Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa NI Di SU Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1385 / 2022 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANNO FRANCESCA, C.F._1
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a CATANIA (CT) il 01/06/1968 Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MAGGIO GILDA C.F._2
ELENA giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9/9/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 27/01/2022 ha adìto questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto il
1
Parte I anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli (il 10.11.2004), maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, e (il 29.9.2007), ancora minorenne. Persona_2
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
che non si opponeva allo scioglimento del matrimonio;
chiedeva la
[...]
corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli, con lei conviventi;
di un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili, nonchè il riconoscimento del diritto a percepire il 40% del TFS del ricorrente da parte della società o dell'ente che lo erogherà al momento della maturazione.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. cron. 375/18 del 28/05/2018, il Tribunale di Catania ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 19/03/2015 a
Catania, trascritto nei registri di detto Comune al N. 70 Parte I anno 2015.
Con riguardo alle ulteriori domande, il collegio ritiene che nulla osti all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
presso la madre, con cui il minore attualmente convive.
In ordine alla determinazione degli incontri con il genitore non collocatario, il
Collegio ritiene che il figlio , ormai prossimo alla maggiore età, possa Per_2
determinarsi autonomamente in ordine a tempi e modalità di permanenza presso il padre.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e collocamento del figlio , ormai Per_1
maggiorenne.
Va posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio minore e del figlio maggiorenne , non essendo Persona_2 Per_1
contestato che lo stesso, studente universitario, non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica e conviva attualmente con la madre, insieme al fratello.
Con riguardo alla quantificazione dell'importo, ritiene il Collegio di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fatto salvo, per il periodo precedente, quanto previsto in sede di separazione.
Tale contributo viene determinato in assenza di documentazione aggiornata relativa ai redditi del ricorrente (dalle buste paga in atti, relative all'anno 2022, emerge una retribuzione mensile netta pari a circa 1.300 euro) e appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento dei figli e ai loro bisogni di natura ricreativa più elementari.
Occorre a questo punto esaminare la domanda di assegno divorzile.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018), “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una
3 funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass.,
07/12/2021, n. 38928; Cass., 08/09/2021, n. 24250).
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché
l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
In primo luogo occorre pertanto valutare la finalità assistenziale dell'assegno che resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (in arg. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n.
5055 del 24/02/2021).
Nella specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile per finalità assistenziale in quanto la ricorrente ha piena capacità lavorativa e percepisce sussidi statali (reddito di cittadinanza).
Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa.
È principio costantemente affermato in giurisprudenza quello secondo cui (Cass.
24250/2021) “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal
4 senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale
"unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019) - o l'elevata capacità economica di uno dei due Cass. n. 22738 del 2021, n. 21234 del
2019).
Nel caso di specie la ricorrente non ha provato di aver sacrificato le proprie aspettative di carriera lavorativa nell'interesse della famiglia.
Da tanto discende il rigetto della domanda di assegno divorzile.
La domanda di assegnazione di una quota di TFR percepita dall'ex coniuge è inammissibile in quanto esula dall'oggetto del presente giudizio.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 1385 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e il 19/03/2015 a Parte_1 Controparte_1
Catania, trascritto nei registri di detto Comune al N. 70 Parte I anno 2015.
Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Persona_2
presso la madre.
Rimette gli incontri con il padre alla volontà del figlio minore.
Pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 550,00, quale
[...]
contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio , Persona_2 Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie,
5 scolastiche, extrascolastiche, sanitarie, sportive, ricreative, con decorrenza dalla sentenza.
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente.
Dichiara inammissibile la domanda diretta all'assegnazione della quota di TFR dell'ex coniuge avanzata dalla resistente.
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa NI Di SU
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