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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice Relatore ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16579/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLINI Parte_1 C.F._1 SIMONA
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] P.IVA_1 costituito
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha così concluso: In via preliminare, annullare l'obbligo di rimpatrio decretato dalla , assieme al Controparte_1 conseguente divieto di reingresso e soggiorno nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 13 co. 13 e 14 del D.Lgs n. 286/1998;
- In via principale annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in IT con L. 722/54, con ogni conseguente statuizione di legge;
- In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della protezione internazionale sussidiaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.lgs n. 251/2007, art. 5 comma 6, art. 10 comma 4 e art. 19 comma 1 D.lgs. 286/98;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto
Secondo quanto risulta dagli atti il ricorrente, nato a [...] nel 1985, ha Parte_1 lasciato il proprio Paese nel giugno 2006 per ia, inizialmente per motivi economici. Nel 2012 è stato coinvolto in una rissa tra cittadini MA e tunisini, durante la quale un cittadino tunisino ha perso la vita. A seguito di questo episodio, è stato condannato per omicidio e ha scontato dieci Pt_1 pagina 1 di 12 anni di reclusione.
Dopo il suo rilascio, avvenuto nel dicembre 2023, egli ha avanzato domanda di protezione internazionale, rappresentando di aver ricevuto minacce di morte da parte di soggetti coinvolti nella rissa del 2012, ora rifugiatisi in MA. Le minacce sarebbero state rivolte anche alla sua famiglia, ancora residente nel Paese d'origine e questo avrebbe generato in lui un fondato timore per la propria incolumità in caso di rimpatrio.
Nel corso dell'audizione dinanzi alla Controparte_1
di tenutasi il 16 ottobre 2024, ha esposto tali circostanze ma la
[...] CP_1 Pt_1 ha ri sua domanda ritenendo che le m ni fossero principalmente economiche e che il timore di persecuzione fosse soggettivo e non attuale.
L'istruttoria in questa sede è stata tesa anche a dimostrare che il ricorrente ha iniziato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e scolastico, dimostrando un forte impegno nel ricostruire la propria vita dopo il carcere. Egli ha lavorato come aiuto cuoco, frequentato corsi di formazione professionale e si è iscritto a istituti scolastici per proseguire gli studi. Secondo la prospettazione della difesa pertanto egli, da un lato, non può più essere considerato un soggetto socialmente pericoloso e , dall'altro, deve ritenersi abbia qui radicato la sua vita privata.
Il ricorrente ha quindi concluso come in epigrafe per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale o complementare.
Il non si è costituito e può dichiararsene la contumacia alla luce della regolarità delle Controparte_2 notifiche.
Disposta l'audizione giudiziale il ricorrente ha dichiarato:
“Sono arrivato in IT nel 2006, avevo 21 anni, irregolarmente ed ho girato diverse città, Verona, Bologna e AR. Ho lavorato in nero quando ho trovato e vivevo da solo.
Sono venuto qui per cambiare vita. Vengo dal MA, Casablanca. Sono venuto in IT per cercare un futuro migliore. In MA ho i miei fratelli, mia madre, mio padre è morto nel 2003. Non ho mai aiutato economicamente la mia famiglia. Non sono sposato e non ho figli, né qui, né in MA.
Dal 2006 non sono mai tornato in MA.
Il 29.4.2012 ero a Ferrrara in via Baluardi e c'è stata una rissa tra e ed è morto un Parte_2 CP_3 ragazzo . Sono stato arrestato e sono stato condannato a c Ho scontato la Per_1 condanna con regolare e buona condotta presso il carcere di AR. Sono uscito in semilibertà in data 8 maggio del 2023 e poi dal 20 .10.2024 ho l'affidamento in prova. Il 16 febbraio ho il fine pena. Ho passato la condanna regolarmente ed ho fatto il cuoco in carcere, oltre che la scuola elementare, media e superiori. Adesso sto facendo il corso di scuola alberghiera serale per prendere il diploma.
Abito a via Palmerano 92, Cona in provincia di AR, ho un appartamento e non pago l'affitto perché lo paga un'associazione di volontariato che si chiama VI K , di cui ho prodotto la relazione.
Prima di questa condanna ho avuto altri problemi, legati allo spaccio di droga (hashish) in AR. Sono stato in carcere 11 mesi, sempre a AR.
ADr. La rissa era legata a questi fatti di droga. Adesso non ho più contatti con queste persone. Mi hanno chiamato due o tre volte dei MA per minacciarmi quando sono uscito dal carcere. Mi minacciavano di morte perché pensavano che avessi fatto il loro nome, dato che sono l'unico rimasto fermo sul posto quando sono arrivate le forze dell'ordine dopo la morte del ragazzo. Lui è morto accoltellato con un coltello, ma non è uscito fuori chi lo avesse fatto. Gli altri MA sono tutti scappati in MA, io li conoscevo quando erano in IT.
I di quel gruppo non sono più a AR per cui non mi hanno mai dato problemi. CP_3
pagina 2 di 12 A Verona non ho avuto problemi e neppure a CP_1
Io ho chiesto protezione perché ho paura di questi MA che potrebbero volersi vendicare.
Io non ho fatto i nomi, ma loro pensano di sì perché sono stati condannati. Non so in quale città vivano.
Perché pensa che il MA non potrebbe proteggerla ?
Non credo perché il fatto è stato commesso in IT.
Ma se dovessero minacciarla il fatto sarebbe commesso in MA….
R. sono troppe queste persone, si sono messi di mezzo i familiari e lo Stato non riuscirebbe a proteggermi.
D. I suoi parenti hanno avuto dei problemi in MA legati a questa storia?
R. Si. Sono andati da mia madre e le hanno detto: “dica a quell'infame di suo figlio che se torna qua è morto”.
D-. Mi può dare più dettagli?
R. era una persona. È successo nel 2021 e 2022. Ero ancora in carcere. Quando sono uscito in carcere mi hanno chiamato e . Ho quindi dovuto cambiare il numero di telefono. Da Persona_2 Persona_3 quando ho cambiato il numero non mi hanno più disturbato. Il mio numero non ce lo ha nessuno a parte mia madre.
Sua madre cosa ha fatto?
Mia mamma ha fatto una denuncia contro ignoti perché non sappiamo chi fosse questa persona.
ADR. Dopo questo episodio non ce ne sono stati altri.
ADR. Non ci sono altri problemi che potrei avere tornando in MA, solo questo.
Io vorrei restare in IT. Faccio la scuola, c'è il mio lavoro. Penso che la mia vita dovrebbe continuare qui. Ho degli amici, ho una compagna italiana. Stiamo insieme da due anni, ma non voglio dire il suo nome e non voglio che venga in Tribunale, lei la sa la mia storia ma voglio che resti lontana dai miei problemi.
…
Adesso la mia vita è cambiata. Ho preso tre encomi in carcere . Ho salvato un agente che era stato minacciato con una lametta e poi la dott.ssa dell'Ufficio UEPE di che si occupa dei Testimone_1 CP_1 detenuti di AR ha tutto. Da quando sono uscito , da quasi due anni , che faccio volontariato. Lo Stato italiano non dovrebbe più avere paura di me.
Se non mi venisse riconosciuto il permesso comunque non tornerei in MA per paura di queste persone.
ADR. Queste persone le ho conosciute in IT e spacciavano non so altro. Avevano avuto problemi con la giustizia in IT.
Mi può scrivere i loro nomi?
, tutti di nazionalità Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_2
Alla Commissione non ho fatto i nomi ma sulla sentenza ci sono.
Il giudice rileva che dalla lettura del verbale delle dichiarazioni rese in CT risulta che il ricorrente ha dichiarato che le minacce sono state rivolte al fratello e non alla madre e da due persone e non da una, come dichiarato oggi?
