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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.2953/2023 R.G.L promossa
D A
Avv. Rosaria Petrolà C.F. , rappresentata e difesa da sé stessa, elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata presso lo studio sito in Palermo, Via G. Cusmano, 4.
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristoforo Lucio Greco, per mandato in atti
con sede legale in Roma, Via E. Q. Visconti Controparte_2
n.8, (C.F. e P. IVA n. , in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, Avv. Walter Militi, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ornella Costa, per mandato in atti.
Resistenti
All'esito dell'udienza del 19.3.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida - per ciascun convenuto - in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- Distrae le spese di lite, liquidate all' , in favore dell' avv. Cristoforo Controparte_3
Lucio Greco, dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.3.2023, l'avv. Rosaria Petrolà proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620220009986082/000, notificata in data 1.02.2023, limitatamente al ruolo 2021 dell'importo complessivo di euro 1.336,48, di cui euro 1.317,44 a titolo di contributi per l'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999,
atteso che il ruolo in oggetto era stato reso esecutivo tardivamente, solo in data 30.11.2021.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare la cartella di pagamento, in subordine la riduzione delle somme pretese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
contestando la domanda chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Ente per i vizi della procedura esattiva contestati dalla ricorrente, deduceva l'inapplicabilità dell'art 25 D. Lgs. n. 46/1999
trattandosi di Cassa privata, precisando che in ogni caso il termine decadenziale era stata rispettato alla luce della istanza di rateizzazione del 4.07.2019, in subordine spiegava domanda accertativa nelle forme della domanda riconvenzionale per l'accertamento del credito e la relativa condanna.
Si costituiva, altresì, l' eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in ordine alle doglianze afferenti al merito della pretesa, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla e concludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_2
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,è stata decisa.
L'opposizione non merita accoglimento. Invero in ordine all'eccepita decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, si premette che “i
termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 25 e succ. mod. e integraz., non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto il
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18 pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del
titolo I e del titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma
dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa "salvo quanto previsto dagli
articoli seguenti", ossia dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, cit., i quali, con riferimento a tali
crediti, debbono ritenersi latori di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa
opposizione” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 11348/2021 e n. 12631/2014).
Tuttavia, l'eccezione risulta infondata in quanto, quella prevista dall'art 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999,
è una decadenza processuale e non sostanziale che non comporta l'estinzione del credito contributivo,
e in ogni caso si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i quali non rientra la
[...]
che è invece fondazione di diritto privato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. CP_2
509/1994.
Ed invero, il citato art. 25, stante il tenore della norma («Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali») prevede un'ipotesi di decadenza e, come tale, è
insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica. Ne consegue che, a prescindere dalla finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dalla la fattispecie CP_2
decadenziale de qua non può applicarsi ad essa, essendo espressamente prevista solo per gli enti pubblici previdenziali.
L'eccezione di decadenza va dunque disattesa.
L'assenza di ulteriori doglianze circa la fondatezza della pretesa, comporta il rigetto del ricorso con assorbimento della domanda riconvenzionale formulata solo in via subordinata da CP_2
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo (con applicazione della riduzione prevista dall'art. 4
del DM 55/2014, attesa la modesta difficoltà della controversia), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 19.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.2953/2023 R.G.L promossa
D A
Avv. Rosaria Petrolà C.F. , rappresentata e difesa da sé stessa, elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata presso lo studio sito in Palermo, Via G. Cusmano, 4.
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristoforo Lucio Greco, per mandato in atti
con sede legale in Roma, Via E. Q. Visconti Controparte_2
n.8, (C.F. e P. IVA n. , in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, Avv. Walter Militi, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ornella Costa, per mandato in atti.
Resistenti
All'esito dell'udienza del 19.3.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida - per ciascun convenuto - in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- Distrae le spese di lite, liquidate all' , in favore dell' avv. Cristoforo Controparte_3
Lucio Greco, dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.3.2023, l'avv. Rosaria Petrolà proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620220009986082/000, notificata in data 1.02.2023, limitatamente al ruolo 2021 dell'importo complessivo di euro 1.336,48, di cui euro 1.317,44 a titolo di contributi per l'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999,
atteso che il ruolo in oggetto era stato reso esecutivo tardivamente, solo in data 30.11.2021.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare la cartella di pagamento, in subordine la riduzione delle somme pretese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
contestando la domanda chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Ente per i vizi della procedura esattiva contestati dalla ricorrente, deduceva l'inapplicabilità dell'art 25 D. Lgs. n. 46/1999
trattandosi di Cassa privata, precisando che in ogni caso il termine decadenziale era stata rispettato alla luce della istanza di rateizzazione del 4.07.2019, in subordine spiegava domanda accertativa nelle forme della domanda riconvenzionale per l'accertamento del credito e la relativa condanna.
Si costituiva, altresì, l' eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in ordine alle doglianze afferenti al merito della pretesa, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla e concludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_2
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,è stata decisa.
L'opposizione non merita accoglimento. Invero in ordine all'eccepita decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, si premette che “i
termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 25 e succ. mod. e integraz., non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto il
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18 pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del
titolo I e del titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma
dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa "salvo quanto previsto dagli
articoli seguenti", ossia dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, cit., i quali, con riferimento a tali
crediti, debbono ritenersi latori di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa
opposizione” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 11348/2021 e n. 12631/2014).
Tuttavia, l'eccezione risulta infondata in quanto, quella prevista dall'art 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999,
è una decadenza processuale e non sostanziale che non comporta l'estinzione del credito contributivo,
e in ogni caso si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i quali non rientra la
[...]
che è invece fondazione di diritto privato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. CP_2
509/1994.
Ed invero, il citato art. 25, stante il tenore della norma («Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali») prevede un'ipotesi di decadenza e, come tale, è
insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica. Ne consegue che, a prescindere dalla finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dalla la fattispecie CP_2
decadenziale de qua non può applicarsi ad essa, essendo espressamente prevista solo per gli enti pubblici previdenziali.
L'eccezione di decadenza va dunque disattesa.
L'assenza di ulteriori doglianze circa la fondatezza della pretesa, comporta il rigetto del ricorso con assorbimento della domanda riconvenzionale formulata solo in via subordinata da CP_2
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo (con applicazione della riduzione prevista dall'art. 4
del DM 55/2014, attesa la modesta difficoltà della controversia), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 19.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile