TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 89 r.g.a.c. dell'anno 2025 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Antonia Alessandra , Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE e
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in San Giorgio IC (TA) in data 22/05/1997 con
[...]
che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni, CP_1 Per_1 Per_2
e che con decreto del 10.01.2023 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione consensuale.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 16.04.2025 il ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale emesso in data 10.01.2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, le statuizioni di carattere economico di cui al decreto di omologazione della separazione rispecchiano la situazione personale delle parti ed appaiono in buona parte idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze del divorzio.
Non risulta infatti documentata nel corso del giudizio alcuna significativa variazione delle condizioni economiche delle parti.
Va in ultimo rilevato che la convenuta, comparsa personalmente all'udienza del
16.04.2025, non si è opposta all'accoglimento della domanda formulata dal in Pt_1 ordine all' integrale conferma dei provvedimenti di cui alla separazione consensuale.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/05/1997 in
San Giorgio IC (TA) da , nato in [...] il Parte_1
21/01/1972 e , nata a [...] il [...] , trascritto negli atti dello CP_1
stato civile del medesimo comune dell'anno 1997; atto n. 14; p. II, s. A, u. 1
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui alla separazione omologata con decreto del
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
10.01.2023 emesso dal Tribunale di Taranto e depositato in data 13.01.2023;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 89 r.g.a.c. dell'anno 2025 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Antonia Alessandra , Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE e
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in San Giorgio IC (TA) in data 22/05/1997 con
[...]
che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni, CP_1 Per_1 Per_2
e che con decreto del 10.01.2023 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione consensuale.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 16.04.2025 il ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale emesso in data 10.01.2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, le statuizioni di carattere economico di cui al decreto di omologazione della separazione rispecchiano la situazione personale delle parti ed appaiono in buona parte idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze del divorzio.
Non risulta infatti documentata nel corso del giudizio alcuna significativa variazione delle condizioni economiche delle parti.
Va in ultimo rilevato che la convenuta, comparsa personalmente all'udienza del
16.04.2025, non si è opposta all'accoglimento della domanda formulata dal in Pt_1 ordine all' integrale conferma dei provvedimenti di cui alla separazione consensuale.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/05/1997 in
San Giorgio IC (TA) da , nato in [...] il Parte_1
21/01/1972 e , nata a [...] il [...] , trascritto negli atti dello CP_1
stato civile del medesimo comune dell'anno 1997; atto n. 14; p. II, s. A, u. 1
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui alla separazione omologata con decreto del
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
10.01.2023 emesso dal Tribunale di Taranto e depositato in data 13.01.2023;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
3