Versione
25 agosto 1991
25 agosto 1991
Art. 22. (Iscrizione all'Ente) 1. L'iscrizione all'Ente e' obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro e facoltativa per gli iscritti agli albi stessi obbligatoriamente iscritti ad altro ente di previdenza per liberi professionisti, ad eccezione di coloro che, a norma di legge, hanno optato per altra cassa di previdenza per i liberi professionisti in quanto iscritti a due o piu' albi professionali.
2. l'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. A tal fine, il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro deve comunicare all'Ente l'avvenuta iscrizione all'albo, cosi' come l'eventuale cancellazione.
2. l'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. A tal fine, il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro deve comunicare all'Ente l'avvenuta iscrizione all'albo, cosi' come l'eventuale cancellazione.
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Treviso, sentenza 20/12/2023, n. 491Provvedimento: […] di previdenza. In particolare, sostenevano l'illegittimità di un obbligo al versamento di contributi in favore di un Ente previdenziale cui non erano nemmeno iscritti argomentando sulla base di una interpretazione del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge n. 249/1991 secondo cui il presupposto del sorgere dell'obbligo contributivo non sarebbe la sola iscrizione all' [...] […] 2 – L'art. 22 della legge n. 249/1991 dispone che “L'iscrizione all'Ente è obbligatoria per tutti gliLeggi di più...
- accertamento negativo debito contributivo·
- delegificazione disciplina previdenziale·
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