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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 21.11.24 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. ex art. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4737/2023 promossa da:
[...]
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LORENZO PICOTTI e dell'Avv. GABRIELLA DE
STROBEL
ATTORI contro
AVV. C.F. ) Controparte_1 C.F._2
AVV. (C.F. ) CP_2 Controparte_3 C.F._3
entrambe con il patrocinio dell'Avv. FEDERICA CAPOROSSI
CONVENUTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
(C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI SORDELLI
LLOYD'S – RAPPRESENTANZA GENERALE PER , in persona del legale CP_5
rappresentante pro tempore (C.F. ) P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. SILVIO PIERO LESSONA
TERZE CHIAMATE IN CAUSA
pagina 1 di 16 MOTIVAZIONE
1. IL THEMA DECIDENDUM
Con atto di citazione notificato il 3.7.23 e hanno Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio l'Avv. e l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin, deducendo Controparte_1
che: -) con contratto preliminare del 31.10.2006, si erano obbligati a vendere a un Parte_2
immobile di edilizia convenzionata in zona PEEP a Verona;
-) in quell'occasione, il promissario acquirente aveva versato in favore degli attori una somma di € 90.000 a titolo di anticipo sul prezzo e una ulteriore somma di € 10.000 a titolo di caparra confirmatoria;
-) in sede di stipula del preliminare, aveva omesso di riferire ai promittenti venditori di essere già Parte_2
proprietario di un'abitazione di edilizia convenzionata;
-) gli attori, confidando nella successiva stipula del contratto definitivo, avevano sostenuto spese per un importo totale di € 87.454,80 (per l'estinzione di un mutuo relativo allo stesso immobile, per il pagamento dell'agenzia immobiliare, per un'operazione negoziale relativa all'acquisto di un nuovo immobile); -) inoltre, avevano interrotto le trattative con altri potenziali acquirenti;
-) tuttavia, poco prima della stipula del contratto definitivo, (per il tramite del proprio legale) aveva comunicato ai Parte_2
venditori che il contratto preliminare era affetto da nullità, sia perché egli stesso era già titolare di un'abitazione di edilizia convenzionata, sia per la pattuizione di un prezzo superiore rispetto a quello previsto dal Comune di Verona;
-) conseguentemente, aveva chiesto la restituzione dell'intera somma versata a titolo di acconto e di caparra;
-) pertanto, gli attori si erano rivolti alle odierne convenute e avevano conferito loro mandato difensivo;
-) il 19.9.2007, l'Avv. CP_1
e l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin avevano rappresentato al legale della controparte
[...]
le ragioni che escludevano la nullità del contratto preliminare e, inoltre, avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta inadempiente di -) già Parte_2
in sede stragiudiziale, questo danno era stato quantificato dalle convenute nel prezzo dell'immobile oggetto di preliminare, come determinato dal Comune di Verona (€ 189.606,81), ed era stato erroneamente qualificato come danno da responsabilità contrattuale (c.d. interesse positivo); -) successivamente, con atto di citazione notificato il 15.1.2008, aveva Parte_2
instaurato dinnanzi al Tribunale di Verona la causa n. 742/2008 RG nei confronti degli attori, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto preliminare e la condanna alla restituzione della somma di € 100.000; -) e , per il tramite delle loro Parte_1 Parte_1
legali, si erano costituiti aderendo alla domanda di accertamento della nullità del preliminare e pagina 2 di 16 formulando una domanda riconvenzionale risarcitoria;
-) più precisamente, anche in sede giudiziale, il danno lamentato era stato quantificato in € 189.606,81, pari al prezzo dell'immobile oggetto del preliminare caducato;
-) il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1470/2011, aveva accertato la nullità del contratto preliminare per fatto imputabile all'attore, aveva condannato i convenuti alla restituzione della somma di € 100.000 e aveva rigettato la loro domanda riconvenzionale sul presupposto della non risarcibilità del c.d. interesse positivo nel caso di responsabilità precontrattuale;
-) gli attori avevano quindi conferito alle loro legali mandato difensivo anche per la proposizione del giudizio di appello e dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
-) inoltre, gli attori il 7.9.2011 avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario per la somma di € 120.000, al fine di adempiere alla statuizione di condanna di primo grado, provvisoriamente esecutiva, e di evitare in questo modo l'esecuzione forzata;
-) tuttavia, le convenute non avevano comunicato al legale di Parte_2
la disponibilità di questa provvista e, di conseguenza, la possibilità di adempiere spontaneamente alla statuizione di condanna;
-) di conseguenza, aveva notificato a Parte_2 [...]
e atto di precetto e, successivamente, aveva instaurato il giudizio Parte_1 Pt_1 Parte_1
esecutivo n. 876/2011 presso il Tribunale di Verona, sottoponendo a pignoramento l'immobile degli stessi;
-) con ordinanza del 28.11.2011, la Corte d'appello di Venezia aveva accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
-) tuttavia, le convenute non avevano provveduto alla costituzione con elezione di domicilio nel procedimento esecutivo (così precludendo agli attori di venire a conoscenza della sua prosecuzione) e non avevano comunicato tempestivamente al Giudice dell'esecuzione l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza azionata in via esecutiva;
-) successivamente, le convenute avevano provveduto a depositare un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., al fine di far valere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ma, il G.E. aveva riqualificato l'istanza come una fattispecie di sospensione esterna ex art. 623 c.p.c. e aveva sospeso la procedura esecutiva;
-) il 29.8.2013 le convenute avevano rinunciato al mandato e la difesa era stata assunta da altri professionisti;
-) con sentenza n. 5748/2019, la Corte d'appello di
Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata da e limitatamente ad alcune Parte_1 Parte_1
voci di spesa (danno emergente), escludendo la risarcibilità delle spese relativa alla stipulazione del secondo contratto preliminare da parte degli attori e confermando l'irrisarcibilità
pagina 3 di 16 dell'interesse positivo;
-) con decreto ingiuntivo n. 2605/2017, non opposto, il Tribunale di
Verona aveva ingiunto a e di pagare in favore delle prime Parte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 12.349,43, quale saldo di alcune parcelle per l'attività professionale svolta;
-) in particolare, la scelta di non opporre il decreto ingiuntivo era dipesa dal fatto che tra le parti era intercorsa una trattativa, che, tuttavia, si era arrestata in prossimità della scadenza del termine per proporre opposizione a fronte della richiesta delle convenute di un rinuncia da parte degli attori all'azione di risarcimento del danno per responsabilità professionale.
Sulla base di queste di queste deduzioni gli attori hanno affermato la configurabilità di una responsabilità professionale delle convenute, sulla base dei seguenti profili di inadempimento
(esposti nelle pagg. 23 e ss. dell'atto di citazione): a) erroneità della richiesta, sia nella fase stragiudiziale sia nella fase giudiziale. di risarcimento del danno corrispondente all'interesse positivo, con conseguente preclusione della possibilità di una definizione anticipata e conciliativa della controversia con il promissario acquirente;
b) erronea proposizione della domanda di condanna al risarcimento danni nel giudizio instaurato dal promissario acquirente, sia sotto il profilo della qualificazione sia sotto il profilo dei danni fatti valere, con conseguente preclusione della possibilità di ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla perdita di altre occasioni di vendita a terzi dell'immobile oggetto del contratto preliminare;
c) omessa comunicazione al legale del promissario acquirente della disponibilità degli attori ad adempiere alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza di primo grado, a fronte della stipulazione di un mutuo a questo fine;
d) omessa costituzione, con elezione di domicilio, nel procedimento esecutivo, con conseguente preclusione della possibilità di venire a conoscenza della progressione del procedimento stesso;
e) omessa comunicazione tempestiva nel procedimento esecutivo dell'ordinanza che aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado;
f) erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione, al fine di far valere la suddetta ordinanza di sospensione nel procedimento esecutivo.
Conseguentemente, sulla base di tali inadempimenti, hanno chiesto la condanna delle convenute: 1) la dichiarazione di risoluzione per inadempimento dei contratti di patrocinio stipulati con le convenute e relativi sia alla fase stragiudiziale sia alle diverse fasi giudiziali
(primo grado, secondo grado, processo di esecuzione) con conseguente condanna delle convenute alla restituzione dei compensi loro complessivamente corrisposti (€ 18.339); 2) in ogni caso, la condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali da danno emergente (€
pagina 4 di 16 2.900 a titolo di spese per la stipulazione del mutuo, € 1.194 a titolo di spese per l'assicurazione obbligatoria, € 288 per incasso rata, € 12.092,60 per interessi, € 1.237,27 quali spese per la procedura esecutiva, € 2.513 quali spese per i tentativi di mediazione precedenti all'instaurazione di questo giudizio e per la difesa preparatoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poi non instaurato, per un totale di € 20.220,72), sia patrimoniali da lucro cessante (€ 100.000 a titolo di perdita di chances di rivendita del bene a terzi), sia non patrimoniali (€ 100.000 per non aver potuto godere e disporre a pieno della loro abitazione gravata da pignoramento immobiliare, per la complessiva situazione di ansia e stress e per la compromissione della loro immagine).
Con comparsa depositata il 5.10.23 si sono costituite in giudizio l'Avv. e Controparte_1
l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin e hanno chiesto: 1) in via pregiudiziale di rito, la dichiarazione di inammissibilità delle domande per esistenza di un giudicato esterno;
2) in via preliminare di merito, il rigetto per intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie e di restituzione relative al mandato difensivo per il primo grado di giudizio;
3) nel merito, il rigetto delle domande per insussistenza dei presupposti della responsabilità professionale;
4) in via subordinata, nel merito, l'autorizzazione a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative, la loro condanna a tenerle manlevate nel caso di soccombenza e, in ogni caso, la loro condanna al rimborso delle spese legali, anche in caso di esito vittorioso della lite (e salvo diritto di regresso verso la parte soccombente).
Più precisamente, le convenute hanno replicato che: -) il rapporto contrattuale di mandato difensivo intercorso fra le parti è coperto da giudicato esterno ex art. 2909 c.c., in forza del D.I. n.
2605/2017 emesso dal del Tribunale di Verona;
-) in particolare, con ricorso per decreto ingiuntivo, le convenute avevano richiesto e ottenuto nei confronti degli attori un'ingiunzione per il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore di questi ultimi;
-) tale decreto ingiuntivo non era stato opposto ed era divenuto definitivo;
-) conseguentemente, esso ha efficacia di giudicato fra le parti ex art. 2909 c.c., in relazione alla validità del rapporto contrattuale, al corretto adempimento delle obbligazioni dallo stesso previste, nonché al diritto al pagamento del compenso professionale;
-) in ogni caso, la domanda risarcitoria, la domanda di risoluzione e la domanda di restituzione dei compensi relativamente al primo grado di giudizio
(terminato con la sentenza del Tribunale di Verona n. 1470/2011, pubblicata il 6.6.2011) non possono essere accolte per intervenuta prescrizione;
-) nel merito, tutti gli addebiti di negligenza professionale non sono fondati;
-) più precisamente, sia nel giudizio di primo grado che nella fase pagina 5 di 16 introduttiva del giudizio di secondo grado, la domanda riconvenzionale risarcitoria era stata espressamente e correttamente ricondotta agli artt. 1337 e 1338 c.c.; -) quanto alla mancata costituzione nella procedura esecutiva immobiliare, gli attori non avevano conferito mandato alle convenute per questa attività difensiva, ma solo per l'istanza di sospensiva dell'efficacia della sentenza di primo grado;
-) con riferimento alla mancata comunicazione al G.E. dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza sospensiva emessa dalla Corte d'appello di Venezia, le convenute avevano confidato nel fatto che il legale di controparte, venuto meno il titolo provvisoriamente esecutivo, non proseguisse con la procedura esecutiva;
-) successivamente, le convenute avevano optato per il deposito di un ricorso ex art. 615 c.p.c. in forza dell'espressa richiesta dei loro clienti di formulare una domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; -) peraltro, quanto alle singole voci di danno, esse non sono comunque riconducibili alle condotte delle convenute;
-) con riferimento alla stipulazione del contratto di mutuo, questo non era stato contratto per adempiere alla condanna di primo grado, ma al solo scopo di iscrivere ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile; -) al momento della prima richiesta risarcitoria, risalente al 2013, l'Avv. era coperta dalla polizza professionale n. 10746-122- Controparte_1
81767388 stipulata con la mentre l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin Controparte_4 era coperta dalla polizza professionale n. AE000009507 stipulata con la Lloyd' -) Pt_3
entrambe, con comunicazioni del 15-26.11.2013, avevano denunciato il sinistro alle rispettive compagnie assicurative;
-) al momento della seconda richiesta risarcitoria, che corrisponde alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, entrambe le convenute erano coperte dalla polizza n. 39699-122-175107766 stipulata con la -) l'art.
2.12 delle Controparte_4
condizioni generali di polizza prevede la “gestione delle vertenze di danno e spese CP_6
legali”; -) tuttavia, con riferimento a questa controversia, la non ha assunto in proprio CP_6
la vertenza, ha chiesto di essere chiamata in causa e ha autorizzato l'assicurato a scegliere il proprio legale di fiducia, con ciò implicitamente impegnandosi a sostenerne i costi.
Le convenute, quindi, previa autorizzazione giudiziale, hanno provveduto alla chiamata in causa delle suddette compagnie di assicurazione, le quali, con comparse rispettivamente depositate il 7.2.24 e l'8.2.24, si sono costituite in giudizio e hanno aderito alle eccezioni sollevate dalle convenute, eccependo in ogni caso l'inoperatività delle rispettive polizze.
In particolare, la Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia ha dedotto, tra l'altro, che:
-) in forza del principio indennitario, l'eventuale condanna alla restituzione del compenso pagina 6 di 16 professionale non può essere oggetto di copertura assicurativa;
-) al momento di stipulazione della polizza (7.6.2013), l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin era già a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto comportare una richiesta risarcitoria da parte degli odierni attori, ma era rimasta reticente sul punto.
La invece, tra l'altro, ha dedotto che: -) la polizza n. 10746-122- Controparte_4
81767388 era stata contratta dallo a favore dei suoi associati (fra cui, Parte_4 all'epoca, vi era solo l'Avv. per un periodo compreso fra il 18.1.2013 e il Controparte_1
17.1.2014 e prevedeva una copertura in regime di claims made relativamente a fatti verificatisi nei cinque anni precedenti alla stipula;
-) questa polizza, quindi, non può coprire le eventuali condotte imperite tenute dall'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin;
-) la polizza n. 175107766, riferibile ad entrambe le convenute, era stata contratta il 18.6.2020 in regime di claims made per le richieste risarcitorie avanzate per la prima volta nel periodo di vigenza dell'assicurazione e riferite ai cinque anni antecedenti;
-) la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori con il presente giudizio, tuttavia, non può considerarsi distinta rispetto a quella già formulata nell'anno 2013; -) di conseguenza, la seconda delle polizze sopra menzionate non può operare, posto che il momento della prima richiesta (2013) non rientra nel quinquennio coperto dal regime di claims made; -) in ogni caso, in forza del principio indennitario, l'eventuale condanna alla restituzione del compenso professionale non può essere oggetto di copertura assicurativa;
-) peraltro, la polizza prevede un regime di limitazione nel caso di responsabilità solidale dell'assicurato, con riferimento alla solo quota di responsabilità riferibile a quest'ultimo; -) la proposizione di una domanda di restituzione (non compresa nella copertura assicurativa) aveva impedito la gestione della vertenza in proprio da parte della compagnia assicurativa;
-) di conseguenza, le spese di resistenza non possono essere oggetto di rimborso.
Nella prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., gli attori hanno contestato la fondatezza sia dell'eccezione di giudicato esterno (in quanto il D.I. n. 2605/2017 del Tribunale di
Verona sarebbe riferito a rapporti obbligatori di mandato difensivo parzialmente diversi rispetto a quelli azionati nel presente giudizio), sia dell'eccezione di prescrizione (posto che il dies a quo deve collocarsi al momento di irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello di Venezia).
Nella prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., le convenute hanno contestato la fondatezza delle eccezioni di inoperatività della polizza formulate dalle compagnie assicurative,
pagina 7 di 16 anche con riferimento alla domanda di condanna al rimborso delle spese di resistenza.
2. LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI
Orbene, ai fini della decisione occorre innanzitutto esaminare l'eccezione pregiudiziale formulata dalle convenute e avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato esterno sul rapporto obbligatorio in esame, in forza del D.I. n. 2605/2017 del Tribunale di Verona, non opposto e divenuto definitivo.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che: -) “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (v. Cass.