Non ho detto cose diverse, oltre a mia madre c'era anche mio fratello, anzi tutti i miei fratellI, ne ho 3 . Hanno mandato una persona da mia mamma non due. Se vuole le faccio avere anche la denuncia di mia madre.” pagina 3 di 12 Conclusa l'istruttoria, assegnato termine per il deposito di note conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In diritto. La protezione internazionale. Prima di esaminare nel merito le dichiarazioni del ricorrente va premesso che, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicabili, l'art. 3, comma 2, D.L.vo n. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare:
• tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
• le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
• la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente (cfr. da ultimo, Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 13147 del 14 maggio 2021). La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3 affermando che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.L.vo n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. da ultimo Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 6738 del 10 marzo 2021; e le precedenti Corte di Cassazione, Sez. VI - I, Ordinanza n. 26921 del 14 novembre 2017, Corte di Cassazione, Sez. VI – I, Ordinanza n. 8282 del 4 aprile 2013; Corte di Cassazione, Sez. VI – I, Ordinanza n. 24064 del 24 ottobre 2013). In particolare, l'art. 3 D.L.vo n. 251/2007 al co. 5 prevede: «Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.».
Alla luce dei parametri normativi sopra indicati le dichiarazioni del ricorrente non possono ritenersi tali da comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda. In effetti, posto che la vicenda dell'omicidio avvenuto nel corso della rissa è realmente accaduto e che tra i coimputati del ricorrente vi sono i tre uomini da lui indicati, , e Persona_7 Persona_8 Per_9
il racconto sulle minacce ricevute dal ricorrente stesso e dai suoi familiari appare piuttosto vago ed
[...]
espresso del tutto soggettivo. Non vi è cioè alcuna prova concreta che le persone accusate di omicidio insieme a lui e/o i loro parenti vivano in MA e che costituiscano un'effettiva minaccia per il ricorrente per il caso in cui egli rientrasse nel suo paese. Il ricorrente ha riportato di una minaccia di morte indiretta che gli avrebbero fatto pervenire tramite la madre nel 2021/2022 (il ricorrente non è stato in grado di indicare una data precisa e la denuncia della madre fa riferimento al 2023). A parte le incongruenze temporali, non pare che una sola minaccia di tal fatta risalente a tempo addietro da agente non identificato possa costituire sufficiente prova di un rischio effettivo, nel senso richiesto dalla relativa disciplina.
pagina 4 di 12 Né appare dirimente la denuncia prodotta sub doc. 33 e che sarebbe stata presentata dalla madre alla Procura di Casablanca e nella quale si fa riferimento ad un episodio di minaccia che sarebbe avvenuto nel 2023 ad opera di un ignoto (un uomo con una cicatrice al viso) che le avrebbe fatto sentire un messaggio telefonico di minaccia proveniente da un terzo. Si tratta intanto di un documento non originale, che non presenta timbri di ricezione da parte di pubblici uffici e accompagnato da una traduzione in italiano non asseverata e mal fatta (denota una non adeguata conoscenza della lingua italiana), per cui della sua autenticità può ben dubitarsene, ed in ogni caso tale documento non dimostra la concretezza del pericolo, né la mancanza di protezione statale. Il ricorrente ha poi fatto riferimento ad alcune telefonate ricevute in IT, ma ha dichiarato che era bastato cambiare numero di telefono per non avere ulteriori problemi, dato questo che appare piuttosto inverosimile dato che il crimine si è consumato in IT nella ristretta cerchia della comunità Parte_2 risiedente sul territorio nel quale il ricorrente è rimasto. Infine c'è da dire che le accuse mosse ai complici sono tutte risultate dagli atti processuali penali, per cui costoro sapevano bene quali erano gli elementi di accusa a loro carico e considerato che anche il ricorrente è stato condannato per lo stesso reato, non si comprende per quale motivo dovevano ritenerlo l'unico responsabile della loro condanna. Il ricorrente poi non ha prodotto la sentenza di condanna dei complici, né atti di indagine, onere che faceva a capo a lui. In merito alla fondatezza del timore giova infatti ricordare che, quanto allo standard della prova richiesto per la valutazione del “rischio effettivo” la giurisprudenza della Corte EDU ha ripetutamente sottolineato che deve trattarsi di “motivi seri ed accertati per ritenere che l'interessato, se espulso verso il paese di destinazione, vi correrà il rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento contrario all'articolo 3” (Soering v the United Kingdom, punto 91). Ha inoltre precisato che per verificare l'esistenza di un rischio di maltrattamenti, è necessario esaminare “le conseguenze prevedibili in caso di rinvio del ricorrente nel Paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale nel Paese e delle circostanze specifiche riguardanti l'interessato”. In altre pronunce ha chiarito, in merito allo standard della prova, che perché vi sia una violazione dell'articolo 3 CEDU è sufficiente che il richiedente sia esposto, in ragione del suo allontanamento, a un “rischio reale” di maltrattamento. In Vilvarajah and Others v the United Kingdom la Corte EDU ha ritenuto che una “mera possibilità” di maltrattamento non raggiunge la soglia richiesta perché sussista un “rischio reale” e in DI c. IT la stessa Corte EDU ha ritenuto che tale soglia è inferiore al livello in cui è “più probabile che improbabile” (si veda anche CGUE caso C-71/2011 Bundesrepublik Deutshland Y e Z sul timore fondato di persecuzione, in cui viene usato il termine reasonable)1. Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non ha offerto alcuna prova della serietà ed effettività del rischio.
Ne segue che la domanda di protezione internazionale non può essere accolta.
Del resto, con riferimento alla domanda di rifugio difetta anche il requisito dei motivi di persecuzione che devono rientrare tra i cinque previsti dalla Convenzione di Ginevra e ripresi dall'art 2 del dlgs 251/2007
“razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”. Quanto alla protezione sussidiaria oltre alla prova dell'effettività del rischio, difetta anche quella l'impossibilità di rivolgersi alle autorità del suo paese per avere protezione (anche rispetto alla denuncia sporta dalla madre il ricorrente non è stato in grado di dire se siano state fatte delle indagini e l'esito delle stesse). 1 Il criterio riguardante il momento pertinente per la valutazione del rischio è stato ribadito dalla CEDU nelle pronunce DI c. IT , in RH v Sweden e più recentemente in FG v Sweden . Ancora, si legge nella direttiva c.d. Procedure nell'articolo 46, paragrafo 3, gli Stati membri sono ora tenuti a rendere esperibile un ricorso nazionale effettivo che preveda «l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado». pagina 5 di 12 Quanto poi alla situazione di violenza generalizzata rilevante ai sensi dell'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007, che presuppone “fondati motivi di ritenere” che in caso di rientro nel Paese d'origine il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, interessanti il Paese o, se del caso, la regione di sua provenienza (in tal senso le pronunce CGUE, causa C- 465/07 sentenza Elgafaji, 17 febbraio 2009; CGUE, causa C–285 /12, sentenza Diakité, 30 gennaio 2014), questa deve essere valutata tenendo conto della necessaria sussistenza di indici specifici di pericolosità quali la presenza e la capacità dei diversi attori del conflitto;
l'ambito geografico delle violenze;
la natura dei metodi e delle tattiche, compresi gli obiettivi;
il numero di incidenti, inclusa la loro frequenza e intensità in relazione alla popolazione locale;
il numero di vittime civili, inclusi i feriti;
infine, gli sfollamenti provocati dal conflitto (in tal senso Corte EDU, sentenza Sufi e Elmi, 28 giugno 2011; CGUE, causa C-901/19, sentenza CF and DN, 10 giugno 2021).
Dall'analisi delle fonti più recenti e accreditate con riguardo alla zona di provenienza dell'istante non si evidenzia alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile. A tale fine sono state consultate le COI più aggiornate sulla generale situazione in MA e le fonti non depongono a favore dell'esistenza nel Paese di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Dal punto di vista generale va evidenziato che il MA è un Paese del Nord Africa localizzato nell'estremità occidentale della regione del Maghreb e con una popolazione di circa 38 milioni di abitanti. Ha coste atlantiche e mediterranee, un interno montuoso frastagliato e una storia di indipendenza non condivisa dai suoi vicini. È stato un protettorato francese tra il 1912 e il 1956 e dall'indipendenza e rimasto relativamente stabile2.
Sotto il profilo della sicurezza, la disputa territoriale che riguarda il Sahara Occidentale rappresenta il più significativo terreno di scontro nel Paese, nonché una questione controversa a livello regionale di lunga durata.3
Il Sahara Occidentale è un'area scarsamente popolata di deserto situata sulla costa nord-occidentale dell'Africa; ex colonia spagnola è stata annessa al MA nel 1975 Da allora è stata oggetto di lunga disputa territoriale tra il MA e il suo popolo autoctono Saharawi, guidato dal Fronte Polisario. Una insurrezione durata 16 anni si è conclusa con una tregua mediata dall'ONU nel 1991 e la promessa di un referendum sull'indipendenza che deve ancora aver luogo. Una fascia cuscinetto con mine antiuomo e fortificazioni, si estende per tutta la lunghezza del territorio conteso e separa la parte occidentale amministrata dal MA dall'area orientale controllata dal Fronte Polisario. La Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi dichiarata dal Fronte Polisario nel 1976, è ora riconosciuta da molti governi ed è membro dell'Unione Africana.4
Nell'agosto 2021, le relazioni tra MA e AL - uno dei principali sostenitori del Fronte Polisario – si sono deteriorate sino alla rottura diplomatica tra i due Paesi. Tuttavia, come riportato da Manara Magazine, (rivista specializzata in dibattiti approfondimenti e analisi geopolitiche sul Medio Oriente e Nord Africa,) in un'intervista del 29 dicembre 2022 al quotidiano francese “Le Figaro” il presidente algerino CP_4 ha dichiarato che il suo Paese aveva tagliato i rapporti con il MA nell'estate
[...]
“evitare la guerra”. Secondo l'analisi e le fonti di Manara Magazine, i commenti di riflettevano CP_4 quanto le relazioni tra AL e MA si fossero deteriorate indicando la necessi sposta forte per evitare il conflitto. Tre le dinamiche distinte e di lunga data che hanno contribuito a questa escalation: lo stato del conflitto nel Sahara occidentale, le priorità di politica estera della leadership algerina e la politica estera del MA, comprese le sue crescenti relazioni con Israele. Nonostante queste tensioni, i costi del conflitto - inclusa la prospettiva di significative perturbazioni economiche, danni sociali e instabilità del regime - continuano a rendere improbabili le ostilità attive, anche su piccola scala. Tuttavia, come osservato, è probabile che le tensioni continuino, non solo per l'impasse sul Sahara Occidentale, ma anche perché continua a guardare con sospetto AB, e mantenere la tensione aiuta a far pressione su Per_10 quest'ultima. Inoltre, l'antagonismo di nei confronti di AB ha una significativa componente Per_10 interna: serve come pubblica giustifi per un esercito forte. Questo è un fattore importante all'indomani del movimento di protesta del 2019 che ha portato alla rimozione dell'ex presidente algerino Abdelaziz TE e ha iniziato a minacciare implicitamente il ruolo politico dei militari.5
Similmente, come osservato da Crisis Group, da quando l'AL ha tagliato i rapporti con il MA nel 2021, i due paesi sono riusciti a evitare lo scontro armato nonostante diversi incidenti nel Sahara occidentale che avrebbero potuto portare a un'escalation.6
Infine, il Consiglio di sicurezza dell'ONU il 31 Ottobre 2024 ha esteso per un altro anno il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (MINURSO), sottolineando la necessità di raggiungere una soluzione politica 7
Sul finire del 2023 nelle aree contese del Sahara Occidentale sono state segnalate schermaglie tra l'esercito marocchino e l'ala armata del Fronte Polisario. Piccole unità mobili saharawi hanno per lo più lanciato razzi attraverso la linea del fronte. Alcuni attacchi si sono concentrati sulle posizioni militari marocchine a Mahbes e città nel cosiddetto "triangolo utile" nel nord del Sahara occidentale. A sua volta l'esercito Per_11 marocchino ha anche risposto attaccando i saharawi attraverso il deserto usando i droni.8
Nonostante gli incidenti militari continuino a minacciare il precario status quo è stato osservato che attualmente il rischio aggregato di conflitto aperto rimane nel complesso basso, anche perché sia le parti che gli attori esterni hanno la consapevolezza della posta in gioco. L'impatto sui due paesi e sui loro vicini sarebbe sicuramente grave. Gli RI e i MA che vivono lungo il confine, così come la popolazione di rifugiati sahrawi, subirebbero probabilmente notevoli perdite e sfollamenti. Inoltre, la guerra potrebbe minacciare la fornitura di petrolio e gas dall'AL all'Europa, ridurre la capacità dei due paesi di controllare la migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo e persino mettere in pericolo le navi mercantili che attraversano lo Stretto di Gibilterra. Infine, un conflitto potrebbe interrompere il commercio con i paesi adiacenti, come la Mauritania e il Mali, facendo aumentare i prezzi dei beni di prima necessità.9
Quanto agli episodi di violenza rilevanti secondo l'Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) nel 2023 in MA sono stati registrati 55 eventi violenti, dei quali 22 sommosse, 17 esplosioni/violenza da remoto, 14 episodi di violenza contro i civili e 2 battaglie, 10 che hanno provocato 36 morti11 Nel 2024, sono stati registrati 46 eventi violenti, dei quali 24 esplosioni/violenze da remoto, 20, sommosse, 1 protesta e 1 violenza contro i civili12 che hanno provocato 41 morti.13
Dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge, in conclusione, che la situazione di sicurezza del MA non corrisponde a quella di un conflitto armato comportante un grado di violenza indiscriminata di livello tale (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) che un civile rientrato nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.
In conclusione, la domanda di protezione interazionale deve essere rigettata.
3.
Protezione complementare
In merito alla formulata domanda di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 con le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in questura il 12.09.2024 e quindi dopo l'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19, co. 1, T.U.I. né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1, primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in IT, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in IT, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine), nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era, quindi, ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n. 24413/2021). Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo T.U.I., norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema Corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte Cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU.
L'art. 8 CEDU prevede al comma 1 “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2 (sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui).
La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse Per_14 quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n 1998, Peck c. Regno Unito,
§ 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61).
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero Per_15 torio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. IT § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, Per_16 Per_17 Per_1 e altri c. IT, § 130).
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, Per_1 n. 57433/2015, c. IT, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti non ancora leg una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § Per_20
32).
Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi pagina 9 di 12 sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale Per_2 imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), individuato nel Per_21 settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una Per_23 società demo costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, Per_24 Per_25 Per_26 serie 1997-VI, Boujlifa c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § Per_2 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissio ati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza Per_20 Per_2 del 18.10.2006, n. 46410/99, . Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c.
). Per_29
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_20
Con particolare riferimento poi al caso dello straniero gravato da precedenti penali, la Corte EDU, con la sentenza della grande camera, 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda – nel ripercorrere propri precedenti arresti, concernenti i limiti dell'ingerenza dei pubblici poteri sui diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, in chiave di proporzionalità – ha specificamente individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. Tali criteri, poi sostanzialmente ripresi anche dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo (da ultimo, sentenza della quarta sezione, 27 settembre 2022, Otite
contro
Regno Unito), sono, in sintesi, i seguenti: natura e serietà del reato commesso dallo straniero;
lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale;
tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale); nazionalità delle persone coinvolte;
situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne siano, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel Paese di allontanamento dello straniero).
Anche la Corte Costituzionale, nel recepire i pronunciamenti della Corte di Strasburgo ha affermato, anche di recente (sent. ordinanza n. 217 del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sentenza di accoglimento nr. 88 del 2023), la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» .
