Art. 22. (Iscrizione all'Ente) 1. L'iscrizione all'Ente e' obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro e facoltativa per gli iscritti agli albi stessi obbligatoriamente iscritti ad altro ente di previdenza per liberi professionisti, ad eccezione di coloro che, a norma di legge, hanno optato per altra cassa di previdenza per i liberi professionisti in quanto iscritti a due o piu' albi professionali.
2. l'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. A tal fine, il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro deve comunicare all'Ente l'avvenuta iscrizione all'albo, cosi' come l'eventuale cancellazione.
2. l'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. A tal fine, il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro deve comunicare all'Ente l'avvenuta iscrizione all'albo, cosi' come l'eventuale cancellazione.