25180/2024); -) in particolare, “il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass. n. 1259/24); -) quindi, il giudicato su una domanda di pagamento al corrispettivo contrattuale fa stato sul diritto a quel pagamento e preclude la proponibilità di domande dirette ad inficiare il titolo sulla base del quale esso deve essere eseguito e di domande dirette ad ottenerne la ripetizione, poiché tali domande si basano su
“precedenti logici, essenziali e necessari” della pronuncia passata in giudicato e da questa
(almeno implicitamente) esclusi;
-) invece, lo stesso giudicato non fa stato sull'inesistenza di un inadempimento della parte che ha ottenuto la condanna al pagamento del corrispettivo contrattuale (a meno che quell'inadempimento non sia stato dedotto nel giudizio in cui il giudicato si sia formato), poiché l'inadempimento può anche essere fatto valere a fondamento non dell'eccezione ex art. 1460 c.c. o della domanda di risoluzione (ossia di fatti impeditivi del diritto al pagamento del prezzo), ma semplicemente della domanda di condanna al risarcimento pagina 8 di 16 dei danni (che può essere proposta a prescindere dalle prime due difese); -) in altri termini,
l'inesistenza di un inadempimento, ove non dedotto in giudizio, non rappresenta un “precedente logico, essenziale e necessario” del diritto al pagamento del corrispettivo contrattuale;
-) ciò premesso, il ricorso ex art. 633 c.p.c. aveva ad oggetto più preavvisi di parcella, opinati dal
Consiglio dell'Ordine; -) più precisamente, tali preavvisi fanno riferimento al “fascicolo 93, vendita di cose immobili – + 1 // + 1”, al “fascicolo 9747, Parte_1 Parte_5 inadempimento contrattuale – / , al “fascicolo 12005, Pt_1 Parte_1 Parte_5 appello – / , al “fascicolo 12590, ricorso ex art. 615 – Parte_1 Pt_2 Parte_1
/ (doc. 50 del fascicolo di parte convenuta); -) i preavvisi di parcella relativi ai
[...] Pt_2
primi due fascicoli fanno riferimento ad una controversia con la cui corretta Parte_5
gestione da parte delle convenute esula dal thema decidendum; -) i preavvisi di parcella relativi al secondo e al terzo fascicolo, invece, fanno riferimento al giudizio di appello e alla fase esecutiva relativa ai rapporti processuali fra gli attori e -) conseguentemente, sulla base Parte_2
delle premesse su esposte il decreto ingiuntivo n. 2605/2017, non opposto e divenuto definitivo, preclude la domanda di risoluzione del mandato professionale riguardante la proposizione del giudizio di appello e l'attività nel procedimento esecutivo, nonché la domanda di restituzione del corrispettivo ad esso conseguente, ma non anche la domanda di risoluzione (e la conseguente domanda restitutoria) del mandato professionale concernente l'attività stragiudiziale e l'attività giudiziale relativa al processo di primo grado;
-) il medesimo decreto, inoltre, in ogni caso non preclude la domanda di condanna al risarcimento dei danni provocato dagli inadempimenti riferibili a tutta l'attività professionale prestata dalle convenute.
Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione preliminare di merito formulata dalle convenute e avente ad oggetto l'estinzione delle pretese attoree con riferimento al solo primo grado di giudizio per intervenuta prescrizione.
L'eccezione è infondata e va rigettata, considerato che: -) in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il termine di prescrizione per far valere il diritto al risarcimento del danno si colloca diversamente a seconda che l'attività difensiva oggetto di censura sia giudiziale o stragiudiziale;
-) più precisamente, nel primo caso il dies a quo coincide con il passaggio in giudicato della sentenza in cui il danneggiato sia soccombente a causa della negligenza del professionista, mentre nel secondo caso la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui si colloca la condotta tenuta dallo stesso professionista (v. Cass. 24270/2020); -) nel caso di specie,
pagina 9 di 16 le convenute hanno espressamente limitato la loro eccezione di prescrizione alle sole pretese attoree connesse al mandato difensivo per il primo grado di giudizio (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 12); -) la sentenza della Corte d'appello di Venezia, passata in giudicato, è stata resa nel 2019; -) di conseguenza, non è maturato il termine decennale di prescrizione.
3. GLI INADEMPIMENTI ATTRIBUITI ALLE CONVENUTE E LE PRETESE
CONSEGUENTI.
Le domande degli attori devono giudicarsi infondate per le motivazioni espresse in questo paragrafo e nel paragrafo seguente.
3.1 L'ERRONEITA' DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
CORRISPONDENTE ALL'INTERESSE POSITIVO
Con riferimento al primo degli inadempimenti attribuiti alle parti convenute, va osservato che: -) la sua rilevanza (anche ai fini previsti dall'art. 1455 c.c.) e la sua idoneità a giustificare le pretese risarcitorie fatte valere presuppongono l'accertamento dell'idoneità a giustificare (dal punto vista causale) l'evento ricollegatovi dalle parti, ovvero la decisione di instaurare la lite e la preclusione della possibilità di una definizione anticipata e conciliativa della controversia con il promissario acquirente;
-) nel caso di specie, tuttavia, manca l'allegazione espressa, secondo cui gli attori, se fossero stati portati a conoscenza dell'impossibilità di conseguire il risarcimento dell'interesse positivo, non avrebbero resistito alla pretesa restitutoria del promissario acquirente o avrebbero effettivamente cercato una soluzione conciliativa;
-) ma, a prescindere da ciò, difettano allegazioni probatorie adeguate a giustificare questa ricostruzione postuma della loro volontà; -) ed anzi, può ritenersi sussistente la prova presuntiva del contrario, ove si consideri che le parti hanno sempre manifestato un contegno oppositivo alla pretesa del promissario acquirente e la volontà di provare ad ottenere il riconoscimento di pretese risarcitorie, idonee ad escluderla o ridurla;
-) in questa prospettiva, è sufficiente evidenziare la volontà (pacifica e reiterata) di ottenere il riconoscimento anche del danno corrispondente all'interesse negativo, anche sotto il profilo della perdita di occasioni di vendita dell'immobile a terzi (non a caso addebitato alle convenute) e la volontà di non eseguire la sentenza di primo grado o quanto meno di rendere più difficoltosa l'iniziativa esecutiva del promissario acquirente;
-) quest'ultima, in particolare, si desume dalla e-mail del 3.9.11, indirizzata alle convenute, con cui viene manifestata pagina 10 di 16 espressamente la volontà di ottenere un mutuo, al fine non certo di eseguire la sentenza di primo grado, ma di iscrivere un'ipoteca sull'immobile per rendere difficoltosa l'esecuzione promossa dalla controparte;
-) può, quindi, escludersi la rilevanza dell'inadempimento in esame nei termini prospettati e, conseguentemente, la sua idoneità a giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del mandato professionale relativo all'attività stragiudiziale e alla difesa nel primo grado di giudizio, oltre che, più in generale, delle domande risarcitorie.
3.2 L'ERRONEA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI CONDANNA AL
RISARCIMENTO DELL'INTERESSE NEGATIVO
Con riferimento al secondo degli inadempimenti attribuiti alle parti convenute, va osservato che: -) la sentenza n. 5748/19 della Corte d'Appello di Venezia ha definitivamente accertato che le convenute, nell'interesse degli attori, avevano regolarmente proposto la domanda di risarcimento dell'interesse negativo;
-) gli attori, però, si dolgono del fatto che non sia stata fatta valere anche la componente dell'interesse negativo, corrispondente alla perdita di altre occasioni di vendita a terzi dell'immobile oggetto del contratto preliminare;
-) ma, sotto questo profilo, la configurabilità dell'inadempimento richiede che quel danno fosse effettivamente conseguibile e nel caso di specie tale possibilità può essere esclusa, sussistendo la prova presuntiva (rilevabile anche nel giudizio contestato) del fatto che gli attori non avrebbero venduto l'immobile al prezzo vincolato fissato dal Comune di Verona (€ 189.606,81); -) in questa prospettiva è sufficiente evidenziare che il contratto preliminare, che ha generato il contenzioso, aveva previsto un prezzo di vendita di € 470.000 e gli attori non hanno allegato di aver manifestato alle agenzie incaricate la volontà di vendere l'immobile anche al prezzo vincolato, né hanno allegato l'impossibilità di vendere anche allo stato attuale l'immobile a questo prezzo;
-) ed anzi è presumibile il contrario, considerate la dimensione, la prossimità al centro di Verona e la valorizzazione di mercato resa evidente dal prezzo concordato con il contratto preliminare;
-) pertanto, la domanda di risarcimento del danno in esame non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento nel giudizio contestato;
-) ne consegue che l'omessa proposizione della stessa non può essere qualificata come un inadempimento delle convenute e, quindi, non può giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del mandato professionale relativo alla difesa nel primo grado di giudizio, oltre che, più in generale, delle domande risarcitorie.
3.3. GLI INADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
pagina 11 di 16 Gli attori attribuiscono alle convenute poi una serie di inadempimenti successivi alla sentenza di primo grado (e rilevanti, per le motivazioni su esposte, solo nella prospettiva delle domande risarcitorie).
Il primo, consistente nell'omessa comunicazione al legale del promissario acquirente della disponibilità ad adempiere alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza di primo grado
(ala luce della stipulazione di un mutuo a questo fine), deve ritenersi insussistente, posto che, come già evidenziato, dalla e-mail del 3.9.11 indirizzata dagli attori alle convenute si desume inequivocabilmente la loro volontà di non eseguire spontaneamente la sentenza di primo grado e di accettare il rischio dell'esecuzione forzata, in attesa della definizione del giudizio di appello o quanto meno della fase di sospensiva ex art. 283 c.p.c. (tanto che in essa si riconosce il fatto che la stipulazione del contratto di mutuo è avvenuta al fine di iscrivere un'ipoteca sull'immobile per rendere difficoltosa l'iniziativa esecutiva promossa dalla controparte).