Nel bilanciamento fra tali interessi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato Per_22 consentendo renza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pagina 10 di 12 pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie risulta che il ricorrente è gravato da una serie di precedenti penali, e segnatamente:
1) detenzione illecita di stupefacenti accertato dal 13 novembre al 23 novembre del 2006 in AR reclusione mesi 10 ritenute le diminuenti del giudizio (ex art. 444 c.p.c.);
2) detenzione illecita di stupefacenti 7.8.2008 in AR anni 2 e mesi 8 di reclusione ritenute le diminuenti del giudizio (444 c.p.c.);
3) Omicidio in concorso 20.4.2012 in AR anni 16 di reclusione per la scelta del rito abbreviato;
Successivamente non risultano commessi altri reati, tanto che il certificato dei carichi pendenti, acquisito agli atti del processo, è nullo.
Risulta evidente che i retai commessi dal ricorrente sono di sicura gravità e deve anche dirsi che il ricorrente ha finito di scontare la sua pena solo recentemente grazie alla liberazione anticipata ed alla messa alla prova. Tuttavia , le circostanze dell'azione (l'omicidio è avvenuto nel corso di una rissa tra cittadini tunisini e MA per questioni legate allo spaccio), il comportamento esemplare del ricorrente in carcere e successivamente alla sua liberazione;
il positivo percorso di inserimento sociale dello stesso e l'apprezzamento costantemente ricevuto dai volontari che si sono posti in relazione con lui, fanno ritenere venuta meno al momento la sua pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblici. +
Del resto tale valutazione è stata già effettuata dal Magistrato di Sorveglianza che ha riconosciuto al ricorrente ampi benefici proprio sul presupposto del suo ottimo comportamento dentro e fuori dal carcere. Si vedano il provvedimento del 13.12.2022 in cui si fa menzione della proposta di ricompensa in favore del ricorrente da parte dell'organo disciplinare dei detenuti per l'impegno nel risolvere problematiche sorte tra il personale del carcere e i detenuti di origine (doc. 32); nonché il provvedimento del Tribunale Parte_2 di Sorveglianza di messa alla prova (doc. 2 à atto della dimostrata volontà di reinserimento sociale del detenuto.
Tale volontà è ampiamente dimostrata dalla condotta prima e dopo la liberazione. Il ricorrente, in particolare ha:
- ottenuto l'attestato di formazione per il personale alimentarista (doc. 7);
- frequentato un corso e ottenuto l'attestato di frequenza per la “Sicurezza sul lavoro: Formazione
- specifica dei lavoratori a rischio alto” (doc. 8);
- ha ottenuto l'attestato di abilitazione all'uso delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (doc. 9);
- ha ottenuto il Giudizio di idoneità alla mansione specifica (doc. 10);
- Ha lavorato dal mese di dicembre 2023 al febbraio 2024 presso l'azienda Cerretanum SRLS
- (doc. 11, 12 e 13);
- Ha lavorato come aiuto cuoco per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024 per l'Associazione VI
- K (doc. 14, 15, 16 e 17);
- Si è iscritto presso l'Istituto Istruzione Superiore Vergani-Navarra al corso di secondo livello con indirizzo di studio Enogastronomia e Agrario (doc. 18);
- Si è iscritto all'anno scolastico 2024-2025 (serale) presso il CPIA di AR (doc. 19).
- Dal mese di febbraio svolge ore di volontariato presso la mensa dell'Associazione VI K ODV pagina 11 di 12 (doc. 20).
Ad ulteriore supporto del positivo percorso intrapreso e della totale resipiscenza rispetto alle azioni illecite compiute in passatoi, vi sono anche le dichiarazioni di (volontario e responsabile Testimone_2 dell'associazione VI Kappa) il quale ha dichiarato: ho conosciuto il ricorrente in carcere negli anni passati. Lo conosco da 10 anni. Ho seguito il suo percorso carcerario in relazione alle educatrici ed ai dirigenti (era al carcere di AR) . I responsabili hanno sempre avuto un giudizio positivo nei suoi confronti tanto che gli hanno affidato la cucina del carcere ed alla fine del percorso carcerario appena si è avuta la possibilità delle misura alternative mi è stata indicata come persona che si poteva accogliere ed è venuto da noi in semi libertà (per lavoro) e poi come affidamento (con coabitazione) e durante questo periodo, sia sul piano lavorativo che di comportamento nei confronti degli altri ospiti e della nostra associazione ho riscontrato un atteggiamento ottimo e collaborativo, in particolare , oltre alle attività lavorative esterne che immediatamente ha trovato si è speso come volontario di una mensa per poveri che gestisco in citta con l'associazione VIKappa. Da circa 15 giorni non è più residente presso la nostra struttura perché ha preso un appartamento in autonomia. Tre volte alla settimana di sera, dalle 17 in poi, nonostante i turni di lavoro siano pesanti dalla 5 alle 14 (presso l'Ospedale di AR con la Cooperativa Serenissima che il ricorrente dichiara gli ha convertito il contratto a tempo indeterminato), viene a fare volontariato. Per quello che lo conosco credo sia una persona che ha compreso i suoi errori anche gravi commessi prima della detenzione e sta impostando una vita molto regolare. Mi sembra una risorsa per la comunità e non un pericolo. Ha messo le sue capacità a disposizione delle persone più povere.
In conclusione, ad avviso del Collegio, il giudizio di bilanciamento cui è chiamato il Tribunale si risolve del tutto in favore del ricorrente e della sua esigenza di rispetto della vita privata che ha faticosamente ricostruito nel nostro paese.
Egli ha senza dubbio radicato in IT la propria vita privata, per cui un suo rimpatrio in MA, paese in cui peraltro teme, sia pure soggettivamente, di tornare e dove non ha mantenuto legami significativi (a parte quelli familiari) - in considerazione anche del lungo periodo trascorso in IT senza mai farvi rientro - comporterebbe una gravissima privazione dei suoi diritti fondamentali, primi tra tutti il diritto alla dignità (art. 1 CDFUE), oltre che alla vita privata (art. 8 CEDU e 2 Cost).
Rispetto a tale esigenza, quella di salvaguardia dell'ordine pubblico è del tutto recessiva anche alla luce del concreto e duraturo affievolimento della pericolosità del ricorrente.
La domanda deve dunque essere accolta.
