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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9692/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (con l'avv. Lo Gerfo Vincenzo); Parte_1
-parte ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...]; CP_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: all'udienza del 14/10/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , citato e CP_1
non costituitosi nel presente procedimento.
2. Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 27/09/2005;
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente, anche alla luce di quanto dichiarato dalla stessa all'udienza del 14 ottobre 2025.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della parte le spese dalle medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : CP_1 dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 30/08/1996, da , nata a Parte_1
Bagheria (PA) il 18/08/1956, e da , nato a [...] il [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 82, parte II, serie A, dell'anno 1996; lascia a carico di parte ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 16/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9692/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (con l'avv. Lo Gerfo Vincenzo); Parte_1
-parte ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...]; CP_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: all'udienza del 14/10/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , citato e CP_1
non costituitosi nel presente procedimento.
2. Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 27/09/2005;
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente, anche alla luce di quanto dichiarato dalla stessa all'udienza del 14 ottobre 2025.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della parte le spese dalle medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : CP_1 dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 30/08/1996, da , nata a Parte_1
Bagheria (PA) il 18/08/1956, e da , nato a [...] il [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 82, parte II, serie A, dell'anno 1996; lascia a carico di parte ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 16/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.