Il secondo, consistente nell'omessa costituzione, con elezione di domicilio, nel procedimento esecutivo (con conseguente preclusione della possibilità di venire a conoscenza della progressione del procedimento stesso), deve ritenersi insussistente, in primo luogo, perché non è stata allegata la prova che alle convenute sia stato conferito questo incarico specifico (a prescindere dal conferimento dello jus postulandi attribuito loro con la procura relativa la giudizio di primo grado) e, in secondo luogo, perché gli attori erano pienamente consapevoli della progressione del procedimento esecutivo, tanto da dichiarare espressamente di accettarne il relativo rischio nella e.mail del 3.9.11.
Riguardo al terzo inadempimento, consistente nell'omessa comunicazione tempestiva nel procedimento esecutivo dell'ordinanza che aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, è sufficiente rilevare che esso, in astratto, potrebbe giustificare il risarcimento solo delle spese del procedimento esecutivo maturate tra la pronuncia dell'ordinanza della Corte d'Appello e l'ordinanza di sospensione del Giudice dell'esecuzione, ma non risulta che tali spese siano state pagate dagli attori al promissario acquirente (e non a caso la domanda di risarcimento delle spese del procedimento esecutivo è stata espressamente limitata dagli attori a quelle maturate fino alla pronuncia dell'ordinanza della Corte d'Appello).
Riguardo all'ultimo inadempimento, consistente nell'erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione, al fine di far valere la suddetta ordinanza di sospensione nel pagina 12 di 16 procedimento esecutivo, è sufficiente rilevare che esso potrebbe giustificare, al più, una contestazione delle spese sostenute a questo fine e quindi la ripetizione delle somme versate a questo titolo alle convenute, ma tale pretesa è preclusa dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2695/17 del Tribunale, che, come già evidenziato, aveva ad oggetto il diritto al pagamento del compenso per la suddetta attività.
4. I DANNI
Le considerazioni su esposte escludono la fondatezza delle pretese risarcitorie degli attori.
Per completezza: -) va ribadito che il danno corrispondente alle spese sostenute per il mutuo e il procedimento esecutivo non potrebbe in ogni caso essere risarcito, poiché imputabile in modo assorbente alla volontà oppositiva degli attori, come su accertata;
-) va evidenziato che le spese relative al procedimento di mediazione rientrano nella regolazione delle spese di lite e non possono essere oggetto di rifusione a fronte della soccombenza degli attori;
-) va affermato che le spese relative all'assistenza stragiudiziale nella controversia promossa nei confronti delle convenute non sono risarcibili a fronte della soccombenza degli attori, fermo restando che non potrebbe in ogni caso essere riconosciuto il diritto al rimborso del compenso pagato per la redazione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, poi non notificato;
-) va affermato che il danno non patrimoniale allegato non può ritenersi in ogni caso sussistente e ricollegabile agli inadempimenti attribuiti alla convenute, tanto più a fronte della loro piena consapevolezza circa il procedimento esecutivo e della volontà oppositiva pur in pendenza di esso, come ricavabile dalla e.mail del 3.9.11.
5. LE DOMANDE DI MANLEVA
Alla luce del rigetto delle domande degli attori, l'unica domanda rivolta dalle convenute nei confronti delle compagnie di assicurazione, che deve essere esaminata, è quella avente ad oggetto la condanna al rimborso delle spese legali, anche in caso di esito vittorioso della lite (e salvo diritto di regresso verso la parte soccombente).
Sul punto, va premesso che: -) l'operatività, in astratto, delle polizze va valutata al momento di instaurazione del presente giudizio;
-) entrambe le convenute erano coperte dalla polizza n. 39699-122-175107766 stipulata con la -) ed invero, l'instaurazione del CP_4
presente giudizio può qualificarsi come “prima denuncia”, atteso che la precedente contestazione del 2013 era riferita a fatti, almeno parzialmente, diversi;
-) in questa prospettiva, assumono pagina 13 di 16 rilevanza sia la diversa quantificazione del danno, sia la collocazione temporale della pronuncia di secondo grado (2019); -) come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 4275/2024), in materia di responsabilità civile occorre distinguere il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa (che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato), il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. (che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo), il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. (ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale); -) nel caso di specie, l'art.
2.12 delle condizioni generali di polizza “gestione delle vertenze di danno e spese legali” CP_6 prevede che “la Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell' designando, ove occorra, legali, tecnici, Parte_6 periti o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' stesso. Sono a Parte_6 carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' , Parte_6
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali, tecnici, periti o consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”; -
) da questa formulazione letterale si desume che la compagnia assicurativa può, in astratto, scegliere di gestire in via autonoma la vertenza oppure di rimborsare le spese di resistenza derivanti dall'affidamento della controversia ad altro professionista;
-) con comunicazione del
28.9.23 (doc. 39 del fascicolo di parte convenuta), la compagnia assicurativa ha rappresentato alle assicurate di non poter gestire direttamente la lite in ragione della presenza di una domanda di restituzione dei compensi (non compresa nella copertura assicurativa) e del coinvolgimento di diverse polizze.
Ciò posto, le due argomentazioni addotte dalla compagnia assicurativa non sono sufficienti ad escludere il diritto al rimborso delle spese di resistenza, atteso che: -) la distinzione fra azione di danno (oggetto di copertura assicurativa) e azione di restituzione (che esula dalla pagina 14 di 16 copertura assicurativa) rileva, in astratto, solo dal punto di vista della domanda di manleva, ma non con riferimento alla gestione della vertenza, tanto più nell'ipotesi in cui la domanda di risarcimento del danno e la domanda di restituzione siano basate sugli identici presupposti;
-) in altri termini, la compagnia assicurativa avrebbe potuto decidere di gestire la controversia in proprio, salva la facoltà di non ritenersi obbligata alla manleva rispetto alla domanda di restituzione;
-) né assume rilevanza il fatto che fossero coinvolte diverse polizze;
-) peraltro, questa seconda argomentazione era stata utilizzata solo nella comunicazione del 28.9.23, ma non
è stata spesa in via difensiva nel presente giudizio;
-) ne consegue che le convenute avessero diritto all'assistenza prevista dalla polizza e, a fronte del rifiuto della compagnia assicurativa di assumere in proprio la difesa, devono essere indennizzate delle spese sostenute a questo fine;
-) a questo fine, tuttavia, non può essere pronunciata una sentenza di condanna, poiché l'indennizzo in tanto è dovuto, in quanto le spese di assistenza non siano recuperate in base alla condanna degli attori al rimborso delle spese di lite (o perché questi si rendano inadempienti o perché le spese di assistenza siano superiori all'importo liquidato ai fini del rimborso delle spese di lite); -) la domanda può quindi essere accolta, ma come semplice accertamento del diritto condizionato delle convenute all'indennizzo; -) d'altra parte la domanda di una pronuncia di condanna contiene in sé, sempre, la domanda di una pronuncia di accertamento.
6. LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e di causalità e quindi gli attori devono esse condannati alla relativa rifusione nei confronti dei convenuti e delle chiamate in cause. In particolare, a quest'ultimo riguardo, va rilevato che la chiamata in causa delle due compagnie assicurative non è connotata da eleminati di arbitrarietà o manifesta infondatezza e si condivide il principio giurisprudenziale secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. 31889/2019). Più precisamente, le spese di lite devono essere liquidate pagina 15 di 16 nella misura minima prevista dal DM n. 55/14, tenuto conto dei profili di complessità della controversia e della proposizione da parte delle convenute (con l'adesione delle chiamate in causa) di difese rivelatesi infondate, con l'ulteriore precisazione che, riguardo alle convenute, deve essere applicata la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del citato D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto riguardante l'assistenza nella fase successiva alla pronuncia della sentenza n. 1470/2011 del Tribunale di Verona e della conseguente domanda di restituzione del corrispettivo;
2) rigetta le ulteriori domande degli attori;
3) condanna e , in solido, a rimborsare in favore Parte_1 Parte_1 dell'Avv. e dell'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, che liquida unitariamente in € 9.167,60, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva se dovuta;
4) condanna e , in solido, a rimborsare in favore della Parte_1 Parte_1
Lloyd's le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.052, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva se dovuta;
5) condanna e , in solido, a rimborsare in favore della Parte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.052, oltre Controparte_7
rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva se dovuta;
6) accerta il diritto dell'Avv. e dell'Avv. Liana Assunta Mastella ad essere Controparte_1
tenute indenni da parte della delle spese di resistenza rispetto alla Controparte_7
domanda degli attori, a condizione che non siano recuperate in base alla condanna degli attori al rimborso delle spese di lite (o perché questi si rendano inadempienti o perché le spese di assistenza siano superiori all'importo liquidato ai fini del rimborso delle spese di lite).