***
Le peculiarità del caso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta in capo a , meglio in atti generalizzato, il diritto al riconoscimento di un Parte_1 permesso di soggi 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs 286/98 e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio di Bologna, 5 settembre 2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Marco Gattuso
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 BBC, Morocco Country Profile, 28 October 2024, https://www.bbc.com/news/world-africa-14121438, ultimo accesso 24.01.2025 3 Crisis Group, Time for International Re-engagement in Western Sahara, 11 march 2021, ultimo accesso 24.01.2025, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara-morocco-mauritania/time-international-re 4 BBC, Western Sahara profile, 28 October 2024 https://www.bbc.com/news/world-africa-14115273, ultimo accesso 24/01/2025 pagina 6 di 12 5 Manara Magazine, AL, Morocco and Western Sahara: Why Tension, Not Conflict, Has Become the Norm, 16 February 2023 https://manaramagazine.org/2023/02/algeria-morocco-and-western-sahara-why-tension-not-conflict-has-become-the- norm/ , ultimo accesso 24.01.2025 6 Crisis Group, Report n. 247/Middle East & North Africa, Managing Tensions between AL and Morocco 29 November 2024, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/247-algeria-morocco-western-sahara/managing-tensions- between ultimo accesso 24.01.2025 7 United Nations, Security Council Extends UN Mission for Referendum in Western Sahara by One Year, Adopting Resolution 2756 (2024) by Per_1 Vote of 12 in with 2 Abstentions , 31 October 2024, https://press.un.org/en/2024/sc15882.doc.htm ultimo accesso 24.01.2025 8 Western Sahara Hostilities: Occupation Economy At Risk , Forbes, 6 January 2024 , Persona_13 htt s.com/sites/eliasferrerbreda/2024/01/06/western-sahara-hostilites-occupation-economy-at- risk/?sh=2f3582427ab5, ultimo accesso 24.01.2025 9 Crisis Group, Report n. 247/Middle East & North Africa, Managing Tensions between AL and Morocco 29 November 2024, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/247-algeria-morocco-western-sahara/managing- tensions-between, ultimo accesso 24.01.2025 10 ACLED, Explorer, Event Counts, Political violence, 2023-01-01 to 2023-12-31, Morocco, Event Types, https://acleddata.com/explorer/ 11 ACLED, Explorer, Fatality Counts, Political violence, 2023-01-01 to 2023-12-31, Morocco https://acleddata.com/explorer/ pagina 7 di 12 12 ACLED, Explorer, Event Counts, Political violence, 2024-01-01 to 2024-12-31, Morocco, Event Types, https://acleddata.com/explorer/ 13 ACLED, Explorer, Fatality Counts, Political violence, 2024-01-01 to 2024-12-31, Morocco, https://acleddata.com/explorer/ pagina 8 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice Relatore ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16579/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLINI Parte_1 C.F._1 SIMONA
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] P.IVA_1 costituito
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha così concluso: In via preliminare, annullare l'obbligo di rimpatrio decretato dalla , assieme al Controparte_1 conseguente divieto di reingresso e soggiorno nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 13 co. 13 e 14 del D.Lgs n. 286/1998;
- In via principale annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in IT con L. 722/54, con ogni conseguente statuizione di legge;
- In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della protezione internazionale sussidiaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.lgs n. 251/2007, art. 5 comma 6, art. 10 comma 4 e art. 19 comma 1 D.lgs. 286/98;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto
Secondo quanto risulta dagli atti il ricorrente, nato a [...] nel 1985, ha Parte_1 lasciato il proprio Paese nel giugno 2006 per ia, inizialmente per motivi economici. Nel 2012 è stato coinvolto in una rissa tra cittadini MA e tunisini, durante la quale un cittadino tunisino ha perso la vita. A seguito di questo episodio, è stato condannato per omicidio e ha scontato dieci Pt_1 pagina 1 di 12 anni di reclusione.
Dopo il suo rilascio, avvenuto nel dicembre 2023, egli ha avanzato domanda di protezione internazionale, rappresentando di aver ricevuto minacce di morte da parte di soggetti coinvolti nella rissa del 2012, ora rifugiatisi in MA. Le minacce sarebbero state rivolte anche alla sua famiglia, ancora residente nel Paese d'origine e questo avrebbe generato in lui un fondato timore per la propria incolumità in caso di rimpatrio.
Nel corso dell'audizione dinanzi alla Controparte_1
di tenutasi il 16 ottobre 2024, ha esposto tali circostanze ma la
[...] CP_1 Pt_1 ha ri sua domanda ritenendo che le m ni fossero principalmente economiche e che il timore di persecuzione fosse soggettivo e non attuale.
L'istruttoria in questa sede è stata tesa anche a dimostrare che il ricorrente ha iniziato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e scolastico, dimostrando un forte impegno nel ricostruire la propria vita dopo il carcere. Egli ha lavorato come aiuto cuoco, frequentato corsi di formazione professionale e si è iscritto a istituti scolastici per proseguire gli studi. Secondo la prospettazione della difesa pertanto egli, da un lato, non può più essere considerato un soggetto socialmente pericoloso e , dall'altro, deve ritenersi abbia qui radicato la sua vita privata.
Il ricorrente ha quindi concluso come in epigrafe per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale o complementare.
Il non si è costituito e può dichiararsene la contumacia alla luce della regolarità delle Controparte_2 notifiche.
Disposta l'audizione giudiziale il ricorrente ha dichiarato:
“Sono arrivato in IT nel 2006, avevo 21 anni, irregolarmente ed ho girato diverse città, Verona, Bologna e AR. Ho lavorato in nero quando ho trovato e vivevo da solo.
Sono venuto qui per cambiare vita. Vengo dal MA, Casablanca. Sono venuto in IT per cercare un futuro migliore. In MA ho i miei fratelli, mia madre, mio padre è morto nel 2003. Non ho mai aiutato economicamente la mia famiglia. Non sono sposato e non ho figli, né qui, né in MA.
Dal 2006 non sono mai tornato in MA.
Il 29.4.2012 ero a Ferrrara in via Baluardi e c'è stata una rissa tra e ed è morto un Parte_2 CP_3 ragazzo . Sono stato arrestato e sono stato condannato a c Ho scontato la Per_1 condanna con regolare e buona condotta presso il carcere di AR. Sono uscito in semilibertà in data 8 maggio del 2023 e poi dal 20 .10.2024 ho l'affidamento in prova. Il 16 febbraio ho il fine pena. Ho passato la condanna regolarmente ed ho fatto il cuoco in carcere, oltre che la scuola elementare, media e superiori. Adesso sto facendo il corso di scuola alberghiera serale per prendere il diploma.
Abito a via Palmerano 92, Cona in provincia di AR, ho un appartamento e non pago l'affitto perché lo paga un'associazione di volontariato che si chiama VI K , di cui ho prodotto la relazione.
Prima di questa condanna ho avuto altri problemi, legati allo spaccio di droga (hashish) in AR. Sono stato in carcere 11 mesi, sempre a AR.
ADr. La rissa era legata a questi fatti di droga. Adesso non ho più contatti con queste persone. Mi hanno chiamato due o tre volte dei MA per minacciarmi quando sono uscito dal carcere. Mi minacciavano di morte perché pensavano che avessi fatto il loro nome, dato che sono l'unico rimasto fermo sul posto quando sono arrivate le forze dell'ordine dopo la morte del ragazzo. Lui è morto accoltellato con un coltello, ma non è uscito fuori chi lo avesse fatto. Gli altri MA sono tutti scappati in MA, io li conoscevo quando erano in IT.
I di quel gruppo non sono più a AR per cui non mi hanno mai dato problemi. CP_3
pagina 2 di 12 A Verona non ho avuto problemi e neppure a CP_1
Io ho chiesto protezione perché ho paura di questi MA che potrebbero volersi vendicare.
Io non ho fatto i nomi, ma loro pensano di sì perché sono stati condannati. Non so in quale città vivano.
Perché pensa che il MA non potrebbe proteggerla ?
Non credo perché il fatto è stato commesso in IT.
Ma se dovessero minacciarla il fatto sarebbe commesso in MA….
R. sono troppe queste persone, si sono messi di mezzo i familiari e lo Stato non riuscirebbe a proteggermi.
D. I suoi parenti hanno avuto dei problemi in MA legati a questa storia?
R. Si. Sono andati da mia madre e le hanno detto: “dica a quell'infame di suo figlio che se torna qua è morto”.
D-. Mi può dare più dettagli?
R. era una persona. È successo nel 2021 e 2022. Ero ancora in carcere. Quando sono uscito in carcere mi hanno chiamato e . Ho quindi dovuto cambiare il numero di telefono. Da Persona_2 Persona_3 quando ho cambiato il numero non mi hanno più disturbato. Il mio numero non ce lo ha nessuno a parte mia madre.
Sua madre cosa ha fatto?
Mia mamma ha fatto una denuncia contro ignoti perché non sappiamo chi fosse questa persona.
ADR. Dopo questo episodio non ce ne sono stati altri.
ADR. Non ci sono altri problemi che potrei avere tornando in MA, solo questo.
Io vorrei restare in IT. Faccio la scuola, c'è il mio lavoro. Penso che la mia vita dovrebbe continuare qui. Ho degli amici, ho una compagna italiana. Stiamo insieme da due anni, ma non voglio dire il suo nome e non voglio che venga in Tribunale, lei la sa la mia storia ma voglio che resti lontana dai miei problemi.
