Articolo 22 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 21Articolo 23
Versione
25 agosto 1991
Art. 22. (Iscrizione all'Ente) 1. L'iscrizione all'Ente e' obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro e facoltativa per gli iscritti agli albi stessi obbligatoriamente iscritti ad altro ente di previdenza per liberi professionisti, ad eccezione di coloro che, a norma di legge, hanno optato per altra cassa di previdenza per i liberi professionisti in quanto iscritti a due o piu' albi professionali.
2. l'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. A tal fine, il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro deve comunicare all'Ente l'avvenuta iscrizione all'albo, cosi' come l'eventuale cancellazione.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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