Verona 9.4.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 21.11.24 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. ex art. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4737/2023 promossa da:
[...]
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LORENZO PICOTTI e dell'Avv. GABRIELLA DE
STROBEL
ATTORI contro
AVV. C.F. ) Controparte_1 C.F._2
AVV. (C.F. ) CP_2 Controparte_3 C.F._3
entrambe con il patrocinio dell'Avv. FEDERICA CAPOROSSI
CONVENUTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
(C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI SORDELLI
LLOYD'S – RAPPRESENTANZA GENERALE PER , in persona del legale CP_5
rappresentante pro tempore (C.F. ) P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. SILVIO PIERO LESSONA
TERZE CHIAMATE IN CAUSA
pagina 1 di 16 MOTIVAZIONE
1. IL THEMA DECIDENDUM
Con atto di citazione notificato il 3.7.23 e hanno Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio l'Avv. e l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin, deducendo Controparte_1
che: -) con contratto preliminare del 31.10.2006, si erano obbligati a vendere a un Parte_2
immobile di edilizia convenzionata in zona PEEP a Verona;
-) in quell'occasione, il promissario acquirente aveva versato in favore degli attori una somma di € 90.000 a titolo di anticipo sul prezzo e una ulteriore somma di € 10.000 a titolo di caparra confirmatoria;
-) in sede di stipula del preliminare, aveva omesso di riferire ai promittenti venditori di essere già Parte_2
proprietario di un'abitazione di edilizia convenzionata;
-) gli attori, confidando nella successiva stipula del contratto definitivo, avevano sostenuto spese per un importo totale di € 87.454,80 (per l'estinzione di un mutuo relativo allo stesso immobile, per il pagamento dell'agenzia immobiliare, per un'operazione negoziale relativa all'acquisto di un nuovo immobile); -) inoltre, avevano interrotto le trattative con altri potenziali acquirenti;
-) tuttavia, poco prima della stipula del contratto definitivo, (per il tramite del proprio legale) aveva comunicato ai Parte_2
venditori che il contratto preliminare era affetto da nullità, sia perché egli stesso era già titolare di un'abitazione di edilizia convenzionata, sia per la pattuizione di un prezzo superiore rispetto a quello previsto dal Comune di Verona;
-) conseguentemente, aveva chiesto la restituzione dell'intera somma versata a titolo di acconto e di caparra;
-) pertanto, gli attori si erano rivolti alle odierne convenute e avevano conferito loro mandato difensivo;
-) il 19.9.2007, l'Avv. CP_1
e l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin avevano rappresentato al legale della controparte
[...]
le ragioni che escludevano la nullità del contratto preliminare e, inoltre, avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta inadempiente di -) già Parte_2
in sede stragiudiziale, questo danno era stato quantificato dalle convenute nel prezzo dell'immobile oggetto di preliminare, come determinato dal Comune di Verona (€ 189.606,81), ed era stato erroneamente qualificato come danno da responsabilità contrattuale (c.d. interesse positivo); -) successivamente, con atto di citazione notificato il 15.1.2008, aveva Parte_2
instaurato dinnanzi al Tribunale di Verona la causa n. 742/2008 RG nei confronti degli attori, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto preliminare e la condanna alla restituzione della somma di € 100.000; -) e , per il tramite delle loro Parte_1 Parte_1
legali, si erano costituiti aderendo alla domanda di accertamento della nullità del preliminare e pagina 2 di 16 formulando una domanda riconvenzionale risarcitoria;
-) più precisamente, anche in sede giudiziale, il danno lamentato era stato quantificato in € 189.606,81, pari al prezzo dell'immobile oggetto del preliminare caducato;
-) il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1470/2011, aveva accertato la nullità del contratto preliminare per fatto imputabile all'attore, aveva condannato i convenuti alla restituzione della somma di € 100.000 e aveva rigettato la loro domanda riconvenzionale sul presupposto della non risarcibilità del c.d. interesse positivo nel caso di responsabilità precontrattuale;
-) gli attori avevano quindi conferito alle loro legali mandato difensivo anche per la proposizione del giudizio di appello e dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
-) inoltre, gli attori il 7.9.2011 avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario per la somma di € 120.000, al fine di adempiere alla statuizione di condanna di primo grado, provvisoriamente esecutiva, e di evitare in questo modo l'esecuzione forzata;
-) tuttavia, le convenute non avevano comunicato al legale di Parte_2
la disponibilità di questa provvista e, di conseguenza, la possibilità di adempiere spontaneamente alla statuizione di condanna;
-) di conseguenza, aveva notificato a Parte_2 [...]
e atto di precetto e, successivamente, aveva instaurato il giudizio Parte_1 Pt_1 Parte_1
esecutivo n. 876/2011 presso il Tribunale di Verona, sottoponendo a pignoramento l'immobile degli stessi;
-) con ordinanza del 28.11.2011, la Corte d'appello di Venezia aveva accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
-) tuttavia, le convenute non avevano provveduto alla costituzione con elezione di domicilio nel procedimento esecutivo (così precludendo agli attori di venire a conoscenza della sua prosecuzione) e non avevano comunicato tempestivamente al Giudice dell'esecuzione l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza azionata in via esecutiva;
-) successivamente, le convenute avevano provveduto a depositare un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., al fine di far valere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ma, il G.E. aveva riqualificato l'istanza come una fattispecie di sospensione esterna ex art. 623 c.p.c. e aveva sospeso la procedura esecutiva;
-) il 29.8.2013 le convenute avevano rinunciato al mandato e la difesa era stata assunta da altri professionisti;
-) con sentenza n. 5748/2019, la Corte d'appello di
Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata da e limitatamente ad alcune Parte_1 Parte_1
voci di spesa (danno emergente), escludendo la risarcibilità delle spese relativa alla stipulazione del secondo contratto preliminare da parte degli attori e confermando l'irrisarcibilità
pagina 3 di 16 dell'interesse positivo;
-) con decreto ingiuntivo n. 2605/2017, non opposto, il Tribunale di
Verona aveva ingiunto a e di pagare in favore delle prime Parte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 12.349,43, quale saldo di alcune parcelle per l'attività professionale svolta;
-) in particolare, la scelta di non opporre il decreto ingiuntivo era dipesa dal fatto che tra le parti era intercorsa una trattativa, che, tuttavia, si era arrestata in prossimità della scadenza del termine per proporre opposizione a fronte della richiesta delle convenute di un rinuncia da parte degli attori all'azione di risarcimento del danno per responsabilità professionale.
Sulla base di queste di queste deduzioni gli attori hanno affermato la configurabilità di una responsabilità professionale delle convenute, sulla base dei seguenti profili di inadempimento
(esposti nelle pagg. 23 e ss. dell'atto di citazione): a) erroneità della richiesta, sia nella fase stragiudiziale sia nella fase giudiziale. di risarcimento del danno corrispondente all'interesse positivo, con conseguente preclusione della possibilità di una definizione anticipata e conciliativa della controversia con il promissario acquirente;
b) erronea proposizione della domanda di condanna al risarcimento danni nel giudizio instaurato dal promissario acquirente, sia sotto il profilo della qualificazione sia sotto il profilo dei danni fatti valere, con conseguente preclusione della possibilità di ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla perdita di altre occasioni di vendita a terzi dell'immobile oggetto del contratto preliminare;
c) omessa comunicazione al legale del promissario acquirente della disponibilità degli attori ad adempiere alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza di primo grado, a fronte della stipulazione di un mutuo a questo fine;
d) omessa costituzione, con elezione di domicilio, nel procedimento esecutivo, con conseguente preclusione della possibilità di venire a conoscenza della progressione del procedimento stesso;
e) omessa comunicazione tempestiva nel procedimento esecutivo dell'ordinanza che aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado;
f) erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione, al fine di far valere la suddetta ordinanza di sospensione nel procedimento esecutivo.
Conseguentemente, sulla base di tali inadempimenti, hanno chiesto la condanna delle convenute: 1) la dichiarazione di risoluzione per inadempimento dei contratti di patrocinio stipulati con le convenute e relativi sia alla fase stragiudiziale sia alle diverse fasi giudiziali
(primo grado, secondo grado, processo di esecuzione) con conseguente condanna delle convenute alla restituzione dei compensi loro complessivamente corrisposti (€ 18.339); 2) in ogni caso, la condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali da danno emergente (€
pagina 4 di 16 2.900 a titolo di spese per la stipulazione del mutuo, € 1.194 a titolo di spese per l'assicurazione obbligatoria, € 288 per incasso rata, € 12.092,60 per interessi, € 1.237,27 quali spese per la procedura esecutiva, € 2.513 quali spese per i tentativi di mediazione precedenti all'instaurazione di questo giudizio e per la difesa preparatoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poi non instaurato, per un totale di € 20.220,72), sia patrimoniali da lucro cessante (€ 100.000 a titolo di perdita di chances di rivendita del bene a terzi), sia non patrimoniali (€ 100.000 per non aver potuto godere e disporre a pieno della loro abitazione gravata da pignoramento immobiliare, per la complessiva situazione di ansia e stress e per la compromissione della loro immagine).
