
del 06.10.2020, prodotto dall'attrice, lasciava evincere una diagnosi di “disturbo d'ansia”,
[...] risalente a più di tre mesi prima dell'inizio di detti lavori di ristrutturazione, mentre il certificato medico del dott. , allegato ancora da parte attrice, riferente di un “Disturbo bipolare tipo Persona_2 II”, risultava redatto in data 12.04.2021, quindi ben sette mesi dopo le vicende per cui è causa. Peraltro, tanto era stato già evidenziato dal Tribunale di Napoli nel corpo dell'ordinanza del 24.05.2021 ( G.I. dott. P. Lupi), con cui era stato rigettato il ricorso ex art 700 c.p.c., già prima proposto dall'odierna attrice nei suoi confronti al fine di ottenere la sospensione dei lavori di ristrutturazione, di cui trattasi, nel tempo accorrente per il rinvenimento di una sistemazione alternativa. Continuava il convenuto riferendo che ad ogni modo a seguito della suddetta sospensione dei lavori, ripresi soltanto in data
22.02.2021 (ossia a distanza di più di un mese dall'inizio dei lavori del 18.01.2021), la IG.ra Pt_1 avrebbe avuto tutto il tempo per trovare una diversa ulteriore sistemazione, ma che invece non si era attivata in tal senso e che, in ogni caso, i lavori di ristrutturazione erano stati svolti nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e della normale tollerabilità, tanto è vero che nessuna rimostranza perveniva da alcun diverso condomino. Infine, con riguardo alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in Hotel ( tra l'altro da dimostrarsi anche nella relativa congruità), deduceva il convenuto che dette spese erano state sostenute dall'attrice per libera scelta, sicché non dovevano in alcun modo essergli imputate.
Il convenuto concludeva quindi chiedendo al Tribunale di rigettare le domande di parte attrice e di condannare questa al risarcirlo ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 5.000,00 o nella somma minore o maggiore di giustizia. Vinte le spese di lite.
Espletati gli incombenti di prima udienza e concessi i termini per il deposito delle memorie e art
183 comma 6 c.p.c., all'esito il precedente Istruttore assegnatario del fascicolo ammetteva, in parte, la prova testimoniale richiesta dall'attrice, abilitando il convenuto a prova contraria ( v. ordinanza del
3.11.2022). Alla successiva udienza del 10/07/2022, fissata per l'escussione dei testi di parte attrice, la causa, su richiesta della parte convenuta, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante la mancata comparizione della parte attrice. Dopo successivi rinvii, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, il fascicolo veniva assegnato, a far data dal 16/04/2025 a questo
Giudice, che anticipava la trattazione della causa all'odierna udienza, fissando la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la controversia viene, quindi, decisa con la presente sentenza, sulle conclusioni delle parti come già rassegnate negli atti introduttivi.
La domanda formulata da è infondata e va rigettata. Parte_1
L'attrice fonda le proprie richieste innanzitutto sull'assunta sussistenza di un impegno del IG. riguardante inizio e durata dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di CP_1 quest'ultimo.
Orbene, la prova che le parti siano pervenute ad un accordo in tal senso non sussiste. I solleciti via pec inviati nella data del 21.10.2020, in diversi orari, dalla procuratrice dell'attrice (
v. fasc. parte attrice) al convenuto non comprovano l'esistenza di un qualsivoglia impegno di quest'ultimo, posto che a dette pec non seguiva alcuna risposta del che lasci desumere CP_1
l'esistenza di una sua vincolante volontà: contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice un impegno non può di certo desumersi dal silenzio di colui che lo avrebbe assunto. Il silenzio, infatti, in assenza di concreti elementi contrari o espressa previsione legislativa, ha un IGnificato del tutto neutro per il diritto e non costituisce un comportamento concludente.
Impropri e fuorvianti sono a tal proposito i richiami normativi, formulati dall'attrice nelle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'art 1333 c.cc. (Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente), laddove essa sostiene che il contratto si sarebbe concluso con il silenzio del ( art CP_1
1333, comma 2, ult. parte, cc.) a seguito dell'obbligazione assunta dalla IG. di lasciare il proprio Pt_1 appartamento con trasferimento in nuovo alloggio a sue spese. Innanzitutto non vi è prova che la IG.
abbia mai formulato tale proposta ( né tale prova può trarsi dalle innanzi citate pec), ma ad ogni Pt_1 buon conto da un tale schema negoziale, per come prospettato dalla stessa attrice ed anche ove in tesi configurabile, l'unica obbligazione discendente non sarebbe altra che quella assunta dalla proponente e, quindi, dalla IG. in favore ( e non a sfavore) del destinatario dell'impegno. Pt_1
Né in alcun modo sintomatica di un impegno precedentemente assunto è la circostanza per cui il convenuto abbia successivamente comunicato in data 18 gennaio 2021 l'inizio dei lavori, tanto viepiù considerato il contenuto di tale comunicazione, che alcun richiamo riporta a precedenti contatti tra e parti ( v. doc. n. 1 prod. Parte convenuta)
Risultando inesistente la prova dell'esistenza degli accordi richiamati dall'attrice, alcun inadempimento è imputabile all'attore, che nulla quindi dovrà “restituire”, come richiesto dall'attrice, per le spese sostenute dalla per il soggiorno in Hotel. Pt_1
Nemmeno si configura una responsabilità del convenuto a diverso titolo, per come prospettata dall'attrice ai sensi dell'art 2043 c.c.