…
Adesso la mia vita è cambiata. Ho preso tre encomi in carcere . Ho salvato un agente che era stato minacciato con una lametta e poi la dott.ssa dell'Ufficio UEPE di che si occupa dei Testimone_1 CP_1 detenuti di AR ha tutto. Da quando sono uscito , da quasi due anni , che faccio volontariato. Lo Stato italiano non dovrebbe più avere paura di me.
Se non mi venisse riconosciuto il permesso comunque non tornerei in MA per paura di queste persone.
ADR. Queste persone le ho conosciute in IT e spacciavano non so altro. Avevano avuto problemi con la giustizia in IT.
Mi può scrivere i loro nomi?
, tutti di nazionalità Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_2
Alla Commissione non ho fatto i nomi ma sulla sentenza ci sono.
Il giudice rileva che dalla lettura del verbale delle dichiarazioni rese in CT risulta che il ricorrente ha dichiarato che le minacce sono state rivolte al fratello e non alla madre e da due persone e non da una, come dichiarato oggi?
Non ho detto cose diverse, oltre a mia madre c'era anche mio fratello, anzi tutti i miei fratellI, ne ho 3 . Hanno mandato una persona da mia mamma non due. Se vuole le faccio avere anche la denuncia di mia madre.” pagina 3 di 12 Conclusa l'istruttoria, assegnato termine per il deposito di note conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In diritto. La protezione internazionale. Prima di esaminare nel merito le dichiarazioni del ricorrente va premesso che, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicabili, l'art. 3, comma 2, D.L.vo n. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare:
• tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
• le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
• la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente (cfr. da ultimo, Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 13147 del 14 maggio 2021). La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3 affermando che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.L.vo n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. da ultimo Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 6738 del 10 marzo 2021; e le precedenti Corte di Cassazione, Sez. VI - I, Ordinanza n. 26921 del 14 novembre 2017, Corte di Cassazione, Sez. VI – I, Ordinanza n. 8282 del 4 aprile 2013; Corte di Cassazione, Sez. VI – I, Ordinanza n. 24064 del 24 ottobre 2013). In particolare, l'art. 3 D.L.vo n. 251/2007 al co. 5 prevede: «Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.».
Alla luce dei parametri normativi sopra indicati le dichiarazioni del ricorrente non possono ritenersi tali da comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda. In effetti, posto che la vicenda dell'omicidio avvenuto nel corso della rissa è realmente accaduto e che tra i coimputati del ricorrente vi sono i tre uomini da lui indicati, , e Persona_7 Persona_8 Per_9
il racconto sulle minacce ricevute dal ricorrente stesso e dai suoi familiari appare piuttosto vago ed
[...]
espresso del tutto soggettivo. Non vi è cioè alcuna prova concreta che le persone accusate di omicidio insieme a lui e/o i loro parenti vivano in MA e che costituiscano un'effettiva minaccia per il ricorrente per il caso in cui egli rientrasse nel suo paese. Il ricorrente ha riportato di una minaccia di morte indiretta che gli avrebbero fatto pervenire tramite la madre nel 2021/2022 (il ricorrente non è stato in grado di indicare una data precisa e la denuncia della madre fa riferimento al 2023). A parte le incongruenze temporali, non pare che una sola minaccia di tal fatta risalente a tempo addietro da agente non identificato possa costituire sufficiente prova di un rischio effettivo, nel senso richiesto dalla relativa disciplina.
pagina 4 di 12 Né appare dirimente la denuncia prodotta sub doc. 33 e che sarebbe stata presentata dalla madre alla Procura di Casablanca e nella quale si fa riferimento ad un episodio di minaccia che sarebbe avvenuto nel 2023 ad opera di un ignoto (un uomo con una cicatrice al viso) che le avrebbe fatto sentire un messaggio telefonico di minaccia proveniente da un terzo. Si tratta intanto di un documento non originale, che non presenta timbri di ricezione da parte di pubblici uffici e accompagnato da una traduzione in italiano non asseverata e mal fatta (denota una non adeguata conoscenza della lingua italiana), per cui della sua autenticità può ben dubitarsene, ed in ogni caso tale documento non dimostra la concretezza del pericolo, né la mancanza di protezione statale. Il ricorrente ha poi fatto riferimento ad alcune telefonate ricevute in IT, ma ha dichiarato che era bastato cambiare numero di telefono per non avere ulteriori problemi, dato questo che appare piuttosto inverosimile dato che il crimine si è consumato in IT nella ristretta cerchia della comunità Parte_2 risiedente sul territorio nel quale il ricorrente è rimasto. Infine c'è da dire che le accuse mosse ai complici sono tutte risultate dagli atti processuali penali, per cui costoro sapevano bene quali erano gli elementi di accusa a loro carico e considerato che anche il ricorrente è stato condannato per lo stesso reato, non si comprende per quale motivo dovevano ritenerlo l'unico responsabile della loro condanna. Il ricorrente poi non ha prodotto la sentenza di condanna dei complici, né atti di indagine, onere che faceva a capo a lui. In merito alla fondatezza del timore giova infatti ricordare che, quanto allo standard della prova richiesto per la valutazione del “rischio effettivo” la giurisprudenza della Corte EDU ha ripetutamente sottolineato che deve trattarsi di “motivi seri ed accertati per ritenere che l'interessato, se espulso verso il paese di destinazione, vi correrà il rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento contrario all'articolo 3” (Soering v the United Kingdom, punto 91). Ha inoltre precisato che per verificare l'esistenza di un rischio di maltrattamenti, è necessario esaminare “le conseguenze prevedibili in caso di rinvio del ricorrente nel Paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale nel Paese e delle circostanze specifiche riguardanti l'interessato”. In altre pronunce ha chiarito, in merito allo standard della prova, che perché vi sia una violazione dell'articolo 3 CEDU è sufficiente che il richiedente sia esposto, in ragione del suo allontanamento, a un “rischio reale” di maltrattamento. In Vilvarajah and Others v the United Kingdom la Corte EDU ha ritenuto che una “mera possibilità” di maltrattamento non raggiunge la soglia richiesta perché sussista un “rischio reale” e in DI c. IT la stessa Corte EDU ha ritenuto che tale soglia è inferiore al livello in cui è “più probabile che improbabile” (si veda anche CGUE caso C-71/2011 Bundesrepublik Deutshland Y e Z sul timore fondato di persecuzione, in cui viene usato il termine reasonable)1. Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non ha offerto alcuna prova della serietà ed effettività del rischio.
Ne segue che la domanda di protezione internazionale non può essere accolta.
Del resto, con riferimento alla domanda di rifugio difetta anche il requisito dei motivi di persecuzione che devono rientrare tra i cinque previsti dalla Convenzione di Ginevra e ripresi dall'art 2 del dlgs 251/2007
“razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”. Quanto alla protezione sussidiaria oltre alla prova dell'effettività del rischio, difetta anche quella l'impossibilità di rivolgersi alle autorità del suo paese per avere protezione (anche rispetto alla denuncia sporta dalla madre il ricorrente non è stato in grado di dire se siano state fatte delle indagini e l'esito delle stesse). 1 Il criterio riguardante il momento pertinente per la valutazione del rischio è stato ribadito dalla CEDU nelle pronunce DI c. IT , in RH v Sweden e più recentemente in FG v Sweden . Ancora, si legge nella direttiva c.d. Procedure nell'articolo 46, paragrafo 3, gli Stati membri sono ora tenuti a rendere esperibile un ricorso nazionale effettivo che preveda «l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado». pagina 5 di 12 Quanto poi alla situazione di violenza generalizzata rilevante ai sensi dell'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007, che presuppone “fondati motivi di ritenere” che in caso di rientro nel Paese d'origine il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, interessanti il Paese o, se del caso, la regione di sua provenienza (in tal senso le pronunce CGUE, causa C- 465/07 sentenza Elgafaji, 17 febbraio 2009; CGUE, causa C–285 /12, sentenza Diakité, 30 gennaio 2014), questa deve essere valutata tenendo conto della necessaria sussistenza di indici specifici di pericolosità quali la presenza e la capacità dei diversi attori del conflitto;
l'ambito geografico delle violenze;
la natura dei metodi e delle tattiche, compresi gli obiettivi;
il numero di incidenti, inclusa la loro frequenza e intensità in relazione alla popolazione locale;
il numero di vittime civili, inclusi i feriti;
infine, gli sfollamenti provocati dal conflitto (in tal senso Corte EDU, sentenza Sufi e Elmi, 28 giugno 2011; CGUE, causa C-901/19, sentenza CF and DN, 10 giugno 2021).