Con comparsa depositata il 5.10.23 si sono costituite in giudizio l'Avv. e Controparte_1
l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin e hanno chiesto: 1) in via pregiudiziale di rito, la dichiarazione di inammissibilità delle domande per esistenza di un giudicato esterno;
2) in via preliminare di merito, il rigetto per intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie e di restituzione relative al mandato difensivo per il primo grado di giudizio;
3) nel merito, il rigetto delle domande per insussistenza dei presupposti della responsabilità professionale;
4) in via subordinata, nel merito, l'autorizzazione a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative, la loro condanna a tenerle manlevate nel caso di soccombenza e, in ogni caso, la loro condanna al rimborso delle spese legali, anche in caso di esito vittorioso della lite (e salvo diritto di regresso verso la parte soccombente).
Più precisamente, le convenute hanno replicato che: -) il rapporto contrattuale di mandato difensivo intercorso fra le parti è coperto da giudicato esterno ex art. 2909 c.c., in forza del D.I. n.
2605/2017 emesso dal del Tribunale di Verona;
-) in particolare, con ricorso per decreto ingiuntivo, le convenute avevano richiesto e ottenuto nei confronti degli attori un'ingiunzione per il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore di questi ultimi;
-) tale decreto ingiuntivo non era stato opposto ed era divenuto definitivo;
-) conseguentemente, esso ha efficacia di giudicato fra le parti ex art. 2909 c.c., in relazione alla validità del rapporto contrattuale, al corretto adempimento delle obbligazioni dallo stesso previste, nonché al diritto al pagamento del compenso professionale;
-) in ogni caso, la domanda risarcitoria, la domanda di risoluzione e la domanda di restituzione dei compensi relativamente al primo grado di giudizio
(terminato con la sentenza del Tribunale di Verona n. 1470/2011, pubblicata il 6.6.2011) non possono essere accolte per intervenuta prescrizione;
-) nel merito, tutti gli addebiti di negligenza professionale non sono fondati;
-) più precisamente, sia nel giudizio di primo grado che nella fase pagina 5 di 16 introduttiva del giudizio di secondo grado, la domanda riconvenzionale risarcitoria era stata espressamente e correttamente ricondotta agli artt. 1337 e 1338 c.c.; -) quanto alla mancata costituzione nella procedura esecutiva immobiliare, gli attori non avevano conferito mandato alle convenute per questa attività difensiva, ma solo per l'istanza di sospensiva dell'efficacia della sentenza di primo grado;
-) con riferimento alla mancata comunicazione al G.E. dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza sospensiva emessa dalla Corte d'appello di Venezia, le convenute avevano confidato nel fatto che il legale di controparte, venuto meno il titolo provvisoriamente esecutivo, non proseguisse con la procedura esecutiva;
-) successivamente, le convenute avevano optato per il deposito di un ricorso ex art. 615 c.p.c. in forza dell'espressa richiesta dei loro clienti di formulare una domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; -) peraltro, quanto alle singole voci di danno, esse non sono comunque riconducibili alle condotte delle convenute;
-) con riferimento alla stipulazione del contratto di mutuo, questo non era stato contratto per adempiere alla condanna di primo grado, ma al solo scopo di iscrivere ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile; -) al momento della prima richiesta risarcitoria, risalente al 2013, l'Avv. era coperta dalla polizza professionale n. 10746-122- Controparte_1
81767388 stipulata con la mentre l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin Controparte_4 era coperta dalla polizza professionale n. AE000009507 stipulata con la Lloyd' -) Pt_3
entrambe, con comunicazioni del 15-26.11.2013, avevano denunciato il sinistro alle rispettive compagnie assicurative;
-) al momento della seconda richiesta risarcitoria, che corrisponde alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, entrambe le convenute erano coperte dalla polizza n. 39699-122-175107766 stipulata con la -) l'art.
2.12 delle Controparte_4
condizioni generali di polizza prevede la “gestione delle vertenze di danno e spese CP_6
legali”; -) tuttavia, con riferimento a questa controversia, la non ha assunto in proprio CP_6
la vertenza, ha chiesto di essere chiamata in causa e ha autorizzato l'assicurato a scegliere il proprio legale di fiducia, con ciò implicitamente impegnandosi a sostenerne i costi.
Le convenute, quindi, previa autorizzazione giudiziale, hanno provveduto alla chiamata in causa delle suddette compagnie di assicurazione, le quali, con comparse rispettivamente depositate il 7.2.24 e l'8.2.24, si sono costituite in giudizio e hanno aderito alle eccezioni sollevate dalle convenute, eccependo in ogni caso l'inoperatività delle rispettive polizze.
In particolare, la Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia ha dedotto, tra l'altro, che:
-) in forza del principio indennitario, l'eventuale condanna alla restituzione del compenso pagina 6 di 16 professionale non può essere oggetto di copertura assicurativa;
-) al momento di stipulazione della polizza (7.6.2013), l'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin era già a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto comportare una richiesta risarcitoria da parte degli odierni attori, ma era rimasta reticente sul punto.
La invece, tra l'altro, ha dedotto che: -) la polizza n. 10746-122- Controparte_4
81767388 era stata contratta dallo a favore dei suoi associati (fra cui, Parte_4 all'epoca, vi era solo l'Avv. per un periodo compreso fra il 18.1.2013 e il Controparte_1
17.1.2014 e prevedeva una copertura in regime di claims made relativamente a fatti verificatisi nei cinque anni precedenti alla stipula;
-) questa polizza, quindi, non può coprire le eventuali condotte imperite tenute dall'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin;
-) la polizza n. 175107766, riferibile ad entrambe le convenute, era stata contratta il 18.6.2020 in regime di claims made per le richieste risarcitorie avanzate per la prima volta nel periodo di vigenza dell'assicurazione e riferite ai cinque anni antecedenti;
-) la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori con il presente giudizio, tuttavia, non può considerarsi distinta rispetto a quella già formulata nell'anno 2013; -) di conseguenza, la seconda delle polizze sopra menzionate non può operare, posto che il momento della prima richiesta (2013) non rientra nel quinquennio coperto dal regime di claims made; -) in ogni caso, in forza del principio indennitario, l'eventuale condanna alla restituzione del compenso professionale non può essere oggetto di copertura assicurativa;
-) peraltro, la polizza prevede un regime di limitazione nel caso di responsabilità solidale dell'assicurato, con riferimento alla solo quota di responsabilità riferibile a quest'ultimo; -) la proposizione di una domanda di restituzione (non compresa nella copertura assicurativa) aveva impedito la gestione della vertenza in proprio da parte della compagnia assicurativa;
-) di conseguenza, le spese di resistenza non possono essere oggetto di rimborso.
Nella prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., gli attori hanno contestato la fondatezza sia dell'eccezione di giudicato esterno (in quanto il D.I. n. 2605/2017 del Tribunale di
Verona sarebbe riferito a rapporti obbligatori di mandato difensivo parzialmente diversi rispetto a quelli azionati nel presente giudizio), sia dell'eccezione di prescrizione (posto che il dies a quo deve collocarsi al momento di irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello di Venezia).
Nella prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., le convenute hanno contestato la fondatezza delle eccezioni di inoperatività della polizza formulate dalle compagnie assicurative,
pagina 7 di 16 anche con riferimento alla domanda di condanna al rimborso delle spese di resistenza.
2. LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI
Orbene, ai fini della decisione occorre innanzitutto esaminare l'eccezione pregiudiziale formulata dalle convenute e avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato esterno sul rapporto obbligatorio in esame, in forza del D.I. n. 2605/2017 del Tribunale di Verona, non opposto e divenuto definitivo.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che: -) “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (v. Cass.
25180/2024); -) in particolare, “il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass. n. 1259/24); -) quindi, il giudicato su una domanda di pagamento al corrispettivo contrattuale fa stato sul diritto a quel pagamento e preclude la proponibilità di domande dirette ad inficiare il titolo sulla base del quale esso deve essere eseguito e di domande dirette ad ottenerne la ripetizione, poiché tali domande si basano su
“precedenti logici, essenziali e necessari” della pronuncia passata in giudicato e da questa
(almeno implicitamente) esclusi;
-) invece, lo stesso giudicato non fa stato sull'inesistenza di un inadempimento della parte che ha ottenuto la condanna al pagamento del corrispettivo contrattuale (a meno che quell'inadempimento non sia stato dedotto nel giudizio in cui il giudicato si sia formato), poiché l'inadempimento può anche essere fatto valere a fondamento non dell'eccezione ex art. 1460 c.c. o della domanda di risoluzione (ossia di fatti impeditivi del diritto al pagamento del prezzo), ma semplicemente della domanda di condanna al risarcimento pagina 8 di 16 dei danni (che può essere proposta a prescindere dalle prime due difese); -) in altri termini,
l'inesistenza di un inadempimento, ove non dedotto in giudizio, non rappresenta un “precedente logico, essenziale e necessario” del diritto al pagamento del corrispettivo contrattuale;
-) ciò premesso, il ricorso ex art. 633 c.p.c. aveva ad oggetto più preavvisi di parcella, opinati dal
Consiglio dell'Ordine; -) più precisamente, tali preavvisi fanno riferimento al “fascicolo 93, vendita di cose immobili – + 1 // + 1”, al “fascicolo 9747, Parte_1 Parte_5 inadempimento contrattuale – / , al “fascicolo 12005, Pt_1 Parte_1 Parte_5 appello – / , al “fascicolo 12590, ricorso ex art. 615 – Parte_1 Pt_2 Parte_1
/ (doc. 50 del fascicolo di parte convenuta); -) i preavvisi di parcella relativi ai
[...] Pt_2
primi due fascicoli fanno riferimento ad una controversia con la cui corretta Parte_5
gestione da parte delle convenute esula dal thema decidendum; -) i preavvisi di parcella relativi al secondo e al terzo fascicolo, invece, fanno riferimento al giudizio di appello e alla fase esecutiva relativa ai rapporti processuali fra gli attori e -) conseguentemente, sulla base Parte_2
delle premesse su esposte il decreto ingiuntivo n. 2605/2017, non opposto e divenuto definitivo, preclude la domanda di risoluzione del mandato professionale riguardante la proposizione del giudizio di appello e l'attività nel procedimento esecutivo, nonché la domanda di restituzione del corrispettivo ad esso conseguente, ma non anche la domanda di risoluzione (e la conseguente domanda restitutoria) del mandato professionale concernente l'attività stragiudiziale e l'attività giudiziale relativa al processo di primo grado;
-) il medesimo decreto, inoltre, in ogni caso non preclude la domanda di condanna al risarcimento dei danni provocato dagli inadempimenti riferibili a tutta l'attività professionale prestata dalle convenute.
Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione preliminare di merito formulata dalle convenute e avente ad oggetto l'estinzione delle pretese attoree con riferimento al solo primo grado di giudizio per intervenuta prescrizione.
L'eccezione è infondata e va rigettata, considerato che: -) in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il termine di prescrizione per far valere il diritto al risarcimento del danno si colloca diversamente a seconda che l'attività difensiva oggetto di censura sia giudiziale o stragiudiziale;
-) più precisamente, nel primo caso il dies a quo coincide con il passaggio in giudicato della sentenza in cui il danneggiato sia soccombente a causa della negligenza del professionista, mentre nel secondo caso la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui si colloca la condotta tenuta dallo stesso professionista (v. Cass. 24270/2020); -) nel caso di specie,
pagina 9 di 16 le convenute hanno espressamente limitato la loro eccezione di prescrizione alle sole pretese attoree connesse al mandato difensivo per il primo grado di giudizio (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 12); -) la sentenza della Corte d'appello di Venezia, passata in giudicato, è stata resa nel 2019; -) di conseguenza, non è maturato il termine decennale di prescrizione.
3. GLI INADEMPIMENTI ATTRIBUITI ALLE CONVENUTE E LE PRETESE
CONSEGUENTI.
Le domande degli attori devono giudicarsi infondate per le motivazioni espresse in questo paragrafo e nel paragrafo seguente.
3.1 L'ERRONEITA' DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
CORRISPONDENTE ALL'INTERESSE POSITIVO
Con riferimento al primo degli inadempimenti attribuiti alle parti convenute, va osservato che: -) la sua rilevanza (anche ai fini previsti dall'art. 1455 c.c.) e la sua idoneità a giustificare le pretese risarcitorie fatte valere presuppongono l'accertamento dell'idoneità a giustificare (dal punto vista causale) l'evento ricollegatovi dalle parti, ovvero la decisione di instaurare la lite e la preclusione della possibilità di una definizione anticipata e conciliativa della controversia con il promissario acquirente;
-) nel caso di specie, tuttavia, manca l'allegazione espressa, secondo cui gli attori, se fossero stati portati a conoscenza dell'impossibilità di conseguire il risarcimento dell'interesse positivo, non avrebbero resistito alla pretesa restitutoria del promissario acquirente o avrebbero effettivamente cercato una soluzione conciliativa;
-) ma, a prescindere da ciò, difettano allegazioni probatorie adeguate a giustificare questa ricostruzione postuma della loro volontà; -) ed anzi, può ritenersi sussistente la prova presuntiva del contrario, ove si consideri che le parti hanno sempre manifestato un contegno oppositivo alla pretesa del promissario acquirente e la volontà di provare ad ottenere il riconoscimento di pretese risarcitorie, idonee ad escluderla o ridurla;
-) in questa prospettiva, è sufficiente evidenziare la volontà (pacifica e reiterata) di ottenere il riconoscimento anche del danno corrispondente all'interesse negativo, anche sotto il profilo della perdita di occasioni di vendita dell'immobile a terzi (non a caso addebitato alle convenute) e la volontà di non eseguire la sentenza di primo grado o quanto meno di rendere più difficoltosa l'iniziativa esecutiva del promissario acquirente;
-) quest'ultima, in particolare, si desume dalla e-mail del 3.9.11, indirizzata alle convenute, con cui viene manifestata pagina 10 di 16 espressamente la volontà di ottenere un mutuo, al fine non certo di eseguire la sentenza di primo grado, ma di iscrivere un'ipoteca sull'immobile per rendere difficoltosa l'esecuzione promossa dalla controparte;
-) può, quindi, escludersi la rilevanza dell'inadempimento in esame nei termini prospettati e, conseguentemente, la sua idoneità a giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del mandato professionale relativo all'attività stragiudiziale e alla difesa nel primo grado di giudizio, oltre che, più in generale, delle domande risarcitorie.
3.2 L'ERRONEA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI CONDANNA AL
RISARCIMENTO DELL'INTERESSE NEGATIVO
Con riferimento al secondo degli inadempimenti attribuiti alle parti convenute, va osservato che: -) la sentenza n. 5748/19 della Corte d'Appello di Venezia ha definitivamente accertato che le convenute, nell'interesse degli attori, avevano regolarmente proposto la domanda di risarcimento dell'interesse negativo;
-) gli attori, però, si dolgono del fatto che non sia stata fatta valere anche la componente dell'interesse negativo, corrispondente alla perdita di altre occasioni di vendita a terzi dell'immobile oggetto del contratto preliminare;
-) ma, sotto questo profilo, la configurabilità dell'inadempimento richiede che quel danno fosse effettivamente conseguibile e nel caso di specie tale possibilità può essere esclusa, sussistendo la prova presuntiva (rilevabile anche nel giudizio contestato) del fatto che gli attori non avrebbero venduto l'immobile al prezzo vincolato fissato dal Comune di Verona (€ 189.606,81); -) in questa prospettiva è sufficiente evidenziare che il contratto preliminare, che ha generato il contenzioso, aveva previsto un prezzo di vendita di € 470.000 e gli attori non hanno allegato di aver manifestato alle agenzie incaricate la volontà di vendere l'immobile anche al prezzo vincolato, né hanno allegato l'impossibilità di vendere anche allo stato attuale l'immobile a questo prezzo;
-) ed anzi è presumibile il contrario, considerate la dimensione, la prossimità al centro di Verona e la valorizzazione di mercato resa evidente dal prezzo concordato con il contratto preliminare;
-) pertanto, la domanda di risarcimento del danno in esame non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento nel giudizio contestato;
-) ne consegue che l'omessa proposizione della stessa non può essere qualificata come un inadempimento delle convenute e, quindi, non può giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del mandato professionale relativo alla difesa nel primo grado di giudizio, oltre che, più in generale, delle domande risarcitorie.
3.3. GLI INADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
pagina 11 di 16 Gli attori attribuiscono alle convenute poi una serie di inadempimenti successivi alla sentenza di primo grado (e rilevanti, per le motivazioni su esposte, solo nella prospettiva delle domande risarcitorie).
Il primo, consistente nell'omessa comunicazione al legale del promissario acquirente della disponibilità ad adempiere alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza di primo grado
(ala luce della stipulazione di un mutuo a questo fine), deve ritenersi insussistente, posto che, come già evidenziato, dalla e-mail del 3.9.11 indirizzata dagli attori alle convenute si desume inequivocabilmente la loro volontà di non eseguire spontaneamente la sentenza di primo grado e di accettare il rischio dell'esecuzione forzata, in attesa della definizione del giudizio di appello o quanto meno della fase di sospensiva ex art. 283 c.p.c. (tanto che in essa si riconosce il fatto che la stipulazione del contratto di mutuo è avvenuta al fine di iscrivere un'ipoteca sull'immobile per rendere difficoltosa l'iniziativa esecutiva promossa dalla controparte).
