Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/1987, n. 9198
CASS
Sentenza 11 dicembre 1987

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare le transazioni (oltre che le rinunce) che abbiano per oggetto diritti derivantigli da Disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi, consegue al decorso del termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione (o della rinuncia) se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Detta decadenza non è rilevabile d'ufficio, atteso che non si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 cod. civ.), (la cui Invalidità, sancita dall'art. 2113, primo comma, cod. civ., è assoggettabile al regime dell'annullabilità), e non può essere eccepita per la prima volta in grado d'appello, stante la preclusione prevista nel rito del lavoro dall'art. 437 cod. proc. civ.. ( V 896/86, mass n 444425; ( Conf 7230/87, mass n 455345).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/1987, n. 9198
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9198
    Data del deposito : 11 dicembre 1987

    Testo completo