Dall'analisi delle fonti più recenti e accreditate con riguardo alla zona di provenienza dell'istante non si evidenzia alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile. A tale fine sono state consultate le COI più aggiornate sulla generale situazione in MA e le fonti non depongono a favore dell'esistenza nel Paese di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Dal punto di vista generale va evidenziato che il MA è un Paese del Nord Africa localizzato nell'estremità occidentale della regione del Maghreb e con una popolazione di circa 38 milioni di abitanti. Ha coste atlantiche e mediterranee, un interno montuoso frastagliato e una storia di indipendenza non condivisa dai suoi vicini. È stato un protettorato francese tra il 1912 e il 1956 e dall'indipendenza e rimasto relativamente stabile2.
Sotto il profilo della sicurezza, la disputa territoriale che riguarda il Sahara Occidentale rappresenta il più significativo terreno di scontro nel Paese, nonché una questione controversa a livello regionale di lunga durata.3
Il Sahara Occidentale è un'area scarsamente popolata di deserto situata sulla costa nord-occidentale dell'Africa; ex colonia spagnola è stata annessa al MA nel 1975 Da allora è stata oggetto di lunga disputa territoriale tra il MA e il suo popolo autoctono Saharawi, guidato dal Fronte Polisario. Una insurrezione durata 16 anni si è conclusa con una tregua mediata dall'ONU nel 1991 e la promessa di un referendum sull'indipendenza che deve ancora aver luogo. Una fascia cuscinetto con mine antiuomo e fortificazioni, si estende per tutta la lunghezza del territorio conteso e separa la parte occidentale amministrata dal MA dall'area orientale controllata dal Fronte Polisario. La Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi dichiarata dal Fronte Polisario nel 1976, è ora riconosciuta da molti governi ed è membro dell'Unione Africana.4
Nell'agosto 2021, le relazioni tra MA e AL - uno dei principali sostenitori del Fronte Polisario – si sono deteriorate sino alla rottura diplomatica tra i due Paesi. Tuttavia, come riportato da Manara Magazine, (rivista specializzata in dibattiti approfondimenti e analisi geopolitiche sul Medio Oriente e Nord Africa,) in un'intervista del 29 dicembre 2022 al quotidiano francese “Le Figaro” il presidente algerino CP_4 ha dichiarato che il suo Paese aveva tagliato i rapporti con il MA nell'estate
[...]
“evitare la guerra”. Secondo l'analisi e le fonti di Manara Magazine, i commenti di riflettevano CP_4 quanto le relazioni tra AL e MA si fossero deteriorate indicando la necessi sposta forte per evitare il conflitto. Tre le dinamiche distinte e di lunga data che hanno contribuito a questa escalation: lo stato del conflitto nel Sahara occidentale, le priorità di politica estera della leadership algerina e la politica estera del MA, comprese le sue crescenti relazioni con Israele. Nonostante queste tensioni, i costi del conflitto - inclusa la prospettiva di significative perturbazioni economiche, danni sociali e instabilità del regime - continuano a rendere improbabili le ostilità attive, anche su piccola scala. Tuttavia, come osservato, è probabile che le tensioni continuino, non solo per l'impasse sul Sahara Occidentale, ma anche perché continua a guardare con sospetto AB, e mantenere la tensione aiuta a far pressione su Per_10 quest'ultima. Inoltre, l'antagonismo di nei confronti di AB ha una significativa componente Per_10 interna: serve come pubblica giustifi per un esercito forte. Questo è un fattore importante all'indomani del movimento di protesta del 2019 che ha portato alla rimozione dell'ex presidente algerino Abdelaziz TE e ha iniziato a minacciare implicitamente il ruolo politico dei militari.5
Similmente, come osservato da Crisis Group, da quando l'AL ha tagliato i rapporti con il MA nel 2021, i due paesi sono riusciti a evitare lo scontro armato nonostante diversi incidenti nel Sahara occidentale che avrebbero potuto portare a un'escalation.6
Infine, il Consiglio di sicurezza dell'ONU il 31 Ottobre 2024 ha esteso per un altro anno il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (MINURSO), sottolineando la necessità di raggiungere una soluzione politica 7
Sul finire del 2023 nelle aree contese del Sahara Occidentale sono state segnalate schermaglie tra l'esercito marocchino e l'ala armata del Fronte Polisario. Piccole unità mobili saharawi hanno per lo più lanciato razzi attraverso la linea del fronte. Alcuni attacchi si sono concentrati sulle posizioni militari marocchine a Mahbes e città nel cosiddetto "triangolo utile" nel nord del Sahara occidentale. A sua volta l'esercito Per_11 marocchino ha anche risposto attaccando i saharawi attraverso il deserto usando i droni.8
Nonostante gli incidenti militari continuino a minacciare il precario status quo è stato osservato che attualmente il rischio aggregato di conflitto aperto rimane nel complesso basso, anche perché sia le parti che gli attori esterni hanno la consapevolezza della posta in gioco. L'impatto sui due paesi e sui loro vicini sarebbe sicuramente grave. Gli RI e i MA che vivono lungo il confine, così come la popolazione di rifugiati sahrawi, subirebbero probabilmente notevoli perdite e sfollamenti. Inoltre, la guerra potrebbe minacciare la fornitura di petrolio e gas dall'AL all'Europa, ridurre la capacità dei due paesi di controllare la migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo e persino mettere in pericolo le navi mercantili che attraversano lo Stretto di Gibilterra. Infine, un conflitto potrebbe interrompere il commercio con i paesi adiacenti, come la Mauritania e il Mali, facendo aumentare i prezzi dei beni di prima necessità.9
Quanto agli episodi di violenza rilevanti secondo l'Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) nel 2023 in MA sono stati registrati 55 eventi violenti, dei quali 22 sommosse, 17 esplosioni/violenza da remoto, 14 episodi di violenza contro i civili e 2 battaglie, 10 che hanno provocato 36 morti11 Nel 2024, sono stati registrati 46 eventi violenti, dei quali 24 esplosioni/violenze da remoto, 20, sommosse, 1 protesta e 1 violenza contro i civili12 che hanno provocato 41 morti.13
Dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge, in conclusione, che la situazione di sicurezza del MA non corrisponde a quella di un conflitto armato comportante un grado di violenza indiscriminata di livello tale (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) che un civile rientrato nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.
In conclusione, la domanda di protezione interazionale deve essere rigettata.
3.
Protezione complementare
In merito alla formulata domanda di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 con le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in questura il 12.09.2024 e quindi dopo l'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19, co. 1, T.U.I. né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1, primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in IT, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in IT, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine), nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era, quindi, ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n. 24413/2021). Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo T.U.I., norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema Corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte Cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU.
L'art. 8 CEDU prevede al comma 1 “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2 (sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui).
La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse Per_14 quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n 1998, Peck c. Regno Unito,
§ 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61).
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero Per_15 torio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. IT § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, Per_16 Per_17 Per_1 e altri c. IT, § 130).
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, Per_1 n. 57433/2015, c. IT, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti non ancora leg una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § Per_20
32).
Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi pagina 9 di 12 sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale Per_2 imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), individuato nel Per_21 settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una Per_23 società demo costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, Per_24 Per_25 Per_26 serie 1997-VI, Boujlifa c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § Per_2 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissio ati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza Per_20 Per_2 del 18.10.2006, n. 46410/99, . Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c.
). Per_29
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_20
Con particolare riferimento poi al caso dello straniero gravato da precedenti penali, la Corte EDU, con la sentenza della grande camera, 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda – nel ripercorrere propri precedenti arresti, concernenti i limiti dell'ingerenza dei pubblici poteri sui diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, in chiave di proporzionalità – ha specificamente individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. Tali criteri, poi sostanzialmente ripresi anche dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo (da ultimo, sentenza della quarta sezione, 27 settembre 2022, Otite
contro
Regno Unito), sono, in sintesi, i seguenti: natura e serietà del reato commesso dallo straniero;
lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale;
tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale); nazionalità delle persone coinvolte;
situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne siano, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel Paese di allontanamento dello straniero).
Anche la Corte Costituzionale, nel recepire i pronunciamenti della Corte di Strasburgo ha affermato, anche di recente (sent. ordinanza n. 217 del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sentenza di accoglimento nr. 88 del 2023), la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» .
Nel bilanciamento fra tali interessi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato Per_22 consentendo renza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pagina 10 di 12 pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie risulta che il ricorrente è gravato da una serie di precedenti penali, e segnatamente:
1) detenzione illecita di stupefacenti accertato dal 13 novembre al 23 novembre del 2006 in AR reclusione mesi 10 ritenute le diminuenti del giudizio (ex art. 444 c.p.c.);
2) detenzione illecita di stupefacenti 7.8.2008 in AR anni 2 e mesi 8 di reclusione ritenute le diminuenti del giudizio (444 c.p.c.);
3) Omicidio in concorso 20.4.2012 in AR anni 16 di reclusione per la scelta del rito abbreviato;
Successivamente non risultano commessi altri reati, tanto che il certificato dei carichi pendenti, acquisito agli atti del processo, è nullo.
Risulta evidente che i retai commessi dal ricorrente sono di sicura gravità e deve anche dirsi che il ricorrente ha finito di scontare la sua pena solo recentemente grazie alla liberazione anticipata ed alla messa alla prova. Tuttavia , le circostanze dell'azione (l'omicidio è avvenuto nel corso di una rissa tra cittadini tunisini e MA per questioni legate allo spaccio), il comportamento esemplare del ricorrente in carcere e successivamente alla sua liberazione;
il positivo percorso di inserimento sociale dello stesso e l'apprezzamento costantemente ricevuto dai volontari che si sono posti in relazione con lui, fanno ritenere venuta meno al momento la sua pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblici. +
Del resto tale valutazione è stata già effettuata dal Magistrato di Sorveglianza che ha riconosciuto al ricorrente ampi benefici proprio sul presupposto del suo ottimo comportamento dentro e fuori dal carcere. Si vedano il provvedimento del 13.12.2022 in cui si fa menzione della proposta di ricompensa in favore del ricorrente da parte dell'organo disciplinare dei detenuti per l'impegno nel risolvere problematiche sorte tra il personale del carcere e i detenuti di origine (doc. 32); nonché il provvedimento del Tribunale Parte_2 di Sorveglianza di messa alla prova (doc. 2 à atto della dimostrata volontà di reinserimento sociale del detenuto.
Tale volontà è ampiamente dimostrata dalla condotta prima e dopo la liberazione. Il ricorrente, in particolare ha:
- ottenuto l'attestato di formazione per il personale alimentarista (doc. 7);
- frequentato un corso e ottenuto l'attestato di frequenza per la “Sicurezza sul lavoro: Formazione
- specifica dei lavoratori a rischio alto” (doc. 8);
- ha ottenuto l'attestato di abilitazione all'uso delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (doc. 9);
- ha ottenuto il Giudizio di idoneità alla mansione specifica (doc. 10);
- Ha lavorato dal mese di dicembre 2023 al febbraio 2024 presso l'azienda Cerretanum SRLS
- (doc. 11, 12 e 13);
- Ha lavorato come aiuto cuoco per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024 per l'Associazione VI
- K (doc. 14, 15, 16 e 17);
- Si è iscritto presso l'Istituto Istruzione Superiore Vergani-Navarra al corso di secondo livello con indirizzo di studio Enogastronomia e Agrario (doc. 18);
- Si è iscritto all'anno scolastico 2024-2025 (serale) presso il CPIA di AR (doc. 19).
- Dal mese di febbraio svolge ore di volontariato presso la mensa dell'Associazione VI K ODV pagina 11 di 12 (doc. 20).
Ad ulteriore supporto del positivo percorso intrapreso e della totale resipiscenza rispetto alle azioni illecite compiute in passatoi, vi sono anche le dichiarazioni di (volontario e responsabile Testimone_2 dell'associazione VI Kappa) il quale ha dichiarato: ho conosciuto il ricorrente in carcere negli anni passati. Lo conosco da 10 anni. Ho seguito il suo percorso carcerario in relazione alle educatrici ed ai dirigenti (era al carcere di AR) . I responsabili hanno sempre avuto un giudizio positivo nei suoi confronti tanto che gli hanno affidato la cucina del carcere ed alla fine del percorso carcerario appena si è avuta la possibilità delle misura alternative mi è stata indicata come persona che si poteva accogliere ed è venuto da noi in semi libertà (per lavoro) e poi come affidamento (con coabitazione) e durante questo periodo, sia sul piano lavorativo che di comportamento nei confronti degli altri ospiti e della nostra associazione ho riscontrato un atteggiamento ottimo e collaborativo, in particolare , oltre alle attività lavorative esterne che immediatamente ha trovato si è speso come volontario di una mensa per poveri che gestisco in citta con l'associazione VIKappa. Da circa 15 giorni non è più residente presso la nostra struttura perché ha preso un appartamento in autonomia. Tre volte alla settimana di sera, dalle 17 in poi, nonostante i turni di lavoro siano pesanti dalla 5 alle 14 (presso l'Ospedale di AR con la Cooperativa Serenissima che il ricorrente dichiara gli ha convertito il contratto a tempo indeterminato), viene a fare volontariato. Per quello che lo conosco credo sia una persona che ha compreso i suoi errori anche gravi commessi prima della detenzione e sta impostando una vita molto regolare. Mi sembra una risorsa per la comunità e non un pericolo. Ha messo le sue capacità a disposizione delle persone più povere.
In conclusione, ad avviso del Collegio, il giudizio di bilanciamento cui è chiamato il Tribunale si risolve del tutto in favore del ricorrente e della sua esigenza di rispetto della vita privata che ha faticosamente ricostruito nel nostro paese.
Egli ha senza dubbio radicato in IT la propria vita privata, per cui un suo rimpatrio in MA, paese in cui peraltro teme, sia pure soggettivamente, di tornare e dove non ha mantenuto legami significativi (a parte quelli familiari) - in considerazione anche del lungo periodo trascorso in IT senza mai farvi rientro - comporterebbe una gravissima privazione dei suoi diritti fondamentali, primi tra tutti il diritto alla dignità (art. 1 CDFUE), oltre che alla vita privata (art. 8 CEDU e 2 Cost).
Rispetto a tale esigenza, quella di salvaguardia dell'ordine pubblico è del tutto recessiva anche alla luce del concreto e duraturo affievolimento della pericolosità del ricorrente.
La domanda deve dunque essere accolta.
***
Le peculiarità del caso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta in capo a , meglio in atti generalizzato, il diritto al riconoscimento di un Parte_1 permesso di soggi 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs 286/98 e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio di Bologna, 5 settembre 2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Marco Gattuso
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