Il secondo, consistente nell'omessa costituzione, con elezione di domicilio, nel procedimento esecutivo (con conseguente preclusione della possibilità di venire a conoscenza della progressione del procedimento stesso), deve ritenersi insussistente, in primo luogo, perché non è stata allegata la prova che alle convenute sia stato conferito questo incarico specifico (a prescindere dal conferimento dello jus postulandi attribuito loro con la procura relativa la giudizio di primo grado) e, in secondo luogo, perché gli attori erano pienamente consapevoli della progressione del procedimento esecutivo, tanto da dichiarare espressamente di accettarne il relativo rischio nella e.mail del 3.9.11.
Riguardo al terzo inadempimento, consistente nell'omessa comunicazione tempestiva nel procedimento esecutivo dell'ordinanza che aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, è sufficiente rilevare che esso, in astratto, potrebbe giustificare il risarcimento solo delle spese del procedimento esecutivo maturate tra la pronuncia dell'ordinanza della Corte d'Appello e l'ordinanza di sospensione del Giudice dell'esecuzione, ma non risulta che tali spese siano state pagate dagli attori al promissario acquirente (e non a caso la domanda di risarcimento delle spese del procedimento esecutivo è stata espressamente limitata dagli attori a quelle maturate fino alla pronuncia dell'ordinanza della Corte d'Appello).
Riguardo all'ultimo inadempimento, consistente nell'erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione, al fine di far valere la suddetta ordinanza di sospensione nel pagina 12 di 16 procedimento esecutivo, è sufficiente rilevare che esso potrebbe giustificare, al più, una contestazione delle spese sostenute a questo fine e quindi la ripetizione delle somme versate a questo titolo alle convenute, ma tale pretesa è preclusa dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2695/17 del Tribunale, che, come già evidenziato, aveva ad oggetto il diritto al pagamento del compenso per la suddetta attività.
4. I DANNI
Le considerazioni su esposte escludono la fondatezza delle pretese risarcitorie degli attori.
Per completezza: -) va ribadito che il danno corrispondente alle spese sostenute per il mutuo e il procedimento esecutivo non potrebbe in ogni caso essere risarcito, poiché imputabile in modo assorbente alla volontà oppositiva degli attori, come su accertata;
-) va evidenziato che le spese relative al procedimento di mediazione rientrano nella regolazione delle spese di lite e non possono essere oggetto di rifusione a fronte della soccombenza degli attori;
-) va affermato che le spese relative all'assistenza stragiudiziale nella controversia promossa nei confronti delle convenute non sono risarcibili a fronte della soccombenza degli attori, fermo restando che non potrebbe in ogni caso essere riconosciuto il diritto al rimborso del compenso pagato per la redazione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, poi non notificato;
-) va affermato che il danno non patrimoniale allegato non può ritenersi in ogni caso sussistente e ricollegabile agli inadempimenti attribuiti alla convenute, tanto più a fronte della loro piena consapevolezza circa il procedimento esecutivo e della volontà oppositiva pur in pendenza di esso, come ricavabile dalla e.mail del 3.9.11.
5. LE DOMANDE DI MANLEVA
Alla luce del rigetto delle domande degli attori, l'unica domanda rivolta dalle convenute nei confronti delle compagnie di assicurazione, che deve essere esaminata, è quella avente ad oggetto la condanna al rimborso delle spese legali, anche in caso di esito vittorioso della lite (e salvo diritto di regresso verso la parte soccombente).
Sul punto, va premesso che: -) l'operatività, in astratto, delle polizze va valutata al momento di instaurazione del presente giudizio;
-) entrambe le convenute erano coperte dalla polizza n. 39699-122-175107766 stipulata con la -) ed invero, l'instaurazione del CP_4
presente giudizio può qualificarsi come “prima denuncia”, atteso che la precedente contestazione del 2013 era riferita a fatti, almeno parzialmente, diversi;
-) in questa prospettiva, assumono pagina 13 di 16 rilevanza sia la diversa quantificazione del danno, sia la collocazione temporale della pronuncia di secondo grado (2019); -) come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 4275/2024), in materia di responsabilità civile occorre distinguere il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa (che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato), il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. (che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo), il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. (ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale); -) nel caso di specie, l'art.
2.12 delle condizioni generali di polizza “gestione delle vertenze di danno e spese legali” CP_6 prevede che “la Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell' designando, ove occorra, legali, tecnici, Parte_6 periti o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' stesso. Sono a Parte_6 carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' , Parte_6
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali, tecnici, periti o consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”; -
) da questa formulazione letterale si desume che la compagnia assicurativa può, in astratto, scegliere di gestire in via autonoma la vertenza oppure di rimborsare le spese di resistenza derivanti dall'affidamento della controversia ad altro professionista;
-) con comunicazione del
28.9.23 (doc. 39 del fascicolo di parte convenuta), la compagnia assicurativa ha rappresentato alle assicurate di non poter gestire direttamente la lite in ragione della presenza di una domanda di restituzione dei compensi (non compresa nella copertura assicurativa) e del coinvolgimento di diverse polizze.
Ciò posto, le due argomentazioni addotte dalla compagnia assicurativa non sono sufficienti ad escludere il diritto al rimborso delle spese di resistenza, atteso che: -) la distinzione fra azione di danno (oggetto di copertura assicurativa) e azione di restituzione (che esula dalla pagina 14 di 16 copertura assicurativa) rileva, in astratto, solo dal punto di vista della domanda di manleva, ma non con riferimento alla gestione della vertenza, tanto più nell'ipotesi in cui la domanda di risarcimento del danno e la domanda di restituzione siano basate sugli identici presupposti;
-) in altri termini, la compagnia assicurativa avrebbe potuto decidere di gestire la controversia in proprio, salva la facoltà di non ritenersi obbligata alla manleva rispetto alla domanda di restituzione;
-) né assume rilevanza il fatto che fossero coinvolte diverse polizze;
-) peraltro, questa seconda argomentazione era stata utilizzata solo nella comunicazione del 28.9.23, ma non
è stata spesa in via difensiva nel presente giudizio;
-) ne consegue che le convenute avessero diritto all'assistenza prevista dalla polizza e, a fronte del rifiuto della compagnia assicurativa di assumere in proprio la difesa, devono essere indennizzate delle spese sostenute a questo fine;
-) a questo fine, tuttavia, non può essere pronunciata una sentenza di condanna, poiché l'indennizzo in tanto è dovuto, in quanto le spese di assistenza non siano recuperate in base alla condanna degli attori al rimborso delle spese di lite (o perché questi si rendano inadempienti o perché le spese di assistenza siano superiori all'importo liquidato ai fini del rimborso delle spese di lite); -) la domanda può quindi essere accolta, ma come semplice accertamento del diritto condizionato delle convenute all'indennizzo; -) d'altra parte la domanda di una pronuncia di condanna contiene in sé, sempre, la domanda di una pronuncia di accertamento.
6. LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e di causalità e quindi gli attori devono esse condannati alla relativa rifusione nei confronti dei convenuti e delle chiamate in cause. In particolare, a quest'ultimo riguardo, va rilevato che la chiamata in causa delle due compagnie assicurative non è connotata da eleminati di arbitrarietà o manifesta infondatezza e si condivide il principio giurisprudenziale secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. 31889/2019). Più precisamente, le spese di lite devono essere liquidate pagina 15 di 16 nella misura minima prevista dal DM n. 55/14, tenuto conto dei profili di complessità della controversia e della proposizione da parte delle convenute (con l'adesione delle chiamate in causa) di difese rivelatesi infondate, con l'ulteriore precisazione che, riguardo alle convenute, deve essere applicata la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del citato D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto riguardante l'assistenza nella fase successiva alla pronuncia della sentenza n. 1470/2011 del Tribunale di Verona e della conseguente domanda di restituzione del corrispettivo;
2) rigetta le ulteriori domande degli attori;
3) condanna e , in solido, a rimborsare in favore Parte_1 Parte_1 dell'Avv. e dell'Avv. Liana Assunta Mastella Trentin le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, che liquida unitariamente in € 9.167,60, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva se dovuta;
4) condanna e , in solido, a rimborsare in favore della Parte_1 Parte_1
Lloyd's le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.052, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva se dovuta;
5) condanna e , in solido, a rimborsare in favore della Parte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.052, oltre Controparte_7
rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva se dovuta;
6) accerta il diritto dell'Avv. e dell'Avv. Liana Assunta Mastella ad essere Controparte_1
tenute indenni da parte della delle spese di resistenza rispetto alla Controparte_7
domanda degli attori, a condizione che non siano recuperate in base alla condanna degli attori al rimborso delle spese di lite (o perché questi si rendano inadempienti o perché le spese di assistenza siano superiori all'importo liquidato ai fini del rimborso delle spese di lite).
Verona 9.4.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
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