Sentenza 11 dicembre 1987
Massime • 1
La decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare le transazioni (oltre che le rinunce) che abbiano per oggetto diritti derivantigli da Disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi, consegue al decorso del termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione (o della rinuncia) se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Detta decadenza non è rilevabile d'ufficio, atteso che non si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 cod. civ.), (la cui Invalidità, sancita dall'art. 2113, primo comma, cod. civ., è assoggettabile al regime dell'annullabilità), e non può essere eccepita per la prima volta in grado d'appello, stante la preclusione prevista nel rito del lavoro dall'art. 437 cod. proc. civ.. ( V 896/86, mass n 444425; ( Conf 7230/87, mass n 455345).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/1987, n. 9198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9198 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1987 |
Testo completo
La decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare le transazioni (oltre che le rinunce) che abbiano per oggetto diritti derivantigli da Disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi, consegue al decorso del termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione (o della rinuncia) se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Detta decadenza non è rilevabile d'ufficio, atteso che non si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 cod. civ.), (la cui Invalidità, sancita dall'art. 2113, primo comma, cod. civ., è assoggettabile al regime dell'annullabilità), e non può essere eccepita per la prima volta in grado d'appello, stante la preclusione prevista nel rito del lavoro dall'art. 437 cod. proc. civ.. ( V 896/86, mass n 444425; ( Conf 7230/87, mass n 455345).*