Tanto perché la condotta del non integra alcun illecito aquiliano. CP_1
Invero, nemmeno sono stati allegati elementi (orari dei lavori, concreta entità degli stessi, caratteristiche ed abitudini della zona) per operare le valutazioni richieste dall'art 844 c.c. e da cui desumere, quindi, il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni di rumore derivanti dall'esecuzione di tali lavori di ristrutturazione.
Sotto tale profilo la condotta dell'attore non integra un illecito aquiliano, perché non è antigiuridica (non iure) risultando certamente consentito al proprietario, nei limiti suddetti e nell'ambito dell'esercizio delle facoltà domenicali, effettuare opere di manutenzione e ammodernamento dell'immobile. Ma ad ogni modo, ciò che risulta del tutto sfornita di prova è anche la possibilità di ritenere la condotta del lesiva di un interesse giuridicamente rilevante ( contra ius), nella prospettiva della CP_1 lesione del diritto alla salute prospettato.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Detta norma, dunque, richiede, ai fini del configurarsi dell'illecito, la sussistenza di una condotta non solo non iure ( ossia non consentita dall'ordinamento) ma anche contra ius, ossia lesiva di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento.
L'attrice avrebbe quindi dovuto comprovare la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del e il danno, che lamenta, alla salute. CP_1
Tale prova è del tutto assente.
Invero, l'attrice riferisce di soffrire già da prima delle vicende per cui è causa di una sindrome depressiva caratterizzata da ansia e disturbo bipolare.
In disparte da ogni considerazione circa la sufficienza della documentazione prodotta ad attestare la gravità del disturbo, ciò che non viene allegato, come sarebbe stato necessario, è in che modo i lavori di ristrutturazione del vicino avrebbero in concreto, quantomeno, aggravato tale sindrome e gli effetti negativi che ne sarebbero discesi sulla salute dell'attrice.
La circostanza riferita in atti da tale parte, per cui sarebbe stata molto male a causa Parte_1 del comportamento del convenuto nulla chiarisce al proposito, mentre la circostanza per cui dopo l'inizio dei lavori la IG. sarebbe scesa in strada spaventata e urlando, presa da un attacco di panico Pt_1 ed ansia, è rimasta tutto indimostrata e, comunque, nessun referto medico dimostra il verificarsi di tale attacco di panico in quell'occasione.
I certificati medici prodotti dall'attrice riferiscono di un generico disturbo di ansia al 6.10.2020 (
v. certificato del 6.10.2020), certamente non riferibile ai rumori prodotti dai lavori effettuati dal CP_1 che risultano iniziati il successivo gennaio 2021, nonché di un disturbo bipolare di tipo II diagnosticato nell'aprile del 2021 (v. certificato di pari data) che tuttavia non viene ricondotto nel referto ad un aggravamento della patologia precedente e nemmeno ad alcuna specifica causale riconducile alla vicenda per cui è causa.
Ma, ad ogni modo, appare condivisibile anche l'osservazione del convenuto, il quale ha evidenziato come i lavori di ristrutturazione presso il proprio appartamento, dopo essere iniziati in data
18 gennaio 2021, venivano immediatamente dopo sospesi in attesa delle verifiche strutturali al fabbricato, per poi riprendere soltanto in data 22.02.2021 (a distanza di più di un mese dall'inizio dei lavori del 18.01.2021), a seguito del deposito della relazione di verifica dello stato fessurativo, con certificato di eliminato pericolo dell'intero fabbricato, da parte dell'ing. tecnico Controparte_3 nominato dal , presso il Comune di Napoli, in data 18.02.2021 (cfr. doc. 3, 4 e 5 prod. parte CP_4 convenuta).
Pertanto, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra l'interruzione e la ripresa dei lavori, l'attrice avrebbe avuto tutto il tempo per trovare una sistemazione alternativa per evitare di dover soffrire rumori per lei avvertiti come intollerabili.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda proposta da è infondata Parte_1
e va rigettata.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza dell'attrice. La liquidazione, operata come da dispositivo, segue i parametri di cui al D.M n. 147/2022 ( in vigore anche per i procedimenti esauriti dopo la sua entrata in vigore) ai valori medi per ciascuna delle fasi processuali, da ritenersi congrui, tenuto conto delle questioni controverse, della importanza dell'affare e dell'attività processuale espletata, non giustificandosi pertanto l'applicazione dei massimi, richiesta in nota spese dal procuratore del convenuto.
Va, altresì, riconosciuta al convenuto la somma di euro 27,16, per spese vive.
Va, invece, esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre condanna ai sensi dell'art 96
c.p.c., come richiesta dal convenuto, non essendovi prova del danno ulteriore non ristorato dal rimborso delle spese sostenute
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attrice, Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 27,16, per esborsi, ed euro 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, da distrarsi in favore dell'avv.to Diego De Majo, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero